Corte II I
C-6176/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 m a r z o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Blaise Vuille,
cancelliere Dario Quirici
A._______,
patrocinata dall'avvocato Marco Garbani, via Golino,
6654 Cavigliano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata in Svizzera.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6176/2007
Fatti:
A.
In data 26 luglio 2007 gli agenti della Polizia cantonale ticinese nel
quadro di un controllo all'interno del Bar e Affittacamere B._______ di
C._______, hanno fermato e accertato l'identità di A._______, cit-
tadina brasiliana nata il..., mentre si trovava in compagnia di
D._______, cittadino italiano nato il....
D._______ è stato interrogato il giorno stesso dalla Polizia cantonale
in qualità di testimone ed ha dichiarato di aver intrattenuto una
relazione sessuale a pagamento con l'interessata. Interrogata a sua
volta in data 27 luglio 2007 A._______ ha dichiarato di essere entrata
in Svizzera unicamente a fini turistici e che i costi inerenti al suo allog-
gio presso l'affittacamere summenzionato erano stati presi a carico dal
suo amico di cui non ha voluto rivelare l'identità.
La Polizia cantonale ha denunciato A._______ al Ministero Pubblico
per ripetuta infrazione alla legge federale del 26 marzo 1931 concer-
nente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117), nonché
per esercizio illecito della prostituzione, informandola nel contempo
che il suo caso sarebbe stato segnalato alle competenti autorità fede-
rali le quali avrebbero potuto proporre nei sui confronti l'adozione di un
provvedimento amministrativo quale un divieto d'entrata.
B.
Con decisione del 27 luglio 2007 l'Ufficio federale della migrazione (di
seguito: UFM) ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto
d'entrata in Svizzera valido fine al 26 luglio 2010 e motivato come se-
gue:
"Straniera il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comporta-
mento (dichiarazioni contrastanti circa lo scopo del suo soggiorno; prostituzio-
ne)."
L'autorità di prima istanza ha altresì tolto l'effetto sospensivo al ricorso
ai sensi dell'art. 55 cpv. 2 PA.
C.
In data 30 luglio 2007 il Sostituto Procuratore Pubblico della Repubbli-
ca e Canton Ticino ha pronunciato un decreto di accusa nei confronti
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dell'interessata per ripetuta infrazione alla legislazione concernente il
soggiorno degli stranieri e per ripetuto esercizio illecito della prostitu-
zione.
La decisione dell'UFM del 27 luglio 2007 ed il decreto di accusa del 30
luglio successivo sono stati notificati all'interessata brevi manu il 30 lu-
glio 2007.
D.
Il 14 settembre 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore,
A._______, è insorta avverso la suddetta decisione, postulandone
l'annullamento, poiché pronunciata sulla scorta di un incarto non
completo, nonché violando il diritto di essere sentita. A sostengo del
proprio ricorso essa ha rilevato come l'UFM avesse pronunciato la
decisione senza tener conto del verbale d'interrogatorio del 26 luglio
2007 del testimone D._______. La ricorrente ha di conseguenza
richiesto il contraddittorio orale dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del precitato testimone. Essa ha poi contestato la valenza dei
verbali sui quali si fonda la decisione di divieto d'entrata e nel
contempo chiesto all'UFM di produrre la decisione della Camera dei
Ricorsi penali (in seguito: CRP) che autorizza l'impiego degli atti. Essa
ha in seguito richiesto di tener conto del tenore di vita in Brasile
chiedendo un anticipo spese ridotto e infine di restituire l'effetto
sospensivo al gravame.
E.
Con decisione incidentale del 1° novembre 2007, il Tribunale ammini-
strativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) ha respinto la richiesta
di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso interposto dall'interes-
sata il 14 settembre 2007.
F.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 9 novembre 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame.
L'autorità di prime cure ha rilevato dagli atti cantonali come la ricorren-
te avesse pernottato dal suo arrivo, il 7 giugno 2007, presso l' Affitta-
camere B._______ di C._______, il quale è conosciuto alle autorità
ticinesi come postribolo. Essa ha inoltre precisato che la Polizia
cantonale ha interrogato il testimone, in presenza dell'interessata al
momento del controllo, il quale ha dichiarato di essere stato adescato
dalla ricorrente al bancone del precitato locale e di aver in seguito
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consumato un rapporto sessuale a pagamento nella stanza
dell'interessata. L'UFM ha poi precisato che da quanto emerso dai fatti
come pure dalle dichiarazioni della ricorrente, gli indizi in merito alla
sua attività nell'ambito della prostituzione erano da ritenere sufficienti.
Infine l'autorità di prime cure ha constatato che l'interessata è stata
debitamente edotta da un'interprete che le autorità competenti
avrebbero esaminato l'eventualità di pronunciare nei sui confronti un
provvedimento amministrativo, quale il divieto d'entrata in Svizzera, e
che di conseguenza il diritto di essere sentito non sarebbe stato
violato.
G.
Con decisione incidentale del 31 gennaio 2008 il Tribunale ha invitato
l'interessata a pagare l'intera somma di fr. 700.- senza tenter conto
della richiesta di un anticipo ridotto per mancanza di documentazione
atta a provare l'effettiva situazione finanziaria dell'interessata. Il
versamento è stato effettuato l'11 febbraio 2008.
H.
Invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intima-
ta, con replica dell'11 febbraio 2008, A._______ ha ripreso le argo-
mentazioni sviluppate nel suo gravame del 14 settembre 2007, aggiun-
gendo che l'Affittacamere e il Bar B._______ sarebbero stati esercizi
indipendenti l'uno dall'altro e che la notifica della decisione di divieto
d'entrata non sarebbe avvenuta correttamente.
I.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del
10 marzo 2008, l'UFM ha ripreso le proprie allegazioni di fatto e di di-
ritto.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In parti-
colare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese
dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinan-
zi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in re-
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lazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tri-
bunale federale [LTF, RS 173.110]).
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stra-
nieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abroga-
zione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la
cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione in virtù
dell'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il sog-
giorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).
Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima
del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposi-
zioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella presente
fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile.
Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente alle do-
mande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della
LStr è retta dal nuovo diritto.
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davan-
ti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
3.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA).
4.
Nell'atto ricorsuale, l'interessata ha sollevato diverse eccezioni di natu-
ra formale, essenzialmente la violazione del diritto di essere sentita e
la notifica difettosa della decisione impugnata, chiedendo nel contem-
po l'audizione del teste D._______, nonché l'assunzione di atti di
natura penale senza l'autorizzazione della CRP. ll Tribunale deve
quindi preliminarmente esaminare tali conclusioni formali.
4.1 Nel contesto del diritto di essere sentita, la ricorrente ha rimprove-
rato all'UFM di avere emanato la decisione impugnata sulla scorta di
un'assunzione di prove irregolare, ovvero sui verbali di interrogatorio ai
quali non era presente il rappresentante legale.
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4.1.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cst, RS 101), comprende il diritto per la persona
interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485
consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi
pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di
produrre delle prove pertinenti, d'ottenere che sia dato seguito alle sue
offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle
prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato,
allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare
(cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata).
Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è
consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art.
29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di
ottenere una decisione motivata). L'art. 30 cpv. 1 PA prevede in
particolare che l'autorità senta le parti prima di prendere una
decisione. Per la persona interessata si tratta in particolare di esporre
le sue argomentazioni giuridiche, di fatto o d'opportunità, di rispondere
alle obiezioni dell'autorità e di determinarsi in merito agli altri elementi
dell'incarto (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b;
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
[GAAC] 63.66 consid. 2; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 segg. FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 69). Il diritto di
essere sentito non conferisce un diritto ad esprimersi oralmente di
fronte all'autorità giudicante (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209
consid. 9b e riferimenti ivi citati).
Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se
l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i
problemi pertinenti (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid.
2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o
l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato
la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare
la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di
causa (cfr. DTF menzionate). Sebbene la motivazione deve fare
emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di
diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è
tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova
invocati dalle parti ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza
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C-6176/2007
arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF
126 I97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b).
Nel caso in cui un'eventuale violazione del diritto di essere sentito
dovesse tuttavia aver luogo, può essere eccezionalmente sanata
allorquando l'autorità che ha pronunciato la decisione, ha preso
posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello
scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di
esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui
cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore (cfr.
DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130
consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). Ciò
corrisponde alla presente procedura, in quanto il Tribunale può
rivedere sia le questioni di diritto che le constatazioni die fatti stabilite
dall'autorità inferiore oppure l'opportunità della propria decisione (art.
49 PA).
4.1.2 Nella fattispecie, l'interessata è stata avvertita nel corso
dell'interrogatorio del 27 luglio 2007 che le autorità competenti
avrebbero preso nei suoi confronti un provvedimento amministrativo,
quale il divieto d'entrata. In presenza del Sostituto Procuratore
Pubblico essa ha poi dichiarato che, sentiti i suoi diritti e i fatti a lei
imputati, non intendeva avvalersi di un difensore.
La ricorrente ha avuto inoltre l'occasione di prendere posizione e di
comprendere la portata della decisione, nonché di deferirla all'istanza
superiore. Nell'ambito del ricorso, infatti, essa ha potuto difendersi in
maniera corretta. La ricorrente è stata in grado di dedurre i fatti su cui
la decisione si fonda e le ragioni per le quali è stata pronunciata.
Quindi anche se l'occasione di prendere posizione prima
dell'emissione della decisione in questione venisse considerata non
sufficiente, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata
dall'impugnazione della decisione davanti alla scrivente autorità, la
quale dispone di piena cognizione.
L'argomentazione di A._______ relativa alla violazione del suo diritto
di essere sentita non può pertanto essere presa in considerazione.
4.2 La ricorrente contesta nel suo gravame la validità della
notificazione della decisione in questione.
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Dagli atti di causa emerge che la decisione inerente il divieto d'entrata
è stata consegnata brevi manu all'interessata dalla Polizia cantonale
nel corso del suo interrogatorio del 30 luglio 2007 (cfr. verbale
d'interrogatorio del 30 luglio 2007). Ora, giusta l'art 38 PA, una notifica
difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio.
Nella fattispecie, la ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento
amministrativo in questione e del suo contenuto in data 30 luglio 2007,
solo tre giorno dopo la sua emanazione ed ha quindi potuto interporre
tempestivamente ricorso, in modo tale da difendere in modo adeguato
e circostanziato la sua posizione. L'interessata non ha pertanto subito
alcun pregiudizio.
4.3 Nel suo gravame del 14 settembre 2007 l'interessata ha richiesto
l'audizione del teste D._______ davanti al TAF.
A questo titolo si rammenta che la procedura innanzi al Tribunale av-
viene di regola per iscritto (cfr. Giurisprudenza delle autorità ammini-
strative della Confederazione [GAAC] 56.5; FRITZ GYGI, op. cit., pag. 65
e 70). Infatti, la procedura amministrativa prevede un'audizione solo a
titolo sussidiario (art. 14 cpv. 1 PA [cfr. DTF 130 II 169, consid. 2.3.3]),
ed è quindi solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali, ed al-
lorquando una tale misura risulta indispensabile per la constatazione
dei fatti rilevanti nella fattispecie, che si procede ad un'audizione orale
e personale dei testi.
In casu, il Tribunale ritiene che gli elementi pertinenti della causa sono
stati accertati in modo appropriato e non necessitano quindi di alcun
complemento di istruttoria. L'autorità è infatti abilitata a mettere fine
all'istruttoria allorquando le prove prodotte le hanno permesso di for-
mare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non arbitra-
ria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono proposte
ulteriormente, essa ha la certezza che queste ultime non potrebbero
condurlo a modificare la sua opinione (DTF 131 I 153 consid. 3; 130 III
734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1; GAAC 69.78 consid. 5a).
Non è quindi dato seguito alla richiesta di audizione del precitato teste
formulata dalla ricorrente.
4.4 La ricorrente si prevale inoltre di una violazione dell'art. 27 CPPT,
il quale prevede che solo la CRP può permettere l'ispezione degli atti
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C-6176/2007
di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuri-
dico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo e che nella fattispecie una tale autorizzazione non figura
agli atti.
A questo titolo giova rilevare come, giusta l'art. 5 cpv. 2 della Legge
cantonale dell'8 giugno 1998 di applicazione alla legislazione federale
in materia di persone straniere (LaLPS, RL 1.2.2.1), concretizzato in
particolare dall'art. 13 del relativo regolamento di applicazione
(RlaLPS-extra CE/AELS, RL 1.2.2.1.2), le autorità amministrative e
giudiziarie cantonali nonché i Comuni segnalano d'ufficio all'autorità
amministrativa competente tutti i casi, constatati nelle loro attività, che
possono dare adito ad un intervento da parte dell'autorità amministra-
tiva per violazione delle disposizioni concernenti le persone straniere.
L'art. 5 cpv. 3 LaLPS prevede poi che le autorità giudiziarie del canto-
ne comunicano all'autorità, una volta cresciute in giudicato, le senten-
ze, i decreti d'accusa e le misure penali concernenti le persone stra-
niere. Le competenti autorità giudiziarie cantonali erano pertanto legit-
timate a trasmettere in visione gli atti inerenti la procedura penale
aperta nei confronti di A._______, di modo che l'art. 27 CPPT non tro-
va applicazione nella presente fattispecie (cfr. sentenza del Tribunale
amministrativo federale C-6107/2007).
5.
Secondo l'art. 1a LDDS ha diritto di risiedere in Svizzera ogni straniero
che sia al beneficio di un permesso di dimora o domicilio, ovvero che,
secondo la presente legge, non abbia bisogno di un permesso siffatto.
Entro tre mesi da che si trova in Svizzera, lo straniero deve notificare il
suo arrivo alla polizia degli stranieri del luogo dove risiede allo scopo
di regolare le condizioni della sua residenza. Gli stranieri venuti in
Svizzera con l'intenzione di stabilirvisi o di esercitare un'attività lucrati-
va, devono fare questa notificazione entro otto giorni, in ogni caso pri-
ma di assumere un impiego (art. 2 cpv. 1, 1a e 2a frase LDDS).
Lo straniero che non è al beneficio di alcun permesso può in ogni
tempo essere obbligato a lasciare la Svizzera (art. 12 cpv. 1 LDDS).
6.
L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesi-
derabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a tre
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C-6176/2007
anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contravvenu-
to gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia degli stranieri,
ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese dall'autorità in base a
queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1a e 2a frase LDDS). Fintanto che
vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare il confine, senza il
permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato (art. 13 cpv. 1 3a fra-
se LDDS).
Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS non costitui-
sce una pena né riveste carattere infamante, bensì configura un prov-
vedimento amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno
straniero ritorni in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr. GAAC 63.1
consid. 12a e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una misu-
ra di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile perturba-
mento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di punire
un determinato comportamento.
7.
Dal profilo del diritto degli stranieri la prostituzione riveste un carattere
rilevante sotto due punti di vista.
7.1 Da una parte la prostituzione costituisce un'attività lucrativa ai
sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo
degli stranieri (OLS, RU 1986 I 1791) e sottostà pertanto alle relative
norme inerenti l'accesso di cittadine e cittadini stranieri al mercato del
lavoro elvetico. Il non rispetto delle normative in oggetto costituisce
una violazione delle disposizioni in materia di diritto degli stranieri tale
da giustificare di per sé l'adozione di un divieto d'entrata in applicazio-
ne dell'art. 13 cpv. 1 LDDS. Nulla cambia in ragione del fatto che per
quanto attiene la prostituzione si sia in presenza di un'attività lucrativa
per la quale un'autorizzazione di polizia non è senz'altro concessa (cfr.
a questo titolo BRIGITTE HÜRLIMANN, Prostitution - ihre Regelung im
schweizerischen Recht und die Frage der Sittenwidrigkeit, Zurigo
2004, pag. 75 segg.; FULVIO HAEFELI, Die Prostitution und die
Bestimmungen des ANAG über den Nachzug ausländischer
Ehegatten, in SJZ 95 [1999] pag. 181 segg.). Il ritegno o il rifiuto quasi
sistematico da parte delle autorità di migrazione ad autorizzare una
determinata attività lucrativa, non fondano un'esenzione dall'obbligo di
ottenere un'autorizzazione per il suo esercizio (cfr. sentenze del
Tribunale amministrativo federale C-4055 e C-4056 del 21 gennaio
2009 consid. 6.1).
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7.2 D'altro canto la prostituzione, attività non proibita in Svizzera, è
sovente ritenuta un manifesto delitto contro la moralità tale da giustifi-
care di per sé l'adozione di una misura di espulsione e a fortiori la pro-
nuncia di un divieto d'entrata per indesiderabilità (cfr. art. 10 cpv. 1 lett.
b LDDS in relazione con l'art. 16 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione del
1° marzo 1949 delle legge concernente la dimora ed il domicilio degli
stranieri [ODDS, RU 1949 I 233]; altra opinione: BRIGITTE HÜRLIMANN, op.
cit. pag. 178 segg.). In sostanza questa attività - fintanto che essa non
è esercitata in piena libertà, per scelta volontaria ed a beneficio di
un'autorizzazione - è legata a fenomeni negativi, che ancora una volta
devono essere qualificati come una seria messa in pericolo della pub-
blica sicurezza. Si pensi in particolare all'apparizione di commercianti
di essere umani e di protettori, i quali vanno vieppiù organizzandosi in
moderne strutture economiche tendenti ad uno sfruttamento efficace
della prostituzione. Le persone operanti in questi ambienti non solo
commettono dei delitti nei confronti delle prostitute, ma sono sempre
più attivi anche in altri ambiti della criminalità (cfr. rapporti interni della
sicurezza della Svizzera 2007, pag. 10 e 30 segg., e 2006, pag. 59
segg., online su > Documentazione > Rapporti,
visitato l'11 dicembre 2008). È inoltre incontestabile che la prostituzio-
ne e tutto ciò che tocca tale attività può costituire un rischio per la sa-
lute, la sicurezza e l'ordine pubblico. Alla luce di quanto esposto, la
prostituzione, indipendentemente dalla durata del suo esercizio e fin-
tanto che non è esercitata sulla base di un'espressa autorizzazione di
polizia degli stranieri, adempie di per sé i requisiti per costituire una
caso di indesiderabilità ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS. Le
misure adottate in questo ambito mirano quindi anche a garantire la
protezione degli stranieri in oggetto, i quali, come esposto, sono spes-
so divenute vittime di un commercio di esseri umani (cfr. sentenze del
Tribunale amministrativo federale C-4055 e C-4056 sopra menzionate
consid. 6.2).
8.
L'autorità di prime cure ha rimproverato alla ricorrete di essere stata
dedita all'esercizio della prostituzione. Dal suo canto la ricorrente ha
dichiarato di essere entrata in Svizzera unicamente a fini turistici.
8.1 Nella fattispecie, in data 26 luglio 2007 A._______ è stata fermata
dalle autorità di polizia presso il Bar e Affittacamere B._______ di
C._______ mentre si apprestava ad uscire dalla camera n. 4
dell'affittacamere in questione. Al momento del suo controllo era in
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C-6176/2007
compagnia di Giusppe Sterlini, il quale è stato subito interrogato in
qualità di testimone (cfr. verbale d'interrogatorio del 26 luglio 2007 e
rapporto d'inchiesta del 30 luglio 2007 successivo). Questi ha
dichiarato durante l'interrogatorio di essere stato adescato dalla
denunciata mentre si trovava all'interno del Bar B._______, di essere
stato accompagnato nella stanza dell'interessata e di aver consumato
un rapporto sessuale completo, per una somma complessiva di 100.-
Euro. Ora, è noto che nel summenzionato affittacamere, all'epoca dei
pernottamenti della ricorrente, vi fosse esercitata la prostituzione.
Quindi, anche se essa al momento del verbale d'interrogatorio del 27
luglio 2007 e del 30 luglio successivo non ha rilasciato alcuna
dichiarazione in merito, l'autorità inferiore poteva chiaramente dedurre
da tali circostanze che l'interessata abbia sottaciuto le reali motivazioni
della sua presenza sul territorio della Confederazione. Come rilevato a
giusto titolo dall'autorità di prime cure nel suo preavviso del 9
novembre 2007, A._______ non solo risiedeva nell'affittacamere in
questione, conosciuto dalle autorità come postribolo, ma inoltre si
deve ritenere dal comportamento della ricorrente durante i
summenzionati verbali d'interrogatorio, la quale si è rifiutata di chiarire
il motivo del suo soggiorno, che vi sono indizi sufficienti per affermare
che all'epoca dei fatti la ricorrente era attiva nell'ambiente della
prostituzione. Date le circostanze, è alquanto inverosimile che lo scopo
del suo soggiorno sia stato unicamente turistico. Alla luce di quanto
esposto, al contrario, il Tribunale non ha alcun motivo di dubitare che
A._______, nell'ambito dei soggiorni sul territorio della
Confederazione, abbia illecitamente esercitato l'attività di prostituta. Le
condizioni per l'esistenza di un'indesiderabilità ai sensi dell'art. 13 cpv.
1 1a frase LDDS sono pertanto adempiute.
Ne consegue che nella fattispecie il divieto d'entrata, in considerazione
dell'aspetto preventivo e di controllo dello stesso provvedimento ammi-
nistrativo, appare giustificato.
9.
Va ribadito che il comportamento di A._______ indipendentemente
dall'apertura di un procedimento penale non permette di fare astrazio-
ne dal suo atteggiamento riprovevole. Come esposto nel quadro della
presente sentenza (cfr. punti 6 e 7), la misura di allontanamento si rial-
laccia non all'esistenza di un comportamento sanzionabile, rispettiva-
mente sanzionato, ma all'esistenza di una concreta messa in pericolo
dell'ordinamento giuridico.
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10.
Essendo la decisione di divieto d'entrata in Svizzera confermata nel
suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allonta-
namento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di tre anni, è ade-
guata alle circostanze del caso concreto (cfr. art. 49 lett. c PA).
10.1 Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in
Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della
proporzionalità e di astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL,
op.cit., pag. 348, 358 seg. e 364 seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit ad-
ministratif, Basilea, 1991, pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti
sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione persona-
le della ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse pubblico e
privato. In particolare è necessario che il provvedimento appaia essen-
ziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura ammi-
nistrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo persegui-
to e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I
65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; GAAC
64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
10.2 Nella fattispecie, A._______ si è resa protagonista di un com-
portamento oggettivamente non di lieve rilevanza. La forma di prostitu-
zione in oggetto, rispettivamente l'ambiente criminogeno che l'accom-
pagna, costituiscono, come sopra esposto, un fenomeno indesiderato
dal punto di vista della polizia degli stranieri. Si è dunque in presenza
di un interesse pubblico di notevole importanza all'allontanamento di
persone che si prostituiscono in maniera incontrollata e, come spesso
accade, contro la loro volontà in Svizzera. Inoltre, a suo stesso dire,
l'interessata sarebbe sostenuta finanziariamente da un amico e da suo
padre (cfr. verbale d'interrogatorio del 27 luglio 2007), di modo che
essa è carente di mezzi economici personali e regolari. A._______
può pertanto essere ritenuta indesiderata in ragione del rischio per le
autorità elvetiche di dovere assisterla o per il fatto che non può essere
escluso che quest'ultima tenti, tramite dei mezzi illegali, di provvedere
ai suoi bisogni, in particolar modo esercitando un'attività lucrativa
senza esservi precedentemente autorizzata. Le autorità svizzere
possono infatti pretendere da ogni straniero residente sul suo territorio
che disponga dei mezzi finanziari necessari propri ad assicurarne il
proprio mantenimento, senza dipendere dall'aiuto dello Stato.
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10.3 Quo alla sua situazione personale, la ricorrente non risulta avere
particolari legami con la Svizzera.
10.4 Tenuto conto dell'insieme degli elementi oggettivi e soggettivi
della causa, il Tribunale ritiene quindi che l'interesse pubblico all'allon-
tanamento di A._______ dalla Svizzera prevale su quello privato di
quest'ultima ad entrarvi. Vista la pratica adottata dalle autorità ammini-
strative in casi analoghi e del reiterato comportamento riprovevole di
cui si è resa protagonista la ricorrente, il suo allontanamento dal terri-
torio della Confederazione per una durata di tre anni appare proporzio-
nato e adeguato alle circostanze del caso concreto (art. 49 lett. c PA).
11.
Ne discende che l'UFM con decisione del 27 luglio 2007 non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca-
rico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 700.-, sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in
data 11 febbraio 2008.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (n. di rif. 7158693; Raccomandata)
- Sezione dei permessi dell'immigrazione, Bellinzona, per informazio-
ne (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Data di spedizione:
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