Corte II I
C-6180/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 a g o s t o 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli e Elena Avenati-Carpani,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato da Patronato INCA, Ufficio legale,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 29 agosto 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6180/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera dal 1970 al 2001, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tale periodo (doc. 7). Rientrato in Italia, ha svolto attività
lucrativa come operaio nel settore agricolo, da ultimo (giugno 2005)
presso la B._______. Il 31 dicembre 2005, ha interrotto il lavoro per
ragioni di salute (doc. 13 e 14). Il 21 marzo 2006, ha formulato una
richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità (doc. 3).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• una scheda di dimissione ospedaliera del 25 aprile 2005
concernente il ricovero dal 19 al 25 aprile 2005 per episodi
ricorrenti di aritmia da fibrillazione atriale (F.A.) parossistica ed
ernia iatale anamnestica;
• un referto di elettrocardiogramma del 29 agosto 2005
attestante segnatamente aritmia da fibrillazione atriale e bassi
voltaggi nelle periferiche (doc. 16);
• un referto di elettrocardiogramma del 23 settembre 2005, nel
quale è evidenziato il responso segnatamente di aritmia in
fibrillazione atriale (doc. 17);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 19 al 24
dicembre 2005 per fibrillazione atriale persistente,
cardiomiopatia dilatativa, scompenso cardiaco ed insufficienza
mitralica moderata (doc. 18);
• il formulario per la certificazione dei redditi per l'anno 2005
(doc. 12);
• un referto di esame cardiologico del 4 maggio 2006 (doc. 19);
Pagina 2
C-6180/2007
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 20 al 23 agosto
2006 per cardiomiopatia dilatativa, ipertensione arteriosa ed
obesità, unitamente ai referti di coronarografia, ventricolo-
grafia, aortografia ed ecocardiografia (doc. 20);
• il rapporto del 25 ottobre 2006 concernente la perizia medica
particolareggiata E 213 della previdenza sociale italiana
effettuata il 14 settembre 2006, attestante cardiomiopatia
dilatativa con depressione di pompa (FE 45%) ed ipertensione
arteriosa. L'interessato è stato considerato in grado di svolgere
regolari lavori leggeri, ma non il suo ultimo lavoro quale operaio
a tempo pieno (30% dell'orario giornaliero) né un lavoro
adeguato alle sue condizioni a tempo pieno (30% dell'orario
giornaliero). È stato segnalato che l'assicurato è considerato
invalido al 70% conformemente alle disposizioni di legge del
Paese di residenza nella precedente attività (doc. 21);
• un certificato medico (di data illegibile), giusta il quale il
paziente è affetto da scompenso cardiaco con cardiomiopatia
dilatativa (doc. 22);
• il questionario per l'assicurato (di data illeggibile) (doc. 14);
• il questionario per il datore di lavoro dell'11 gennaio 2007
(ultimo datore di lavoro in Svizzera) (doc. 10);
• il questionario per il datore di lavoro del 12 febbraio 2007
(ultimo datore di lavoro in Italia) (doc. 13).
C.
Nel suo rapporto del 13 maggio 2007, il dott. C._______, medico
dell'UAIE, ha esposto la diagnosi di cardiomiopatia dilatativa frazione
di eiezione ventricolare (FE) 45%, fibrillazione atriale ed ipertensione.
Ha rilevato che l'assicurato presenta una FE del 45% incompatibile
con lo svolgimento di attività pesanti, mentre l'esercizio di attività
leggere adeguate è esigibile da un punto di vista medico. Ha quindi
fissato un'incapacità al lavoro dell'interessato nella precedente attività
del 50% a partire dall'aprile 2005 e del 70% a far tempo dal
19 dicembre 2005, ma l'ha considerato abile al 100% in un'attività
adeguata alle sue condizioni (attività a tempo pieno, seduta o
semisedentaria, con sollevamento di pesi non superiore a 10 kg
occasionalmente, ad esclusione di un lavoro pesante), quale portinaio/
Pagina 3
C-6180/2007
custode d'immobili, sorvegliante di posteggio/museo, magazziniere,
addetto a piccole consegne con veicolo, venditore di biglietti, addetto
alla distribuzione della posta interna/fattorino, a decorrere dall'aprile
del 2005 (doc. 24).
D.
Il 14 giugno 2007, l'UAIE ha effettuato una valutazione del grado
d'invalidità dell'interessato sulla base di un salario mensile da valido di
Euro 1'239.00, conseguibile in Italia nel 2005 come operaio nel settore
agricolo (cfr. statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro,
Ginevra 2005), e l'ha contrapposto ad un salario da invalido per le
attività di sostituzione proposte dal dott. C._______ di Euro 1'250.51
(cfr. statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro, Ginevra
2005). Quest'ultimo importo è stato ridotto del 15% (1'250.51 – 187.58
= 1'062.93), per tenere conto delle particolarità personali e
professionali dell'interessato. Perciò, l'UAIE ha confrontato un reddito
da valido di Euro 1'239.00 ad uno teorico da invalido di Euro 1'062.93.
Il calcolo della perdita di guadagno è stato indicato come segue:
[(1'239.00 – 1'062.93) x 100] : 1'239.00 = 24,83 % (recte: 14,21 % ;
doc. 25).
E.
Il 20 giugno 2007, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessato che
la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta ed ha concesso a
quest'ultimo la facoltà di formulare delle obiezioni per iscritto (progetto
di decisione; doc. 26).
F.
Il 14 agosto 2007, l'interessato ha segnalato di rinunciare a formulare
delle obiezioni per iscritto al progetto di decisione del 20 giugno 2007
(doc. 27).
G.
Il 29 agosto 2007, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Ha osservato che
l'assicurato non ha subito né un'incapacità permanente di guadagno
né un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle
disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare,
ha precisato che l'esercizio di un'attività lucrativa più leggera
confacente allo stato di salute dell'assicurato medesimo (quale ad
esempio portinaio, custode, sorvegliante di parcheggi/musei, addetto a
piccole consegne con veicolo, bigliettaio, addetto alla distribuzione
Pagina 4
C-6180/2007
della posta interna) è da considerare esigibile in misura sufficiente per
escludere il diritto ad una rendita (doc. 28).
H.
Il 14 settembre 2007, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
29 agosto 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita d'invalidità a far
tempo da marzo del 2005. Ha segnalato che le patologie di cui soffre,
fra cui scompenso cardiaco da miocardiopatia dilatativa con riduzione
della funzione sistolica, aritmia da fibrillazione striale cronica con
astenia e dispnea classe NYHA II-III, non gli consentono di svolgere a
tempo pieno un'attività lavorativa leggera confacente allo stato di
salute. Ha esibito un certificato medico del 30 agosto 2007 del dott.
D._______ (doc. TAF 1).
I.
I.a Nel suo rapporto del 24 gennaio 2008, il dott. C._______ ha
rilevato che il rapporto medico dell'agosto 2007, da un lato, non
comporta alcun nuovo elemento clinico e, dall'altro, non menziona
alcun peggioramento delle condizioni di salute. Pertanto, ha
confermato la precedente presa di posizione secondo cui, da un lato,
l'esercizio di attività pesanti non sarebbe più stato esigibile
dall'assicurato (a causa della facile affaticabilità e della dispnea da
sforzo) e, dall'altro lato, un'attività leggera avrebbe potuto essere
esercitata a tempo pieno (doc. 30).
I.b Nella risposta al ricorso del 13 febbraio 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del gravame. In virtù dei rapporti medici del
maggio 2007 e gennaio 2008, il servizio medico dell'UAIE ha
constatato che l'assicurato non avrebbe più potuto svolgere
regolarmente attività pesanti, fra cui, il precedente lavoro di bracciante
agricolo. Detto servizio ha tuttavia considerato il medesimo abile al
100% in un'attività sostitutiva adeguata alle sue condizioni (lavoro con
possibilità di alternare la posizione), quale ad esempio sorvegliante di
parcheggi/musei, portinaio/custode, magazziniere od incaricato della
gestione dello stock, addetto alle consegne con veicolo, bigliettaio,
addetto alla distribuzione della posta in un ufficio. Sempre secondo
detto servizio medico, la documentazione prodotta in sede ricorsuale
non contiene elementi clinici nuovi tali da modificare la valutazione
riguardo alla capacità lavorativa dell'insorgente. L'autorità inferiore ha
Pagina 5
C-6180/2007
altresì rilevato che l'interessato, nell'ambito di attività di sostituzione,
presenta un grado d'invalidità del 25%, che esclude il riconoscimento
del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
Infine, ha precisato che ogni assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia esigibile per ovviare alle conseguenze della sua invalidità,
segnatamente mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa se
necessario in una nuova professione (doc. TAF 7).
J.
Nella replica del 16 aprile 2008, il ricorrente si è riconfermato, in virtù
della documentazione agli atti, nelle proprie argomentazioni di fatto e
di diritto di cui al ricorso del 14 settembre 2007 (doc. TAF 11).
K.
Con decisione incidentale del 18 aprile 2008 (notificata il 21 aprile
2008; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha invitato il
ricorrente a versare, nel termine di 40 giorni dalla notificazione della
decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura
delle presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato il
16 maggio 2008 (doc. TAF 12, 13 e 15).
L.
Con scritto del 15 maggio 2009, l'insorgente ha chiesto informazioni
circa lo stato della procedura promossa dinanzi a questo Tribunale
(doc. TAF 16).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le
Pagina 6
C-6180/2007
decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
Pagina 7
C-6180/2007
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 21 marzo 2006.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 21 marzo 2005 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e il 20 giugno 2007, data della
Pagina 8
C-6180/2007
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
Pagina 9
C-6180/2007
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
Pagina 10
C-6180/2007
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
Pagina 11
C-6180/2007
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
Pagina 12
C-6180/2007
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.1 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.2 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
Pagina 13
C-6180/2007
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 Dopo il rimpatrio, il ricorrente ha ancora esercitato un'attività
lucrativa. In particolare, da giugno del 2005 è stato alle dipendenze
della B._______, come bracciante agricolo, in ragione di 30 ore
settimanali. L'interessato ha lavorato senza particolari restrizioni da
imputare a motivi di salute fino al 27 dicembre 2005. Ha interrotto il
lavoro il 31 dicembre 2005 per ragioni di salute (doc. 13).
9.2
9.2.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che l'insorgente
soffre segnatamente di cardiomiopatia dilatativa FE 45%, fibrillazione
atriale ed ipertensione.
9.2.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o di peggiorare (o anche solo di peggiorare). Ne discende
che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare
in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la
quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente
potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40%
durante un anno.
10.
10.1 La decisione del 29 agosto 2007 dell'autorità inferiore è basata
sulle conclusioni mediche tratte nei rapporti del dott. C._______ del 13
maggio 2007 e del 24 gennaio 2008 sulla base della documentazione
versata agli atti di causa.
10.1.1 Il dott. C._______ ha osservato, da un lato, che dalla
documentazione economica risulta che l'assicurato non ha interrotto il
lavoro in Svizzera per motivi medici. Dall'altro, ha rilevato, sulla base
della documentazione medica agli atti, che quest'ultimo soffre di una
leggera insufficienza cardiaca con lieve insufficienza mitralica e
Pagina 14
C-6180/2007
conservata irrorazione sanguigna delle coronarie. Ha osservato che il
medesimo è in cura per fibrillazione atriale. Ha pure evidenziato che
dal formulario E 213 del 14 settembre 2006 non appare che
l'interessato soffra di patologie agli altri apparati ed organi. In
conclusione, il dott. C._______ ha considerato che l'insorgente
presenta una frazione di eiezione del ventricolo sinistro del 45%
incompatibile con lo svolgimento di attività pesanti a causa della facile
affaticabilità e della dispnea da sforzo. In virtù delle risultanze cliniche
oggettive, l'esercizio di un'attività sostitutiva confacente allo stato di
salute del ricorrente (segnatamente di un lavoro leggero, a tempo
pieno, che consenta un cambiamento della posizione e non comporti
un sollevamento di pesi superiore ai 10 kg) è esigibile da un punto di
vista medico a partire da aprile del 2005. Ha indicato quali attività
sostitutive adeguate al caso in esame segnatamente quella di
portinaio, custode d'immobili, sorvegliante di posteggio o museo,
magazziniere, addetto a piccole consegne con veicolo, venditore di
biglietti, addetto alla distribuzione della posta interna o fattorino
(doc. 24 e 30).
10.1.2 Nella perizia medica particolareggiata E 213 del 14 settembre
2006 (doc. 21) l'insorgente è invece stato ritenuto incapace di svolgere
sia il suo precedente lavoro che un lavoro sostitutivo adeguato nella
misura del 70%.
10.1.3 Questo Tribunale rileva che non vi è motivo di scostarsi dalla
valutazione del caso effettuata dall'UAIE e basata sui rapporti del suo
servizio medico (v. consid. 10.1.1 della sentenza), non essendo stati
presentati argomenti o prove suscettibili di far sorgere dubbi riguardo
all'apprezzamento effettuato. In particolare, non è condivisibile la
valutazione di cui alla perizia particolareggiata E 213 (v. consid. 10.1.2
del presente giudizio), non essendo la stessa corroborata da riscontri
oggettivi né nella citata perizia né in altri documenti medici agli atti,
segnatamente da indicazioni precise, affidabili ed oggettivabili
sull'esistenza di limitazioni funzionali suscettibili di incidere
negativamente sulla capacità lavorativa del ricorrente a tal punto da
giustificare un'invalidità secondo il diritto svizzero. In sede di ricorso,
l'insorgente ha certo sottolineato che le affezioni di cui soffre non gli
consentono di esercitare un'attività confacente allo stato di salute a
tempo pieno e giustificano un'invalidità almeno del 50% (egli stesso
sembra pertanto discostarsi dalla valutazione di cui alla perizia
particolareggiata E 213), ma non ha prodotto nuova documentazione,
Pagina 15
C-6180/2007
segnatamente nella replica del 16 aprile 2008, suscettibile di
dimostrare la sussistenza della pretesa invalidità. Per quanto attiene in
particolare al certificato medico del 30 agosto 2007 del dott.
D._______, esibito con il ricorso, giova osservare che nella misura in
cui si riferisce alle note diagnosi, non apporta alcun nuovo elemento
decisivo per la valutazione economico-giuridica del tasso d'invalidità
dell'insorgente. Detto certificato, peraltro estremamente generico, non
comporta alcuna motivazione né con riferimento alle ragioni di una
specifica inabilità lavorativa, né sul relativo grado e neppure sul
momento a partire dal quale si debba eventualmente ritenere una
siffatta inabilità. Va infine ricordato che, per costante giurisprudenza,
ogni assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (sentenza
del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 130 V 97
consid. 3.2 e DTF 113 V 22 consid. 4a).
10.2 Sulla scorta della documentazione medica e delle considerazioni
che precedono, questo Tribunale ritiene pertanto che il ricorrente non
avrebbe più potuto svolgere il lavoro di bracciante agricolo nella
misura indicata dal dott. C._______ nel suo rapporto del 13 maggio
2007 in quanto controindicato rispetto alle patologie descritte. A lui
sarebbero comunque state proponibili al 100%, a partire da maggio
2005 (dopo la dimissione ospedaliera del 25 aprile 2005) e foss'anche
con brevi parentesi durante le degenze ospedaliere del mese di
dicembre 2005 e del mese d'agosto del 2006, attività sostitutive, quali
quelle di portinaio, custode d'immobili, sorvegliante di posteggio o
museo, magazziniere, addetto a piccole consegne con veicolo,
venditore di biglietti, addetto alla distribuzione della posta interna o
fattorino.
11.
Infine, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato
dall'autorità inferiore.
11.1 L'UAIE ha considerato quale reddito da valido quello
conseguibile in Italia nel 2005 come operaio agricolo, ossia Euro
1'239.00 mensili, ed ha ritenuto quale reddito da invalido, quello
ottenibile in attività di tipo leggero, ossia Euro 1'250.51 mensili,
secondo le basi di calcolo di cui al documento n. 25, trasmesso
Pagina 16
C-6180/2007
all'insorgente mediante il provvedimento di questo Tribunale del
20 febbraio 2008 (doc. TAF 8) e rimasto da questo profilo incontestato.
L'UAIE ha poi operato una riduzione del 15%, la quale appare
ammissibile alla luce della giurisprudenza di cui a DTF 126 V 75. Ne
risulta un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 1'062.93. Dal
confronto fra il reddito da valido di Euro 1'239.00 e quello da invalido
di Euro 1'062.93 consegue la determinazione di un grado d'invalidità
del 14,21% (e non del 24,83% come erroneamente indicato
dall'autorità inferiore) che esclude il riconoscimento del diritto ad una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Peraltro, anche
applicando la riduzione massima consentita del 25%, il grado
d'invalidità raggiungerebbe solo il 24,30% insufficiente a fondare il
diritto ad una rendita.
11.2 Per conseguenza, il ricorso, destituito di fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
12.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso il
16 maggio 2008.
12.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 17
C-6180/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 16 maggio 2008, è computato
con le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 18