B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-624/2016
Sen t en z a d e l 2 8 magg i o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Viktoria Helfenstein e Madeleine Hirsig-Vouilloz,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentato dagli avv.ti Valentina Errico e Franco Papadia,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione
del 29 dicembre 2015).
C-624/2016
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…) 1953, ha lavorato in Svizzera dal
1980 al 1982 svolgendo l’attività di falegname e solvendo contributi all’as-
sicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 5, 6, 40,
41 e 42). In seguito, è rientrato in Italia e ha lavorato in qualità di falegname
indipendente fino al 30 dicembre 2014 (doc. 36 pag. 2, doc. 40 e 46 pagg.
9 e 10).
B.
Il 18 maggio 2015, l’assicurato ha formulato, tramite l’Istituto nazionale di
previdenza sociale (INPS), all’attenzione dell’Ufficio dell’assicurazione per
l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE), una domanda volta
all’ottenimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità
(doc. 38 e 39, in particolare pag. 7).
C.
C.a Nel corso dell’istruttoria, l’autorità inferiore ha assunto agli atti diversa
documentazione, in particolare i referti medici delle RX al bacino e alla co-
lonna lombosacrale del 13 marzo 2014, della RM lombosacrale del 16
aprile 2014 e della RMN cervicale del 9 dicembre 2014, eseguiti in Italia e
trasmessi dall’assicurato (cfr. doc. 24 [ripetuto in doc. 59 e allegato al doc.
TAF 1]; doc. 25 [ripetuto in doc. 62] e doc. 34 [ripetuto in doc. 60 e allegato
al doc. TAF 1]) e la perizia medica particolareggiata E 213 del 7 luglio 2015,
nella quale sono poste le diagnosi di “cardiopatia ipertensiva; discoartrosi
cervico-lombare in pregressa laminectomia L4-L5 (1990) con lieve impe-
gno funzionale; ipertrofia prostatica benigna in trattamento farmacologico;
disturbo depressivo reattivo; ICD 401 ipertensione essenziale e ICD 722
patologie dei dischi intervertebrali”. Nella menzionata perizia è stato altresì
indicato che l’interessato è in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri,
che il medesimo non può svolgere a tempo pieno il suo ultimo lavoro, che
è in grado di svolgere un lavoro adeguato alle sue condizioni, ma non a
tempo pieno e che, conformemente alle disposizioni di legge del Paese di
residenza, ossia l’Italia, l’invalidità per l’ultimo lavoro svolto è del 60% (doc.
36).
C.b Con rapporto finale del 15 ottobre 2015, la dott.ssa B._______, medico
del Servizio medico regionale (SMR), specialista in medicina interna, ha
posto le diagnosi associate con ripercussioni sulla capacità lavorativa di
“ipertrofia benigna alla prostata; lombalgie non deficitarie con protrusioni
C-624/2016
Pagina 3
discali lombari; stato dopo cura dell’ernia discale L4-L5 nel 1991; HTA; di-
sturbo depressivo reattivo; artrosi cervicale”. Il medico del SMR ha ritenuto,
in particolare sulla base della perizia medica particolareggiata E 213 del 7
luglio 2015, limitate le affezioni – essenzialmente di natura ortopedica –
alla salute dell’interessato. Ha tuttavia precisato che le attività pesanti do-
vranno essere evitate al fine di non scompensare il quadro clinico. Ha al-
tresì ritenuto che il disturbo depressivo reattivo è di grado leggero, che al
riguardo non vi è né un percorso né un trattamento necessario e che per-
tanto la patologia psichiatrica non giustifica alcuna incapacità lavorativa. Il
medico del SMR ha quindi ritenuto una capacità lavorativa totale nell’atti-
vità abituale, ma evitando le attività pesanti (doc. 56).
C.c Sulla base del menzionato rapporto finale del 15 ottobre 2015 del me-
dico del SMR, con progetto di decisione del 29 ottobre 2015, l’UAIE ha
prospettato il respingimento della richiesta di prestazioni dell’assicurazione
per l’invalidità (doc. 57).
C.d Con osservazioni del 10 novembre 2015, l’interessato ha contestato il
progetto di decisione (doc. 58). Ha fatto valere un accertamento insuffi-
ciente dei fatti giuridicamente rilevanti e chiesto l’accoglimento della do-
manda di prestazioni. Ha indicato che le patologie di cui è affetto sono gravi
e lo pongono nell’impossibilità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa.
Ha altresì allegato diversa documentazione medica già agli atti dell’incarto
dell’autorità inferiore (cfr. doc. da 59 a 72).
C.e Con presa di posizione del 14 dicembre 2015, il medico del SMR ha
ritenuto che la documentazione trasmessa dall’interessato non è suscetti-
bile di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella precedente-
mente ritenuta (doc. 75).
D.
Con decisione del 29 dicembre 2015, l’UAIE ha respinto la domanda ten-
dente all’ottenimento di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità. (doc.
76). Secondo l’autorità inferiore dagli atti non risulta un’incapacità al lavoro
media sufficiente, per un anno, e, malgrado il danno alla salute, l’esercizio
di un’attività lucrativa è sempre esigibile in misura sufficiente per escludere
il diritto ad una rendita. In particolare, l’UAIE ha indicato che il danno alla
salute è essenzialmente di natura ortopedica e che, sulla base della perizia
medica particolareggiata E 213 del 7 luglio 2015, le cervico-lombalgie sono
di lieve impegno funzionale e che lo stato clinico è globalmente nella norma
C-624/2016
Pagina 4
senza deficit sensitivo-motore oggettivato. Pertanto, la patologia rimane li-
mitata e l’attività abituale di falegname è esigibile al 100%, evitando tuttavia
le mansioni pesanti per non scompensare il quadro clinico.
E.
Il 28 gennaio 2016, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la decisione del 29 dicembre 2015,
mediante il quale ha chiesto il riconoscimento, in via principale, di una ren-
dita intera d’invalidità e, in via subordinata, di un grado d’invalidità pari e/o
superiore al 40%, a decorrere dalla presentazione della domanda di rendita
d’invalidità oppure dalla data che verrà accertata. Ha fatto valere un accer-
tamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti. Ha in particolare in-
dicato di essere affetto da “ipertrofia prostatica benigna con ostruzione cer-
vico-uterale e PSA elevato; steno-instabilità vertebrale con gravi discopa-
tie; ernia inguinale obliqua esterna destra; ipertensione arteriosa; sindrome
depressiva reattiva di grado severo; disventilopatia di tipo ostruttivo” e che
tali patologie comportano un’evidente riduzione della capacità lavorativa.
Ha altresì chiesto che, nel caso fosse stato ritenuto necessario, venga pre-
disposta una consulenza tecnico-legale al fine di accertare lo stato di salute
e la sua influenza sulla capacità lavorativa. Ha altresì allegato diversa do-
cumentazione medica già presente agli atti di cui all’incarto dell’autorità in-
feriore (doc. TAF 1 e allegati).
F.
Con versamento del 18 febbraio 2016, l’insorgente ha corrisposto fr. 400.-
a copertura del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc.
TAF 3).
G.
Con risposta al ricorso del 18 marzo 2016, l’autorità inferiore ha proposto
la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. L’UAIE ha
osservato che il medico del SMR, nella valutazione del 15 ottobre 2015, ha
indicato che le affezioni non sono di gravità tale da cagionare ripercussioni
sulla capacità lavorativa. Pertanto, nell’ultima attività lavorativa svolta
dall’interessato, ossia quella di falegname, ha ritenuto una completa capa-
cità lavorativa. La documentazione medica agli atti sarebbe altresì è suffi-
ciente per la definizione del caso. L’autorità inferiore ha peraltro osservato
che la documentazione medica trasmessa in fase ricorsuale non apporta
alcun nuovo elemento e non giustifica una diversa valutazione dal profilo
medico (doc. TAF 6).
C-624/2016
Pagina 5
H.
Nella replica del 29 aprile 2016, il ricorrente si è riconfermato nelle allega-
zioni in fatto e in diritto di cui al ricorso. Ha inoltre indicato che il 25 gennaio
2016 è stato riconosciuto invalido al 67%, con riconoscimento dell’assegno
ordinario di invalidità a decorrere da ottobre del 2014 dal Tribunale di
C._______, sulla base della perizia svolta dal consulente tecnico nominato
il quale ha posto le diagnosi di “spondilo-artrosi C-L in pregressa laminec-
tomia L4-L5 con lombosciatalgia sinistra e blocco funzionale, cardiopatia
ipertensiva in trattamento farmacologico e dispnea da sforzo con precoce
esauribilità muscolare, sindrome ansioso-depressiva accompagnata da
turbe del sonno, ipertrofia prostatica in elevati valori di PSA”. L’insorgente
ha altresì indicato che occorre tenere conto dell’impossibilità di trovare una
nuova occupazione a 63 anni (doc. TAF 9 e allegati).
I.
Con duplica del 13 maggio 2016, l’UAIE ha indicato che il diritto all’otteni-
mento di una rendita d’invalidità svizzera è determinato dal diritto interno
svizzero e che pertanto risulta irrilevante il fatto che l’assicurato sia stato
riconosciuto invalido nel suo Paese d’origine. Ha quindi nuovamente pro-
posto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc.
TAF 11).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con
rinvii).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione
per l’invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
C-624/2016
Pagina 6
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalle decisioni e avente
un interesse degno di protezione al loro annullamento o alla loro modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile. Inoltre, con versamento del 18 febbraio 2016 (doc. TAF 3), il
ricorrente ha tempestivamente corrisposto l’anticipo spese richiesto (art.
21 cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA).
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l’ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
C-624/2016
Pagina 7
2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte-
riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor-
rere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile
2016 consid. 4.2 con rinvii).
2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto
un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto
ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se-
condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a
partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130
V 445). Nella fattispecie in esame, la domanda di rendita è stata presentata
il 18 maggio 2015 (cfr. consid. B della presente sentenza). Ne discende
che in concreto si applicano di principio le nuove norme materiali in vigore
dal 1° gennaio 2012, tra le quali le disposizioni della 6a revisione della LAI
(cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali
della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore).
3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 29 dicembre
2015. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione im-
pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data
quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2;
121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente con-
C-624/2016
Pagina 8
nessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezza-
mento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa
(cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5;
9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a
in fine).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una ren-
dita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativa-
mente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché
art. 4, 28 e 28a LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71 [art. 46 del regolamento (CE) n. 883/2004 {che rinvia al
Capitolo 5}]) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in
combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid.
3 e 4).
Il ricorrente adempie in ogni caso la condizione della durata minima di con-
tribuzione, avendo pagato contributi per più di tre anni, fermo restando che
ha versato all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invali-
dità per più di un anno (cfr. doc. 5, 6 40, 41 e 42).
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mer-
cato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sotto-
posto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA).
C-624/2016
Pagina 9
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno il 50%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad
una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui
le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%,
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitual-
mente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente
quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF
132 V 423 consid. 6.4.1; 130 V 253 consid. 2.3)
5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con-
suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve-
dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in-
capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva-
lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui agli art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (cfr. sentenze del TF
9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17
gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esi-
gibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili-
brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe
potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo
generale del raffronto dei redditi).
6.2 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno in-
validante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esi-
gibili dall'assicurato (cfr. sentenze del TF 9C_240/2013 del 22 ottobre 2013
consid. 2.1 e 8C_ 671/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 3).
7.
In virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in
relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collabora-
C-624/2016
Pagina 10
zione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, as-
sume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurispru-
denza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati,
può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid.
4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'i-
struzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un
rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento
dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio
inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giu-
stificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribu-
nale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii).
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1 e DTF 125 V 351 consid. 3).
8.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am-
ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen-
dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro-
fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul-
tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi
siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V
210 consid. 6.2.4; 134 V 232 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore
probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V
254 consid. 3.3 e 3.4]).
8.3 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru-
denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal
parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del
C-624/2016
Pagina 11
tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista
medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi
per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fon-
data da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 con-
sid. 1.3.4 e DTF 125 V 351 consid. 3b/bb).
8.4 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha preci-
sato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono con-
tribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non
abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve
valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia
giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rile-
vare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso
dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del pro-
prio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli
stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii).
8.5 Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute psichica
presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista psichia-
trico, poggiata su criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente, il quale deve pronunciarsi sulla gravità dell’affezione
(DTF 130 V 396 [cfr., più in generale, la necessità di una valutazione me-
dica in DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.3]). Tenendo conto di diversi criteri, lo
psichiatra deve valutare l’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’as-
sicurato.
8.6 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia pre-
cisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico,
come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale
sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011 consid. 7.2).
9.
Nel caso concreto, occorre verificare se l’istruttoria effettuata dall’autorità
inferiore sia sufficiente, o meno, per statuire nel caso di specie.
C-624/2016
Pagina 12
9.1 La decisione impugnata si basa sul rapporto finale del SMR del 15 ot-
tobre 2015 (doc. 56), nonché sulla presa di posizione del SMR del 14 di-
cembre 2015 (doc. 75). Per i motivi che saranno indicati di seguito, si rileva
fondata la censura sollevata dal ricorrente d’accertamento insufficiente dei
fatti giuridicamente rilevanti avendo il medico del SMR tratto conclusioni
affrettate sulla base di un’istruttoria carente. Infatti, dalla documentazione
medica di cui agli atti dell’incarto dell’autorità inferiore – di data anteriore
alla decisione impugnata – emerge che le patologie di cui è affetto il ricor-
rente non sono solo di natura ortopedica, come ritenuto dal medico del
SMR (cfr. doc. 56 e 75), ma che sono presenti pure delle affezioni reuma-
tologiche, neurologiche e psichiatriche che non sono state sufficientemente
acclarate e suscettibili d’incidere sulla residua capacità lavorativa dell’in-
sorgente.
9.2 Dal profilo reumatologico-neurologico
9.2.1 Questo Tribunale osserva in particolare che nel referto delle RX al
bacino e alla colonna lombosacrale del 13 marzo 2014, è segnalata, a
livello del bacino, una coxartrosi bilaterale con riduzione delle rime articolari
coxo-femorali, mentre a livello della colonna lombo-sacrale, sono indicati
“spianamento della fisiologica lordosi lombare, scoliosi lombare destro
convessa, diffusi segni di spondiloartrosi con becchi osteofitosici marginali
e netta riduzione degli spazi intersomatici L3-L4, L4-L5 ed L5-S1” (doc. 24
[ripetuto in doc. 59 e allegato al doc. TAF 1]). Nel referto della RM
lombosacrale eseguita il 16 aprile 2014, è indicato “verticalizzata la
fisiologica lordosi con curva scoliotica destro-convessa e fulcro in L3-L4;
diffusi, gravi fenomeni di spondilosi osteofitosica, artrosi interapofisaria e
degenerazione discale di tipo disidratativo; a tutti i livelli esplorati si
evidenzia ampia protrusione posteriore dei dischi intersomatici con
impronta sul sacco durale e parziale obliterazione dei forami neurali; le
radici della cauda equina appaiono, pertanto, diffusamente compresse e
affastellate; il cono midollare conserva regolare morfologia e segnale” (doc.
25 [ripetuto in doc. 62]). Dalla RMN cervicale eseguita il 9 dicembre 2014,
risulta inoltre “cervicoartrosi e uncoartrosi sinistra in C3-C4, C5-C6 e C6-
C7; fenomeni disidratativi degli spazi intersomatici; in C3-C4 e C4-C5
protrusione discale posteriore ad ampio raggio; in C5-C6 e C6-C7
protrusione discale posteriore ad ampio raggio maggiormente evidente e a
prevalenza destra; non alterazioni del midollo spinale cervicale; regolare
calibro del canale vertebrale” (doc. 34 [ripetuto in doc. 60 e allegato al doc.
TAF 1]).
C-624/2016
Pagina 13
9.2.2 Nel rapporto finale del 15 ottobre 2015 (doc. 56), il medico del SMR,
specialista in medicina interna, ha indicato, fra le altre, le diagnosi asso-
ciate con ripercussioni sulla capacità lavorativa di lombalgie non deficitarie
con protrusioni discali lombari ed artrosi cervicale, ed ha ritenuto, sulla
base della perizia medica particolareggiata E 213 del 7 luglio 2015 (cfr.
doc. 36), uno stato clinico globalmente nella norma senza deficit sensitivo-
motorio.
9.2.3 Questo Tribunale non può manifestamente aderire alla valutazione
del medico del SMR considerato che dalle risultanze dell’insieme dei referti
medici di cui agli atti di data anteriore alla decisione impugnata appare, nel
complesso, uno stato di salute sostanzialmente più grave rispetto a quello
ritenuto dal medico dell’autorità inferiore. Alla luce della documentazione
medica summenzionata (cfr. consid. 9.2.1 del presente giudizio), alle “lom-
balgie non deficitarie con protrusioni discali lombari” hanno da aggiungersi
segnatamente uno spianamento/verticalizzazione della fisiologica lordosi
con curva scoliotica destro-convessa e fulcro in L3-L4, diffusi e gravi feno-
meni di spondilosi osteofitosica, spondiloartrosi, degenerazioni discali di
tipo disidratativo, ampie protrusioni discali a tutti i livelli esplorati, nonché
radici diffusamente compresse e affastellate. Mentre, a livello cervicale, da-
gli atti emerge non solo, come ritenuto dal medico del SMR, un’artrosi cer-
vicale, ma è segnalata pure la presenza di uncoartrosi, di fenomeni disi-
dratativi degli spazi intersomatici e protrusioni discali posteriori ad ampio
raggio da C3 a C7. Al quadro reumatologico va altresì aggiunta una coxar-
trosi bilaterale con riduzione delle rime articolari coxo-femorali. Questo Tri-
bunale osserva altresì che non è dato di sapere su quali basi il medico del
SMR, peraltro non specialista in neurologia, abbia ritenuto l’assenza di de-
ficit sensitivo-motorio conto tenuto che sia nel rapporto della pratica di in-
fortunio o malattia professionale del 28 novembre 2008 (cfr. doc. 10 [ripe-
tuto in doc. 46 pag. 11]), mediante il quale è stata riconosciuta una meno-
mazione dell’integrità psico-fisica del 10%, sia nella relazione del 2 settem-
bre 2015 della visita medica per accertamento della menomazione dell’in-
tegrità psico-fisica (cfr. doc. 55), sono stati ritenuti e attestati disturbi motori
e sensitivi da protrusioni discali multiple del tratto vertebrale da L1 a S1.
Tali patologie di natura reumatologica-neurologica non sono state sufficien-
temente acclarate dall’autorità inferiore benché suscettibili di avere un in-
flusso sulla capacità lavorativa del ricorrente.
9.3 Dal profilo psichiatrico
9.3.1 Quanto alla sussistenza di una problematica psichiatrica, il medico
del SMR ha, da un lato, posto il “disturbo depressivo reattivo” fra le diagnosi
C-624/2016
Pagina 14
associate con ripercussioni sulla capacità lavorativa. Dall’altro lato, tutta-
via, ha ritenuto, sulla base della perizia medica particolareggiata E 213 del
7 luglio 2015, il disturbo depressivo reattivo di grado leggero e che per tale
affezione non vi fosse né un percorso né la necessità di un trattamento. Il
medico ha concluso che non esiste alcun influsso sulla capacità lavorativa
(cfr. rapporto finale del 15 ottobre 2015 [doc. 56]).
9.3.2 Dagli atti di cui all’incarto dell’autorità inferiore di data anteriore alla
decisione impugnata emergono il certificato del 29 aprile 2014 della
dott.ssa D._______, la cui specializzazione non è nota, la quale ha indi-
cato, fra le altre, la diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva” (doc. 26 [ri-
petuto in doc. 63 e allegato al doc. TAF 1]), e il certificato medico del 16
maggio 2014 del dott. E._______, specialista in neurologia, criminologia
clinica e psichiatria forense, dal quale risulta la diagnosi di “sindrome de-
pressiva endoreattiva di grado severo” (doc. 30 [ripetuto in doc. 66 e alle-
gato al doc. TAF 1]), mentre nella perizia medica particolareggiata E 213
del 7 luglio 2015 (doc. 36) non è menzionata la gravità della sindrome de-
pressiva endoreattiva.
9.3.3 Questo Tribunale osserva che agli atti non figura alcuna valutazione
approfondita specialistica in psichiatria. Infatti, i certificati trasmessi dal ri-
corrente – i quali peraltro non riportano nemmeno la medesima diagnosi, il
primo facendo riferimento ad una “sindrome ansioso-depressiva” ed il se-
condo ad una “sindrome depressiva endoreattiva di grado severo” – non
comportano né il riferimento ad una classificazione dell’affezione psichica
secondo un metodo scientifico riconosciuto internazionalmente (ICD), né
si pronunciano sull'anamnesi, sull'evoluzione della malattia, sulla prognosi
e sulle conseguenze della menzionata affezione sulla capacità lavorativa e
sul comportamento dell’insorgente. Tuttavia, non può essere ritenuta con-
vincente la valutazione del medico del SMR. Da un lato, egli non dispone
di una specializzazione in psichiatria e, dall’altro lato, egli ha fondato la
propria valutazione sostanzialmente sulla base della perizia medica parti-
colareggiata E 213 del 7 luglio 2015, la quale non appare essere stata re-
datta da uno specialista in psichiatria e non è dato di sapere se il medico
incaricato abbia esaminato i certificati medici del 29 aprile 2014 della
dott.ssa D._______ e del 16 maggio 2014 del dott. E._______ poc’anzi
menzionati (manca comunque una qualsiasi indicazione precisa al ri-
guardo). Pertanto, l’istruttoria dell’autorità inferiore si rileva carente anche
da questo profilo.
9.4 Ne discende, in conclusione, che in assenza di sufficienti accertamenti
in ambito ortopedico-reumatologico e psichiatrico, l’istruttoria dell’autorità
C-624/2016
Pagina 15
inferiore si rileva carente. Non risulta altresì possibile, in tali condizioni, de-
terminarsi, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle
assicurazioni sociali, sullo stato di salute dell’insorgente e la relativa con-
seguenza sulla residua capacità lavorativa del medesimo. Da questo pro-
filo, non sono né sufficientemente precisi né fondati su criteri identici a
quelli vigenti nel nostro ordinamento, gli accertamenti svolti nell’ambito
della procedura giudiziaria italiana di cui alla replica del 29 aprile 2016, già
solo per il fatto che la consulenza tecnica ordinata dal Tribunale di
C._______ e allegata agli atti di causa è insufficientemente precisa per po-
tersi determinare con cognizione di causa sulla residua capacità lavorativa
del ricorrente secondo i dettami del nostro ordinamento giuridico. Peraltro,
neppure il decreto di omologa del Tribunale di C._______ del 25 gennaio
2016 colma le menzionate lacune nell’accertamento dei fatti determinanti.
10.
Per conseguenza, la decisione impugnata del 29 dicembre 2015, fondata
su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti dal profilo
ortopedico-reumatologico e psichiatrico, viola il diritto federale ed incorre
nell’annullamento.
11.
Conto tenuto dell’esito della causa, con riferimento alla censura sollevata
dal ricorrente nell’atto di replica, secondo la quale occorrerebbe tenere
conto dell’impossibilità per l’interessato di trovare una nuova occupazione
confacente a 63 anni (cfr. doc. TAF 9), occorre rilevare quanto segue. Nella
decisione impugnata è stata ritenuta una completa capacità lavorativa
nell’attività abituale di falegname e l’autorità inferiore non si è espressa
sulla sfruttabilità della residua capacità lavorativa in altre attività professio-
nali. Questo Tribunale osserva che, come indicato nei considerandi prece-
denti, lo stato di salute e quindi la residua capacità lavorativa del ricorrente
nell’attività abituale non sono stati sufficientemente acclarati.
12.
12.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istru-
zioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del
TAF C-1446/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 8.1). In particolare, esso si
sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque suffi-
cienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF 126 II 43; 125 II
C-624/2016
Pagina 16
326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedente-
mente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore
affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridica-
mente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnata-
mente con una perizia interdisciplinare in ambito ortopedico-reumatologico
e psichiatrico (cfr. sentenza del TF 9C_ 235/2013 del 10 settembre 2013
consid. 3.2 con rinvii e sentenza del TAF C-6436/2014 del 10 luglio 2017
consid. 11.1; cfr. anche, sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in
siffatte circostanze [accertamento manifestamente insufficiente dei fatti
giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore, detta autorità non
avendo esperito i necessari accertamenti per la determinazione dello stato
di salute del ricorrente] DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; cfr. altresì sentenza
del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii [cfr. consid. 7
del presente giudizio]), e con ogni ulteriore esame che l’evoluzione nel
tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario (v.
segnatamente la cardiopatia ipertensiva cui è fatto riferimento nel certifi-
cato del 29 aprile 2014 della dott.ssa D._______ [doc. 26] e nei referti del
6 maggio 2014 [doc. 27], i disturbi respiratori cui è fatto riferimento nel cer-
tificato del 29 aprile 2014 della dott.ssa D._______ [doc. 26] e nel referto
del 9 maggio 2014 [doc. 29] ed i disturbi urologici [cui è fatto riferimento nel
certificato del 31 gennaio 2015 del dott. F._______ {doc. 35}]), nonché a
pronunciare una nuova decisione. In tale ambito, l’UAIE dovrà – qualora
non dovesse più risultare una sufficiente capacità lavorativa nell’abituale
attività suscettibile di escludere il diritto ad una rendita dell’AI svizzera –
pure pronunciarsi sull’effettiva sfruttabilità di una residua capacità lavora-
tiva medico-teorica per il ricorrente in un’attività sostitutiva adeguata, conto
tenuto anche della sua età.
12.2 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
che nella decisione impugnata del 29 dicembre 2015 l’autorità inferiore ha
respinto la richiesta di rendita formulata dall’interessato.
13.
13.1 Visto l’esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
400.-, versato il 18 febbraio 2016, sarà restituito al ricorrente allorquando il
presente giudizio sarà cresciuto in giudicato.
C-624/2016
Pagina 17
13.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda-
tario professionale e che ha da ritenersi vincente nella presente causa, si
giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione
con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la
parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di pre-
stazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche
se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e
nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata
d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2’000.- (compresi i disborsi ed esclusa
l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-995/2014 del 9
marzo 2017 consid. 10.2 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e neces-
sario svolto dai rappresentanti del ricorrente. L'indennità per ripetibili è po-
sta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-624/2016
Pagina 18
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è accolto nel senso che la deci-
sione impugnata del 29 dicembre 2015 è annullata e gli atti di causa sono
rinviati all’UAIE affinché proceda al completamento dell’istruttoria e alla
pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 18
febbraio 2016, sarà restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato della
presente sentenza.
3.
L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentanti del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento; allegati: copia della duplica del 13 maggio 2016
dell’autorità inferiore e formulario “Indirizzo per il pagamento”)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-624/2016
Pagina 19
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF.
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: