Corte II I
C-623/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Stefan Mesmer,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del 17 dicembre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-623/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato e padre di quattro
figli, ha lavorato in Svizzera come muratore, con permesso per
confinanti, dal 1987 al 1989, nel 1991 e dal 2001 al 2005, versando i
contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI; incarto AI, doc. 31/7).
B.
Il 23 luglio 2004 l'assicurato è stato vittima di un infortunio
professionale, a seguito del quale ha riportato una rottura della cuffia
rotatoria della spalla destra. Il caso è stato preso a carico dall'Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), il quale
ha erogato l'indennità giornaliera per un'incapacità lavorativa del 100%
dal 26 luglio 2004, del 75% dal 1° gennaio 2007 e del 50% dal 1° al 28
febbraio 2007, sulla base dei rapporti del dott. O._______, del 4
ottobre e del 30 novembre 2004, del dott. F._______, del 5 luglio 2005,
e della clinica riabilitativa di (...), del 17 e 20 febbraio 2006. Nell'ambito
della visita medica di chiusura del 26 giugno 2006, il dott. G._______
ha constatato la stabilizzazione dello stato di salute dell'assicurato, ha
riconosciuto una capacità lavorativa nella massima misura possibile
dal 27 giugno 2006 ed ha valutato il tipo d'attività esigibili. Fondandosi,
in particolare, su questa documentazione medica e sui propri
accertamenti economici, la Suva ha emanato una decisione, il 28
agosto 2007, mediante la quale ha calcolato un grado d'invalidità del
22%, in funzione di un salario da valido di Fr. 62'803.65 e di un salario
da invalido di Fr. 48'916.20, riconoscendo quindi all'assicurato il diritto
ad una rendita d'invalidità di Fr. 1'011.95 mensili dal 1° marzo 2007
(incarto Suva, doc. 1, 34, 48, 64, 69, 76 e 89). Contro questa
decisione, il 21 settembre 2007, l'assicurato ha formulato opposizione,
che è stata parzialmente accolta mediante decisione del 29 gennaio
2009, con la quale sono stati riconosciuti all'interessato il diritto ad
un'indennità per menomazione dell'integrità del 12.50% (Fr. 13'350.-) e
il diritto ad una rendita d'invalidità, sulla base di un tasso del 23%, di
Fr. 1'057.90 al mese, dal 1° marzo 2007 al 31 dicembre 2008, e di Fr.
1'097.25 dal 1° gennaio 2009 (incarto Suva, doc. 136 a 139). Non
essendo stata impugnata, questa decisione è cresciuta in giudicato.
C.
Nel frattempo, il 27 luglio 2005, l'assicurato aveva formulato all'Ufficio
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dell'assicurazione invalidità del canton Ticino (UAI) una domanda per
l'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(incarto AI, doc. 18).
Nell'ambito dell'istruzione della domanda, l'UAI ha acquisito, tra gli
altri, i documenti seguenti:
- l'incarto Suva, con i rapporti, in particolare, della clinica riabilitativa di
(...), del 17 e 20 febbraio 2006, e del dott. G._______, del 26 giugno
2006,
- il questionario per il datore di lavoro, dell'8 settembre 2005, dal quale
si evince che l'assicurato ha lavorato come muratore dal 22 ottobre
2001 al 23 luglio 2004 per la ditta "... S.A." (contratto disdetto il 30
giugno per fine settembre 2004), eseguendo da ultimo otto o nove ore
lavorative al giorno, cinque giorni alla settimana, e percependo un
salario orario di Fr. 26.85.-, più le indennità per vacanze e le
gratificazioni (incarto AI, doc. 24),
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. DL._______, del
13 marzo 2006, facente stato della diagnosi di esiti di riparazione
artroscopica post-traumatica della cuffia dei rotatori della spalla destra
e di postumi di bronchite influenzale acuta, con un grado d'invalidità
generale del 50%. Il dott. DL._______ ha inoltre indicato che
l'assicurato può svolgere lavori leggeri, con pause supplementari,
evitando l'umidità, il freddo, frequenti flessioni, il trasporto e il
sollevamento di pesi, come pure ritmi particolarmente stressanti, e
alternando deambulazione, stazione eretta e posizione seduta (incarto
AI, doc. 12/3).
D.
Sulla base delle risultanze dell'istruttoria eseguita dall'UAI, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha emanato una decisione il 17 dicembre 2007, mediante la
quale ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita intera
d'invalidità dal 1° luglio 2005 (un anno d'attesa dopo l'infortunio),
limitata al 30 settembre 2006, ossia tre mesi dopo la visita di chiusura
della Suva e in considerazione di una perdita di guadagno del 22%
come stabilito dalla stessa Suva, con le rispettive rendite completive
per la moglie ed i figli (incarto AI, doc. 9 e 31/7).
Pagina 3
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E.
Contro questa decisione, rappresentato dall'Istituto nazionale italiano
d'assistenza sociale, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale
amministrativo federale il 30 gennaio 2008, chiedendo che gli sia
riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d'invalidità e che gli siano
accordati l'esonero dal pagamento delle spese processuali e la
rifusione delle spese ripetibili. Il ricorrente ha allegato all'impugnativa,
in particolare, due certificati del dott. Z._______, del 9 gennaio 2008,
facenti stato di una sintomatologia algica alla spalla destra e di una
sofferenza radicolare bilaterale con lombosciatalgie, e un esame di
tomografia assiale computerizzata del rachide, eseguito il 13 dicembre
2007 dal dott. Ba._______.
F.
Il 12 marzo 2008 il dott. E._______, medico dell'UAI, si è pronunciato
sul caso, tenendo conto della nuova documentazione medica prodotta
dal ricorrente. Egli ha considerato che, per quanto riguarda la spalla
destra, non sono stati presentati nuovi elementi diagnostici rispetto a
quelli ritenuti dalla Suva. Rispetto ai problemi al rachide, mai sollevati
prima del ricorso, egli ha constatato che non si è in presenza di un
prolasso discale, ma unicamente di una protrusione discale, negando
loro perciò qualsiasi carattere invalidante.
L'UAI e l'UAIE hanno risposto il 17, rispettivamente il 23 marzo 2008,
proponendo il rigetto del ricorso e la conferma della decisione
impugnata.
Il ricorrente ha replicato il 29 maggio 2008, riconfermando le proprie
conclusioni, ed ha prodotto un rapporto del dott. H._______, del 23
gennaio 2008, nel quale è precisato, da un lato, che i problemi al
rachide lombare non inducono attualmente nessuna limitazione della
capacità lavorativa, e, dall'altro lato, che sussiste un'importantissima
impotenza funzionale prossimale interessante l'arto superiore destro
in esiti post-traumatici di lesione massiva della cuffia dei rotatori, per
cui il ricorrente non è più in grado, con l'arto superiore destro, di
sollevare e trasportare pesi oltre i 5 kg fino all'altezza dei fianchi e non
può assolutamente sollevare pesi anche di 5 kg fino all'orizzontale o
sopra di essa, ciò che gli impedisce di continuare ad esercitare la
professione di muratore.
Il 23 luglio 2008 il dott. E._______ si è pronunciato sul nuovo rapporto
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esibito dal ricorrente, sostenendo che esso rispecchia le conclusioni
contenute nei rapporti della clinica riabilitativa di (...), ed ha perciò
considerato che lo stato di salute del ricorrente risulta essere
immutato.
L'UAI e l'UAIE hanno duplicato il 28 luglio, rispettivamente il 4 agosto
2008, ribadendo le loro precedenti conclusioni.
G.
Con decisione incidentale del 7 agosto 2008, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo versamento è stato effettuato
il 22 agosto 2008.
H.
L'8 ottobre 2009 la Suva ha fatto pervenire a questo Tribunale copia
dei suoi atti aggiornati dal 1° ottobre 2007.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
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1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 300.- relativo alle spese processuali è stato versato nel
termine impartito.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
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Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di
seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
4.
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LPGA, il diritto a prestazioni si estingue cinque
anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione. In deroga
a questa disposizione, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si
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C-623/2008
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
dell'assicurazione invalidità possono essere assegnate soltanto per i
dodici mesi precedenti la richiesta. Esse sono assegnate per un tempo
anteriore, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto
e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto
conoscenza.
In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 27
luglio 2005. Questo Tribunale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente abbia diritto ad una rendita il 27 luglio 2004 (ossia dodici
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se il diritto
ad una tale rendita sia sorto tra tale data ed il 17 dicembre 2007, data
della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali
analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale,
secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite
è stata resa (DTF 130 V 445, consid. 1.2 e 1.2.1).
5.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
In concreto, è pacifico che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante più di un anno intero e, pertanto, adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
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6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'Unione
europea e vi risiede.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
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del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
6.6 Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale
I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V
275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo
migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in
una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del
27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
7.
7.1 Una rendita d'invalidità limitata nel tempo corrisponde,
materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA.
Bisogna perciò conformarsi ai principi di questa disposizione per
verificare la legalità della decisione impugnata.
Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio
o su richiesta.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 dell'ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità/
OAI, RS 831.201).
7.2 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità degressiva e/
o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto
giuridico suscettibile di essere, in caso di contestazione, oggetto della
lite e dell'impugnazione. Qualora sia contestata solo la riduzione o la
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soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è
limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi
per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V
413 consid. 2.2 e 2.3, confermato in 131 V 164).
8.
Il ricorrente contesta la fondatezza della decisione del 17 dicembre
2007, con la quale l'UAIE gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita
intera d'invalidità limitata dal 1° luglio 2005 al 30 settembre 2006, e
chiede il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita d'invalidità,
implicitamente dal 1° ottobre 2006 e senza limitazioni nel tempo.
9.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
10.
10.1 In concreto, l'UAIE si è basato sulle risultanze dell'istruttoria
eseguita dalla Suva per valutare la diagnosi, la capacità lavorativa e il
grado d'invalidità del ricorrente.
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Per quanto riguarda la diagnosi, il ricorrente ha subito una rottura della
cuffia rotatoria della spalla destra e presenta degli esiti d'intervento
chirurgico artroscopico in lesione degenerata della stessa cuffia.
Questa conclusione è univoca agli atti, per cui il collegio giudicante
non intravede motivi per discostarsene. A questo proposito, è
opportuno rilevare che dall'incarto aggiornato della Suva, prodotto l'8
ottobre 2009, non risultano altri elementi diagnostici.
Nell'ambito della presente procedura, il ricorrente ha inoltre fatto
valere, per la prima volta, dei problemi al rachide lombare, dei quali si
dirà al paragrafo 11.2.
10.2 È opportuno rammentare che le affezioni appena menzionate
devono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29
cpv. 1 lett. b LAI. Si tratta, infatti, di malattie che, per costante
giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente
(cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile,
ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera dell'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
11.
11.1 Per quanto concerne l'incapacità lavorativa, il dott. DL._______,
nella perizia E 213 del 13 marzo 2006 (incarto AI, doc. 12/3), ha
formulato un grado d'invalidità generale del 50%, rilevando comunque
che la capacità lavorativa del ricorrente può essere migliorata tramite
una cura di riabilitazione. Egli ha stabilito, in particolare, che il
ricorrente può svolgere lavori leggeri, con pause supplementari,
evitando l'umidità, il freddo, frequenti flessioni, il trasporto e il
sollevamento di pesi, come pure ritmi particolarmente stressanti, e
alternando deambulazione, stazione eretta e posizione seduta. Dal
canto suo, il dott. G._______, medico della Suva, ha constatato,
nell'ambito della visita medica di chiusura del 26 giugno 2006, la
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stabilizzazione dello stato di salute del ricorrente, riconoscendogli una
capacità lavorativa nella massima misura possibile dal 27 giugno
2006, ed ha valutato dettagliatamente il tipo d'attività esigibili (incarto
Suva, doc. 34). Questa valutazione non è stata messa in discussione
da nessun altro documento medico agli atti, per cui il collegio
giudicante non può che aderirvi.
11.2 In fase di ricorso, il dott. E._______, medico dell'UAI, ha
considerato, nel suo rapporto del 12 marzo 2008, che i problemi al
rachide lombare fatti valere dal ricorrente, sulla base di un certificato
del dott. Z._______, medico curante, del 6 novembre 2007, non sono
per nulla comprovati, mancando qualsiasi elemento relativo alla loro
evoluzione e al loro stato. Il medico dell'UAI ha rilevato che, nel detto
certificato, i problemi lombari sono qualificati di tipo lombo-radicolare,
mentre il referto di tomografia assiale computerizzata del 13 dicembre
2007, che avrebbe dovuto confermare tale diagnosi, non ha
evidenziato nessun conflitto radicolare, ma mostra unicamente una
protrusione discale, e non un prolasso discale, patologia tipica in
presenza d'una problematica radicolare. Il dott. E._______ ha inoltre
sottolineato, rispecchiando in questo la valutazione espressa dal dott.
H._______ nel suo rapporto del 23 gennaio 2008, che i problemi al
rachide non sono atti a limitare la capacità lavorativa del ricorrente.
È quindi lecito considerare che il ricorrente, come stabilito dal dott.
G._______ (incarto Suva, doc. 34), è in grado di svolgere attività
confacenti al suo stato di salute nella massima misura possibile dal 27
giugno 2006.
Ciò stante, tenuto conto che i problemi al rachide sono stati fatti valere
unicamente in fase di ricorso, è legittimo supporre che essi sono
apparsi dopo il 17 dicembre 2007, data della decisione impugnata, per
cui esorbitano dal periodo d'esame che vincola questo Tribunale.
12.
Per quanto attiene al calcolo del grado d'invalidità, la Suva lo ha
eseguito a due riprese, una prima volta con la decisione del 28 agosto
2007 (22%; incarto AI, doc. 1) ed una seconda volta con la decisione
su opposizione del 29 gennaio 2009 (23%; incarto Suva, doc. 135 e
136). In entrambi i casi, la Suva ha ritenuto annualmente il salario da
valido indicato dal datore di lavoro, ossia Fr. 62'803.67 nel 2007, ed un
salario da invalido di Fr. 60'144.48, secondo la Rilevazione svizzera
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della struttura dei salari 2006 (RSS), tabella TA1, categoria 4, uomini,
totale per un operaio chiamato a svolgere lavori leggeri e non
qualificati attività leggera, adeguato ad un rincaro dell'1.6% per il 2007
e ridotto del 20% a titolo di deduzione sociale, ossia Fr. 48'115.58
(nella decisione del 28 agosto 2007, la Suva si era basata su un valore
di Fr. 48'916.20). Comparando il salario da valido con quello da
invalido, come prescritto dall'art. 16 LPGA, la Suva ha ottenuto un
grado d'invalidità del 22% (decisione del 28 agosto 2007),
rispettivamente un grado del 23% (decisione su opposizione del 29
gennaio 2009).
Il calcolo effettuato dalla Suva risulta essere corretto e questo
Tribunale può pertanto concludere che il tasso d'invalidità del
ricorrente non supera il 23% dal 27 giugno 2006. Il ricorrente stesso,
del resto, non ha sollevato alcuna rimostranza in questo senso,
riferendosi piuttosto alle difficoltà di trovare concretamente un'attività
esigibile, dal punto di visto medico, sul mercato del lavoro. Ora,
secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua
invalidità (sentenza del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001;
DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale
obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova
professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto
2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
13.
Di conseguenza, attribuendo al ricorrente una rendita intera d'invalidità
limitata nel tempo, ossia dal 1° luglio 2005 al 30 settembre 2006,
l'UAIE ha operato secondo le norme legali pertinenti citate nei
considerandi precedenti, ed in particolare gli art. 29 cpv. 1 lett. b LAI e
88a cpv. 1 OAI. Ne discende che il ricorso deve essere respinto e la
decisione impugnata confermata.
14.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente.
In concreto, visto l'esito della procedura che vede il ricorrente
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soccombere, le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico di
quest'ultimo e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare,
versato il 22 agosto 2008.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili).
Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità
per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 22
agosto 2008.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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