B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6248/2011
S e n t e n z a d e l 2 5 l u g l i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Francesco Parrino e Stefan Mesmer,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avvocato Marco Probst,
6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'11 ottobre 2011).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
A._______, cittadina italiana, nata il (…), con una figlia (doc. A 1-1), ha
lavorato, in qualità di infermiera, alle dipendenze di una casa di riposo, da
maggio a luglio del 2000, e di una clinica, da agosto a dicembre del 2000,
solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità durante tale periodo (doc. A 1-1). Ha interrotto l'attività lavora-
tiva il 22 dicembre 2000 a causa di un infortunio (incidente della circola-
zione stradale; doc. A 11-1) ed ha cessato il lavoro il 31 dicembre 2000 a
seguito di dimissioni. Il 27 maggio 2002, ha formulato una richiesta volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. A 1-1).
2.
2.1 Con progetto di decisione dell'11 marzo 2010, l'Ufficio dell'assicura-
zione invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI) ha comunicato all'inte-
ressata che dalla perizia dell'agosto 2007 del SAM risulta che, a causa
dell'infortunio subito il 22 dicembre 2000, sussiste un'incapacità al lavoro
del 100% dal 22 dicembre 2000 al 31 marzo 2001, del 50% dal 1° aprile
2001 al 19 settembre 2001, del 100% dal 20 settembre 2001 al 20 ottobre
2001, del 50% dal 21 ottobre 2001 al 12 giugno 2002, del 100% dal 13
giugno 2002 al 3 dicembre 2003, del 50% dal 4 dicembre 2003 al 31 di-
cembre 2003, del 25% dal 1° gennaio 2004 al 5 luglio 2004, del 100% dal
6 luglio 2004 al 1° settembre 2004 e del 25% dal 2 settembre 2004. Per-
tanto, sussisterebbe un diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal 1° di-
cembre 2001 e un diritto ad una rendita intera dal 1° settembre 2002 al
31 marzo 2004 (doc. A 104-1).
2.2 Il 26 aprile 2010 (doc. A 112-1), l'interessata ha postulato il riconosci-
mento di una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° aprile 2004. Si
è doluta di un'errata valutazione delle sue condizioni di salute e della sua
capacità lavorativa. Ha esibito documenti medici da settembre 2005 a
marzo 2010 (doc. A 112-12 a 112-24).
2.3 Nel rapporto del 5 maggio 2010, il dott. C._______ ha rilevato che la
documentazione medica prodotta non riferisce di alcun peggioramento
dello stato di salute e non apporta nuovi elementi clinici tali da modificare
la presa di posizione del SAM del febbraio 2008 (doc. A 115-1).
2.4 Agli atti risultano essere stati prodotti documenti medici da dicembre
2008 a dicembre 2010 (doc. A 124-1 a 124-33 e 126-2 a 126-59).
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2.5 Nel rapporto del 22 aprile 2011, il dott. C._______ ha esposto la dia-
gnosi segnatamente di algie post infortunistiche del 22 novembre 2008 al-
le grandi articolazioni associate a disturbi neurologici migranti e ganglion
dorsale all'articolazione radio-carpale destra. Ha ritenuto un'incapacità al
lavoro del 25% da inizio 2004 al 21 novembre 2008, del 100% dal 22 no-
vembre 2008 al 29 aprile 2009 e del 25% a decorrere dal 30 aprile 2009,
nella precedente attività di infermiera (doc. A 128-1).
3.
Con decisione dell'11 ottobre 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invali-
dità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in fa-
vore dell'interessata una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità dal 1° dicembre 2001 al 31 agosto 2002 ed una rendita intera
dal 1° settembre 2002 al 31 marzo 2004 e dal 1° febbraio 2009 al 31 lu-
glio 2009, unitamente alla rendita completiva in favore della figlia (doc. A
141-2, 141-6 e 141-10; v. anche doc. A 132-1, 133-1 e 141-12).
4.
Il 16 novembre 2011, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribuna-
le amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE dell'11 ottobre
2011 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera
d'invalidità dal 1° aprile 2004 al 31 dicembre 2011 e di una mezza rendita
a decorrere dal 1° gennaio 2012. In via subordinata postula, fra l'altro, il
rinvio degli atti all'autorità inferiore affinché la stessa, dopo il necessario
complemento istruttorio, emetta una nuova decisione. Si è doluta di un'er-
rata valutazione delle sue condizioni di salute e della sua capacità lavora-
tiva. Ha segnalato che non appare esigibile l'esercizio in ambito ospeda-
liero unicamente delle mansioni leggere dell'attività d'infermiera. Infine, ha
sottolineato che, nel calcolo per la determinazione del grado d'invalidità,
si otterrebbe una perdita di guadagno del 57,85%. Ha esibito documenta-
zione medica da dicembre 2000 a settembre 2011 (doc. TAF 1).
5.
Con versamento del 22 dicembre 2011 (doc. TAF 2 a 3), la ricorrente ha
corrisposto l'anticipo spese richiesto.
6.
Nella risposta al ricorso del 13 aprile 2012 (doc. TAF 7), l'UAIE ha propo-
sto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed
il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa
procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Can-
tone B._______ del 5 aprile 2012 (doc. TAF 7), il quale rinvia a sua volta
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Pagina 4
all'annotazione del Servizio medico regionale (SMR) del 4 aprile 2012.
Nella stessa è proposto di completare l'istruttoria e in particolare di sotto-
porre l'insorgente ad una perizia pluridisciplinare comprendente una valu-
tazione reumatologica, psichiatrica e neurologica, atta a definire in modo
conclusivo l'evoluzione della capacità lavorativa dal 2004.
7.
7.1 Invitata ad esprimersi sulla proposta dell'UAIE, con scritto del 18
maggio 2012, l'insorgente ha segnalato che "(…) non mi oppongo alla
domanda di rinvio degli atti e quindi vi esprimo la mia adesione alla sud-
detta proposta formulata dalla controparte". Ha altresì chiesto il ricono-
scimento dell'importo di fr. 6'120.80 a titolo di spese ripetibili ed allegato
la relativa nota d'onorario (doc. TAF 9).
7.2 Resa edotta da questo Tribunale del fatto non poteva essere esclusa
una reformatio in peius in caso di rinvio degli atti di causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria, e concessale pertanto la facoltà di
ritirare il ricorso (giusta la giurisprudenza di cui a DTF 137 V 314 consid.
2 [doc. TAF 10]), l'insorgente nella sua presa di posizione del 13 giugno
2012 ha comunicato di mantenere il ricorso interposto il 16 novembre
2011; ha poi nuovamente chiesto, con riferimento alla nota d'onorario del
18 maggio 2012 (doc. TAF 9), d'accordarle delle congrue ripetibili (doc.
TAF 11).
8.
8.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe-
derale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b del-
la legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della leg-
ge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
8.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
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Pagina 5
8.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
9.
9.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in par-
ticolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capa-
cità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
9.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incomple-
to dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
10.
Nel caso di specie, l'oggetto litigioso è l'integralità della decisione quere-
lata, mediante la quale è stata accordata una mezza rendita dell'assicu-
razione svizzera per l'invalidità dal 1° dicembre 2001 al 31 agosto 2002
ed una rendita intera dal 1° settembre 2002 al 31 marzo 2004 e dal 1°
febbraio 2009 al 31 luglio 2009, e ciò benché la ricorrente sembri avere
impugnato solo la parte della decisione che sancisce un rifiuto a conce-
derle una rendita d'invalidità dal 1° aprile 2004 al 31 gennaio 2009 e suc-
cessivamente al 31 luglio 2009. In effetti, secondo costante giurispruden-
za, assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità degressiva e/o
limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto giuridico
suscettibile di essere in caso di contestazione oggetto delle lite e dell'im-
pugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione del-
le prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che
egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconosci-
mento di prestazioni non è contestato (cfr. su questo punto DTF 131 V
164 consid. 2 e DTF 125 V 413 consid. 2d).
11.
11.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla
presa di posizione del 5 aprile 2012 dell'Ufficio AI del Cantone B._______
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(peraltro la ricorrente, nello scritto del 18 maggio 2012, ha segnalato che
aderisce alla proposta dell'autorità inferiore di cui alla risposta al ricorso
del 13 aprile 2012) è giustificata dalla necessità di completare l'accerta-
mento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute
dell'insorgente, segnatamente con un complemento dell'esame sullo stato
di salute reumatologico, un complemento dell'esame sullo stato di salute
psichiatrico e un esame sullo stato di salute neurologico (il medico SMR
avendo rilevato, nell'annotazione del 4 aprile 2012 [doc. TAF 10], che
sussiste "un differente apprezzamento della capacità lavorativa residua
dell'assicurata [tra la perizia pluridisciplinare del 20 agosto 2007 del SAM
{doc. A 66-1} e il rapporto del 12 ottobre 2009 del dott. D._______ {medi-
co incaricato dalla E._______; doc. A 124-17}]" e che la valutazione del
caso evidenzia "un forte sospetto per la presenza di una rilevante com-
ponente somatoforme").
11.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giu-
risprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-
mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità in-
feriore e dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che
l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rende-
re necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in
effetti possibile né determinarsi sulla residua capacità lavorativa della ri-
corrente con il necessario grado della verosimiglianza preponderante né
pertanto accogliere la conclusione principale del ricorso mediante la qua-
le è chiesto il versamento della rendita intera fino ad allora accordata dal
1° aprile 2004 all'11 ottobre 2011 (limite di cognizione temporale di questo
Tribunale nel caso di specie).
11.3 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la
decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministra-
zione affinché la stessa proceda al completamento dell'istruttoria nel sen-
so precedentemente indicato. Successivamente a tale completamento,
l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'UAIE, prefe-
ribilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione com-
plessiva del caso.
12.
12.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali
di fr. 300.--, versato il 22 dicembre 2011, è restituito alla ricorrente.
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Pagina 7
12.2
12.2.1 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da un
mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità
a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg.
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che
ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la
causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova
decisione). Giusta l'art. 14 cpv. 1 TS-TAF, le parti che chiedono la rifusio-
ne di spese ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronun-
cia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. Nel caso con-
creto, con scritto del 18 maggio 2012, la ricorrente ha chiesto il ricono-
scimento dell'importo di fr. 6'120.80 a titolo di spese ripetibili (fr. 424.90
quali spese e fr. 5'242.50 a titolo di onorario, oltre all'imposta sul valore
aggiunto), secondo l'allegata nota d'onorario (doc. TAF 9).
12.2.2 In virtù dell'art. 7 cpv. 1 TS-TAF, la parte vincente ha diritto alle ri-
petibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Secondo gli art. 8 e
9 cpv. 1 TS-TAF, le ripetibili comprendono, fra l'altro, le spese di patroci-
nio, ossia l'onorario dell'avvocato, ed i disborsi, quali, segnatamente, le
spese di fotocopiatura, le spese di porto e le spese telefoniche. L'art. 10
cpv. 1 e 2 TS-TAF precisa che l'onorario dell'avvocato è calcolato in fun-
zione del tempo necessario alla rappresentanza della parte; la tariffa ora-
ria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 fran-
chi. Conto tenuto delle particolarità del caso concreto e dell'insieme delle
circostanze del caso concreto, la richiesta di fissare la tariffa oraria a fr.
250.-- (cfr. nota d'onorario), può essere ammessa, eccezione fatta per la
consulenza telefonica, per la quale nella stessa nota d'onorario è chiesto
un montante ridotto, tariffa oraria che per tale prestazione è fissata al mi-
nimo previsto di fr. 200.--.
12.2.3 Secondo giurisprudenza, nell'ambito del suo potere d'apprezza-
mento, il Tribunale di prima istanza determina l'onorario dell'avvocato in
funzione dell'importanza e delle difficoltà della lite nonché dell'ampiezza
del lavoro e del dispendio orario. Il Tribunale federale ha peraltro già avu-
to modo di statuire che non si può genericamente ritenere che in una pro-
cedura AI con incarto voluminoso e che concerne una procedura ricor-
suale in materia di revisione di notevole importanza per l'assicurato un di-
spendio di poco più di 22 ore fatto valere nella nota d'onorario dell'avvo-
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Pagina 8
cato sia per principio eccessiva/irragionevole (cfr. sentenza del Tribunale
federale 9C_284/2012 del 18 maggio 2012 consid. 6).
12.2.4 Per valutare l'importanza del lavoro e del tempo consacrato, occor-
re tenere conto del fatto che la procedura in materia di assicurazioni so-
ciali è retta dalla massima inquisitoria, ciò che, di solito, facilita il compito
del mandatario. Quanto all'attività di quest'ultimo suscettibile di essere
considerata, essa non può comprendere le azioni inutili o superflue. Inol-
tre, le iniziative intraprese prima della promozione della fase processuale
non possono essere ritenute (cfr. sentenza del Tribunale federale I 452/05
del 27 novembre 2006 consid. 5.5 e relativi riferimenti).
12.2.5 Il caso in esame è relativamente complesso dal punto di vista dei
fatti, ritenuto che la domanda di rendita d'invalidità svizzera è stata pre-
sentata nel maggio del 2002, che l'incarto dell'Ufficio AI del Cantone
B._______ è voluminoso e comprende copiosa documentazione medica
e che agli atti figurano rapporti del medico SMR da maggio 2003 ad aprile
2011 ed una perizia pluridisciplinare dell'agosto 2007. La fattispecie non
pone per contro questioni in diritto di particolare difficoltà. Peraltro, la ri-
corrente con procura del 30 marzo 2010 ha conferito mandato all'avvoca-
to F._______ di rappresentarla già nell'ambito della procedura dinanzi
all'UAIE (v. doc. A 106-1) e il patrocinatore ha ricevuto copia degli atti di
causa il 6 aprile 2010 (v. doc. A 109-1), ossia prima della redazione delle
osservazioni al progetto di decisione del 26 aprile 2010 (v. doc. A 112-1).
Occorre altresì precisare che in tale ambito erano già stati trattati i princi-
pali argomenti che hanno in seguito potuto essere, almeno parzialmente,
ripresi e comunque sviluppati nel ricorso del 16 novembre 2011. Ciò pre-
messo, della nota d'onorario presentata può senz'altro essere ammessa
la posizione che si riferisce alle consulenze telefoniche con la cliente per
complessivamente un'ora (alla tariffa oraria di fr. 200.--). Appare potersi
risarcire anche il tempo occorso di complessivamente un'ora per l'allesti-
mento di lettere alla cliente o nel suo interesse e ciò alla richiesta tariffa
oraria di fr. 250.--. Per contro, e ritenuto l'insieme delle circostanze del
caso di specie già precedentemente richiamate (il rappresentante della ri-
corrente ha ricevuto gli atti di causa dall'UAIE già nel corso della procedu-
ra di prima istanza e già in tale ambito ha presentato delle osservazioni al
progetto di decisione dopo avere dovuto adeguatamente studiare gli atti
di causa), lo studio della causa, i colloqui al riguardo con la ricorrente e
l'allestimento del ricorso non giustificano il dispendio di tempo (19 ore e
15 minuti), indicato nella nota d'onorario, tanto più che la fattispecie è re-
lativamente semplice dal profilo del diritto, seppure relativamente com-
plessa dal profilo fattuale, quest'ultimo aspetto potendo tuttavia essere re-
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lativizzato alla luce del principio inquisitorio che regge la procedura in ma-
teria d'assicurazioni sociali (cfr. sentenza del Tribunale federale I 452/05
del 27 novembre 2006 consid. 5.10). Tenuto conto di quanto precede, di-
scende che trovano una giustificazione complessivamente 2 ore di collo-
qui in studio con la cliente (sui tre colloqui indicati nella nota d'onorario) e
10 ore per l'allestimento del ricorso, per un totale di 12 ore, retribuibili alla
richiesta tariffa oraria di fr. 250.--. Sono altresì rimborsabili integralmente i
disborsi indicati nella nota d'onorario in fr. 424.90. Infine, e considerato
che per prestazioni di avvocati fornite a persone domiciliate all'estero non
è dovuta l'IVA (v. art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv.
1 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA,
RS 641.20]), la stessa non può essere indennizzata (cfr. sulla questione,
e fra le tante, le sentenze del Tribunale amministrativo federale C-
3457/2011 del 10 maggio 2012 consid. 11.1 e C-1677/2011 del 13 genna-
io 2012 consid. 5.3). In conclusione, sulla base della nota d'onorario "mo-
derata" in questa sede, le spese ripetibili a favore della ricorrente sono
fissate in fr. 3'874.90 (13 ore a fr. 250.-- + 1 ora a fr. 200.-- + disborsi di fr.
424.90).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-6248/2011
Pagina 10
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
dell'11 ottobre 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE af-
finché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, corrisposto il
22 dicembre 2011, è restituito alla ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 3'874.90 a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: