Corte II I
C-6225/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Franziska Schneider e Michael Peterli,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
29 agosto 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6225/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera dal febbraio del 1970 al luglio del 1977, solvendo contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tale periodo (doc. 80). Rientrato in Italia, dagli atti di causa
risulta che per motivi di salute ha interrotto l'attività lavorativa dal
29 dicembre 1994 al 4 febbraio 1998. Dal 5 febbraio 1998, ha poi
ripreso a lavorare come magazziniere, presso la ditta B._______, in
ragione di 15 ore alla settimana (doc. 4 e 5). Il 20 settembre 2007, ha
formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1). L'assicurato
percepisce, a far tempo dal 1° agosto 1992, una pensione d'invalidità
italiana.
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• documenti medici di data intercorrente da febbraio 1986 a luglio
2007 (doc. 7 a 72);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana del 7 dicembre 2007, da cui risulta che le
condizioni di salute dell'interessato sono peggiorate e che lo
stesso non è più in grado di svolgere il lavoro di operaio-fabbro,
ma solamente dei lavori sostitutivi leggeri nella misura massima
di 2-3 ore al giorno. È stato segnalato che l'interessato è
considerato invalido al 75%, conformemente alle disposizioni di
legge del Paese di residenza, sia nella precedente attività sia in
un'attività adeguata alle sue condizioni (lavoro sedentario; doc.
73);
• il questionario per l'assicurato del 2 aprile 2008 (doc. 4);
• il questionario per il datore di lavoro del 2 aprile 2008 (doc. 5).
C.
Nel suo rapporto del 16 giugno 2008, il dott. C._______, del Servizio
Pagina 2
C-6225/2008
medico regionale "Rhône" (SMR), specialista in medicina interna, ha
esposto la diagnosi principale di artrite psoriasica e/o sindrome di
Reiter nonché fibromialgia. Ha pure evidenziato la diagnosi
secondaria, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, di disturbo
ansioso-depressivo. Ha altresì considerato l'insufficienza venosa agli
arti inferiori dopo intervento chirurgico siccome senza ripercussioni
sulla capacità lavorativa. Il medico ha osservato che l'assicurato ha
interrotto l'attività lavorativa dal 29 dicembre 1994 al 4 febbraio 1998 e
che dal 5 febbraio 1998 lavora a tempo parziale in qualità di
magazziniere. L'esercizio dell'attività di magazziniere è peraltro stato
ritenuto esigibile nella misura indicata nella richiesta di valutazione
medica del 21 maggio 2008 (doc. 74). Il dott. C._______ ha quindi
concluso che la poliartrite di cui soffre l'interessato giustifica le
indicate incapacità al lavoro sia nella precedente attività sia in
un'attività confacente allo stato di salute (doc. 75 in combinazione con
doc. 74).
D.
Il 23 giugno 2008, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione,
ha comunicato all'assicurato che la richiesta di prestazioni sarebbe
stata respinta, ritenuto in particolare che un'attività lucrativa
confacente allo stato di salute è esercitata senza diminuzione di
guadagno. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la
facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del
progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 76), facoltà di
cui l'interessato non ha fatto uso.
E.
Il 29 agosto 2008, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione invalidità. Ha osservato che l'assicurato
non ha subito un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai
sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha
precisato, in particolare, che l'interessato esercita un'attività lucrativa
confacente al suo stato di salute, senza diminuzione di guadagno (doc.
77).
F.
Il 29 settembre 2008, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
29 agosto 2008 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità. Ha
Pagina 3
C-6225/2008
segnalato di non condividere la valutazione dell'autorità inferiore. Ha
esibito documenti medici agli atti nonché una ricetta medica del
19 giugno 2008, una relazione medica del 24 luglio 2008 del dott.
D._______ ed un certificato medico del 15 settembre 2008 del dott.
E._______ (doc. TAF 1).
G.
Con versamenti del 28 ottobre e 20 novembre 2008, il ricorrente ha
corrisposto il richiesto anticipo di fr. 300.-- sulle presumibili spese
processuali (doc. TAF 2 a 4 nonché doc. TAF 6 a 8).
H.
Il 26 gennaio 2009, l'autorità inferiore ha comunicato di rinunciare ad
introdurre la risposta al ricorso (doc. TAF 10).
I.
Il 3 febbraio 2009, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza al
ricorrente lo scritto dell'autorità inferiore del 26 gennaio 2009 di
rinuncia all'inoltro della risposta al ricorso (doc. TAF 11).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
Pagina 4
C-6225/2008
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
Pagina 5
C-6225/2008
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid.
1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in
vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto
realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo
successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V
1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA,
immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro,
l'applicazione delle nuove norme della 5a revisione della LAI per il
periodo dal 1° gennaio al 29 agosto 2008 (data della decisione
impugnata) non avrebbe alcuna incidenza sull'esito delle questioni
sottoposte nel caso concreto all'esame di questo Tribunale (cfr.
sentenza del Tribunale federale 9C_942/2009 del 15 marzo 2010
consid. 3.1; cfr. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
1284/2008 del 30 marzo 2010 consid. 3.2). Pertanto, e salvo
Pagina 6
C-6225/2008
indicazione contraria, di seguito è fatto riferimento alle norme in vigore
fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di
rendita il 20 settembre 2007. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2
LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo
l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 20 settembre
2006 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 29 agosto
2008, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei
fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali
elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid.
1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
5.
5.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
Pagina 7
C-6225/2008
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
5.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione
o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle
prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
5.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il
giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, di
principio, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento
dell'istruzione che procedere lui medesimo a tale istruzione
complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di
completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della
semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un
siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se
l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il
Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del
Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e
relativi riferimenti).
6.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione
Pagina 8
C-6225/2008
valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle
censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un
rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua
origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o
rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
7.
7.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente
soffre segnatamente di spondiloartrosi con discopatie multiple ed
ernia discale lombare con impegno funzionale medio, artrite psoriasica
polidistrettuale in trattamento con farmaci biologici con attuale discreto
impegno funzionale, sindrome ansioso depressiva reattiva, insuffi-
cienza venosa arti inferiori nonché fibromialgia (cfr. perizia medica
particolareggiata E 213 del 7 dicembre 2007 [doc. 73] e certificato
medico del 28 febbraio 2007 [doc. 68]).
7.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa di almeno il 40% in media durante un anno.
8.
8.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se il ricorrente ha
subito nel periodo determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio),
e senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di
almeno il 40% durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
8.2 A tal riguardo giova osservare, da un lato, che il dott. C._______
nel suo rapporto finale del 16 giugno 2008 ha ritenuto, in particolare,
che l'affezione reumatologica (poliartrite) di cui soffre l'insorgente
costituisce una malattia invalidante indipendentemente dal fatto se sia
dovuta alla malattia di Reiter o alla psoriasi. Ha concluso che la stessa
giustifica le incapacità al lavoro evidenziate nella richiesta di
Pagina 9
C-6225/2008
valutazione medica del 21 maggio 2008 (v. doc. 74) sia nella
precedente attività sia in un'attività confacente allo stato di salute,
senza peraltro indicare espressamente uno specifico grado
d'incapacità lavorativa. Nella menzionata richiesta di valutazione
medica è segnalato che il ricorrente per motivi di salute non ha
esercitato alcun'attività lucrativa dal 29 dicembre 1994 al 4 febbraio
2008 e che dal 5 febbraio 1998 lavora parzialmente (come
magazziniere, in ragione di 15 ore alla settimana [doc. 4 e 5]). La
conclusione dell'autorità inferiore secondo la quale il ricorrente è in
grado d'esercitare l'attività di magazziniere senza alcuna perdita di
guadagno non poggia, pertanto, su alcun elemento probante affidabile
o su indizi concreti. In effetti, ed in considerazione delle risultanze
processuali, non si può seriamente sostenere che nella sua presa di
posizione del 16 giugno 2008 il dott. C._______ abbia ritenuto per
l'insorgente una capacità lavorativa del 100%, o comunque superiore
al 60%, a partire dal 5 febbraio 1998. Inoltre, dalle carte processuali
non emerge alcun elemento serio da cui poter dedurre che al
momento della ripresa dell'attività lavorativa, il 5 febbraio 1998, il
ricorrente abbia rinunciato a lavorare più di 3 ore al giorno per scelta
personale piuttosto che a causa del suo precario stato di salute (v. in
questo senso anche l'allegazione dell'insorgente nel questionario per
l'assicurato dell'aprile 2008 [doc. 4]). Appare dunque più plausibile che
il medico SMR intendesse fare riferimento ad una capacità lavorativa
massima per il ricorrente di 3 ore al giorno nell'attività, peraltro
sostitutiva, di magazziniere, come suggerito anche nella perizia
medica particolareggiata E 213 del 7 dicembre 2007 (doc. 73 pag. 2, 7
e 9 n. 3.4, 9, 11.4, 11.5 e 11.6). Tuttavia, quest'ultima variante, almeno
allo stato attuale degli atti di causa, non adempie il grado della
verosimiglianza preponderante richiesto in materia (dal momento che
il medico SMR non ha mai indicato espressamente il preciso grado
d'invalidità da ritenere per il ricorrente), non senza rilevare che al
rapporto del dott. C._______ del 16 giugno 2008 non può essere
attribuito nel caso di specie, per i motivi che saranno esposti al
considerando che segue, pieno valore probatorio.
8.3 Difatti, e giusta l'art. 59 LAI, gli uffici AI devono disporre di servizi
atti a garantire lo svolgimento dei compiti elencati nell'art. 57 LAI, con
sollecitudine e competenza (cpv. 1). Per valutare le condizioni mediche
del diritto di prestazioni, gli uffici AI dispongono di servizi medici
regionali interdisciplinari.
Pagina 10
C-6225/2008
8.3.1 In attuazione dell'art. 59 cpv. 2 LAI, il Consiglio federale ha
prescritto le discipline – tra le quali figurano anche la reumatologia,
l'ortopedia e la psichiatria – che devono essere rappresentate nei
servizi medici regionali (art. 48 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]) e ha elencato nel
dettaglio i compiti che questi servizi sono chiamati a svolgere (art. 49
OAI). Ciò significa, tra le altre cose, che per poter loro attribuire pieno
valore probatorio, i rapporti dei servizi medici regionali devono essere
redatti da medici che dispongono delle qualifiche specialistiche
richieste nel singolo caso (sentenza del Tribunale federale
9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4; SVR 2009 IV n. 56 pag. 174
consid. 4.3.1 [9C_323/2009]; sentenza del Tribunale federale I 142/07
del 20 novembre 2007 consid. 3.2.3 e relativi riferimenti).
8.3.2 Questo Tribunale rileva che per quanto emerge dagli atti di
causa al loro stato attuale i problemi di salute del ricorrente sono
essenzialmente di natura reumatologica, ortopedica e psichiatrica
(nella relazione medica del 24 luglio 2008 [doc. TAF 1] è evidenziato
che il paziente è peraltro affetto anche da cardiopatia ipertensiva
[classe NYHA II], senza che dalla stessa appaia però alcun riscontro
oggettivo giustificante la riferita diagnosi). Ora, il dott. C._______,
medico SMR, non è uno specialista in reumatologia, ortopedia o
psichiatria, ambiti determinanti per la valutazione del caso di specie.
Detto medico non ha altresì visitato personalmente il ricorrente, ma si
è basato unicamente sui referti medici agli atti, senza che quest'ultimi,
compresa la perizia particolareggiata E 213, adempiano – in
considerazione della loro complessiva genericità – i requisiti necessari
e sufficienti per acquisire pieno valore probatorio e poter dunque
decidere la causa allo stato attuale degli atti indipendentemente da
una presa di posizione da parte di specialisti del SMR e dagli
aggiornamenti dal profilo medico che si rendono necessari in
considerazione del tempo trascorso.
9.
Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata – che viola il
diritto federale (accertamento inesatto ed incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti) – incorre nell'annullamento.
10.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel
Pagina 11
C-6225/2008
merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore
per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n.
1977 pag. 418). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se
gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione
del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del
3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125
II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi
precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati
all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in tempi ragionevoli, a
completare l'accertamento dei fatti determinanti – come indicato nei
considerandi che precedono – nonché a pronunciare una nuova
decisione.
11.
11.1 Visto l'esito della presente causa, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di fr. 300.--, corrisposto con versamenti del 28 ottobre e
20 novembre 2008, è restituito al ricorrente.
11.2 Si giustifica altresì l'attribuzione al ricorrente di un'indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). La stessa, in
assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-
TAF) in fr. 800.--, tenuto conto lavoro effettivo, relativamente
contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per
ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 12
C-6225/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 29 agosto 2008 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, corrisposto
con versamenti del 28 ottobre e 20 novembre 2008, è restituito al
ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 800.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Pagina 13
C-6225/2008
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 14