B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6245/2013
S e n t e n z a d e l 1 ° l u g l i o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli, Franziska Schneider,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentata dal Patronato CLAAI,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, CP 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 27 settembre
2013).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
1.1 Il 2 dicembre 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadina italiana, nata il (…) 1967, coniugata, con due figli
(doc. 1 e 8 dell'incarto dell'UAIE, doc. A 1 e 8) – una rendita intera dell'as-
sicurazione svizzera per l'invalidità, e due rendite ordinarie per figli legate
alla rendita della madre, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (doc. A 1).
1.2
1.2.1 Il 13 aprile 2011, nell'ambito di una procedura di revisione della ren-
dita, l'UAIE ha constatato un miglioramento dello stato di salute dell'inte-
ressata che, a suo giudizio, giustificava la soppressione della rendita d'in-
validità a decorrere dal 1° giugno 2011 (doc. A 26).
1.2.2 Questa decisione è stata impugnata dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale (TAF) il 4 maggio 2011 (doc. A 28 pag. 2).
1.2.3 Con sentenza del 24 agosto 2012, il TAF ha parzialmente accolto il
ricorso, annullato la decisione del 13 aprile 2011 e rinviato gli atti all'auto-
rità inferiore affinché completasse l'istruttoria, segnatamente con una pe-
rizia neurologica (doc. A 51).
1.3 Ripresa l'istruttoria, l'UAIE ha ordinato una perizia neurologica – effet-
tuata dal dott. B._______ il 21 gennaio 2013 – da cui risulta che l'assicu-
rata soffre di una ‹‹possibile SUNCT (short-lasting unilateral neuralgiform
headache with conjunctival injection and tearing)›› e che la capacità lavo-
rativa dovrebbe essere aumentata negli ultimi 2-3 anni – senza poter sta-
bilire una data precisa – almeno al 50% in un'attività professionale ed al-
meno al 60%, se non di più, come casalinga (doc. A 66, in particolare
doc. A 66 pag. 4 e 6).
2.
Il 27 settembre 2013, l'autorità di prime cure ha nuovamente deciso di
sopprimere, con effetto al 1° giugno 2011, la rendita per l'invalidità eroga-
ta in favore di A._______ (doc. A 88). Ha segnatamente ritenuto che lo
stato di salute dell'interessata è migliorato a partire dal 17 settembre 2010
e che attualmente presenta un grado d'invalidità pari al 25%.
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3.
Il 26 ottobre 2013, l'interessata – per il tramite del suo rappresentante –
ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la
decisione dell'UAIE del 27 settembre 2013 mediante il quale ha chiesto
che sia eseguita una nuova valutazione medica, più approfondita, del ca-
so (doc. TAF 1).
4.
Con risposta al ricorso del 20 gennaio 2014, l'UAIE ha proposto la reie-
zione del gravame e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 3).
L'autorità inferiore ha precisato che, conto tenuto della perizia neurologica
del dott. B._______ del 21 gennaio 2013 (doc. A 66), e di tutta la docu-
mentazione medica agli atti, il Servizio medico regionale (SMR) ha rileva-
to un miglioramento delle condizioni di salute dell'interessata (cfr. valuta-
zione del 12 marzo 2013, doc. A 75) – con una capacità lavorativa nella
precedente attività di venditrice pari al 50% ed una capacità totale per
quanto riguarda l'esecuzione delle abituali mansioni di casalinga (cfr. doc.
A 12, 14 e 64) – e ciò a decorrere dal 17 settembre 2010.
5.
Nella replica del 6 marzo 2014, l'interessata si è riconfermata nelle argo-
mentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 26 ottobre 2013. Ha pro-
dotto la trascrizione del certificato medico del dott. C._______ del 9 mag-
gio 2012 nonché i certificati medici del dott. D._______ del 2 maggio
2013 e del dott. E._______ del 26 febbraio 2014, i quali attestano che l'in-
teressata è affetta da SUNCT con crisi quotidiane che raggiungono anche
sei/sette episodi giornalieri. L'insorgente assumerebbe una compressa tre
volte al giorno di F._______, una compressa al giorno di G._______, e
una compressa di H._______ la sera. Ha allegato pure il questionario per
assicurati occupati nell'economia domestica del 9 luglio 2010 (doc. TAF
6).
6.
Nella duplica del 12 giugno 2014, l'UAIE ha proposto l'ammissione del ri-
corso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di
causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conforme-
mente alla presa di posizione del SMR del 3 giugno 2014. Secondo
quest'ultimo, è indicato chiedere informazioni completive al dott.
E._______ alfine di poter poi determinare con cognizione di causa la re-
sidua capacità lavorativa ed i limiti funzionali dell'assicurata (doc. TAF
10).
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7.
7.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20),
i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE).
7.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
7.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
8.
8.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina
le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in
particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua
capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
8.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incomple-
to dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
9.
9.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla
presa di posizione del SMR del 3 giugno 2014 (doc. TAF 10) è del tutto
giustificata, non risultando altrimenti possibile determinarsi con il neces-
sario grado di verosimiglianza sulla residua capacità lavorativa della ricor-
rente rispettivamente sulla capacità a svolgere le mansioni domestiche.
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9.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giuri-
sprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-
mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità in-
feriore e dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che
pure l'evoluzione nel tempo dello stato di salute della ricorrente dovesse
rendere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non ri-
sulta in effetti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa
dell'insorgente con il necessario grado della verosimiglianza preponde-
rante (cfr. doc. TAF 1 ultimo paragrafo).
9.3 Nel caso concreto non era altresì necessario dare alla ricorrente la
possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuo-
va giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF
137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire
dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste
l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente
(cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
che nella decisione impugnata del 27 settembre 2013 l'autorità inferiore
ha considerato che la ricorrente non presenta un grado d'invalidità suffi-
ciente per ottenere una rendita d'invalidità, ed ha soppresso la rendita
d'invalidità a far tempo dal 1° giugno 2011.
9.4 Infine, e ritenuto che in sede di duplica l'autorità di prime cure ha pro-
posto di dare seguito alla proposta dell'insorgente di completamento
dell'istruttoria dal profilo medico, proposta che è accolta in questa sede
siccome conforme alla legge, non è necessario accordare alla ricorrente
un termine per pronunciarsi sulla proposta cassazione da parte dell'UAIE
(art. 30 cpv. 2 lett. c PA).
10.
Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la deci-
sione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione
affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedente-
mente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà
sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, preferibilmente a
specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del
caso.
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11.
11.1 Visto l'esito della procedura, non si giustifica di prelevare delle spese
processuali (art. 63 PA).
11.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripe-
tibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF
132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in
materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vin-
cente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'ammini-
strazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in
assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF)
in fr. 800.-, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, relativamente conte-
nuto, svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è
posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 27 settem-
bre 2013 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia
proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 800.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Copie della duplica dell'UAIE del 12 giugno 2014, della nota interna
dell'UAIE del 27 marzo 2014 e del rapporto del SMR del 3 giugno 2014,
sono trasmesse per conoscenza alla ricorrente.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi-
mento; allegate: copie della duplica e degli annessi documenti)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: