Corte II I
C-613/2006
{T 0/2}
Sentenza del 27 maggio 2010
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Ruth Beutler,
cancelliera Mara Vassella
A._______ e B._______,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Estensione di un ordine cantonale di partenza a tutto il
territorio della Confederazione concernente A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-613/2006
Fatti:
A.
Entrato illegalmente in Svizzera il ..., due giorni più tardi A._______,
cittadino turco di etnia curda nato il ..., ha presentato presso le
competenti autorità elvetiche una domanda d'asilo. Con decisione del
31 gennaio 1990, il Delegato ai rifugiati (ora: Ufficio federale della
migrazione: UFM) ha respinto questa richiesta. In data 3 agosto 1990,
il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha respinto il
ricorso interposto il 5 marzo 1990 avverso la suddetta decisione,
fissando all'interessato un termine al 15 novembre seguente per
lasciare la Svizzera.
B.
Rientrato illegalmente sul territorio della Confederazione il ..., il giorno
successivo A._______ si è unito in matrimonio con B._______,
cittadina svizzera nata il ..., ed è quindi stato posto al beneficio di un
permesso di dimora annuale regolarmente rinnovato fino
all'aprile 1995.
C.
Con sentenza del 26 aprile 1995, la Corte delle Assise correzionali di
Lugano ha condannato in contumacia A._______ alla pena di tre mesi
di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, siccome ritenuto autore colpevole, in correità con altri re-
sponsabili del Comitato regionale del fronte Nazionale di Liberazione
Curdo (ERNK) di coazione nel quadro di operazioni volte ad ottenere
dei finanziamenti da parte di cittadini curdi residenti in Ticino in favore
del Partito curdo dei lavoratori (di seguito: PKK).
Con scritto del 4 settembre 1995, B._______ ha affermato di non
avere più notizie del marito, dal quale viveva separata dall'esta te 1994,
dal 31 marzo 1995, data a partire dalla quale quest'ultimo ha lasciato il
territorio della Confederazione con destinazione sconosciuta.
A seguito del ricorso interposto in data 6 giugno 1995 dal Procuratore
pubblico, con sentenza del 16 gennaio 1996, la Corte di cassazione e
di revisione penale del Tribunale d'appello del canton Ticino (di segui-
to: CRP) ha confermato la suddetta decisione.
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D.
Il 21 ottobre 1999, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'inte -
ressato ha presentato presso la Sezione dei permessi e dell'immigra-
zione di Bellinzona (di seguito: SPI) una domanda d'entrata in Svizze-
ra al fine di rendere visita al fratello residente a C._______, richiesta
respinta dalla suddetta autorità con decisione dell'11 luglio 2000
cresciuta in giudicato.
E.
In data ..., A._______ ha poi presentato presso l'Ambasciata di
Svizzera a E._______ una seconda domanda d'asilo, richiesta
respinta dall'Ufficio federale dei rifugiati (UFR: attualmente UFM) con
decisione del 31 gennaio 2001. Il 5 marzo 2001 l'interessato ha inter-
posto ricorso avverso questa decisione dinanzi alla Commissione di ri -
corso in materia d'asilo (di seguito: CRA).
Nel gennaio 2001, B._______ ha nel frattempo introdotto presso
l'Ufficio regionale degli stranieri di Bellinzona una domanda tendente
al ricongiungimento famigliare con il marito all'epoca residente in
F._______.
F.
In data ..., A._______ è rientrato illegalmente in Svizzera in
provenienza da G._______, trasferendosi dapprima dal fratel lo a
C._______ e, successivamente, dalla moglie a D._______. Il
1° settembre successivo egli si è quindi presentato unitamente alla
moglie presso le autorità cantonali ticinesi al fine di regolarizzare la
propria posizione. In particolare, la consorte ha spiegato di avere
ripreso delle relazioni telefoniche con il marito nel 1997, dopo un
periodo di tre anni di totale assenza di contatti dalla partenza di
quest'ultimo dal domicilio coniugale nel 1995 e di avere messo fine,
verso la metà del 2003, ad una relazione sentimentale intrattenuta dal
1999 (cfr. verbale di interrogatorio di B._______ del 1° settembre
2004).
L'interessato ha inoltre rinunciato a riproporre una nuova domanda
d'asilo, concentrandosi sulla sua richiesta di ricongiungimento familia-
re. Con sentenza dell'8 dicembre 2004, la CRA ha quindi stralciato dai
ruoli il gravame interposto da A._______ avverso la decisione del l'UFR
del 31 gennaio 2001, in quanto divenuto privo d'oggetto.
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G.
Con decisione del 17 settembre 2004, la SPI ha respinto la domanda
volta a concedere a A._______ il rilascio di un permesso di dimora a
titolo di ricongiungimento familiare. Essa ha rimproverato all'interes-
sato di essere rientrato illegalmente in Svizzera sprovvisto di passa-
porto e del relativo visto, rilevando poi come egli avesse già interessa-
to le autorità penali ticinesi durante il suo precedente soggiorno. La
suddetta autorità ha inoltre ritenuto che, dopo un'assenza volontaria di
nove anni, vi fossero forti indizi propri a far ritenere che lo scopo del
soggiorno non fosse legato al matrimonio ed ha invitato l'interessato a
lasciare il canton Ticino entro il 31 ottobre 2004.
In data 26 ottobre 2004, il Consiglio di Stato della Repubblica e del
canton Ticino (di seguito: CdS) ha respinto il ricorso interposto avverso
la suddetta decisione, la quale è poi stata confermata in ultima istanza
dal Tribunale cantonale amministrativo del canton Ticino (di seguito:
TRAM) il 4 febbraio 2005. In data 22 aprile 2005, la SPI ha poi imparti-
to ad A._______ un nuovo termine al 31 maggio 2005 per lasciare il
territorio cantonale.
H.
Con istanza del 23 maggio 2005, corredata da una dichiarazione rila-
sciata da A._______ il 19 maggio precedente, con la quale egli spiega
di avere seri problemi con le autorità turche per i suoi precedenti di
attivista politico in seno al PKK e con gli stessi membri di questo
movimento che lo considerano un traditore a causa della sua dipartita
dallo stesso, agendo per il tramite del suo nuovo patrocinatore,
l'interessato e la sua consorte hanno richiesto “l'estensione del termine
di partenza” e la soppressione dello stesso in attesa della decisione
dell'autorità federale in proposito.
I.
Invitato dalla SPI a pronunciarsi in merito alla suddetta istanza, in data
15 giugno 2005, l'UFM ha emesso nei confronti di A._______ una
decisione d'estensione a tutto il territorio della Confederazione dell'or -
dine cantonale di partenza, rilevando che, vista la decisione emessa
dalla SPI in data 22 aprile 2005 e conformemente all'articolo 17 cpv. 2
dell'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949 della legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (ODDS, RU 1949 I
233), l'interessato non poteva essere autorizzato a continuare a
soggiornare in Svizzera. Il suddetto Ufficio ha inoltre rilevato che
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l'esecuzione del rinvio era possibile, ammissibile e ragionevolmente
esigibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4 della legge federale del
26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
(LDDS, CS 1 117), impartendogli un termine al 31 agosto 2005 per la-
sciare il territorio della Confederazione. L'effetto sospensivo è stato ri -
tirato ad un eventuale ricorso.
J.
Con ricorso del 22 luglio 2005, A._______ e B._______, agendo per il
tramite del loro patrocinatore, sono insorti presso il DFGP avverso la
suddetta decisione, postulandone l'annullamento e chiedendo nel
contempo la restituzione dell'effetto sospensivo al loro gravame.
A sostegno del loro ricorso gli interessati hanno in primo luogo ram-
mentato che A._______ è stato attivo in seno al PKK, organizzazione
politica illegale turca e che, dopo aver abbandonato la suddetta or-
ganizzazione, si è ritrovato contro due entità, lo Stato turco che gli rim -
proverava la sua precedente attività, e il PKK dal quale egli è ritenuto
un traditore. I ricorrenti si sono poi prevalsi di una violazione del princi -
pio dell'uguaglianza garantito dall'art. 8 della Costituzione federale del-
la Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), in
ragione del fatto che l'interessato, condannato dalle autorità penali
ticinesi a tre mesi di detenzione nel 1995, aveva subito un trattamento
diverso rispetto ai suoi correi, i quali, benché avessero rivestito un
ruolo ben più importante nella vicenda, hanno ottenuto l'ammissione
provvisoria e - in almeno un caso - l'asilo politico. Prevalendosi della
protezione garantita dall'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101) i ricorrenti hanno inoltre affermato che l'autorità
inferiore non si era chinata sulla possibilità, l'ammissibilità e il
carattere ragionevolmente esigibile del ritorno in patria di A._______ ai
sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4 LDDS. Essi hanno infine chiesto
l'audizione di B._______ (art. 6 CEDU).
K.
Con decisione incidentale del 2 settembre 2005, l'autorità adita ha ac-
colto l'istanza tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricor -
so presentata dai ricorrenti.
L.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso
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del 4 novembre 2005, l'autorità di prime cure ha confermato la propria
posizione e concluso al mantenimento della decisione.
M.
Invitati ad esprimersi in merito al preavviso dell'autorità intimata, con
replica del 15 dicembre 2005, i ricorrenti si sono sostanzialmente ri -
confermati nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto. Essi hanno poi
affermato che l'UFM non è entrato nel merito delle argomentazioni ri -
corsuali, omettendo inoltre di procedere ad una concreta ponderazione
del caso. Gli interessati hanno infine rilevato come non fosse possibile
comprendere a quali atti si riferisse l'autorità di prime cure per affer-
mare che il ritorno in patria di A._______ non implicherebbe alcun
pericolo concreto, prevalendosi a titolo precauzionale della violazione
del diritto di essere sentiti e sottolineato che mai la suddetta autorità
aveva rimproverato loro di non avere trasmesso sufficiente documenta-
zione.
N.
Dando seguito ad un'ingiunzione dell'autorità giudicante, in data
10 agosto / 7 settembre 2006 i ricorrenti hanno prodotto agli atti ulte-
riore documentazione.
Invitato dal DFGP a pronunciarsi sulla vertenza alla luce della suddet -
ta documentazione, l'UFM ha proceduto ad un complemento
d'istruzione nell'ambito del quale, con scritto del 19 febbraio 2007,
l'Ambasciata di Svizzera ad H._______ ha fornito delle delucidazioni
circa la situazione del ricorrente e l'UFM, tramite I._______, con
rapporto del 12 aprile 2007, ha osservato che un rinvio dell'interessato
in Turchia è inammissibile ai sensi dell'art. 3 CEDU. Con scritto del 30
agosto 2007 l'Ufficio federale di polizia (fedpol) ha informato l'UFM che
dall'epoca della condanna del 26 aprile 1995 in riguardo al ricorrente
non erano più emersi elementi nuovi rilevanti per la protezione dello
Stato e che d'altra parte non sussistevano motivi che ne impedissero il
rinvio in Turchia. Nella successiva presa di posizione del 3 settembre
2007 l'UFM ha quindi riconfermato le sue precedenti conclusioni.
O.
Invitati ad esprimersi in merito alle suddette osservazioni, con scritto
dell'8 ottobre 2007 i ricorrenti hanno rilevato che l'autorità non si è pro-
nunciata in merito ai nuovi documenti compiegatele e non ha preso
posizione quo all'applicazione dell'art. 3 CEDU. Prevalendosi della vio-
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lazione del loro diritto di essere sentiti, essi hanno inoltre chiesto di
avere accesso a tutti gli atti relativi all'istruttoria condotta dall'UFM a
partire dal dicembre 2006.
P.
Dopo aver avuto visione della suddetta documentazione, con replica
complementare del 29 novembre 2007, i ricorrenti hanno in particolare
rilevato come nel suo rapporto del 19 febbraio 2007 l'Ambasciata di
Svizzera ad H._______ non ha escluso che le autorità turche fossero
a conoscenza delle attività svolte da A._______ in seno al PKK, con
conseguente rischio che egli possa essere oggetto di un procedimento
penale in patria. Essi hanno poi sottolineato che nella sua presa di po-
sizione del 12 aprile 2007 la Divisione asilo dell'UFM ha proposto l'am-
missione provvisoria dell'interessato. Quo al rapporto allestito da
fedpol in data 30 agosto 2007, i ricorrenti hanno affermato che questa
valutazione è stata effettuata sulla scorta di ragioni di polizia in
generale e non sulla base dell'art. 3 CEDU e dell'ammissione
provvisoria di competenza dell'UFM, sottolineando che comunque
fedpol ha constatato l'inesistenza di motivi di polizia tali da ostare ad
un'ammissione provvisoria (cfr. art. 14a cpv. 6 LDDS).
Q.
Chiamato ad esprimersi in merito alle suddetta replica complementare,
con duplica del 28 dicembre 2007, l'UFM ha in particolare rilevato che
A._______ non è ricercato dalle autorità del suo paese d'origine, non
è schedato, né oggetto di un divieto del passaporto, di modo che un
suo rientro in Turchia è ragionevolmente esigibile. L'autorità di prime
cure ha inoltre sottolineato che l'interessato afferma di essere rien trato
in patria nel 1994 – 1995 per combattere nei ranghi del PKK, e questo
nonostante il suo arresto e l'imminenza della sua condanna in
Svizzera, dimostrando così l'assenza di timori o di difficoltà di sorta.
R.
Delle ulteriori argomentazioni sviluppate dai ricorrenti nelle loro osser-
vazioni complementari del 3 marzo 2008, della presa di posizione del
7 aprile 2008 dell'autorità intimata si dirà, nella misura in cui utile ai fini
del presente giudizio, nei considerandi di diritto.
S.
Per il tramite del suo patrocinatore legale, il 3 settembre 2008
B._______ ha inviato alla SPI il verbale di udienza del 2 settembre
2008 della Pretura di Bellinzona mediante il quale i ricorrenti sono stati
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autorizzati a vivere separatamente. Inoltre, il 10 ottobre 2008 essa ha
inviato alla detta autorità un decreto d'accusa del 18 agosto 2008 pro -
nunciato nei confronti di A._______ per vie di fatto reiterate contro il
coniuge nel periodo dal 2004 al 14 maggio 2008 con la condanna ad
una multa di fr. 300.- e la sentenza del 29 settembre 2008 del Presi-
dente della Pretura penale con la quale è stata ritenuta irricevibile l'op-
posizione interposta in data 8 settembre 2008 dall'accusato contro il
suddetto decreto d'accusa siccome tardiva.
T.
Invitato ad esprimersi in merito alla disparità di trattamento sollevata
dal ricorrente in paragone alle persone ritenute colpevoli in correità
con l'interessato nella sentenza del 26 aprile 1995, con preavviso
complementare del 30 marzo 2010 l'UFM si è riaffermato nelle sue
allegazioni di diritto. Infine, nella relativa nota d'accompagnamento del
25 marzo 2010, esso ha affermato che se l'interessato riteneva degna
di tutela la sua situazione aveva pur sempre la possibilità di presentare
una domanda d'asilo in Svizzera.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribuna-
le o il TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In
particolare, le decisioni in materia di estensione di un ordine cantonale
di partenza a tutto il territorio della Confederazione rese dall'UFM - il
quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita
all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il
quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con
l'art. 83 let. c cifra 4 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribu-
nale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio
2007 sono trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art.
53 cpv. 2 LTAF).
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1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
1.4 A._______ e B._______ hanno diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il
loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge,
è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del dirit-
to federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamen-
to, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in pri-
mo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr.
consid. 1.2 della sentenza "A.451/2002del 28 marzo 2003 pubblicata
parzialmente in DTF 129 II 215).
3.
3.1 L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr in relazione
con l'allegato 2, cifra I. In virtù dell'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure
introdotte prima del 1° gennaio 2008 permane applicabile il diritto pre-
vigente (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). In concreto la decisione impugna-
ta è stata emessa anteriormente all'entrata in vigore della LStr, per la
valutazione materiale del presente ricorso ci si deve dunque riferire
alla normativa previgente, segnatamente alla LDDS e alle corrispon-
denti ordinanze di applicazione, anch'esse abrogate il 1° gennaio 2008
(cfr. art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il sog-
giorno e l'attività lucrativa [OASA; RS 142.201]).
3.2 Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le
domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008,
della LStr è retta dal nuovo diritto.
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4.
4.1 Giusta l'art. 12 cpv. 1 LDDS lo straniero che non è al beneficio di
alcun permesso può in ogni tempo essere obbligato a lasciare la Sviz-
zera. Lo straniero è obbligato a lasciare il Cantone alla scadenza del
permesso (art. 12 cpv. 2 LDDS). In virtù dell'art. 12 cpv. 3 prima frase
LDDS lo straniero è inoltre tenuto a partire quando gli sia rifiutata la
concessione o la proroga d'un permesso. In questi casi, l'autorità gli
assegna un termine di partenza. Se l'autorità è cantonale, l'ordine di
partire vale solo per il territorio del cantone; se l'autorità è federale, lo
straniero deve lasciare la Svizzera (art. 12 cpv. 3 seconda e terza frase
LDDS).
4.2 L'autorità federale competente può trasformare l'ordine di lasciare
un cantone in un ordine di lasciare la Svizzera (art. 12 cpv. 3 quarta
frase LDDS). Si tratta in questi casi di una decisione di estensione,
come quella oggetto della presente procedura. L'UFM estenderà, di re-
gola, a tutto il territorio della Confederazione, gli effetti del provvedi -
mento cantonale sempreché, per ragioni speciali, non si voglia dare
allo straniero la possibilità di chiedere un permesso in un altro cantone
(art. 17 cpv. 2 in fine ODDS).
5.
5.1 L'estensione a tutto il territorio svizzero di un ordine cantonale di
partenza costituisce la regola generale, così come specificato all'art.
17 cpv. 2 in fine ODDS. Questa estensione è infatti considerata come
un automatismo (cfr. DTF 110 Ib 201 consid. 1c e Giurisprudenza delle
autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.1 consid. 11c,
62.52 consid. 9 e 57.14 consid. 5 ; URS BOLZ, Rechtsschutz im
Ausländer- und Asylrecht, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, pag. 62
seg.; cfr. a questo titolo la sentenza del Tribunale amministrativo fede-
rale C-8088/2007 del 7 marzo 2008, consid. 3.1 e dottrina ivi citata).
In queste condizioni, i motivi che hanno condotto le autorità cantonali
di polizia degli stranieri, dopo una ponderazione degli interessi pubblici
e privati in presenza, a rifiutare il rilascio o il rinnovo di un permesso e
a pronunciare l'allontanamento dello straniero dal loro territorio (nella
fattispecie in virtù del fatto che l'interessato era rientrato illegalmente
sul territorio della Confederazione, aveva interessato le autorità penali
ticinesi durante il suo precedente soggiorno e aveva volontariamente
vissuto separato dalla moglie per nove anni prima di fare rientro in
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Svizzera), non possono essere rimessi in discussione nell'ambito della
presente procedura federale di estensione. Pertanto, gli argomenti ten-
denti a dimostrare che lo straniero ha un interesse preponderante a ri -
manere in Svizzera (legati, ad esempio, alla durata del suo soggiorno,
al suo comportamento individuale e al suo grado d'integrazione socio-
professionale in questo paese, o ai suoi legami personali con quest'ul-
timo), i quali rilevano della procedura cantonale di permesso e delle
relative vie di ricorso, non hanno più ad essere esaminate dalle autori -
tà federali di polizia degli stranieri (riservata l'esistenza di eventuali
ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 14a cpv. 2
a 4 LDDS). Del resto, in virtù delle normative inerenti la ripartizione
delle competenze in materia di polizia degli stranieri tra la Confedera-
zione ed i cantoni, non ricade nelle competenze delle autorità federali
di polizia degli stranieri la facoltà di rimettere in causa le decisioni can -
tonali di rifiuto di permesso e di allontanamento cresciute in giudicato;
in altre parole di costringere i cantoni a regolarizzare la presenza di
stranieri ai quali hanno definitivamente rifiutato il proseguimento del
soggiorno sul loro territorio (cfr. a questo titolo l'art. 18 cpv. 1 LDDS il
quale prevede che la decisione cantonale che rifiuta un permesso è
definitiva). La presente procedura d'estensione ha dunque quale og-
getto esclusivamente quello di determinare se è a giusto titolo che
l'UFM ha esteso gli effetti di una siffatta decisione a tutto il territorio
della Confederazione in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 quarta frase
LDDS (cfr. GAAC precitati).
Ne discende che, tenuto conto del fatto che l'estensione a tutto il terri-
torio svizzero della decisione cantonale di allontanamento costituisce
la regola generale, l'autorità federale di polizia degli stranieri deve limi -
tarsi ad esaminare, a questo stadio della procedura, se sussistono dei
motivi speciali tali da giustificare la rinuncia all'estensione in applica-
zione dell'art. 17 cpv. 2 in fine ODDS, così da permettere allo straniero
di chiedere un permesso in un altro cantone (cfr. DTF 129 II 1 consid.
3.3). Nella sua giurisprudenza il Tribunale federale considera che, dal
momento che la rinuncia all'estensione non ha alcuna incidenza sull'il -
legalità del soggiorno in Svizzera in quanto tale e che una situazione
irregolare non può essere tollerata, si può rinunciare ad un'estensione
unicamente allorquando una procedura di autorizzazione è pendente
in un cantone terzo e che tale cantone abbia autorizzato lo straniero a
soggiornare sul suo territorio per la durata della procedura. In effetti,
qualora lo straniero non presenti alcuna domanda di permesso in un
cantone terzo o se questa domanda appare sin dall'inizio priva di esito
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positivo, gli incombe di lasciare la Svizzera (cfr. DTF 129 precitato,
ibidem).
6.
6.1 Nella fattispecie si constata che con decisione del 17 settembre
2004 la SPI ha rifiutato di concedere a A._______ il rilascio di un
nuovo permesso di dimora, impartendogli un termine per lasciare il
territorio cantonale, decisione confermata dal TRAM con sentenza del
4 febbraio 2005 cresciuta in giudicato. L'interessato, sprovvisto di un
valido titolo di soggiorno, non è pertanto più autorizzato a risiedere
legalmente sul territorio ticinese.
6.2 L'autorità di prime cure non ha d'altronde ritenuto necessario
rinunciare all'estensione dell'allontanamento a tutto il territorio della
Confederazione, il che non può essere contestato nella misura in cui
dall'incarto non risulta che il ricorrente, il quale non si è mai prevalso
di particolari legami con un cantone oltre al Ticino, abbia introdotto, a
seguito della decisione negativa emanata dalle autorità ticinesi, una
nuova procedura di permesso in un cantone terzo che si sarebbe
dichiarato disposto a regolare le sue condizioni di soggiorno sul
proprio territorio (cfr. GAAC 62.52 consid. 9).
Date le circostanze, il TAF è portato a considerare che non sussistono,
in casu, dei motivi speciali suscettibili di giustificare un'eccezione alla
regola generale prevista all'art. 17 cpv. 2 in fine ODDS. L'estensione a
tutto il territorio della Confederazione dell'ordine cantonale di partenza
pronunciato dall'UFM si rivela dunque essere fondata nel suo principio.
7.
7.1 Nella misura in cui la decisione di allontanamento dalla Svizzera è
confermata nel suo principio, si deve ancora esaminare se si giustifica,
giusta l'art. 14a cpv. 1 LDDS, invitare l'autorità di prime cure a pronun-
ciare l'ammissione provvisoria di A._______ in ragione del carattere
impossibile, inammissibile o non ragionevole del rinvio. A questo titolo,
si rileva che l'ammissione provvisoria costituisce una misura sostitutiva
all'esecuzione del rinvio (o dell'allontanamento), qualora la decisione
di rinvio dal territorio elvetico non può essere eseguita. Questa misura
di sostituzione, la quale trova il suo fondamento nell'art. 14a cpv. 2 a 4
LDDS, esiste dunque parallelamente alla decisione di rinvio che non
rimette in causa, in ragione del fatto che essa ne costituisce la pre-
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messa (cfr. Messaggio del Consiglio federale a sostegno del decreto
federale sulla procedura d'asilo [DPA] e della legge federale inerente la
creazione di un Ufficio federale per i rifugiati del 25 aprile 1990 [di se-
guito: Messaggio DPA], in FF 1990 II 605 seg; cf. WALTER KAELIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte sul Meno 1990,
p. 200; NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des
étrangers et en droit d'asile, Basilea/Francoforte sul Meno 1997, p. 89
seg). Degli eventuali ostacoli all'esecuzione del rinvio giusta l'art. 14a
cpv. 2 a 4 LDDS non sono pertanto tali da rimettere in causa la deci-
sione di estensione in quanto tale.
7.2 L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire o
essere allontanato né verso il Paese d'origine o di provenienza, né
verso un Paese terzo. L'esecuzione non è ammissibile se la
prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di
provenienza o in uno Stato terzo è contrario a impegni di diritto
internazionale, in particolari quelli derivanti dalla CEDU nonché dalla
Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (in seguito:
Convenzione rifugiati, SR 0.142.30). L'esecuzione non è
ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero
un'esposizione concreta a pericolo (art. 14a cpv. 2 a 4 LDDS).
Gli ostacoli al rinvio menzionati all'art. 14a cpv. 1 della normativa in
oggetto hanno carattere alternativo: in altre parole, è sufficiente che
uno di essi sia realizzato, affinché il rinvio sia considerato inattuabile.
8.
Nella fattispecie, occorre esaminare il carattere ammissibile o meno
del rinvio di A._______ ai sensi dell'art. 14a cpv. 3 LDDS, valutando
pertanto se l'esecuzione del rinvio è contraria agli impegni della
Svizzera derivanti dal diritto internazionale.
8.1 A tale proposito va preliminarmente sottolineato che se la persona
interessata non ha manifestato la volontà di interporre una domanda
d'asilo, ciò non significa che le sue argomentazioni non vengono con -
siderante nel quadro di una procedura di ammissione provvisoria. In
effetti, nella valutazione dell'ammissibilità del rinvio verso il Paese d'o-
rigine, l'autorità adita è tenuta a considerare gli argomenti del ricorren-
te che si fondano sul diritto internazionale cogente (STEPHAN BREITEN-
MOSER, in: Ehrenzeller/Schweizer/Mastronardi/Vallender [Hrsg.], Die
schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2a ed., Zurigo 2008).
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Tra gli obblighi internazionali che vanno esaminati nella presente
procedura vi sono in particolare il divieto di tortura e altri trattamenti
inumani o degradanti garantiti dall'art. 3 CEDU, dall'art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105, cfr. anche art. 25
cpv. 3 Cost.) nonché dall'art. 7 del Patto internazionale del 16
dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II, RS
0.103.2) e il divieto d’espulsione e di rinvio al confine garantito dall'art.
33 della Convenzione rifugiati.
8.2 In quest'ambito, se è ben vero che il divieto di tortura, di pene e di
trattamenti inumani o degradanti si applica indipendentemente dal
riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. Corte europea dei diritti
dell'uomo, sentenza Vilvarajah e altri c. Gran Bretagna del 30 ottobre
1991, serie A no 215, par. 102-103 e 111-113, sentenza Cruz Vara e al-
tri c. Svezia del 20 marzo 1991, serie A no 201, par. 69-70; sentenze
della Commissione europea dei diritti dell'uomo No 14514/89,
14982/89; DTF 2C_87/2007 del 18 giugno 2007 consid. 2.2, 111 Ib 68
consid. 2a e riferimenti ivi citati, Journal des Tribunaux (JdT) 1987 I
206; GAAC 50.5), ciò non significa ancora che un allontanamento
sarebbe proibito per il solo fatto che nel paese in questione si
constatano delle violazioni a questa norma. È necessario che la
persona che si prevale dell'art. 3 CEDU dimostri in modo
soddisfacente l'esistenza di un vero rischio concreto e serio - " al di là
di ogni ragionevole dubbio" - per riprendere i termini utilizzati nella
giurisprudenza delle autorità precitate - di essere vittima di torture, o
di trattamenti inumani o degradanti in caso di un rimpatrio nel suo pae-
se (JACQUES VELU / RUSEN ERGEC, La Convention européenne des droits
de l'homme, Bruxelles 1990, pag. 203 seg.; ARTHUR HAEFLIGER, Die
Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berna 1993, pag. 64e
seg.). Ne discende che una guerra civile, una situazione d'insurrezio -
ne, dei gravi disturbi interni, un clima di violenza generalizzato, non
sono sufficienti a giustificare la messa in atto di una protezione deri -
vante dall'articolo 3 CEDU, finché la persona interessata non è in gra-
do di rendere altamente probabile di essere preso di mira personal-
mente - e non soltanto per il fatto di un caso fortuito - da misure in -
compatibili con la disposizione in questione (KAY HAILBRONNER, Der
Flüchtlingsbegriff des Genfer Flüchtlingskonvention und die
Rechtstellung von De-facto-Flüchtlingen, ZAR 1993, pag. 8; dello stes-
so autore, das Refoulement-Verbot und die humanitären Flüchtlinge im
Völkerrecht, ZAR 1987, pag. 10 e seg.; KÄLIN, op. cit. pag. 205 e 237).
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9.
Al fine di valutare l'ammissibilità dell'esecuzione del rinvio del-
l'interessato, occorre pertanto determinare se, in ragione della sua
passata militanza in seno al PKK, esistono per quest'ultimo dei rischi
concreti e seri in caso di ritorno nel suo paese d'origine. Questa analisi
deve essere attuata tenendo conto in particolare degli ultimi sviluppi in
merito alle attività svolte dal PKK in Turchia, delle misure adottate dal
governo turco per contrastare questa organizzazione da essa ritenuta
come terroristica e del trattamento ivi riservato ai suoi membri o ex-
membri.
9.1 Per l'analisi di queste problematiche il Tribunale si è fondato su
rapporti emanati dall'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR)
e da diverse organizzazioni internazionali, quali ad esempio lo Human
Rights Watch, l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) tramite il
suo Human Rights Council, Amnesty International, la Human Rights
Foundation of Turkey (cfr. a questo titolo i siti internet ,
, , ).
Dopo un periodo di relativa calma seguito alla cattura del leader del
PKK Öcalan nel 1999, la situazione si è di nuovo infiammata negli ulti -
mi due anni, caratterizzati da frequenti scontri armati tra guerriglieri
del PKK e truppe governative. A seguito di questi mutamenti, il gover-
no turco ha inasprito la legge anti-terrorismo, le forze di sicurezza e di
polizia perseguono penalmente i membri e gli attivisti del PKK, aumen-
tando nel contempo la pressione sui simpatizzanti di questa organiz-
zazione, soprattutto nelle regioni a maggioranza curda. Esse hanno
inoltre allestito una banca dati delle persone che potrebbero costituire
un pericolo per il paese, e la schedatura di ex attivisti del PKK può
comportare l'apertura di procedimenti nei loro confronti. In questa ban-
ca dati figurano anche le informazioni fornite dai servizi segreti turchi, i
quali sono incaricati di monitorare le attività pro curde in Svizzera, at -
traverso il controllo della stampa e la partecipazione a manifestazioni
in favore del popolo curdo. Il capillare sistema di controllo e di informa-
zione interno ed esterno messo in atto dalle autorità turche lascia per -
tanto presagire che in caso di rientro in patria ben difficilmente un ex
membro o ex combattente del PKK può sfuggire agli accurati controlli
posti in essere. Secondo il parere dei vari attori attivi in Turchia
(organizzazioni internazionali, giornalisti, etc), esiste il rischio, per
alcuni considerevole, che queste persone siano accusate, incarcerate
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e facciano oggetto di torture. Inoltre, nel caso in cui dovessero
collaborare con le autorità governative, esse sarebbero confrontate a
rappresaglie e ritorsioni da parte del PKK.
9.2 Quo alla situazione personale di A._______, giova sottolineare
come l'Ambasciata di Svizzera ad H._______ ha affermato che le
autorità diplomatiche turche in Svizzera seguono da vicino le notizie
inerenti le relazioni bilaterali o i cittadini turchi ivi residenti, di modo
che esse sono molto verosimilmente al corrente dell'attività
dell'interessato in seno al PKK a seguito della condanna pronunciata
nei suoi confronti in data 26 aprile 1995, e questo indipendentemente
dal fatto che egli non risulti essere schedato e ricercato dalle autorità
turche. La suddetta rappresentanza elvetica ha inoltre rilevato che
A._______, residente a lungo all'estero sarà certamente oggetto di un
controllo minuzioso e approfondito da parte delle autorità doganali e di
polizia turche in caso di rientro in patria, di modo che egli correrebbe il
rischio di essere sospettato di appartenere o di sostenere
un'organizzazione illegale, il PKK, con conseguente apertura di un
procedimento penale nei suoi confronti (cfr. relazione del 19 febbraio
2007 all'intenzione dell'UFM, punto 4). Sulla base di queste indicazioni
e dell'insieme degli atti di causa, anche l'UFM, tramite I._______,
aveva d'altronde considerato il rinvio dell'interessato come
inammissibile (art. 3 CEDU), consigliandone l'ammissione provvisoria
(cfr. presa di posizione del 12 aprile 2007).
Alla luce di quanto esposto e della situazione personale del ricorrente,
esiste pertanto un rischio sufficientemente concreto e serio che, in
caso di rinvio in Turchia, egli possa essere sottoposto a tortura o a
pene o trattamenti disumani o degradanti, di modo che tale misura ri -
sulterebbe contraria agli impegni della Svizzera derivanti dal diritto in -
ternazionale. In conclusione, il Tribunale ritiene che l'esecuzione del
rinvio di A._______ non può essere ritenuta ammissibile ai sensi
dell'art. 14a cpv. 3 LDDS. Le questioni della possibilità e del carattere
ragionevolmente esigibile dell'allontanamento possono pertanto
rimanere inevase.
9.3 Alla luce di quanto esposto, la decisione dell'UFM in materia di
estensione a tutto il territorio della Confederazione di una decisione di
rinvio cantonale è fondata nel suo principio; nella misura in cui si
riferisce all'esecuzione del rinvio, il ricorso deve essere ammesso e la
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decisione impugnata annullata su questo punto. L'autorità intimata è
pertanto invitata a pronunciare l'ammissione provvisoria.
10.
Nel gravame del 22 luglio 2005, i ricorrenti hanno postulato l'audizione
di B._______, a garanzia dei suoi diritti civili di cui all'art. 6 CEDU e
hanno rilevato una violazione del principio dell'uguaglianza garantito
dall'art. 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Nel corso della procedura essi si
sono inoltre prevalsi di una violazione del loro diritto di essere sentiti.
Nella specie, visto l'esito del gravame, non occorre pronunciarsi sulle
predette censure sollevate dal ricorrente. Va infatti ricordato, in
particolare per quanto concerne il diritto di essere sentiti, che secondo
il Tribunale federale, è giustificato rinunciare al rinvio di una vertenza
all'autorità inferiore anche in presenza di una grave violazione della
precitata garanzia costituzionale nella misura in cui tale agire costitui-
rebbe unicamente una formalità eccessiva che provocherebbe inutili
ritardi inconciliabili con gli interessi del ricorrente (cfr. DTF 133 I 201
consid. 2.2 e giurisprudenza ivi citata).
11.
Visto l'esito della procedura, si giustifica di mettere a carico del
ricorrente delle spese processuali ridotte (art. 63 cpv. 1 PA).
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità
di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte può, d'ufficio o a
domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. In casu si
constata che gli interessati sono patrocinati da un legale. In ragione
dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua difficoltà,
nonché della mole di lavoro svolto, il Tribunale ritiene, ai sensi degli
art. 8 segg TS-TAF, che il versamento ai ricorrenti di un'indennità
ridotta di Fr. 1'200.- a titolo di spese ripetibili appaia equa.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la decisione dell'UFM
del 15 giugno 2005 è confermata per quanto concerne il principio del
rinvio del ricorrente dalla Svizzera, la stessa è annullata per quanto
concerne l'esecuzione del rinvio.
2.
L'UFM è pertanto tenuto a disporre l'ammissione provvisoria a favore
di A._______.
3.
Le spese processuali sono fissate a Fr. 250.- e vengono compensate
con l'anticipo spese di Fr. 600.- versato in data 28 settembre 2005. Il
restante montante di Fr. 350.- viene restituito ai ricorrenti.
4.
L'autorità inferiore verserà ai ricorrenti un importo di Fr. 1'200.- a titolo
di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- ricorrenti (Raccomandata; allegato: foglio di informazione per il rim-
borso)
- autorità inferiore (incarti ... di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione:
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