B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-614/2012
S e n t e n z a d e l 1 8 d i c e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber e Elena Avenati-Carpani,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
Repubblica e Cantone Ticino,
patrocinata dall'avvocato Luca Beretta Piccoli e
dall'avvocato Lorenza Ponti Broggini,
6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),
Effingerstrasse 20, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Responsabilità per danni al Fondo di compensazione
dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno
(decisione del 22 dicembre 2011).
C-614/2012
Pagina 2
Fatti:
A.
Mediante decisione del 22 dicembre 2011, l'Ufficio federale delle assicu-
razioni sociali (UFAS [autorità inferiore]) ha ritenuto la Repubblica e Can-
tone Ticino responsabile del danno al Fondo di compensazione dell'ordi-
namento delle indennità per perdita di guadagno per un importo di fr.
429'970.20, corrispondente alle indennità che sarebbero state indebita-
mente versate ad enti o consorzi di protezione civile per alcuni dei giorni
di servizio che alcuni militi professionisti (dipendenti di un ente o consor-
zio di protezione civile) avrebbero svolto nel 2004 e/o nel 2005. Secondo
l'autorità inferiore, il Cantone Ticino è responsabile dell'operato dei conta-
bili della protezione civile, contabili cui compete nell'attuazione del regime
delle indennità di perdita di guadagno un ruolo paragonabile a quello del-
le Casse di compensazione. In particolare, per il periodo 2004-2005 i con-
tabili della protezione civile hanno consegnato ai militi dei questionari sui
quali hanno attestato 2'564 giorni di servizio che non davano diritto al sol-
do e, dunque, a un indennizzo tramite le indennità di perdita di guadagno.
L'UFAS ha quindi concluso che sussisteva una condotta gravemente ne-
gligente dei contabili della protezione civile ed ha perciò ritenuta una re-
sponsabilità del Cantone Ticino giusta l'art. 21 cpv. 2 della legge federale
del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi pre-
sta servizio (LIPG, RS 834.1) in combinazione con l'art. 70 cpv. 1 della
legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS, RS 831.10; doc. A).
B.
B.a Il 1° febbraio 2012, la Repubblica e Cantone Ticino (ricorrente) ha in-
terposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la de-
cisione dell'UFAS del 22 dicembre 2011 mediante il quale ha chiesto
d'accogliere il gravame e d'annullare la decisione impugnata. La ricorren-
te ha eccepito la perenzione del diritto ad esigere un risarcimento danni
nei suoi confronti in quanto l'UFAS non ha agito entro il termine, perento-
rio, di un anno dalla conoscenza del danno come previsto dall'art. 70 cpv.
3 LAVS. L'insorgente ha poi sostenuto, nel merito, che la pretesa di risar-
cimento è destituita di ogni fondamento (doc. TAF 1).
B.b Il 21 febbraio 2012, la ricorrente ha versato il richiesto anticipo spese
(doc. TAF 2 a 4).
C.
Nella risposta al ricorso del 29 maggio 2012, l'autorità inferiore, dopo aver
C-614/2012
Pagina 3
sottolineato che non vi sarebbe stata perenzione del diritto di esigere un
risarcimento del danno, ha proposto la reiezione del ricorso.
D.
Nella replica del 9 luglio 2012, la ricorrente si è riconfermata nelle argo-
mentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 1° febbraio 2012 (doc.
TAF 10).
E.
E.a Nella duplica del 16 agosto 2012, l'autorità inferiore si è riconfermata
nelle argomentazioni di cui alla risposta del 29 maggio 2012. L'autorità in-
feriore ha quindi nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF
13).
E.b Con provvedimento del 23 agosto 2012, questo Tribunale ha tra-
smesso per conoscenza alla ricorrente la duplica dell'autorità inferiore del
16 agosto 2012 (doc. TAF 14).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-
vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I
185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura am-
ministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali.
1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, per quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 48 PA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei
requisiti previsti dalla legge (art. 50 e 52 PA) – è pertanto ammissibile.
C-614/2012
Pagina 4
2.
Con il rimedio esperito, la ricorrente può fare valere la violazione del dirit-
to federale – che comprende tra l'altro anche il diritto costituzionale e il di-
ritto pubblico internazionale –, l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezza-
mento, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA per rimando dell'art. 37 LTAF). Il Tribu-
nale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale, l'ac-
certamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai conside-
randi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri
termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle
addotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti
che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134
III 102 consid. 1.1 e DTF 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento).
3.
L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla
questione di sapere se la pretesa di risarcimento decisa dall'UFAS nei
confronti della Repubblica e Cantone Ticino per un importo di fr.
429'970.20 sia, o meno, tempestiva e se la stessa sia, o meno, fondata
su una base legale sufficiente.
4.
4.1 La ricorrente asserisce, con riferimento alla propria responsabilità per
l'agire dei contabili della protezione civile (i quali avrebbero attestato dei
giorni di servizio che davano diritto ad indennità di perdita di guadagno
sebbene non ne fossero adempiuti i presupposti), che l'art. 21 (cpv. 2)
LIPG in combinazione con l'art. 70 (cpv. 1) LAVS non costituisce una ba-
se legale sufficiente per fondare una responsabilità del Cantone Ticino
per il danno al Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità
di perdita di guadagno, i contabili della protezione civile non potendo es-
sere qualificati come organi delle casse di compensazione rispettivamen-
te come loro funzionari. Peraltro, la pretesa di risarcimento è comunque
da considerarsi perenta nel momento in cui è stata fatta valere, ossia il 21
dicembre 2011, poiché l'UFAS era a conoscenza del danno al più tardi il
1° febbraio 2008, per cui il termine relativo di un anno di cui all'art. 70 cpv.
3 lett. a LAVS ha iniziato a decorrere da tale data.
4.2 L'autorità inferiore ha sottolineato che i contabili della protezione civile
possono essere qualificati quali organi incaricati dell'attuazione del regi-
me delle indennità di perdita di guadagno. Nel contesto cantonale, l'auto-
rità preposta alla sorveglianza e al controllo sull'operato degli organismi
C-614/2012
Pagina 5
della protezione civile (e, in particolare, dei loro contabili) affinché questi
ultimi agiscano nel rispetto delle prescrizioni legali è il Servizio protezione
civile. I contabili sono tenuti segnatamente ad attestare, in conformità alle
disposizioni legali, i giorni di servizio che danno diritto al soldo e, dunque,
ad un indennizzo tramite le indennità di perdita di guadagno. La notifica-
zione di giorni di servizio che non adempivano i presupposti legali non po-
teva che essere illecita, ciò che costituisce una condotta gravemente ne-
gligente. Il Cantone è dunque responsabile dell'operato dei contabili della
protezione civile. Peraltro, secondo l'autorità inferiore, l'impugnata deci-
sione del 22 dicembre 2011 è stata resa, giusta l'art. 70 cpv. 3 LAVS, nel
termine di un anno dalla conoscenza, intervenuta con le sentenze del 26
agosto 2011 del Tribunale federale (sentenze mediante le quali sono state
dichiarate perente le pretese di restituzione nei confronti di enti o consorzi
di protezione civile), del danno al Fondo di compensazione dell'ordina-
mento delle indennità per perdita di guadagno.
4.3 Giusta l'art. 1a cpv. 3 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle
indennità di perdita di guadagno (LIPG, RS 834.1) in combinazione con
l'art. 23 della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della po-
polazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1; nella versione in vi-
gore fino al 31 dicembre 2011), le persone che prestano servizio di prote-
zione civile hanno diritto ad un'indennità per perdita di guadagno. La leg-
ge sulle indennità di perdita di guadagno è applicata dagli organi dell'as-
sicurazione vecchiaia e superstiti con la collaborazione dei contabili degli
stati maggiori e delle unità militari (art. 21 cpv. 1 LIPG prima frase). Per la
protezione civile l'applicazione avviene con la collaborazione dei contabili
degli organi di protezione; per il servizio civile con la collaborazione
dell'organo d'esecuzione del servizio civile e degli istituti d'impiego (art.
21 cpv. 1 LIPG seconda frase [entrato in vigore il 1° aprile 2009]). L'art.
21 cpv. 2 LIPG prevede che, per quanto la LIPG non disponga altrimenti,
si applicano per analogia le disposizioni della legge sull'AVS concernenti i
datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei
pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse ed il controllo dei datori
di lavoro, l'Ufficio centrale di compensazione ed il numero d'assicurato. La
responsabilità per danni degli organi dell'AVS di cui all'art. 49 LAVS è ret-
ta dagli art. 78 LPGA e, per analogia, 52, 70 e 71a LAVS. In deroga all'art.
78 LPGA, la responsabilità dei contabili dell'organizzazione di protezione
civile per i danni causati a un assicurato o a terzi sottostà alla legge sulla
protezione civile (art. 21 cpv. 3 LIPG).
4.4 Giusta l'art. 70 cpv. 1 LAVS, le associazioni fondatrici, la Confedera-
zione e i Cantoni rispondono nei confronti dell'assicurazione per la vec-
C-614/2012
Pagina 6
chiaia e i superstiti per i danni derivanti da atti illeciti commessi dai loro
organi di cassa o da singoli funzionari violando, intenzionalmente o per
negligenza grave, le prescrizioni. Le pretese di risarcimento sono fatte va-
lere dal competente ufficio federale mediante decisione (art. 70 cpv. 1 se-
conda frase LAVS). La procedura è disciplinata dalla PA.
4.5 L'autorità inferiore ha ritenuto applicabile l'art. 21 cpv. 2 LIPG ed ha
pertanto fondato (per analogia) la pretesa risarcitoria, nei confronti della
Repubblica e Cantone Ticino, per l'operato dei contabili degli enti o con-
sorzi di protezione civile sull'art. 70 cpv. 1 LAVS.
4.6
4.6.1 Un'eventuale responsabilità, per analogia, del Cantone ai sensi
dell'art. 70 cpv. 1 LAVS presuppone in primo luogo che esso sia chiamato
a rispondere per i danni commessi dai suoi organi (di cassa) o da singoli
suoi funzionari. I contabili svolgono incontestatamente un ruolo importan-
te (nella protezione civile) nell'attuazione delle disposizioni sulle indennità
di perdita di guadagno e possono anche essere considerati organi esecu-
tivi della LIPG, al pari degli organi di cassa, con i quali devono collaborare
(art. 21 cpv. 1 LIPG) e ai quali forniscono indicazioni su cui quest'ultimi
devono di principio potere fare affidamento. Tuttavia, l'assimilazione dei
contabili di protezione civile agli organi o ai funzionari del Cantone appare
tutt'altro che evidente. Essi intervengono infatti normalmente al servizio
delle organizzazioni di protezione comunali o consortili, con personalità
giuridica propria, che li convocano e impiegano per la cura degli aspetti
amministrativi nei vari corsi che svolgono, tra i quali risaltano in particola-
re la compilazione e il rilascio delle domande IPG (DTF 139 V 422 consid.
2.4.1 e relativi riferimenti).
4.6.2 L'art. 21 cpv. 2 LIPG subordina l'applicabilità per analogia dell'art.
70 LAVS ai soli danni commessi – indistintamente se a pregiudizio di un
assicurato, di terzi o anche direttamente dell'assicuratore – dagli organi
AVS di cui all'art. 49 LAVS. Non essendo organi dell'AVS, i contabili di
protezione civile non ricadono sotto il campo di applicazione dell'art. 21
cpv. 2 LIPG. Essi sono però organi esecutivi della LIPG e soggiacciono,
giusta l'art. 21 cpv. 3 LIPG (che disciplina la responsabilità per danni cau-
sati a un assicurato o a terzi durante l'esecuzione delle IPG da parte di
organi non dell'AVS) all'ordinamento in materia di protezione civile (cfr., in
particolare, l'art. 60 della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezio-
ne della popolazione e sulla protezione civile [LPPC, RS 520.1]) se costi-
tuiscono motivo di responsabilità (DTF 139 V 422 consid. 2.4.2).
C-614/2012
Pagina 7
4.6.3 Il fatto che l'art. 21 cpv. 3 LIPG deroghi all'art. 78 LPGA e subordini
la responsabilità dei contabili dell'organizzazione di protezione civile
all'ordinamento specifico in materia di protezione civile, non permette per-
tanto di dedurre, a contrario, una responsabilità automatica del Cantone
secondo gli art. 21 cpv. 2 LIPG e 70 cpv. 1 LAVS per i danni da loro cau-
sati direttamente all'assicurazione. Un'eventuale responsabilità del Can-
tone si giustificherebbe infatti soltanto se si realizzassero anche le altre
condizioni dell'art. 21 cpv. 1 LIPG e dell'art. 70 cpv. 1 LAVS, ciò che però
non si verifica nella fattispecie proprio perché i contabili della protezione
civile non sono organi dell'AVS ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LIPG né sono
qualificabili come organi o funzionari del Cantone ai sensi dell'art. 70 cpv.
1 LAVS (DTF 139 V 422 consid. 2.4.3.).
4.7 Per conseguenza, l'art. 21 (cpv. 2) LIPG non costituisce una base le-
gale sufficiente per ammettere un'eventuale responsabilità del Cantone
Ticino per il danno causato al Fondo di compensazione dell'ordinamento
delle indennità di perdita di guadagno per l'operato dei contabili della pro-
tezione civile.
5.
Da quanto esposto, discende che il ricorso del 1° febbraio 2012 deve es-
sere accolto, senza che occorra pronunciarsi sulla questione della tem-
pestività della pretesa di risarcimento, e la decisione dell'UFAS del 22 di-
cembre 2011 annullata.
6.
6.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
3'500.--, versato il 21 febbraio 2012, sarà restituito alla ricorrente allor-
quando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
6.2 Giusta l'art. 7 cpv. 3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), le autorità federali e, di regola, le altre au-
torità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripeti-
bili. Secondo prassi di questo Tribunale, e relativamente all'applicazione
delle pertinenti norme della PA e del regolamento TS-TAF, nel caso di
specie si giustifica tuttavia eccezionalmente l'attribuzione alla ricorrente di
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art.
7 segg.; cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-8498/2010
del 13 dicembre 2012 consid. 8.2 [un ricorso contro tale sentenza è stato
C-614/2012
Pagina 8
respinto dal Tribunale federale {DTF 139 V 422}], A-7111/2010 dell'11 a-
prile 2012 consid. 8 [le ripetibili non sono state accordate all'autorità can-
tonale ricorrente solamente poiché soccombente in causa]; v. pure A.
MOSER/M. BEUSCH/L. KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, 2a ed., Pully, Zurigo, Berna 2013, n. 4.66 pag. 265 nonché
relativi riferimenti). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata
d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 5'000.-- (IVA compresa), tenuto conto
del lavoro utile e necessario – in causa non necessariamente semplice e
con incarto voluminoso – svolto dai patrocinatori della ricorrente (cfr. pure
sentenza del Tribunale amministrativo federale C-8498/2010 del 13 di-
cembre 2012 consid. 8.2). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'U-
FAS.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-614/2012
Pagina 9
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione del 22 dicembre 2011 è
annullata.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 3'500.--, corrisposto il
21 febbraio 2012, sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente
sentenza sarà cresciuta in giudicato.
3.
L'UFAS rifonderà alla ricorrente fr. 5'000.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentanti della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Dipartimento federale dell'interno (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: