B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6183/2012
Sen t en z a d e l 5 n o vemb r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Elena Avenati-Carpani (giudice unica),
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______, …,
rappresentato dal …,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Genève 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 6 novembre 2012).
C-6183/2012
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il …, coniugato, ha lavorato in Svizzera
nel 1974 (9 mesi), nel 1980 (5 mesi), nel 1981 (10 mesi), nel 1982 (10
mesi) e dal 1983 all'agosto del 2006, solvendo contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo. Dal
1° agosto 1996 al 31 luglio 2006, è stato alle dipendenze della ditta
B._______ di … in qualità di saldatore, in ragione di 42 ore alla settimana.
Egli ha quindi interrotto tale attività lucrativa il 23 maggio 2006 a seguito di
licenziamento ed è rientrato in Italia, senza più lavorare.
B.
Il 7 marzo 2008, egli ha formulato una prima richiesta volta all'ottenimento
di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità; in proposito è
stata trasmessa la perizia medica particolaregiata E213 del 3 aprile 2008,
in cui il dott. C._______aveva diagnosticato un'avanzata spondiloartrosi e
lombosacrale con sofferenza radicolare C5-C6 bilaterale cronica e L5-S1
bilateralmente di grado discreto più marcata a sinistra, come pure un'iper-
tensione arteriosa in trattamento (doc. 1). L'istruttoria aveva permesso di
stabilire, sulla base segnatamente del rapporto del 16 gennaio 2009 stilato
dal dott. D._______, del E._______ (SMR), la presenza di cervicalgie con
radicolopatia C5-C6 e disturbi degenerativi C3-C4, C5-C6, C6-C7 e lom-
balgia con disturbi degenerativi L2-L3, L3-L4, L5-S1. Sono stati altresì con-
siderati l'ulcera duodenale, la colelitiasi, lo stato dopo meniscectomia sini-
stra e l'ipertensione arteriosa, ma senza ripercussioni sulla capacità lavo-
rativa. Conseguentemente il medico ha ritenuto un'incapacità lavorativa del
100% dell'interessato nella precedente attività a decorrere dal 7 marzo
2008, ma, sempre da tale data, una capacità al lavoro completa (ossia del
100%) in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute (lavoro a
tempo pieno, che consenta un cambiamento della posizione, con solleva-
mento di pesi non superiori ai 15 kg, con movimento limitato e senza salita
di piani inclinati e scale, al riparo da umidità e freddo, ad esclusione di un
lavoro pesante (doc. 34).
C.
A seguito di tali considerazioni l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (in seguito UAIE) ha determinato nel 23%
il grado d'invalidità dell'assicurato in applicazione del metodo generale del
raffronto dei redditi. Il 20 febbraio 2009, l'autorità inferiore, mediante pro-
getto di decisione, ha quindi comunicato all'interessato che la domanda di
C-6183/2012
Pagina 3
prestazioni sarebbe stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di
un'attività lucrativa più leggera era da considerare esigibile in misura suffi-
ciente per escludere il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì
concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla
notificazione del progetto di decisione, delle obiezioni per
iscritto. Il 9 marzo 2009 (doc. 45), l'interessato ha presentato le sue osser-
vazioni al menzionato progetto di decisione mediante le quali ha segnalato
di non essere in grado di svolgere alcuna attività lucrativa, neppure una
leggera. Ha precisato di essere stato riconosciuto invalido dalle autorità
italiane. Ha esibito documenti medici di maggio, ottobre e novembre 2008,
una relazione medica dell'11 marzo 2009 della dott.ssa F._______ ed un'at-
testazione dell'11 marzo 2009 di liquidazione dell'assegno d'invalidità
dell'INPS di … .
D.
Il 15 aprile 2009, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 50). Il 18 maggio 2009, l'in-
teressato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(in seguito TAF o il Tribunale) contro la decisione dell'UAIE del 15 aprile
2009 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento di
una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Il ricorso è stato
respinto con sentenza del 3 maggio 2011, cresciuta in giudicato.
E.
Il 24 febbraio 2012, sempre per il tramite dell'INPS, l'assicurato ha presen-
tato una seconda domanda di rendita (doc. 74), alla quale ha allegato gli
usuali documenti di natura amministrativa. È quindi stata trasmessa una
nuova perizia particolareggiata E 213 della dott.ssa G._______ dell'11 lu-
glio 2012, diagnosticante "ima senza sopra slivellamento sinistro; corona-
ropatia monovasale. Anuerisma dell'aorta toracica ascendente. Sindrome
radicolare C5-C6, L5-S1 con lesione meniscale del ginocchio destro ed ar-
trosi diffusa con deficit funzionale. Note di ats polidistrettuale. Poliposi della
colecisti e colelitiasi".
Nel suo rapporto del 23 agosto 2012 il dott. D._______, del E._______
(SMR), conclude ad un'incapacità al lavoro dello 0% relativa ad una attività
adatta alle condizioni dell'interessato. L'UAIE, con decisione del 28 agosto
2012, ha reputato quindi non sussistere un'incapacità lavorativa (grado
d'invalidità insufficiente) per un anno, ai sensi delle disposizioni di legge,
con conseguente rifiuto della rendita invalidità. Susseguentemente, l'insor-
gente ha presentato copia di esami medici risalenti al 2009, 2010, 2011 e
febbraio 2012, copia della perizia E 213 già presentata l'11 luglio 2012,
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Pagina 4
come pure una relazione clinica del dott. H._______ del 13 settembre 2012
in cui si è diagnosticato principalmente un aneurisma aortico importante
(pag .1), come pure una sindrome depressiva, una lesione meniscale a
carico del ginocchio destro, la "malattia di Dupuytren bilaterale negli arti
superiori", e una notevole artrosi cervicale e lombosacrale. Nel suo rap-
porto del 23 ottobre 2012, chiamato nuovamente a pronunciarsi, il dott.
D._______, dopo analisi della documentazione trasmessa e della perizia
del dott. H._______, ha confermato il precedente rapporto in particolare
considerando l'assenza di un'incapacità lavorativa.
F.
Conseguentemente, mediante decisione del 6 novembre 2012, l'UAIE ha
emanato una decisione di non esame della domanda introdotta il 24 feb-
braio 2012 (doc. 117).
G.
Contro questa decisione A._______ ha inoltrato ricorso al Tribunale ammi-
nistrativo federale il 30 novembre 2012, chiedendo l'annullamento della de-
cisione del 6 novembre 2012, una nuova decisione in merito alle presta-
zioni assicurative da parte del TAF e un'indennità adeguata a titolo di ripe-
tibili. Nel merito l'insorgente ha contestato le conclusioni dell'autorità infe-
riore, in particolare egli ha rilevato di che le proprie condizioni di salute
hanno subito un progressivo peggioramento dal 2011. In effetti a dire di
A._______, rispetto allo stato riscontrato nel quadro della prima domanda
di prestazioni assicurative, l'artrosi cervicale e lombare è ulteriormente pro-
gredita e "comporta compressione midollare con conseguente limitazione
alla deambulazione per claudicatio a destra". Inoltre l'anuerisma aortico
sviluppatosi nel corso del 2011 ha comportato una "notevole limitazione
funzionale". L'infarto miocardico subito nel mese di agosto 2009 ha per di
più comportato una limitazione funzionale anche in attività ritenute fisica-
mente poco impegnative. Infine sempre nel 2011 a dire del ricorrente si è
verificata una lesione del menisco del ginocchio sinistro e si è sviluppata la
malattia di Dupuytren ad ambedue le mani, mentre persiste una sindorme
depressiva di entità non meglio definita.
H.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 30 novembre 2012, chiedendone il rigetto
con la conseguente conferma della decisione impugnata. L'autorità di
prime cure ha rilevato che secondo il proprio servizio medico (relazioni del
23 agosto e 18 ottobre 2012), lo stato di salute dell'insorgente non ha subito
alcuna modifica, con conseguente mancata dimostrazione di una modifica
del grado invalidità.
C-6183/2012
Pagina 5
I.
Invitato ad esprimersi sulla risposta, A._______ ha replicato il 29 gennaio
2013 indicando di voler mantenere il ricorso inoltrato rinviando alla docu-
mentazione agli atti.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura ammini-
strativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'in-
validità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo fede-
rale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicu-
razione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente
ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposi-
zioni di tale legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla
legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni
sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA
sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sem-
preché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toc-
cato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. Il ricorso deve
essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della
decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve
contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma
del ricorrente o del suo rappresentante, allegando la decisione impugnata
e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricor-
rente (art. 52 cpv. 1 PA).
C-6183/2012
Pagina 6
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen-
tato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59
e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e il pagamento di 400 franchi, quale
anticipo delle presunte spese processuali, è avvenuto nel termine impar-
tito.
2.
2.1 Il diritto applicabile è costituito dalle norme in vigore al momento in cui
i fatti giuridicamente determinanti si sono prodotti. Il giudice non prende in
considerazione eventuali cambiamenti dello stato di fatto e modifiche del
diritto posteriori alla data determinante che è quella della decisione litigiosa
(DTF 129 V 4 consid. 1.2). Quando è intervenuto un cambiamento delle
norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il
diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo il vecchio diritto per
il periodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a partire dall'entrata in
vigore di quelle nuove (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).
2.2 Secondo il diritto internazionale, è applicabile l'Accordo sulla libera cir-
colazione delle persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione sviz-
zera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,
entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681) con il suo alle-
gato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In que-
sto contesto, dal 1° aprile 2012 l'ALC si riferisce al regolamento (CE) n.
883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, così
come il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 16 settembre 2009 che regola le modalità d'applicazione del re-
golamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicu-
rezza sociale (RS 0.831.109.268.1 e 0.831.109.268.11). Questi regola-
menti sono dunque applicabili nella specie (cfr. sentenza del Tribunale fe-
derale 8C_445/2011 del 4 maggio 2012). Conformemente all'art. 4 del re-
golamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo
stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e
sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato
membro come i cittadini di tale Stato. Può essere precisato che il regola-
mento (CE) n. 1408/71 al quale l'ALC rinviava per il periodo precedente il
31 marzo 2012, conteneva una disposizione simile al suo art. 3 cpv. 1.
2.3 Può essere sottolineato che il riconoscimento all'estero di una rendita
d'invalidità secondo il rispettivo sistema di sicurezza sociale non pregiudica
la valutazione dell'invalidità secondo il diritto svizzero (sentenza del
Tribunale federale del 4 febbraio 2003 I 435/02). Pertanto, anche con
C-6183/2012
Pagina 7
l'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che postula
il riconoscimento di prestazioni AI è determinato esclusivamente secondo
il diritto svizzero (art. 46 del regolamento [CE] n. 883/2004 in relazione con
l'allegato VII dello stesso regolamento; rispettivamente, per il diritto in
vigore fino al 31 marzo 2012, art. 40 cpv. 4 in relazione con l'allegato V del
regolamento 1408/71; cfr. anche DTF 130 V 253 consid. 2.4; sentenza del
Tribunale federale I 376/05 del 5 agosto 2005 consid. 3.1). Deve essere
comunque dato per acquisito che la documentazione medica ed
amministrativa prodotta dagli istituti di sicurezza sociale di un altro Stato
membro deve essere presa in considerazione (art. 49 cpv. 2 del
regolamento (CE) n. 987/2009).
2.4 Per quel che concerne il diritto interno, le modifiche disposte dalla 6a
revisione della LAI, entrate in vigore il 1° gennaio 2012, sono ugualmente
applicabili nel caso di specie, pur tuttavia osservando che tali nuove norme
non hanno comportato dei cambiamenti rispetto al vecchio diritto in merito
alla valutazione dell'invalidità.
3.
Il ricorrente contesta la fondatezza della decisione del 6 novembre 2012,
con la quale l'UAIE non ha esaminato la sua nuova domanda di prestazioni
dell'assicurazione invalidità svizzera.
4.
4.1 Qualora una prima (o seconda) richiesta di rendita sia stata negata per-
ché il grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provve-
dere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicu-
rato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rile-
vante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI, RS 831.201).
Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF
130 V 71 consid. 2.2 con i rif.). Se l'amministrazione entra nel merito della
nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista mate-
riale e, in particolare, verificare se la modifica del grado d'invalidità resa
verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In
tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite
in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg. OAI, Jurisprudence et pratique
administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8, DTF 130 V 71 consid. 3.2).
C-6183/2012
Pagina 8
4.2 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve per-
mettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una presta-
zione o già effettuato una sua revisione con provvedimento cresciuto in
giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali
l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una mo-
difica di fatti determinanti. Lo scopo della norma menzionata è di evitare
che gli organi preposti dell'AI debbano ripetutamente chinarsi su domande
di prestazioni, quando lo stato di fatto è rimasto uguale o già stato esami-
nato senza dare luogo a prestazioni in una precedente decisione cresciuta
in giudicato (DTF 133 V 108 consid. 5.3.1 e 130 V 64 consid. 5.2.3 con i
rif).
Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve così cominciare
con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale,
plausibili, in altri termini se l'assicurato ha reso plausibile una modifica im-
portante dello stato di salute, suscettibile d'incidere sulla sua capacità la-
vorativa rispettivamente sul grado d'invalidità, rispetto a quella preceden-
temente ritenuta. Se ciò non è il caso, l'amministrazione può liquidare l'i-
stanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal pro-
posito, occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso
dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione ap-
prezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto,
essa dispone di un certo margine di apprezzamento che il giudice è di prin-
cipio tenuto a rispettare (sentenza del Tribunale federale 9C_708/2007
dell'11 settembre 2008 consid. 2.3 con i rif.).
4.3 Determinanti, inoltre, per verificare l'ammissibilità di una nuova do-
manda sono i documenti esibiti al momento della presentazione della
stessa a corredo di quanto richiesto, o, al più tardi, quelli agli atti al mo-
mento in cui la decisione di non entrata in materia è stata emanata (DTF
130 V 64 consid. 5.2.4). Questa giurisprudenza si applica anche nell'ambito
della 5
a
revisione dell'assicurazione invalidità (sentenza del Tribunale fede-
rale 8C_436/2008 del 29 aprile 2009 consid. 3).
4.4 In concreto, la decisione di rifiuto inerente la prima domanda di una
rendita d'invalidità è stata emanata il 15 aprile 2009, confermata con sen-
tenza cresciuta in giudicato del TAF del 3 maggio 2011, e la decisione di
non esame della seconda domanda, qui impugnata, il 6 novembre 2012.
Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare se è intervenuta
una modifica rilevante del grado d'invalidità può essere limitato al 6 novem-
bre 2012.
C-6183/2012
Pagina 9
5.
5.1 Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008, è
tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art. 36
LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è possibile prendere
in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale as-
similata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione
europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di
contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
5.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera
per un periodo poco inferiore ai 3 anni (34 mesi). Pertanto egli adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subor-
dina l'erogazione di una rendita. Ne consegue che resta da esaminare se
egli sia invalido ai sensi di legge.
6.
In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che
l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il
diritto alla singola prestazione.
6.1 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino svizzero o dell'UE e vi risiede.
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Pagina 10
6.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di que-
sto anno è invalido almeno al 40%. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29
cpv. 1 LAI, nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato
ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1
LPGA.
6.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al gua-
dagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla
salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore dal
1° gennaio 2008).
6.4 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In
base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica
e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di
una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il red-
dito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In
altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la
perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica do-
vuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
7.
C-6183/2012
Pagina 11
7.1 Dalla perizia particolareggiate E 213 del dott. C._______del 3 aprile
2008, prodotta nel quadro della prima domanda, emerge un'avanzata
spondiloartrosi e lombosacrale con sofferenza radicolare C5-C6 bilaterale
cronica ed L5-S1 bilateralmente di grado discreto più marcata a sinistra,
come pure un'ipertensione arteriosa in trattamento (doc. 1). Con rapporto
medico del 16 gennaio 2009 il medico dell'UAIE dott. D._______ ricono-
sceva parzialmente le affezioni dell'insorgente rilevando tuttavia un'incapa-
cità lavorativa del 0% relativa ad attività adattate alle sue condizioni di sa-
lute.
7.2 Nell'ambito della nuova domanda, il ricorrente ha presentato una nuova
perizia E213 sottoscritta dalla dott.ssa G._______, la quale diagnosticava
una "ima senza sopra slivellamento sinistro; coronaropatia monovasale.
Anuerisma dell'aorta toracica ascendente. Sindrome radicolare C5-C6, L5-
S1 con lesione meniscale del ginocchio destro ed artrosi diffusa con deficit
funzionale. Note di ats polidistrettuale. Poliposi della colecisti e colelitiasi"
(doc. 78). I rapporti del medico incaricato dall'UAIE, del 23 agosto e 23
ottobre 2012, hanno rilevato che le documentazioni supplementari presen-
tate dopo la prima domanda non comprovano una modifica delle condizioni
di salute del ricorrente, sottolineando ancora un'assenza di incapacità la-
vorativa. In particolare con riferimento all'aneurisma dell'aorta, conse-
guente al infarto miocardico del agosto 2009, il medico dell'UAIE ha indi-
cato che esso "ne contreindique pas une activité légère et sédentaire" (rap-
porto medico del 18 ottobre 2012 pag. 11).
7.3 Visto quanto precede, questo Tribunale può affermare che la documen-
tazione esibita nell'ambito della seconda domanda di rendita non evidenzia
alcun nuovo elemento di rilievo a favore della tesi di un peggioramento
rilevante dello stato di salute del ricorrente durante il periodo
d'esame pertinente, ossia dal 15 aprile 2009 al 6 novembre 2012. Siccome
il ricorrente non ha reso plausibile che il grado della sua invalidità si è mo-
dificato in misura rilevante per il suo diritto a prestazioni assicurative du-
rante questo periodo (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI), è a giusto titolo che l'UAIE
non è entrato nel merito della nuova domanda e non ha disposto ulteriori
accertamenti.
7.4 Di conseguenza, la decisione dell'UAIE del 6 novembre 2012 deve es-
sere confermata e il ricorso respinto.
8.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale giudice
unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (lett.
C-6183/2012
Pagina 12
a) e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili
(lett. b). Sono fatte salve, secondo il cpv. 2, le competenze del giudice unico
secondo le leggi federali in materia di assicurazioni sociali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare, ante-
riore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale
amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un
giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata
in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile anche in ambito
dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69 cpv. 2 3a frase LAI.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice unico,
il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.
9.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente, nel caso di specie a A._______.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ri-
corso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri-
petibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente inden-
nità per spese ripetibili.
10.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'in-
dennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo sulla pagina seguente)
C-6183/2012
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali sono computate con l'anticipo spese versato dal ri-
corrente il 13 febbraio 2013.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. …; raccomandata)
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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