Corte II I
C-6166/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Francesco Parrino e Franziska Schneider,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
19 agosto 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6166/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), ha lavorato in Svizzera
dall'ottobre del 1969 al settembre del 1985, solvendo contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tale periodo (doc. 1). Rientrato in Italia, da gennaio del 1986
ha svolto attività lucrativa come meccanico d'auto in proprio in ragione
di 48 ore alla settimana. Ha poi ridotto le ore lavorative settimanali a
25 da agosto del 2003 e a 10 da gennaio del 2005 (doc. 6, 7 e 119). Il
28 maggio 2004, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 2).
B.
Il 17 giugno 2005, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita
(doc. 40). L'opposizione interposta dall'interessato è stata respinta con
decisione del 26 gennaio 2006 (doc. 45). L'8 luglio 2007, il Tribunale
amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso del
20 febbraio 2006, annullato la decisione su opposizione del
26 gennaio 2006 e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché detto
Ufficio procedesse al completamento dell'istruttoria relativamente alla
situazione medica dell'interessato (con perizia ortopedica/neuro-
logica, cardiologica, pneumologica ed ogni altro esame che dovesse
rendersi necessario) e pronunciasse una nuova decisione (doc. 54).
C.
C.a Il 16 novembre 2007, l'autorità inferiore ha chiesto all'interessato
di far pervenire tutta la documentazione medica disponibile da agosto
del 2003 (doc. 59).
C.b Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti i seguenti
documenti:
• documenti medici di data intercorrente da febbraio 2004 a
dicembre 2007 (doc. 63 a 91 e doc. 106);
• la comunicazione del 4 marzo 2008 dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) di B._______, secondo cui è stato
erogato in favore dell'interessato un assegno d'invalidità a
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decorrere dal 1° aprile 2007, unitamente ai formulari per la di-
chiarazione dei redditi per gli anni dal 2004 al 2007 (doc. 117);
• il questionario per l'assicurato del 21 maggio 2008, nel quale
l'interessato ha affermato di continuare a svolgere un'attività
lucrativa, seppure ridotta, come meccanico d'auto (doc. 119).
C.c L'11 dicembre 2007, l'UAIE ha conferito l'incarico al Centro di
perizie mediche (CEMed/Comai) di C._______ di sottoporre
l'interessato ad una perizia pluridisciplinare (doc. 93; v. anche rapporto
del 7 dicembre 2007 del dott. D._______, medico dell'UAIE; doc. 92).
C.d Nella perizia pluridisciplinare del 2 maggio 2008 del CEMed
(consecutiva ad esami del 26, 27 e 28 febbraio 2008), i periti hanno
posto la diagnosi di lombalgie e cervicalgie croniche, tendinopatia
bilaterale della cuffia dei rotatori, contusione al piatto tibiale e lesione
al menisco del ginocchio destro a seguito di una caduta nel febbraio
del 2008, asma bronchiale trattata e stabilizzata, sindrome delle apnee
ostruttive ed ipoapnee del sonno di grado moderato non in trattamento
e cardiopatia ipertensiva con coronarie sane. Gli stessi hanno
concluso che l'interessato presenta, a decorrere dal 2004, una
capacità lavorativa dell'80% (lavoro a tempo pieno con limitazione del
rendimento del 20%) nella sua precedente attività di meccanico e del
100% in un'attività confacente al suo stato di salute (segnatamente
lavoro leggero, che consenta l'alternanza di posizioni [doc. 124]).
C.e Nel suo rapporto del 4 giugno 2008, il dott. D._______, medico
dell'UAIE, specialista in medicina interna, ha rilevato che il rapporto
peritale del 2 maggio 2008 è da considerarsi conforme ai criteri di una
perizia neutrale specialistica. Ha in particolare confermato una
capacità lavorativa dell'80%, a decorrere dal 2004, nella precedente
professione di meccanico e del 100% in un'attività confacente allo
stato di salute (quale ad esempio operaio specializzato/manovale in
un'azienda/fabbrica, portinaio/custode di un cantiere, sorvegliante di
parcheggio/museo, magazziniere [doc. 144]).
D.
Il 6 giugno 2008, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha
comunicato all'assicurato che la domanda di prestazioni sarebbe stata
respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività lucrativa è
da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad
una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la
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facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del
progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 145).
E.
Il 25 giugno 2008, l'interessato ha presentato le sue osservazioni al
progetto di decisione del 6 giugno 2008. Ha fatto valere, da un lato,
che le patologie di cui è affetto gli consentono di svolgere la sua
precedente attività solamente nella misura di un'ora al giorno, con
conseguente e rilevante riduzione del reddito da Euro 5'861 nel 2003 a
Euro 1'716 nel 2006. Ha indicato, dall'altro lato, di essere stato
riconosciuto invalido nella misura del 70% dalle autorità italiane (doc.
149; v. anche doc. 56 [sentenza del Tribunale di E._______ del 24
ottobre 2007 e relazione di consulenza tecnica del dott. F._______ del
2 ottobre 2007]).
F.
Nel suo rapporto del 6 agosto 2008, il dott. D._______ ha rilevato che
la citata documentazione non comporta alcun nuovo elemento clinico
tale da giustificare una modifica della valutazione peritale del maggio
2008 del CEMed. Le problematiche evocate nella relazione del dott.
F._______ del 2 ottobre 2007 sono state esaminate e valutate
compiutamente nella perizia pluridisciplinare del maggio 2008. Il dott.
D._______ ha quindi confermato la sua precedente valutazione (doc.
151).
G.
Il 19 agosto 2008, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha osservato
che l'interessato non ha subito un'incapacità al lavoro media
sufficiente per un anno, ai sensi delle disposizioni dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. In particolare, ha precisato che l'esercizio
dell'attività di meccanico in proprio è da considerare esigibile in misura
sufficiente per escludere il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha
altresì rilevato che la documentazione medica prodotta successiva-
mente al progetto di decisione non comporta nuovi elementi di rilievo.
Ha pure sottolineato che l'assicurazione svizzera per l'invalidità non è
vincolata dal fatto che l'interessato è stato riconosciuto quale invalido
in Italia (doc. 152).
H.
Il 23 settembre 2008, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
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19 agosto 2008 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità a decorrere da maggio del 2004 (data della
richiesta volta all'ottenimento di una rendita). Si è doluto di
un'insufficiente motivazione della decisione impugnata – in ordine al
parametro adottato per determinare la riduzione della capacità di
guadagno rispettivamente la percentuale di riduzione ritenuta – che
non gli ha consentito di esercitare compiutamente il suo diritto di
difesa. Ha altresì fatto valere che la motivazione della decisione
impugnata è errata nel merito, ritenuto che la stessa non ha, in
particolare, tenuto in debita considerazione la motivazione della
sentenza di cassazione dell'8 luglio 2007 del Tribunale amministrativo
federale (cresciuta incontestata in giudicato), segnatamente del
contenuto del suo considerando 8.2. Ha infine sostenuto che le
patologie di cui è affetto, in relazione anche alla sua età (58 anni), non
gli consentono di svolgere neppure un'attività lucrativa leggera (doc.
TAF 1).
I.
L'11 novembre 2008, l'autorità inferiore ha comunicato di rinunciare ad
introdurre la risposta al ricorso (doc. TAF 3).
J.
Il 1° dicembre 2008, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza al
ricorrente lo scritto dell'autorità inferiore dell'11 novembre 2008 (doc.
TAF 4).
K.
Il 17 novembre 2009, il ricorrente ha formulato una domanda d'esame
degli atti dell'incarto dell'autorità inferiore (doc. TAF 6).
L.
Il 9 dicembre 2009, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente copia
degli atti dell'incarto dell'autorità inferiore (doc. TAF 7).
M.
Nelle osservazioni del 28 gennaio 2010, l'interessato ha ribadito che la
discussione del caso in esame non può prescindere dalla sentenza di
cassazione resa dal Tribunale amministrativo federale l'8 luglio 2007
(avente autorità di cosa cresciuta in giudicato per mancata
impugnazione). Ha fatto valere che la perizia pluridisciplinare (del
maggio 2008) non tiene in debita considerazione le risultanze
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dell'esame obiettivo e neppure la motivazione della citata sentenza di
cassazione del Tribunale amministrativo dell'8 luglio 2007,
segnatamente del suo considerando 8.2. Si è infine doluto del fatto
che l'autorità inferiore abbia omesso di effettuare una valutazione del
grado d'invalidità secondo il metodo straordinario (doc. TAF 8).
N.
Con provvedimento del 19 febbraio 2010, questo Tribunale ha
trasmesso per conoscenza all'autorità inferiore le osservazioni del
ricorrente del 28 gennaio 2010 (doc. TAF 9).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
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rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
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secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid.
1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in
vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto
realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo
successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V
1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA,
immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro, e
per l'esame del diritto eventuale a una rendita, l'applicazione delle
nuove norme della 5a revisione della LAI per il periodo dal 1° gennaio
al 19 agosto 2008 (data della decisione impugnata) non avrebbe
alcuna incidenza sull'esito delle questioni sottoposte nel caso concreto
all'esame di questo Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_942/2009 del 15 marzo 2010 consid. 3.1; cfr. pure sentenza del
Tribunale amministrativo federale C-1284/2008 del 30 marzo 2010
consid. 3.2). Pertanto, e salvo indicazione contraria, di seguito è fatto
riferimento alle norme in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di
rendita il 28 maggio 2004. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2
LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo
l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 28 maggio
2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 19 agosto
2008, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
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sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei
fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali
elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid.
1b).
4.
Nel gravame il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non avere
sufficientemente motivato la decisione impugnata. La censura appare
fondata ove solo si rilevi che dagli atti di causa risulta che l'UAIE non
ha trasmesso al ricorrente né la perizia pluridisciplinare del 2 maggio
2008 del CEMed (doc. 124) né le prese di posizione del 4 giugno e
6 agosto 2008 del servizio medico dell'UAIE (doc. 144 e 151), benché
avrebbe di principio dovuto provvedervi d'ufficio nel caso di specie. Le
considerazioni essenziali di detti documenti non sono peraltro state
riportate che in maniera molto sommaria nel progetto di decisione del
6 giugno 2008 e nella decisione del 19 agosto 2008. Al riguardo può
essere osservato che non è seriamente ipotizzabile di potere ricorrere
con criteri adeguati senza avere almeno conoscenza del contenuto
essenziale dei menzionati documenti. A ciò si aggiunga che l'UAIE,
rinunciando nel caso di specie a presentare una risposta al ricorso,
non ha ovviato neppure in procedura ricorsuale alla lacuna informativa
del ricorrente concernente i documenti di cui trattasi. Sennonché, il
ricorrente, rappresentato da mandatario professionale, ha chiesto e
ottenuto da questo Tribunale in sede ricorsuale di avere accesso
all'incarto di causa dell'autorità inferiore (doc. TAF 6 e 7). Peraltro, al
ricorrente è stata conferita facoltà – sempre in sede di ricorso e
dinanzi ad un'autorità, il Tribunale amministrativo federale, che gode
di piena cognizione – di pronunciarsi dopo avere preso visione degli
atti di causa, segnatamente della perizia pluridisciplinare del maggio
2008 e dei rapporti del servizio medico dell'UAIE di giugno e agosto
2008. Con atto inoltrato il 30 gennaio 2010, quest'ultimo ha fatto uso
di tale facoltà (doc. TAF 9), con la conseguenza che la violazione del
diritto di essere sentito del ricorrente deve considerarsi siccome
sanata in questa sede. In siffatte circostanze, un annullamento della
decisione impugnata costituirebbe in ogni caso una vana formalità,
ritenuto altresì che la procedura in materia d'assicurazione per
l'invalidità è pure retta dai principi della celerità (DTF 126 V 244) e
della semplicità (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del
3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
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5.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 15 anni
(doc. 1) e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di
contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di
legge.
6.
6.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
6.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
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sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
6.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
7.
7.1
7.1.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di
carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid.
1b, DTF 110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA,
applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da
invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
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lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se
non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi).
7.1.2 Nel caso di assicurati attivi, il grado di invalidità deve essere di
principio determinato sulla base di un raffronto dei redditi. Tuttavia, se
non è possibile determinare o graduare con sicurezza i due redditi di
cui si tratta, si deve procedere, ispirandosi al metodo specifico
applicabile alla persone non esercitanti attività lucrativa (art. 27 OAI),
al confronto delle attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo
l'incidenza della diminuità capacità di rendimento sulla situazione
economica concreta (metodo straordinario di graduazione). Questo
metodo particolare si applica soprattutto nel caso di lavoratori
indipendenti, ove un calcolo sufficientemente sicuro dei redditi da
paragonare sia escluso. In siffatte circostanze, l'invalidità viene
calcolata secondo le ripercussioni economiche che la riduzione del
rendimento esplica sull'attività concreta della persona assicurata.
Inoltre, la documentazione medica costituisce un importante elemento
di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili (cfr.
sentenza del Tribunale federale I 781/02 del 31 marzo 2004 consid.
3.4/3.5 e relativi riferimenti). Infine, conformemente ad un principio
generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230
consid. 3c e sentenza del Tribunale federale 8C_103/2008 del 7
gennaio 2009 consid. 5). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel
miglior modo possibile alle conseguenze della sua “invalidità”,
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa,
se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a e
sentenza del Tribunale federale 9C_227/2008 del 22 marzo 2009). Non
è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata
dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a). Dalla persona assicurata
possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che
tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami
presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la
presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a; cfr.
pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Ciò premesso,
l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il
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C-6166/2008
libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del
suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività
indipendente (sentenza del Tribunale federale I 224/01 del 22 ottobre
2001 consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono
computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività
lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute (sentenza del
Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004 consid. 4.2 e 4.3).
7.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
7.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
8.
8.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
8.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione
o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle
prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
8.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
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(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
9.
9.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
9.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e,
meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata
da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del
Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
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proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
9.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
10.
10.1 Dalla perizia pluridisciplinare del 2 maggio 2008 del CEMed
risulta che il ricorrente soffre di lombalgie e cervicalgie croniche, tendi-
nopatia bilaterale della cuffia dei rotatori, contusione al piatto tibiale e
lesione al menisco del ginocchio destro a seguito di una caduta nel
febbraio del 2008, asma bronchiale trattata e stabilizzata, sindrome
delle apnee ostruttive ed ipoapnee del sonno di grado moderato non in
trattamento e cardiopatia ipertensiva con coronarie sane (doc. 124).
10.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa di almeno il 40% durante un anno.
11.
11.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se il ricorrente ha
subito nel periodo determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio),
e senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di
almeno il 40% durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
11.2 Dalle carte processuali emerge che, dopo il rimpatrio, il
ricorrente ha ancora esercitato un'attività lucrativa. In particolare, ha
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lavorato quale meccanico d'auto in proprio, in ragione di 48 ore alla
settimana, dal 1986 al 2003. In seguito, e nonostante le evocate
affezioni, ha continuato a svolgere tale attività in ragione di 25 ore alla
settimana, fino al gennaio del 2005, allorquando ha ulteriormente
ridotto l'attività a 10 ore alla settimana. Nel questionario per
l'assicurato del maggio 2008, il ricorrente ha confermato di continuare
a svolgere l'attività di meccanico d'auto in proprio, seppure a tempo
ridotto (doc. 119).
11.3
11.3.1 Nella perizia pluridisciplinare del 2 maggio 2008 – fondata sul
consenso dei medici partecipanti, ossia dei dott. G._______
(specialista in reumatologia), H._______ (specialista in cardiologia),
I._______ (specialista in psichiatria-psicoterapia) e J.________
(specialista in pneumologia) – è stato in particolare rilevato che
l'insorgente soffre di dolori cervicali, lombari ed alle spalle e presenta
una discreta limitazione della mobilità cervicale, un'importante rigidità
lombare come pure dei disturbi degenerativi a livello cervicale e
lombare. Dai referti degli esami (elettrocardiogramma, test da sforzo
ed ecocardiografia) emerge inoltre che il medesimo è affetto
segnatamente da cardiopatia ipertensiva in trattamento con ipertrofia
ventricolare sinistra moderata, ma con coronarie sane, funzione del
ventricolo sinistro normale, assenza di aritmia ed assenza di ischemia
del miocardio. Il ricorrente ha un aspetto normale, un atteggiamento
collaborante e dimostrativo, espressione emotiva normale, gestualità
armoniosa, pensiero, intelligenza e capacità critica normali e non
mostra alcun disturbo neurovegetativo e neppure segni depressivi,
ansiosi o psicotici. L'asma di cui soffre l'insorgente è lieve, e
perfettamente curata, le funzioni polmonari sono normali, la sindrome
delle apnee-ipoapnee è di grado moderato e la fatica diurna può
trovare la sua spiegazione nel grave russamento notturno. I periti
hanno quindi concluso che dal punto di vista cardiologico, psichiatrico
e pneumologico può essere ritenuta per il ricorrente una capacità
lavorativa completa nell'attività di meccanico d'auto. Per contro, dal
punto di vista reumatologico si giustifica un'incapacità lavorativa del
20% nell'attività di meccanico d'auto a decorrere dal 2004 (lavoro a
tempo pieno con limitazione del rendimento del 20%). Hanno infine
segnalato che con una buona presa a carico attiva e regolare sul
piano reumatologico si può sperare in un miglioramento della residua
capacità lavorativa quale meccanico d'auto (doc. 124).
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11.3.2 Questo Tribunale osserva che la perizia pluridisciplinare del
maggio 2008 si fonda su informazioni fornite dalla persona esaminata,
sull'esame del quadro clinico, sulle risultanze della visita
dell'insorgente nonché sulla documentazione medica agli atti e
comporta segnatamente l'anamnesi, informazioni tratte dall'incarto,
indicazioni del peritando, risultati d'esame, la diagnosi, la discussione
nonché la risposta alle domande poste. Tale rapporto peritale può
pertanto essere considerato, come rettamente ritenuto dal dott.
D._______, medico dell'UAIE, un mezzo probatorio idoneo per la
valutazione dello stato di salute del ricorrente e dell'esigibilità
dell'esercizio della precedente attività di meccanico d'auto. Peraltro, le
ivi ritenute diagnosi e incapacità lavorativa sono state sottoposte al
dott. D._______, il quale nel suo rapporto del 4 giugno 2008 le ha
confermate (doc. 144).
11.4 L'insorgente ha certo affermato, in sede di ricorso e di
osservazioni, che le affezioni di cui soffre non gli consentono di
esercitare una qualsiasi attività lucrativa e giustificano un'invalidità del
100%. Tuttavia, non ha prodotto nuova documentazione medica-
specialistica posteriore alla perizia pluridisciplinare del 2 maggio 2008
suscettibile di dimostrare un'incapacità lavorativa nella sua precedente
attività – di meccanico d'auto in proprio – superiore a quella del 20%
ritenuta dall'UAIE. Giova inoltre rammentare che la relazione di
consulenza tecnica del dott. F._______ del 2 ottobre 2007 non
convince, la stessa essendo generica, frutto segnatamente di una
legislazione che regge le procedure nel Paese d'origine del ricorrente
ma non quelle in Svizzera, e basata sull'opinione di un unico medico
non specializzato nei singoli ambiti relativi alle affezioni di cui soffre il
ricorrente, come invece è il caso dei periti responsabili della perizia del
CEMed del 2 maggio 2008.
11.5 Il ricorrente censura altresì il fatto che sia la perizia
pluridisciplinare di cui trattasi sia la decisione impugnata fanno
astrazione della natura vincolante del considerando 8.2 della sentenza
di cassazione del Tribunale amministrativo federale dell'8 luglio 2007.
11.5.1 Questo Tribunale rileva che secondo una costante
giurisprudenza, allorquando l'autorità di ricorso pronuncia, come nella
fattispecie il Tribunale amministrativo federale l'8 luglio 2007, una
decisione di cassazione con rinvio degli atti di causa per
completamento dell'istruzione e nuova decisione, l'autorità a cui è
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C-6166/2008
stata rinviata la causa, come pure quella che ha reso la decisione di
cassazione, deve conformarsi alle istruzioni della sentenza di rinvio.
L'autorità inferiore deve, dunque, fondare la sua nuova decisione sui
considerandi di diritto contenuti nel giudizio di rinvio. Tale principio,
sancito in materia civile nell'abrogato art. 66 cpv. 1 OG, è applicabile
anche in assenza di una specifica disposizione e vale,
conseguentemente, nelle procedure amministrative in generale
(sentenza del Tribunale federale 9C_522/2007 del 17 giugno 2008
consid. 3.1; DTF 117 V 237 consid. 2a). La latitudine di giudizio
dell'autorità inferiore è dunque limitata dai motivi della decisione di
rinvio, nel senso che tale autorità è vincolata da ciò che è stato già
definitivamente deciso dall'autorità di ricorso (DTF 131 III 91 consid.
5.2 e 120 V 233 consid. 1a), come lo è pure l'autorità di ricorso
nell'esame del susseguente gravame (sentenza del Tribunale federale
9C_522/2007 del 17 giugno 2008 consid. 3.1).
11.5.2 Con sentenza dell'8 luglio 2007, il Tribunale amministrativo
federale ha ordinato all'autorità inferiore di completare l'accertamento
dei fatti determinanti relativamente alla situazione medica
dell'insorgente (con perizia ortopedica/neurologica, cardiologica,
pneumologica) nonché in merito all'attività professionale che il
medesimo avrebbe potuto espletare (dal punto di vista medico) a
partire dall'agosto del 2003 (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale C-2668/2008 consid. 9.2). Nel dispositivo della sentenza di
questo Tribunale dell'8 luglio 2007 è altresì fatto riferimento
unicamente ai motivi di cui al considerando 9.2 della sentenza stessa,
di modo che solo essi, in assenza d'impugnazione, assumono
carattere vincolante (DTF 120 V 233 consid. 1a). Pertanto, e a
prescindere dalla pertinenza o meno della valutazione clinico-
lavorativa espressa da questo Tribunale nella medesima sentenza al
considerando 8.2, appare chiaro che alle considerazioni contenute in
quest'ultimo considerando non può che essere attibuito un valore
interlocutorio (di generica riflessione giustificante fra l'altro la sentenza
di cassazione), ma non un carattere vincolante nel senso auspicato
dal ricorrente, come si trattase di un punto definitivamente deciso.
Basti per convincersene fare riferimento appunto al contenuto del
considerando 9.2 della stessa sentenza di rinvio.
11.5.3 Da quanto esposto, consegue che la censura in esame non
merita tutela. In effetti, sulla scorta delle risultanze della perizia
pluridisciplinare del maggio del 2008, delle valutazioni del dott.
Pagina 18
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D._______ nonché delle considerazioni che precedono, questo
Tribunale non ravvisa alcun serio motivo per scostarsi
dall'apprezzamento dell'autorità inferiore secondo cui il ricorrente
presenta una residua capacità lavorativa dell'80% nella sua
precedente attività di meccanico d'auto in proprio a decorrere dal
2004. In altri termini, il ricorrente non ha subito nel periodo
determinante un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante
un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
12.
In siffatte circostanze, non soccorre il ricorrente la generica doglianza
concernente la mancata applicazione da parte dell'autorità inferiore al
suo caso del metodo straordinario per la determinazione del grado
d'invalidità. Da un lato, non ha indicato per quale ragione nel caso di
specie non si sarebbe, in sostanza, potuto determinare il suo grado
d'invalidità secondo il metodo del cosiddetto "Prozentvergleich" (cfr.
sulla questione la sentenza del Tribunale federale I 121/03 del 30
ottobre 2003 consid. 2.4 e relativi riferimenti). Dall'altro lato, né
nell'ambito della procedura di prima istanza né in sede di ricorso
l'insorgente ha mai indicato con la necessaria precisione, tanto meno
dimostrato con idonea documentazione, una limitazione superiore al
20% in una specifica attività della sua precedente professione (in
percentuale rispetto al totale), tale altresì da comportare una
ripercussione economica complessiva uguale o superiore al 40%, in
tale contesto non essendo decisivo la sua decisione di ridurre nel
tempo il suo orario lavorativo. Occorre altresì rilevare che, per
giurisprudenza, allorquando, come nel caso di specie, l'insorgente
presenta ancora una residua capacità lavorativa dell'80% nella sua
precedente attività di meccanico d'auto in proprio, l'applicazione del
metodo straordinario per la determinazione del grado d'invalidità non
presuppone né la presa in considerazione dell'età del ricorrente o del
mercato equilibrato del lavoro, né un raffronto dei redditi ipotetici o il
riferimento a dei redditi comparativi nella medesima professione, né
l'esame della fase iniziale dell'attività indipendente in questione, ma il
tasso d'incapacità lavorativa corrisponde allora al grado d'invalidità
(cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_947/2008 del 29 maggio
2009).
13.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
Pagina 19
C-6166/2008
14.
14.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA e art. 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
14.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 20
C-6166/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 21