B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-616/2014
Sen t en z a d e l 2 1 a p r i l e 2 0 1 6
Composizione
Giudice: Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice
unico,
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A.________,
rappresentato dal Patronato ENAS,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, diritto alla ren-
dita di vecchiaia (decisione del 10 gennaio 2014).
C-616/2014
Pagina 2
Fatti:
A.
A.________, cittadino italiano, residente in Italia, nato il , ha lavorato in
Svizzera perlomeno (per quanto risulta dagli atti: conto individuale doc. 16)
nel 1965 e 1967 solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per
la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 1 incarto CSC).
B.
B.a
In data 10 marzo 2011, per il tramite della sede INPS di Potenza, l'assicu-
rato ha formulato alla Cassa svizzera di compensazione (in seguito CSC)
una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione sviz-
zera per la vecchiaia (doc. 6, 7, 10 incarto CSC).
B.b In base ai conti individuali richiamati e pervenuti (doc. 16) la CSC ha
proceduto al calcolo della prestazione (doc. 17 incarto CSC) da cui è risul-
tato che l'assicurato può vantare solo 9 mesi contributivi in tutto (1 mese
nel 1965 e 8 mesi nel 1967).
Mediante decisione del 16 giugno 2011, la CSC ha pertanto comunicato al
Patronato ENAS di z.__________, rappresentante di A.________, che la
richiesta di una rendita AVS veniva respinta per carenza della condizione
di durata minima di contribuzione di un anno (doc. 21 incarto CSC).
B.c Con opposizione del 4 luglio 2011, A.________ ha contestato la deci-
sione di cui sopra facendo valere di aver lavorato in Svizzera anche nel
1962 e 1963, come lavoratore agricolo nel Cantone di Berna con certo
"Sciuppfen" e nel 1966 con la "Becchera edilizia autostrade" di Zurigo per
complessivi due anni e due mesi (doc. 24, pag. 3 incarto CSC).
B.d Con scritto raccomandato del 13 ottobre 2011, la CSC ha invitato l'op-
ponente a voler meglio precisare luoghi di lavoro, datori e lavoro e Comune
di residenza e produrre copie dei certificati di lavoro, delle distinte salariali
ed ogni altro documento utile per svolgere un'inchiesta, precisando che allo
scadere del termine avrebbe emanato una decisione su opposizione in
base agli atti dell'incarto (doc. 28 incarto CSC).
C-616/2014
Pagina 3
Non avendo ricevuto risposta alcuna, la CSC, con diffida del 17 novembre
2011 ai sensi dell'art. 43 cpv. 3 LPGA, ha invitato l'assicurato a voler adem-
piere alle richieste di cui alla lettera precedente (doc. 32 incarto CSC). An-
che questo scritto è rimasto inevaso.
B.e Nel frattempo la Cassa, essendo insufficienti i dati in suo possesso non
ha potuto accertare se la ditta Becker nel 1966, era affiliata presso l'Istituto
delle assicurazioni sociali di Zurigo (doc. 29, 34 incarto CSC).
C.
La procedura non è stata ripresa fino al 10 gennaio 2014, data in cui, me-
diante decisione su opposizione, la CSC ha respinto l'istanza dell'oppo-
nente indicando, fra l'altro, che non erano stati ritrovati ulteriori contributi in
favore dell'interessato e che, comunque, non potevano sussistere contri-
buti precedenti il 1964 (anno successivo il compimento del 17esimo anno
di età), in quanto non astretto a contribuzione AVS (doc. 36 incarto CSC).
D.
D.a Con ricorso depositato il 3 febbraio 2014 (doc. TAF 1), A.________,
rappresentato dal Patronato ENAS di W.________, chiede, sostanzial-
mente, il riconoscimento dei contributi mancanti (non specifica i periodi)
relativi all'attività svolta in Svizzera. Egli precisa che la ditta "BEC" avrebbe
sede a Biel/Bienne, nel Canton Berna o a Losanna e non a Zurigo e l'altra
azienda per cui ha lavorato è la "Cellere SC (o & C) " con sede in "Ansglei-
chshasse" Baumeister Posfach 8035 a Zurigo. Produce il certificato d'assi-
curazione AVS e copia della patente di guida (doc. TAF 1).
D.b Nelle sue osservazioni ricorsuali del 26 maggio 2014 (doc. TAF 6) la
CSC propone la reiezione dell'impugnativa. Pendente causa l'amministra-
zione ha effettuato ricerche presso l'agenzia comunale delle assicurazioni
sociali di Losanna (Cassa di compensazione 22), la Cassa di compensa-
zione della federazione impresari vodesi (Cassa 66.1), la Cassa cantonale
vodese e la Cassa di compensazione del Cantone di Berna (doc. 2-7, 11
incarto complementare CSC). Da questa ricerca è scaturito (doc. 12,16 in-
carto complementare CSC) unicamente che un certo B._________ di Lo-
sanna era affiliato alla Cassa della federazione vodese degli impresari
(66.1, doc. 20) da dicembre 1955 a ottobre 1956 ed alla Cassa 22 (Canto-
nale vodese) da gennaio 1969 ad aprile 1971, mentre non sussistono affi-
liazioni per il 1966 (doc. 26 incarto complementare CSC).
C-616/2014
Pagina 4
E.
Con ordinanza del 5 giugno 2014 (doc. TAF 7), il TAF ha invitato il ricorrente
a presentare la replica alla risposta della CSC. L'assicurato non vi ha tut-
tavia fatto fronte.
F.
In data 24 febbraio 2016 sono stati trasmessi al ricorrente i documenti da
1 a 28 di cui all'incarto complementare della Cassa per presa di posizione.
L'interessato non si è tuttavia espresso (doc. TAF 9).
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini-
strativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce-
dura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere
portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della
legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toc-
cato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso
deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o
della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA).
C-616/2014
Pagina 5
2.3 L'interessato è toccato ed ha un interesse degno di protezione all'an-
nullamento della decisione impugnata. Il ricorso è tempestivo e rispetta i
requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
Oggetto del contendere è il rifiuto da parte dell'amministrazione di conce-
dere prestazioni di vecchiaia a A.________, in quanto non avrebbe contri-
buito all'AVS durante almeno un anno. La CSC ha trovato contributi per un
totale di 9 mesi versati nel 1965 e 1967, mentre l'interessato sostiene di
aver lavorato anche nel 1962-63 e nel 1966 per differenti datori di lavoro.
4.
Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione im-
pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti veri-
ficatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accer-
tamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF
129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
5.
5.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid.
1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso
del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si de-
termina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo
le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata tempo-
ris; DTF 130 V 445).
5.2 In concreto il diritto alla rendita di vecchiaia sarebbe sorto il 1° luglio
2011. Secondo il Tribunale federale lo stato di fatto che deve essere valu-
tato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche è tuttavia il com-
pimento del 65esimo anno di età da parte del ricorrente, intervenuto il 20
giugno 2011 (DTF 130 V 156 consid. 5.2, 140 V 154 consid. 7.1; DTF 113
V 98 consid. 104). Ne consegue che, in concreto, è di principio applicabile
la LAVS nel tenore in vigore a tale data, eccettuate eventuali disposizioni
transitorie.
C-616/2014
Pagina 6
6.
6.1
Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per
cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il
1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345).
Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti
applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
6.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
6.3 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano
diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor-
rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo
l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente pre-
visto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime
prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di cia-
scuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
C-616/2014
Pagina 7
6.4 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo.
6.5 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede
disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame
delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
7.
7.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia
gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i
64 anni.
7.2 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS possono pretendere una rendita ordinaria
di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno
un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.
Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicu-
rata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e
se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se pre-
senta periodi di contribuzione secondo l'articolo 29ter capoverso 2 lettere
b e c LAVS (art. 50 OAVS).
7.3 Secondo l'art. 29bis cpv. 1 LAVS il calcolo della rendita è determinato
in particolare dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa
nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio
successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 di-
cembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato.
7.4 In base all'art. 3 cpv. 1 e 2 lett. a LAVS, gli assicurati sono tenuti al
pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa, ma
non sono tenuti a detto pagamento gli adolescenti che esercitano attività
lucrativa fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 17 anni.
C-616/2014
Pagina 8
8.
8.1 In base all'art. 30ter cpv. 1 LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare
i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indica-
zioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie.
8.2 Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha
luogo una volta all'anno (art. 139 dell'ordinanza sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La
registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il
reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva
espressa in mesi (art. 140 OAVS). Un assicurato ha diritto di esigere da
ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un
estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di
lavoro (art. 141 cpv. 1 OAVS). Questi può inoltre chiedere alla cassa una
rettificazione dell'estratto conto entro 30 giorni dal ricevimento (art. 141 cpv.
2 OAVS). La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.
8.3 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del
conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata re-
spinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può es-
sere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto
quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Se-
condo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata
la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i con-
tributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto – me-
diante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni
sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro – è stata conclusa
(DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende
tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti
in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).
8.4 Secondo la giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto,
occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un
assicurato sostiene, in occasione della nascita del diritto a prestazioni, di
aver esercitato un'attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in mi-
sura più estesa rispetto a quella accertata nei conti individuali. La regola in
tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica
delle iscrizioni al momento in cui si verifica l'evento assicurato necessita la
C-616/2014
Pagina 9
prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisi-
torio, di modo che questa deve essere fornita secondo le disposizioni usuali
sull'assunzione e l'onere della prova valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accre-
sciuto (DTF 107 V 12 consid. 2a, 117 V 265 consid. 3d, sentenza del Tri-
bunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso
il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni
concrete e credibili. Va però precisato che nell'ambito delle assicurazioni
sociali non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice
devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 con-
sid. 5a).
8.5 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel
caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un per-
messo C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una
durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985).
In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai
sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a
lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la du-
rata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo
annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale
(A) fa stato quanto iscritto sul conto individuale.
Nella sentenza H 195/01 del 17 luglio 2002 il Tribunale federale ha rinviato
gli atti all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istrutto-
ria. L'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha in sostanza ritenuto
che sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata
di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità
cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti,
presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il TFA si è espresso nelle
sentenze H 161/01 del 21 agosto 2001, H 163/01 del 25 settembre 2001 e
H 336/01 del 26 aprile 2002.
8.6 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi
fra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito
che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta di attività,
occorre servirsi unicamente delle tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V
7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono a periodi anteriori al 1969
non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi.
C-616/2014
Pagina 10
9.
9.1 In concreto va in primo luogo rilevato che non possono sussistere con-
tributi per il 1962, né per il 1963, come sembra sostenere il ricorrente
(nell'atto di opposizione, doc. 23 incarto CSC), dal momento che, in quei
due anni, l'interessato era 16enne e 17enne (egli ha infatti compiuto dicias-
sette anni nel 1963), quindi non era astretto ad obbligo contributivo AVS
(cfr. consid. 7.4). E' del tutto inutile quindi in tale ipotesi procedere a degli
accertamenti supplementari, dal momento che non possono esistere con-
tributi in favore del ricorrente e ciò anche nell'ipotesi, di principio non con-
testata, che egli sia venuto in Svizzera a lavorare. In altre parole, il lavoro
retribuito era consentito per 16enni e 17enni, ma non soggetto ad obbligo
contributivo AVS. La censura del ricorrente si rivela pertanto infondata.
9.2 Per quanto riguarda invece gli anni successivi, nel caso in esame il
ricorrente non ha mai prodotto documenti che dimostrino un'attività lucra-
tiva nel nostro Paese più estesa di quella ritenuta dalla Cassa. Al riguardo
va rilevato che, conformemente a quanto previsto dal principio inquisitorio
(art. 43 cpv. 1 LPGA) egli è stato invitato ben due volte dalla CSC a meglio
precisare l'attività svolta in Svizzera dal 1964 in poi, in particolare nel 1966.
Dapprima con lettera raccomandata (A/R) del 13 agosto 2011 (doc. 28, 30
incarto CSC) ove lo si invitava ad indicare meglio datori di lavoro, periodi,
luoghi di residenza. Tale lettera è rimasta inevasa. Poi, con diffida (racco-
mandata A/R) del 17 novembre 2011 (doc. 32 incarto CSC), ove lo si invi-
tava a produrre quanto richiesto con la prima lettera entro 20 giorni. Anche
questo scritto non ha ottenuto risposta.
Al riguardo va rilevato a titolo abbondanziale che a questo punto l'ammini-
strazione sarebbe stata autorizzata a evadere la vertenza in base agli atti
o a non entrare nel merito in seguito alla violazione dell'obbligo di collabo-
rare di cui all'art. 43 cpv. 3 LPGA.
Infine l'insorgente non ha preso posizione nemmeno dopo aver ricevuto
per conoscenza la presa di posizione ricorsuale dell'autorità inferiore del
25 maggio 2014 (doc. TAF 6 e 7).
9.3 Neppure l'indagine approfondita svolta dalla CSC dopo la presenta-
zione del ricorso non ha dato esito alcuno. Troppo vaghe ed inconsistenti
sono le poche e blande indicazioni del ricorrente, ove cita una ditta BEC o
Becchera domiciliata a Bienne/Biel (BE) o Losanna o addirittura presso una
Ausgleichskasse (cfr. testo confuso del ricorso). Peraltro, l'autorità ammi-
nistrativa è riuscita a risalire ad una ditta di un certo B._______ di Losanna,
C-616/2014
Pagina 11
comunque non affiliata né alla Cassa della federazione degli impresari vo-
desi (66.1), né a quella cantonale (22) negli anni eventualmente determi-
nanti (in particolare il 1966; cfr. doc. 20-26 incarto complementare CSC).
L'esistenza di contributi versati in questo periodo tramite attività lucrativa
non ha quindi potuto essere accertata.
9.4 In simili condizioni la durata contributiva, ricontrollata in sede giudizia-
ria, risulta esatta. Essa è stata calcolata in base alle suddette tavole per la
determinazione della durata contributiva fra il 1948 ed il 1968. Nel caso in
esame è stata applicata la tabella 37 (edilizia, uomini), il che fa apparire, in
base a quanto iscritto nel conto individuale, 1 mese di contribuzione del
1965 e 8 mesi di contribuzione nel 1967, per un totale di 9 mesi contributivi,
periodo insufficiente per aver diritto ad una rendita dell'assicurazione sviz-
zera per l'invalidità.
10.
10.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e la decisione
impugnata confermata. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere
risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS.
10.2 Non sono prelevate spese processuali, essendo la procedura gratuita
(art. 85bis cpv. 2 LAVS)
(dispositivo alla pagina seguente)
C-616/2014
Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: