Corte II I
C-6271/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 a p r i l e 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinata dall'avvocato Martino Luminati,
Sottosassa 71, 7742 Poschiavo,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 4 settembre 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6271/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata nel 1966, ha lavorato in Svizzera
dal 1984 al 1985 e dal 1989 al 2001. Da ultimo era commessa e
segretaria in un negozio di generi alimentari e casalinghi, con funzione
di gerente salariata. In data 27 luglio 2001 ha subito un incidente della
circolazione riportando un trauma distorsivo cervicale ed una
contusione alla gamba sinistra. L'infortunio fu coperto dalla Winterthur
assicurazioni. Nel frattempo l'assicurata ha sviluppato una sindrome
ansioso depressiva con fasi alterne di marcata gravità e periodi di
relativo benessere. Della pratica dell'assicuratore infortuni si
riterranno, per l'essenziale, gli elementi seguenti:
- gli atti immediatamente successivi all'infortunio e le cure prestate che
escludono segni di ernia discale post-traumatica a livello cervicale od
altre forme morbose radicolari;
- un referto neurologico del 23 settembre 2002, ove si conferma la
presenza di dolori cervico-scapolo-omerali soprattutto a destra e già si
accenna a disturbi neuropsicologici residui con uno stato d'ansia;
- un rapporto di degenza presso la Clinica federale di riabilitazione di
Novaggio del gennaio/febbraio 2003 che attesta un miglioramento
delle condizioni psichiche; un rapporto di degenza presso il Centro di
riabilitazione di Sementina di marzo/aprile 2003 che invece indica un
disturbo neuropsicologico medio-grave (cfr. in particolare la perizia ivi
contenuta della Dott.ssa Iorno, psichiatra);
- una relazione di degenza presso una clinica psichiatrica (Beverin) da
aprile a settembre 2003, nuovo ricovero nel febbraio 2004 per
scompenso psichico;
- una relazione 14 maggio 2004 del Centro di Sementina concernente
la residua capacità di lavoro dal punto di vista fisico (valutazione
funzionale);
- un rapporto del Dott. B._______ del 21 aprile 2004 (su atti) per la
Winterthur nel quale si escludono conseguenze somatiche
dell'infortunio subito e ciò anche sulla base di filmati video;
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- una relazione psichiatrica del Dott. C._______ del 25 agosto 2004
(per la Winterthur), ove si contestano, in parte, le conclusioni degli
specialisti della Clinica di Beverin, e si pone la diagnosi "possibile, ma
non probabile" di sindrome psico-organica; una risposta dello
specialista di Beverin (Dott. D._______; indirizzata all'avv. Luminati)
ove si conferma l'assoluta incapacità al lavoro della nominata;
Con decisione 4 ottobre 2004, l'assicuratore infortuni ha soppresso il
versamento di prestazioni a decorrere dal 1° settembre 2004.
L'assicurata, rappresentata dall'avv. Luminati, ha formulato
opposizione chiedendo il riconoscimento del diritto a una rendita
d'invalidità e a un'indennità per la menomazione subita. Nel corso della
procedura di opposizione sono stati ulteriormente acquisiti ad atti:
- un rapporto relativo ad un terzo ricovero a Beverin da novembre
2004 a febbraio 2005 per grave sindrome psico-organica e dipendenza
da sedativi ed ipnotici;
- una perizia psichiatrica del Dott. E._______ (Lugano) del 1° luglio
2005 (per la Winterthur) attestante un disturbo dell'adattamento,
disturbo somatoforme persistente in personalità con tratti narcisistici,
uso dannoso di farmaci; l'esperto dichiara l'interessata abile al cento
per cento nel suo precedente lavoro, non essendoci peraltro un nesso
di causalità tra gli attuali disturbi e l'incidente del 27 luglio 2001;
- un contro-rapporto della psichiatra Dott.ssa J._______ del 2 maggio
2005, la quale pone in evidenza una grave sofferenza psichica in un
quadro di sindrome depressiva, a tratti di tipo "maggiore", con nesso di
causalità evidente con l'infortunio subito;
- la risposta del perito (Winterthur) Dott. E._______ del 24 ottobre
2005 che contesta diversi elementi diagnostici e valutativi della
Dott.ssa J._______.
Con decisione del 6 gennaio 2006, la Winterthur ha respinto
l'opposizione. L'assicurata ha impugnato tale provvedimento innanzi al
Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. La parte ricorrente
ha prodotto una dettagliata perizia psichiatrica allestita il 30 gennaio
2006 dal Dott. F._______, nella quale, sostanzialmente, sono
contestate le conclusioni del Dott. E._______ e condivise quelle alle
quali sono giunti gli psichiatri J._______ e D._______ (Beverin);
l'esperto di parte rileva in particolare un disturbo dell'adattamento con
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umore misto ansio-depressivo grave con deficit neurologici, sindrome
da dolore somatoforme nel quadro di una sindrome post-traumatica da
stress; egli ritiene la paziente invalida in misura completa e reputa che
i disturbi lamentati ed oggettivati siano in stretta relazione con
l'infortunio subito (nesso di causalità naturale). Con sentenza del 9
maggio 2006, cresciuta in giudicato, il Tribunale menzionato ha
respinto l'impugnativa negando il nesso di causalità degli attuali
disturbi con l'infortunio subito e confermando pertanto la legittimità
della sospensione delle prestazioni dal 1° settembre 2004.
B.
In data 12 novembre 2002, A._______ ha formulato una domanda
volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. L'Ufficio AI del Cantone Grigioni, competente per
esaminare nel merito la domanda, ha atteso la conclusione della
vertenza con l'assicuratore infortuni acquisendone gli atti. Alla fine del
2006 ha istruito la procedura.
L'Ufficio AI cantonale ha disposto una visita polispecialistica presso il
Servizio di accertamento medico dell'invalidità (SAM) di Bellinzona.
Nel gennaio 2007 l'assicurata è stata sottoposta a consulti in
neuropsichiatria (Dott. G._______), neurologia (Dott. H._______) e
reumatologia/ortopedia (Dott. I._______). Nella relazione finale dell'8
febbraio 2007, i periti incaricati hanno posto la diagnosi sostanziale di
depressione maggiore senza sintomi psicotici su di una grave
sindrome da disadattamento, esiti di politrauma distorsivo/contusivo
della colonna vertebrale, trauma cerebrale, sindrome da dolore
somatoforme ed innumerevoli disturbi neurovegetativi (dettaglio nella
parte in diritto). Gli esperti incaricati hanno ritenuto che l'interessata è
del tutto inabile a riprendere l'attività di gerente di negozio, mentre è
da considerarsi abile al 50% in attività più semplici (presenza tutto il
giorno, rendimento ridotto).
La richiedente è anche stata sottoposta ad un accertamento per la
capacità nella sua economia domestica (che rappresentava il restante
20% della sua occupazione), dal quale risulta, poste le singole
incombenze e le relative possibili limitazioni, un'incapacità globale del
25.40% (accertamento del 9 agosto 2007, rapporto del 21 settembre
successivo).
Con progetto di decisione del 26 settembre 2007 (decreto provvisorio),
l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni ha comunicato all'assicurata,
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rappresentata dall'avv. Luminati, che non esisteva alcun diritto alla
rendita in quanto il tasso d'invalidità attingeva solo il livello del 36.54%.
Per quanto riguarda l'attività lucrativa svolta all'80% è stato posto un
salario precedente l'invalidità (attualizzato al 2006) di Fr. 31'180.-
(come gerente) e un salario con invalidità di Fr. 18'917.-
corrispondente a un'invalidità del 39.33%. Per quanto riguarda la parte
consacrata all'economia domestica (pari al 20%) è stata ritenuta
l'incapacità del 25.40% conformemente all'accertamento del 9 agosto
2007. Sommando l'80% di 39.33% (31,46%) al 20% di 25.40% (5,08%)
si ottiene un grado d'invalidità del 36.54%. L'assicurata ha contestato
tale progetto con scritto dell'avv. Luminati del 23 ottobre 2007,
affermando che il salario precedente l'invalidità era di Fr. 35'905.25.
L'avv. Luminati ha poi postulato che non si applichi un tasso d'invalidità
dell'80% sul 40% nell'attività lucrativa, bensì l'80% sul 60%
presumendo uno sbaglio dell'amministrazione che avrebbe confuso la
capacità lavorativa restante con l'incapacità lavorativa del 60%.
Con ulteriore (secondo) decreto provvisorio del 4 marzo 2008, l'Ufficio
cantonale, tenendo parzialmente conto delle osservazioni
dell'assicurata, ha ricalcolato l'incapacità di guadagno al 42.92%
basandosi sui seguenti dati 2006: reddito senza invalidità Fr. 35'905.-
(come richiesto dall'interessata), con invalidità Fr. 18'917.-, perdita di
guadagno 47.31% e all'80% del 37,84%. Come casalinga viene
confermata l'invalidità del 5.08% (20% di 25,40%) per un totale di
42.92%.
Con presa di posizione del 20 marzo 2008, l'assicurata ha contestato il
nuovo progetto di decisione non dichiarandosi d'accordo sui redditi
dopo l'insorgenza dell'invalidità. L'amministrazione ha tenuto conto di
tali osservazioni, ma non le ha ritenute influenti.
Mediante decisione del 4 settembre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente
per notificare le decisione agli assicurati non residenti in Svizzera, ha
erogato in favore di A._______ un quarto di rendita dell'assicurazione
AI con effetto 1° luglio 2002 (un anno dopo l'infortunio).
C.
Con il ricorso depositato il 1° ottobre 2008, A._______, sempre
rappresentata dall'avv. Luminati, chiede, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad almeno la mezza rendita AI,
protestando spese e ripetibili. L'insorgente contesta in particolare il
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calcolo comparativo dei redditi chiedendo un'adeguata riduzione del
reddito da invalido per motivi personali, in applicazione della
giurisprudenza in vigore. L'insorgente ricorda che la grave diagnosi
posta al SAM di Bellinzona e la storia medica abbondantemente
documentata ad atti giustificano tale riduzione.
D.
Nella sua risposta di causa del 14 novembre 2008, l'Ufficio AI del
Cantone Grigioni propone la reiezione del ricorso con argomenti di cui,
per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente
giudizio. A questa soluzione si è allineato l'UAIE nella sua risposta del
27 novembre 2008.
Dopo aver preso atto di queste osservazioni, l'avv. Luminati, con
replica del 3 dicembre 2008, ha ribadito l'intenzione della propria
assistita di mantenere il ricorso.
Con decisione incidentale dell'11 dicembre 2008, il Tribunale
amministrativo federale ha inviato la parte ricorrente a voler versare un
anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali.
Detto anticipo è stato regolarmente versato il 22 dicembre 2008.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
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2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). La ricorrente ha versato un anticipo di
Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
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il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
La ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 12 novembre
2002. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 12 novembre 2001 (ossia 12 mesi precedenti la
presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia
sorto tra tale data ed il 4 settembre 2008, data dell'impugnata
decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la
legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di
fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
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ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
• essere invalido ai sensi della legge svizzera;
• aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1°
gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante
almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A
tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia
registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessata adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). Fino al 31 dicembre 2003 era
dato il diritto alla mezza rendita con un tasso d'invalidità del 50%
almeno ed il diritto alla rendita intera con un grado d'invalidità dei due
terzi almeno (66,67%), mentre non era previsto il diritto ai tre quarti di
rendita. In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal
1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità
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inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e
dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si
applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la
seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V
264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv.
1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti
condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del
40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che
prima di subire un danno alla salute fisica o psichica non esercitavano
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un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino sono
considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie
mansioni consuete.
8.
8.1 L'assicurata non ha praticamente più lavorato dopo il 27 luglio
2001, data dell'infortunio. Di scarso rilievo sono i tentativi di ripresa del
lavoro dal 21 ottobre al 14 dicembre 2001 e quelli, a tempo parziale,
per un breve periodo nell'aprile/giugno 2002.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30, Pratique VSI 2000 p. 84). La documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma
non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V
314).
8.3 Ai fini del presente giudizio occorre precisare che l'invalidità
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le
mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere
che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16
LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete
(art. 5 e 28 cpv. 2bis nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007 e art.
8 cpv. 3 LPGA). L'art. 27 dell'ordinanza sull'assicurazione per
l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201) precisa che per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
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8.4 Va precisato che secondo l'art. 28 cpv. 2 ter LAI (nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2007 corrispondente all'art. 28a cpv. 3 LAI
in vigore dal 1° gennaio 2008) qualora l'assicurato eserciti un'attività
lucrativa a tempo parziale, o collabori gratuitamente nell'azienda del
coniuge, l'invalidità, per questa parte, è determinata secondo l'art. 16
LPGA. Se, inoltre, svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per
questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso,
occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e quella dello
svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei
due ambiti (metodo misto).
9.
9.1 Nel caso in esame, l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni, dopo la
domanda depositata nel novembre 2002, ha atteso l'esito conclusivo
della vertenza con l'assicuratore infortuni. L'incarto di quest'ultimo
contiene molte perizie e controperizie, attestati di degenza
ospedaliera. Per la Winterthur era determinante stabilire se vi fosse un
nesso di causalità fra l'incidente del luglio 2001 e l'insieme delle
doglianze attestate nei vari referti medici. Se è vero che la sentenza
del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 9 maggio
2006 ha posto fine alla vertenza in quella sede, le perizie che
precedono tale procedura, sinteticamente ricordate nella parte in fatto,
sono estremamente divergenti fra di loro per cui è da condividere la
soluzione adottata dall'Ufficio cantonale AI di far allestire un
accertamento proprio, volto a risolvere i quesiti valetudinari più
pertinenti per le problematiche poste in quest'ultimo ramo assicurativo.
L'indagine svolta al SAM di Bellinzona ha permesso di evidenziare una
depressione di tipo maggiore, senza sintomi psicotici su di una grave
sindrome da disadattamento innestata su di un disturbo di personalità
di tipo istrionico e conversivo; stato dopo incidente della circolazione il
27 luglio 2001 con politrauma e verosimilmente trauma
distorsivo/contusivo della colonna vertebrale, trauma cerebrale,
sviluppo di una sindrome del dolore cronico e di innumerevoli disturbi
neurovegetativi.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
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C-6271/2008
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il collegio giudicante si fonderà in primo luogo
sulla perizia del SAM. Questo Tribunale considera che questo
accertamento sanitario è completo, anche perché tiene conto delle
patologie extra-infortunistiche. L'assicuratore infortuni ha infatti
escluso un nesso di causalità diretto fra l'incidente del luglio 2001 e le
doglianze psichiatriche.
Va ricordato che una perizia richiesta dall'UAIE o dall'Ufficio cantonale
AI (in casu un servizio di accertamento medico specifico
dell'assicurazione per l'invalidità) non può essere scartata adducendo
che si tratta di un referto di parte. Infatti, la legge attribuisce
all'amministrazione il compito di istruire le domande di rendita,
procurandosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute,
l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei
richiedenti. A tale scopo possono essere domandati rapporti e
informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati
specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI).
In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale organo amministrativo
preposto all'attuazione della legge, sicché le perizie ordinate in
adempimento di questo compito non possono essere considerate di
parte o non conclusive alla luce di altri referti (DTF 123 V 175 e 122 V
157). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che deve essere
considerata rilevante una perizia affidata al SAM, negando che tale
servizio medico possa essere considerato parte in causa per
sussistenza di un vincolo per cui l’istituto medesimo sarebbe obbligato
a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell’assicurazione per l’invalidità.
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C-6271/2008
Determinante è invece la circostanza che la perizia del SAM rispetti
tutti i principi concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti,
per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in
particolare accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i
temi sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle
censure del paziente, se è stato redatto con conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella
presentazione del contesto medico e, infine, se le conclusioni a cui
giunge sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non
è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione
del materiale probatorio quale rapporto o di perizia, bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352, consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c).
10.2 Sul piano valetudinario, lo psichiatra del SAM (Dott. G._______)
ritiene non più proponibile l'attività di gerente in un negozio di
alimentari. Gli elementi clinici e psichiatrici documentati agli atti ed
osservati durante l'esplorazione (problemi di concentrazione, di
adattamento, di continuità operativa, di labilità emotiva e di
inconstanza) depongono, abbondantemente, per l'esclusione della
ripresa della precedente attività. L'esperto precisa tuttavia che la
peritanda potrebbe svolgere, al 50%, un lavoro semplice con mansioni
ridotte sia nell'ambito commerciale (come da sua formazione
specifica), sia in altro ambito (come da esperienze professionali del
passato nel settore alberghiero, commercio al dettaglio in cartoleria o
bigiotteria). Il perito specialista non pone invece alcuna invalidità in
ambito domestico.
10.3 Sotto il profilo neurologico il perito (Dott. H._______) ha posto in
evidenza un'ipostesia tattile ed algica all'emisoma destro, ma con
sensibilità profonda conservata. La paziente non presenta segni di
disfunzioni cerebellari o sindromi piramidali. Il Dott. H._______
osserva tuttavia che vi è una tendenza all'aggravazione senza poter
distinguere se si tratti di una forma consapevole od inconsapevole.
Comunque, non sussistono dei deficit cognitivi oggettivabili. Peraltro,
precisa l'esperto, l'incidente stesso del 2001, per le sue caratteristiche
(scarsa gravità, assenza di danni commotivi/cerebrali) non induce a far
pensare a problemi neurologici maggiori. Il Dott. H._______ procede
comunque a tutti quei test e quelle investigazioni neurologiche atte a
porre in evidenza eventuali turbe, ma giunge alla conclusione che non
vi è nessun segno oggettivo per un danno al sistema nervoso centrale
o periferico, incluse le radici cervicali e lombari, come non vi è
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nemmeno un evidente danno cognitivo neuropsicologico oggettivo.
Tant'è che il Dott. H._______ afferma di non potere evidenziare una
patologia neurologica e che, pertanto, non vi è nessuna
compromissione della capacità lavorativa da questo profilo.
10.4 Dal lato ortopedico l'esperto incaricato (Dott. I._______) osserva
che la paziente non ha più potuto riprendere la sua attività
professionale a causa del trauma distorsivo del rachide cervicale. Egli
evidenzia ancora un quadro algico diffuso di carattere essenzialmente
fibromialgico con dolori però evocabili in modo incostante sia sul
tronco che alle 4 estremità. Egli annota un'importante contrattura della
muscolatura cervicoscapolare a destra, anche questa non costante,
mentre la motilità della colonna vertebrale non sembra essere
particolarmente limitata. L'esperto ortopedico sostiene che la paziente
presenta un classico sviluppo somatoforme in stato dopo trauma
distorsivo-contusivo della colonna vertebrale, senza oggettivamente
lesioni osteomuscolari significative. Per quanto riguarda il giudizio
valetudinario, il perito riferisce di non poter giustificare un'incapacità
lavorativa superiore al 20% per l'attività precedentemente svolta.
Nell'ambito casalingo egli pone lo stesso tasso d'invalidità.
10.5 Riprendendo i tre rapporti specialistici, i periti del SAM affermano
che l'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorico globale è nullo
nel precedente lavoro a causa delle limitazioni psichiatriche sopra
descritte. La perizianda è invece da ritenere capace al lavoro nella
misura del 50% (rendimento ridotto sull'arco di un'intera giornata
lavorativa) in attività senza particolari responsabilità organizzative o
gestionali, nel campo della vendita, oppure quale ausiliaria nei settori
in cui in passato aveva operato.
Il collegio giudicante non ha dunque alcun motivo per scostarsi dalle
conclusioni alle quali è giunto il SAM. Vero è che gli esperti incaricati
non hanno effettuato un'approfondita indagine retrospettiva. Essi
hanno comunque affermato che la limitazione della capacità di lavoro
descritta esiste a partire dall'evento traumatico del 27 luglio 2001. Da
allora, lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro non ha
presentato mutamenti duraturi. Dagli atti, osservano i medici del SAM,
risulta che l'assicurata ha potuto riprendere in parte l'attività di
venditrice dal 15 ottobre 2001 e poi dal 28 aprile al 6 giugno 2002,
tuttavia limitatamente nella misura del 50% e non più assumendo il
ruolo di gerente responsabile, attività che peraltro non è più esigibile
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dopo l'infortunio. In sostanza, dopo l'infortunio non vi sono elementi
per sostenere che lo stato di salute dell'interessata si sia aggravato o
peggiorato in modo sensibile.
Ancora si può osservare che la parte ricorrente non ha chiesto, in
modo esplicito, una diversa valutazione della sua capacità lavorativa
residua a partire dall'evento traumatico del luglio 2001. L'insorgente ha
principalmente censurato il raffronto dei redditi, postulando una
riduzione del salario statistico da invalida, senza però rimettere in
discussione esplicitamente la valutazione medica (cfr. ricorso cifra 3).
11.
11.1 L'invalidità è determinata in base ai principi illustrati al
considerando 8 di questa sentenza al quale si rimanda. L'autorità
inferiore ha stabilito un grado d'invalidità di 42.92%, ciò che ha
permesso di riconoscere un diritto al quarto di rendita. Il calcolo svolto
dall'Ufficio cantonale AI non può tuttavia essere integralmente ripreso
dal collegio giudicante, poiché contiene alcune imprecisioni. Occorre
inoltre statuire in merito alle censure relative al salario statistico da
invalida che, secondo la parte ricorrente, non terrebbe conto della sua
reale capacità di guadagno. L'Ufficio AI cantonale non avrebbe in
particolare ridotto il salario da invalida come consentito dalla
giurisprudenza in materia (vedi di seguito consid. 11.4.3).
11.2 Per operare il raffronto dei redditi prima e dopo l'invalidità si terrà
conto dei dati 2002 e non 2006 come ritenuto dall'amministrazione.
Infatti, secondo la giurisprudenza il salario da valido e quello da
invalido devono essere indicizzati fino alla data dell'insorgere di un
diritto alla rendita d'invalidità, cioè fino a quando le condizioni di salute
possono essere considerate come stabilizzate (DTF 128 V 174
confermata in DTF 129 V 222).
11.3
11.3.1 Dal questionario del datore di lavoro, sottoscritto il 31 gennaio
2003, risulta che nel 2000, l'interessata, lavorando all'80% come
gerente-responsabile del negozio di alimentari appartenente ad una
catena di distribuzione (lavoro dipendente), ha conseguito un reddito
annuo lordo di Fr. 35'808.20 (cfr. anche lettera della Winterthur al
datore di lavoro del 5 dicembre 2001). Nel 2001 il salario è tuttavia
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aumentato a Fr. 42'085.- (vedi allegati al questionario del datore di
lavoro).
11.3.2 Ora, di regola, è ritenuto reddito di persona non invalida l'ultimo
reddito precedente l'insorgere del danno alla salute, aggiornato al
momento determinante per il calcolo dell'invalidità conformemente
all'evoluzione dei salari nominali del settore interessato (VSI 2000
p. 310). Visto che l'interessata ha lavorato fino al luglio 2001, è quindi
determinante il salario percepito da ultimo nel 2001. Questo importo
deve essere poi aggiornato al 2002, quando cioè potrebbe insorgere il
diritto eventuale alla rendita d'invalidità.
L'importo di Fr. 42'085.- tiene conto non solo del salario propriamente
detto, ma anche di un premio fedeltà (“Treueprämie”), di un rimborso
spese (“Spesenentschädigung”), di una gratifica (“Gratifikation”) e di
un'indennità per anzianità di servizio (“Dienstalterzulage”) pari a
Fr. 1'200.-. Visto che il premio fedeltà, il rimborso spese e la gratifica
sono stati versati anche nel 2000 e nel 2002, si deve tenerne conto
nell'ambito del salario da valida, mentre non si giustifica prendere in
considerazione l'indennità per anzianità di servizio. Infatti, quest'ultima
allocazione è stata versata una sola volta nel 2001 e si tratta
verosimilmente di un importo unico. Si ottiene quindi un salario da
valida di Fr. 40'885.- nel 2001.
Questo importo deve essere aggiornato al 2002 (+ 1.9%), quando
potrebbe insorgere il diritto alla rendita, ciò che comporta un reddito
senza invalidità di Fr. 41'661.81 (La Vie économique, 12-2006, Tavola
B 10.2).
11.4
11.4.1 Quale reddito da invalida occorre riferirsi a quello ottenibile in
attività di tipo leggero non qualificate (commercio al dettaglio, operaia
non qualificata, cassiera, ecc.). Conformemente alla giurisprudenza
(RSAS 2007 pag. 64) devono essere applicate le statistiche nazionali
e non quelle cantonali o regionali come invece ritenuto dall'Ufficio AI
cantonale. In base ai dati dell'Ufficio federale di statistica, inchiesta sui
salari, valori 2002, tavola TA1, livello di qualificazione 4, donne, il
reddito da invalido ammonta a Fr. 3'820.- mensili o Fr. 45'840.- annuali.
Bisogna poi adeguare questo dato alle ore settimanali secondo la
durata normale media lavorativa nel 2002 che corrispondeva a 41.7
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ore (cfr. La Vie économique, 12-2006, Tavola B 9.2). Infatti i dati
statistici si fondano su di una base standardizzata di 40 ore
settimanali. Ne consegue il calcolo seguente: (Fr. 45'840.- : 40 ore) x
41.7 ore = Fr. 47'788.20.
11.4.2 La perdita di guadagno della parte consacrata a un'attività
lucrativa deve essere fissata secondo l'art. 16 LPGA (DTF 125 V 146).
Di principio, nell'ambito del metodo misto, per definire l'attività
esigibile, ci si deve riferire a quella che è medicalmente esigibile (vedi
sentenza del TF I 156/04 del 13 dicembre 2005 consid. 6 e 7).
La perizia del SAM ha accertato che la capacità di lavoro residua
dell'interessata è del 50% in attività sostitutive, precisando che si tratta
di un'attività svolta sull'arco di una normale giornata lavorativa, ma con
un rendimento ridotto (cfr. perizia cifra 9). Il reddito da invalido
corrisponde quindi al 50% di un lavoro di sostituzione che, come prima
dell'insorgere dell'invalidità, dovrebbe essere prestato sull'arco di
quattro giorni. L'attività di sostituzione, svolta all'80%, comporta un
reddito da invalido annuo di Fr. 38'230.56. Il reddito da invalido che
l'interessata potrebbe percepire in un'attività sostitutiva, da effettuare
al 50% dell'80%, ammonta quindi a Fr. 19'115.28.
11.4.3 Il reddito teorico da invalida può essere ridotto per tenere conto
dei fattori personali dell'assicurata (DTF 126 V 75), quali età, handicap.
La parte ricorrente ne ha richiesto esplicitamente l'applicazione. Di
principio, secondo la giurisprudenza menzionata, il giudice non può,
senza valido motivo, scostarsi dalla valutazione operata
dall'amministrazione. In altre parole, la stessa gode di un ampio potere
d'apprezzamento. Nel caso in esame, l'Ufficio AI cantonale non ha
applicato nessuna riduzione. Lo scrivente Tribunale, vista l'età
dell'assicurata (classe 1966) e l'handicap presentato (danno psichico),
è tuttavia del parere che una riduzione del 10% permetterebbe di
tenere conto di tutte le circostanze, in particolare del fatto che
l'interessata può lavorare in attività sostitutive ma solo a tempo
parziale. Pertanto, il reddito da invalido può essere fissato a
Fr. 17'203.75 (19'115.28 – 10%).
11.4.4 Per quanto riguarda la parte consacrata all'attività lucrativa, il
reddito dopo invalidità di Fr. 17'023.75 raffrontato a quello prima
dell'invalidità di Fr. 41'661.81 corrisponde a un grado d'invalidità del
59.138%.
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11.5 Per quel che attiene all'invalidità come casalinga, che
corrisponde al 20% restante, il collegio giudicante non può che
rimettersi alle conclusioni alle quali sono giunti i periti del SAM ed alla
dettagliata indagine d'accertamento sul rendimento nell'economia
domestica eseguita il 9 agosto 2007 (rapporto del 21 settembre 2007).
Questo accertamento non è peraltro contestato dalla ricorrente. La
valutazione del lavoro domestico si basa sulle indicazioni della
richiedente stessa, le quali sono controllate in una certa misura
dall'amministrazione (nella specie con la visita a domicilio del
collaboratore dell'Ufficio AI) sulla scorta delle risultanze mediche. Il
controllo giudiziario richiede che ogni punto della valutazione sia stato
determinato con cura e precisione (DTF 127 V 129 consid. 5a; VSI
2001 p. 265).
Analizzando la situazione medica con le incombenze domestiche,
l'Ufficio AI giunge a ritenere che l'interessata può sicuramente
incontrare difficoltà nell'ambito dei lavori più pesanti (come le grandi
pulizie, stendere la biancheria, ecc.), mentre in compiti più leggeri la
sua capacità resta quasi intatta (condotta dell'economia domestica,
preparazione dei pasti, ecc.). Nel complesso, in base alle apposite
direttive concernenti l'invalidità edite dall'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), l'interessata presenta un'incapacità del
25.40% nell'ambito delle consuete attività domestiche.
11.6 Pertanto, in applicazione del metodo misto, il calcolo è il
seguente: ([0.80 x 59.138%] + [0.20 x 25.40%]) : 100; ciò che permette
di ottenere, sommando 47.31% a 5.08%, un grado d'invalidità del
52.39%, arrotondato al 52% (ATF 130 V 121). Ora, questo tasso dà
diritto alla mezza rendita AI. Il ricorso deve essere pertanto
parzialmente accolto e la decisione dell'autorità inferiore riformata nel
senso che l'insorgente ha diritto a una mezza rendita d'invalidità dal 1°
luglio 2002.
12.
12.1 Visto l'esito del ricorso, non sono prelevate spese processuali e
l'anticipo di Fr. 300.--, versato il 22 dicembre 2008, è restituito alla
ricorrente.
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12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, vista la memoria di ricorso e di replica, si giustifica
riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 2'000.-, da porre a carico dell'UAIE.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione del 4 settembre 2008
riformata nel senso che A._______ ha diritto a una mezza rendita
d'invalidità dal 1° luglio 2002.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di Fr. 300.- viene
restituito alla ricorrente.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 2'000.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. xxx.xxxx.xxxx.xx/xxx SCM)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici figurano sulla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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