Corte II I
C-6189/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 d i c e m b r e 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider,
cancelliera Paola Carcano.
S._______,
patrocinato da Patronato INAS, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del 29 agosto 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 29 agosto 2008, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha comunicato a S._______, cittadino italiano, nato il 1° agosto
1949, che la sua domanda presentata l'11 luglio 2007, volta ad
ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era
stata respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile,
che, con gravame del 17 settembre 2008 consegnato alla posta il 26
settembre successivo, S._______, regolarmente rappresentato dal
Patronato INAS di M._______, chiede, in sostanza, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità; a suffragio delle sue conclusioni produce una cospicua
documentazione medica,
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto
al Dott. E._______ del servizio medico regionale (SMR), il quale, nella
sua relazione medica dell'11 novembre 2008, ha posto in evidenza la
necessità di procedere ad un “accertamento pratico tramite
esecuzione EFL onde poter oggetivare le risorse pratiche
dell'assicurato”,
che l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 20
novembre 2008, propone, pertanto, di rinviare la causa al fine di
completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,
che, in data 25 novembre 2008, il Tribunale amministrativo federale ha
trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni
dell'amministrazione ed il rapporto medico del Dott. E._______ dell'11
novembre 2008,
che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
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che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo
l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione
o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste
condizioni sono adempiute nella specie,
che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere
all'assunzione del complemento istruttorio richiesto dal Dott.
E._______ nel suo rapporto dell'11 novembre 2008,
che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso
che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in
virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che, non vengono prelevate spese,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
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che, visto il tenore dell'art. 64 PA, la parte ricorrente ha diritto ad
un'indennità, che è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del
ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un
complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a),
che, nel caso in esame, vista la memoria di ricorso e di replica, si
giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese
ripetibili ridotte di 750.-- franchi a carico dell'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (art. 7 e ss. del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 29 agosto 2008, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e
statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. Alla parte ricorrente è
riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 750.-- franchi, la quale
viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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