B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6238/2015
Sen t en z a d e l 6 ma r z o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Beat Weber, Caroline Bissegger,
cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti,
ricorrente,
contro
CSS Assurance SA,
Tribschenstrasse 21, 6002 Lucerna,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione infortuni, modifica della decisione di attribu-
zione di un'azienda alle classi e ai gradi della tariffa dei premi
per l’anno 2015 (decisione su opposizione del 19 dicembre
2014).
C-6238/2015
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Fatti:
A.
La A._______, con sede a (…), è una società anonima il cui scopo è l'e-
sercizio diretto o per appalto di una casa da gioco concessionata in con-
formità delle leggi vigenti così come l’organizzazione o il finanziamento di
manifestazioni culturali, sportive, turistiche, congressuali ed espositive di
valenza locale, regionale, nazionale o internazionale che abbiano un im-
patto sull'immagine della Città di (…) (
tity/list/firm/179947?name=Casin%C3%B2%20Lugano%20SA&sear-
chType=exact).
B.
B.a Con la sottoscrizione il 15 dicembre 2008 del contratto di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni, A._______ ha assicurato il proprio perso-
nale presso la CSS Assicurazioni SA per il periodo compreso fra il 1° gen-
naio 2009 e il 31 dicembre 2011 (doc. 2 dell’incarto della CSS Assicurazioni
SA [di seguito CSS]). La polizza assicurativa prevedeva che l’assicurata
fosse inserita nella classe di rischio 51, grado 6, con un’aliquota per il pre-
mio di 4.12‰, per gli infortuni professionali (di seguito: IP) e nella classe
27, sottoclasse 3, con un’aliquota per il premio di 12.72‰, per quelli non
professionali (di seguito INP).
B.b Nel corso degli anni successivi fra le parti sono stati convenuti nuovi
criteri per la fissazione del premio (doc. 3).
Nel periodo fra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013 l’insorgente è stata
inserita nella classe di rischio 51, grado 3 per gli IP, con aliquota dell’1.91‰
e nella classe 27, sottoclasse 2 per gli INP, con aliquota dell’11.93‰ (doc.
3 p. 3).
Nella polizza d’assicurazione in vigore dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre
2016 è stato stabilito una classe di rischio 51, grado 3 per gli IP, con un
tasso di premio dell’1.85‰ e una classe 27, sottoclasse 2 per gli INP, con
un tasso del 10.40‰ (doc. 3 p. 13).
C.
C.a Il 12 giugno 2014 la CSS ha sottoscritto per la ricorrente un’offerta per
la nuova polizza assicurativa valida per l’anno 2015, la quale si è opposta
C-6238/2015
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all’aumento dei premi in essa previsto (doc. 5). In data 10 settembre 2014
l’assicuratore ha dunque emesso la nuova polizza valida per il periodo dal
1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 fissando una classe di rischio 51,
grado 10 ed un’aliquota dei premi del 6.53‰ per gli IP e una classe 27,
sottoclasse 10, con un’aliquota del 18.34‰ per gli INP (doc. 6).
C.b Mediante decisione dell’11 settembre 2014 CSS ha indicato che l’au-
mento dei premi si fondava su un’analisi dei sinistri occorsi nel periodo
2011-2014, durante il quale l’onere dei sinistri è risultato divergere notevol-
mente dai rischi che presentano generalmente aziende analoghe alla ricor-
rente. Alla luce di un risultato assicurativo al di fuori delle usuali fluttuazioni
casuali, l’assicuratore ha dunque ritenuto necessario procedere ad un au-
mento dei premi, giusta l’art. 92 cpv. 5 LAINF, al fine di riequilibrare le pre-
stazioni erogate con i premi riscossi (doc. 7).
C.c A seguito dell’opposizione del 9 ottobre 2014 interposta dalla
A._______ (doc. 10), la CSS ha confermato il contenuto della decisione
formale con il provvedimento su opposizione del 19 dicembre 2014 (doc.
11).
D.
Il 6 gennaio 2015 l’Istituto assicurativo ha emesso una nuova polizza valida
per il 2015, volta a sostituire la precedente decisione su opposizione del
19 dicembre 2014 (doc. 11), fissando un premio annuo inferiore e attri-
buendo la ditta assicurata alla classe di rischio 51, grado 8, con un’aliquota
dei premi del 5.16‰, per gli IP e alla classe 27, sottoclasse 8, con un’ali-
quota del 16.24‰, per gli INP (doc. 12).
E.
E.a Con ricorso presentato al Tribunale delle assicurazioni del Canton
B._______ il 26/28 gennaio 2015 (la seconda quale data della consegna a
mano), la A._______, per il tramite del proprio rappresentante, avv. Marco
Cereghetti, ha impugnato la decisione su opposizione del 19 dicembre
2014, chiedendo in via principale di mantenere sia il precedente grado di
rischio che la precedente sottoclasse; in via subordinata ha chiesto l’asse-
gnazione sia ad un nuovo grado di rischio che ad una nuova sottoclasse
(doc. I allegato al doc. TAF 1).
E.b In data 3 febbraio 2015 la ricorrente ha altresì presentato opposizione
cautelativa alla nuova polizza del 6 gennaio 2015 (doc. 12), in attesa
dell’esito della procedura ricorsuale pendente dinnanzi al TCA, sollevando
C-6238/2015
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contestazioni analoghe a quelle già invocate nel memoriale di ricorso del
26 gennaio 2015 (doc. 13). CSS dal canto suo ha accettato di sospendere
la procedura in attesa dell’esito della procedura giudiziaria (doc. 14).
E.c Con risposta del 10 marzo 2015 la CSS ha esposto le ragioni alla base
della modifica adottata per l’anno 2015, di cui si dirà, se del caso, nei con-
siderandi in diritto, proponendo al TCA di respingere il ricorso (doc 15, di
medesimo tenore doc. V allegato al doc. TAF 1).
E.d Con osservazioni del 23 marzo 2015 la ditta ricorrente ha contestato
la violazione del principio della buona fede in quanto il contratto assicura-
tivo era stato concluso per tre anni e ha chiesto di sentire quale teste
C._______, in qualità di consulente CSS di riferimento per la A._______
(doc. VII allegato al doc. TAF 1).
E.e Sono seguite le osservazioni del 20 aprile 2015 della CSS (doc. IX al-
legato al doc. TAF 1), nonché le ulteriori prese di posizione del 27 aprile
2015 della ricorrente e del 15 maggio 2015 dell’assicuratore in cui le parti
si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni
(doc. XI e doc. XIII allegati al doc. TAF 1).
F.
F.a Con sentenza del 10 agosto 2015, passata in giudicato, il TCA ha di-
chiarato irricevibile il ricorso e in data 30 settembre 2015 ha trasmesso per
competenza il gravame al Tribunale amministrativo federale (doc TAF 1).
F.b La A._______ ha in particolare fatto valere nel memoriale di ricorso del
28 gennaio 2015 (doc. I allegato al doc. TAF 1 – valido quale atto ricorsuale
anche nella presente procedura), che, rispetto ad ottobre 2013, mese in
cui era stata stipulata la polizza, la situazione era rimasta invariata; anzi
nel 2014 la situazione era leggermente migliorata, fatto di cui l’assicuratore
non ha tenuto conto. Ha inoltre ritenuto contraddittorio il comportamento
dell’assicuratore infortuni che ha proposto un rinnovo di tre anni e pochi
mesi dopo ha imposto un aumento senza possibilità di disdetta. Ha inoltre
ritenuto l’aumento dei premi non in linea né proporzionale alla statistica dei
sinistri incorsi nel periodo di riferimento. Delle ulteriori censure si dirà per
quanto necessario, nei considerandi di diritto.
G.
Con decisione incidentale del 30 ottobre 2015 la ricorrente è stata invitata
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Pagina 5
a versare un anticipo di fr. 3'000.-, corrispondenti alle presunte spese pro-
cessuali (doc. TAF 2), saldato il 2 novembre 2015 (doc. TAF 3), nonché
una valida procura in favore del proprio patrocinatore, regolarmente pro-
dotta il 9 dicembre 2015 (doc. TAF 4-6).
H.
Il 4 gennaio 2016 la CSS ha trasmesso il memoriale di risposta, nel quale
ha chiesto in via principale di dichiarare il ricorso privo di oggetto, in quanto
la decisione su opposizione impugnata dalla ricorrente è stata nel frat-
tempo sostituita dalla decisione del 6 gennaio 2015, a lei più favorevole
(doc. 12) e di stralciare dunque dai ruoli la procedura (doc. TAF 8 p. 4). In
via subordinata, difendendo la propria decisione di aumentare il premio as-
sicurativo per l’anno 2015 esponendone i criteri applicati, la CSS ha so-
stanzialmente chiesto al TAF di confermare la validità delle condizioni
esposte nella polizza assicurativa per l’anno 2015 nella versione del 6 gen-
naio 2015 (doc. TAF 8 p. 8).
Il 21 gennaio 2016 la CSS ha inoltre trasmesso, come richiestole, copia
dell’offerta n. (…) prodotta quale doc. F nell’ambito della procedura svoltasi
dinnanzi al TCA sotto la rubrica inc. (…) (doc. TAF 10).
I.
Con replica del 25 febbraio 2016 (doc. TAF 12) il rappresentante della ri-
corrente ha contestato che la lite fosse divenuta priva di oggetto, opponen-
dosi alla richiesta di stralcio formulata in via principale dall’assicuratore. Ha
nuovamente contestato le motivazioni addotte dalla CSS per giustificare
un aumento del premio assicurativo per il 2015 e, sottolineando i compor-
tamento contradditorio e poco trasparente tenuto dall’assicuratore, ha riba-
dito le considerazioni già esposte nel memoriale di ricorso.
J.
Con duplica del 14 aprile 2016 la CSS ha respinto le argomentazioni della
ricorrente, riconfermandosi sostanzialmente nella tesi esposte in prece-
denza (doc. TAF 14).
Lo stesso ha fatto la ricorrente con le osservazioni inoltrate il 9 maggio
2016 (doc. TAF 16).
K.
Con le osservazioni del 29 settembre 2017 (doc. TAF 24), dando seguito a
alle specifiche richieste di codesto Tribunale (doc. TAF 21, 22, 23) la CSS
ha fornito ulteriori delucidazioni riguardo alla propria posizione, illustrando
C-6238/2015
Pagina 6
in particolare il metodo di calcolo per la determinazione del premio LAINF
per il 2015, nonché per gli anni precedenti e le ragioni che hanno imposto
un adeguamento del premio alla luce della divergenza fra l’onere dei sinistri
e il rischio che generalmente presentano aziende simili alla ricorrente. A
sostegno delle proprie argomentazioni, la CSS ha inoltre prodotto nuova
documentazione di cui si dirà, se del caso, nei considerandi in diritto.
L.
Nella presa di posizione del 26 ottobre 2017 (doc. TAF 26), l’insorgente ha
sostanzialmente reiterato le proprie argomentazioni e le proprie conclu-
sioni, ritenendo inoltre sussistere un problema di buona fede, dal momento
che la CSS, quando ha proposto il rinnovo del contratto nel 2013, già sa-
peva, o doveva sapere quale era la sua situazione sul fronte della sinistra-
lità. Di conseguenza, pur essendo a conoscenza (o dovendo esserlo)
dell’andamento negativo registrato nel corso degli ultimi anni, la CSS ha
deliberatamente abbassato i tasso dei premi per l’anno 2014, per indurre
la ricorrente a rinnovare anche le polizze LAMal e complementare LAINF.
M.
Nelle osservazioni del 23 novembre 2017 (doc. TAF 28) la CSS ha respinto
le contestazioni della ricorrente, ritenute generiche e non pertinenti con
l’oggetto della lite, che riguarda unicamente il premio LAINF e non con-
cerne altre polizze stipulate fra le parti.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (TAF) giu-
dica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) ema-
nate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, agendo la CSS quale assicuratore contro gli infor-
tuni con compiti di diritto pubblico, iscritto con il n. 10046 nel registro tenuto
dall’Ufficio federale della sanità pubblica degli assicuratori che intendono
partecipare alla gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
(art. 68 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni [LAINF, RS 832.20]; cfr.
/bag/it/home/themen/versicherungen/unfallversicherung/uv-versi-
cherer-aufsicht.html), essa va considerata un’autorità inferiore ai sensi
dell’art. 33 let. h LTAF.
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Pagina 7
1.2 In deroga all’art. 58 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) e secondo
esplicita disposizione dell’art. 109 lett. b LAINF, applicabile al caso con-
creto, il TAF è competente a statuire sui ricorsi contro le decisioni su oppo-
sizione pronunciate dall’assicuratore infortuni concernenti l'attribuzione
delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle tariffe dei premi
(cfr. sentenze del TAF C-6926/2007 del 3 giugno 2008 p. 3; C-541/2011 del
16 marzo 2013 consid. 1.1; C-735/2017 del 8 febbraio 2017 p.3).
1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, in quanto non è disposto altrimenti (art. 37 LTAF). Giusta l'art. 3 lett.
dbis PA, sono riservate le disposizioni speciali della LPGA.
1.4 Il ricorso è stato presentato nel termine e nelle forme legali (art. 38 seg.,
60 LPGA in relazione con l’art. 1 LAINF, art. 52 PA) presso il TCA del Can-
tone B._______, che si è successivamente dichiarato incompetente. Giu-
sta l’art. 21 cpv. 2 PA, il termine è reputato osservato se la parte si rivolge
in tempo utile a un'autorità incompetente. L'autorità che si reputa incompe-
tente trasmette senza indugio la causa a quella competente (art. 8 PA), ciò
nel caso concreto è stato fatto dal TCA con la trasmissione dell’incarto il 30
settembre 2015 (consid. F.a).
1.5 Nella sua qualità di datrice di lavoro la ricorrente è debitrice dei premi
d'assicurazione obbligatori contro gli infortuni professionali e non (art. 91
cpv. 1 LAIF). Essa è pertanto toccata dalla decisione su opposizione ed ha
un interesse degno di protezione al suo annullamento o modifica (art. 48
cpv. 1 PA e art. 59 LPGA). Si può quindi esaminare il ricorso nel merito,
preso atto, inoltre, del pagamento dell'anticipo per le spese processuali.
1.6 Riguardo alla tariffa dei premi LAINF, il potere cognitivo del TAF com-
prende, da un lato, l’esame della correttezza dell’applicazione della tariffa
da parte dell’assicuratore, dall’altro, nell’ambito del controllo concreto delle
norme, la verifica della legalità e della costituzionalità del provvedimento
impugnato (cfr. consid. 1.2). Le contestazioni relative alla fissazione con-
creta del premio e alla violazione del diritto contrattuale, non sono per con-
tro di competenza del TAF (cfr. Sentenza del TAF C-1362/2016 del 23
marzo 2017 consid. 1.2 e C-1363/2016 del 19 giugno 2017 consid. 1.2 con
riferimento alla sentenza del TF U 18/03 del 20 novembre 2003 consid.
4.3.2).
C-6238/2015
Pagina 8
2.
2.1 Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio, senza es-
sere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12
PA e dell'art. 19 PA il tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione
della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Le
parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e a mo-
tivare il proprio gravame (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso
si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni
di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui emergono dagli
argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204
consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid.
2).
2.2 Conformemente all'art. 49 PA il ricorrente può far valere la violazione
del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezza-
mento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c; cfr. JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
tion à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les auto-
rités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n°
177 ss; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, 2ème édition 2013, n° 2.149 ss; PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3ème édition
2011, p. 782). Se la questione presuppone delle conoscenze tecniche spe-
cifiche, come nel caso dell'attribuzione delle aziende alle classi e gradi
delle tariffe dei premi, il giudice deve esaminare l'inadeguatezza della de-
cisione impugnata con un certo riserbo, limitandosi ad intervenire solo se
l'autorità inferiore ha abusato del suo potere di apprezzamento (DTF 130
II 449 consid. 4.1 e riferimenti).
2.3 In questo contesto non va disatteso il fatto che un tariffario dei premi
costituisce l'espressione di un intero sistema di regole che prende in con-
siderazione interessi diversificati e che, secondo le circostanze, può risul-
tare di difficile accesso al singolo individuo (DTF 116 V 130 consid. 2a e
decisioni ivi citate). Nell'elaborazione di un tariffario, l'assicuratore deve in-
fatti prendere in considerazione un insieme di circostanze complesse e di
obiettivi contraddittori, ragione per cui esso deve poter disporre di un ampio
margine di manovra. Per questo motivo, una singola posizione del tariffario
non può essere estrapolata dal suo contesto globale, ma va analizzata te-
nuto conto dell'insieme delle disposizioni tariffarie. Un tale approccio può
avere come conseguenza che una decisione può, se considerata singolar-
C-6238/2015
Pagina 9
mente, comportare alcune apparenti irregolarità, mentre è del tutto giustifi-
cata, se considerata nel suo contesto (DTF 112 V 283 consid. 3 p. 288 e
decisioni ivi citate, confermata in DTF 126 V 344 consid. 4a). Pertanto, la
possibilità di rivedere un tariffario deve essere utilizzata con molto riservo,
dal momento che gli assicuratori infortuni dispongono in quest'ambito di un
largo potere di apprezzamento. Di regola, il giudice interviene in un tariffa-
rio solo qualora l'applicazione di una posizione dello stesso svantaggi o
favorisca una delle parti in misura manifestamente contraria al diritto o an-
cora se essa sia fondata su considerazioni soggettive (sentenza U 346/01
del Tribunale federale delle assicurazioni del 28 maggio 2002 consid. 2,
DTF 125 V 101 consid. 3c).
3.
3.1 L'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una deci-
sione, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa regolati.
L'oggetto litigioso configura per contro il rapporto giuridico che, sulla base
delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale
tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza). Stando
a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si riferi-
scono ad uno o più rapporti giuridici. Se pertanto il ricorso è diretto solo
contro alcuni dei rapporti giuridici disciplinati dalla decisione querelata, gli
altri fanno sì parte dell'oggetto impugnato, ma non di quello litigioso. L'og-
getto della lite viene quindi definito alla luce delle censure sollevate con il
ricorso, le quali vengono considerate validamente presentate se dal tenore
o perlomeno dal senso di quest'ultimo risultano con sufficiente chiarezza
(sentenza del TF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.2 con rinvii).
Se non vi è una decisione quindi, vi è carenza dell'oggetto impugnato e
pertanto di un presupposto per procedere all'esame materiale (DTF 131 V
164 consid. 2.1). È tuttavia possibile estendere, a determinate condizioni
(DTF 130 V 138 consid. 2.1), l'esame all'oggetto impugnato quando vi è un
legame intrinseco tra i punti non contestati e l'oggetto della lite (DTF 122 V
36 consid. 2a).
3.2
3.2.1 Oggetto del contendere in concreto è la decisione su opposizione del
19 dicembre 2014, parzialmente riesaminata durante il termine di ricorso
in favore della ricorrente tramite la polizza del 6 gennaio 2015 relativa alla
modifica dell’attribuzione alle classi e ai gradi della tariffa dei premi per
l’assicurazione contro gli infortuni professionale e non professionali per
l’anno 2015.
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Pagina 10
3.2.2 Giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA (e l’art. 58 cpv. 1 PA), l'assicuratore può
riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali
è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso
(ANDREA PFLEIDERER, in : Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommen-
tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2a ed., 2016, ad
art. 58, n°36). Conformemente all'art. 58 cpv. 3 PA, quest'ultima continua
la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per ef-
fetto della nuova decisione. Se l'autorità inferiore pronuncia pendente lite
una nuova decisione questa annulla e sostituisce la decisione impugnata.
Peraltro, la nuova decisione è di principio considerata come ugualmente
impugnata (sentenza del TF 9C_809/2012 del 31 gennaio 2013 consid.
3.2). Pertanto, e nella misura in cui tale nuova decisione non accondi-
scende integralmente alle conclusioni ricorsuali presentate dall'insorgente,
il Tribunale continua la trattazione del gravame. Per ragioni di economia
processuale e di celerità non richiesto che il ricorrente impugni anche la
decisione di riconsiderazione, ciononostante, nel caso di modifiche sostan-
ziali rispetto alla decisione iniziale, l’autorità di ricorso da all’interessato la
possibilità di esprimersi ed ordina, se necessario, un nuovo scambio di al-
legati (sentenza del TF I 278/02 del 24 giugno 2002 consid. 2; ANDREA
PFLEIDERER, op. cit., n°46 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed., 2013, n°1066).
3.2.3 L’autorità giudicante non è dispensata dal pronunciarsi nel merito
della vertenza, essendo prassi considerare la decisione di riconsiderazione
emessa pendente lite come “proposta al giudice” (ANDREA PFLEIDERER, op.
cit., n°52 ; RAYMOND SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédé-
rales et la procédure cantonale [RJN 1984 p. 10] e i riferimenti citati; sen-
tenza del TF H 41/02 del 19 agosto 2002 , consid. 2.2; sentenza del TF I
278/02 del 24 giugno 2002 consid. 2; DTF 113 V 237 consid. 1a/b; DTF 96
V 141 consid. 4).
3.3
3.3.1 Nel gravame depositato il 26/28 gennaio 2015 l’insorgente contesta
la decisione dell’assicuratore LAINF di attribuirla, a far tempo dal 1° gen-
naio 2015, alla classe di rischio 51, grado di rischio 10, per gli infortuni
professionali e alla classe 27, sottoclasse 10, per quelli non professionali,
corrispondente a un’aliquota di premi del 6.53‰, rispettivamente del
18.34‰ (decisa dalla CSS con la decisione del 11 settembre 2014 [doc. 7]
e confermata dalla decisione su opposizione del 19 dicembre 2014 [doc.
11], ritenuto che la nuova polizza del 6 gennaio 2015 [doc. 12], emessa in
sostituzione della precedente polizza, va considerata come una semplice
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Pagina 11
proposta che non ha privato d’oggetto la vertenza – cfr. sentenza del TF I
278/02 del 24 giugno 2002 consid. 2) non ritenendo giustificato l’incre-
mento dei premi a fronte di una sinistralità migliorata nel corso del 2014 e
dunque di una situazione tutto sommato invariata rispetto alla precedente
fissazione dei premi. Essa contesta pure un comportamento contradditorio
della CSS.
3.3.2 In via principale essa chiede dunque il mantenimento del precedente
grado di rischio per gli IP che la precedente sottoclasse per gli INP e le
conseguenti aliquote stabilite nella polizza entrata in vigore il 1° gennaio
2014 (doc. 3 p. 13).
3.3.3 In via subordinata, ritenendo comunque sproporzionato l’aumento dei
premi rispetto a quelli dell’anno precedente, l’insorgente postula che l’assi-
curatore proceda a una nuova attribuzione del grado di rischio e della sot-
toclasse con emanazione di una nuova decisione impugnabile.
3.4 Dal momento che la decisione del 6 gennaio 2015, emessa in
sostituzione dei provvedimenti dell’11 settembre 2014 e del 17 dicembre
2014, accoglie solo parzialmente le richieste della ricorrente, la lite non è
quindi divenuta priva di oggetto. La domanda di stralcio della causa
formulata in via principale da CSS, deve essere dunque respinta.
4.
4.1 Giusta l’art. 92 cpv. 1 LAINF i premi sono fissati dagli assicuratori in per
mille del guadagno assicurato. Essi consistono di un premio netto corri-
spondente al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i
costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per le in-
dennità di rincaro non finanziate con eccedenze di interessi e per l'even-
tuale finanziamento di un fondo di compensazione in caso di eventi di
grandi proporzioni. Per i due rami assicurativi obbligatori gli assicuratori
possono riscuotere un premio minimo indipendente dal rischio; il Consiglio
federale ne fissa il limite massimo.
4.2 A seguito dell’entrata in vigore della LAINF il 1° gennaio 1984 e fino al
mese di dicembre 2007, gli assicuratori contro gli infortuni privati applica-
vano una tariffa di premi stabilita congiuntamente (la tariffa comune) e pub-
blicata dall’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA) sotto forma di rac-
comandazione. A seguito dell’intervento della Commissione della concor-
renza (Comco), nel 2005 l’ASA si è impegnata a non più emettere in futuro
nuove raccomandazioni relative alle tariffe di premi netti (già nel 1996 infatti
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la concorrenza era stata introdotta per quanto concerne le spese di ge-
stione). Dal 1° gennaio 2007, ogni assicuratore privato contro gli infortuni
ha dunque introdotto la propria tariffa LAINF nel contesto della concorrenza
tariffaria (cfr. LUCIUS DÜRR, Libéralisation dans l'assurance accidents,
Conférence de presse ASA, Zurich 2006 [cfr. anche:
dans-l-assurance-accidents-prend-forme]; JEAN-MAURICE FRÉSARD / MAR-
GIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accident obligatoire in: Ulrich Meyer
[Edit.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht vol. XIV, Soziale Siche-
rheit, Basilea 2007, Parte F Cap. XII n° 612, 2a ed.; cfr. anche sentenza
del TAF C-5649/2011 del 10 aprile 2013, consid. 6.2).
5.
Di seguito vengono elencati i principi giuridici che l'assicuratore infortuni
deve rispettare in occasione della fissazione del premio (per una lista più
completa di queste esigenze si veda GAAC 1998 (62) n. 67, p. 625 ss,
consid. 3).
5.1 Nell'ambito dell'assicurazione infortuni il premio deve rispettare il prin-
cipio della conformità al rischio (art. 92 cpv. 2 e 5 LAINF); ciò significa che
le imprese o le parti di esse devono essere classificate nelle classi e nei
gradi del tariffario dei premi tenuto conto del genere e delle condizioni che
sono loro proprie, in particolare del rischio di infortunio e dello stato delle
misure preventive. La conformità al rischio implica che a rischi elevati cor-
risponderanno premi importanti e, viceversa, a rischi esigui premi più bassi
(GAAC 1997 (61) n. 23 B I consid. 4b). In base alle esperienze acquisite in
materia di rischi, l'assicuratore può, di propria iniziativa o su domanda dei
titolari delle aziende, modificare l'attribuzione di determinate imprese nelle
classi e nei gradi del tariffario dei premi, con effetto dall'inizio del nuovo
esercizio contabile (art. 92 cpv. 5 LAINF). Per il calcolo dei premi dell'assi-
curazione contro gli infortuni non professionali, infine, gli assicurati pos-
sono essere ripartiti in classi tariffarie. I premi non possono tuttavia essere
graduati secondo il sesso delle persone assicurate (art. 92 cpv. 6 LAINF).
5.2 I tariffari dei premi devono parimenti rispettare il principio della parità di
trattamento (art. 8 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione
svizzera del 18 aprile 1999 [Cst., RS 101]). Secondo questo principio, una
decisione o un'ordinanza violano la Costituzione, qualora esse operino di-
stinzioni giuridiche non giustificabili da motivi oggettivi considerata la fatti-
specie da regolamentare o invece omettano di operare distinzioni che si
impongono in concreto; in altri termini, allorquando ciò che è simile non è
C-6238/2015
Pagina 13
trattato in maniera analoga o, all'opposto, ciò che è dissimile non è trattato
in maniera differenziata (DTF 129 I 346 consid. 6 e le decisioni ivi citate).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che, per quanto con-
cerne i tariffari dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni, il principio
della parità di trattamento coincide con l'esigenza della conformità al rischio
(art. 92 cpv. 2 LAINF – vedi RAMI 1998 n. 294 p. 230 consid. 1c; RAMI
1998 n. 316 p. 579 consid. 2b). Ne deriva che le imprese che presentano
rischi identici devono essere classificate in maniera analoga e viceversa.
5.3 Va pure menzionato il principio della solidarietà, in virtù del quale il ri-
schio di infortunio deve essere sopportato da un grande numero di imprese
(DTF 112 V 316 consid. 5c) e il principio dell'assicurazione, che presup-
pone che i rischi siano ripartiti fra una molteplicità di assicurati (GAAC 1997
(61) n. 23 B I consid. 4d).
5.4 Il principio della mutualità (art. 61 cpv. 2 LAINF; DTF 126 V 26 consid.
3c in fine) esige che ai membri dell'assicurazione vengano garantiti i me-
desimi vantaggi, senz'alcuna distinzione se non quella risultante dai contri-
buti versati e con l'esclusione di ogni idea di beneficio. In altre parole, il
principio della mutualità postula l'equilibrio fra contributi e prestazioni e, a
condizioni identiche, la loro uguaglianza (DTF 112 V 291 consid. 3b e le
decisioni ivi citate); esso vieta inoltre che un assicurato possa beneficiare
di vantaggi che l'istituto assicurativo non concede agli altri affiliati che si
trovano in una situazione equiparabile (DTF 113 V 205 consid. 5b p. 210 e
riferimento citato; RAMI 1992 n. 890 p. 64 consid. 3). Per quanto concerne
la LAINF, ciò significa che all'interno di una comunità di rischi i premi ed i
costi degli infortuni devono essere equilibrati (DTF 112 V 316 consid. 3;
ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2a ed. Berna
1989, p. 45 seg.).
6.
Per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali,
le aziende sono ripartite in classi di tariffe dei premi e nei relativi gradi se-
condo il genere e le condizioni loro propri; è tenuto segnatamente conto
del pericolo d'infortuni e dello stato delle misure preventive. Singoli gruppi
di lavoratori di una stessa azienda possono essere attribuiti a classi e gradi
differenti (art. 92 cpv. 2 LAINF). Le aziende o parti d'aziende devono essere
ripartite nelle classi e gradi di tariffe dei premi in modo che i premi netti
bastino, con ogni probabilità, a coprire i costi degli infortuni professionali e
delle malattie professionali d'una comunità di rischio (art. 113 cpv. 1 dell'or-
dinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni,
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Pagina 14
OAINF, RS 832.202; cfr. anche DTF 112 V 206 consid. 4a). In base alle
esperienze acquisite in materia di rischi, l'assicuratore può, di propria ini-
ziativa o a domanda dei titolari delle aziende, modificare l'attribuzione di
determinate aziende alle classi e ai gradi del tariffario dei premi, con effetto
a decorrere dal nuovo esercizio contabile (art. 92 cpv. 5 LAINF).
L’art. 92 LAINF, prevede dunque che l’attribuzione di un’azienda in una
delle classi di tariffe dei premi debba essere modificata se le circostanze
mutano a tal punto che delle ripercussioni sull’equilibrio finanziario fra i
premi e le prestazioni sono prevedibili o sono già state registrate.
Il principio della solidarietà delle ditte riunite in una comunità di rischio ha
infatti dei limiti, segnatamente quando i costi degli infortuni di un’azienda si
scostano dalle fluttuazioni usuali in modo tale che la causa non può più
essere attribuita al caso (DTF 112 V 316 consid. 5; A. GHÉLEW, O. RAME-
LET, J-B. RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance accidents, (LAA)
Lausanne 1992, pag 256).
Le modifiche delle tariffe dei premi nonché le ripartizioni delle aziende in
classi e gradi del tariffario dei premi ai sensi dell'articolo 92 capoverso 5
della legge, devono essere comunicati alle aziende interessate almeno due
mesi prima dell'inizio del nuovo esercizio contabile. Le proposte dei titolari
d'azienda in vista della modifica della ripartizione per il prossimo esercizio
contabile devono essere inoltrate entro gli stessi termini (art. 113 cpv. 3
OAINF).
7.
7.1 Come detto nel proprio ricorso la A._______ contesta, innanzitutto, la
nuova collocazione per l’anno 2015 nella classe di rischio 51, grado 10, per
gli infortuni professionali e nella classe 27, sottoclasse 10, per gli infortuni
non professionali, non ritenendo tale decisione della CSS giustificata alla
luce del netto miglioramento del numero di sinistri registrati nel corso
dell’anno 2014 e la conseguente riduzione delle prestazioni erogate. In
estrema sintesi, a mente della ricorrente, per determinare il premio del
2015, la CSS avrebbe dovuto fondarsi sui dati e sulla sinistralità registrata
nel corso del 2014, piuttosto che su quelli passati, relativi agli anni 2011-
2014 e dunque – in parte – precedenti il rinnovo della polizza avvenuto nel
mese di ottobre 2013 (doc. 3). L’insorgente ritiene inoltre sproporzionato
l’aumento del premio per l’anno 2015, rispetto al premio pagato nel corso
del 2014 e negli anni precedenti. A suo dire, un tale incremento non è giu-
stificato a fronte della riduzione delle prestazioni erogate da CSS nel 2014,
rispetto agli anni precedenti. Oltretutto, a maggior ragione considerato che
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Pagina 15
anche per il 2015 l’azienda è rimasta classificata nella classe di rischio 51
nell’ambito degli infortuni professionali, e nella classe 27 per gli infortuni
non professionali ed essendo dunque solo il diverso grado di rischio e la
diversa sottoclasse a determinare l’aumento del premio. Essa fa valere in
concreto che il nuovo premio fissato per il 2015 è privo di rapporto con i
sinistri che sono stati annunciati nel corso del 2014 e non rispetta pertanto
il principio della conformità al rischio (cfr. consid. 5.1).
7.2 Dal canto suo l’assicuratore, ritiene corretto un incremento dei premi
per tenere conto dei risultati scaturiti dall’analisi del contratto eseguita per
il periodo 2011-2014, dalla quale è emerso che l’onere dei sinistri, nel sud-
detto periodo, divergeva nettamente dai rischi che per esperienza presen-
tano aziende dello stesso tipo. Valutando il risultato assicurativo al di fuori
delle usuali fluttuazioni causali, essendo state le prestazioni complessiva-
mente versate (comprensive degli accantonamenti) sia per gli infortuni pro-
fessionali che per quelli non professionali superiori ai premi complessiva-
mente incassati nel corso dello stesso periodo contabile, è stato dunque
ritenuto opportuno procedere ad un adeguamento pro futuro per ristabilire
il giusto equilibrio, in ossequio al principio della reciprocità.
A mente di CSS, non vi è alcuna garanzia del premio al quale possa ap-
pellarsi l’assicurato, neppure nel caso in cui il rinnovo del contratto sia stato
pattuito l’anno precedente, dal momento che le disposizioni legali vigenti in
materia di assicurazione contro gli infortuni permettono all’assicuratore di
modificare unilateralmente il premio in corso di contratto per coprire i biso-
gni dell’azienda e nel rispetto degli usuali criteri valevoli in ambito assicu-
rativo.
8.
Ciò posto, nell’opposizione del 9 ottobre 2014 (doc. 10), nel ricorso del 26
gennaio 2015 (p. 5 del doc. I allegato al doc. TAF 1) e infine nella replica
del 25 febbraio 2016 (doc. TAF 12, p. 4) l’insorgente ha chiesto delle spie-
gazioni relative al metodo di calcolo utilizzato da CSS per determinare il
premio per l’anno 2015, osservando che su tale punto la decisione non era
né completa né esaustiva. Così facendo essa parrebbe rimproverare all’au-
torità inferiore di non aver sufficientemente motivato il provvedimento im-
pugnato, lamentando in altre parole una violazione del diritto di essere sen-
tito, circostanza che impone a questo Tribunale di prendere posizione al
riguardo.
C-6238/2015
Pagina 16
8.1 Alla luce della natura formale del diritto di essere sentiti – la cui viola-
zione implica l’ammissione del ricorso e l’annullamento della decisione im-
pugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel
merito – occorre dunque esaminare tale critica in via preliminare (DTF 134
V 97; 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; ANDREAS AUER / GIORGIO MALIN-
VERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits
fondamentaux, 2a ed., Berna 2006, n. 1346).
8.2
8.2.1 Di regola, le decisioni di un assicuratore devono essere motivate (art.
35 cpv. 1 PA e art. 49 cpv. 3 LPGA). Lo stesso principio si applica alle de-
cisioni su opposizione (art. 52 cpv. 2 LPGA). L'obbligo di motivare una de-
cisione deriva dal diritto di essere sentiti che è consacrato dalla Costitu-
zione federale del 18 aprile 1999 all'art. 29 cpv. 2 (RS 101). L'autorità deve
in particolare menzionare le riflessioni e le valutazioni sugli elementi di fatto
o di diritto che sono all'origine della decisione, senza per questo prendere
posizione su tutte le censure presentate dall'assicurato (DTF 126 I 97 con-
sid. 2b, 124 V 180 consid. 1a, 123 V 31 consid. 2c). Il Tribunale federale
ha precisato che quando l'applicazione di una normativa implica un eserci-
zio di apprezzamento, le esigenze che si pongono alla motivazione aumen-
tano e diventano più rigorose, quanto maggiore è l'apprezzamento riser-
vato all'autorità e quanto più numerose sono le premesse fattuali su cui tale
apprezzamento deve esercitarsi (DTF 112 Ia 107 consid. 2b, 104 Ia 201).
L'idea è di compensare il carattere indeterminato di una norma con il raf-
forzamento dei diritti di procedura (DTF 127 V 431 consid. 2b/cc, 109 Ia
284 consid. 4d).
8.2.2 In un giudizio del 7 ottobre 2004 nella causa 541/02, la Commissione
federale di ricorso – la cui giurisprudenza relativa alla motivazione delle
decisioni relative alle tariffe dei premi assicurativi è stata assimilata e con-
fermata dal Tribunale amministrativo federale (cfr. sentenze TAF C-
376/2008 del 27 novembre 2009, C-3132/2008 del 17 agosto 2010, C-
235/2009 del 13 maggio 2011, C-532/2009 del 20 agosto 2012) – ha os-
servato che l'art. 92 LAINF e l'art. 113 OAINF conferiscono all’assicuratore
un ampio margine di apprezzamento per quanto riguarda la determina-
zione dei premi a favore dell'assicurazione contro gli infortuni. Spetta dun-
que all'ente assicurativo fornire i chiarimenti pertinenti e illustrare le moda-
lità di fissazione del premio, soprattutto quando il premio viene calcolato in
base a dati propri all'azienda stipulatrice della polizza. Ciò deve valere a
maggior ragione, nel caso in cui l’assicuratore intenda apportare una mo-
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Pagina 17
difica importante al premio assicurativo, prevalendosi della facoltà conces-
sale dall’art. 92 cpv. 5 LAI. Queste spiegazioni sono indispensabili per per-
mettere agli interessati di rendersi conto delle conseguenze del cambia-
mento ed eventualmente impugnare la nuova polizza con cognizione di
causa (cfr. anche sentenza del TAF C-3174/2006 del 24 aprile 2007, con-
sid. 5.2; C-3031/2007 dell’11 maggio 2009, consid. 4.2.2).
8.2.3 Secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, per essere
considerata sufficientemente motivata, una decisione relativa ai premi as-
sicurativi di un’azienda, non soltanto deve enunciare i principi legali appli-
cabili, ma pure i fattori principali che hanno condotto alla modifica del pre-
mio. Tale condizione può ritenersi adempiuta se le ragioni giustificanti un
incremento del premio risultano almeno dai documenti annessi alla deci-
sione, dai quali emergano le esperienze acquisite in materia di rischi cor-
relati all’azienda, nonché la dimostrazione del loro carattere probante. È
questo il caso, per esempio, quando da un allegato, nel quale sono esposti
i principi di base riguardanti il materiale statistico, si possa comprendere,
non soltanto che il premio era calcolato in funzione dei risultati del contratto
nel corso di un determinato periodo d’osservazione, ma pure l’esatto cal-
colo per determinare il nuovo premio assicurativo (cfr. sentenze del TAF C-
571/2012 del 4 settembre 2014 consid. 5.1, 5.2 e contrario; C-5649/2011
del 10 aprile 2013 consid. 3.3; C-2789/2010 del 16 maggio 2011 consid.
8.2)
8.3 Nella fattispecie, il prospettato incremento dei premi a partire dal 1°
gennaio 2015, era stato preannunciato dall’offerta del 12 giugno 2014 (doc.
5) alla quale era seguita la polizza del 10 settembre 2014 (doc. 6). Né l’una,
né l’altra forniscono particolari spiegazioni riguardo alle ragioni della modi-
fica del grado di rischio (passato da 3 a 10) e della sottoclasse (passata da
2 a 10). Nemmeno la decisione dell’11 settembre 2014 (doc. 7) chiarisce
maggiormente la differente attribuzione dell’azienda, dal momento che l’au-
torità inferiore si è limitata a indicare che l’aumento del premio rispetto al
2014, in applicazione dell’art. 92 cpv. 5 LAINF, è giustificato da un “risultato
assicurativo al di fuori delle usuali fluttuazioni casuali”.
A seguito dell’opposizione del 9 ottobre 2014, nella quale la ricorrente ha
chiesto fra le altre cose, spiegazioni riguardo al metodo di calcolo applicato
per determinare il nuovo premio, la CSS ha spiegato, con decisione su
opposizione del 19 dicembre 2014 (doc. 11), di aver esaminato l’anda-
mento dei sinistri sulla base di un periodo di osservazione di quattro anni,
giungendo alla conclusione che “l’onere dei sinistri diverge nettamente dai
rischi che per esperienza presentano aziende dello stesso tipo. Essa non
C-6238/2015
Pagina 18
ha tuttavia chiarito il motivo che ha determinato la scelta dello specifico
periodo di osservazione compreso fra il 2011 e il 2014, piuttosto che uno
più lungo o più corto. A ben vedere essa neppure ha spiegato, come sia
composta l’unità di rischio a cui appartiene l’azienda ricorrente, quali siano
“i rischi che per esperienza presentano aziende dello stesso tipo” e quali
siano i risultati mediani registrati fra di esse (si confronti in proposito DTF
112 V 316). Non da ultimo non figura alcun raffronto fra i dati raccolti presso
la A._______ e i valori mediani di riferimento (per altro neppure specificati)
o quelli di altre aziende, ragion per cui – non essendovi elementi di con-
fronti quali il premio medio rispettivamente la “Risikoerfahrung” – non ri-
sulta affatto dimostrata la tesi ribadita da CSS, secondo cui “il risultato as-
sicurativo è al di fuori delle usuali fluttuazioni casuali”.
Neppure la nuova polizza del 6 gennaio 2015 (doc. 12), contiene maggiori
dettagli riguardo al metodo di calcolo eseguito e in particolare il ragiona-
mento che ha permesso di modificare l’attribuzione della ditta ricorrente,
passando dal grado di rischio IL 10 all’8 e dalla sottoclasse INL 10 alla 8.
Sebbene CSS abbia fornito durante la procedura svoltasi dinnanzi al TCA
(inc. 35.2015.18) dei dettagli relativi alla sinistralità registrati fra il 2010 e il
2013 (cfr. doc. TAF 1 atto I [sub. doc. C, D], atto IX) non è mai stato vera-
mente indicato quali fossero i dati di riferimento per operare il raffronto con
i risultati dell’insorgente, né dimostrato l’origine di tali dati e il loro carattere
probante.
8.4 Alla luce di quanto precede, il Tribunale amministrativo federale ritiene
che la CSS non ha rispettato il suo obbligo di motivare le decisioni violando
in tal senso gli art. 35 cpv. 1 PA, 49 cpv. 3 LPGA e 52 cpv. 2 LPGA. È
evidente che né la decisione dell’11 settembre 2014 né quella su
opposizione del 19 dicembre 2014 sono sufficientemente motivate, poiché
non spiegano come il premio a carico della A._______ per il 2015 è stato
concretamente calcolato. La ricorrente, si è infatti trovata costretta a
valutare la bontà dell’incremento del premio per il 2015 sulla base delle
sole cifre e percentuali fornite dalla CSS, ma senza sapere a partire da
quali fattori esse siano state calcolate rispettivamente quale fosse il valore
di riferimento per stabilire che le fluttuazioni dei costi non erano più da
ricondurre semplicemente al caso (DTF 112 V 316). Incombeva alla CSS,
perlomeno in seguito all'opposizione della ditta interessata che ha
esplicitamente censurato l’assenza di un tale calcolo e quindi,
implicitamente, la mancanza di motivazione della decisione dell’11
settembre 2014, chiarire e dimostrare in che modo l’onere dei sinistri
divergesse, durante il periodo di osservazione scelto, dai rischi che per
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Pagina 19
esperienza presentano aziende dello stesso tipo, oltre che illustrare in
modo concreto in che modo e per rapporto a quali dati il risultato
assicurativo riscontrato era da considerarsi al di fuori delle usuali
fluttuazioni casuali.
9.
Resta da determinare quali sono le conseguenze della violazione dell'ob-
bligo di motivare una decisione che spettava all'autorità intimata.
9.1 Come in caso di violazione del diritto di essere sentito, se il Tribunale
stabilisce che è data una violazione dell'obbligo di motivare, considerata la
sua natura formale, la decisione deve essere annullata e gli atti rinviati all'i-
stanza precedente. Eccezionalmente il vizio può essere sanato a livello
ricorsuale se all'interessato è data la possibilità di esprimersi in quella sede
e se l'autorità giudicante può esaminare liberamente sia i fatti che il diritto
(DTF 127 V 431 consid. 3d/aa 126 V 132 consid. 2b). Tuttavia, questa pos-
sibilità deve essere utilizzata con una certa prudenza quando l'autorità di
ricorso è chiamata a statuire su questioni tecniche o che suppongono una
certa libertà d'apprezzamento da parte dell'autorità intimata (DTF 114 Ia 14
consid. 2c). Inoltre, si può rinunciare al rinvio anche per motivi di economia
procedurale, quando esso non ha senso e provocherebbe unicamente su-
perflue perdite di tempo (DTF 116 V 187).
9.2
9.2.1 Nel caso concreto, la giudice dell’istruzione ha espressamente richie-
sto all’autorità inferiore di sostanziare maggiormente le motivazioni addotte
a sostegno dell’aumento dei premi assicurativi per il 2015 – fornendo con-
crete delucidazioni riguardo al metodo di calcolo utilizzato nell’anno di rife-
rimento e in quelli precedenti (doc. TAF 19, 20, 23) – non emergendo que-
ste con sufficiente chiarezza dai precedenti memoriali (doc. TAF 8, 10, 14).
Nel suo scritto del 29 settembre 2017 la CSS ha chiarito in termini generali
e astratti il metodo di calcolo che viene di norma utilizzato per la determi-
nazione del premio assicurativo; ha spiegato l’esegesi del contratto assi-
curativo e la ragione per cui la ricorrente è stata inserita nella classe di
rischio 51 per gli IP e nella sottoclasse 27 per gli INP; ha segnalato l’esi-
stenza di una tariffa base (rappresentante una situazione matematica
ideale, stabilita sulla base di criteri medi applicabili a tipologie di aziende
analoghe a quella della ricorrente) indicando tuttavia che – per ragioni com-
merciali – dalla stessa essa si è sempre discostata negli anni precedenti
per stabilire l’importo del premio della ricorrente; ha infine illustrato, fon-
dandosi sui doc. 20-23 prodotti a tale scopo, la situazione deficitaria del
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Pagina 20
contratto assicurativo richiedente un immediato risanamento per l’anno
2015 (allegata al doc. TAF 24).
9.2.2 Le spiegazioni fornite con le osservazioni del 29 settembre 2017 non
sono tuttavia esaurienti e non permettono di chiarire tutti i parametri alla
base della determinazione del premio in esame.
9.2.2.1 Innanzitutto, buona parte delle cifre e delle percentuali indicate nei
summenzionati documenti, oltre a non essere supportate da elementi con-
creti, risultano difficilmente accessibili a questo Tribunale, dal momento che
esprimono soltanto il risultato di operazioni matematiche, di cui non è dato
sapere il ragionamento e il procedimento che ne sta a monte. In concreto
la CSS ha fornito (nuovamente) solo i risultati dei calcoli sui quali essa
fonda la propria decisione (elencati nelle tabelle di cui ai doc. 20-23), ma
non invece la formula matematica alla base degli stessi, privando così la
ricorrente e questo Tribunale dei mezzi necessari a verificare la bontà delle
cifre esposte.
9.2.2.2 Oltre a ciò, non è chiaro come venga stabilito dall’assicuratore il
fattore di credibilità del rischio, la sua funzione e il suo rapporto con le altre
variabili all’interno del calcolo per la determinazione del premio.
9.2.2.3 Neppure è stato empiricamente spiegato come vengono determi-
nati i gradi di rischio e le sottoclassi e quando avviene lo scatto da un grado
(o sottoclasse) all’altro. Per il caso concreto, non è dunque possibile stabi-
lire, se non fondandosi sulle lapalissiane cifre esposte da CSS, come si sia
potuto passare in un sol colpo dal grado di rischio 3 al 10 per gli IP rispet-
tivamente dalla sottoclasse 2 alla 10 per gli INP e come sia stato possibile,
appena un mese dopo (cfr. polizza del 6 gennaio 2015), modificare tale
provvedimento, attribuendo l’insorgente a una categoria inferiore (8), sia
per gli IP che per gli INP.
9.2.2.4 Né tantomeno si comprende su quali dati e su quali documenti CSS
si sia fondata per determinare l’importo medio dei sinistri, a suo dire corri-
spondente a fr. 239'951.- (cfr. doc. 21 allegato al doc. TAF 24; si confronti
in proposito l’espressa richiesta formulata in doc. TAF 23, p. 2).
9.2.2.5 Sono inoltre rimasti privi di una concreta spiegazione importanti
aspetti come la scelta del periodo di osservazione: sebbene sia
condivisibile il fatto che questo avvenga tenendo conto di un lasso di tempo
di 3-5 anni, come afferma CSS, non è stato chiarito perché è stato scelto
proprio il periodo 2011-2014 (per altro non ancora completo al momento
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Pagina 21
dell’emissione della decisione dell’11 settembre 2014 e della decisione su
opposizione del 19 dicembre 2014), piuttosto che un altro periodo. Non è
stato inoltre chiarito a partire da quale momento delle fluttuazioni del
risultato assicurativo non possano più essere ritenute casuali e impongano,
secondo le esperienze maturate in materia di rischi, dunque
all’assicuratore di risanare la polizza.
9.2.3 Infine, sebbene l’autorità inferiore vi si riferisca in più occasioni, non
è stata prodotta né la tariffa base di CSS (nella versione 2014 e in quelle
precedenti), né tantomeno l’approvazione che questa avrebbe ricevuto
dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Nuovamente dunque non
risulta possibile verificare fatti, dati e cifre.
9.3 Nell’evenienza concreta, non si può rinunciare ad annullare la deci-
sione impugnata, rinviando gli atti alla CSS per una nuova decisione. Alla
luce di quanto esposto sopra, la violazione dell'obbligo di motivare è di una
certa importanza dato che sia la decisione dell’11 settembre 2014 (e la de-
cisione su opposizione del 19 dicembre 2014), sia la nuova polizza del 6
gennaio 2015 non contengono praticamente alcuna indicazione su come è
stato calcolato il premio 2015 a carico della A._______. In proposito, va
sottolineato che è giustificato esigere dalla CSS un maggiore sforzo didat-
tico nelle sue spiegazioni relative alla determinazione dei premi – renden-
dole meno tecniche e più intelligibili ai profani. Infine, se il Tribunale ammi-
nistrativo federale dovesse comunque sanare la violazione dell'obbligo di
motivare le decisioni, la parte ricorrente sarebbe privata della possibilità di
beneficiare di due istanze di ricorso (SVR 2003 IV n. 13 consid. 3.1).
9.4 Il ricorso deve essere pertanto accolto nel senso che, annullata la de-
cisione impugnata, la causa è rinviata all'autorità intimata per nuova deci-
sione. Spetterà alla CSS fornire alla parte ricorrente i documenti e le infor-
mazioni relative al sistema di tariffazione empirica e spiegare come il pre-
mio 2015 per gli infortuni professionali è stato calcolato nel suo caso.
10.
10.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali,
l'anticipo per le presunte spese di procedura di fr. 3'000.-, versato dalla
ricorrente il 2 novembre 2015 (doc. TAF 3) le è restituito (art. 63 PA).
10.2 Ritenuto che l'insorgente è patrocinata in questa sede da un legale si
giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art.
64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e
C-6238/2015
Pagina 22
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215
consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'as-
segnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal pro-
filo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per com-
plemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 4'000.- (inclusivo
di spese e IVA, art. 9 cpv. 1 in relazione con l’art. 10 cpv. 2 TS-TAF), tenuto
conto della difficoltà del caso e del lavoro effettivo ed utile svolto dal patro-
cinatore della ricorrente – ed in linea con quanto riconosciuto da questo
Tribunale in casi analoghi (vedi ad es. sentenza TAF C-1362/2016 del 23
marzo 2017 e C-1363/2016 del 19 giugno 2017 consid. 7.2). L'indennità
per ripetibili è posta a carico della CSS.
(il dispositivo è menzionato alla pagina seguente)
C-6238/2015
Pagina 23
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione del 19 dicembre
2014, la causa è rinviata alla CSS affinché emani una nuova decisione ai
sensi del considerando 9.4.
2.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 3'000.-, già corrisposto
dalla ricorrente, gli sarà restituito allorquando la presente sentenza sarà
cresciuta in giudicato.
3.
La CSS rifonderà alla ricorrente fr. 4'000.- a titolo di spese ripetibili
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; atto giudiziario)
– Ufficio federale della sanità pubblica, Berna (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova
ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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