B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6278/2011
S e n t e n z a d e l 1 2 s e t t e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
per notifica presso Piccolo Studio legale, Avv. Francesca
Balerna Gianotti, Piazza Solduno 1, casella postale 444,
6604 Solduno,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
C-6278/2011
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Fatti:
A.
Con decisione del 6 ottobre 2011, A._______ cittadina croata nata il …, è
stata condannata dal Statthalteramt di Bülach, alla multa di fr. 350.-, co-
me pure al pagamento dei costi procedurali per
fr. 210.-, per infrazione alla legge federale sugli stranieri del 16 dicembre
2005 (LStr, RS 142.20), in particolare per essere entrata e avere soggior-
nato in Svizzera dal 24 giugno al 23 settembre 2011, per complessivi 91
giorni, senza valido permesso, essendo lo stesso già scaduto.
B.
A tale decisione giudiziaria ha fatto seguito la decisione dell'Ufficio federa-
le della migrazione (in seguito UFM), che il 18 ottobre 2011 ha pronuncia-
to nei confronti di A._______ un divieto d'entrata, valido da subito e sino
al 22 settembre 2013, per violazione e minaccia della sicurezza e dell'or-
dine pubblici (art. 67 LStr). L'autorità di prime cure ha inoltre privato di ef-
fetto sospensivo un eventuale ricorso, nonché deciso la pubblicazione nel
sistema d'informazione Schengen – SIS.
C.
Il 13 novembre 2011 A._______ ha interposto ricorso contro la decisione
dell'autorità di prime cure, chiedendone l'annullamento e postulando la
restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. A sostegno delle proprie al-
legazioni essa ha sottolineato di non essere a conoscenza che il suo atto
violava Legge federale sugli stranieri In particolare il Consolato non l'a-
vrebbe informata in merito e nemmeno la polizia all'aereoporto al momen-
to del suo rientro in Svizzera il 24 giugno 2011. A suo dire dunque il divie-
to d'entrata pronunciato sarebbe una "misura eccessiva e sproporziona-
ta", nonché avrebbe conseguenze "decisamente gravose". La ricorrente
ha inoltre ribadito che durante il periodo in questione non avrebbe sog-
giornato in modo permanente in Svizzera ma avrebbe fatto visita a cono-
scenti in Italia e in Germania. Infine A._______ ha evidenziato di non
comprendere la "sanzione" dell'UFM considerando che la Croazia avreb-
be firmato il trattato di adesione all'Unione europea il 9 dicembre 2011.
D.
Con osservazioni del 19 gennaio 2012, l'UFM ha ribadito che la ricorrente
ha violato in maniera grave l'ordine e la sicurezza pubblici poiché, in pos-
sesso di un visto turistico avrebbe soggiornato in Svizzera oltre 3 mesi
sull'arco di sei mesi. L'autorità di prime cure, non ritenendo di dover modi-
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ficare il proprio apprezzamento alla luce dei fatti esposti dalla ricorrente,
ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare il ricorso infondato in tutte le
sue conclusioni e confermare la decisione impugnata.
E.
Benché invitata a replicare con ordinanza del 6 marzo 2012, l'interessata
non ha fatto pervenire alcuno scritto al presente Tribunale.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le de-
cisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzio-
nate all'art. 33 LTF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata rese dall'UFM - il
quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita
all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nel-
la presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in
relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tri-
bunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA.
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accer-
tamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di
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fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza
ivi citata).
3.
3.1 Giusta l'art. 5 cpv. 1 della LStr, lo straniero che intende entrare in
Svizzera dev’essere in possesso di un documento di legittimazione rico-
nosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (let. a),
deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (let. b), non de-
ve costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici né per le rela-
zioni internazionali della Svizzera (let. c), non dev’essere oggetto di una
misura di respingimento (let. d).
Questa disposizione, relativa all'entrata in territorio svizzero, si applica
soltanto se gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non
contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 LStr).
3.2 Giusta l'art. 2 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata
e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), le condizioni d’entrata per un
soggiorno non superiore a tre mesi o per un transito sono rette dall’art. 5
del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al re-
gime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice
frontiere Schengen).
L'art. 5 del Codice frontiere Schengen, il cui contenuto corrisponde lar-
gamente al contenuto dell'art. 5 LStr sopra menzionato (cfr. sul tema PHI-
LIPP EGLI / TOBIAS MEYER in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LStr, n 14)
indica che per un soggiorno non superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi,
le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti: esse-
re in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di
attraversare la frontiera (let. a); essere in possesso di un visto valido, se
richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15
marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono esse-
re in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere ester-
ne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, sal-
vo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno valido (let. b); giu-
stificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei
mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno
sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo
nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere le-
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galmente detti mezzi (let. c); non essere segnalato nel SIS ai fini della
non ammissione (let. d); non essere considerato una minaccia per
l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni in-
ternazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di
segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali de-
gli Stati membri per gli stessi motivi (let. e).
3.3 In virtù dell'Accordo tra il Consiglio federale e il Governo della Repub-
blica di Croazia concernente la soppressione reciproca dell'obbligo del vi-
sto (RS 0.142.112.911), nonché alla luce dell'Allegato II al Regolamento
CE 539/2001, i cittadini croati possono soggiornare nello spazio Schen-
gen e in Svizzera senza alcun obbligo di visto per un periodo limitato del-
la durata massima di 3 mesi nell'arco di 6 mesi.
4.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LStr per un soggiorno di tre mesi al massimo senza
attività lucrativa lo straniero non necessita di un permesso, a meno che
nel visto è fissato un soggiorno di durata inferiore; inoltre lo straniero che
intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa
necessita di un permesso (art. 10 cpv. 2 LStr). L'ordinanza del 24 ottobre
2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, 142.201)
precisa all'art. 9 cpv. 1 OASA che per un soggiorno non superiore a tre
mesi in un arco di tempo di sei mesi dall’entrata, lo straniero senza attività
lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notifi-
carsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l’interessato è tenuto
a dimostrare la data dell’entrata mediante documenti idonei (art. 9 cpv. 2
OASA).
5.
5.1 A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen e con effetto a decor-
re dal 1° gennaio 2011, il divieto di entrata, che impedisce l'entrata o il ri-
torno in Svizzera di un straniero indesiderato (e nello spazio Schengen,
cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale C-2316/2010 del 20
dicembre 2011 consid. 3.4), è regolata all'art. 67 LStr.
5.2 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in Svizze-
ra, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento è
eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso 2 lettere a–c
(cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine im-
partitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo
straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubbli-
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ci in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese
d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista
di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronun-
ciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per
una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per
l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Ciononostante
l’autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi
gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo
definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
5.3 Con riferimento alla nozione di ordine e sicurezza pubblici (art. 67 cpv.
2 let. a Lstr), che sono alla base della motivazione della decisione in e-
same, si osserva che: l’ordine pubblico comprende l’insieme della nozio-
ne di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costitui-
sce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle per-
sone; la sicurezza pubblica significa invece l’inviolabilità dell’ordine giuri-
dico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà,
ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato (Messaggio menzionato, FF 2002
3424).
L'art. 80 cpv. 1 lett. a OASA precisa inoltre che vi è violazione della sicu-
rezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di
legge e di decisioni dell'autorità. Ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 OASA vi è
esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono
indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione
porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordi-
ne pubblici.
Ciò detto, ne discende dunque che i reati perpetrati contro le norme del
diritto degli stranieri, rappresentano quindi delle violazioni di legge, san-
zionate secondo gli art. 115 e segg. della legge federale sugli stranieri
(LStr, RS 142.20), e possono in quanto tali portare all'emissione di un di-
vieto d'entrata Esso non deve essere tuttavia interpretato quale sanzione
dal carattere penale bensì quale misura di protezione a carattere preven-
tivo contro possibili turbative future (cfr. Messaggio precitato FF 2002
pag. 3428).
5.4 Qualora una decisione di divieto di entrata è stata pronunciata ai sen-
si dell'art. 67 LStr nei confronti di un cittadino di uno Stato non parte agli
Accordi di associazione alla normativa di Schengen (elencati nell'allegato
1 cifra LStr), questi - conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96 della Con-
venzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del
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14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS],
GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19-62) e all'art. 16 cpv. 2 e 4 del-
la legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia
della Confederazione (LSIP, RS 361) – viene di principio segnalato ai fini
della non ammissione nel Sistema d'informazione Schengen ([SIS], cfr.
anche art. 92 segg. CAS). Una segnalazione nel SIS comporta di conse-
guenza il divieto d'entrata in tutti gli stati membri dello spazio Schengen
(cfr. art. 13 cpv. 1 del regolamento [CE] n. 562/2006 del parlamento euro-
peo del consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle perso-
ne [codice frontiere Schengen, GU L105 del 13 aprile 2006, pagg. 1-32]).
Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri
possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS
(art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schen-
gen).
5.5 L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezza-
mento se un divieto di entrata deve essere pronunciato. In proposito essa
deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi pre-
senti e rispettare il principio di proporzionalità (cfr. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhal-
tung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème
éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
6.
6.1 Nella fattispecie l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ un
divieto di entrata di 2 anni con validità sino al 22 settembre 2013, ritenen-
do che l'interessata abbia violato e minacciato la sicurezza e l'ordine
pubblico soggiornando dal 24 giugno al 23 settembre 2011 nel territorio
svizzero, rispettivamente nello spazio Schengen, senza più un valido
permesso.
6.2 Alla luce della documentazione agli atti, in particolare dal decreto di
accusa del 6 ottobre 2011 e dal Rapporto della polizia cantonale di Zuri-
go, si evince che A._______ ha soggiornato in Svizzera dall' 11 marzo al
7 giugno 2011 in possesso di un visto valido con scadenza il giorno 8 giu-
gno successivo. L'interessata, rientrata in territorio svizzero il 24 giugno
2011 per poi lasciarlo il 23 settembre 2011, ha dunque soggiorno per
complessivi 91 giorni senza un valido permesso. A._______ ha ricono-
sciuto la violazione alla LStr, rilevando tuttavia di avere commesso l'infra-
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zione per negligenza, come pure di non aver soggiornato per l'intero peri-
odo in esame, dal 24 giugno al 23 settembre 2011, in Svizzera.
6.3 Va dapprima rilevato, come indicato dall'autorità di prime cure nella
decisione del 18 ottobre 2011, che poco importata se la ricorrente abbia
soggiornato aldifuori del territorio svizzero per parte del periodo contesta-
to; infatti il termine di permanenza si riferiva non solo al territorio elvetico
ma bensì all'intero territorio Schengen e dunque anche alla Germania e
all'Italia dove, alla luce della documentazione allegata, sembra aver sog-
giornato la ricorrente tra il 2 e il 30 luglio 2011 rispettivamente tra il 15 e il
31 agosto 2011. Inoltre la commissione per negligenza di un'infrazione al-
la LStr non comporta alcuna esenzione relativa a misure amministrative,
segnatamente un divieto di entrata come quello in esame.
Ne discende pertanto che il suo soggiorno in Svizzera dal 24 giugno al 23
settembre 2011 era illegale.
6.4 A fronte di quanto esposto, e considerato che A._______ non ha avu-
to il comportamento che è giustificato attendersi da ogni straniero che de-
sidera entrare e soggiornare in questo paese, il divieto di entrata pronun-
ciato dall'UFM appare giustificato. Essendo la decisione di divieto d'entra-
ta in Svizzera confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la du-
rata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un pe-
riodo di 2 anni, è adeguata alle circostanze del caso concreto (cfr. art. 49
lett. c PA).
7.
7.1 Qualora l'autorità amministrativa pronunci un divieto d'entrata in Sviz-
zera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della propor-
zionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL, Traité
de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg. e 364
seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103
seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del comportamen-
to illecito, la situazione personale del ricorrente e una corretta valutazione
dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provve-
dimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito
dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo
scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue
(DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c;
GAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
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Pagina 9
7.2 Nella fattispecie la ricorrente non ha contestato il soggiorno illegale in
Svizzera e nel territorio Schengen per il periodo in esame, rilevando
semplicemente che il divieto d'entrata le causerebbe conseguenze "deci-
samente gravose", senza tuttavia sostanziare e comprovare la propria al-
legazione (cfr. ricorso pag. 1).
In proposito va detto che le infrazioni di cui si è resa protagonista
A._______ rivestono un carattere di gravità certo in quanto sono espres-
samente sanzionate dalle disposizioni penali di cui all'art. 115 cpv. 1 let. a
e b LStr. Entrando e soggiornando in modo illegale in Svizzera per una
durata di 91 giorni, essa ha quindi indiscutibilmente violato le normative in
materia di diritto degli stranieri, reati per i quali l'art. 80 cpv. 1 let. a OASA
prescrive che vi è conseguente violazione della sicurezza e dell'ordine
pubblici, e per i quali possono esserci quale conseguenza l'emissione del
divieto d'entrata sul territorio svizzero (cfr. Messaggio precitato FF 2002
pag. 3429). D'altro canto l'interesse della ricorrente all'annullamento dalla
decisione amministrativa non è stato assolutamente comprovato.
Ne consegue che il Tribunale ritiene che l'interesse pubblico all'allonta-
namento della ricorrente dalla Svizzera prevale su quello privato di
quest'ultima ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione de-
gli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d'entrata vali-
do sino al 22 settembre 2013 appare proporzionato ed adeguato alle cir-
costanze del caso concreto (art. 49 lett. c PA).
8.
A._______ ha pure rilevato che la misura in esame sarebbe contraria
all'ordinamento giuridico poiché il 9 dicembre 2011 la Croazia avrebbe
firmato il trattato di adesione all'Unione europea; in proposito va rilevato
che esso entrerà in vigore solo a partire dal 1° luglio 2013 e non conferi-
sce automaticamente l'estensione dell'accordo ALC tra Svizzera e Unione
europea anche ai cittadini croati.
9.
Infine la ricorrente pretende di non essere stata informata in modo confa-
cente dalle autorità svizzere, le quali avrebbero dovuto metterla al corren-
te che il proprio diritto di soggiorno era limitato a complessivi 3 mesi
sull'arco temporale di 6 mesi. Tale allegazione non è supportata da alcun
mezzo probatorio e non può di conseguenza essere considerata nel qua-
dro del presente giudizio. In questo senso l'interessata non può invocare
in proprio soccorso la protezione della buona fede.
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10.
Ne discende che l'UFM con la decisione del 18 ottobre 2011 non ha viola-
to il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori-
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giu-
ridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA);
per questi motivi il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali restano a carico della
ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento
del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente e
sono computate con l'anticipo versato in data 6 gennaio 2012.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. …; incarto di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: