B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6273/2014
Sen t en z a d e l 2 5 o t t o b r e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Caroline Bissegger e Michael Peterli,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; revisione della rendita (deci-
sione del 15 settembre 2014).
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Fatti:
A.
Il 10 e 17 maggio 2011, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli
assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A.________ – cittadino italiano, nato il (…; doc. A 1-1) – una rendita intera
dell’assicurazione svizzera per l’invalidità dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre
2007 ed a decorrere dal 1° settembre 2010 (doc. A 64-2 e 64-7). Nella mo-
tivazione delle due decisioni (doc. A 65-1), l’UAIE ha indicato che dagli atti
– segnatamente dai rapporti del 30 marzo e 10 dicembre 2010 del medico
SMR (doc. A 38-1 e 53-1), che, a sua volta, si era fondato sui documenti
medici componenti gli incarti dell’assicurazione B.________ e della
C.________ assicurazione (doc. B 1-1 a 145-1 e C 1-1 a 21-1) – risultava
che l’interessato (la cui diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa è
stata quella di versamento cronico ginocchio sinistro e periartropatia ome-
roscapolare bilaterale [senza influsso sulla capacità lavorativa: compres-
sione del nervo ulnare sinistro, iniziale gonartrosi a destra, sindrome lom-
bovertebrale con alterazioni degenerative, obesità, dislipidemia e iperuri-
cemia) presentava, a seguito dell’infortunio del 15 aprile 2005, un’inabilità
al lavoro del 100% dal 15 aprile 2005, del 50% dal 1° ottobre 2007 e del
25% dal 1° gennaio 2008 (grado d’invalidità del 10%) ed, a seguito dell’in-
fortunio del 2 settembre 2009, e fermo restando un’inabilità al lavoro totale
dal 2 settembre 2009 al 5 luglio 2010, un’incapacità al lavoro dell’80%
nell’attività di muratore e del 60% in un’attività confacente allo stato di sa-
lute dal 6 luglio 2010 (grado d’invalidità del 70%). Le decisioni sono cre-
sciute incontestate in giudicato.
B.
B.a Nel mese di luglio del 2011, l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del
Cantone D.________ (Ufficio AI) ha avviato la procedura di revisione della
rendita (doc. A 71-1). Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti
documenti medici di data da maggio 2005 ad agosto 2011 (doc. A 71-5 a
71-9 e 77-1 a 77-29), il questionario per la revisione della rendita AI del 18
luglio 2011 (doc. A 71-1) ed il questionario per il datore di lavoro del 28
luglio 2010 (doc. A 73-1).
B.b Nel rapporto del 9 settembre 2011, il dott. E.________, medico SMR,
ha proposto l’effettuazione di una perizia reumatologica (doc. A 79-1).
B.c Nella perizia reumatologica del 1° febbraio 2012 (fondata su una visita
del 20 gennaio 2012), il dott. F.________ ha posto la diagnosi segnata-
mente di gonartrosi con versamento recidivante al ginocchio sinistro (da
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questo profilo la sintomatologia sarebbe migliorata rispetto al 2010), periar-
tropatia omero-scapolare bilaterale e gonartrosi destra. Ha altresì conside-
rato lo stato dopo decompressione del nervo ulnare e la sindrome lombo-
vertebrale con alterazioni degenerative siccome senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa. Il medico ha concluso che l’interessato è inabile al la-
voro nella misura dell’80% nell’attività di muratore, mentre in un’attività con-
facente l’incapacità lavorativa è del 20% (doc. 82-1).
B.d Nei rapporti del 14 febbraio e 5 aprile 2012, il dott. G.________, me-
dico SMR, ha ritenuto, in virtù della menzionata perizia, che vi è stato un
miglioramento dello stato di salute dell’interessato. Ha concluso per il me-
desimo ad un’incapacità al lavoro dell’80% dal 6 luglio 2010 nell’attività di
muratore, nonché ad un’incapacità al lavoro del 60% dal 4 gennaio 2011 e
del 20% dal 1° febbraio 2012 in un’attività sostitutiva adeguata (doc. A 83-
1 e 87-1).
B.e Il 23 aprile 2012, l’Ufficio AI del Cantone D.________ ha determinato
nel 36% il grado d’invalidità in applicazione del metodo generale del raf-
fronto dei redditi (doc. A 90-1).
B.f Il 4 settembre 2012, l’interessato ha esibito documenti medici di marzo
ed aprile 2012 (doc. A 93-1 a 93-6).
B.g Con annotazione del 10 settembre 2012, il dott. G.________ ha rile-
vato che la documentazione medica prodotta riporta le diagnosi note. Ha
quindi confermato la sua precedente valutazione (doc. A 96-1).
C.
Con progetto di decisione del 4 ottobre 2012, l’Ufficio AI del Cantone
D.________, dopo avere constatato, in virtù della perizia reumatologica del
febbraio 2012, che l’interessato è abile al lavoro nella misura dell’80% in
un’attività sostitutiva adeguata, ciò che comporta un grado d’invalidità del
36%, ha comunicato al medesimo che non sussiste (recte non sussiste-
rebbe) più un diritto ad una rendita, essendo intervenuto un notevole mi-
glioramento dello stato di salute (doc. A 97-1).
D.
D.a Con scritto d’osservazioni del 26 ottobre 2012 (doc. A 99-1), l’interes-
sato ha indicato che, secondo l’allegato rapporto ortopedico del 26 ottobre
2012 (doc. A 99-2), vi è stato un peggioramento del suo stato di salute e
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che egli non è più in grado di svolgere l’attività di muratore e presenta inol-
tre un grado d’invalidità del 60-70% in un’attività sostitutiva confacente allo
stato di salute.
D.b Con annotazione del 12 novembre 2012, il dott. G.________ ha rile-
vato che il menzionato rapporto ortopedico del 26 ottobre 2012 è corrobo-
rato da riscontri medici oggettivi. Ha ritenuto opportuno sottoporre detto
rapporto al dott. F.________ che, in data 20 gennaio 2012, aveva visitato
l’interessato (doc. A 101-1).
D.c Nel rapporto del 28 novembre 2012, il dott. F.________ ha segnalato
che il suo apprezzamento sul miglioramento dello stato di salute e la resi-
dua capacità lavorativa dell’interessato, di cui alla perizia del 1° febbraio
2012, era riferito al periodo intercorrente tra il 2010 e gennaio 2012. Per il
resto, ha osservato di poter condividere la conclusione del surriferito rap-
porto ortopedico dell’ottobre 2012, secondo cui, nel frattempo, vi sarebbe
stato un peggioramento delle affezioni degenerative (segnatamente al gi-
nocchio sinistro; doc. A 103-1).
D.d Con rapporto del 29 agosto 2013, il dott. G.________ ha proposto di
effettuare una rivalutazione peritale reumatologica (doc. A 104-1).
D.e Il 19 novembre 2013, l’interessato ha ribadito, sulla base degli allegati
documenti medici del novembre 2013 (doc. A 107-2 a 107-7), che il suo
stato di salute è peggiorato (doc. A 107-1).
D.f Nella perizia reumatologica del 14 novembre 2013, il dott. F.________
ha rilevato che lo stato di salute dell’interessato non ha subito sostanziali
modifiche rispetto alla sua valutazione peritale del febbraio 2012, il quadro
clinico essendo sovrapponibile a quello esistente all’epoca (doc. 108-1).
D.g Con annotazione dell’11 agosto e 9 settembre 2014, il dott.
G.________ ha rilevato che dai documenti medici emerge che l’interessato
soffre altresì di una sindrome vertiginosa di origine periferica con encefa-
lopatia vascolare (v. la relazione ospedaliera del 15 novembre 2013; doc.
A 107-2), patologie che non comportano ulteriori limitazioni funzionali ri-
spetto a quelle riscontrate nelle perizie reumatologiche del febbraio 2012 e
novembre 2013. Ha confermato la sua precedente valutazione (doc. A 111-
1 e 112-1).
E.
Con decisione del 15 settembre 2014, l’UAIE ha deciso di sopprimere, con
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effetto dalla fine del mese che segue la notifica della decisione, la rendita
intera d’invalidità pagata fino ad allora (doc. A 116-1).
F.
Il 28 ottobre 2014, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 15 settembre
2014 mediante il quale ha ribadito che il suo grado d’invalidità in un’attività
sostitutiva adeguata non è inferiore al 60-70%. Ha segnalato che, secondo
l’allegato rapporto ortopedico del 24 ottobre 2014 del dott. H.________, vi
è stato un peggioramento del suo stato di salute (doc. TAF 1 e 3).
G.
Il 5 gennaio 2015, l’interessato ha versato l’anticipo spese richiesto (doc.
TAF 4 a 6).
H.
Con risposta al ricorso del 13 febbraio 2015, l’UAIE ha proposto la reie-
zione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato
alla presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone D.________ del 10 feb-
braio 2015, secondo la quale, in virtù dei diversi rapporti del medico SMR,
che, a sua volta, si è basato sulle perizie reumatologiche del febbraio 2012
e novembre 2013, vi è stato un miglioramento dello stato di salute dell’in-
teressato, nel senso di una ritrovata capacità al lavoro dell’80% in attività
confacenti al suo stato di salute. L’Ufficio AI ha altresì precisato, in virtù
dell’annotazione del 5 febbraio 2015 del medico SMR, che il rapporto orto-
pedico dell’ottobre 2014 del dott. H.________, esibito in sede di ricorso,
non riferisce di alcuna modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione
peritale reumatologica, la problematica vestibolare di cui soffre l’interessato
permettendo peraltro l’esercizio di un’attività rispettosa dei limiti funzionali
a livello reumatologico (doc. TAF 8).
I.
Con provvedimento del 24 febbraio 2015 (notificato il 3 marzo 2015; doc.
TAF 10), il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente la
risposta al ricorso dell’autorità inferiore del 13 febbraio 2015, unitamente
alla presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone D.________ del 10 feb-
braio 2015, all’annotazione del 5 febbraio 2015 del medico SMR ed a copia
dei documenti dell’incarto dell’Ufficio AI menzionati nella presa di posi-
zione, e gli ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni
dell’autorità inferiore (doc. TAF 9), facoltà di cui l’insorgente non ha fatto
uso.
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Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone
residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
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2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 con-
sid. 1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in
vigore fino al 31 dicembre 2011, per quanto attiene allo stato di fatto rea-
lizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo,
le nuove norme della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2
per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente
applicabili con la loro entrata in vigore).
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3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei
fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi
d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione
stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se
gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscet-
tibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta de-
cisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio
2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2;
DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
4.
4.1 L'UAIE ha reso il 15 settembre 2014 una decisione di revisione, ai sensi
dell’art. 17 LPGA, della rendita intera d’invalidità fino ad allora accordata al
ricorrente.
4.2 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au-
mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il
cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole ac-
cordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,
d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni
che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
4.3 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201), la revisione avviene d'ufficio
quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'in-
validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto
dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione
della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assi-
stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che
possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della
grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in-
validità (lett. b).
4.4 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi-
curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si
riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop-
pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
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il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con-
siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare.
4.5 Giusta l'art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita,
dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza è messa in
atto: a) il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione; b) retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica-
zione determinante se l'erogazione indebita è dovuta all'ottenimento illecito
di una prestazione da parte dell'assicurato o se quest'ultimo ha violato l'ob-
bligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'art. 77 OAI.
4.6 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di
revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze
di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revisione non
soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche
quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capa-
cità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del
TF I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per
procedere alla revisione di una rendita d'invalidità occorre che il grado d'in-
validità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). A diffe-
renza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni
durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una
rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una
modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia
in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della compo-
nente lucrativa (DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3). Anche una modifica di
poco conto nello stato di fatto determinante può così dare luogo a una re-
visione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica de-
termina un superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF
133 V 545 consid. 6.3). In tale evenienza i parametri di calcolo dell'invali-
dità, compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono segna-
tamente la determinazione del reddito con e senza invalidità), possono es-
sere ridefiniti facendo capo alle regole applicabili al momento del nuovo
esame (DTF 130 V 343 consid. 3.4-3.5). Irrilevante è invece, una diversa
valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente immutata (DTF 130
V 343 consid. 3.5).
4.7 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la
situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata
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oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale ac-
certamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei
redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provve-
dimento litigioso (sentenza del TF I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF 133
V 108). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è quello
intercorrente tra il 17 maggio 2011, data della decisione dell'UAIE mediante
la quale è stata accordata la rendita intera d'invalidità, e il 15 settembre
2014, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali
analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo
lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
5.
In virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in
relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il tribunale accerta, con la collabora-
zione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, as-
sume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurispru-
denza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati,
può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid.
4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'i-
struzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un
rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento
dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio
inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giu-
stificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribu-
nale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
6.
6.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
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denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1 e DTF 125 V 351 consid. 3).
6.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru-
denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal
parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del
tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista
medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi
per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fon-
data da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 con-
sid. 1.3.4 e DTF 125 V 351 consid. 3b/bb).
6.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha preci-
sato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono con-
tribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse
abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve
valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia
giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rile-
vare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso
dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del pro-
prio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli
stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
7.
Nel caso concreto, occorre esaminare se al momento dell’emanazione
della decisione impugnata (il 15 settembre 2014) poteva essere ammessa
la sopravvenienza rispetto al 2011 di un miglioramento dello stato di salute
del ricorrente (o della componente lucrativa) giustificante la soppressione
della rendita o, invece, tale presupposto non era adempito (come sostenuto
dall’insorgente medesimo) o, ancora, l’istruttoria di causa è stata insuffi-
ciente.
8.
8.1 Nella perizia pluridisciplinare del 17 novembre 2010 del SAM (doc. C
12-1), fondata sul consulto neurologico del dott. I.________ (doc. C 10-1)
e sul consulto reumatologico del dott. F.________ (doc. C 11-1; perizia su
cui era basata la decisione del maggio 2011), è stato indicato che l’assicu-
rato soffriva in particolare di dolori alle spalle, alla colonna vertebrale, alle
mani (con disturbo della sensibilità alle dita IV e V della mano sinistra) ed
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alle ginocchia (con versamento recidivante al ginocchio sinistro) nonché di
una neuropatia del nervo ulnare sinistro sotto forma di una lieve paresi M4-
M5 (con deficit sensitivo). L’esame clinico confermava l’assenza di com-
pressione od irritazione radicolare, disturbi spondilogeni o sindrome del
tunnel carpale, le indagini radiologiche mostravano un’osteocondrosi con
spondilosi al segmento L5-S1 ed una condromatosi, alterazioni osteofitosi-
che ed artrosi al ginocchio sinistro e l’esame elettroneurografico eviden-
ziava una compressione del nervo ulnare (doc. C 12-16). Tenuto conto di
tali affezioni, è stata posta la diagnosi segnatamente di versamento cronico
al ginocchio sinistro con osteocondromatosi, pangonartrosi e pregressi in-
terventi di meniscectomia, periatropatia omeroscapolare bilateralmente
con sintomatologia di impingement e pregressi interventi chirurgici alla
spalla sinistra (con ripercussione sulla capacità lavorativa) e di compres-
sione del nervo ulnare, gonartrosi a destra e sindrome lombovertebrale con
osteocondrosi e spondilosi L5-S1 (senza ripercussione sulla capacità lavo-
rativa; doc. C 12-14). Dal profilo neurologico, l’assicurato era totalmente
abile al lavoro (doc. C 12-18). Dal profilo reumatologico, il medesimo pre-
sentava, dal 6 luglio 2010, una capacità al lavoro del 20% nell’attività di
muratore e del 40% in un’attività confacente al suo stato di salute (attività
sedentaria, senza necessità di alzare le braccia sopra l’orizzontale, fare
sforzi con le braccia sopra l’orizzontale, svolgere attività contro resistenza,
utilizzare le braccia sopra l’orizzontale in movimenti ripetitivi, eseguire mo-
vimenti ripetitivi di rotazione esterna o interna, tenere oggetti con la mano
sinistra, deambulare, scendere le scale, inginocchiarsi, piegare le ginoc-
chia, alzare e trasportare pesi superiori ai 10 kg; doc. C 12-17). Infine, è
stato segnalato che la situazione dal punto di vista medico-terapeutico non
era risolta. I disturbi alle spalle ed al ginocchio sinistro avrebbero dovuto
essere rivalutati. Qualora fossero stati conclusi gli accertamenti e fossero
state effettuate le terapie, la capacità lavorativa avrebbe potuto essere ri-
definita (doc. C 12-17).
8.2 Nelle perizie reumatologiche del 1° febbraio 2012 e 14 novembre 2013
(doc. A 82-1 e 108-1), il dott. F.________ ha ritenuto che, rispetto al quadro
clinico esistente nel 2010, è migliorata la sintomatologia al ginocchio sini-
stro (a seguito dell’intervento chirurgico del maggio 2011). All’esame cli-
nico, è stata rilevata una migliore mobilità del ginocchio con una flessione
di 130°, il ginocchio è quasi del tutto senza versamento e non vi sono segni
per lesioni ai legamenti o meniscali. Le indagini radiologiche mostrano una
riduzione della rima articolare, una gonartrosi ed una condomatrosi (doc. A
82-7 e 108-8). Vi è un miglioramento dei disturbi alla mano sinistra (a se-
guito dell’intervento di neurolisi del nervo ulnare del settembre 2010 con
conseguente scomparsa dei disturbi della sensibilità alle dita della mano;
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doc. A 82-7). Persistono i disturbi alle spalle con un certo miglioramento dei
dolori al braccio ed alla spalla destra. I dolori alla spalla sinistra sono rimasti
invariati. Pure i disturbi alla colonna lombare sono rimasti invariati (doc. A
82-3, 82-7 e 108-8). Al ginocchio destro vi è una situazione di lieve peggio-
ramento con il manifestarsi di un leggero versamento articolare e di dolori
alla palpazione (doc. A 82-7 e 108-5). Si sono manifestati dei disturbi cer-
vicali con vertigini. Le indagini radiologiche mostrano delle discopatie ed
una spondilosi da C5 a C7 (doc. A 108-4 e 108-8). Il dott. F.________ ha
posto la diagnosi segnatamente di gonartrosi con versamento recidivante
al ginocchio sinistro con osteocondromatosi e pangonartrosi in stato dopo
interventi al ginocchio sinistro, gonartrosi a destra e stato dopo versamento
recidivante e periartropatia omero-scapolare con sintomatologia d’impin-
gement a sinistra più che a destra in stato dopo interventi chirurgici alla
spalla sinistra (con ripercussione sulla capacità lavorativa) e di stato dopo
intervento chirurgico di decompressione del nervo ulnare, sindrome lom-
bovertebrale con osteocondrosi e spondilosi L5-S1 e sindrome cervico-ver-
tebrale con alterazioni degenerative da C5 a C7 (senza ripercussione sulla
capacità lavorativa; doc. A 82-6 e 108-6). Ha ritenuto che l’assicurato è
inabile al lavoro all’80% nell’attività di muratore, mentre è in grado di eser-
citare all’80% un’attività sostitutiva confacente al suo stato di salute (persi-
stono le limitazioni funzionali indicate nella perizia del 2010, salvo la limi-
tazione nel tenere degli oggetti con il braccio e la mano sinistra; doc. A 82-
9 e 108-8).
8.3 In merito a tale valutazione, non è dato sapere, in assenza di un’ade-
guata motivazione, per quale motivo il reumatologo dott. F.________ abbia
concluso ad un miglioramento dello stato di salute dell’insorgente rispetto
alla valutazione peritale del novembre 2010, nel senso di una ritrovata ca-
pacità al lavoro dell’80% in un’attività sostitutiva adeguata. La diagnosi po-
sta nella perizia reumatologica del febbraio 2012 appare nella sostanza
sovrapponibile a quella indicata nella perizia (pluridisciplinare) del novem-
bre 2010. In particolare, il ricorrente soffre da anni di dolori alla colonna
lombare, alle spalle ed alle ginocchia con alterazioni degenerative e, nel
frattempo, appare essere subentrata anche una problematica alla colonna
cervicale. Per tali dolori, il medesimo è in cura regolarmente presso spe-
cialisti, assume una terapia medicamentosa e si sottopone a trattamenti
ambulatoriali (doc. A 108-4 e 108-7). Riassumendo, il perito ha certo con-
statato un miglioramento alla mano sinistra (senza peraltro che la proble-
matica alla mano sinistra sia stata ritenuta avere un’incidenza sulla capa-
cità lavorativa nelle decisioni del maggio 2011) ed al ginocchio sinistro, ma
ha riscontrato una situazione stabile alla spalla sinistra ed alla colonna lom-
bare, un lieve peggioramento al ginocchio destro e la comparsa di una
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(nuova) patologia alla colonna cervicale. L’apprezzamento del perito di un
complessivo miglioramento delle condizioni di salute pare fondato sul ri-
scontro di una migliore mobilità al ginocchio sinistro con una flessione di
130° ed assenza di versamento articolare al ginocchio sinistro (doc. A 82-
7). Questa valutazione appare però in contraddizione con l’allegazione del
perito medesimo secondo cui, per quanto riguarda la situazione al ginoc-
chio sinistro, vi è stato certo un miglioramento, ma non la risoluzione della
problematica, ed i disturbi sono stazionari (doc. A 82-8), nel senso che gli
stessi non sono da considerarsi siccome in fase evolutiva ed irritativa (doc.
A 101-2). Il decorso è stato peraltro caratterizzato dal (ri)manifestarsi di
versamenti articolari al ginocchio sinistro e dalla necessità di sottoporre
l’assicurato ad infiltrazioni (doc. A 82-7). Appare altresì presumibile, se-
condo il perito, che le problematiche degenerative alle ginocchia peggiore-
ranno nel corso degli anni (doc. A 82-9). Quanto ai disturbi alla mano sini-
stra, è poco chiaro, in assenza di qualsivoglia considerazione al riguardo,
perché il dott. F.________, in quanto reumatologo, si sia espresso sull’in-
tervenuto miglioramento degli stessi. A suo tempo, nel 2010, il ricorrente è
stato sottoposto ad una valutazione neurologica (v. la perizia neurologica
dell’agosto 2010; doc. C 10-1). L’esame clinico aveva evidenziato la pre-
senza di una neuropatia del nervo ulnare sinistro sotto forma di una lieve
paresi M4-M5 di tutti i muscoli innervati dal nervo e un deficit sensitivo cor-
rispondente (doc. C 10-3). Non è però dato sapere, in virtù delle risultanze
processuali, per quale ragione il medico SMR (v. i rapporti del settembre
2011 ed agosto 2013 [doc. A 79-1 e 104-1]) e l’autorità inferiore abbiano
rinunciato a far visitare il ricorrente da un neurologo. A prescindere dal fatto
che l’affezione neurologica diagnosticata (sindrome del solco cubitale con
compressione del nervo ulnare sinistro di media entità) non costituiva una
malattia invalidante (doc. C 10-4), l’esigenza di effettuare una perizia sullo
stato di salute neurologico appariva tanto più necessaria ove solo si rilevi
che la relazione ospedaliera del novembre 2013 fa stato di una sindrome
vertiginosa di origine periferica con encefalopatia vascolare (doc. A 107-2)
e che nel rapporto ortopedico dell’ottobre 2014 è fatto riferimento ad una
visita otorinolaringoiatrica, durante la quale è stata rilevata una sindrome
di Ménière con componente cervicale associata (doc. A 120-3). Dalla de-
scrizione del dott. F.________ appare peraltro che le condizioni di salute
dell’insorgente sono piuttosto peggiorate rispetto al quadro clinico esi-
stente nel 2010. Si sono in effetti manifestati, perlomeno dal 2012, dei do-
lori cervicali ai movimenti della colonna cervicale e soprattutto un ronzio
all’orecchio sinistro con una sintomatologia vertiginosa (doc. A 108-4 e
108-8). A tal proposito, il perito ha specificato che gli accertamenti medici
non erano conclusi (doc. A 108-9), ciò che giustificava la necessità di più
approfondite indagini con riferimento a tali disturbi.
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8.4 Da quanto esposto, discende che non è possibile determinarsi con co-
gnizione di causa sull’esistenza di una modifica dello stato di salute dell’in-
sorgente suscettibile di influire sul grado d’invalidità nel periodo determi-
nante e di giustificare un’(eventuale) riduzione o soppressione della rendita
d’invalidità finora accordata. Pertanto la decisione impugnata, fondata su
un insufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, viola il diritto
federale ed incorre nell’annullamento.
9.
9.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito
o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un
nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-1446/2013 del 16 ottobre 2014
consid. 8.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti
sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto
federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e
relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e 125 II 326). Tale non è il caso nella
presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati.
9.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la
stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rile-
vanti e ad emanare una nuova decisione. La cassazione si giustifica per il
fatto che dovranno essere eseguiti rispettivamente completati i necessari
accertamenti medici, segnatamente completata la perizia ortopedico-reu-
matologico (cfr., sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte
circostanze, DTF 137 V 210 4.4.1.4), nonché effettuata una perizia neuro-
logica ed ogni ulteriore esame che pure l'evoluzione nel tempo dello stato
di salute del ricorrente dovesse ancora rendere necessario. Per il resto, e
a seconda del risultato di tale esame, l'UAIE dovrà pronunciarsi pure sulla
sfruttabilità di un'(eventuale) residua capacità lavorativa medico-teorica
nonché, a seconda del risultato di tale esame, effettuare un confronto dei
redditi determinanti sulla base delle possibili attività sostitutive adeguate
ritenute.
9.3 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
che nella decisione impugnata del 15 settembre 2014 l'autorità inferiore ha
deciso di sopprimere, con effetto al 1° novembre 2014, la rendita intera
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Pagina 16
d'invalidità versata fino ad allora. Non era pertanto necessario conferire
all’insorgente la facoltà di ritirare il proprio gravame.
10.
10.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
400.-, versato il 5 gennaio 2015, sarà restituito al ricorrente allorquando la
presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
10.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che
non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relati-
vamente elevate in relazione alla procedura in corso, non si giustifica l'at-
tribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e
segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del
15 settembre 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE af-
finché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova deci-
sione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 5
gennaio 2015, sarà restituito al ricorrente allorquando il presente giudizio
sarà cresciuto in giudicato.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione: