B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6222/2011
S e n t e n z a d e l 2 4 a g o s t o 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Michael Peterli, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
rappresentata dal Patronato CLAAI, Piazza Carmine 17,
IT-81016 Piedimonte Matese (CE),
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 13 aprile 2011.
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Ritenuto in fatto che:
mediante decisione del 13 aprile 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'in-
validità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) in esito a procedura di
revisione, ha comunicato alla cittadina italiana A._______, nata il , che la
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità in corso sarebbe
stata soppressa a partire dal 1° giugno 2011 (doc. 32);
il 4 maggio 2011, l'insorgente ha depositato un'opposizione presso il Co-
mitato provinciale INPS di Caserta contro la decisione del 13 aprile 2011
(doc. TAF n. 4);
con il gravame depositato il 24 ottobre 2011 presso lo scrivente Tribunale,
regolarizzato il 1° dicembre 2011, A._______, regolarmente rappresenta-
ta dal Patronato CLAAI, ha chiesto il ripristino del suo diritto alla rendita
intera AI;
lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza dell'8 di-
cembre 2011, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricor-
so ed alla documentazione esibita;
ricevuta l'impugnativa, l'UAIE ha sottoposto gli atti al proprio consulente
medico (Dott. Berrut) che, nel suo rapporto del 19 marzo 2012, ha affer-
mato che la documentazione esibita non apportava novità dal punto di vi-
sta sanitario e valetudinario (doc. 46);
nella sua risposta di causa del 26 marzo 2012, l'UAIE ha quindi proposto
la reiezione del ricorso;
in sede di replica (9 maggio 2012), la parte ricorrente, riconfermando le
sue conclusioni ricorsuali, ha prodotto nuova e più dettagliata documen-
tazione sanitaria (certificato del 4 maggio 2012 del Dott. Cesare e rappor-
to del 9 maggio 2012 del Dott. Domenico);
ricevuta la replica, l'UAIE ha risottoposto gli atti al Dott. Berrut;
nella sua relazione del 14 giugno 2012, il medico dell'autorità inferiore, al-
la luce delle recente documentazione esibita, ha proposto di far eseguire
nuovi accertamenti sanitari con particolare riferimento ad un'indagine
neurologica approfondita;
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nella sua duplica del 25 giugno 2012, l'autorità inferiore ha pertanto pro-
posto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti af-
finché possa riprendere l'istruzione della domanda procedendo ai nuovi
accertamenti sanitari in neurologia da effettuarsi se del caso in Svizzera;
mediante ordinanza del 4 luglio 2012 (notificata il 2 agosto 2012; cfr. doc.
TAF 16), copia della duplica dell'autorità inferiore e della relazione del
Dott. Berrut sono state inviate alla parte ricorrente, alla quale è stata of-
ferta la possibilità di presentare delle osservazioni entro 10 giorni;
la parte ricorrente ha risposto con scritto dell'8 agosto 2012, manifestan-
do la sua adesione alla proposta contenuta nella duplica dell'autorità infe-
riore;
e considerando in diritto che:
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura ammini-
strativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ri-
correre chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposi-
zione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso, depositato il 4 maggio 2011 direttamente presso l'istituto di sicu-
rezza sociale italiano, è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi
prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
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sul merito, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è oppor-
tuno prestare adesione: un'istruttoria complementare in neurologia appa-
re indispensabile dal momento che quella amministrativa precedente ap-
pare carente (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridica-
mente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato
di salute effettivo di A._______;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù
dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal Dott. Berrut,
ossia con investigazioni supplementari in neurologia;
certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad
una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione pre-
vista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'in-
carto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 con-
sid. 4.4.1.4);
visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e di replica, si giustifica ricono-
scere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 700 franchi,
la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata de-
cisione del 13 aprile 2011, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore per-
ché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
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3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
700 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; allegato : scritto dell'8 agosto 2012 ; rac-
comandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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