Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-622/2011
Sentenza del 24 marzo 2011
Composizione Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 22 dicembre
2010).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato l'(…) (doc. 11), ha lavorato in Svizzera
negli anni dal 1966 al 1981 (60 mesi), solvendo contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante
tale periodo (doc. 2; v. anche doc. 1). Il 24 maggio 2010, ha formulato
una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. 18). In tale ambito, agli atti dell'incarto
dell'autorità inferiore risulta essere stata prodotta segnatamente la perizia
medica particolareggiata E 213 della previdenza sociale italiana del 19
luglio 2010. Nella stessa è, fra l'altro, posta la diagnosi di spondiloartrosi
del rachide lombosacrale con ernia del disco L2-L3 e bulging L3-L4, L4-
L5 ed L5-S1 con discreto impegno funzionale e lievi segni di sofferenza
radicolare nonché segnalato che l'interessato non è ritenuto in grado di
svolgere il suo ultimo lavoro né un lavoro adeguato alle sue condizioni e
che il medesimo è considerato invalido al 70%, conformemente alle
disposizioni di legge del Paese di residenza, sia nella precedente attività
sia in un'attività adeguata alle sue condizioni (doc. 26).
B.
Il 22 dicembre 2010, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, ritenuto in
particolare il fatto che l'interessato percepisce dal 1° maggio 2003 una
rendita AVS dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 36).
C.
Il 17 gennaio 2011, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 22 dicembre
2010 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del
suo diritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
Ha segnalato che il 7 gennaio 1981 ha subito un infortunio professionale
in Svizzera. Ha esibito documenti medici di data intercorrente da
settembre 1981 a settembre 2010 (doc. TAF 1).
D.
Il 1° febbraio 2011, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa
Corte, copia degli atti dell'incarto dell'UAIE (doc. TAF 2).
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Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]),
rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti
(DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1),
che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di
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sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come
pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il
principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato
membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero.
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale,
se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne
discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al
31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a
tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove
norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per
quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente
applicabili con la loro entrata in vigore). La domanda di una rendita AI in
esame essendo stata presentata dal ricorrente il 24 aprile 2010, si
applicano di principio le disposizioni della 5a revisione della LAI entrate in
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vigore il 1° gennaio 2008 (cui è fatto riferimento di seguito). Giova altresì
osservare, per sovrabbondanza, che l'applicazione del diritto previgente
non avrebbe alcuna incidenza sull'esito della presente lite (cfr. sentenza
del Tribunale federale 8C_972/2009 del 27 maggio 2010 consid. 2.1 a
contrario; v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
3121/2009 del 13 dicembre 2010 consid. 3).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché
art. 4, 28, 28a e 29 LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in
combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335
consid. 3 e 4).
5.
L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla
questione di sapere se il ricorrente abbia diritto, o meno, ad una rendita
d'invalidità.
6.
6.1. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 cpv. 1 LAI prevede che il diritto
alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato
ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1
LPGA. L'art. 30 LAI statuisce altresì che il diritto alla rendita AI si estingue
con l'inizio del diritto a una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera
per la vecchiaia.
6.2. L'autorità inferiore ha considerato che il ricorrente non ha diritto ad
una rendita d'invalidità, ritenuto che nel momento in cui avrebbe potuto
nascere al più presto, il 24 novembre 2010, il suo diritto alla rendita
d'invalidità (art. 29 cpv. 1 LAI), il medesimo percepiva, peraltro già dal 1°
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maggio 2003, una rendita AVS dell'assicurazione svizzera per la
vecchiaia. Ritenuto che il diritto alla rendita d'invalidità si estingue con
l'inizio del diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 30 LAI), non poteva
nascere un diritto ad una rendita AI successivamente all'erogazione di
una rendita AVS.
6.3. L'insorgente sostiene nel ricorso di avere lavorato presso il
"B._______" dal mese di aprile del 1981 fino al mese di settembre del
medesimo anno, d'avere subito un infortunio professionale il 7 settembre
1981 e di non essersi vista riconosciuta l'invalidità causata da detto
infortunio. Chiede d'essere sottoposto ad una visita specialistica e che gli
sia riconosciuta l'invalidità nonché la relativa pensione.
6.4. Questo Tribunale rileva che nel gravame il ricorrente non precisa per
quale il motivo la decisione litigiosa sarebbe illegittima. Giova poi rilevare
che il fatto che il ricorrente abbia subito un infortunio nel 1981 non
implica, in assenza di una sua precisa richiesta da inoltrare nei modi e nei
termini previsti dalla legge, l'erogazione d'ufficio di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Inoltre, e per quanto emerge
dalle carte processuali, il ricorrente ha presentato una richiesta di una
rendita all'assicurazione svizzera per l'invalidità solamente il 24 maggio
2010 (doc. 18). Il suo diritto ad una rendita d'invalidità avrebbe quindi
potuto nascere al più presto, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI, il 24 novembre
2010, vale a dire sei mesi dopo la data della richiesta. Sennonché, dagli
atti di causa appare che il medesimo beneficia di una rendita AVS già dal
1° maggio 2003 (doc. 1). Come rettamente rilevato nella decisione
impugnata, l'insorgente non ha più diritto, ai sensi dell'art. 30 LAI, ad una
rendita d'invalidità a partire dal momento in cui percepisce una rendita di
vecchiaia. Il ricorrente a giusto titolo neppure pretende che un tale diritto
scaturirebbe da disposizioni dell'ALC e/o dei regolamenti relativi
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale (v. consid. 2 del presente
giudizio; cfr. DTF 131 V 371).
6.5. Per sovrabbondanza, giova ancora rilevare che il ricorrente neppure
ha contestato in questa sede l'ammontare della rendita AVS che gli è
stata riconosciuta con la decisione della CSC del 24 giugno 2003 a
decorrere dal 1° maggio 2003 (doc. 1), senza che sulla base degli atti di
causa appaiano in quest'ambito adempite le condizioni per un esame
d'ufficio da parte di questo Tribunale (cfr. DTF 117 V 121 consid. 3 in fine;
v. pure DTF 136 V 369).
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6.6. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, chiaramente privo di
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Il giudice dell'istruzione – anteriormente o posteriormente a uno scambio
di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi
manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con
l'art. 69 cpv. 2 LAI). Nel caso concreto il gravame – in considerazione, fra
l'altro, dei generici argomenti ricorsuali – deve ritenersi siccome
manifestamente infondato. Per conseguenza, la presente sentenza di
rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico.
8.
8.1. Viste le circostanze particolari del caso di specie, non sono prelevate
delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
8.2. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
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(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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Data di spedizione: