B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6221/2011
S e n t e n z a d e l l ' 8 f e b b r a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Francesco Parrino e Franziska Schneider,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 19 ottobre 2011).
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Fatti:
A.
L'11 febbraio 2003, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone
B._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cit-
tadino italiano, nato il (…), coniugato, con due figlie (doc. 7) – una rendita
intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° genna-
io 2003. È stato stabilito, in virtù della documentazione medica agli atti (v.
i rapporti medici del 12 dicembre 2002 del dott. C._______ e del 17 di-
cembre 2002 della D._______ [doc. 3 e 4]), che l'interessato era affetto
segnatamente da sindrome lombospondilogena cronica con stato dopo
laminectomia L4-L5 recidivata, discopatia L3-L4, L4-L5 e L5-S1 ed osteo-
condrosi L4-L5. L'assicurato è pertanto stato considerato invalido nella
misura del 75% dal 3 gennaio 2003 (doc. 12; v. anche doc. 19, in cui è in-
dicato che l'assicurato presentava un'incapacità al lavoro del 100% nella
precedente attività di camionista [v. il questionario per il datore di lavoro
del 6 gennaio 2003 {doc. 6}] e del 75% in un'attività sostitutiva adeguata).
B.
Il 20 aprile 2005, a seguito del rimpatrio dell'assicurato, l'Ufficio AI ha tra-
smesso l'incarto all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicu-
rati residenti all'estero (UAIE; doc. 13). Con comunicazione del 1° giugno
2005 (doc. 14), la Cassa svizzera di compensazione, dopo avere indicato
che "in seguito alla partenza per l'estero, (sarebbe stata) competente per
la prosecuzione del pagamento della rendita", ha aggiornato l'importo del-
la rendita.
C.
C.a Nel mese di ottobre del 2005, l'UAIE ha avviato la prevista procedura
di revisione del diritto alla rendita (doc. 21). Il 18 dicembre 2007, detto Uf-
ficio ha deciso che, a decorrere dal 1° febbraio 2008, la rendita intera
d'invalidità pagata fino ad allora è sostituita da un quarto di rendita d'inva-
lidità (doc. 71; v. anche doc. 70). In particolare, è stato considerato, sulla
base della documentazione medica agli atti (doc. 41 e 60 a 64) come pu-
re dei rapporti dell'11 settembre 2006 nonché del 23 gennaio e 12 no-
vembre 2007 della dott.ssa E._______, medico dell'UAIE (doc. 53, 56 e
69), che l'interessato (affetto da sindrome lombospondilogena cronica con
stato dopo intervento per ernia discale L4-L5 e stato dopo laminectomia
L4-L5 recidivata) presentava un'incapacità al lavoro del 100% nella pre-
cedente attività di camionista a decorrere dal 3 febbraio 2006, ma, sem-
pre da tale data, una capacità al lavoro completa, dunque del 100%, in
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un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute (quale ad esempio
portinaio, sorvegliante di parcheggio/museo, riparatore di piccoli elettro-
domestici), ciò che conduceva ad un grado d'invalidità del 40.53% (doc.
57).
C.b Con sentenza dell'8 agosto 2008, il Tribunale amministrativo federale
ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto dall'interessato l'11 feb-
braio 2008 contro la decisione dell'UAIE del 18 dicembre 2007 a causa
del suo inoltro tardivo (doc. 95).
D.
Il 6 gennaio 2009, l'interessato ha formulato una domanda di revisione del
diritto alla rendita (doc. 98). Il 29 aprile 2009, l'autorità inferiore ha deciso
che, conformemente all'art. 87 cpv. 3 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), non erano date le
condizioni per un esame di merito della sua domanda di revisione, non
avendo l'assicurato reso plausibile una modifica rilevante del suo grado
d'invalidità (doc. 109; v. in particolare le prese di posizione del 19 febbraio
e 19 aprile 2009 del dott. F._______[doc. 100 e 108], secondo il quale la
documentazione medica prodotta [doc. 97, 104 e 105] non giustificava
una modifica del grado d'invalidità, dal momento che non era in particola-
re oggettivato alcun cambiamento significativo a livello della colonna ver-
tebrale).
E.
E.a Nel mese di novembre del 2010, l'UAIE ha avviato la prevista proce-
dura di revisione del diritto alla rendita (doc. 110). Con comunicazione
dell'11 aprile 2011, l'autorità inferiore ha ritenuto – sulla base del rapporto
del 7 aprile 2011 del dott. F._______(secondo il quale la diagnosi era in-
variata e lo stato di salute dell'interessato era stazionario; doc. 140) – che
il grado d'invalidità non era modificato. Pertanto, ha confermato il diritto
ad un quarto di rendita (doc. 141).
E.b Il 10 maggio 2011 (doc. 146), l'interessato ha segnalato di ricorrere
contro la comunicazione dell'11 aprile 2011 dal momento che "la situazio-
ne sanitaria (…) è rimasta la stessa che ha dato diritto al precedente ri-
conoscimento". Ha esibito un rapporto di visita ortopedica del 16 dicem-
bre 2010 ed un certificato medico del 19 maggio 2011 (doc. 143 e 144).
E.c L'8 giugno 2011, l'UAIE ha comunicato all'interessato che "se l'inten-
zione (…) è di ricorrere avverso la nostra comunicazione del 11.04.2011,
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deve richiederci per iscritto una decisione soggetta a ricorso". L'autorità
inferiore ha altresì segnalato che "ha pure la possibilità di chiederci per
iscritto una domanda di revisione della sua rendita d'invalidità svizzera"
(doc. 147).
F.
F.a Il 14 luglio 2011, l'interessato ha formulato una nuova domanda di re-
visione del diritto alla rendita mediante la quale ha postulato il riconosci-
mento di una rendita intera d'invalidità. Ha segnalato che vi è stato un
peggioramento del suo stato di salute e che le patologie di cui è affetto
non gli consentono di svolgere una qualsiasi attività lucrativa (doc. 161 e
162). Ha esibito documentazione medica già agli atti nonché un rapporto
ortopedico dell'8 luglio 2011 del dott. G._______ ed un certificato medico
dell'11 luglio 2011 del dott. H._______ (doc. 148 a 160).
F.b Nel rapporto del 10 agosto 2011, il dott. I._______, medico dell'UAIE,
ha concluso che la documentazione medica prodotta non apporta nuovi
elementi clinici rispetto a quanto ritenuto nell'aprile 2011 (doc. 164).
F.c Il 16 agosto 2011, l'autorità inferiore ha comunicato all'assicurato che,
sulla base della documentazione medica fornita, non risulta una modifica
rilevante del grado d'invalidità. Pertanto, la domanda di revisione non a-
vrebbe potuto essere esaminata. L'autorità inferiore ha altresì concesso
all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezio-
ne del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 165), facoltà
di cui l'assicurato non ha fatto uso.
F.d Il 19 ottobre 2011, l'autorità inferiore ha deciso che, conformemente
all'art. 87 cpv. 3 OAI, non erano date le condizioni per un esame di merito
della domanda di revisione, non avendo l'assicurato reso plausibile una
modifica rilevante del grado d'invalidità (doc. 166).
F.e Il 29 ottobre 2011, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la deci-
sione dell'UAIE del 19 ottobre 2011 mediante il quale ha chiesto il riesa-
me della pratica. Ha segnalato, sulla base della documentazione medica
allegata in copia (documentazione già agli atti), che vi è stato un peggio-
ramento del suo stato di salute (doc. TAF 1). Il 7 dicembre 2011, ha esibi-
to il formulario "gratuito patrocinio" (doc. TAF 5).
F.f Nella risposta al ricorso del 16 gennaio 2012, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. In virtù del rapporto medico del 10 ago-
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sto 2011 del proprio servizio medico, la documentazione medica prodotta
non apporta nuovi elementi clinici. Per conseguenza, non risulta una mo-
difica rilevante del grado d'invalidità. L'autorità inferiore ha altresì rilevato
che l'insorgente non ha allegato alcun fatto nuovo e neppure ha esibito
nuova documentazione medica suscettibile di giustificare un diverso ap-
prezzamento (doc. TAF 6).
F.g Nella replica del 5 marzo 2012, l'interessato ha segnalato che le sue
condizioni di salute non gli consentono di svolgere una qualsiasi attività
lucrativa. Ha prodotto un referto di elettromiografia del 13 febbraio 2012,
un referto di risonanza magnetica del 22 febbraio 2012 ed un rapporto or-
topedico del 5 marzo 2012 del dott. G._______ (doc. TAF 10).
F.h Nel rapporto del 27 marzo 2012, la dott.ssa J._______, medico
dell'UAIE, ha rilevato che la documentazione medica prodotta permette di
oggettivare un peggioramento dello stato di salute. Secondo il medico,
l'interessato non è più in grado di mettere a profitto la sua residua capaci-
tà lavorativa su un mercato del lavoro equilibrato. La dott.ssa J._______
ha concluso che l'assicurato presenta, dal 22 febbraio 2012, un'incapacità
al lavoro del 70% anche in un'attività sostitutiva adeguata (doc. 168).
F.i Nella duplica del 29 marzo 2012, l'autorità inferiore ha considerato, in
virtù del rapporto del 27 marzo 2012 del proprio servizio medico, che da
un lato la documentazione medica prodotta in sede di replica non apporta
nuovi elementi clinici suscettibili di giustificare un diverso apprezzamento
fino alla data della decisione impugnata e che dall'altro lato sussiste effet-
tivamente un peggioramento dello stato di salute dell'interessato dal 22
febbraio 2012. L'autorità inferiore ha quindi concluso alla reiezione del ri-
corso, ma ha altresì proposto la trasmissione all'UAIE del gravame quale
nuova domanda di revisione affinché si possa procedere all'esame del di-
ritto per l'interessato ad una prestazione d'invalidità dopo la data della
decisione impugnata (doc. TAF 12).
F.j Con provvedimento del 16 aprile 2012, questo Tribunale ha trasmesso
la duplica al ricorrente per conoscenza (doc. TAF 13).
F.k In una presa di posizione inoltrata il 20 aprile 2012, l'interessato ha
segnalato di "accettare (…) la decisione medica (…) da cui si evince un
grado di invalidità permanente pari al 70%" (doc. TAF 14).
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Pagina 6
F.l Con provvedimento del 19 giugno 2012, questo Tribunale ha trasmes-
so all'autorità inferiore per conoscenza la presa di posizione del ricorrente
(doc. TAF 16).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-
vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I
185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fede-
rale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile nella misura in cui chiede l'annullamento della decisio-
ne impugnata (di non entrata nel merito della sua domanda di revisione
del 14 luglio 2011). La causa verte, in effetti, sulla questione di sapere se
l'UAIE abbia a ragione, o a torto, rifiutato di esaminare nel merito la do-
manda di revisione della rendita presentata dal ricorrente. Per contro, non
compete a questo Tribunale di statuire anche sul merito della domanda di
revisione. Nella misura in cui è chiesto più o altro che la semplice entrata
nel merito, nel caso concreto il riesame della pratica, il ricorso è pertanto
inammissibile (cfr. DTF 117 V 121 consid. 1 e DTF 116 V 265 consid. 2a).
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Pagina 7
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera cir-
colazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed
il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la-
voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo-
stano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a
tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successi-
vamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che
vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento
(CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regola-
mento (CEE) n. 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, sancisce
espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un
cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n. 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n.
1408/71. I nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° aprile
2012 nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea e
che sostituiscono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, non
sono altresì applicabili al caso concreto.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il dirit-
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to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono appli-
cabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24
consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF
129 V 1 consid. 1.2). La nuova domanda di revisione essendo stata pre-
sentata il 14 luglio 2011, al caso in esame si applicano di principio le di-
sposizioni della 5a revisione della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2008
(cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_249/2010 del 1° giugno 2009; v.
anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-71/2010 del 25
giugno 2012). Al caso di specie, non sono per contro applicabili le dispo-
sizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto) che sono entrate in
vigore il 1° gennaio 2012 (FF 2010 1603).
4.
4.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol-
mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
4.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e
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ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entra-
ta in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista
dall'art. 29 cpv. 4, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore
al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizze-
ro e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribuna-
le federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti).
4.3 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere e-
conomico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V
273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'as-
sicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigi-
bile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili-
brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe
potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo
generale del raffronto dei redditi).
4.4 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi-
pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi-
ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse-
guente incapacità lavorativa.
4.5 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica-
zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il
danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione-
volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V
310 consid. 3c).
5.
5.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au-
mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole
accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,
d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni
che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
C-6221/2011
Pagina 10
5.2 Giusta l'art. 87 cpv. 3 OAI, se è fatta domanda di revisione, nella do-
manda si deve dimostrare che il grado di invalidità o di grande invalidità o
il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rile-
vante per il diritto alle prestazioni.
5.3
5.3.1 Va altresì rammentato che il grado di prova richiesto dall'art. 87 cpv.
3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione rag-
giunga il convincimento, nel senso della verosimiglianza preponderante,
che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente
subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno
indizi plausibili a favore della circostanza invocata, ferma restando co-
munque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un
più attento esame (v. sentenza del Tribunale federale 9C_708/2007
dell'11 settembre 2008 consid. 2.2 e relativi riferimenti).
5.3.2 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve
permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una
prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto
in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali
l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una
modifica di fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b). Adita con una
nuova domanda, l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare
se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili, in al-
tri termini se l'assicurato ha reso plausibile, e non verosimile nel senso
della probabilità preponderante, una modifica significativa del suo stato di
salute, suscettibile d'incidere sulla sua capacità lavorativa rispettivamente
sul grado d'invalidità, rispetto a quella precedentemente ritenuta. Se ciò
non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con una deci-
sione di non entrata nel merito. A tal proposito, occorre precisare che
quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente,
tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle
allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo
margine di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare
(v. sentenze del Tribunale federale 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008
consid. 2.3 e relativi riferimenti, 9C_860/2007 del 10 dicembre 2008 con-
sid. 5 e I 52/03 del 16 gennaio 2004 consid. 3).
5.4 L'art. 88a cpv. 2 OAI prevede che se la capacità al guadagno o la ca-
pacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande in-
validità si aggrava o l'assistenza dovuta all'invalidità aumenta, occorre te-
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Pagina 11
nere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non ap-
pena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'aumento
della rendita o dell'assegno per grandi invalidi avviene al più presto se
l'assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è
stata inoltrata (art. 88bis cpv. 1 OAI).
5.5
5.5.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo
di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circo-
stanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul di-
ritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revi-
sione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute,
ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo
(sentenza del Tribunale federale I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V
343 consid. 3.5). Peraltro, per procedere alla revisione di una rendita d'in-
validità occorre che il grado d'invalidità abbia subito una notevole modifi-
ca (art. 17 cpv. 1 LPGA). A differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv.
2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in
relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole
dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.
Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute
sia in una modifica della componente lucrativa (DTF 133 V 545 consid.
6.1-6.3). Anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinan-
te può così dare luogo a una revisione di una rendita dell'assicurazione
per l'invalidità se tale modifica determina un superamento (per eccesso o
per difetto) di un valore limite (DTF 133 V 545 consid. 6.3). In tale eve-
nienza i parametri di calcolo dell'invalidità, compresi gli aspetti parziali del
diritto alla rendita (quali sono segnatamente la determinazione del reddito
con e senza invalidità), possono essere ridefiniti facendo capo alle regole
applicabili al momento del nuovo esame (cfr. sentenza del Tribunale fede-
rale 9C_696/2007 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Irrilevante è invece,
una diversa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente immu-
tata (DTF 112 V 371 consid. 2b).
5.5.2 Per giustificare un'entrata nel merito di una nuova domanda di revi-
sione è dunque fra l'altro necessario, ma anche sufficiente, che l'istante
renda plausibile, nel senso indicato al considerando 5.3 del presente giu-
dizio, che le conseguenze sulla capacità di guadagno di uno stato di salu-
te rimasto invariato hanno subito un cambiamento significativo. Contra-
riamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, è quanto è avvenuto nel
C-6221/2011
Pagina 12
caso concreto, per i motivi di cui si dirà di seguito (cfr, in particolare, con-
siderando 7 del presente giudizio).
5.6
5.6.1 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato,
la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è sta-
ta oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale
accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto
dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del
provvedimento litigioso (sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5
settembre 2007; DTF 133 V 108).
5.6.2 Il ricorrente non avendo richiesto dall'UAIE l'emanazione di una de-
cisione, nonostante un'esplicita richiesta in tal senso da parte dell'autorità
inferiore, il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è
quello intercorrente tra l'11 aprile 2011, data appunto dell'ultima comuni-
cazione dell'UAIE mediante la quale è stata confermata l'erogazione di un
quarto di rendita (sulla questione del valore di decisione di una comuni-
cazione, v. le sentenze del Tribunale federale 8C_747/2011 del 9 febbraio
2012 consid. 4.1 e 9C_771/2009 del 10 settembre 2010 consid. 2.1), e il
19 ottobre 2011, data della decisione impugnata. L'esito della presente
vertenza non sarebbe altresì diverso neppure qualora si volesse, per de-
negata ipotesi, considerare come periodo di riferimento quello intercor-
rente tra la decisione dell'UAIE del 18 dicembre 2007, mediante la quale
la rendita intera d'invalidità è stato sostituita da un quarto di rendita, oppu-
re la decisione dell'UAIE del 29 aprile 2009, mediante la quale è stato de-
ciso che non erano date le condizioni per un esame di merito della do-
manda di revisione, e la data della decisione impugnata del 19 ottobre
2011. In effetti, ed in ogni caso, l'insorgente ha reso plausibile la soprav-
venienza di circostanze (aggravamento) suscettibili di originare una modi-
fica del grado di invalidità (cfr. considerando 7 del presente giudizio) e
dunque l'entrata nel merito della sua domanda di revisione del 14 luglio
2011.
6.
6.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
C-6221/2011
Pagina 13
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres-
sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere
conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera
chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori-
gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto –
ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
6.2 Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessa-
ria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pro-
nunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari lega-
mi che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi rife-
rimenti).
6.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contrad-
dittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero mate-
riale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che
su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga corretta-
mente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui
si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (senten-
za del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
7.
7.1 Questo Tribunale osserva che l'11 aprile 2011, momento in cui è stato
confermato il diritto del ricorrente all'erogazione di un quarto di rendita
d'invalidità, è stato rilevato, in particolare sulla base del rapporto del 7
aprile 2011 del dott. F._______(doc. 140), che l'interessato era affetto da
lombosciatalgia bilaterale prevalentemente a destra da spondiloartrosi
osteofitosica e ernie discali multiple con radicolopatia cronica di L4, L5 ed
S1, claudicatio neurogena da stenosi del canale vertebrale e gonartrosi a
discreta incidenza funzionale.
7.2 Nell'ambito della procedura di revisione promossa con istanza del 14
luglio 2011, dalla documentazione medica agli atti (cfr. segnatamente il
rapporto ortopedico dell'8 luglio 2011 del dott. G._______ [doc. 158]) e-
merge che il ricorrente soffre di grave insufficienza vertebrale del rachide
dorso-lombo-sacrale ad elevata incidenza funzionale con lombosciatalgia
prevalentemente a destra da spondiloartrosi osteofitosica ed ernie discali
multiple con radicolopatia cronica di L4, L5 ed S1 in paziente già operato
C-6221/2011
Pagina 14
di erniectomia L4-L5, claudicatio neurogena da stenosi del canale verte-
brale e gonartrosi destra a discreta incidenza funzionale. Secondo il dott.
G._______ (ma anche secondo il dott. H._______ [cfr. rapporto medico
dell'11 luglio 2011 {doc. 159}]), tali patologie dell'apparato locomotore
comportano una riduzione della capacità lavorativa dell'assicurato pari al
100%.
7.3 Il dott. I._______, medico dell'UAIE, nel rapporto del 10 agosto 2011
(doc. 164), su cui si fonda la decisione impugnata, ha ritenuto che in virtù
della documentazione medica esibita, non è ravvisabile, rispetto a quanto
ritenuto nell'aprile del 2011, alcun indizio concreto di una modifica signifi-
cativa dello stato di salute dell'insorgente. Detto medico ha constatato
che il ricorrente soffre di lombosciatalgie, patologia che non avrebbe subi-
to mutamenti significativi da molto tempo.
7.4 Tale valutazione, contraria alle risultanze processuali, non può essere
condivisa. Per quanto risulta dagli atti di causa, occorre certo rilevare che
la diagnosi posta nel rapporto ortopedico dell'8 luglio 2011 (doc. 158) ap-
pare nella sostanza, come sostenuto dal dott. I._______, sovrapponibile
con quella specificata nel rapporto ortopedico del dott. G._______ del 16
dicembre 2010 (doc. 157). Tuttavia, l'incidenza funzionale delle patologie
ortopedico-reumatologiche diagnosticate all'insorgente ha invece subito,
da luglio 2011, un cambiamento significativo. In effetti, nel menzionato
rapporto ortopedico dell'8 luglio 2011, il dott. G._______ ha esplicitamen-
te indicato un peggioramento delle conseguenze sulla capacità di guada-
gno di uno stato di salute che almeno nella sua descrizione appare so-
stanzialmente invariato. In altri termini, rispetto alla sua precedente valu-
tazione del 16 dicembre 2010, secondo il dott. G._______, specialista in
ortopedia e traumatologia, l'incapacità lavorativa del ricorrente è passata
dal 90% (rapporto del 16 dicembre 2010 [v. doc. 157]), al 100%. Lo stes-
so medico aveva peraltro concluso, nel rapporto ortopedico del marzo
2007 (doc. 151), che la capacità lavorativa dell'insorgente risultava ridotta
in misura pari all'80%. Con un aumento del 10% dell'incidenza delle sue
affezioni sulla capacità lavorativa a luglio 2011 rispetto a dicembre 2010
(del 20% rispetto a marzo 2007), l'insorgente ha senza alcun dubbio reso
plausibile, ai sensi di legge e nonostante che non sia trascorso molto
tempo tra le due valutazioni del dott. G._______ del 16 dicembre 2010 e
dell'8 luglio 2011, un peggioramento significativo legittimante l'entrata nel
merito della sua domanda di revisione del 14 luglio 2011. Basti ancora ri-
levare che se nel rapporto ortopedico del 16 dicembre 2010 (doc. 157)
era indicato che il ricorrente lamentava delle difficoltà alla deambulazione,
la situazione appare essersi modificata significativamente anche su que-
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sto punto a partire al più tardi dall'11 luglio 2011, data del rapporto medico
del dott. H._______ (doc. 159), da cui risulta che il ricorrente presenta un
deficit notevole alla normale deambulazione. Anche tale rapporto corrobo-
ra la conclusione secondo la quale l'insorgente ha reso plausibile la so-
pravvenienza di un peggioramento significativo delle sue condizioni
senz'altro suscettibile di influire sul suo grado d'invalidità e dunque di giu-
stificare l'entrata nel merito della sua domanda di revisione del 14 luglio
2011.
7.5 Nel rapporto medico del 27 marzo 2012, la dott.ssa J._______, medi-
co dell'UAIE (doc. 168), ha certo ritenuto, sulla base della documentazio-
ne medica prodotta in sede di replica (doc. TAF 10), che sussiste un peg-
gioramento dello stato di salute del ricorrente solo a partire dal 22 febbra-
io 2012, nel senso che a partire da tale data l'insorgente non è più in gra-
do di mettere a profitto la sua residua capacità lavorativa su un mercato
del lavoro equilibrato e presenta un'incapacità al lavoro del 70%, anche in
un'attività sostitutiva adeguata. Il medico ha, in particolare, rilevato che il
referto di risonanza magnetica del 22 febbraio 2012 (doc. TAF 10) evi-
denzia una progressione delle alterazioni degenerative alla colonna ver-
tebrale rispetto al referto dell'esame effettuato nel 2006 (segnatamente
scomparsa della fisiologica lordosi, protrusioni e discopatie a strati, ste-
nosi canalare serrata in L3-L4, artrosi a strati) e che il rapporto ortopedico
del 5 marzo 2012 del dott. G._______ (doc. TAF 10) fa stato (rispetto al
precedente rapporto dell'8 luglio 2011 [v. doc. 158]) di parestesie soprat-
tutto all'arto inferiore destro, di difficoltà a passare alla posizione retta del
rachide nonché di difficoltà alla deambulazione dovute alla gonartrosi.
Questo Tribunale reputa tuttavia che il ricorrente ha reso verosimile che
sin da luglio 2011 sia subentrata, rispetto ad aprile 2011, una modifica del
suo stato di salute suscettibile d'incidere sul grado d'invalidità allora rite-
nuto (v. considerando 7.4 del presente giudizio). Il fatto che la situazione
possa essersi ulteriormente aggravata da luglio 2011 a febbraio 2012 non
esclude, anzi corrobora, la plausibile esistenza di un aggravamento già
prima dell'effettuazione dell'IRM lombare del 22 febbraio 2012, come pe-
raltro segnalato dallo specialista dott. G._______ già nel rapporto dell'8
luglio 2011, dal momento che le conclusioni diagnostiche dei rapporti
dell'8 luglio 2011 e del 5 marzo 2012 sono sostanzialmente sovrapponibi-
li.
7.6 Peraltro, conto tenuto delle considerazioni che precedono, anche se
si volesse confrontare la situazione fino alla data della decisione impu-
gnata con quella esistente al momento della pronuncia della decisione
dell'UAIE del 18 dicembre 2007, mediante la quale la rendita intera d'in-
C-6221/2011
Pagina 16
validità è stata sostituita da un quarto di rendita, oppure della pronuncia
della decisione dell'UAIE del 29 aprile 2009, mediante la quale è stato
deciso che non erano date le condizioni per un esame di merito della do-
manda di revisione, il risultato non cambierebbe. Basti in particolare rile-
vare che rispetto alle risultanze dell'esame dell'8 luglio 2011 (v. doc. 158)
dai rapporti medici oggettivi che sono serviti quale base della decisione
del 18 dicembre 2007 (doc. 41 e 60 a 64) veniva posta una diagnosi da
cui risultava un'incidenza funzionale che avrebbe legittimato un'incapacità
lavorativa dell'80% (e quindi non del 100% come nel menzionato rapporto
del luglio 2011). Inoltre, dai rapporti medici oggettivi serviti quale base
della decisione del 29 aprile 2009 (doc. 97, 104 e 105) discendeva un'in-
cidenza funzionale delle affezioni riscontrate che avrebbe legittimato
un'incapacità lavorativa del 90% (cfr. segnatamente doc. 105) e non del
100% come in luglio 2011.
7.7 Peraltro, anche volendo prescindere dal fatto che l'autorità inferiore
non è (a torto) entrata nel merito della domanda di revisione del ricorrente
del 14 luglio 2011 e che solo tale decisione di non entrata nel merito è
oggetto del presente ricorso, non sarebbe comunque possibile allo stato
attuale dell'istruttoria determinarsi nel merito della vertenza, ossia sull'ef-
fettivo nuovo grado d'invalidità dell'insorgente. Occorre in effetti che
l'UAIE proceda ai necessari approfondimenti dal profilo medico. Il comple-
tamento dell'istruttoria presuppone l'effettuazione di una perizia ortopedi-
co-reumatologica e di un rapporto dettagliato sullo stato di salute genera-
le dell'interessato (rapporto dettagliato E 213), nonché di ogni altra inve-
stigazione che dovesse rendersi necessaria sulla base delle risultanze
dei citati perizia e rapporto E 213. In altri termini, non è possibile determi-
narsi nel merito della vertenza con riferimento all'effettiva incidenza sulla
capacità lavorativa del rilevato e plausibile peggioramento dello stato di
salute del ricorrente, senza procedere ad un ben più approfondito esame
della fattispecie di cui trattasi. La decisione impugnata, che viola il diritto
federale, incorre pertanto nell'annullamento.
8.
8.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel meri-
to o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un
nuovo giudizio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
5407/2010 del 17 settembre 2012 consid. 10.1). In particolare, esso si
sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque suffi-
cienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tri-
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Pagina 17
bunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi rife-
rimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella presente
fattispecie per i motivi precedentemente indicati.
8.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la
stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rile-
vanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente – segnatamente
con un esame sullo stato di salute generale (rapporto medico su modulo
E 213) e con una perizia ortopedico-reumatologica, nonché con ogni ulte-
riore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgen-
te dovesse rendere necessario (cfr., sulla possibilità di un rinvio all'autori-
tà inferiore in siffatte circostanze, DTF 137 V 210 4.4.1.4) – nonché a
pronunciare una nuova decisione.
8.3 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento
dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 134 V 314 consid. 3.2.4). In altri
termini, nell'ambito della nuova procedura dinanzi all'UAIE il quarto di
rendita attribuito con decisione dell'UAIE del 18 dicembre 2007, e legato
alla problematica ortopedico-reumatologica, è già definitivamente acquisi-
to perlomeno fino alla data della decisione impugnata del 19 ottobre 2011
(limite di cognizione temporale nel caso di specie). In tale contesto, resta
aperta solo la questione di sapere se il peggioramento dell'affezione orto-
pedico-reumatologica reso plausibile dal ricorrente possa pure comporta-
re un aumento del quarto di rendita accordato al ricorrente. In effetti, e
come precedentemente accennato, una soppressione totale della rendita
non è ipotizzabile, dal momento che la sola affezione ortopedico-
reumatologica, già compiutamente accertata, comporta sicuramente, ad
essa sola, la concessione di perlomeno un quarto di rendita, fino al 19 ot-
tobre 2011, ciò che non è peraltro mai stato messo in discussione, neppu-
re dall'autorità inferiore.
9.
9.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta
senza oggetto.
9.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che
non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e rela-
C-6221/2011
Pagina 18
tivamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica
l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e
segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-6221/2011
Pagina 19
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, nel
senso che la decisione impugnata del 19 ottobre 2011 è annullata e gli at-
ti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'i-
struttoria ed emani una nuova decisione, questa volta di merito, ai sensi
dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudizia-
ria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è
pertanto divenuta senza oggetto.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: