B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-629/2013
Sen t en z a d e l 1 ° g i u g no 2 0 1 5
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Beat Weber, Daniel Stufetti,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentata dagli avv. Stefano Pizzola e Valentina Vigezzi
Colombo,
ricorrente,
contro
SUVA (Servizio giuridico),
Fluhmattstrasse 1, casella postale 4358, 6002 Lucerna,
rappresentata dall'avv. Mattia Alessandro Ferrari,
autorità inferiore
Oggetto
Assicurazione infortuni, sicurezza sul lavoro e tutela della sa-
lute, sospensione dei lavori (decisione del 30 ottobre 2012).
C-629/2013
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Fatti:
A.
La società A._______, con sede in Italia, è attiva nel settore delle opere
infrastrutturali in acciaio, segnatamente ponti stradali e ferroviari, fabbricati
civili e industriali, componenti di impianti industriali e attrezzature (cfr.
www.(...), consultato il 10.02.2015).
B.
Il 9 agosto 2012 la società ha notificato all'Ufficio per la sorveglianza del
mercato del lavoro l'inizio, fissato al 20 agosto 2012, dell'attività svolta
presso il cantiere B._______ (B._______), situato a C._______, così come
la durata, la D._______ quale datore di lavoro in Svizzera e E._______
quale persona di contatto, nonché i nominativi dei quattro dipendenti attivi
presso il cantiere (doc. C allegato al doc. TAF 1).
C.
Con lettera del 6 agosto 2012 la SUVA ha informato la società interessata
di aver effettuato, in data 31 luglio 2012, un controllo presso il cantiere
B._______ (doc. 1). In tale occasione l'ispettore F._______ aveva consta-
tato, in presenza di G._______ di D._______, diverse carenze, segnata-
mente:
"Le vie di passaggio e/o di lavoro, poste in zone con altezze di caduta su-
periori ai 2 metri sono troppo spesso protette in modo non adeguato o in
modo difforme a quanto richiesto dall'Ordinanza sui lavori di costruzione.
Difatti si trovano troppo spesso protezioni laterali, in zone con altezze di
caduta superiore ai 3 metri, non complete o montate in modo approssima-
tivo. Nella fattispecie si trovano punti assolutamente non protetti, zone in
cui non c'è la necessaria continuità delle protezioni laterali, zone dove vi
dovrebbe essere un ponteggio e viene posata una protezione laterale (cfr.
OLCostr)" (doc. 1 pag.1).
La SUVA, nello scritto menzionato, ha quindi fatto obbligo alla ditta di at-
tuare le misure necessarie ai fini della sicurezza e della tutela della salute
dei lavoratori (doc. 1 pag. 2) e meglio:
con altezze di caduta superiori a 2 metri, di montare delle protezioni
laterali (cfr. OLCostr; art. 15-16),
con altezze di caduta dai 3 metri, di montare un ponteggio per fac-
ciate (cfr. OLCostr; art. 18),
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nei casi in cui non sia tecnicamente possibile o troppo pericoloso
attuare le misure sopraccitate (protezioni laterali, ponteggio per fac-
ciate), sono da utilizzare ponteggi di ritenuta, reti di sicurezza, funi
di sicurezza o altre misure di sicurezza equivalenti (cfr. OLCostr;
art. 19 cpv. 1). Nei lavori edili tali situazioni sono normalmente l'ec-
cezione,
per analogia, nei lavori di posa d'elementi di casseratura o coper-
tura, con rischio di caduta all'interno dell'edificio ed altezze superiori
ai 3 metri, si deve provvedere al montaggio di ponteggi di ritenuta
o di reti di sicurezza (cfr. OLCostr; art. 19, 36).
L'assicuratore infortuni ha inoltre aggiunto che: "In passato abbiamo già
constatato i problemi sopraccitati e siamo intervenuti dando modo di sa-
nare le situazioni in modo didattico. Nonostante i ripetuti inviti ad operare i
necessari correttivi, non notiamo dei sostanziali e duraturi miglioramenti.
Vogliate pertanto provvedere a che, per il futuro, vengano eliminate tali ca-
renze organizzative e tecniche. Considerato quanto sopra, vi informiamo
che se dovessimo constatare ancora carenze in merito alla sicurezza sul
cantiere B._______ di C._______, applicheremo in modo rigoroso la pro-
cedura d'esecuzione con i datori di lavoro coinvolti" (doc. 1 pag. 2).
D.
Il 25 ottobre 2012 l'ispettore F._______ ha eseguito un ulteriore controllo
presso il cantiere B._______ (cfr. doc. 2 [foto] e 3). Constatato che non
erano state attuate le misure di sicurezza indicate e che quindi la vita e la
salute dei lavoratori erano esposte a pericolo grave ed imminente, il 30
ottobre 2012 la SUVA ha ordinato la sospensione dei lavori a partire da
un'altezza di caduta superiore ai due metri fino a quando non sarebbero
state eliminate le carenze (doc. 3 pag. 1). L'ispettore aveva infatti consta-
tato che:
"1. Nonostante i luoghi di lavoro e/o di passaggio siano posti ad altezze
superiori ai 2 metri (ca. 6 m), sono assenti sia le protezioni laterali (OLCo-
str; art. 15), sia il ponteggio di protezione (OLCostr; art. 18). Misura: in linea
generale è da eseguire un ponteggio secondo quanto definito dall'art. 18
OLCostr. In casi eccezionali è ammissibile, applicando l'art. 19 OLCostr, ed
unicamente nelle zone in cui tecnicamente il ponteggio non può essere
eseguito, l'attuazione di misure sostitutive equivalenti (protezioni laterali +
DPI anticaduta).
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2. Nonostante l'altezza di caduta all'interno dell'edificio sia superiore ai
3 metri (ca. 6 m), con conseguente elevato potenziale del pericolo, sono
assenti le misure di protezione collettive richieste (OLCostr; art. 36). Mi-
sura: vengono montate le necessarie reti di sicurezza e/o dei ponteggi di
ritenuta (impalcati)."
E.
Con avvertimento del 14 novembre 2012, richiamato il controllo sul cantiere
B._______ del 25 ottobre 2012, nonché la decisione di sospensione dei
lavori del 30 ottobre 2012, la SUVA ha invitato A._______ a verificare il
proprio sistema di sicurezza e ad adottare tempestivamente le necessarie
misure di sicurezza, nonché a confermarne l'attuazione entro il 21 novem-
bre 2012. Contro tale avvertimento è stata data la possibilità alla società di
inoltrare per iscritto le proprie obiezioni motivate entro il termine di 20 giorni
(doc. 4).
F.
Facendo riferimento alla decisione del 30 ottobre 2012, con scritto del
19 novembre 2012 (doc. 5, 8 e 9) A._______ ha comunicato di avere "prov-
veduto ad installare le protezioni laterali per il montaggio delle lamiere gre-
cate per proteggere dalla caduta verso l'esterno; in precedenza, per il mon-
taggio della carpenteria, non è stato possibile allestire il ponteggio a causa
delle interferenze con le gru necessarie per il montaggio e di conseguenza
tutte le operazioni sono state effettuate dalle ceste semoventi presenti in
cantiere" e di aver "montato le reti di sicurezza anticaduta per il montaggio
delle lamiere grecate relative alla porzione di struttura a sbalzo del I e II
piano ed all'ultimo piano". La società ha inoltre sottolineato il fatto che la
vita e la salute dei lavoratori non era esposta a grave ed imminente pericolo
dal momento che il personale era istruito adeguatamente e utilizzava im-
bragature e relative linee vita correttamente installate. Allo scritto sono
state allegate fotografie delle misure adottate e la documentazione relativa
alla formazione del personale in relazione al montaggio ed utilizzo delle reti
anticaduta.
Con fax del 21 novembre 2012 (doc. 6) la ditta interessata ha quindi infor-
mato la SUVA di avere preso atto dell'avvertimento del 14 novembre 2012
e di avere provveduto all'attuazione di quanto richiesto.
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G.
G.a Contro la decisione del 30 ottobre 2012 in data 7 dicembre 2012
A._______, rappresentata dagli avvocati Stefano Pizzola e Valentina Vi-
gezzi Colombo, ha inoltrato opposizione (recte: ricorso) dinanzi alla SUVA,
chiedendone il riesame, in quanto il provvedimento avrebbe potuto avere
conseguenze nei rapporti con altre autorità, in particolare con l'ispettorato
del lavoro.
L'interessata ritiene in particolare di avere preso sin dall'inizio tutte le mi-
sure necessarie per garantire la sicurezza dei propri lavoratori. Precisa che
fra le tante ditte presenti sul cantiere B._______ si occupa del montaggio
della struttura metallica dell'H._______, attività che è concretamente ini-
ziata il 20 agosto 2012, mentre da fine luglio erano presenti tre persone,
che però non avevano avviato l'attività di montaggio vera e propria. Ritiene
pertanto che la lettera del 6 agosto 2012, in seguito al sopralluogo effet-
tuato il 31 luglio 2012, non può rappresentare alcun rimprovero concreto e
puntuale considerato che a quel momento né le opere di assemblaggio a
terra né di montaggio in quota erano state iniziate.
Descrive poi le operazioni di montaggio della struttura metallica (stoccag-
gio a terra a mezzo autogrù degli elementi costituenti la struttura, solleva-
mento in quota di quest'ultimi con l'ausilio di autogrù, serraggio dei bulloni,
collocazione della carpenteria metallica e posa delle lamiere collaboranti
sui vari livelli della struttura). Indica di avere pianificato, in base alla norma-
tiva sia svizzera che italiana, le misure di sicurezza più idonee, di averne
informato i lavoratori e di avere incaricato un preposto alla sicurezza.
Spiega che, per il sollevamento degli elementi della struttura metallica, il
personale ha lavorato su ceste semoventi, vincolato dalla fune di trattenuta
della cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e che questo era un sistema
di protezione incisivo in quanto la presenza dell'autogru, necessaria per il
sollevamento e la posa della carpenteria metallica, impediva tecnicamente
la posa di un ponteggio, mentre la struttura stessa, in fase di montaggio,
non poteva offrire punti di aggancio indispensabili per un ponteggio. Anche
la fissazione delle lamiere collaboranti è avvenuta utilizzando ceste semo-
venti e imbragatura, mentre per lo sbarco sulla piattaforma, che è stato
effettuato solo dopo che gli elementi di copertura erano stati ben fissati, il
personale è stato ancorato tramite delle linee vita fissate alla struttura del
solaio soprastante, tutto ciò secondo le indicazioni della I._______ (società
che, secondo l'estratto del registro di commercio, si occupa tra l'altro di
fabbricare cinture e sistemi di sicurezza). Una rete di sicurezza così come
richiesta dall'art. 36 OLCostr, data la particolarità della struttura metallica,
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non avrebbe assicurato di ridurre al minimo il rischio di infortuni: infatti la
ricorrente ritiene che se un operaio fosse scivolato dal piano di calpestio
sovrastante la struttura a cui è ancorata la rete di sicurezza, con ogni ve-
rosimiglianza, avrebbe rischiato di urtare la carpenteria metallica, punto di
vista che ha indotto l'interessata ad optare per le linee vita, le quali preven-
gono la caduta vera e propria dell'operaio. Tuttavia, la rete di sicurezza è
stata montata come richiesto dalla SUVA con avvertimento del 14 novem-
bre 2012. La ricorrente, data la propria esperienza e le particolarità del
cantiere, è pertanto dell'avviso di avere attuato tutte le misure di sicurezza
che al meglio potessero garantire la sicurezza dei propri operai, così come
sancito dall'art. 82 LAINF. Poiché la vita e la salute dei lavoratori non erano
esposte a grave e imminente pericolo l'opponente ha chiesto all'autorità di
rivedere la propria decisione (doc. 10 a 17 e doc. TAF 1 con allegati [doc.
A a G]).
G.b Con scritto del 6 febbraio 2013 la SUVA ha trasmesso l'opposizione
(recte: ricorso) di A._______ al TAF per competenza, precisando che la
ditta, poco dopo la pronuncia della decisione del 30 ottobre 2012, aveva
già preso le misure necessarie al fine di estinguere il pericolo grave ed
imminente a cui erano esposti i lavoratori (doc. 19 e doc. TAF 2).
H.
Con versamenti del 13 marzo 2013 e dell'11 aprile 2013 la ricorrente ha
fatto fronte al richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc.
TAF 7 e 10).
I.
Con risposta del 24 maggio 2013 (doc. TAF 12) l'autorità inferiore, rappre-
sentata dall'avv. Mattia Ferrari, chiede la reiezione del ricorso e protesta
ogni costo. In particolare la SUVA indica che, in occasione dei controlli ef-
fettuati presso il cantiere B._______, ha constatato diverse violazioni delle
norme di sicurezza, segnatamente l'assenza delle protezione laterali (art.
15 OLCostr) e del ponteggio (art. 18 OLCostr) nei luoghi di lavoro e/o pas-
saggio superiori ai 2 metri (i.c. ca. 6 metri) e l'assenza delle misure di pro-
tezione collettive (art. 36 OLCostr) all'interno dell'edificio dove l'altezza di
caduta era superiore ai 3 metri (i.c. ca. 6 metri).
L'autorità inferiore rileva al riguardo che, nonostante abbia contestato l'e-
sposizione al pericolo dei propri operai, la ditta ha installato le protezioni
laterali e le reti di protezione anticaduta richieste, circostanza che configura
il riconoscimento implicito della propria inadempienza e della propria re-
sponsabilità. In simili circostanze il ricorso sarebbe privo di fondamento.
C-629/2013
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Partendo inoltre dal principio che la gravità della situazione di rischio è data
dal rapporto tra il possibile danno e la probabilità che questo accada, l'au-
torità inferiore ritiene che le carenze riscontrate erano evidenti e gravi, in
quanto gli operai erano al lavoro senza le dovute misure di sicurezza, o
erano comunque tali da creare un concreto e rilevante pericolo d'infortunio.
J.
Con replica dell'8 luglio 2013 la ricorrente contesta integralmente la rispo-
sta della controparte. L'interessata indica di aver subito contestato le mi-
sure di sicurezza pretese dalla SUVA, in particolare con scritto del 16 no-
vembre 2012, ma di averle adottate unicamente perché temeva una chiu-
sura del cantiere in caso di inadempimento. La società ritiene di non aver
messo in pericolo la vita e la salute dei propri lavoratori e pertanto impugna
la decisione del 30 ottobre 2012 in quanto teme, a causa di quest'ultima,
d'incorrere in una procedura di contravvenzione (art. 9 LDist) da parte dell'I-
spettorato del lavoro. Rinvia poi alle motivazioni già esposte nel ricorso del
7 dicembre 2012 e sostiene che la SUVA ha violato il diritto federale, ossia
ha accertato i fatti giuridicamente rilevanti in maniera inesatta o incompleta,
in quanto non ha constatato i fatti relativi alla situazione concreta. Conclude
pertanto postulando l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della deci-
sione impugnata e contestando tasse, spese e ripetibili (doc. TAF 14).
La replica è stata trasmessa per conoscenza all'autorità inferiore con prov-
vedimento del 10 luglio 2013 (doc. TAF 15).
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo
federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 PA emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In
particolare, la SUVA è un'autorità inferiore ai sensi dell'art. 33 lett. e LTAF.
In base all'art. 109 lett. c LAINF (RS 832.20), il TAF è competente per sta-
tuire in merito a ricorsi contro le decisioni su opposizione concernenti le
disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.
1.2 La procedura dinnanzi al TAF è retta dalla PA, in quanto non è disposto
altrimenti (art. 37 LTAF). Giusta l'art. 3 lett. dbis PA, sono riservate le dispo-
sizioni speciali della LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposi-
zioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali discipli-
nate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assi-
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curazioni sociali lo prevedano. Ora, l'art. 1 LAINF stabilisce che le disposi-
zioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sem-
pre che la presente legge (LAINF) non preveda espressamente una deroga
alla LPGA.
1.3 Di regola, solo le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’oppo-
sizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso davanti al
TAF (art. 56 cpv. 1 LPGA). Al riguardo l'art. 105a LAINF precisa che se vi
è un pericolo nel ritardo, l'organo decisionale può dare ordini in materia di
prevenzione contro gli infortuni e delle malattie professionali senza possi-
bilità d'opposizione. Ne consegue che la decisione contestata va impu-
gnata tramite ricorso.
1.4 Il ricorso inoltre presentato il 7 dicembre 2012 contro la decisione del
30 ottobre 2012 è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). La parte ricorrente ha versato l'anticipo delle
presunte spese processuali di fr. 2'000.-.
2.
2.1 L'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una deci-
sione, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa regolati.
L'oggetto litigioso configura per contro il rapporto giuridico che, sulla base
delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale
tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza). Stando
a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si riferi-
scono ad uno (ad es. fondatezza di un avvertimento) o più rapporti giuridici
(ad es. fondatezza di un avvertimento e aumento del premio assicurativo).
Se pertanto il ricorso è diretto solo contro alcuni dei rapporti giuridici disci-
plinati dalla decisione querelata, gli altri fanno sì parte dell'oggetto impu-
gnato, ma non di quello litigioso. L'oggetto della lite viene quindi definito
alla luce delle censure sollevate con il ricorso, le quali vengono considerate
validamente presentate se dal tenore o perlomeno dal senso di quest'ul-
timo risultano con sufficiente chiarezza (sentenza del TF 8C_16/2010 del
3 maggio 2010 consid. 1.2 con rinvii). È tuttavia possibile estendere l'e-
same all'oggetto impugnato quando vi è un legame intrinseco tra i punti
non contestati e l'oggetto della lite (DTF 122 V 36 consid. 2a).
2.2 La decisione impugnata del 30 ottobre 2012 è stata emanata giusta
l'art. 62 cpv. 2 dell'Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali (OPI, RS 832.30), secondo cui, in
caso d'urgenza, l'organo d'esecuzione rinuncia all'avvertimento e prende
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Pagina 9
una decisione secondo l'art. 64 OPI. Questa disposizione prevede che se
non è dato seguito ad un avvertimento, l'organo di esecuzione competente,
dopo aver consultato il datore di lavoro e i lavoratori direttamente interes-
sati, ordina i provvedimenti necessari mediante decisione e fissa al datore
di lavoro un congruo termine per eseguirli.
2.3 Nel caso in esame, A._______ non ha presentato alcuna obiezione nei
confronti dell'avvertimento del 14 novembre 2012 fondato sull'art. 62 cpv.
1 OPI, malgrado fosse esplicitamente indicata tale possibilità. Questo Tri-
bunale può tuttavia estendere l'oggetto del litigio ed esaminare anche la
validità dell'avvertimento. Infatti esso non fa altro che confermare la neces-
sità delle misure richieste con la decisione impugnata del 30 ottobre 2012
ed invitare la società ricorrente a colmare le lacune constatate in occasione
del sopralluogo del 25 ottobre 2012 dell'ispettore sulla sicurezza dei can-
tieri. L'esame della legalità della decisione del 30 ottobre 2012 in questo
caso può essere legato a quello dell'avvertimento del 14 novembre 2012
(per un esempio analogo di estensione all'oggetto della contestazione, v.
DTAF 2010/37 consid. 2.6 e sentenza del TAF C-2753/2012 del 12 novem-
bre 2012).
3.
3.1 Ai sensi dell'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
3.2 Dal ricorso emerge che la società ha già fatto fronte ai propri obblighi
in materia di sicurezza sul lavoro. Un interesse a ricorrere va tuttavia rico-
nosciuto (v. in particolare sentenza del TAF C-3183/2006 del 6 luglio 2007
consid. 3.6) nel caso di una decisione fondata sull'art. 62 cpv. 2 OPI, in
quanto una sospensione immediata dei lavori decisa in applicazione
dell'art. 64 OPI può costituire la base per l'emanazione di ulteriori misure,
sia in materia di sicurezza sul lavoro sia in materia di premi assicurativi e
anche di responsabilità penale.
Secondo la giurisprudenza costante del TAF pure un avvertimento ai sensi
dell'art. 62 cpv. 1 OPI può essere oggetto di ricorso potendo anch'esso
comportare diverse conseguenze per l'azienda destinataria. In seguito a
tale avvertimento, in effetti, la ditta che ha violato le prescrizioni relative alla
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, può vedersi inse-
rita (anche con effetto retroattivo) in una classe di premio superiore ed in
un grado di rischio più elevato (cfr. art. 92 cpv. 3 LAINF; art. 113 cpv. 2
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dell'Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni
[OAINF, RS 832.202]; art. 66 OPI).
In entrambi i casi l'interesse a ricorrere è dato quindi anche se le misure
richieste sono state eseguite o se il cantiere è terminato (cfr. sentenze del
TAF C-2753/2012 del 12 novembre 2012; C-1454/2008 dell'8 giugno 2010
consid. 2.4.4, pubblicata in DTAF 2010/37; C-640/2008 del 18 agosto 2009
consid. 2.3 e C-3183/2006 del 6 luglio 2007 consid. 3.6).
4.
Oggetto del contendere è la questione se la sospensione immediata dei
lavori ordinata dalla SUVA rispettivamente l'ammonimento erano giustificati
o meno, segnatamente se il datore di lavoro ha violato le disposizioni sulla
sicurezza del lavoro.
4.1 Dal canto suo la ricorrente sostiene, a sostegno della tesi secondo cui
non avrebbe violato alcuna disposizione sulla sicurezza del lavoro che,
nell'istante in cui è avvenuto il sopralluogo, i lavori non erano ancora iniziati,
in seguito alle peculiarità della situazione, sono stati presi provvedimenti
analoghi a quelli ordinati e pertanto non vi era alcuna situazione di pericolo
e, infine, le misure sono state eseguite, non in quanto ritenute corrette,
bensì per evitare conseguenze di altro tipo, quali l'aumento dei premi.
4.2 La SUVA adduce per contro che sono state accertate delle infrazioni
alle norme di sicurezza – evidenti e gravi – che sono state ammesse dalla
ricorrente, la quale, rimediandovi, ha riconosciuto implicitamente di essere
stata inadempiente.
5.
5.1 Conformemente all'art. 49 PA, il ricorrente può far valere la violazione
del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezza-
mento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
e l'inadeguatezza.
5.2 In virtù del principio inquisitorio, il Tribunale deve accertare i fatti perti-
nenti ed ordinare d'ufficio le prove necessarie (cfr. art. 12 PA); il Tribunale
applica d'ufficio il diritto. Le parti sono tenute a collaborare all'accertamento
dei fatti (art. 13 PA).
6.
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Pagina 11
6.1 L'art. 82 cpv. 1 LAINF stabilisce che per prevenire gli infortuni profes-
sionali e le malattie professionali il datore di lavoro deve prendere tutte le
misure necessarie per esperienza tecnicamente applicabili ed adatte alle
circostanze.
Sentite le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori direttamente in-
teressate, il Consiglio federale emana prescrizioni sulle misure tecniche,
mediche e altre, atte a prevenire gli infortuni professionali e le malattie pro-
fessionali nelle aziende (art. 83 cpv. 1 prima frase LAINF).
In base a detta delega, il Consiglio federale ha emanato, oltre alle disposi-
zioni dettagliate nell'OPI, diverse ordinanze d'applicazione alfine di concre-
tizzare nella misura massima le esigenze in materia di sicurezza sul lavoro
per talune attività, tra cui l'Ordinanza del 29 giugno 2005 sulla sicurezza e
la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione, OLCostr, RS 832.311.141).
6.2 Per l'art. 3 OPI il datore di lavoro, per garantire la sicurezza sul lavoro,
deve prendere ogni disposizione e provvedimento di protezione, che sod-
disfino le prescrizioni della presente ordinanza e quelle concernenti la si-
curezza sul lavoro applicabili alla sua azienda, come anche le altre norme
riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro
(cpv. 1). Il datore di lavoro deve provvedere affinché non venga compro-
messa l'efficacia delle misure e delle installazioni di protezione (cpv. 2). Se
vengono eseguite modifiche a costruzioni, parti di edificio, attrezzature di
lavoro (macchina, apparecchio, utensile o impianto usato durante il lavoro)
o procedimenti di lavoro, oppure se nell'azienda vengono utilizzate nuove
sostanze, il datore di lavoro deve adeguare alle nuove circostanze le mi-
sure e le installazioni di protezione. È fatto salvo il procedimento d'appro-
vazione dei piani e di permesso d'esercizio secondo gli articoli 7 e 8 della
legge sul lavoro (cpv. 3).
6.3
6.3.1 Per l'art. 1 OLCostr la presente ordinanza stabilisce i provvedimenti
da adottare per garantire la sicurezza e la protezione della salute dei lavo-
ratori nei lavori di costruzione (cpv. 1). Oltre alla presente ordinanza, sono
segnatamente applicabili l'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla preven-
zione degli infortuni (OPI) e l'Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente
la legge sul lavoro (cpv. 2).
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Pagina 12
6.3.2 I lavori di costruzione comprendono segnatamente la realizzazione,
la riparazione, la modifica, la manutenzione, il controllo e lo smantella-
mento o la demolizione di costruzioni, compresi i lavori preparatori e finali;
sono parimenti considerati lavori di costruzione i lavori negli scavi, nei
pozzi, negli scavi di fondazione, nelle cave di pietra e nelle cave di ghiaia,
agli impianti termici e ai camini di fabbrica, alle canalizzazioni e all’interno
delle canalizzazioni nonché i lavori in sotterraneo e la lavorazione della
pietra (art. 2 lett. a OLCostr).
6.3.3 Per l'art. 3 OLCostr la pianificazione di lavori di costruzione deve ri-
durre al minimo il rischio d'infortuni professionali, di malattie professionali
o di danni alla salute e garantire l'applicazione delle misure di sicurezza
necessarie, in particolare durante l'utilizzazione degli attrezzi di lavoro (cpv.
1). Il datore di lavoro che nell'ambito di un contratto di appalto si impegna
come imprenditore a eseguire lavori di costruzione deve verificare, prima
di concludere il contratto, quali sono le misure necessarie a garantire la
sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori. Le misure
proprie al cantiere non ancora adottate e le misure dipendenti dai risultati
della valutazione dei rischi secondo il capoverso 1bis devono essere inte-
grate nel contratto d'appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per
gli altri oggetti. Il contratto di appalto deve menzionare anche le misure già
adottate (cpv. 2). Sono considerate misure proprie al cantiere le misure di
protezione utilizzabili da più imprese come ponteggi, reti di sicurezza, pas-
serelle, misure di sicurezza negli scavi e negli scavi di fondazione nonché
le misure per assicurare le cavità nei lavori in sotterraneo (cpv. 3). Se il
datore di lavoro delega l'esecuzione del contratto d'appalto a un altro da-
tore di lavoro deve assicurarsi che esso metta in atto le misure di sicurezza
e di protezione della salute previste dal contratto (cpv. 4). Il datore di lavoro
che effettua lavori di costruzione deve provvedere affinché siano disponibili
a tempo debito e in quantità sufficiente materiali, impianti e apparecchi ade-
guati per l'esecuzione dei lavori. Devono trovarsi in perfetto stato di funzio-
namento e soddisfare le esigenze della sicurezza sul lavoro e della prote-
zione della salute (cpv. 5).
Per l'art. 8 OLCostr, inoltre, intitolato esigenze generali, i posti di lavoro
devono essere sicuri e devono poter essere raggiunti mediante vie di pas-
saggio sicure (cpv. 1). Per garantire la sicurezza dei posti di lavoro e delle
vie di passaggio occorre in particolare provvedere affinché, tra l'altro siano
installate protezioni contro le cadute ai sensi degli articoli 15-19 (lett. a).
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6.4 Per l'art. 62 cpv. 1 OPI l'organo d'esecuzione competente, se, durante
un'ispezione, accerta un'infrazione alle prescrizioni concernenti la sicu-
rezza sul lavoro, ne avverte il datore di lavoro e gli fissa un congruo termine
per ovviarvi. L'avvertimento deve essere confermato per scritto al datore di
lavoro. Per il capoverso 2 in caso d'urgenza, l'organo d'esecuzione rinuncia
all'avvertimento e prende una decisione secondo l'articolo 64. Se sono ne-
cessari provvedimenti provvisionali, dev'esserne informata l'autorità canto-
nale incaricata dell'assistenza giudiziaria (art. 86 cpv. 2 LAINF).
Dal tenore degli art. 62 e 64 OPI emerge che la sola esigenza, per pronun-
ciare la sospensione immediata dei lavori rispettivamente l'ammonimento
risiede nell'esistenza di un'infrazione alle prescrizioni sulla sicurezza del
lavoro (si confronti per analogia DTF 116 V 255 consid. 4). Determinanti
sono in particolare le norme atte a prevenire gli infortuni e le malattie pro-
fessionali come regole tecniche, sanitarie o d'altra natura (DTF 116 V 255
consid. 4c; RUMO-JUNGO/HOLZER, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, 4a ed., 2012, pagg. 281-285).
6.5 In concreto l'amministrazione rimprovera in particolare al datore di la-
voro di aver violato gli art. 15-16, 18, 19 e 36 OLCostr (doc. 1). Le carenze
riscontrate riguardano in particolare la posa delle protezioni laterali e/o del
ponteggio di protezione in luoghi di lavoro o zone di passaggio posti ad
altezze superiori ai due metri (art. 15 e 18 OLCostr), nonché l'attuazione di
misure di protezione collettive, segnatamente la posa di reti di sicurezza
e/o di ponteggi di ritenuta (art. 36 OLCostr), in situazione di altezza di ca-
duta all'interno dell'edificio superiore ai tre metri (circa 6 metri in concreto).
7.
7.1 Per l'art. 15 cpv. 1 OLCostr i punti non protetti con un'altezza di caduta
di oltre 2 m e quelli situati in prossimità di corsi d'acqua e di scarpate de-
vono essere provvisti di una protezione laterale.
7.2 Secondo l'art. 18 OLCostr nei lavori di costruzione di edifici occorre in-
stallare un ponteggio di facciata se l'altezza di caduta supera i 3 m. Durante
tutta la durata dei lavori di costruzione il parapetto superiore del ponteggio
deve superare almeno di 80 cm il bordo della zona più elevata che presenta
un rischio di caduta.
L'art. 19 cpv. 1 OLCostr prevede che quando tecnicamente non è possibile
o risulta troppo pericoloso installare una protezione laterale conforme-
mente all'articolo 16 o un ponteggio conformemente all'articolo 18 devono
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essere utilizzati ponteggi di ritenuta, reti di sicurezza, funi di sicurezza o
altre misure di protezione equivalenti. Per le cadute in una rete di sicurezza
l'altezza di caduta non deve superare i 6 m, mentre per quelle su un pon-
teggio di ritenuta i 3 m (cpv. 2).
7.3 Secondo l'art. 36 cpv. 1 OLCostr per montare elementi di copertura a
partire da un'altezza di caduta di 3 metri devono essere installati ponteggi
di ritenuta o reti di sicurezza su tutta la superficie. Per il capoverso 2 si può
salire sugli elementi di copertura soltanto se sono fissati.
8.
8.1 La ricorrente indica in via preliminare di aver agito nel rispetto della
legislazione svizzera ed italiana, di avere informato i lavoratori sulle norme
di sicurezza e di aver incaricato un responsabile della corretta esecuzione
delle medesime.
Al riguardo va rilevato che il cantiere si trova su suolo svizzero e pertanto
solo la legislazione svizzera è applicabile. Tra Svizzera e Italia non esiste
un accordo in merito alle regole di sicurezza sui cantieri. D'altronde nem-
meno la ricorrente lo asserisce o precisa a quali disposizioni fa in partico-
lare riferimento. Ne deriva che la ricorrente era tenuta rispettare le regole
contenute nell'OLCostr e quindi ad attuare il provvedimenti indicati dalla
SUVA.
8.2 A sostegno del proprio gravame la ricorrente osserva inoltre che i rim-
proveri formulati in seguito al sopralluogo del 31 luglio 2012 e segnalati con
scritto del 6 agosto 2012 – contestati con scritto del 16 novembre 2012 –
non erano concreti e puntuali, in quanto i lavori non erano ancora iniziati.
Al riguardo va rilevato che se è vero in concreto che dagli atti risulta che
l'attività sarebbe iniziata il 20 agosto 2012 (consid. B), è pure vero che per
ammissione della ricorrente alcuni operai già si trovavano sul cantiere (doc.
TAF 1 pag. 2).
La questione se i rimproveri vanno considerati intempestivi è comunque
irrilevante, in quanto in ogni caso i provvedimenti pretesi dalla SUVA per
ovviare alle carenze, alcune delle quali ben visibili nelle fotografie agli atti
(doc. 2), da cui emerge ad esempio chiaramente una solo parziale prote-
zione laterale in violazione dell'art. 15 OLCostr, non sono stati predisposti
prima del 20 agosto 2012, bensì solo nel novembre successivo, quando i
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lavori erano stati avviati da ben tre mesi. Le misure erano quindi del tutto
attuali al momento dell'inizio dell'attività (doc. 6).
A titolo abbondanziale va del resto evidenziato che la contestazione rela-
tiva ai provvedimenti di cui all'avvertimento e alla decisione di sospensione
è stata sollevata solo nel mese di novembre 2012 (doc. 5). Lo scritto del 6
agosto 2012 era tuttavia sufficientemente preciso in merito alle carenze
riscontrate. La ditta interessata non poteva pertanto semplicemente igno-
rarne il contenuto applicando provvedimenti diversi da quelli indicati
dall'amministrazione (doc. 5), bensì avrebbe dovuto contattare la SUVA al-
fine di chiarire i punti contestati, segnatamente per indicare che a suo dire
non era possibile eseguire le misure così come richieste dall'assicuratore.
Del resto se è vero che il datore di lavoro sostiene di non aver potuto uti-
lizzare il ponteggio (ma solo ceste semoventi), a causa di un'interferenza
con le gru, è pur vero che non indica per quali motivi non avrebbe potuto
procedere immediatamente a completare le protezioni laterali chiaramente
insufficienti (si confrontino in proposito le fotografie di cui al doc. 2), né che
in questo caso specifico avrebbe preso altri provvedimenti equivalenti (doc.
5). Non si può pertanto sostenere, contrariamente a quanto ritiene il ricor-
rente, che i lavoratori non si trovassero in situazione di pericolo.
Da questo punto di vista la violazione delle prescrizioni sul lavoro, in parti-
colare dell'art. 15 OLCostr, consistente nella mancanza di protezioni late-
rali, dev'essere pertanto confermata, in quanto comprovata dalla documen-
tazione agli atti.
8.3
8.3.1 Secondo l'art. 9 cpv. 1 OPI se su di un posto di lavoro operano lavo-
ratori di più aziende, i rispettivi datori di lavoro devono adottare e concor-
dare i provvedimenti necessari ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro;
essi devono informarsi reciprocamente e informare i loro lavoratori sui pe-
ricoli e sui provvedimenti atti a prevenirli.
Colui che collabora alla direzione o all'esecuzione di una costruzione è re-
sponsabile del rispetto delle regole d'arte nella sua competenza. In materia
di prevenzione di infortuni, colui che ha creato il rischio non è tuttavia il solo
responsabile. Ogni datore di lavoro che ha constatato dei difetti che potreb-
bero esporre i suoi subordinati ad un pericolo, che sarebbe possibile evi-
tare, è infatti tenuto a sopprimerlo e a fare in modo che le prescrizioni in
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materia di prevenzione degli infortuni siano rispettate (DTF 109 IV 15 con-
sid. 2 e sentenza del TAF C-2753/2012 del 12 novembre 2012 consid. 6).
8.3.2 La società ricorrente ha precisato che più ditte erano attive sul can-
tiere B._______, e che la sua responsabilità si limitava al montaggio della
struttura metallica dell'H._______. Anche se questo aspetto non è conte-
stato, va rilevato che, al momento della visita della SUVA, la ditta ricorrente
era presente sul cantiere. La responsabilità della sicurezza sul luogo di la-
voro dei propri lavoratori in un determinato momento ricade quindi su quella
parte che in quel momento non rispetta le norme di sicurezza (si confronti
in proposito RUMO-JUNGO/HOLZER, op. cit., pag. 282). Costituirebbe infatti
un onere amministrativo troppo elevato e complicato esigere che l'assicu-
ratore infortuni ricerchi, singolarmente, gli esecutori dei singoli ponteggi o
altre misure di sicurezza secondo ciascuna committenza. Ciò sarebbe se-
gnatamente contrario al principio d'urgenza delle misure da prendersi e di
celerità nell'attuazione delle misure riparatrici (si confronti a titolo di esem-
pio, cfr. sentenza del TAF C-2753/2012 del 12 novembre 2012 consid. 6.3).
Del resto la ditta non contesta di principio né la propria responsabilità né la
presenza sul cantiere anche prima dell'inizio dei lavori, bensì il fatto che la
salute e la vita dei propri lavoratori non era esposta a pericolo grave ed
imminente, avendo essa stessa messo in atto delle misure di sicurezza
alternative.
9.
Nel merito delle carenze riscontrate si osserva quanto segue.
9.1 Della carenza di protezioni laterali complete si è già accennato al con-
sid. 8.2. Al momento del controllo da parte dell'ispettore della SUVA, queste
erano incomplete, come emerge chiaramente dalle fotografie agli atti, no-
nostante i luoghi di lavoro e/o di passaggio fossero posti ad un'altezza di
circa 6 metri, in violazione dell'art. 15 OLCostr. Questa mancanza non è
contestata dalla ricorrente, la quale ammette di avere installato le prote-
zioni laterali solo in seguito alla decisione della SUVA, senza minimamente
indicare quali provvedimenti sostitutivi avrebbe posto in atto. In effetti si è
limitata unicamente a precisare di aver sostituito i ponteggi con delle ceste
semoventi (doc. 5).
9.2
9.2.1 A proposito della mancata istallazione del ponteggio di protezione
(art. 18 OLCostr), espressamente ammessa, che era possibile eccezional-
mente in applicazione dell'art. 19 OLCostr, tramite l'attuazione di misure
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sostitutive equivalenti, l'interessata ha precisato che la presenza delle gru
ne impediva l'allestimento (doc. 5), e altresì che la posa non era possibile
anche a causa del fatto che la struttura in fase di montaggio non forniva
punti di aggancio. In proposito la ditta ha pertanto precisato di avere inizial-
mente messo in atto misure di sicurezza alternative e meglio utilizzando
ceste semoventi e funi di trattenuta della cintura di sicurezza (doc. 5 e doc.
TAF 1 pagg. 3 e 4).
9.2.2 Al riguardo va rilevato che se è vero che nel caso in cui non sia tec-
nicamente possibile allestire un ponteggio, sono ammissibili provvedimenti
sostitutivi, è pure vero che giusta il chiaro tenore dell'art. 19 cpv. 1 OLCostr,
devono essere utilizzati "ponteggi di ritenuta, reti di sicurezza, funi di sicu-
rezza o altre misure di protezione equivalenti". Tali provvedimenti, per am-
missione implicita della ricorrente, non sono stati presi in considerazione.
Nell'elenco non appaiono infatti le misure da lei adottate, consistenti nell'u-
tilizzo di ceste semoventi.
A tal proposito va in particolare precisato che sul sito internet della SUVA
si legge che l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) antica-
duta, consistenti in imbragature, è subordinato all'impossibilità di poter in-
stallare sistemi di protezione collettiva come reti di sicurezza o protezioni
laterali ("Otto regole vitali per chi lavora con i DPI anticaduta" consultabile
sul sito della SUVA:
suva/arbeit-suva/branchen-und-themen-filter-suva/bau/bh-hoch-
tiefbau/sicherheitstechnische-publikationen-bau-suva/filter-detail-
suva.htm; cliccare poi su "DPI anticaduta"; sito internet consultato il
18.05.2015). In simili circostanze quindi quand'anche le ceste anticaduta
potessero configurare o perlomeno essere considerate analoghe ai citati
DPI anticaduta, esse andrebbero applicate solo in caso di impossibilità di
far capo a sistemi di protezione collettiva come reti di sicurezza o protezioni
laterali. Tale fatto non è tuttavia mai stato addotto dalla ricorrente.
In simili circostanze il provvedimento adottato in via alternativa non può
essere considerato conforme alla disposizione federale succitata. Ne con-
segue che vi è pertanto una violazione del diritto federale e meglio degli
art. 18 e 19 OLCostr.
Abbondanzialmente va del resto evidenziato che, anche nell'ipotesi in cui
la misura adottata dalla ricorrente potesse essere sussunta quale "altra mi-
sura di protezione equivalente", il ricorso non potrebbe essere accolto rite-
nuto che in ogni caso è già stata ravvisata la violazione dell'art. 15 OLCostr
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e pertanto il provvedimento impugnato è già giustificato soltanto da questo
punto di vista.
9.3 Infine va rilevato che al momento del controllo della SUVA le misure di
protezione collettive richieste (art. 36 OLCostr), da porre in atto a causa
dell'altezza di caduta interna superiore a tre metri, erano assenti e pertanto
veniva disposto il montaggio delle necessarie reti di sicurezza e/o dei pon-
teggi di ritenuta, indicando tra parentesi "impalcati" (doc. 3 e allegato doc.
4).
Anche in questo caso la necessità di misure di protezione è incontestata
raggiungendo l'altezza di caduta all'interno del cantiere i 6 metri circa, con
conseguente elevato potenziale di caduta. La ditta in questione inoltre di-
chiara di avere adeguato la situazione e montato le reti di sicurezza solo in
seguito al ricevimento della decisione impugnata, ma di aver deciso di ini-
ziare i lavori tramite imbragature e linee vita. Al riguardo la ricorrente spiega
di averle ritenute più opportune, in quanto queste impedivano la caduta
degli operai anziché fermarla, come invece farebbero delle reti di sicu-
rezza, anche perché, in caso di caduta il lavoratore avrebbe rischiato di
urtare la carpenteria (doc. TAF 1 pagg. 4 e 5).
Ora, anche la lettera dell'art. 36 OLCostr è chiara e non permette interpre-
tazioni o scelte da parte della ditta costruttrice. La ricorrente avrebbe dun-
que dovuto attenersi a quanto disposto dalla legislazione sulle costruzioni
e montare prima dell'inizio dei lavori una rete di sicurezza (o un ponteggio
di ritenuta), così come ha fatto in seguito alla decisione della SUVA del 30
ottobre 2012. Poiché l'utilizzo di imbragature e di linee vita non era con-
forme alla disposizione menzionata, fatto di cui la datrice di lavoro era co-
sciente, viste le indicazioni date dalla SUVA, essa avrebbe perlomeno do-
vuto prendere contatto con quest'ultima per discutere l'eventuale attuabilità
di un provvedimento alternativo.
Anche su questo punto il ricorso non può essere accolto, in quanto le de-
cisioni impugnate sono conformi al diritto federale e vanno confermate.
10.
In conclusione, le carenze in materia di sicurezza sul lavoro rilevate dalla
devono essere ammesse. Di conseguenza la decisione di sospensione dei
lavori del 30 ottobre 2012 e l'avvertimento del 14 novembre 2012, vanno
confermati, in quanto giustificati.
In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto.
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11.
11.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 2'000.-, sono
poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, in relazione all'art. 16
cpv. 1 lett. a LTAF ed al regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nella cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale [TS-TAF, RS 173.20.2]). Esse sono compensate con l'anticipo spese
di fr. 2'000.- già versato dall'insorgente il 13 marzo e l'11 aprile 2013.
11.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della stessa sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art.
7 cpv. 3 TS-TAF; v. DTF 128 V 133 consid. 5), salvo eccezioni non ravvi-
sabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 2'000.-, sono poste a carico della ricorrente.
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Pagina 20
L'anticipo spese di fr. 2'000.-, versato il 13 marzo e l'11 aprile 2013, viene
compensato con le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.; Atto giudiziario)
– Ufficio federale della sanità pubblica (Raccomandata)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: