Corte II I
C-6178/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 m a r z o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf,
cancelliere Dario Quirici
A._______,
patrocinata dall'avvocato Marco Garbani, via Golino,
6654 Cavigliano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata in Svizzera.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6178/2007
Fatti:
A.
Controllata dalle Guardie di Confine il 1° giugno 2007 ed interrogata lo
stesso giorno dagli agenti della Polizia cantonale ticinese, A._______,
cittadina uzbeca nata il..., residente a B._______ (Italia), ha dichiarato
di essere entrata in Svizzera una prima volta in data 28 agosto 2006 al
fine di riservare una stanza nell'affittacamere C._______ di D._______
e una seconda volta intorno al 20 maggio 2007, soggiornando nel
precitato affittacamere per esercitare la prostituzione fino al momento
del suo controllo alla frontiera, il 1° giugno 2007.
La polizia cantonale ha denunciato l'interessata al Ministero Pubblico
della Repubblica e Canton Ticino per ripetuta infrazione alla legge fe-
derale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri (LDDS, CS 1 117), nonché per esercizio illecito della prostitu-
zione, informandola nel contempo che il suo caso sarebbe stato se-
gnalato alle competenti autorità, le quali avrebbero potuto pronunciare
nei suoi confronti un provvedimento amministrativo quale un divieto
d'entrata.
B.
In data 18 giugno 2007, il Sostituto Procuratore Pubblico della Repub-
blica e Canton Ticino ha pronunciato un decreto di accusa nei confron-
ti dell'interessata per infrazione alla Legge federale concernente la di-
mora e il domicilio degli stranieri nonché per esercizio illecito della
prostituzione nelle circostanze di tempo e di luogo sopra esposte (cfr.
lett. A), condannandola alla pena pecuniaria di fr. 450.-, sospesa con-
dizionalmente per un periodo di prova di 2 anni nonché infliggendole
una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 50.- e alle spese
giudiziarie di fr. 50.-.
C.
Con decisione del 9 luglio 2007, notificata per via consolare in data 19
luglio 2007, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha pronunciato
nei confronti di A._______ un divieto d'entrata in Svizzera valido fine
all'8 luglio 2010 e motivato come segue:
"Gravi infrazioni alle prescrizioni di polizia degli stranieri (soggiorno illegale,
abusiva attività). Straniera il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del
suo comportamento; prostituzione."
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L'autorità inferiore ha altresì tolto l'effetto sospensivo al ricorso.
D.
Il 14 settembre 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore,
A._______ è insorta avverso la suddetta decisione, postulandone
l'annullamento, nonché la restituzione dell'effetto sospensivo al suo
gravame. A sostegno del proprio ricorso essa ha in primo luogo conte-
stato la validità del verbale d'interrogatorio del 1° giugno 2007 su cui si
basa la decisione di divieto d'entrata, precisando in special modo
come il summenzionato verbale non possa costituire un mezzo di pro-
va legale in conseguenza a diversi vizi formali avvenuti in seno alla
procedura penale. L'interessata contesta poi la validità della decisione
dell'UFM, in quanto emanata senza accertamenti concreti dei reati in
questione, senza essere sufficientemente motivata e senza produrre la
decisione della Camera dei Ricorsi Penali (di seguito: CRP) che auto-
rizza l'utilizzo degli atti di una procedura penale non conclusa. Inoltre
la ricorrente ha rilevato come l'UFM per via consolare non le avesse
notificato l'originale ma bensì una copia della decisione di divieto d'en-
trata del 9 luglio 2007. Infine essa ha richiesto un anticipo spese ridot-
to, tenuto conto del cambiamento del tempo di lavoro da pieno a par-
ziale.
E.
Con decisione incidentale dell'11 ottobre 2007, il Tribunale amministra-
tivo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) ha respinto la richiesta di
restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso interposto dall'interessata
il 14 settembre 2007.
F.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
dell'8 novembre 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame.
L'autorità di prime cure ha rilevato come A._______ abbia soggiornato
illegalmente dal 20 maggio fino al 1° giugno 2007, data in cui è stata
controllata dalle Guardie di Confine mentre si apprestava ad uscire dal
territorio svizzero. L'UFM ha inoltre precisato che la ricorrente durante
tale permanenza ha esercitato abusivamente l'attività di prostituta,
sottolineando infine come queste informazioni fossero state rilasciate
dalla ricorrente stessa durante il verbale d'interrogatorio, al quale era
presente un interprete. L'UFM ha poi aggiunto che in base a quanto
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precede difficilmente la ricorrente avrebbe potuto prevalersi del fatto di
non aver capito la portata di quanto indicato dalla Polizia cantonale.
G.
Con decisione incidentale del 14 novembre 2007 il Tribunale ha invita-
to l'interessata a pagare l'intera somma di fr. 700.-. Il versamento è
stato effettuato in data 8 febbraio 2008.
H.
Invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intima-
ta, con replica dell'8 febbraio 2008, A._______ ha ripreso le
argomentazioni esposte nel ricorso del 14 settembre 2007, precisando
ulteriormente l'infondatezza della decisione di divieto d'entrata.
I.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica
dell'10 marzo 2008, l'UFM ha ripreso le proprie allegazioni di fatto e di
diritto.
J.
Nell'ambito di un aggiornamento d'istruttoria, il Ministero pubblico della
Repubblica e Cantone Ticino, ha comunicato in data 26 febbraio 2009
che il succitato decreto di accusa è cresciuto in giudicato.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In parti-
colare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese
dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinan-
zi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in re-
lazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tri-
bunale federale [LTF, RS 173.110]).
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stra-
nieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abroga-
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zione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la
cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione in virtù
dell'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il sog-
giorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).
Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima
del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposi-
zioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella presente
fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile.
Al contrario, conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura relati-
va alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della LStr è
retta dal nuovo diritto.
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davan-
ti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
3.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA).
4.
Nel suo gravame la ricorrente ha sollevato diverse eccezioni di natura
formale, in particolare la violazione del diritto di essere sentita, nonché
la notifica difettosa della decisione impugnata, invitando al contempo
l'istanza inferiore a produrre la decisione della CRP che autorizza
l'utilizzo degli atti cantonali in questione.
4.1 Prevalendosi della violazione del diritto di essere sentita, la ricor-
rente ha rimproverato all'UFM di avere emanato la decisione impugna-
ta sulla scorta di un'assunzione di prove irregolare, senza motivazione
sufficiente e senza garantire la partecipazione dell'avvocato.
4.1.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cst, RS 101), comprende il diritto per la persona inte-
ressata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3,
126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi giuridicamente
rilevanti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di pro-
durre delle prove pertinenti, d'ottenere che sia dato seguito a tali offer-
te di prove, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o
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almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è
proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132
consid. 2b e giurisprudenza ivi citata).
Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è
consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art.
29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di
ottenere una decisione motivata).
L'art. 30 cpv. 1 PA prevede in particolare che l'autorità senta le parti
prima di prendere una decisione. Per la persona interessata si tratta in
particolare di esporre le sue argomentazioni giuridiche, di fatto o
d'opportunità, di rispondere alle obiezioni dell'autorità e di
determinarsi in merito agli altri elementi dell'incarto (cfr. DTF 132 II
485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; Giurisprudenza delle autorità
amministrative della Confederazione [GAAC] 63.66 consid. 2; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 segg.
FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 69). Il
diritto di essere sentito non conferisce un diritto ad esprimersi
oralmente di fronte all'autorità giudicante (cfr. DTF 130 II 425 consid.
2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati).
Per quanto concerne la motivazione di una decisione, quest'ultima è
sufficientemente motivata, quando essa permette ai destinatari ed a
tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di
impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso
eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo
(cfr. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8
consid. 2c, DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del
Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007
consid. 5.1.1).
Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se
l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i
problemi pertinenti (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid.
2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o
l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato
la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare
la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di
causa (cfr. DTF menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di
motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla
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potenziale gravità delle conseguenze della decisione e dalle
circostanze del singolo caso. Sebbene la motivazione deve fare
emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto e di
diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è
comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi
di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli
che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa
(cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b).
Un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può eccezional-
mente essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la decisio-
ne ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel qua-
dro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibi-
lità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui
cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore (cfr.
DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130
consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a).
4.1.2 Preliminarmente giova rammentare che i vizi formali concernenti
il verbale d'interrogatorio del 1° giugno 2007 invocati dalla ricorrente a
sostegno del proprio gravame avrebbero dovuto essere contestati di-
nanzi alle autorità penali competenti, interponendo opposizione contro
il decreto di accusa entro i termini previsti all'art. 210 del Codice di
procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 (CPPT, 3.3.3.1). Nel
caso di una mancata opposizione il decreto di accusa acquista forza di
cosa giudicata. Ora, da quanto emerso dagli atti, il decreto di accusa
del 18 giugno 2007 emanato nei confronti dell'interessata è cresciuto
in giudicato.
Si rileva inoltre che l'interessata era stata precedentemente edotta du-
rante il verbale d'interrogatorio del 1° giugno 2007 in presenza di un
interprete, che in ragione del suo comportamento l'autorità competen-
te avrebbe emanato una misura amministrativa nei sui confronti, quale
un divieto d'entrata.
La ricorrente ha avuto poi l'occasione di prendere posizione e di com-
prendere la portata della decisione, nonché di deferirla all'istanza su-
periore. Nell'ambito del ricorso, infatti, essa ha potuto difendersi in ma-
niera corretta. La ricorrente è stata in grado di dedurre i fatti su cui la
decisione si fonda e le ragione per le quali è stata pronunciata. Quindi
anche se l'occasione di prendere posizione prima dell'emissione della
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decisione in questione venisse considerata non sufficiente, si rileva
che tale carenza sarebbe comunque sanata dall'impugnazione della
decisione davanti alla scrivente autorità, la quale dispone di piena
cognizione.
L'argomentazione della ricorrente in merito alla violazione del suo
diritto di essere sentita non può pertanto essere presa in
considerazione.
4.2 Quo alla notifica della decisione di divieto d'entrata, la ricorrente
rimprovera all'UFM di averle inviato unicamente una fotocopia e non
l'originale della decisione. Dagli atti di causa risulta che la decisione in
questione è stata notificata il 19 luglio 2007 per via consolare al reca-
pito italiano dell'interessata. Ora, giusta l'art. 38 PA, una notificazione
difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio.
Nella fattispecie, la ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento
amministrativo in questione e del suo contenuto in data 19 luglio 2007
ed ha quindi potuto interporre tempestivamente ricorso, in modo tale
da difendere in modo adeguato e circostanziato la sua posizione.
4.3 La ricorrente si prevale inoltre di una violazione dell'art. 27 CPPT,
il quale prevede che solo la CRP può permettere l'ispezione degli atti
di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuri-
dico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo e che nella fattispecie una tale autorizzazione non figura
agli atti.
A questo titolo giova rilevare come, giusta l'art. 5 cpv. 2 della Legge
cantonale dell'8 giugno 1998 di applicazione alla legislazione federale
in materia di persone straniere (LaLPS, RL 1.2.2.1), concretizzato in
particolare dall'art. 13 del relativo regolamento di applicazione
(RlaLPS-extra CE/AELS, RL 1.2.2.1.2), le autorità amministrative e
giudiziarie cantonali nonché i Comuni segnalano d'ufficio all'autorità
amministrativa competente tutti i casi, constatati nelle loro attività, che
possono dare adito ad un intervento da parte dell'autorità amministra-
tiva per violazione delle disposizioni concernenti le persone straniere.
L'art. 5 cpv. 3 LaLPS prevede poi che le autorità giudiziarie del canto-
ne comunicano all'autorità, una volta cresciute in giudicato, le senten-
ze, i decreti di accusa e le misure penali concernenti le persone stra-
niere.
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Nel caso di specie, le competenti autorità giudiziarie cantonali erano
pertanto legittimate a trasmettere in visione gli atti inerenti la
procedura penale aperta nei confronti di A._______, di modo che l'art.
27 CPPT non trova applicazione (cfr. sentenza del Tribunale
amministrativo federale C-6107/2007 del 25 aprile 2008).
5.
Secondo l'art. 1a LDDS ha diritto di risiedere in Svizzera ogni straniero
che sia al beneficio di un permesso di dimora o domicilio, ovvero che,
secondo la presente legge, non abbia bisogno di un permesso siffatto.
Entro tre mesi da che si trova in Svizzera, lo straniero deve notificare il
suo arrivo alla polizia degli stranieri del luogo dove risiede allo scopo
di regolare le condizioni della sua residenza. Gli stranieri venuti in
Svizzera con l'intenzione di stabilirvisi o di esercitare un'attività lucrati-
va, devono fare questa notificazione entro otto giorni, in ogni caso pri-
ma di assumere un impiego (art. 2 cpv. 1, 1a e 2a frase LDDS).
Lo straniero che non è al beneficio di alcun permesso può in ogni tem-
po essere obbligato a lasciare la Svizzera (art. 12 cpv. 1 LDDS).
6.
L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesi-
derabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a tre
anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contravvenu-
to gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia degli stranieri,
ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese dall'autorità in base a
queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1a e 2a frase LDDS). Fintanto che
vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare il confine, senza il
permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato (art. 13 cpv. 1 3a fra-
se LDDS).
Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS non costitui-
sce una pena né riveste carattere infamante, bensì configura un prov-
vedimento amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno
straniero ritorni in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr. GAAC 63.1
consid. 12a e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una misu-
ra di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile perturba-
mento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di punire
un determinato comportamento.
Pagina 9
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7.
Dal profilo del diritto degli stranieri la prostituzione riveste un carattere
rilevante sotto due punti di vista.
7.1 Da una parte la prostituzione costituisce un'attività lucrativa ai
sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo
degli stranieri (OLS, RU 1986 I 1791) e sottostà pertanto alle relative
norme inerenti l'accesso di cittadine e cittadini stranieri al mercato del
lavoro elvetico. Il non rispetto delle normative in oggetto costituisce
una violazione delle disposizioni in materia di diritto degli stranieri tale
da giustificare di per se l'adozione di un divieto d'entrata in applicazio-
ne dell'art. 13 cpv. 1 LDDS. Nulla cambia in ragione del fatto che per
quanto attiene la prostituzione si sia in presenza di un'attività lucrativa
per la quale un'autorizzazione di polizia non è senz'altro concessa (cfr.
a questo titolo BRIGITTE HÜRLIMANN, Prostitution - ihre Regelung im
schweizerischen Recht und die Frage der Sittenwidrigkeit, Zurigo
2004, pag. 75 segg.; FULVIO HAEFELI, Die Prostitution und die
Bestimmungen des ANAG über den Nachzug ausländischer
Ehegatten, in SJZ 95 [1999] pag. 181 segg.). Il ritegno o il rifiuto quasi
sistematico da parte delle autorità di migrazione ad autorizzare una
determinata attività lucrativa, non fondano un'esenzione dall'obbligo di
ottenere un'autorizzazione per il suo esercizio (cfr. sentenze del
Tribunale amministrativo federale C-4055/2007 e C-4056/2007 del 21
gennaio 2009 consid. 6.1).
7.2 D'altro canto la prostituzione, attività non proibita in Svizzera, è
sovente ritenuta un manifesto delitto contro la moralità tale da giustifi-
care di per sé l'adozione di una misura di espulsione e a fortiori la pro-
nuncia di un divieto d'entrata per indesiderabilità (cfr. art. 10 cpv. 1 lett.
b LDDS in relazione con l'art. 16 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione del
1° marzo 1949 delle legge concernente la dimora ed il domicilio degli
stranieri [ODDS, RU 1949 I 233] altra opinione: BRIGITTE HÜRLIMANN, op.
cit. pag. 178 segg.). In sostanza questa attività – fintanto che essa non
è esercitata in piena libertà, per scelta volontaria ed a beneficio di
un'autorizzazione – è legata a fenomeni negativi, che ancora una volta
devono essere qualificati come una seria messa in pericolo della pub-
blica sicurezza. Si pensi in particolare all'apparizione di commercianti
di essere umani e di protettori, i quali vanno vieppiù organizzandosi in
moderne strutture economiche tendenti ad uno sfruttamento efficace
della prostituzione. Le persone operanti in questi ambienti non solo
commettono dei delitti nei confronti delle prostitute, ma sono sempre
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più attivi anche in altri ambiti della criminalità (cfr. rapporti interni della
sicurezza della Svizzera 2007, pag. 10 e 30 segg., e 2006, pag. 59
segg., online su > Documentazione > Rapporti,
visitato il 16 marzo 2009). È inoltre incontestabile che la prostituzione
e tutto ciò che tocca tale attività può costituire un rischio per la salute,
la sicurezza e l'ordine pubblico. Alla luce di quanto esposto, la
prostituzione, indipendentemente dalla durata del suo esercizio e
fintanto che non è esercitata sulla base di un'espressa autorizzazione
di polizia degli stranieri, adempie di per se i requisiti per costituire un
caso di indesiderabilità ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS. Le
misure adottate in questo ambito mirano quindi anche a garantire la
protezione degli stranieri in oggetto, i quali, come esposto, sono
spesso divenute vittime di un commercio di esseri umani (cfr. sentenze
del Tribunale amministrativo federale C-4055/2007 e C-4056/2007
sopra menzionate consid. 6.2).
8.
L'autorità di prime cure ha rimproverato alla ricorrente di essere stata
dedita all'esercizio della prostituzione. Dal canto suo quest'ultima ha
affermato di essersi recata a due riprese sul territorio svizzero, ammet-
tendo di avere esercitato l'attività di prostituta senza il richiesto per-
messo di polizia degli stranieri.
8.1 Nella fattispecie, il 1° giugno 2007 A._______ è stata controllata
dalle Guardie di Confine mentre si trova nella vettura di E._______,
cittadino italiano, nato il.... Sospettata di infrazione alla LDDS e di
esercizio illecito della prostituzione l'interessata è stata verbalizzata
dalla Polizia cantonale il giorno stesso. La ricorrente ha dichiarato di
essere entrata in Svizzera una prima volta in data 28 agosto 2006,
periodo in cui essa, parlando con il gerente dell'affittacamere
C._______ di D._______, si era unicamente riservata una stanza nel
summenzionato affittacamere, senza esercitare attività alcuna, per poi
giungervi una seconda volta, verso il 20 maggio 2007, soggiornando
nella stanza precedentemente riservata e esercitandovi l'attività di
prostituta. Come rilevato a giusto titolo dall'autorità di prime cure nel
suo preavviso dell'8 novembre 2007, l'interessata stessa ha dichiarato
nel verbale d'interrogatorio del 1° giugno 2007 che era entrata in
Svizzera per esercitare l'attività di prostituta, poiché non disponeva di
mezzi finanziari sufficienti. Occorre inoltre rilevare che il decreto di
accusa del 18 giugno 2007 basato sul precitato verbale di
interrogatorio è cresciuto in giudicato. Le condizioni per l'esistenza di
Pagina 11
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un'indesiderabilità ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS sono
pertanto adempiute.
Ne consegue che nella fattispecie il divieto d'entrata, in considerazione
dell'aspetto preventivo e di controllo dello stesso provvedimento
amministrativo, appare giustificato.
9.
Giova rammentare che la misura di allontanamento, indipendentemen-
te dall'esistenza di un comportamento sanzionabile o sanzionato come
nella presente fattispecie, si riallaccia all'esistenza di una concreta
messa in pericolo dell'ordinamento giuridico.
10.
Essendo la decisione di divieto d'entrata in Svizzera confermata nel
suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allonta-
namento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di tre anni, è ade-
guata alle circostanze del caso concreto (cfr. art. 49 lett. c PA).
10.1 Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in
Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della
proporzionalità e di astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL,
op.cit., pag. 348, 358 seg. e 364 seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit ad-
ministratif, Basilea, 1991, pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti
sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione persona-
le della ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse pubblico e
privato. In particolare è necessario che il provvedimento appaia essen-
ziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura ammi-
nistrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo persegui-
to e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I
65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; GAAC
64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
10.2 Nella fattispecie, A._______ si è resa protagonista di un
comportamento oggettivamente non di lieve rilevanza. La forma di
prostituzione in oggetto, rispettivamente l'ambiente criminogeno che
l'accompagna, costituiscono, come sopra esposto, un fenomeno inde-
siderato dal punto di vista della polizia degli stranieri. Si è dunque in
presenza di un interesse pubblico di notevole importanza all'allontana-
mento di persone che si prostituiscono in maniera incontrollata e,
come spesso accade, contro la loro volontà in Svizzera. La ricorrente
può pertanto essere ritenuta indesiderata in ragione del rischio per le
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autorità elvetiche di dovere assisterla o per il fatto che non può essere
escluso che quest'ultima tenti, tramite dei mezzi illegali, di provvedere
ai suoi bisogni, in particolar modo esercitando un'attività lucrativa
senza esservi precedentemente autorizzata. Le autorità svizzere
possono infatti pretendere da ogni straniero residente sul suo territorio
che disponga dei mezzi finanziari necessari propri ad assicurarne il
proprio mantenimento, senza dipendere dall'aiuto dello Stato.
10.3 Quo alla sua situazione personale, la ricorrente non risulta avere
particolari legami con la Svizzera.
10.4 Tenuto conto dell'insieme degli elementi oggettivi e soggettivi
della causa, il Tribunale ritiene quindi che l'interesse pubblico all'allon-
tanamento di A._______ dalla Svizzera prevale su quello privato di
quest'ultima ad entrarvi. Vista la pratica adottata dalle autorità
amministrative in casi analoghi e del comportamento riprovevole di cui
si è resa protagonista la ricorrente, il suo allontanamento dal territorio
della Confederazione per una durata di tre anni appare proporzionato
e adeguato alle circostanze del caso concreto (art. 49 lett. c PA).
11.
Ne discende che l'UFM con decisione del 9 luglio 2007 non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori-
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.
49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca-
rico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 700.-, sono poste a carico della ricorrente
e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in
data 8 febbraio 2008.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. xxxxxxx.x)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Data di spedizione:
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