Corte II I
C-6226/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° f e b b r a i o 2 0 0 8
Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Elena Avenati-Carpani,
cancelliera Emilia Antonioni.
A._______, IT-22018 Porlezza,
rapprensentata da Patronato INAS/CISL, V.G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 28 agosto 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6226/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 20 agosto 2007 l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha
soppresso a partire dal 1° ottobre 2005 la rendita d'invalidità versata a
A._______, cittadina italiana, nata l'11 maggio 1970,
che, con ricorso del 17 settembre 2007 A._______ chiede, in
sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo, e di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità; a suffragio delle
sue conclusioni produce i documenti seguenti : l'attestazione medica
del 5 ottobre 2007 del Dr Gregoratti che, in seguito ad un'ecografia,
diagnostica una patologia epatica necessitante un'intervento di
colecistectomia; la relazione medica del 6 ottobre 2007 della Dressa
Elena Flaminia Passini che constata che l'assicurata è affetta da
carcinoma papillifero della tiroide, da un diabete tipo 2 in obesa di II
come anche da ipertensione arteriosa e dislipidemia; la relazione
medica del Dott. Luca Heitmann del 7 novembre 2007 che conferma la
nota diagnosi ritenendo la paziente incapace di svolgere qualunque
attività lavorativa con prognosi non determinabile,
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto
al Dott. Danilo Erba il quale, nella sua relazione medica del 17
dicembre 2007, ha rilevato la presenza di una polipatologia che
necessita ulteriori accertamenti medici che chiariscano l'evoluzione
dello stato di salute dell'assicurata rispetto alle perizie del Servizio di
accertamento di medico dell'assicurazione invalidità (SAM) effettuate
fino all'ora,
che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) nel
suo preavviso del 4 gennaio 2008 chiede la retrocessione degli atti al
fine di completare gli accertamenti presso il SAM,
che nelle sue osservazioni ricorsuali del 9 gennaio 2008, l'UAIE
propone pertanto di ammettere parzialmente il ricorso e di rinviare la
causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova
decisione impugnabile,
che, in data del 16 gennaio 2008, lo scrivente Tribunale amministrativo
federale ha trasmesso alla ricorrente per conoscenza le osservazioni
Pagina 2
C-6226/2007
dell'amministrazione, comunicando nel contempo alle parti la
composizione del collegio giudicante; entro il temine impartito non
sono state presentate istanze di ricusa,
che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo
tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed
ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,
che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere
all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. Danilo Erba
nel suo rapporto del 17 dicembre 2007 tramite l'esperimento di una
nuova perizia medica,
che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso
che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in
Pagina 3
C-6226/2007
virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che non vengono prelevate spese processuali (art. 63 cpv. 2 PA),
che alla parte ricorrente viene assegnata un'indennità per le spese
ripetibili di CHF 700.--, la quale viene posta a carico dell'UAIE (art. 64
PA),
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 20 agosto 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di
nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene concessa un'indennità per le spese ripetibili
di CHF 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
4.
Comunicazione a:
- parte ricorrente (Atti giudiziali)
- autorità inferiore (n. di rif. X_______)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Francesco Parrino Emilia Antonioni
Pagina 4
C-6226/2007
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 5