Corte II I
C-6260/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 1 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato dal Patronato ACLI,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
20 agosto 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6260/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 20 agosto 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore
dell'interessato tre quarti di rendita d'invalidità di un importo mensile di
fr. 661.-- a far tempo dal 1° settembre 2009.
2.
Il 30 settembre 2009, l'interessato ha inoltrato dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) uno scritto mediante il quale ha
comunicato di introdurre un ricorso contro la decisione resa dall'UAIE
il 20 agosto 2009.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero.
4.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla
LPGA.
5.
5.1 Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del
13 ottobre 2010 (spedita e notificata, per una svista, unicamente al
ricorrente medesimo il 19 ottobre 2009; cfr. risultanze processuali e in
particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato
l'insorgente a regolarizzare il ricorso del 30 settembre 2009, nel senso
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dell'indicazione dei motivi (art. 52 cpv. 2 PA), nel termine di 14 giorni a
decorrere da quello successivo alla notificazione della menzionata
decisione incidentale, con comminatoria di inammissibilità del ricorso
in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA). Questo
Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a pronunciarsi, sempre entro il
termine di 14 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione
della citata decisione incidentale del 13 ottobre 2009, in merito alla
tempestività dell'inoltro del ricorso il 30 settembre 2009.
5.2 Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del
25 novembre 2009 (spedita al rappresentante del ricorrente), ha
nuovamente invitato l'insorgente, nel termine di grazia di 5 giorni a
decorrere da quello successivo alla notificazione della decisione
incidentale medesima, a presentare un atto ricorsuale nel senso
indicato nella decisione incidentale del 13 ottobre 2009 di questo
Tribunale (con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di
decorso infruttuoso del termine) nonché a pronunciarsi in merito alla
tempestività dell'inoltro del ricorso il 30 settembre 2009.
5.3
5.3.1 A prescindere dalla questione di sapere se, infine, la decisione
incidentale del 25 novembre 2009, spedita al rappresentante del
ricorrente, sia effettivamente entrata nella sfera del destinatario (cfr.
risultanze processuali e in particolare delle ricerche postali effettuate
[doc. TAF 6 a 8 e 10]), va comunque rilevato che la decisione
incidentale del 13 ottobre 2009 di questo Tribunale è stata notificata in
modo indubitabile al ricorrente personalmente il 19 ottobre 2009 (cfr.
doc. TAF 3). Giova peraltro osservare che l'esattezza delle indicazioni
contenute in un avviso di ricevimento è presunta (1P.254/2006 del 4
agosto 2006 consid. 2.2 e relativo riferimento) e che nel caso concreto
non sussistono ragioni per dubitare della data di ricevimento della
decisione incidentale del 13 ottobre 2009 apposta dall'Ufficio postale
italiano (doc. TAF 3).
5.3.2 Occorre inoltre rilevare che se una notificazione irregolare non
può cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 38 PA), la decisione
viziata non è necessariamente nulla; il principio legale ha piuttosto per
scopo una protezione che si realizza già allorquando una notificazione
obiettivamente irregolare ha raggiunto il suo scopo malgrado
l'irregolarità. Pertanto, bisogna esaminare, in virtù delle circostanze del
caso di specie, se la parte interessata è stata indotta in errore
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dall'irregolarità della notificazione e ha, per questa ragione, subito un
pregiudizio. In questo ambito, è opportuno fare riferimento in
particolare al principio della buona fede che impone un limite
all'invocazione di un vizio di forma (DTF 111 V 150 nonché sentenza
del Tribunale federale I 587/06 del 7 settembre 2006 consid. 5.1 e
relativi riferimenti). In altri termini, se una notificazione irregolare non
deve comportare dei pregiudizi per le parti, ciò non significa, tuttavia,
che una decisione destinata ad esplicare effetti giuridici possa essere
rimessa in discussione in qualsiasi momento, l'interessato dovendo
attivarsi secondo le regole della buona fede per tutelare i suoi diritti
(cfr. sentenze del Tribunale federale 1C_167/2009 del 29 giugno 2009
consid. 2.1 e I 935/2006 del 21 febbraio 2008 consid. 3.3).
6.
Peraltro, e con scritto del 3 marzo 2010, l'autorità inferiore ha, di sua
iniziativa, comunicato a questo Tribunale che la decisione impugnata
del 20 agosto 2009 era stata notificata al rappresentante del ricorrente
il 27 agosto 2009 (cfr. l'attestazione postale del 23 novembre 2009, di
cui è presunta l'esattezza, e relativi allegati [doc. TAF 9]).
7.
7.1 Pertanto, considerato che – giusta l'art. 60 LPGA in combinazione
con l'art. 38 cpv. 1 e cpv. 3 nonché l'art. 39 LPGA – il termine di
30 giorni per l'inoltro del ricorso contro la decisione del 20 agosto
2009 dell'UAIE ha iniziato a decorrere il 28 agosto 2009 ed è scaduto
il 28 settembre 2009, e che il ricorrente non ha presentato
osservazioni con riferimento alla tempestività del ricorso, il gravame
del 30 settembre 2009, inoltrato tardivamente, è inammissibile.
7.2 Peraltro – e quand'anche, per denegata ipotesi, il ricorso fosse
stato presentato tempestivamente – il termine assegnato al ricorrente
per presentare un atto ricorsuale motivato nel senso indicato nella
decisione incidentale del 13 ottobre 2009 (ma poi anche in quella del
25 novembre 2009, che, sia rilevato a titolo del tutto abbondanziale,
non è mai stata ritornata a questo Tribunale) è, nel frattempo,
ampiamente scaduto. Anche per questo motivo il ricorso è
inammissibile (art. 23 PA).
7.3 Va altresì rilevato che il ricorrente non poteva in buona fede
attendere dei mesi dopo il ricevimento della decisione incidentale del
13 ottobre 2009, stante il suo contenuto, qualora avesse ancora inteso
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ottenere una decisione di merito da questo Tribunale nella causa di cui
trattasi da lui promossa.
8.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett.
b LTAF).
9.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento; allegata: copia dello scritto del 3 marzo 2010 dell'UAIE
e degli annessi documenti)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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