Corte II I
C-6269/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 7 s e t t e m b r e 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani e Madeleine Hirsig,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
29 agosto 2007; revisione di una rendita).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6269/2007
Fatti:
A.
Il 20 dicembre 2005, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero
(attualmente Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero e, in seguito, UAIE) ha deciso di erogare in favore
di A._______ – cittadino italiano, nato il (...), coniugato con figli (doc.
1) – un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal
1° giugno al 31 agosto 2004 e tre quarti di rendita a decorrere dal 1°
settembre 2004 (doc. 23 e 24; v. anche doc. 22). È stata posta la
diagnosi di: stato dopo intervento di chirurgia vascolare per sindrome
di Leriche agli arti inferiori (1998) con claudicazione intermittente
persistente, cardiopatia coronarica con due interventi di angioplastica
coronarica transluminale percutanea (PTCA) e stent (1999/2004),
diabete mellito tipo II complicato da micro e macroangiopatia già
sottoposto a plurimi interventi, stato dopo intervento per ernia discale
lombare (1990) e deficit cognitivo (cfr. doc. 13, 14, 15, 17 [perizia
particolareggiata E 213 del 24 gennaio 2005] e 19 [valutazione del
medico dell'UAIE del 19 ottobre 2005]). Il servizio medico dell'UAIE ha
quindi ritenuto che l'assicurato non avrebbe più potuto svolgere il suo
precedente lavoro di gestore di un bar, ma a lui sarebbero state
proponibili attività leggere sedentarie al 50% (doc. 18). Il calcolo
comparativo dei redditi ha evidenziato una perdita di guadagno del
60% (doc. 20). L'interessato percepisce, a far tempo dal 1° agosto
2004, una pensione d'invalidità italiana (doc. 27).
B.
Il 19 dicembre 2006, l'assicurato ha formulato, tramite la competente
sede dell'Istituto nazionale delle previdenza sociale (INPS), una nuova
domanda di pensione d'invalidità (doc. 27). Sono stati esibiti, per
quanto emerge dalle carte processuali, i seguenti documenti:
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 27 settembre al
3 ottobre 2006 per sindrome coronarica acuta in nota
cardiopatia ischemica, PTCA e Stent medicato su CX, buon
risultato angiografico a distanza in esiti di PTCA e Stent di IVA,
diabete mellito (DM) tipo 2 (doc. 31);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana del 10 gennaio 2007, attestante diabete mellito
complicato da micro e macroangiopatia, già operato per
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sindrome di Leriche agli arti inferiori, cardiopatia ischemica, già
trattata con multiple PTCA e stent, l'ultima nel settembre-
ottobre 2006, sindrome cognitiva correlata, postumi di remoto
intervento per asportazione ernia discale (E.D.) lombare; le
condizioni di salute dell'interessato sono state definite come
peggiorate ed è stato ritenuto che lo stesso non può svolgere a
tempo pieno né il suo ultimo lavoro né uno adeguato alle sue
condizioni (in Italia è considerato invalido al 100% sia nella
precedente attività che in un'attività adeguata alle sue
condizioni; cfr. doc. 32).
C.
Nel suo rapporto del 26 aprile 2007, il dott. B._______, medico
dell'UAIE, ha rammentato, preliminarmente, che all'assicurato sono
stati attribuiti tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità, lo stesso essendo stato considerato in grado di svolgere
un'attività sedentaria leggera nella misura del 50%. Ha rilevato, inoltre,
che l'interessato è stato nuovamente ricoverato durante una settimana
alla fine di settembre del 2006 a causa di dolori al torace e sottoposto
ad un intervento di coronarografia (dilatazione di una stenosi e
posizionamento di uno stent). Ha poi constatato che al momento della
dimissione dall'ospedale presentava una condizione di salute in buon
equilibrio. Ha quindi ritenuto che, a parte un periodo di incapacità al
lavoro in un'attività sostitutiva leggera durante al massimo due-tre
settimane fra settembre ed ottobre (2006), l'assicurato è da
considerare tuttora abile al 50% in un'attività sostitutiva leggera (doc.
33).
D.
Il 14 maggio 2007, l'autorità inferiore – considerando la nuova
domanda come una domanda di revisione – ha comunicato
all'interessato che, sulla base della documentazione medica fornita,
non risulta una modifica rilevante del grado di invalidità. Pertanto, la
domanda di revisione non avrebbe potuto essere esaminata. Ha quindi
accordato all'assicurato la facoltà, entro 30 giorni dalla ricezione del
progetto di decisione, di formulare delle obiezioni per iscritto, facoltà di
cui il medesimo non ha fatto uso (doc. 34).
E.
Il 29 agosto 2007, l'autorità inferiore ha deciso che, conformemente
all'art. 87 cpv. 3 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione
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per l’invalidità (OAI, RS 831.201), non erano date le condizioni per un
esame di merito della sua domanda di revisione, non avendo
l'assicurato reso plausibile una modifica rilevante del suo grado
d'invalidità (doc. 36).
F.
Il 18 settembre 2007, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
29 agosto 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, l'esame
nel merito della sua domanda di revisione nonché il riconoscimento
del suo diritto ad una rendita intera a far tempo da dicembre del 2006,
e ciò sulla base della documentazione medica esibita. Ha segnalato
che il suo stato di salute è peggiorato in misura rilevante, avendo
subito un nuovo intervento chirurgico (settembre 2006) a seguito di un
aggravamento della patologia cardiaca di cui è affetto. Ha contestato,
infine, l'esigibilità al 50% dell'esercizio di un'attività lucrativa confacen-
te al suo stato di salute (doc. TAF 1).
G.
Nella risposta al ricorso del 14 gennaio 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del gravame. Ha ritenuto, in particolare, che
l'insorgente non ha presentato in sede ricorsuale alcun fatto nuovo o
indizio dell'esistenza di un peggioramento rilevante del suo stato di
salute (doc. TAF 5).
H.
Nella replica dell'8 febbraio 2008, il ricorrente si è riconfermato nelle
argomentazioni in fatto ed in diritto di cui al ricorso del 18 settembre
2007. Ha esibito un referto di coronarografia del 6 agosto 2007, una
scheda di dimissione ospedaliera dell'8 agosto 2007 nonché un
certificato medico del dott. C._______ del 19 novembre 2007 (doc.
TAF 7).
I.
I.a Nel suo rapporto del 29 febbraio 2008, il dott. B._______ ha
rilevato che il ricorrente è stato nuovamente ricoverato per breve
tempo nell'agosto del 2007 a causa di dolori al torace, che è stato
sottoposto ad un ulteriore intervento per dilatazione di una nuova
stenosi e che tale intervento, secondo il resoconto operatorio, è
riuscito. Non sussistono altresì indizi di una insufficienza cardiaca.
Siffatti indizi non sono ravvisabili neppure nel certificato medico del
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dott. C._______ del novembre 2007, che si limita a postulare una
ulteriore riduzione della capacità lavorativa del paziente. Secondo il
dott. B._______, in virtù della documentazione medica agli atti non
risulta una modifica importante dello stato di salute dell'assicurato
rispetto alla situazione esistente all'epoca della concessione della
rendita d'invalidità nel dicembre del 2005. Pertanto, e ritenuto che la
nuova diagnosi medica è in sostanza sovrapponibile a quella del mese
di ottobre 2005, ha confermato la precedente presa di posizione,
secondo la quale l'esercizio di un'attività lucrativa leggera nella misura
del 50% (4-5 ore al giorno) è da considerare esigibile (doc. 39).
I.b Nella duplica del 10 marzo 2008, l'autorità inferiore, dopo avere
constatato che la documentazione medica prodotta non comporta
elementi tali da corroborare l'invocata importante modifica dello stato
di salute del ricorrente suscettibile d'incidere sulla sua capacità
lavorativa, ha nuovamente proposto la reiezione del gravame (doc. TAF
9).
J.
Con decisione incidentale del 13 marzo 2008 (notificata il 14 marzo
2008; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha
trasmesso al ricorrente per conoscenza la duplica e lo ha invitato a
versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione
incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle
presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato l'8 aprile 2008
(doc. TAF 10 a 12).
K.
Con scritto del 15 maggio 2009, l'insorgente ha chiesto informazioni
circa lo stato della procedura promossa dinanzi a questo Tribunale
(doc. TAF 13).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
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1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
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2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
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4.
4.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
4.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE, o svizzero, e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
4.3 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi).
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5.
La causa verte sulla questione di sapere se l'UAIE abbia a ragione, o
meno, rifiutato di esaminare nel merito la domanda di revisione della
rendita presentata dal ricorrente. Per contro, non compete a questo
Tribunale di statuire anche sul merito della domanda di revisione. Nella
misura in cui è chiesto più o altro che la semplice entrata nel merito,
nel caso concreto la concessione di una rendita intera d'invalidità a
decorre da dicembre 2006, il ricorso è pertanto inammissibile (cfr. DTF
117 V 121 consid. 1 e DTF 116 V 265 consid. 2a).
6.
Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra
prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione
formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata,
diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno
subito una notevole modificazione.
6.1
6.1.1 Giusta l'art. 87 cpv. 3 OAI, se è fatta domanda di revisione, nella
domanda si deve dimostrare che il grado di invalidità o di grande
invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
6.1.2 Va altresì rammentato che il grado di prova richiesto dall'art. 87
cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazio-
ne raggiunga il convincimento, nel senso di una prova con il grado
della verosimiglianza preponderante, che rispetto all'ultima decisione
cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica
rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore
della circostanza invocata, ferma restando comunque la possibilità che
la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame (v.
sentenza del Tribunale federale 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008
consid. 2.2 e relativi riferimenti).
6.1.3 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI
deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato
una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento
cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove
Pagina 9
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domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi
argomenti, senza allegare una modifica di fatti determinanti (DTF 125
V 410 consid. 2b). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione
deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato
sono, in maniera generale, plausibili, in altri termini se l'assicurato ha
reso plausibile una modifica importante dello stato di salute,
suscettibile d'incidere sulla sua capacità lavorativa rispettivamente sul
grado d'invalidità, rispetto a quella precedentemente ritenuta. Se ciò
non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un
rifiuto di entrata in materia. A tal proposito, occorre precisare che
quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione
precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la
plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa
dispone di un certo margine di apprezzamento che il giudice è di
principio tenuto a rispettare (v. sentenze del Tribunale federale
9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti,
9C_860/2007 del 10 dicembre 2008 consid. 5 e I 52/03 del 16 gennaio
2004 consid. 3).
6.2 L'art. 88a cpv. 2 OAI prevede altresì che se la capacità al
guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora
oppure se la grande invalidità si aggrava o l'assistenza dovuta
all'invalidità aumenta, occorre tenere conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre
mesi senza interruzione notevole. L'aumento della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi avviene al più presto se l'assicurato ha
chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata
inoltrata (art. 88bis cpv. 1 OAI).
7.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di
revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle
circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere
soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica importante dello
stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le
sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05
del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Irrilevante è invece,
una diversa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente
immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b).
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7.1 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in
maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare,
da un lato, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in
giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla
rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,
apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la
situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento litigioso
(sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF
133 V 108). Pertanto, il periodo di riferimento nell'ambito della
presente vertenza è quello intercorrente tra il 20 dicembre 2005, data
della decisione mediante la quale sono stati accordati i tre quarti di
rendita, ed il 29 agosto 2007, data della decisione impugnata (cfr. pure
DTF 130 V 66 consid. 2). Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è
stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
7.2 Giova altresì precisare che, per costante giurisprudenza, i fatti
accaduti posteriormente (e che hanno modificato la situazione
valetudinaria dell'assicurato) devono di regola formare oggetto di un
nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V 1 consid. 1.2, DTF
127 V 466 consid. 1 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
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disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 L'insorgente fa valere che il suo stato di salute è peggiorato in
modo notevole da dicembre 2005. Segnala che la patologia cardiaca di
cui è affetto non gli consente più di svolgere un'attività confacente al
suo stato di salute nella misura del 50%, come ritenuto nel dicembre
2005 dall'UAIE (in virtù dell'apprezzamento del dott. B._______ del
proprio servizio medico dell'ottobre 2005).
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9.2 Il dott. B._______, nei suoi rapporti del 26 aprile 2007 e del 29
febbraio 2008 (doc. 33 e 39), su cui si fonda la decisione impugnata,
ha ritenuto che in virtù della nuova documentazione medica esibita dal
ricorrente non è ravvisabile un indizio concreto di una modifica
rilevante dello stato di salute del ricorrente. Lo stesso è nella sostanza
sovrapponibile a quello esistente al momento della pronuncia della
decisione del 20 dicembre 2005. Il dott. B._______ ha rilevato, in
particolare, che l'insorgente è stato ricoverato nel settembre del 2006
e nell'agosto del 2007 a causa di dolori al torace, che ha subito due
interventi di angioplastica (mediante i quali sono state dilatate delle
stenosi e posizionati degli stent), ma che in entrambi i casi alla
dimissione dall'ospedale il ricorrente presentava una condizione di
salute in buon equilibrio dopo decorso senza complicanze. Ha poi
osservato che i documenti medici esibiti dal ricorrente non
menzionano alcuna insufficienza cardiaca e che in siffatte circostanze
non vi è alcuna ragione di ritenere che vi possa essere stato un
peggioramento dello stato di salute del ricorrente rispetto a quanto
ritenuto nell'ottobre del 2005 suscettibile di giustificare una modifica
del tasso d'incapacità lavorativa del 50%.
9.3 A questo Tribunale non sfugge che nella perizia medica
particolareggiata E 213 del 10 gennaio 2007 (doc. 32), trasmessa
dall'INPS, è stato indicato che le condizioni di salute dell'insorgente
sono peggiorate e che lo stesso non è più in grado di svolgere né la
sua precedente attività né un'altra sostituiva. Tale generica valutazione
non è però condivisibile, la stessa non essendo corroborata da
riscontri medici oggettivi. In particolare, la diagnosi indicata dal medico
che ha effettuato la perizia, come rettamente rilevato dal dott.
B._______, è nella sostanza sovrapponibile con quella specificata dal
medesimo medico nella perizia particolareggiata E 213 del 25 gennaio
2005. Non è altresì stato spiegato in cosa consisterebbe
concretamente il peggioramento dello stato di salute del ricorrente né
per quale motivo l'incapacità lavorativa dovrebbe passare dal 50% al
100%. A titolo del tutto abbondanziale, giova ancora rammentare che
già nella perizia medica particolareggiata del 25 gennaio 2005 era
stata implicitamente suggerita un'incapacità lavorativa del 100% per
l'insorgente (nel senso che il medico non aveva indicato esplicitamente
alcuna residua capacità lavorativa dello stesso; v. punti 9, 11.4. e 11.6
a 11.8 della perizia del 25 gennaio 2005). Peraltro, questo Tribunale
osserva che la scheda di dimissione ospedaliera del 3 ottobre 2006 fa
stato segnatamente di un decorso regolare del ricovero, di un buon
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risultato angiografico in esiti di PTCA e stent nonché di una frazione di
eiezione del 60%. Dalla scheda risulta altresì che il paziente è stato
considerato asintomatico per angina di petto (angor) e con un buon
compenso di circolo (doc. 31). Inoltre, pure nella scheda di dimissione
ospedaliera dell'8 agosto 2007 è evidenziato che, al momento della
dimissione, il ricorrente è stato ritenuto asintomatico per angina di
petto e con buon compenso di circolo (doc. TAF 7). Non è altresì
riportata una nuova diagnosi o fatto riferimento ad una accresciuta
incapacità lavorativa. L'insorgente ha certo affermato, in sede
ricorsuale, che la patologia cardiaca di cui soffre si è aggravata.
Tuttavia, non ha prodotto alcun documento medico suscettibile di
rendere perlomeno plausibile – nel senso precedentemente indicato –
una modifica importante del suo stato di salute, suscettibile inoltre
d'incidere in modo determinante (leggi anche durata minima
necessaria) sulla sua incapacità lavorativa rispettivamente sul grado
d'invalidità. Per quanto attiene al certificato medico del 19 novembre
2007 del dott. C._______, specialista in chirurgia, esibito con il ricorso
e di data posteriore alla decisione impugnata, occorre osservare che
esso si riferisce alle note diagnosi e non apporta alcun nuovo
elemento medico idoneo a corroborare una possibile modifica dello
stato di salute del ricorrente rispetto a quella rilevata nel 2005. Benché
tale certificato medico riferisca di una ulteriore riduzione della capacità
lavorativa del ricorrente, esso non comporta alcuna indicazione in
merito ad una specifica inabilità lavorativa e neppure al relativo grado,
tanto meno in attività sostitutive leggere.
9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, questo Tribunale
reputa che il ricorrente non ha reso plausibile che sia subentrata
rispetto a dicembre 2005 una modifica del suo stato di salute
suscettibile d'incidere sulla sua capacità lavorativa rispettivamente sul
grado d'invalidità allora ritenuto. Il fatto che il ricorrente abbia dovuto
sottoporsi a due interventi chirurgici nel settembre del 2006 e
nell'agosto del 2007 non è pertanto motivo di per sé sufficiente per
un'entrata nel merito della sua domanda di revisione (v., sulla
problematica, le sentenze del Tribunale federale 9C_860/2007 del 10
dicembre 2008 consid. 5 e I 52/03 del 16 gennaio 2004 consid. 3),
ritenuto altresì che detti interventi si sono conclusi positivamente e
senza complicanze e che ognuno di essi – secondo l'opinione del
medico dell'UAIE di cui non vi è ragione di dubitare in assenza di
sufficienti riscontri oggettivi contrari – ha provocato solo qualche
settimana d'inabilità lavorativa per l'insorgente. Non risulta peraltro
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essere stato reso plausibile alcun altro motivo di revisione non
connesso con un cambiamento dello stato di salute del ricorrente.
Giova infine rilevare che il principio inquisitorio non si applica alla
procedura prevista all'art. 87 cpv. 3 OAI (cfr. DTF 130 V 64 consid.
5.2.5), di modo che non incombe a questo Tribunale un obbligo
d'esperire delle investigazioni complementari (cfr. sentenze del
Tribunale federale I 951/06 del 31 ottobre 2007 consid. 2.1 nonché I
607/04 del 6 dicembre 2005 consid. 3).
9.5 Per conseguenza, il ricorso, destituito di fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
10.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso l'8 aprile
2008.
10.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato l'8 aprile 2008, è computato con
le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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