B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6215/2018
Sen t en z a d e l 1 4 f e bb r a i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Christoph Rohrer, Vito Valenti,
cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______,
rappresentato da UCM Associazione Utenti Sanità Pubblica,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita
(decisione del 1 ottobre 2018).
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Visto in fatto:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…) 1975, domiciliato a B._______
(IT), ha lavorato in Svizzera alle dipendenze di una ditta interinale in qualità
di muratore-carpentiere a partire dal 15 dicembre 2014 (non è dato sapere
se come stagionale o frontaliere) solvendo regolari contributi all’assicura-
zione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 1, 43, 47 e 64,
10 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati
residenti all’estero, detto in seguito UAIE).
B.
B.a In data 11 luglio 2016, per il tramite del patronato UCM Associazione
Utenti Sanità Pubblica, A._______ ha formulato all’Ufficio AI del Canton
C._______ (UAI-C._______) una domanda volta al conseguimento di pre-
stazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. 1), in ragione
dell’inabilità lavorativa totale a causa di malattia persistente dal 15 ottobre
2015 (doc. 43 e 47). Essendo l’assicurato domiciliato all’estero, il 21 luglio
2016 la domanda è stata trasmessa all’UAIE (doc. 6-7).
B.b L’autorità inferiore ha quindi assunto agli atti numerosi referti medici,
fra i quali si segnalano in particolare:
- La perizia medica particolareggiata E213 del 6 marzo 2017 (doc.
19 [= 51]), nella quale è stato riferito della patologia degenerativa al
ginocchio sinistro per la quale è stato necessario intervenire chirur-
gicamente in due occasioni nel corso del 2016 e delle turbe psichia-
triche correlate a problemi famigliari per le quali è in corso un trat-
tamento psicoterapico a cadenza settimanale. Alla luce della dia-
gnosi di “gonartrosi al ginocchio sinistro con moderata limitazione
funzionale”, l’assicurato è stato considerato inabile al 50% nell’atti-
vità abituale di muratore e abile al 100% in un’attività sostitutiva ri-
spettosa dei limiti funzionali (attività semipesante, che non comporti
frequenti flessioni, il trasporto e il sollevamento di pesi, la necessità
di salire piani inclinati, scale o scale a pioli).
- La relazione medico-legale del 2 ottobre 2017 del dr. D._______,
specialista in ortopedia e traumatologia, dalla quale emerge che
nonostante il duplice intervento chirurgico al ginocchio sinistro e
quello del 11 aprile 2017 al ginocchio destro, i cicli fisiokinesiterapici
e la terapia infiltrativa endoarticolare, persiste la sintomatologia al-
gica e i deficit funzionali (cfr. doc. 24 p. 8). Per tale ragione egli
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prescrive un’inabilità completa nell’attività abituale (“capacità lavo-
rativa specifica”) e un’incapacità del 50% in un’attività adeguata
(“capacità lavorativa generale”).
- I certificati del dr. E._______, specialista in psicologia e psicotera-
pia del 30 novembre 2017 (doc. 49), 8 gennaio, 13 febbraio, 12
marzo 2018 (doc. 55, 57, 61), nei quali viene ribadito a più riprese
che, in ragione delle condizioni clinico-mediche, l’assicurato non è
in grado di svolgere le normali funzioni quotidiane, come lavorare o
badare alla propria persona.
B.c La documentazione versata agli atti è stata trasmessa al dr. F._______,
medico generalista del Servizio medico regionale (SMR) che, nel rapporto
finale del 23 aprile 2018 (doc. 68), ha ritenuto le affezioni psichiatriche sol-
tanto transitorie, essendo reattive a contingenti problematiche famigliari
(ospedalizzazione dei tre figli) e pertanto non incapacitanti ai sensi dell’as-
sicurazione per l’invalidità. Quanto alle problematiche fisiche riguardanti le
ginocchia bilateralmente il medico ha considerato che, a partire dal 6 marzo
2017 (data del rapporto E213) le stesse cagionavano un’incapacità lavora-
tiva del 60% nella professione abituale, mentre non impedivano all’assicu-
rato di svolgere a tempo pieno un’attività sostitutiva adeguata ai limiti fun-
zionali menzionati nel rapporto (cfr. p. 2).
B.d È seguito un ulteriore rapporto del dr. E._______ del 13 maggio 2018
(doc. 71), ritenuto dal dr. F._______ sovrapponibile ai rapporti già agli atti
e non suscettibile di modificare le proprie conclusioni (cfr. annotazione
SMR del 5 giugno 2018 – doc. 74).
C.
C.a L’amministrazione ha quindi emesso il progetto di decisione dell’11 giu-
gno 2018 con il quale ha negato il diritto alla rendita e ai provvedimenti
professionali, considerando che l’assicurato era in grado di mettere a frutto
pienamente la propria capacità lavorativa in una professione idonea al suo
stato di salute con una diminuzione della capacità al guadagno dell’8%
(doc. 70 e 75).
C.b Con osservazioni del 10 luglio 2018 (doc. 77) il ricorrente ha chiesto di
rivalutare il caso, producendo a suffragio della propria domanda la rela-
zione medico-legale del 9 luglio 2018 del dr. D._______ (nel quale il medico
ha ribadito le proprie conclusioni in punto all’abilità lavorativa), un certificato
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medico del 4 luglio 2018 della dr.ssa G._______, specialista in igiene men-
tale (nel quale è stata posta la diagnosi di depressiva reattiva di grado
grave) ed il certificato del 12 marzo 2018, già agli atti, del dr. E._______
(doc. 76).
C.c La nuova documentazione è stata sottoposta al dr. F._______, che
nell’annotazione SMR del 10 settembre 2018, pur ammettendo un’incapa-
cità lavorativa totale nell’attività abituale, sulla scorta della valutazione del
dr. D._______, non ha per contro ritenuto sussistere elementi suscettibili di
modificare l’abilità lavorativa in una professione sostitutiva adeguata – non
considerando invalidanti le affezioni psichiatriche (doc. 79).
C.d Con decisione del 1° ottobre 2018 l’autorità inferiore ha pertanto con-
fermato il progetto dell’11 giugno 2018, non essendo adempiute le condi-
zioni per riconoscere il diritto alle prestazioni dell’assicurazione per l’inva-
lidità (doc. 81).
D.
Contro la decisione dell’UAIE l'interessato, per il tramite del summenzio-
nato patronato, ha interposto ricorso il 31 ottobre 2018 dinanzi al Tribunale
amministrativo federale nel quale ha chiesto l’annullamento della decisione
impugnata, il riconoscimento di una rendita intera, la concessione dell’as-
sistenza giudiziaria e la rifusione delle spese e di adeguate ripetibili (doc.
TAF 1). A suffragio delle proprie conclusioni ha prodotto il rapporto inedito
del 29 ottobre 2018 del dr. D._______ (che ritenendo peggiorato lo stato di
salute dal punto di vista fisico e psichiatrico ha attestato un’inabilità lavora-
tiva del 100% in qualsiasi attività) e il certificato del 26 ottobre 2018 della
dr.ssa G._______ (che confermano la precedente diagnosi di depressione
reattiva di grado grave).
E.
Con risposta di causa del 20 dicembre 2018 l’autorità inferiore ha fatto pro-
prie le conclusioni esposte dal SMR – a cui aveva trasmesso per esame la
nuova documentazione medica prodotta – proponendo al Tribunale adito,
di accogliere il ricorso e retrocedere gli atti all'amministrazione al fine di
completare l’istruttoria (doc. TAF 5).
F.
A._______, con scritto del 21 gennaio 2019, ha dichiarato di accettare la
proposta avanzata dall’autorità inferiore (doc. TAF 7).
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e considerato in diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
1.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le do-
mande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i neces-
sari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in partico-
lare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di
lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
2.2 Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti è motivo di ricorso.
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3.
3.1 Nel caso di specie oggetto del contendere, prima della risposta di
causa, era la liceità del mancato riconoscimento, da parte dell’UAIE, del
diritto a una rendita intera di invalidità decorrente al più presto dal 1° gen-
naio 2017, ossia sei mesi dopo il deposito della domanda di prestazioni
(cfr. consid. B.a).
3.2 Con risposta del 20 dicembre 2018 (doc. TAF 5), alla quale il ricorrente
ha aderito completamente (doc. TAF 7), l'autorità inferiore ha proposto
l'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa per
completare l'istruttoria tramite l’esperimento della perizia psichiatrica
richiesta dal SMR. Nella presa di posizione del 10 dicembre 2018 il dr.
F._______ ha infatti riferito di aver considerato le affezioni psichiatriche di
natura reattiva ai problemi famigliari, ma di ritenere ormai, alla luce delle
indicazioni della dr.ssa G._______, insufficienti gli accertamenti sotto il
profilo psichiatrico. Per tale ragione ha chiesto l’erezione di una perizia
psichiatrica completa con anamnesi dettagliata dell’insorgere della malattia
(la data dell’inizio della presa a carico psichiatrica), dell’evoluzione, dello
stato attuale e con tutti gli accertamenti richiesti dalle circostanze, prima di
sottoporre nuovamente il caso a uno psichiatra del servizio medico
dell’UAIE al fine di determinarsi riguardo all’incapacità lavorativa
dell’assicurato durante il periodo determinante compreso fra l’11 luglio
2016 e il 1° ottobre 2018 (momento dell’emissione della decisione
impugnata – allegato al doc. TAF 5).
4.
4.1 La proposta dell’autorità inferiore è senz’altro giustificata dalla neces-
sità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti per l'as-
sicurazione invalidità.
La documentazione esibita sia in sede amministrativa che pendente ri-
corso, ha infatti reso manifeste le lacune nell’istruttoria eseguita prima
dell’emissione della decisione impugnata, in particolare la mancata consi-
derazione rispettivamente l’approfondimento della rilevanza dell’affezione
psichiatrica. Tali lacune, come detto sopra, sono state messe in evidenza
dal medico fiduciario dell’amministrazione e vanno pertanto colmate nel
senso indicato (cfr. rapporto allegato al doc. TAF 5).
4.2 Questo Tribunale rileva inoltre che – alla luce della documentazione
prodotta e delle affezioni riscontrate dal punto di vista fisico per le quali,
nonostante le ripetute prese a carico chirurgiche, i trattamenti infiltrativi e
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riabilitativi, persistono limitazioni funzionali e dolori – anche un approfondi-
mento specialistico in ambito ortopedico-reumatologico risulta in concreto
giustificato. La sola valutazione da parte del dr. F._______, che non di-
spone di una specializzazione in ambito ortopedico o reumatologico, non
pare infatti sufficiente, alla luce delle emergenze cliniche riferite dal dr.
D._______ e delle conclusioni tratte da quest’ultimo in punto all’abilità la-
vorativa. Oltretutto il dr. F._______ ritenendo il 6 marzo 2017 (ossia la data
della perizia E213) come momento a partire dal quale l’assicurato poteva
essere considerato interamente abile al lavoro in attività sostitutiva, rispet-
tivamente completamente incapace nella professione di muratore-carpen-
tiere, non pare aver tenuto in debito conto dell’intervento al ginocchio de-
stro dell’11 aprile 2017 – dunque posteriore a tale data – a seguito del
quale, a mente del dr. D._______, (cfr. doc. 79), continuano comunque a
persistere importanti deficit funzionali e algie.
4.3 L’autorità inferiore procederà pertanto all’accertamento dello stato di
salute e della capacità di lavoro residua da un punto di vista complessivo,
segnatamente psichiatrico e ortopedico-reumatologico, tramite l’esperi-
mento di una perizia bidisciplinare in Svizzera, conformemente ai principi
della più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 V 210),
in particolare in materia di depressione (DTF 143 V 409, 143 V 418, 141 V
281, 140 V 8).
4.4 In siffatte circostanze, neppure la giurisprudenza del Tribunale federale
pubblicata in DTF 137 V 210 (segnatamente consid. 4.4.1.4; DTF 139 V 99
consid. 1) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per comple-
tamento dell'istruttoria, tramite l’esperimento di una perizia specialistica nel
senso indicato sopra, essendo un accertamento bidisciplinare del tutto ca-
rente agli atti. In assenza di un’istruttoria complementare in tal senso, non
risulta pertanto possibile determinarsi con il necessario grado della verosi-
miglianza preponderante sull'esistenza delle condizioni per il riconosci-
mento di una prestazione assicurativa della LAI.
5.
Da quanto esposto discende che il ricorso dev’essere accolto, nel senso
che la decisione impugnata, fondandosi su un accertamento incompleto
dei fatti rilevanti, va annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione,
affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedente-
mente indicato.
L'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'amministra-
zione, il quale disporrà con l'Ufficio competente e l'assicurato, secondo le
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regole procedurali in materia di svolgimento di una perizia medica bi-pluri-
disciplinare (DTF 137 V 210), nel rispetto del diritto di essere sentito, una
visita approfondita nelle specializzazioni mediche indicate al consid. 4.1 e
4.2, alla luce delle nuove risultanze – e dopo aver esperito una nuova in-
dagine economica – l'amministrazione AI si pronuncerà nuovamente sul
diritto dell'assicurato ad essere ammesso al beneficio di una rendita di in-
validità o di provvedimenti professionali.
6.
6.1 Abbondanzialmente, sotto il profilo dell’indagine economica (cfr. doc.
70), occorre segnalare che il momento determinante per il raffronto dei red-
diti, è quello in cui dovrebbe insorgere il diritto alla rendita (DTF 129 V 222),
che nell’evenienza concreta è il 2017 – ritenuto che il diritto alla rendita
sorgerebbe al più presto il 1° gennaio 2017, ossia sei mesi dopo il deposito
della richiesta di prestazioni da parte dell’interessato (art. 29 cpv. 1 e 3 LAI),
ricevuta dall’UAI-C._______ l’11 luglio 2016 – e non il 2012 come ritenuto
dall’amministrazione (doc. 70).
6.2 Alla luce delle risultanze della perizia bidisciplinare, l’autorità inferiore
procederà inoltre a una nuova valutazione delle deduzioni sociali dal red-
dito da invalido per tenere debitamente conto dei fattori professionali e per-
sonali del caso (DTF 126 V 75). Al riguardo va infatti rammentato che la
deduzione del salario statistico da invalido deve permettere di avvicinarsi il
più possibile al salario che l'interessato potrebbe effettivamente percepire
da invalido: quindi è necessario procedere a una nuova valutazione della
riduzione del salario da invalido ogni qualvolta si procede ad un raffronto
dei redditi.
7.
7.1 Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali
(art. 63 PA).
7.2 La domanda di assistenza giudiziaria diventa quindi priva d'oggetto.
7.3 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandata-
rio si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili
(art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132
V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia
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d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal
profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per
complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una
nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 1'000 franchi,
tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal patrocinatore della ricor-
rente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del
1° ottobre 2018 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché
proceda al completamento dell'istruttoria ai sensi dei considerandi e si pro-
nunci nuovamente sul diritto di A._______ ad una rendita di invalidità o a
dei provvedimenti professionali.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto.
4.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
(i rimedi di diritto sono menzionati alla pagina seguente)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF). Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: