B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6127/2012
S e n t e n z a d e l 1 6 m a g g i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Daniel Stufetti, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 15 ottobre 2012).
C-6127/2012
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Fatti:
A.
Mediante decisione del 14 novembre 1988, la Cassa di compensazione
del Canton di Svitto aveva erogato in favore di A._______, cittadina spa-
gnola, nata il 10 dicembre 1955, una rendita intera dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità dal 1° aprile al 30 settembre 1988 ed una mezza
rendita a partire dal 1° ottobre 1988. L'indagine medica relativa a questo
caso aveva posto in evidenza che l'assicurata era portatrice di esiti di o-
perazione chirurgica di ernia discale L5-S1, anemia ferropenica, astenia
psichica (doc. 9, 10, 11 incarto cantonale). L'interessata ha lavorato come
operaia ausiliaria nel settore calzaturiero, attività che ha definitivamente
cessato a fine luglio 1989, dopo aver esercitato il proprio lavoro a tempo
parziale (cfr. incarto cantonale e rapporto del MEDAS del 15 febbraio
1990).
Nel corso della prima procedura di revisione, l'assicurata venne sottopo-
sta a visita pluridisciplinare al MEDAS di Lucerna (rapporto del 15 febbra-
io 1990, doc. 7 incarto cantonale). I medici incaricati posero la diagnosi
principale di sindrome lombospondilogena destra in condrosi L5/S1 in esi-
ti di operazione di ernia L5/S1 a destra nel 1987, depressione reattiva in
personalità insicura con problemi socioculturali di sradicamento; quale di-
agnosi secondaria era presente una sindrome varicosa agli arti inferiori
ed una ferropenia (doc. 7 e 8 incarto cantonale). Il diritto alla mezza ren-
dita AI, sulla base di un'incapacità di lavoro nella precedente attività del
50% e del 50% anche nei compiti casalinghi venne confermato il 16 mar-
zo 1990 (doc. 6 incarto cantonale).
La revisione del 1993 non ha posto in evidenza sostanziali mutamenti
della capacità di lavoro dell'interessata, per cui il diritto alla mezza rendita
AI è stato confermato il 20 settembre 1993 (doc. 4 incarto cantonale).
B.
Con il rimpatrio di A._______, i pagamenti delle prestazioni sono stati ri-
presi, per competenza, dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero
(UAI; ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati resi-
denti all'estero, UAIE) dal 1° ottobre 1995 (doc. 2).
Una procedura di revisione venne promossa nel 1996. La stessa confer-
mò la presenza delle turbe ortopediche note e di una depressione ciclica
con angoscia ed insonnia (doc. 6, 7). Il diritto alla rendita in corso venne
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confermato il 27 agosto 1997 (doc. 8). Lo stesso esito ebbe la revisione
del 2000/2001, con conferma del diritto il 20 agosto 2001 (doc. 16).
La procedura di revisione del 2004/2005 ha rilevato, oltre alla nota dia-
gnosi, anche gli esiti di un'operazione chirurgica (isterectomia) per tumore
ovarico sinistro a cellule granulose (gennaio/febbraio 2002) e di una fi-
bromialgia (doc. 20, 21, 25). La rendita incorso è stata confermata il 3
febbraio 2005 (doc. 26).
Anche la revisione promossa nel 2008 non ha posto in luce mutamenti
della capacità di lavoro dell'interessata ed il diritto alla mezza rendita AI è
stato confermato il 28 agosto 2008 (doc. 38).
C.
L'ultima procedura di revisione è stata avviata dall'UAIE nell'ottobre 2011
(doc. 40-43).
L'assicurata è stata visitata il il 15 dicembre 2011 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale di sicurezza sociale (INSS) della Coruña, dove il
medico incaricato ha rilevato la diagnosi di ernia discale lombare (operata
nel 1987), neoplasia ovarica I (tumore a cellule granulose, operata nel
2002; doc. 45).
In apposito questionario, l'assicurata afferma di non aver più svolto attività
lucrativa dopo il rimpatrio (doc. 48).
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Affolter, dell'UAIE, il quale,
nella relazione del 12 marzo 2012, ha affermato che attualmente l'inte-
ressata potrebbe svolgere a tempo pieno attività leggere, senza sovrac-
carico della schiena, per esempio come guardiana di musei. Il medico
precisa che la patologia psichica non viene più menzionata dai sanitari
spagnoli e che si può ammettere un miglioramento generale (doc. 50).
L'Ufficio AI ha svolto un'indagine comparativa dei redditi (doc. 51) e dalla
stessa è risultato che svolgendo attività alternative in misura completa,
invece di quella di aiuto operaia nel settore calzaturiero, l'interessata subi-
rebbe una perdita di guadagno del 19,60%. L'Ufficio AI si è fondato su da-
ti statistici anche per determinare il reddito privo d'invalidità. Il salario do-
po l'invalidità è stato ridotto del 25% per tenere conto della situazione
personale dell'assicurata (età, handicap).
C-6127/2012
Pagina 4
D.
Un progetto di decisione comportante la soppressione del diritto alla
mezza rendita AI è stato inviato a A._______ il 25 maggio 2012 (doc. 52).
L'interpellata, tramite comunicazione telefonica, si è opposta a tale pro-
getto (doc. 54) e ha poi fatto pervenire all'UAIE un rapporto d'esame or-
topedico dell'11 giugno 2012 (doc. 55). Lo stesso fa stato (radiologica-
mente) di una rettifica completa della lordosi cervicale con discopatia C5-
C6 e C6-C7, anomalia transizionale lombosacrale con sacralizzazione di
L5, malattia degenerativa lombare con severa discopatia L4-L5 ed L5-S1,
osteoartrosi degenerativa delle rotule bilateralmente con diminuzione del
compartimento mediale; la paziente, secondo l'estensore del certificato,
deve evitare la stazione eretta prolungata ed il porto di pesi.
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Affolter, che nel suo rap-
porto del 28 luglio 2012, si è riconfermato nelle sue precedenti conclusio-
ni (doc. 57).
Mediante decisione del 15 ottobre 2012, l'UAIE ha soppresso il diritto alla
mezza rendita AI con effetto dal 1° dicembre 2012 (doc. 59).
E.
Con il ricorso depositato il 20 novembre 2012, A._______ chiede, in so-
stanza, il ripristino del suo diritto alla mezza rendita AI. A suffragio delle
sue conclusioni produce, oltre al rapporto ortopedico dell'11 giugno 2012
già ad atti (doc. 55), un breve certificato medico del Dott. Otero (15 no-
vembre 2012) non rilevante altra diagnosi che quella conosciuta ed un ri-
assunto del trattamento farmacologico.
F.
Nelle osservazioni ricorsuali del 14 gennaio 2013, l'UAIE propone la reie-
zione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'autorità inferiore e di altra
documentazione di rilievo, la ricorrente, con scritto del 14 febbraio 2013,
ha ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso.
G.
Con decisione incidentale del 26 febbraio 2013, il Tribunale amministrati-
vo federale ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di 400
C-6127/2012
Pagina 5
franchi corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è
stato versato l'8 aprile 2013.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini-
strativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione
per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo spese proces-
suali richiesto (400 franchi) entro il termine impartito. Il gravame è dunque
ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europe-
a, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione del-
le persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in
vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare il suo al-
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Pagina 6
legato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Se-
condo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II,
gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità eu-
ropea in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in vigore
dell'Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.
3.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisio-
ne 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella
sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti applicano tra di
loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti
giuridici riferiti nella sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali
loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1), assimila la
Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea
(UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini dell’applicazione delle disposizioni
dello stesso allegato, la necessità di tenere in debita considerazione gli
atti giuridici dell’UE riferiti nella sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto
di quelli menzionati alla sezione C (art. 2 ch. 2).
3.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1), relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11), che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971
(RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), relativo all’applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi
e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relati-
ve modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21
marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845), che stabilisce
le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le rela-
tive modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino
al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n.
883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di
casi verificatisi in passato.
Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano di-
verse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor-
rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
C-6127/2012
Pagina 7
L'allegato II è peraltro completato da un protocollo, che ne costituisce par-
te integrante (art. 3 ch.2), in cui sono stipulate regole speciali riguardo
all'assicurazione contro la disoccupazione, agli assegni per grandi invalidi
e alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
3.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di-
versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo al-
legato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V
253 consid. 2.4).
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2012, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato dalla 6a revisione, ritenuto tuttavia il principio secondo il
quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti
giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130 V 445 consid. 1.2).
5.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati-
vo federale si estende fino al 15 ottobre 2012, data dell'impugnata deci-
sione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii).
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
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Pagina 8
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino svizzero o dell'UE.
6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di que-
sto anno è invalido almeno al 40%.
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile.
7.
7.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di
una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta pro-
porzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La revisione avviene
d'ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante
del grado d'invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel
momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi,
o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono
provocare una notevole modificazione del grado d'invalidità o della gran-
de invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
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Pagina 9
del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]). Se, di contro, è stata fatta do-
manda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'inva-
lidità è modificato in misura rilevante per il diritto a prestazioni (art. 87 cpv.
3 OAI).
7.2 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di am-
mettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto
o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi-
derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la capacità
al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete peggiora, occor-
re tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a
cpv. 2 OAI).
7.3 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato
di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275
consid. 1a). La semplice valutazione diversa di circostanze di fatto che
sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una revisione ai
sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b, RCC
1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto della revisione non
deve costituire una base legale che possa giustificare un riesame senza
condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfü-
gungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von In-
validenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15).
7.4 La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della deci-
sione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
8.
Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in
maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni è costituito dall'ultima
decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133
V 108). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è per-
tanto quello intercorrente fra la comunicazione del 16 marzo 1990, con la
quale l'Ufficio AI del Cantone di Svitto ha confermato il diritto alla mezza
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Pagina 10
rendita AI, ed il 15 ottobre 2012, data dell'impugnata decisione con la
quale l'intera prestazione viene soppressa. Infatti, la prima procedura di
revisione promossa nel 1989/90 è quella che più ha approfondito la situa-
zione valetudinaria dell'assicurata, la quale è stata sottoposta a visita plu-
ridisciplinare presso il MEDAS di Lucerna (perizia del 15 febbraio 1990,
doc. 7 incarto cantonale). Le procedure di revisione successive hanno
assunto un carattere più sommario e non hanno approfondito, material-
mente, l'evoluzione dell'invalidità e si sono concluse con una semplice
comunicazione.
9.
9.1 Per quanto risulta dagli atti, l'interessata non ha più lavorato dopo il
rimpatrio. Tuttavia, non lavora più già dal luglio 1989 (cfr., perizia del ME-
DAS del 15 febbraio 1990, punto 1.2..2).
9.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1, per valuta-
re il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire e-
sercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invali-
do), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione sviz-
zera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf-
fronto dei redditi).
9.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
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Pagina 11
10.
10.1 Al momento in cui venne confermato il diritto alla mezza rendita AI,
l'indagine medica aveva posto in evidenza che l'assicurata era portatrice
di sindrome spondilogena a destra in condrosi L5/S1 ed esiti di operazio-
ne di ernia discale L5/S1 a destra; depressione reattiva in personalità in-
sicura in un contesto di sradicamento socioculturale. A lato di queste pa-
tologie vi erano delle affezioni non necessariamente invalidanti consistenti
in una sindrome varicosa arti inferiori (bilateralmente) con insufficienza
venosa, anemia per carenza di ferro.
10.2 Al momento della revisione in esame, l'autorità inferiore ha ritenuto
quanto esposto nella perizia effettuata dall'INSS spagnolo (doc. 45, E 223
del 15 dicembre 2011), ossia un'ernia discale lombare (operata nel 1987),
neoplasia ovarica I (tumore a cellule granulose operato nel 2002). Dal re-
ferto d'esame ortopedico dell'11 giugno 2012 esibito dall'interessata in
sede di audizione (Dott. Gonzalo Concheiro Barreire, doc. 55) emerge
una diagnosi più dettagliata che fa stato di rettifica completa della lordosi
cervicale, malattia degenerativa cervicale con discopatia C5-C6 e C7-C7,
anomalia transazionale lombosacrale con sacralizzazione della L5, malat-
tia degenerativa lombare con discopatia severa L4-L5 ed L5-S1, osteo-
matrosi degenerativadelle due rotule con diminuzione del compartimento
mediale.
11.
11.1 Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate af-
fezioni, il medico dell'INSS non pone un grado d'invalidità, ma indica che
l'interessata non può svolgere il suo precedente lavoro di operaia in cal-
zaturificio (doc. 45 cifra 11.4). L'interessata, a suo parere, potrebbe però
svolgere un lavoro adeguato alle sue condizioni di salute. Per il vero, l'E
213 è piuttosto incompleto (non viene compilato in modo soddisfacente in
tutti i suoi punti) e molto sommario nella descrizione della funzionalità re-
sidua dell'apparato osteoarticolare. Dal canto suo, il medico dell'UAIE,
Dott. Affolter, rileva un miglioramento delle condizioni di salute dell'inte-
ressata e propone quindi un abbassamento del grado d'invalidità allo zero
per cento dal 12 dicembre 2011.
11.2 Nella misura in cui si fonda principalmente sulla perizia E 213, il pa-
rere del servizio medico dell'UAIE appare chiaramente infondato, ossia
C-6127/2012
Pagina 12
privo di qualsiasi supporto oggettivo. Le conclusioni alle quali giunge il
sanitario dell'Ufficio AI consistono nel dire che vi è un miglioramento di ti-
po generale e che non viene più menzionata alcuna diagnosi psichiatrica.
Il sanitario non fornisce tuttavia elementi di comparazione oggettiva fra la
situazione presente alla fine degli anni ottanta con quella attuale, anche
perché l'incarto è privo d'elementi medici d'appoggio.
11.2.1 Dal punto di vista ortopedico l'istruttoria e del tutto carente. Man-
cano ad atti i necessari referti oggettivi atti a sorreggere un parere docu-
mentato e ragionato che possa in qualche modo avvallare la tesi del sup-
posto miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurata e della rela-
tiva capacità di lavoro e di guadagno. Segnatamente mancano referti
strumentali classici quali radiografie, RM, TAC delle parti lese e, prima
ancora, manca un esame clinico-ortopedico completo effettuato da parte
di uno specialista. Quello svolto dal sanitario dell'INPS (doc. 45, cifra 4.8
e seg.) è manifestamente succinto e incompleto. La situazione dal lato or-
topedico è peraltro poco chiara quando si pensi che il referto d'esame or-
topedico prodotto in sede d'audizione da parte dell'assicurata menziona
non solo le patologie della colonna lombare già presenti dalla seconda
metà degli anni ottanta, ma come prima diagnosi viene menzionata una
rettifica completa della lordosi cervicale con malattia degenerativa della
stessa da C5 a C7, processo patologico non riscontrato nel passato.
11.2.2 Dal punto di vista psichiatrico manca un esame specialistico com-
pleto. Il medico dell'INSS accenna ad una paziente "eutimica" cioè in uno
stato apparentemente normale. Comunque, vista l'anamnesi ed i docu-
menti agli atti, il medico dell'UAIE non avrebbe dovuto accontentarsi di ta-
le semplice rilievo formulato da un non specialista. Alla luce delle prece-
denti malattie che hanno causato l'incapacità di lavoro dell'assicurata, tra
cui si poteva registrare nel 1990 una depressione reattiva, sarebbe stato
opportuno esaminare con indagini specialistiche l'evoluzione delle affe-
zioni all'origine dell'assegnazione della rendita.
Ora, l'incarto manca di qualsiasi riferimento attendibile circa lo stato psi-
chico dell'interessata. Di regola, un rapporto psichiatrico, per avere valore
probante, deve contenere l'anamnesi, l'evoluzione della malattia, lo stato
attuale, la diagnosi e la prognosi, la durata ed il tipo di trattamento (con il
dosaggio), la frequenza di eventuali sedute specialistiche. In modo speci-
fico, nella descrizione dello stato attuale, si dovrebbero fornire diverse in-
dicazioni sullo stato psichico (aspetto, atteggiamento, orientamento spa-
zio-temporale, stato di conservazione della memoria, capacità di concen-
trazione, facoltà di comprensione, d'interpretazione e di percezione, stato
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d'animo), nonché tutti quegli elementi che permettono di individuare si-
tuazioni patologiche. L'esame specialistico, se necessario, deve essere
sorretto da eventuali test psichiatrici. Queste ricerche sono necessarie
laddove la malattia psichica/mentale è data fra le cause di uno stato d'in-
validità.
11.3 Quando il parere del medico dell'UAIE diverge dagli altri giudizi e/o
non può essere fondato su documentazione oggettiva avente la qualità di
prova, occorre procedere ad una nuova investigazione medica. Infatti, è
compito del consulente del Servizio medico regionale o del medico
dell'UAIE stabilire in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi unicamente alle funzioni im-
portanti relative alle attività lavorative che, secondo la sua esperienza di
vita, entrano in linea di conto nel caso concreto (art. 49 OAI).
12.
12.1 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale modifica dell'in-
capacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessata e da quando que-
sta modifica esisterebbe. In queste circostanze è necessario accogliere
parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incar-
to all'UAIE, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA
permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel
caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle in-
formazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
12.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione
medica dal 15 marzo 1990 (data di comunicazione degli esiti della prima
procedura di revisione; cfr. consid. 5). L'UAIE emanerà poi un nuovo
provvedimento impugnabile.
A tale fine la ricorrente dovrà essere sottoposta a perizie approfondite in
ortopedia e neuropsichiatria. In particolare, saranno eseguiti tutti quegli
esami strumentali e radiologici che il caso richiede (Rx, RM, TAC). Inoltre,
lo stato di salute sarà accertato con una nuova perizia di carattere gene-
rale (E 213). Se del caso, l'amministrazione effettuerà poi un'indagine di
tipo economico e comparativa dei redditi, tenendo presente che, di rego-
la, una rendita AI erogata ad un assicurato di più di 55 anni o durante più
di 15 anni non potrebbe essere ridotta o soppressa senza che la capacità
di lavoro residua medico-teorica risultante dal profilo medico sia oggetti-
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vamente confermata con delle misure di reintegrazione professionale
(sentenze del Tribunale federale 9C_368/2010 del 31 gennaio 2011 con-
sid. 5.2.2.2, 9C_254/2011 del 15 novembre 2011 consid. 7.2.2 e
9C_163/2009 del 10 settembre 2010 consid. 4.2.2). Nella specie, l'inte-
ressata, nata nel dicembre 1955, aveva compiuto 55 anni nel 2010 e pe-
raltro percepisce una rendita AI dall'aprile 1988. L'Ufficio AI valuterà an-
che tali circostanze.
13.
13.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali.
Alla ricorrente viene restituito l'anticipo delle spese processuali, di 400
franchi, versato l'8 aprile 2013.
13.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese in-
dispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esa-
me, l'interessata non è rappresentata. Non vengono dunque riconosciute
indennità per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata de-
cisione del 15 ottobre 2012, gli atti sono rinviati all'autorità inferiore per-
ché proceda ai sensi del considerando 12 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di 400 franchi versati dalla
ricorrente le viene restituito.
3.
Non si riconoscono indennità per le spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in
cuisono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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