Corte II I
C-6182/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 m a g g i o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Michael Peterli, Elena Avenati-Carpani;
Cancelliere: Dario Croci Torti
,
patrocinato dall'avv. Daniele Moro, Mühlenplatz 10,
casella postale, 6000 Lucerna 5,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione-invalidità (decisione su opposizione
dell'11 luglio 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6182/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato con prole, ha lavorato
in Svizzera dal 1969 e dal 1983 come artigiano gessatore in proprio.
Nel corso della fine degli anni 90 il nominato ha cominciato ad
accusare dolori rachidei nonché problemi personali che si sono fatti
sempre più acuti negli anni successivi tanto da limitarlo nel normale
espletamento della sua attività. In data 21 agosto 2001, A._______ ha
depositato, presso l'Ufficio AI del Canton Vallese, una domanda volta
al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Ad atti figura, segnatamente, una perizia svolta il 18
gennaio 2002 dal reumatologo Dott. Burgat per conto della Cassa
malati collettiva La Mobiliare. L'esperto incaricato ha evidenziato la
diagnosi di lombalgie croniche a scarso substrato anatomico,
epicondilite destra, turbe da dolore somatoforme persistente,
personalità con tratti psicosomatici evidenti. Per l'AI il nominato è stato
visitato da “Les Institutions psychiatriques du Valais Romand”. Nel loro
rapporto del 28 febbraio 2002, i medici incaricati hanno rilevato una
personalità con funzionamento del registro psicosomatico a tratti
sensitivo e con evoluzione aprammatica dal 1999 ciò che lo rende
incapace di svolgere qualsiasi attività. Il medico dell'Ufficio AI
cantonale, nel suo rapporto del 31 maggio 2002, ha proposto di
riconoscere il diritto alla rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Mediante decisione del 23 agosto 2002, l'Ufficio AI
cantonale ha erogato in favore del nominato una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° maggio
2001 (doc. 1-40).
Nel luglio 2003, l'interessato è rimpatriato ed i pagamenti delle
prestazioni sono stati assunti, per competenza, dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero, ora Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE (doc. 44).
B.
Nell'aprile 2004, l'UAIE ha avviato la prevista procedura di revisione
del diritto alla rendita. L'organo di collegamento, ossia l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), è stato più volte invitato a
voler effettuare alcuni esami medici. L'INPS non ha dato seguito a tale
richiesta di collaborazione. Pertanto, mediante decisione dell'8
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dicembre 2004, la rendita intera di cui era beneficiario il nominato è
stata soppressa con effetto dal 1° febbraio 2005 (doc. 49).
Nel frattempo sono pervenuti i documenti richiesti fra i quali si
segnala:
- una relazione d'esame neuropsichiatrico del 29 luglio 2004
atttestante un disturbo somatoforme a carattere algico su base
depressiva (doc. 52);
- un referto radiologico cervicale e lombosacrale di data imprecisata
(doc. 53);
- una perizia medica dettagliata stilata da un sanitario dell'INPS, ove
viene indicata la diagnosi di sindrome ansioso reattiva con
somatizzazione multipla ed un tasso d'invalidità del 50% (doc. 54).
In apposito formulario sottoscritto il 28 gennaio 2005, l'interessato
afferma di non aver più svolto attività lucrativa (doc. 58).
L'incarto è stato sottoposto in esame alla Dott.ssa Hellbardt, del
servizio medico dell'UAIE, la quale, nella sua relazione del 1° febbraio
2005, ha proposto di effettuare una perizia medica pluridisciplinare.
L'assicurato è stato visitato dal 29 al 31 agosto presso il Servizio di
accertamento medico dell'assicurazione invalidità di Bellinzona (SAM).
Egli è stato inoltre sottoposto a consulti specialistici in psichiatria e
reumatologia. Nella loro relazione del 22 settembre 2005, i periti
incaricati hanno evidenziato: “diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa: psicalgia, vissuto depressivo in soggetto con tratti di
personalità fallico-narcisistici frustrati e disadattati; diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa: sindrome dolorosa a livello
dell'emicorpo, senza correlato somatico, sovrappeso con BMI 27,
tabagismo cronico” . I medici del SAM hanno ritenuto che il paziente
presenta una capacità al lavoro come gessatore/intonacatore del 60%,
intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull'arco di
un'intera giornata lavorativa. L'incapacità al lavoro del 40% risulta
anche per tutte le altre attività ed è causata dalle condizioni psichiche
(doc. 72-74).
L'incarto è stato risottoposto in esame alla Dott.ssa Hellebardt, la
quale ha proposto di far valutare la perizia dal Dott. Gabris, specialista
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in psichiatria alfine di determinare se, in rapporto alla precedente
indagine psichiatrica svolta in Vallese nel 2002 (segnatamente il
rapporto del 28 febbraio 2002 delle “Institutions psychiatriques du
Valais Romand”, sopra menzionato), sussista un miglioramento ai
sensi della LAI. Nella sua relazione del 10 dicembre 2005 (doc. 78), il
Dott. Gabris ha proposto di ammettere un tasso d'invalidità del 50%
dalla data della perizia psichiatrica del SAM.
C.
Mediante progetto di decisione del 2 dicembre 2005, l'UAIE ha
comunicato a A._______ che la rendita intera AI sarebbe stata ridotta
alla metà (doc. 81).
L'assicurato, rappresentato dall'avv. Michelina Ramundo, si è opposto
a tale progetto con scritto del 23 dicembre 2005 facendo valere di
essere invalido in misura completa (doc. 84). A suffragio delle sue
conclusioni ha prodotto, segnatamente, un rapporto del Dott. Soldi,
reumatologo, del 15 dicembre 2005, il quale segnala che il paziente
presenta una sindrome dolorosa a livello cervicale, alla spalla destra,
ai gomiti, nella zona paravertebrale e nella regione sacroilliaca destra;
egli propone nuovi accertamenti. Viene inoltre esibito un certificato
d'esame neurologico del 20 dicembre 2005 (doc. 82, 83).
Ricevute le osservazioni, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al
Dott. Gabris, il quale, nella sua nota del 22 marzo 2006 si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 86).
Mediante decisioni del 7 aprile 2006, l'UAIE ha erogato in favore del
nominato una rendita intera AI dal 1° febbraio 2005 (data di
soppressione della prestazione per carenza di collaborazione) fino al
30 novembre 2005 ed una mezza rendita a decorrere dal 1° dicembre
2005, ossia tre mesi dopo la perizia del Dott. Mari, psichiatra al SAM
(doc. 89).
D.
A._______, sempre rappresentato dall'avv. Ramundo, ha formulato
opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo nella
misura in cui riduce la prestazione AI alla metà. In appoggio alle sue
conclusioni produce una perizia medica (28 marzo 2007) del Dott.
Basile, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, Matera.
L'esperto di parte indica che il paziente presenterebbe una patologia
degenerativa artrosica grave pluridistrettuale e resistente alle terapie
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ed una turba psichica di tipo depressivo maggiore. A suo parere, il
paziente è da ritenersi invalido in misura completa (doc. 93, 94).
Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha sottoposto gli atti alla
Dott.ssa Hellbardt, la quale, nella sua nota del 3 luglio 2007, ha
affermato che la relazione del Dott. Basile non apporta novità di rilievo
rispetto ai precedenti accertamenti.
Mediante decisione su opposizione dell'11 luglio 2007, l'UAIE ha
respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la decisione di
riduzione della rendita del 7 aprile 2006.
E.
Con gravame depositato il 14 settembre 2007, A._______,
regolarmente rappresentato dall'avv. Daniele Moro, chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il ripristino del suo diritto alla
rendita intera AI. Chiede che al ricorso sia concesso l'effetto
sospensivo. L'insorgente lamenta una violazione del diritto di essere
sentito, in quanto la decisione su opposizione non avrebbe
assolutamente tenuto conto delle argomentazioni precedentemente
formulate dall'opponente e contenute nella perizia del Dott. Basile. Egli
denuncia un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti in quanto
non si sarebbe tenuto conto di esami oggettivi effettuati dopo la perizia
presso il SAM. Nel merito, l'interessato contesta qualsiasi
miglioramento ai sensi della LAI, tale assunto non essendo stato
motivato né presso il SAM né da altri medici. A suffragio delle sue
conclusioni produce diversa documentazione già ad atti nonché un
certificato del Dott. Tommaso del 6 settembre 2007, un breve rapporto
d'esame neuropsichiatrico di stessa data ed un referto radiologico del
rachide in toto del 13 dicembre 2005.
F.
Gli atti sono stati trasmessi, per presa di posizione,
all'amministrazione. Quest'ultima ha chiesto il parere del Dott.
Lehmann, del proprio servizio medico. Nella sua relazione del 30
gennaio 2008, il consulente ha sostenuto che l'assicurato non
presenta alcuna patologia invalidante di tipo reumatologico/artrosico; il
problema è di natura psichica e, in questo senso, in base alla perizia
del Dott. Mari, le condizioni di salute generali sarebbero migliorate a
tal punto che lo stesso esperto propone un tasso d'invalidità limitato al
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40% in qualsiasi attività confacente alle attitudini dell'assicurato (doc.
104).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 7 marzo 2008, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio.
G.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Moro, con replica del 18 aprile 2008,
ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso.
L'insorgente lamenta ancora una carenza di motivazione della
revisione, non sussistendone, a suo parere, le condizioni di base.
Con ordinanza del 25 aprile 2008, alle parti è stata comunicata la
composizione del collegio giudicante. Non sono pervenute domande di
ricusazione.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale del 19
giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
Con il ricorso, l'interessato ha formulato una richiesta volta al
riconoscimento dell'effetto sospensivo del ricorso, ai sensi dell'art. 55
cpv. 3 PA. L'impugnativa in oggetto essendo qui trattata
immediatamente nel merito, questa domanda risulta priva d'oggetto.
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3.
Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999
(ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento
(CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati,
ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno
della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si
applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di
trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
4.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
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1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
4.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
4.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
5.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17
giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
6.
La parte ricorrente ha affermato che la decisione impugnata sarebbe
stata sommariamente motivata e non si capisce, dalla stessa, per quali
motivi le argomentazioni del ricorrente non sono state ritenute. Inoltre,
l'amministrazione non sarebbe entrata nel merito delle obiezioni della
perizia del Dott. Basile.
6.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista art. 29 cpv. 2
Cst, comprende il diritto per il prevenuto di prendere conoscenza
dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi
in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa
nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia
dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare
all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi
sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la
decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza
ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere
sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli
art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA
(diritto di ottenere una decisione motivata).
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6.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito
dalle norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per
l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari
e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di
impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso
eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo
(cf. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2B; DTF 122 IV 8
consid. 2c, DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del
Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007
consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere
sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di
trattare i problemi pertinenti (cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8
consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice
(o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha
fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di
apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena
conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate). In generale, la portata
dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da
giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e
dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento
dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai
diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF
112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve
fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto
o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non
è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e
mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a
quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della
causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b).
Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia
costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio
l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle
possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19
consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e
giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del
diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che
ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle
argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che
l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di
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fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia
che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389
consid. 5a e 180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio costituisce una
grave violazione di procedura, tenuto conto del principio dell'economia
di procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo sani (cfr. LORENZ
KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112ss).
6.3 Nella fattispecie, la decisione impugnata dell'11 luglio 2007
contiene tutti quegli elementi essenziali sopra ricordati: viene svolto un
breve riassunto storico della prestazione, vengono espresse le norme
legali principali applicabili, le valutazioni del SAM e vien detto che la
documentazione esibita in sede d'opposizione non ha permesso di
modificare il parere dei medici dell'UAIE. Vero è che qualche parola in
più avrebbe potuto essere spesa sulla perizia del Dott. Basile, ma non
per questo ci si troverebbe in presenza di un provvedimento non
motivato. Concretamente il ricorrente è stato in grado di dedurre i fatti
su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata.
Infine, anche nella denegata ipotesi in cui la decisione venisse
considerata non sufficientemente motivata e unicamente a titolo
sussidiario, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata
dall'impugnazione stessa al Tribunale, il quale dispone infatti di piena
cognizione. In occasione del preavviso inoltre, l'autorità inferiore ha
avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completarne le
motivazioni, successivamente notificate all'interessato, il quale è stato
concesso il diritto di replica di cui ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 39/40
consid. 4b).
Visto quanto sopra, la censura del ricorrente, in ordine all'insufficienza
della motivazione, e quindi alla violazione del suo diritto di essere
sentito, risulta infondata.
7.
7.1 Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
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7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, corrispondente materialmente al
precedente ed abolito art. 41 LAI, se il grado d'invalidità del
beneficiario di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide
in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta. La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una
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possibile modificazione importante del grado d'invalidità o di grande
invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione
della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorchè si conoscono
fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87
cpv. 2 dell'Ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961: OAI, RS 831.201). Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento
costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorchè è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute
che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275,
consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p. 323, consid.
2a). La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88 bis cpv. 2 lettera a OAI).
8.2 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è
modificato in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito
dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla
rendita (DTF 133 V pag. 108, consid. 5.4). Il periodo di riferimento
nell'ambito della presente vertenza è pertanto quello intercorrente fra
la decisione del 23 agosto 2002, con la quale l'UAIE ha erogato in
favore dell'assicurato una rendita intera AI a decorrere dal 1°
settembre 1998, e l'11 luglio 2007, data in cui l'amministrazione,
mediante decisione su opposizione, ha confermato la riduzione della
prestazione alla metà a far tempo dal 1° dicembre 2005.
9.
L'interessato non ha più lavorato dopo il dopo il maggio 2000 (doc. 6,
58, 74 pag. 4).
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
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dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160).
10.
10.1 Nel riconoscere inizialmente il diritto alla rendita intera AI
l'autorità amministrativa si era fondata su di una documentazione
medica dalla quale traspariva che l'assicurato era portatore di
lombalgie croniche scarsamente oggettivabili, fenomeni di epicondilite
soprattutto a destra, turbe da dolore somatoforme persistente in una
personalità con funzionamento del registro psicosomatico a tratti
sensitivo e con evoluzione aprammatica (cfr. segnatamente la perizia
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del Dott. Burgat, reumatologo, del 18 gennaio 2002 ed il rapporto delle
Institutions psychiatriques du Valais Romand del 28 febbraio 2002).
10.2 Al momento della revisione in esame, il medico dell'INPS ha
evidenziato una sindrome ansioso-reattiva con somatizzazioni multiple
e spondiloartrosi. Dalla perizia svolta presso il centro SAM di
Bellinzona emerge che l'interessato presenta, quale unica patologia
avente carattere invalidante, un vissuto depressivo in soggetto con
tratti di personalità fallico-narcisistici frustrati e disadattati. Dal profilo
prettamente ortopedico, l'assicurato presenta una sindrome dolorosa
in prevalenza all'emicorpo destro, priva di risvolti somatici (doc. 72-74).
La refertazione medica esibita in sede di opposizione e di ricorso non
documenta ulteriori patologie invalidanti.
11.
11.1 Divergenti sono i pareri sulle conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni. In effetti, il medico dell'INPS pone un tasso
d'invalidità del 50%. I sanitari del SAM ritengono che il paziente
sarebbe ora in grado di riprendere il suo precedente lavoro di
gessatore in misura del 60%; tale capacità è di pari valore anche in
attività sostitutive eventualmente più leggere e consone alla capacità
dell'interessato. I Dott.ri Hellbardt e Gabris (psichiatra), consulenti
dell'UAIE, si attengono, di principio, alle risultanze del SAM, ma
suggeriscono di ritenere un tasso d'invalidità del 50%, soluzione più
favorevole per il ricorrente e che tiene conto dell'insieme delle
circostanze (doc. 76, 78, 86, 96). Un altro consulente dell'UAIE, Dott.
Lehmann, sanitario che si è pronunciato in sede ricorsuale, aderisce
alla proposta dei Dott.ri Lehmann e Gabris. Dal canto suo, il Dott.
Basile, medico del lavoro e delle assicurazioni, autore della relazione
del 28 marzo 2007 esibita in sede d'opposizione, ritiene il paziente del
tutto invalido in qualsivoglia attività.
11.2 Va preliminarmente rilevato che una perizia richiesta dall'UAIE (in
casu il servizio di accertamento medico specifico dell'assicurazione
per l'invalidità) non può essere scartata adducendo che si tratta di un
referto di parte o con censure non precise e mirate. Infatti, la legge
attribuisce all'amministrazione il compito di istruire le domande di
rendita, procurandosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di
salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei
richiedenti. A tale scopo possono essere domandati rapporti e
informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati
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specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI).
In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale organo amministrativo
preposto all'attuazione della legge, sicché le perizie ordinate in
adempimento di questo compito non possono essere considerate di
parte o non conclusive alla luce di altri referti (DTF 123 V 175 e 122 V
157). Il TFA ha inoltre precisato che deve essere considerata rilevante
una perizia affidata al SAM, negando che tale servizio medico possa
essere considerato parte in causa per sussistenza di un vincolo per
cui l’istituto medesimo sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione per l’invalidità.
11.3 Determinante è invece la circostanza che la perizia del SAM
rispetti tutti i principi concernenti la valutazione medica dell'invalidità.
Infatti, per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico
va in particolare accertato se il rapporto è completo per quanto
riguarda i temi sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi, se tiene
conto delle censure del paziente, se è stato redatto con conoscenza
della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella
presentazione del contesto medico e, infine, se le conclusioni a cui
giunge sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non
è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione
del materiale probatorio quale rapporto o di perizia, bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352, consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c).
11.4 Il collegio giudicante è del parere che, nella specie, la perizia
ordinata dall'UAIE al SAM di Bellinzona rispetta le condizioni sopra
esposte e, d'altro canto, risulta essere ancor più valida dal momento
che la parte ricorrente, quale mezzo di prova, ha esibito il rapporto del
Dott. Basile del 28 marzo 2007, ove si assegna un'importanza
eccessiva alle conseguenze invalidanti delle patologie di carattere
reumatologico/ortopedico, le quali restano sostanzialmente prive di
substrato oggettivo.
12.
12.1 Deve essere infatti dapprima osservato che la patologia
degenerativa di natura artrosica non presenta quegli aspetti invalidanti
necessari per aver diritto ad una prestazione dell'assicurazione AI. Il
paziente certo lamenta dolori all'emicorpo destro, ma oggettivamente
l'esperto del SAM (Dott. Mariotti) non ha riscontrato elementi che
oggettivano tale sintomatologia. Peraltro, lo specialista ha precisato
che tali espressioni del dolore non riscontrano un substrato somatico e
Pagina 15
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clinico. Le indagini radiologiche mostrano unicamente a livello della
colonna cervicale un'osteocondrosi con spondilosi di C5/C6 e, alla
spalla destra, una leggera sclerosi del tuberculum majus con iniziale
osteofitosi a livello acromeo-clavicolare. La sintomatologia accusata
dal paziente, insiste il Dott. Mariotti, non si spiega a livello
clinico/radiologico/strumentale. Gli esami radiologici eseguiti
successivamente alla perizia del SAM, contrariamente a quanto
sostenuto dalla parte ricorrente, non attestano che un leggerissimo
incremento del processo atrosico (cfr. in particolare i referti radiologici
del 13 dicembre 2005 della Dott.ssa Jula esibiti con il ricorso).
Pertanto, questo collegio giudicante è del parere che il complesso
patologico di carattere reumatologico/ortopedico/neurologico incide in
minima parte sulla capacità al lavoro dell'assicurato. Sotto questo
profilo, egli potrebbe quindi ancora svolgere il suo precedente lavoro di
gessatore in misura, se non completa, superiore al 60%. Pertanto, le
argomentazioni del Dott. Basile, che poggiano, più che altro, sugli
effetti debilitanti delle presunte gravi patologie artrosiche, vengono, in
gran parte, a cadere.
Va ancora precisato che, peraltro, il riconoscimento del diritto alla
rendita intera AI, non era stato dettato dalle incidenze debilitanti delle
patologie ortopediche, quanto piuttosto da uno stato morboso psichico
di rilievo.
12.2 Per quanto attiene il lato psichiatrico questo Tribunale condivide
le conclusioni alle quali è giunto il Dott. Mari del SAM di Bellinzona.
L'esperto evidenzia che il paziente ha subito in un momento cruciale
della sua vita un'importante delusione che lo ha toccato nel suo
narcisismo di base frustrando le sue pretese. Non è il caso, in questo
giudizio, entrare nel dettaglio di queste sofferenze, peraltro descritte in
un primo tempo dai servizi psichiatrici del Canton Vallese e, poi,
nell'ambito dell'attuale procedura di revisione, dal Dott. Mari. Di fatto,
sempre in sintonia con questo carattere narcisistico, il paziente ha
rifiutato di farsi curare e dopo essere diventato beneficiario di una
rendita AI, è rientrato in Italia trovando il modo di liberarsi dal suo
penoso tormento interiore. Ed è in questa riflessione che s'inquadra il
miglioramento delle condizioni di salute psichiche dell'assicurato. In
questo senso, osserva il Dott. Mari, egli ha trovato una soluzione
fittizia al suo problema depressivo, molto presente ed invalidante negli
anni 1998-2002. Dopo il rimpatrio, egli si è separato dalla moglie e si è
quindi staccato da problemi affettivi/conflittuali marcanti negli anni
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d'invalidità. Inoltre, i gravi e per lui frustranti problemi con un figlio
sono andati vieppiù smussandosi con il trascorrere del tempo, per cui
si può affermare che, attualmente, l'incidenza debilitante dei fattori
scatenanti l'invalidità si son fatti più deboli. Il Dott. Mari parla infatti di
“un vissuto” depressivo e precisa che attualmente l'inabilità lavorativa
si situa al 40%, il paziente avendo ritrovato delle condizioni pacifiche
ed appaganti e prive di contrasti scatenanti l'invalidità.
Il parere del Dott. Mari non è stato inficiato da altra documentazione
sanitaria di rilievo. Lo stesso Dott. Basile, nella sua ampia perizia
rimessa in sede di opposizione, non consacra che poche righe
all'affezione di tipo psichiatrico. Il parere del Dott. Mari è stato
esaminato dal Dott. Gabris, consulente in psichiatria dell'UAIE. Questi,
nel suo rapporto del 10 ottobre 2005, ha proposto di ammettere un
tasso d'invalidità del 50% (invece del 40%) tenendo conto della lunga
evoluzione e del carattere ancorato della patologia. Il paziente non
sarebbe in grado di passare rapidamente da un'incapacità al lavoro
totale ad un'invalidità del 40%. Da questo parere, più favorevole per
l'insorgente, il collegio giudicante non ha motivo di scostarsi. Infine, il
Dott. Lehmann, dell'UAIE, pronunciandosi in sede di ricorso, ha avuto
modo di confermare che la documentazione esibita dopo la perizia del
SAM non ha apportato novità di rilievo né dal punto di vista
diagnostico né da quello valutativo.
A._______, nelle attuali condizioni di salute, sarebbe quindi in grado di
riprendere il precedente lavoro di gessatore in misura del 50% ed ogni
altro lavoro compatibile con le sue attitudini. La capacità di lavoro e di
guadagno del nominato è quindi migliorata a tal punto da giustificare la
revisione.
13.
Per quel che attiene alla decorrenza della riduzione della rendita (da
intera alla metà), va rilevato che in data 8 dicembre 2004,
l'amministrazione aveva soppresso ogni prestazione con effetto 1°
febbraio 2005 per carenza di collaborazione. Questa decisione è
cresciuta in giudicato e la sua conformità con le norme al momento in
vigore non viene qui posta in discussione. Il Dott. Gabris ha proposto
di ammettere il miglioramento della capacità al lavoro dell'assicurato
dalla data della perizia (effettiva) del Dott. Mari, ossia il 31 agosto
2005. In base al menzionato art. 88 a cpv. 1 OAI, occorre tener conto
di questo cambiamento dopo tre mesi. La decisione di riduzione della
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rendita da intera alla metà con effetto dal 1° dicembre 2005 deve
essere pertanto tutelata.
14.
14.1 Il ricorso deve essere pertanto respinto e l'impugnata decisione
confermata.
14.2 Non si prelevano spese processuali.
14.3 Visto l'esito del ricorso, alla parte soccombente non vengono
riconosciute indennità per spese ripetibili (art. 7 cpv. 1 del regolamento
sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). L'Autorità
amministrativa federale, parte intimata, non ha diritto ad indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è priva d'oggetto.
2.
Il ricorso è respinto.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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