Corte II I
C-625/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli e Johannes Frölicher,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
16 gennaio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-625/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato l'(...), coniugato con una figlia, ha
lavorato in Svizzera dal 1968 al 2004 (doc. 8), solvendo contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tale periodo (doc. 1). Dal 9 gennaio 1978 al 31 gennaio 2004,
è stato alle dipendenze della ditta B._______ in qualità di aiuto
meccanico/montaggio (doc. 12 e 16), in ragione di 41 ore alla
settimana. Ha interrotto il lavoro il 24 ottobre 2003 a seguito di
licenziamento per violazione del rapporto di fiducia (ibidem). Rientrato
in Italia, non ha più lavorato (doc. 16). Il 28 settembre 2006, ha
formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 2).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• un referto di risonanza magnetica tomografica triplanare (MRT)
(cranio-cerebrale) del 13 febbraio 2002, in cui è posta la
diagnosi di emisindrome motoria destra accentuata al braccio
(febbraio 2006) ed ipertensione arteriosa, segnalata la
presenza di lesioni vascolari ed indicato che l'esame è nella
norma (doc. 22);
• un rapporto medico del 27 febbraio 2002, da cui appare che il
paziente non è affetto da emorragia cerebrale, lesione tumorale
e neppure trombosi della carotide; è stata altresì prescritta
l'assunzione di farmaci e consigliata una sonografia dopo uno o
due anni (doc. 23);
• un rapporto di visita neurologica del 24 maggio 2004, nel quale
è evidenziata la diagnosi di esiti di emisindrome motoria destra
accentuata al braccio, lieve ateromasi dei vasi precerebrali ed
ipertensione arteriosa; secondo il medico, lo stato di salute del
paziente non è peggiorato e lo stesso è in grado di svolgere
un'attività lucrativa (alcun lavoro di precisione) (doc. 21);
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• un certificato medico (non datato), secondo cui l'interessato,
dopo un'inabilità totale al lavoro dal 5 novembre al 31 dicembre
2004, è abile al lavoro a far tempo dal 1° gennaio 2005 (attività
che non necessiti di sforzi con il braccio e la mano destra
nonché senza lavori di precisione) (doc. 30; v. anche doc. 24);
• i certificati medici del 23 agosto e 19 e 23 settembre 2006 (mal
leggibili), da cui appare che il paziente è affetto segnatamente
da esiti di emisindrome motoria destra arto superiore da
pregresso ictus cerebrale, diminuizione di forza all'arto
superiore destro, ipertensione arteriosa, artrosi braccio sinistro,
dolore neuropatico arto inferiore destro, sindrome ansioso
depressiva (doc. 26, 27 e 28);
• un referto di esame RMN (cerebrale) del 1° agosto 2006 (doc.
28);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana effettuata il 16 gennaio 2007, attestante esiti di
pregressa ischemia cerebrale con lieve deficit di forza in arto
superiore destro, ipertensione arteriosa in compenso
emodinamico; l'interessato è stato ritenuto in grado di svolgere
regolari lavori leggeri nonché lavori sostitutivi adeguati al suo
stato di salute, ma non il suo ultimo lavoro a tempo pieno. È
stato segnalato che l'assicurato è considerato invalido al 55%
conformemente alle disposizioni di legge del Paese di
residenza sia nella sua precedente attività (tornitore) sia in
un'attività sostitutiva adeguata alle sue condizioni (lavoro
all'interno, con cambiamento della posizione o sedentario, con
pause supplementari e che tenga conto delle seguenti
controindicazioni: umidità, freddo, calore, rumori, fumo, gas,
vapori, lavoro a turni, lavoro notturno, frequenti flessioni,
trasporto e sollevamento di pesi, salita di piani inclinati, scale o
scale a pioli, rischio di cadute) (doc. 17);
• il questionario per il datore di lavoro del 23 luglio 2007 (doc.
12);
• il questionario per l'assicurato del 3 settembre 2007 (doc. 16).
C.
Nel suo rapporto del 28 ottobre 2007, il dott. C._______ – dopo avere
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riassunto il contenuto della documentazione medica agli atti – ha
esposto la diagnosi principale di stato dopo attacco cerebrovascolare
(2002). Ha pure evidenziato la diagnosi secondaria, con ripercussioni
sulla capacità lavorativa, di ipertensione arteriosa. Il medico ha in
particolare rilevato che l'assicurato presenta un disturbo al movimento
di precisione alla mano destra, ma sensibilità e tono muscolare
normali, e che le condizioni di salute del medesimo sono stazionarie
dal 2002, ciò che gli consentirebbe ancora d'esercitare un'attività
adeguata (ad esclusione di un lavoro di precisione), fra cui, la
precedente professione. Dal rapporto neurologico del 2004 risulta
altresì che l'interessato è stato ritenuto in grado di svolgere un'attività
lucrativa e da un certificato del medico curante emerge che lo stesso è
abile al lavoro dal 1° gennaio 2005. Peraltro, l'assicurato non ha mai
interrotto il lavoro per motivi di salute. Il formulario E 213 postula certo
un'incapacità al lavoro del 55%, ma risulta immotivato. Pertanto, il dott.
C._______ ha ritenuto che l'interessato presenta, a far tempo dall'
8 aprile 2002, una capacità lavorativa intatta, dunque del 100%, sia
nella sua precedente attività sia in un'attività sostitutiva adeguata alle
sue condizioni, quale operaio specializzato/manovale in un'azienda/
fabbrica/stabilimento, sorvegliante di posteggio/museo (doc. 32).
D.
Il 6 novembre 2007, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione,
ha comunicato all'assicurato che la richiesta di prestazioni sarebbe
stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività
lucrativa è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere
il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso
all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla
ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc.
33), facoltà di cui l'assicurato – dopo avere chiesto e ricevuto gli atti
(doc. 34 e 35) – non ha fatto uso.
E.
Il 16 gennaio 2008, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha osservato
che l'interessato non ha subito un'incapacità al lavoro media
sufficiente per un anno, ai sensi delle disposizioni dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. In particolare, ha precisato che l'esercizio di
un'attività lucrativa è da considerare esigibile in misura sufficiente per
escludere il diritto ad una rendita (doc. 36).
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F.
Il 30 gennaio 2008, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
16 gennaio 2008 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad almeno una mezza rendita d'invalidità
a decorrere da settembre del 2005. Ha segnalato che l'emisindrome
motoria destra nonché la sindrome depressiva con crisi di panico non
gli consentono di svolgere un'attività lucrativa a tempo pieno, neppure
una confacente al suo stato di salute. Ha esibito un certificato medico
del 15 gennaio 2008 del prof. D._______ (di difficile lettura) (doc. TAF
1).
G.
Nella risposta al ricorso del 10 aprile 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. Ha altresì segnalato che l'assicurato
è stato ritenuto abile al lavoro al 100% nella sua precedente attività in
virtù delle risultanze del rapporto del dott. C._______ del 28 ottobre
2007. Il certificato medico del prof. D._______ del 15 gennaio 2008,
sovrapponibile a quello del 26 agosto 2006 (doc. 29) già preso in
considerazione nell'ambito della procedura anteriore alla decisione
impugnata, non apporta pertanto alcuna novità in merito alla
situazione valetudinaria dell'assicurato almeno fino alla data della
decisione impugnata. Per conseguenza, l'interessato non ha mai
subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile (doc. TAF 5).
H.
Nella replica dell'8 maggio 2008, il ricorrente ha riconfermato, in virtù
della documentazione agli atti, le argomentazioni in fatto e in diritto di
cui al ricorso del 30 gennaio 2008. Si è altresì doluto del fatto che, a
suo giudizio, il certificato medico del 15 gennaio 2008 non è stato
debitamente valutato nella risposta al ricorso (doc. TAF 7).
I.
Con decisione incidentale del 14 maggio 2008 (notificata il 15 maggio
2008; doc. TAF 9 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha invitato il
ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura
delle presunte spese processuali. L'anticipo è stato versato il
12 giugno 2008 (doc. TAF 8 a 10).
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Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
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autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
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3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid.
1.2). Ne discende che nel caso in esame, avente per oggetto una
domanda del 28 settembre 2006 volta all'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, si applicano da un lato le
norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene
allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal
1° gennaio 2008 al 16 gennaio 2008, data della decisione impugnata
che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice, trovano
invece applicazione le nuove norme, segnatamente le disposizioni
della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto
concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente
applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro, dal momento che è
stabilito che la domanda di prestazioni dell'assicurazione per
l'invalidità dell'assicurato è stata presentata il 28 settembre 2006,
anche il diritto eventuale a una rendita deve essere esaminato alla
luce delle disposizioni della LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007 (cfr.
sentenza del Tribunale federale 8C_48/2009 del 29 aprile 2009 consid.
4).
3.3 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 28 settembre
2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto,
questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse
diritto ad una rendita il 28 settembre 2005 (ossia 12 mesi precedenti la
presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia
sorto tra tale data e il 16 gennaio 2008, data della decisione
impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione
impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in
cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data
quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
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rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28, 28a e 29 LAI);
• aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad
un'assicurazione sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45
del regolamento 1408/71) di uno Stato membro dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), durante un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma
restando la necessità di un periodo contributivo minimo in
Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in combinazione con
l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid. 3 e 4).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di tre
anni interi in totale e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione
della durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI (art. 28 cpv. 2 LAI a partire dal 1°
gennaio 2008), l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%
e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito
all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio
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2008), secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%,
ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o
svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del
Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi
riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che
l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'incapa-
cità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è
invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
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C-625/2008
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI a partire dal 1°
gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI,
art. 28a cpv. 1 LAI a partire dal 1° gennaio 2008; metodo specifico).
L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono gli
usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Pagina 11
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Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
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o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente
soffre segnatamente di esiti di pregressa ischemia cerebrale con lieve
deficit di forza in arto superiore destro, ipertensione arteriosa in
compenso emodinamico (cfr. perizia medica particolareggiata E 213
del 16 gennaio 2007, doc. 17 pag. 8).
9.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o di peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato
di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre
2007), per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera
della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un
anno. In virtù di tale disposizione, il ricorrente può pretendere una
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rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa media di almeno il 40% durante un anno.
10.
10.1 Occorre quindi determinare se, e a partire da quando, sussista
un'incapacità al lavoro del ricorrente rispettivamente un diritto ad una
rendita ai sensi delle citate disposizioni di legge.
10.2 Dalle carte processuali emerge che il ricorrente ha esercitato
un'attività lucrativa sino all'ottobre del 2003. In particolare, da gennaio
del 1978 è stato alle dipendenze della ditta B._______, come aiuto
meccanico, in ragione di 41 ore alla settimana. Ha interrotto il lavoro il
24 ottobre 2003 a seguito di licenziamento (doc. 12 e 16). Dopo il
rimpatrio, l'insorgente non ha più lavorato.
10.3
10.3.1 Nella perizia medica particolareggiata E 213 del 16 gennaio
2007 (doc. 17), l'insorgente è stato ritenuto, per ciò che qui
maggiormente interessa, incapace di svolgere a tempo pieno il suo
precedente lavoro. ma capace di svolgere regolarmente lavori leggeri
(con l'indicazione che nel Paese d'origine è stata ritenuta un'incapacità
lavorativa del 55% per qualsiasi attività). Detta valutazione medica non
è condivisibile laddove postula un'incapacità lavorativa totale nella
precedente attività lavorativa. La stessa risulta in effetti incompatibile,
o quantomeno difficilmente compatibile, con la diagnosi accertata
d'esiti di pregressa ischemia cerebrale con lieve deficit di forza in arto
superiore destro ed ipertensione arteriosa in compenso emodinamico.
Inoltre, detta valutazione non è altresì corroborata da riscontri oggettivi
né nella citata perizia né in altri documenti medici agli atti,
segnatamente da indicazioni precise, affidabili e oggettivabili
sull'esistenza di problemi di salute maggiori di quelli ritenuti dal
medico dell'UAIE e suscettibili d'incidere significativamente sulla
capacità lavorativa del ricorrente nella precedente attività (e/o in
eventuali attività sostitutive adeguate). Neppure l'evocata lieve
diminuzione di forza all'arto superiore destro ed inferiore sinistro e dei
movimenti deficitari – ma arti superiori ed inferiori nella norma, una
colonna vertebrale libera nei movimenti, sensibilità e tono muscolare
normale, un'andatura normale e condizioni psichiche buone (cfr.
perizia particolareggiata E 213 del gennaio 2007, doc. 17 pag. 2 e 5) –
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giustificano, secondo il parere del medico dell'UAIE da cui non vi è
ragione di scostarsi, delle limitazioni significative nella precedente
professione. Peraltro, alcuno dei documenti agli atti attesta che il
precedente lavoro dell'insorgente (v. riassunto dei fatti del presente
giudizio, lettera A.) comportava necessariamente lavori incompatibili
con il suo attuale stato di salute, né il ricorrente ha fornito indizi
concreti e verificabili in tal senso in corso di procedura, limitandosi ad
affermare che non è in grado di fornire un rendimento completo,
neppure in un lavoro confacente leggero.
10.3.2 Certo, dalla documentazione medica agli atti risulta che
l'insorgente soffre di ipertensione arteriosa in trattamento dal 2002
(doc. 22), che il medesimo ha sofferto di un attacco cerebrovascolare
con comparsa di emisindrome motoria destra (accentuata all'arto
superiore) nel febbraio 2006 (doc. 21), in ragione del quale è stato
sottoposto a terapia nonché a controlli (doc. 21 e 23), che lo stesso
non presenta emorragia cerebrale, lesione tumorale e neppure
trombosi della carotide (doc. 23), che il referto dell'esame cranio-
cerebrale è nella norma (doc. 23), che le condizioni di salute del
ricorrente dal profilo neurologico sono stabili (doc. 21), che il
medesimo presenta difficoltà nei movimenti di precisione nonché
diminuzione di forza alla mano destra (doc. 21). Tuttavia, l'insorgente è
stato ritenuto in grado di svolgere un'attività lucrativa da uno
specialista neurologo che lo ha visitato, il dott. E._______, già nel
2004 (doc. 21). I rapporti neurologici non comportano altresì alcuna
indicazione in merito ad una specifica incapacità lavorativa, neppure
nella precedente attività. In sede di ricorso, il ricorrente, al di là di
mere e generiche affermazioni sul suo stato di salute, non ha prodotto
nuova documentazione medica suscettibile di dimostrare la
sussistenza della pretesa invalidità. Il certificato medico del 15
gennaio 2008 del prof. D._______ (doc. TAF 1) ripropone, da un lato, le
(note) patologie già evidenziate nel suo certificato medico, agli atti, del
29 agosto 2006 (doc. 29). Nella misura in cui tale certificato si riferisce
dunque alla nota diagnosi, segnatamente di esiti di emisindrome
motoria destra arto superiore destro da pregresso ictus cerebrale
nonché ipertensione arteriosa e sindrome ansioso depressiva, non
apporta alcun nuovo elemento medico decisivo che non sia già stato
valutato dal medico dell'UAIE, suscettibile d'influenzare l'esito della
causa nel senso indicato dall'insorgente. Allorché tale certificato fa
stato di (nuove) patologie quali artrosi al braccio destro e dolore
neuropatico arto inferiore destro, queste non sono corroborate da
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riscontri oggettivi nel rapporto medesimo. Inoltre, nessuna indicazione
è fornita con riferimento all'eventuale incapacità lavorativa (in
percentuale) legata a tali nuove affezioni. Altresì pure la conclusione
contenuta nel menzionato certificato del 15 gennaio 2008, secondo cui
l'incapacità lavorativa del ricorrente sarebbe del 73%, non trova
giustificazione alcuna e si appalesa imprecisa – non è dato sapere se
si riferisca ad ogni genere d'attività o solo a quella precedentemente
esercitata dal ricorrente – nonché incompatibile sia con il grado
l'invalidità (non vincolante per le autorità svizzere) che sarebbe stato
ritenuto in Italia né con le conclusioni ricorsuali del ricorrente. In
siffatte circostanze ben poteva l'autorità inferiore decidere il caso sulla
base della documentazione medica agli atti senza dover procedere
d'ufficio ad ulteriori accertamenti, non risultando dalla documentazione
sufficienti indizi che potessero giustificare dubbi od incertezze
riguardo all'esito della causa.
10.3.3 Va infine ricordato che, per costante giurisprudenza, ogni
assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa (DTF 130 V 97 consid. 3.2).
10.4 In conclusione, sulla scorta della documentazione medica agli
atti e delle considerazioni che precedono, questo Tribunale condivide
la valutazione dell'autorità inferiore secondo la quale il ricorrente
presenta una capacità lavorativa del 100% nella sua precedente
attività di aiuto meccanico a far tempo dall'8 aprile 2002, ma
comunque al più tardi a far tempo dalla valutazione del dott.
E._______ del 24 maggio 2004 (doc. 21).
11.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
12.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
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spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso il
12 giugno 2008.
12.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 12 giugno 2008, è computato
con le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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