Corte II I
C-6196/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 g i u g n o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
patrocinata dal Soccorso operaio svizzero SOS,
via Zurigo 17, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata in Svizzera.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6196/2007
Fatti:
A.
Interrogata in data 31 maggio 2007 dagli agenti della Polizia cantonale
ticinese, A._______, cittadina brasiliana nata il ..., ha dichiarato di
essere entrata in Svizzera una prima volta in data 12 ottobre 2006,
alloggiando per quasi 2 mesi dapprima presso l'affittacamere
B._______ e poi presso il locale C._______. L'interessata ha affermato
di non aver mai esercitato la prostituzione nei suddetti affittacamere, di
trovarsi in Svizzera in qualità di turista e di aver conosciuto durante
tale permanenza il suo attuale compagno, residente a Lugano. Essa
ha poi dichiarato di essere uscita dal territorio elvetico alla fine del
2006 e di avervi fatto ritorno una seconda volta in data 8 aprile 2007,
alloggiando presso l'appartamento del fidanzato ed intenzionata a
rimanere in Svizzera fino al mese di luglio 2007, in attesa del divorzio
del compagno. A._______ ha infine manifestato l'intenzione della
coppia di convolare a nozze e di stabilirsi definitivamente in Brasile.
In data 1° giugno 2007, la Polizia cantonale ha trasmesso al Ministero
Pubblico ticinese un rapporto di segnalazione concernente A._______
quale indiziata per infrazione alla legge federale del 26 marzo 1931
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117).
B.
Con decisione del 9 luglio 2007, notificata il 20 agosto 2007 tramite la
Rappresentanza svizzera di Brasilia, l'Ufficio federale della migrazione
(UFM) ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata
valido fino all'8 luglio 2010, motivandolo come segue:
"Straniera il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comporta-
mento (dichiarazioni contrastanti circa lo scopo del suo soggiorno;
prostituzione)."
L'autorità di prima istanza ha altresì tolto l'effetto sospensivo al
ricorso.
C.
In data 14 settembre 2007, A._______, agendo per il tramite del suo
patrocinatore, è insorta avverso la suddetta decisione, postulandone
l'annullamento. A sostegno del proprio gravame, la ricorrente ha rite-
nuto che la decisione impugnata viola il diritto federale e il principio di
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proporzionalità. In particolare essa ha affermato di non aver mai subito
condanne né in Svizzera né in Brasile e di essere stata unicamente
sentita come indiziata nell'ambito di un'inchiesta di Polizia relativa
all'esercizio illegale della prostituzione, senza tuttavia essere
condannata. Infine l'interessata ha affermato che sulla base del verba-
le d'interrogatorio del 31 maggio 2007 le sue dichiarazioni circa lo
scopo del suo soggiorno non avrebbero potuto essere ritenute
contrastanti.
D.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 27 novembre 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame.
L'autorità di prime cure ha ripreso le argomentazioni sviluppate nella
sua decisione del 9 luglio 2007, sottolineando come la situazione
dell'interessata non si fosse modificata in modo tale da giustificare una
valutazione diversa della fattispecie. In particolare l'autorità di prime
cure ha rilevato che nel 2004 l'interessata aveva soggiornato illegal-
mente in Svizzera e che la stessa, durante la sua permanenza in
Svizzera nel 2006, ha alloggiato in due affittacamere, conosciuti dalle
autorità ticinesi quali locali adibiti al meretricio. Per quanto concerne i
numeri di telefono di prostitute, persone attive nell'ambito della prosti-
tuzione e un indirizzo di un sito internet (Happysex) trovati nella
rubrica telefonica del telefono cellulare, ricevuto a dire dell'interessata,
in regalo dal fidanzato, l'UFM ha rilevato come la circostanza di donare
un telefono alla propria fidanzata con tali numeri nella rubrica, facesse
sorgere seri dubbi sulla credibilità della fattispecie sostenuta
dall'interessata. L'autorità inferiore ha infine sottolineato che, a seguito
delle disparità socioeconomiche tra la Svizzera e il Brasile nonché
della situazione personale di A._______, il soggiorno per ragioni turi-
stiche non ha pertinenza.
E.
Invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, con replica del 2 gennaio 2008, la ricorrente si è sostanzial-
mente riconfermata nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto.
F.
In data 19 gennaio 2009 il Ministero pubblico ha emesso un decreto di
non luogo a procedere per insufficienza di prove nei confronti della
ricorrente.
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizze-
ra rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione fe-
derale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate
dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF
in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117) conformemente
all'art. 125 LStr in relazione con la cifra I dell'allegato 2.
2.2 Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte
prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie di-
sposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). La decisione
impugnata è stata emessa prima dell'entrata in vigore della LStr; per
l'esame materiale del suddetto ricorso ci si deve riferire alla normativa
precedente, segnatamente all'art. 13 cpv. 1 LDDS, come pure alle cor-
rispondenti disposizioni di applicazione.
2.3 In applicazione dell'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente alle
domande presentate prima dell'entrata in vigore della LStr il
1° gennaio 2008, è retta dal nuovo diritto.
2.4 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
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3.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, pre-
sentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
4.
4.1 Nel suo gravame, la ricorrente ha rilevato di non aver subito
nessuna condanna di natura penale. Dagli atti emerge infatti che il
Ministero Pubblico ha pronunciato in data 19 gennaio 2009 un decreto
di non luogo a procedere per insufficienza di prove in merito ai fatti
che hanno condotto alla decisione di divieto d'entrata del 9 luglio 2007
nei confronti dell'interessata.
A questo proposito giova rammentare che in virtù del principio della
separazione dei poteri e a norma di una consolidata giurisprudenza,
l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudi-
ce penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla
sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di
loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una me-
desima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato
anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata
apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso.
È sufficiente che le autorità, sulla base di un proprio apprezzamento
dei mezzi di prova, giungano alla conclusione che lo straniero adempia
ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata (cfr. sentenza del
Tribunale amministrativo federale C-43/2006 del 27 febbraio 2007
consid. 6.1). L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di cri-
teri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia
necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti
da quelle ritenute dal giudice penale.
4.2 Alla luce di quanto esposto, la facoltà dell'UFM di prevedere una
sanzione amministrativa malgrado la pronuncia di un decreto di non
luogo a procedere da parte delle autorità penali è giustificata.
5.
5.1 Secondo l'art. 1a LDDS ha diritto di risiedere in Svizzera ogni
straniero che sia al beneficio di un permesso di dimora o domicilio,
ovvero che, secondo la presente legge, non abbia bisogno di un
permesso siffatto.
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5.2 Entro tre mesi da che si trova in Svizzera, lo straniero deve notifi-
care il suo arrivo alla polizia degli stranieri del luogo dove risiede allo
scopo di regolare le condizioni della sua residenza. Gli stranieri venuti
in Svizzera con l'intenzione di stabilirvisi o di esercitare un'attività lu-
crativa, devono fare questa notificazione entro otto giorni, in ogni caso
prima di assumere un impiego (art. 2 cpv. 1, 1a e 2a frase LDDS). Lo
straniero che non è al beneficio di alcun permesso può in ogni tempo
essere obbligato a lasciare la Svizzera (art. 12 cpv. 1 LDDS).
6.
6.1 L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri in-
desiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a
tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contrav-
venuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia degli
stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese dall'autorità
in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1a e 2a frase LDDS).
Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare il confi-
ne, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato (art. 13
cpv. 1 3a frase LDDS).
6.2 Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS non co-
stituisce una pena né riveste carattere infamante, bensì configura un
provvedimento amministrativo di controllo, destinato ad impedire che
uno straniero ritorni in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr. GAAC
63.1 consid. 12a e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una
misura di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile per-
turbamento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di
punire un determinato comportamento.
7.
Dal profilo del diritto degli stranieri la prostituzione, gli ambienti e le
attività ad essa legate, rivestono un carattere rilevante sotto due punti
di vista.
7.1 Da una parte la prostituzione costituisce un'attività lucrativa ai
sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo
degli stranieri (OLS, RU 1986 I 1791) e sottostà pertanto alle relative
norme inerenti l'accesso di cittadine e cittadini stranieri al mercato del
lavoro elvetico. Il non rispetto delle normative in oggetto costituisce
una violazione delle disposizioni in materia di diritto degli stranieri tale
da giustificare di per sé l'adozione di un divieto d'entrata in applicazio-
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ne dell'art. 13 cpv. 1 LDDS. Nulla cambia in ragione del fatto che per
quanto attiene la prostituzione si sia in presenza di un'attività lucrativa
per la quale un'autorizzazione di polizia non è senz'altro concessa (cfr.
a questo titolo BRIGITTE HÜRLIMANN, Prostitution - ihre Regelung im
schweizerischen Recht und die Frage der Sittenwidrigkeit, Zurigo
2004, pag. 75 segg.; FULVIO HAEFELI, Die Prostitution und die
Bestimmungen des ANAG über den Nachzug ausländischer
Ehegatten, in SJZ 95 [1999] pag. 181 segg.). Il ritegno o il rifiuto quasi
sistematico da parte delle autorità di migrazione ad autorizzare una
determinata attività lucrativa, non fondano un'esenzione dall'obbligo di
ottenere un'autorizzazione per il suo esercizio (cfr. sentenza del
Tribunale amministrativo federale C-4055/2007 e C-4056/2007 del 21
gennaio 2009 consid. 6.1).
7.2 D'altro canto la prostituzione, attività non proibita in Svizzera, è
sovente ritenuta un manifesto delitto contro la moralità tale da giustifi-
care di per sé l'adozione di una misura di espulsione e a fortiori la pro-
nuncia di un divieto d'entrata per indesiderabilità (cfr. art. 10 cpv. 1 lett.
b LDDS in relazione con l'art. 16 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione del
1° marzo 1949 delle legge concernente la dimora ed il domicilio degli
stranieri [ODDS, RU 1949 I 233]; altra opinione: BRIGITTE HÜRLIMANN, op.
cit. pag. 178 segg.). In sostanza questa attività - fintanto che essa non
è esercitata in piena libertà, per scelta volontaria ed a beneficio di
un'autorizzazione - è legata a fenomeni negativi, che ancora una volta
devono essere qualificati come una seria messa in pericolo della pub-
blica sicurezza. Si pensi in particolare all'apparizione di commercianti
di essere umani e di protettori, i quali vanno vieppiù organizzandosi in
moderne strutture economiche tendenti ad uno sfruttamento efficace
della prostituzione. Le persone operanti in questi ambienti non solo
commettono dei delitti nei confronti delle prostitute, ma sono sempre
più attivi anche in altri ambiti della criminalità (cfr. rapporti interni della
sicurezza della Svizzera 2007, pag. 10 e 30 segg., e 2006, pag. 59
segg., online su > Documentazione > Rapporti,
visitato il 12 maggio 2009). È inoltre incontestabile che la prostituzione
e tutto ciò che tocca tale attività può costituire un rischio per la salute,
la sicurezza e l'ordine pubblico. Alla luce di quanto esposto, la prostitu-
zione e altre attività ad essa legate, indipendentemente dalla durata
del loro esercizio e fintanto che non sono esercitate sulla base di
un'espressa autorizzazione di polizia degli stranieri, adempie di per sé
i requisiti per costituire una caso di indesiderabilità ai sensi dell'art. 13
cpv. 1 1a frase LDDS. Le misure adottate in questo ambito mirano
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quindi anche a garantire la protezione degli stranieri in oggetto, i quali,
come esposto, sono spesso divenuti vittime di un commercio di esseri
umani (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
C-4055/2007 e C-4056/2007 sopra menzionata consid. 6.2).
8.
8.1 L'autorità di prime cure ha rimproverato alla ricorrete di essere
stata dedita all'esercizio della prostituzione. Dal suo canto la ricorrente
ha dichiarato di essere entrata in Svizzera unicamente per ragioni turi-
stiche.
8.2 Nella fattispecie, in data 31 maggio 2007, la Polizia cantonale tici-
nese ha effettuato un intervento in Via D._______ a Lugano –
Cassarate presso l'appartamento n. 2 al primo piano. Nel corso
dell'intervento le autorità di polizia, dovendosi spostare presso
l'appartamento al secondo piano affittato dai coniugi E._______,
cittadina brasiliana nata il ... ed F._______, cittadino svizzero nato il ...,
hanno rilevato la presenza dell'interessata, alla quale è stato intimato
di presentare i documenti d'identità. La ricorrente è stata in seguito
accompagnata negli uffici della polizia, dove è stata assunta a verbale
il giorno stesso.
8.3 Durante l'interrogatorio essa ha dichiarato di trovarsi a Lugano in
visita dal suo fidanzato, presso il quale alloggiava come ospite, cono-
sciuto durante una precedente permanenza turistica in Svizzera
nell'ottobre 2006. Durante tale periodo la ricorrente aveva alloggiato in
due affittacamere noti alle autorità quali locali attivi nell'ambito della
prostituzione. Dagli atti di causa si evince inoltre che l'interessata
aveva già soggiornato illegalmente in Svizzera nel 2004 (cfr. rapporto
Poste gardes-frontière La Cure del 10 dicembre 2004). Per quanto
concerne la sua situazione economica, da quanto emerso dal
succitato verbale d'interrogatorio, l'interessata svolge l'attività
d'operaia, percependo un salario mensile di 1000 BRL corrispondenti
a Fr. 600.-. Essa ha dichiarato di occuparsi assieme ai fratelli del
mantenimento della famiglia, composta dalla madre e di dodici sorelle
e fratelli. Tenuto conto dello stipendio recepito dall'interessata e della
sua contribuzione al mantenimento della numerosa famiglia, risulta
difficile immaginare che la ricorrente sia entrata in Svizzera a più
riprese esclusivamente per ragioni turistiche. Si constata inoltre che
nella rubrica telefonica del telefono cellulare dell'insorgente sono stati
trovati numeri di prostitute, l'indirizzo di un sito internet (Happysex) e
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di altre persone proprietarie di appartamenti adibiti al meretricio. Per
quanto concerne il suo compagno, quest'ultimo è conosciuto dalle
autorità ticinesi per aver infranto la LDDS tra il 1994 e il 2004 (cfr.
rapporto di segnalazione del 1° giugno 2007). Sulla base delle
considerazioni precedenti, il Tribunale ritiene che vi sono sufficienti
indizi per poter affermare che all'epoca dei fatti la ricorrente era attiva
nell'ambiente della prostituzione o svolgeva un'attività ad essa legata.
8.4 Alla luce di queste considerazioni si rileva dunque che l'interessa-
ta ha sottaciuto le reali motivazioni della sua permanenza sul territorio
della Confederazione e che all'epoca dei fatti la ricorrente era attiva
nell'ambito della prostituzione. Le condizioni per l'esistenza di un'inde-
siderabilità ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS sono pertanto
adempiute.
8.5 Ne consegue che nella fattispecie il divieto d'entrata, in considera-
zione dell'aspetto preventivo e di controllo dello stesso provvedimento
amministrativo, appare giustificato.
9.
Essendo la decisione di divieto d'entrata in Svizzera confermata nel
suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allonta-
namento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di tre anni, è ade-
guata alle circostanze del caso concreto (cfr. art. 49 lett. c PA).
9.1 Qualora l'autorità amministrativa pronunci un divieto d'entrata in
Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della
proporzionalità e di astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg. e 364
seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103
seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del
comportamento illecito, la situazione personale della ricorrente e una
corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è
necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a
raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che
sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la
restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65
consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; GAAC 64.36
consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
9.2 La prostituzione, rispettivamente l'ambiente criminogeno che l'ac-
compagna, costituiscono, come sopra esposto, un fenomeno indeside-
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rato dal punto di vista della polizia degli stranieri. Si è dunque in pre-
senza di un interesse pubblico di notevole importanza all'allontana-
mento di persone che sono legate a tali ambienti. Inoltre viste le dispa-
rità socioeconomiche tra la Svizzera e il Brasile nonché la situazione
personale dell'interessata, la quale è nubile, operaia dall'età di 18 anni
e vive con la madre e due dei dodici fratelli e sorelle, contribuendo al
sostentamento della famiglia, A._______ può essere ritenuta indesi-
derata in ragione del rischio per le autorità elvetiche di dovere assi-
sterla o per il fatto che non può essere escluso che quest'ultima tenti,
tramite dei mezzi illegali, di provvedere ai suoi bisogni, in particolar
modo esercitando un'attività lucrativa senza esservi precedentemente
autorizzata. Le autorità svizzere possono infatti pretendere da ogni
straniero residente sul suo territorio che disponga dei mezzi finanziari
necessari propri ad assicurarne il proprio mantenimento, senza dipen-
dere dall'aiuto dello Stato.
9.3 Quo alla sua situazione personale, da quanto emerso dal verbale
d'interrogatorio del 31 maggio 2007, la famiglia dell'interessata, ad ec-
cezione di una cugina che vive in Italia, si trova in Brasile ed essa
stessa vive e lavora nel suo Paese d'origine. D'altro canto, la ricorrente
ha dichiarato di esser stata ospite a Lugano dal suo fidanzato, cittadi-
no svizzero, con il quale avrebbe intenzione di unirsi in matrimonio.
Ora, secondo la giurisprudenza, il fidanzamento o la vita in concubina-
to con una persona posta a beneficio di un diritto di presenza assicu-
rato in Svizzera non permettono in principio di invocare il diritto al ri-
spetto della vita privata e familiare garantita dall'art. 8 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), salvo in cir-
costanze particolari; ciò è il caso allorquando la coppia intrattiene da
parecchio tempo delle relazioni strette ed affettivamente vissute e
qualora esistono degli indizi concreti in merito ad un matrimonio preso
seriamente in considerazione ed imminente (sentenze del Tribunale
federale 2C_90/2007 del 27 agosto 2007 consid. 4.1 e 2A.305/2006
del 2 agosto 2006 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati). Tale non risulta
essere il caso nella presente fattispecie.
9.4 Tenuto conto dell'insieme degli elementi in causa, il Tribunale ritie-
ne pertanto che l'interesse pubblico all'allontanamento di A._______
dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultima ad entrarvi.
Vista la pratica adottata dalle autorità amministrative in casi analoghi,
il suo allontanamento dal territorio della Confederazione per una
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durata di tre anni appare proporzionato e adeguato alle circostanze
del caso concreto (art. 49 lett. c PA).
10.
Ne discende che l'UFM con decisione del 9 luglio 2007 non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori-
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.
49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca-
rico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico della ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in
data 18 ottobre 2007.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione dei permessi dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Data di spedizione:
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