Corte II I
C-6269/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 1° luglio
2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6269/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 1° luglio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita
AI presentata dall'interessato l'8 novembre 2007.
2.
Il 29 settembre 2008, l'interessato ha inoltrato dinanzi all'UAIE, via
telefax, un ricorso contro la menzionata decisione mediante il quale ha
chiesto il riconoscimento di una rendita AI. Il 30 settembre 2008,
l'UAIE ha trasmesso il citato ricorso al Tribunale amministrativo
federale (TAF) per competenza.
3.
3.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo
Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) pronunciate dalle autorità
menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
3.2 In particolare, le decisioni dell'UAIE sono impugnabili dinanzi al
Tribunale amministrativo federale giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20).
4.
4.1 Ritenuto che sul ricorso inoltrato via telefax il 29 settembre 2008
appaiono le firme del ricorrente e del suo rappresentante, ma che le
stesse non sono manoscritte in originale, il Tribunale amministrativo
federale, con decisione incidentale del 4 dicembre 2008 (che ha fatto
seguito ad una del 21 ottobre 2008), ha invitato il ricorrente a
regolarizzare il ricorso entro il 5 gennaio 2009, mediante l'inoltro dello
stesso munito delle firme manoscritte in originale (art. 52 cpv. 2 PA),
con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso
infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA). Questo Tribunale ha altresì
segnalato che, in assenza dell'atto di ricorso munito delle firme
manoscritte in originale rispettivamente di una procura valida, le
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ulteriori comunicazioni sarebbero state inviate unicamente al
ricorrente. La decisione incidentale del 4 dicembre 2008 è stata
spedita al ricorrente (a cui è stata notificata il 10 dicembre 2008; cfr.
risultanze processuali) ed al rappresentante dell'insorgente (il quale
non ha ritirato l'invio raccomandato contenente la decisione incidentale
medesima; cfr. risultanze processuali).
4.2 Nella citata decisione incidentale del 4 dicembre 2008, il Tribunale
amministrativo federale ha pure invitato il ricorrente a versare, sempre
entro il 5 gennaio 2009, un anticipo di fr. 300.-- (art. 63 cpv. 4 PA), con
comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso
infruttuoso del termine.
5.
Il termine assegnato al ricorrente per regolarizzare il gravame nonché
per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel
frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è
inammissibile (art. 23 PA).
6.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett.
b LTAF).
7.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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