Corte II I
C-6117/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Blaise Vuille,
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
B._______,
entrambe patrocinate dall'avvocato Raffaele Dadò,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera
concernente B._______ e C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6117/2008
Fatti:
A.
B._______, cittadina colombiana nata il ..., ha ottenuto un visto d'en-
trata per la Svizzera per una durata complessiva di 60 giorni al fine di
rendere visita alla nuova famiglia della madre A._______, la quale in
data 8 novembre 2000 aveva dato alla luce un figlio, fratellastro dell'in-
vitata.
In data 21 agosto 2001, la Polizia cantonale ticinese ha emesso un
rapporto di segnalazione nei confronti di B._______ per aver soggior-
nato oltre i sessanta giorni autorizzati dal visto, ovvero dal 7 agosto
2001 fino al 20 agosto 2001. In seguito all'accaduto la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione (SPI) ha inflitto all'interessata una multa
di Fr. 200.- e una tassa di giustizia di Fr. 40.-.
B.
B.a In data 25 giugno 2008, l'interessata ha nuovamente presentato
una domanda di visto presso la Rappresentanza di Svizzera a Bogotà
per sé e la figlia C._______, nata il ..., al fine di rendere visita alla fa-
miglia della madre rispettivamente nonna per un periodo di tre mesi.
All'istanza la richiedente ha allegato un certificato di un istituto banca-
rio colombiano attestante l'esistenza di un conto bancario attivo a suo
favore, una dichiarazione di una compagnia di finanziamento commer-
ciale attestante la donazione di un credito, un certificato dell'Università
di San Buenaventura Cali attestante la sua iscrizione, una dichiarazio-
ne del 23 giugno 2008 della madre e del suo congiunto che attestano
di inviare alla richiedente mensilmente Fr. 500.-, una dichiarazione
dell'interessata stessa del giugno 2008, mediante la quale garantisce
che con la propria figlia intendono visitare la famiglia della madre e
nonna nonché passare le vacanze in Svizzera per poi successivamen-
te rientrare in Colombia e da ultimo un formulario d'invito da parte de-
gli ospitanti, i quali si rendono garanti per l'osservanza dei termini
d'uscita dallo spazio Schengen e per le spese di soggiorno.
B.b In data 22 maggio 2008 l'Ambasciata di Svizzera a Bogotà ha ri-
fiutato con decisione informale la suddetta richiesta di visto interposta
dall'interessata per sé e sua figlia, siccome l'uscita dalla Svizzera e/o il
ritorno al Paese d'origine al termine del soggiorno non era considerata
come sufficientemente garantita.
Pagina 2
C-6117/2008
In seguito a detto rifiuto, con missiva dell'8 agosto 2008, la SPI ha
trasmesso per competenza e decisione la suddetta domanda di visto
per la Svizzera all'UFM.
C.
Con decisione del 28 agosto 2008, l'Ufficio federale della migrazione
(UFM) ha rifiutato di concedere l'autorizzazione d'entrata in Svizzera
all'interessata e alla figlia C._______. In primo luogo l'UFM ha fatto va-
lere che l'ordinamento giuridico svizzero non garantisce un diritto ad
entrare in Svizzera ed ha precisato che nel caso concreto l'istanza non
poteva essere accolta in quanto l'uscita dalla Svizzera alla scadenza
del previsto soggiorno non poteva essere considerata come sufficien-
temente assicurata tenuto conto della situazione socioeconomica pre-
valente in Colombia e vista la situazione famigliare della richiedente.
Oltre a ciò il fatto di poter lasciare il proprio Paese per un periodo di
tre mesi lascerebbe intendere che non vi sono vincoli particolarmente
stretti atti ad ostacolare un'eventuale emigrazione. La richiedente non
potrebbe neppure avvalersi di legami professionali con il Paese d'origi-
ne tali da impedirle di rimanere durevolmente in Svizzera, osservando
che la madre non sarebbe impossibilitata di recarsi all'estero e che
non vi sarebbero motivi impellenti al rilascio di un visto. L'autorità di
prime cure ha infine affermato che la richiedente aveva già soggiorna-
to in Svizzera e che in tale occasione essa non aveva rispettato i ter-
mini di partenza del visto concessole.
D.
In data 24 settembre 2008, agendo per il tramite del loro patrocinatore,
A._______ e B._______ hanno interposto ricorso avverso la suddetta
decisione, postulandone l'annullamento e richiedendo nel contempo il
rilascio del visto d'entrata. Esse hanno in sostanza asserito che tale
decisione significa di fatto impedire a qualsiasi cittadino colombiano di
recarsi per un breve soggiorno in Svizzera, osservando che le richie-
denti non hanno nessuna intenzione di abusare del visto d'entrata una
volta ottenuto e che se del caso non avrebbero atteso quasi otto anni
prima di chiedere un'autorizzazione d'entrata per la Svizzera. Le ri-
chiedenti hanno poi affermato che l'unico scopo del visto sarebbe
quello di vistare la madre rispettivamente la nonna durante il periodo
estivo di vacanze, sottolineando di aver presentato tutte le garanzie sia
per quanto attiene il rientro sia in riguardo al sostegno finanziario da
parte degli invitanti. Esse hanno dichiarato che la motivazione della
Pagina 3
C-6117/2008
decisione risulta essere restrittiva e contraria al diritto e che il loro
desiderio, ovvero di una madre di voler ospitare durante le vacanze
estive la propria figlia e la propria nipotina è più che legittimo. Esse
hanno poi asserito che non sarebbe stato possibile adempiere ai re-
quisiti imposti dalla decisione impugnata, precisando che non è giusti-
ficato emettere delle decisioni senza approfondire il singolo caso. Esse
si sono infine dichiarate disposte a fornire qualsiasi ulteriore garanzia
necessaria.
E.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 4 novembre 2008, l'UFM ha ripreso in sostanza le argomentazioni
sviluppate nella decisione impugnata, precisando che la presenza del-
la madre e nonna delle richiedenti potrebbe costituire un motivo sup-
plementare per volere trasferire il centro degli interessi in Svizzera e
che la circostanza che la richiedente vi sia già venuta in precedenza
non rappresenta un motivo determinante per accogliere l'istanza.
F.
Invitate ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del
20 novembre 2008, le ricorrenti hanno ripreso le loro argomentazioni
di fatto e di diritto esposte nel loro gravame, precisando di essere
eventualmente disposte a versare una cauzione.
G.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del
3 dicembre 2008, l'UFM ha ribadito le sue argomentazioni.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammi-
Pagina 4
C-6117/2008
nistrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – possono es-
sere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr.
art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura di-
nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ e B._______ hanno il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1
PA) e il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla
legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso ammessi sono la violazione
del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprez-
zamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità canto-
nale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica
d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato
in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti
sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del
giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo
2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).
3.
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im-
portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messag-
gio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo
2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che
desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta dura-
ta che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono
applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF
122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del
Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto
amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, pag. 287).
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'en-
trata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri
Stati, non è tenuta ad autorizzare in linea generale l'entrata di stranieri
nel suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonoma-
mente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio
Pagina 5
C-6117/2008
del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo
2002, in FF 2002 3327; nonché DTF 133 I 185 consid. 2.3).
4.
In occasione della votazione del 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha
accolto il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspo-
ne nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'Unione europea per
l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino
(RS 362), entrati in vigore definitivamente il 12 dicembre 2008.
L'applicazione dell'acquis di Schengen ha reso necessaria una revisio-
ne completa dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la proce-
dura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RU 2007 5537), la quale è
stata sostituita dall'ordinanza del 22 ottobre 2008 sull'entrata e sul rila-
scio dei visti (OEV, RS 142.204). Ai sensi dell'art. 57 OEV il nuovo di-
ritto si applica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore
dell'OEV.
5.
Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggior-
no non superiore a tre mesi, l'art. 2 cpv. 1 OEV rinvia al Regolamento
(CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo
2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attra-
versamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice fron-
tiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). Le condizioni
d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essen-
zialmente a quelle di cui all'art. 5 della legge federale del 16 dicembre
2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). La pratica e la giurisprudenza
relative a quest'ultima disposizione possono pertanto essere applicate
(in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. la sentenza del Tribunale
amministrativo federale C-3015/2008 del 22 maggio 2009 consid. 4 e
5).
6.
L'art. 1 § 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 mar-
zo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i cittadini
dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. Considerato che
B._______ e la figlia C._______ sono cittadine colombiane, sono sot-
tomesse all'obbligo del visto.
Pagina 6
C-6117/2008
7.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza
del previsto soggiorno possa essere sufficientemente assicurata, l'au-
torità di prime cure deve giudicare un comportamento futuro. Ora, non
è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tut-
tavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme
delle circostanze del caso e i dati concreti che risultano dalla situazio-
ne generale del Paese d'origine dei richiedenti.
7.2 A questo proposito occorre valutare la qualità di vita, le condizioni
economiche e sociali predominanti in Colombia. L'esperienza ha a più
riprese dimostrato che diversi cittadini colombiani tentano di lasciare il
proprio Paese viste le condizioni politiche, sociali nonché economiche
che vi prevalgono. La sicurezza è a tutt'oggi precaria, infatti questo
Paese detiene una delle percentuali più elevate di criminalità al mon-
do. Nonostante l'economia colombiana sia cresciuta in questi ultimi
anni, vi sono a tutt'oggi larghe fasce di popolazione che vivono in si-
tuazioni economiche e sociali difficili. A causa del rallentamento della
congiuntura, nel 2008 il tasso di disoccupazione ammontava a 11.4 %
e nel 2007 la sottoccupazione raggiungeva il 35 %, tassi percentuali
che tendono ad aumentare ulteriormente nel corso del 2009 (cfr.
Länder, Reisen und Sicherheit >
Alle Länder A-Z > Kolumbien, visitato il 17 settembre 2009). Nel 2008
il prodotto interno lordo (PIL) pro capite ammontava a 4'985 USD e
l'inflazione nello stesso anno raggiungeva il 7 % (cfr.
> Länderinformationen > Lateinamerika >
Kolumbien, visitato il 17 settembre 2009).
7.3 Si rileva infine che la pressione migratoria, come lo ha dimostrato
l'esperienza, risulta essere elevata soprattutto in presenza di persone
che non hanno particolari legami familiari o professionali che li vincola
al loro Paese d'origine. L'emigrazione è inoltre intensificata allorquan-
do le persone interessate hanno parenti stretti o amici all'estero.
7.4 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeco-
nomica in Colombia e del fatto che la predisposizione a lasciare il pro-
prio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti sono
precedentemente emigrati, la valutazione dell'UFM inerente al rischio
relativamente elevato del non rispetto dell'uscita dallo spazio
Schengen entro i termini prestabiliti, non può essere contestata.
Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla
Pagina 7
C-6117/2008
situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una
valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre per tanto
esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare
gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una pro-
gnosi favorevole per una partenza regolare dalla Svizzera.
8.
Dagli atti di causa risulta che la richiedente ha 27 anni, è la madre di
C._______, che attualmente ha cinque anni ed è anch'essa compresa
nella richiesta di visto. Non risulta che B._______ sia coniugata. L'inte-
ressata segue dei corsi in vista di ottenere un diploma nell'ambito di
un programma per l'educazione prescolare all'Università di San
Buenaventura Cali in Colombia. Essa non è finanziariamente
indipendente ed è sostenuta dalla madre la quale le invia mensilmente
Fr. 500.-. Per quanto concerne la situazione di B._______, si constata
dunque che essa non ha particolari legami d'ordine familiare o
professionale con il suo Paese d'origine. Anche se per proseguire la
sua formazione, B._______ potrebbe in una certa misura essere
tenuta a ritornare nel suo Paese d'origine, questo fatto non può essere
considerato tale da ostacolare concretamente un'eventuale
emigrazione. Per quanto concerne i vincoli di natura famigliare non ri-
sulta che la richiedente abbia uno stretto rapporto con i parenti rimasti
in Colombia, specie con il padre. Dagli atti emerge inoltre che durante
la sua precedente permanenza in Svizzera nel 2001 i termini di
partenza impartiti dalle competenti autorità non erano stati rispettati e
le era pertanto stata inflitta una multa. Per quanto attiene alla situazio-
ne personale della figlia C._______, si presuppone che il contatto più
stretto vissuto sia con la madre B._______. Se la bambina abbia nel
suo Paese d'origine ulteriori legami famigliari, eccetto con la madre, o
se frequenti una scuola d'infanzia non emerge dalle risultanze agli atti.
Infine come rilevato a giusto titolo dall'autorità inferiore, la presenza
della madre rispettivamente nonna in Svizzera, che tra l'altro
contribuisce al mantenimento della figlia in Colombia, può comportare
un motivo ulteriore per voler lasciare il proprio Paese d'origine.
Viste le disparità socioeconomiche tra i due Paesi e considerato il fatto
che le interessate non hanno comprovato di intrattenere stretti legami
familiari o professionali né d'altro genere con il loro Paese d'origine, il
Tribunale giunge alla conclusione che l'uscita entro i termini prestabiliti
non è assicurata.
Pagina 8
C-6117/2008
9.
L'autorità di prime cure ha quindi rilevato a giusto titolo sulla base del-
la situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro i termini
stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente garantita.
Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le dichiarazioni forni-
te dalle richiedenti in relazione all'uscita entro i termini previsti nonché
le assicurazioni dell'ospitante in merito alla presa a carico delle spese
cagionate dal soggiorno auspicato e all'osservanza dei termini d'usci-
ta, non sono tali da impedir loro, una volta sul territorio elvetico, di in-
traprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. senten-
za del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005). L'espe-
rienza ha infatti a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'inten-
zione formulate dai richiedenti in merito all'uscita puntuale dalla Sviz-
zera allo scadere del visto non sono vincolanti, così come le garanzie
finanziarie fornite dagli ospitanti, le quali costituiscono delle semplici
dichiarazioni d'intenzione prive di effetti giuridici che non sono suffi-
cienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero entro i termini
stabiliti.
10.
Ne discende che l'UFM con decisione del 28 agosto 2008 non ha vio-
lato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca-
rico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
Pagina 9
C-6117/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 600.- sono poste a carico delle ricorrenti e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in
data 3 ottobre 2008.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione:
Pagina 10