Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-6292/2010
Sentenza del 14 luglio 2011
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber e Philippe Weissenberger,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti Successione fu A._______ (deceduto il … 2010),
rappresentato dal Patronato ITAL-UIL,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'8 luglio 2010).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
A._______, cittadino italiano, nato il (…), vedovo (da … [v. doc. 2]), con
figli, ha lavorato in Svizzera nel 1970 (1 mese), nel 1971 (12 mesi), nel
1972 (3 mesi), nel 1973 (7 mesi) e nel 1974 (4 mesi), solvendo contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante
tale periodo (doc. 8). Dagli atti di causa risulta che rientrato in Italia,
dall'11 settembre 2006 al 3 ottobre 2008 è stato alle dipendenze
dell'impresa di trasporti B._______ in qualità di autista (lavoro qualificato
di medio-pesante dal datore di lavoro [doc. 10 pag. 1]), in ragione di 25
ore alla settimana (doc. 10 e 11). Il 20 aprile 2009, ha formulato una
richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità (doc. 3). Il 4 giugno 2009, ha interrotto il lavoro per motivi di
salute (doc. 10).
2.
2.1. Nel rapporto del 6 aprile 2010, il dott. C._______, medico dell'UAIE,
ha rilevato, sulla base della documentazione medica agli atti di data
intercorrente da novembre 1999 a novembre 2009 (doc. 13 a 25 [v. in
particolare perizia medica particolareggiata E 213 del 21 settembre
2009]), che l'interessato era affetto segnatamente da cardiomiopatia
cronica dilatativa, obesità patologica, ipertensione arteriosa e diabete
mellito di tipo 2. Il medico ha quindi ritenuto un'incapacità lavorativa del
100% dell'interessato nella precedente attività di camionista a decorrere
dal 3 ottobre 2008, ma, sempre da tale data, una capacità al lavoro
completa (ossia del 100%) in un'attività sostitutiva confacente al suo stato
di salute (lavoro senza sollevamento di pesi e con poco movimento, ad
esclusione di un lavoro pesante; doc. 27 e 27.1).
2.2. Il 26 aprile 2010, l'UAIE ha determinato nel 33% il grado d'invalidità
dell'assicurato in applicazione del metodo generale del confronto dei
redditi (doc. 28).
3.
L'8 luglio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha in particolare osservato che
dalle carte processuali risulta che a causa del danno alla salute
l'assicurato ha un'incapacità lavorativa del 100% nella precedente attività.
Tuttavia, l'esercizio di un'attività sostitutiva leggera confacente allo stato
di salute dell'interessato medesimo – quale ad esempio sorvegliante di
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parcheggio/museo, bigliettaio, impiegato in un ufficio – è da considerare
esigibile al 100% e conduce ad un grado d'invalidità del 33% che esclude
il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 30).
4.
Il 3 settembre 2010, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE dell'8 luglio 2010
mediante il quale ha, fra l'altro, chiesto l'annullamento della decisione
impugnata ed il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità, dal
momento che secondo il referto di visita oncologica del 13 agosto 2010,
allegato al gravame, presenta una completa incapacità al lavoro in una
qualsiasi attività lucrativa (doc. TAF 1).
5.
Il 4 ottobre 2010, il ricorrente ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 2 a 4).
6.
6.1. Da una nota interna dell'Ufficio AI del 21 gennaio 2011 risulta che il
ricorrente è deceduto il … 2010 (doc. 33; v. anche certificato di morte
rilasciato dall'ufficiale del Comune di D._______ il … 2010 [doc. 36]).
E._______, fratello del de cujus, ha altresì inviato uno scritto alla Cassa
svizzera di compensazione mediante il quale è fatta richiesta "di
passaggio della pensione di vedovanza da A._______ a F._______"
(figlio del de cujus; [doc. 36]).
6.2. Nel rapporto del 21 gennaio 2011, il dott. G._______, medico
dell'UAIE, ha constatato che l'interessato è affetto da angiosarcoma
epitelioide con sospetto di metastasi polmonari. Ha pure osservato che, a
causa della patologia cardiovascolare di cui soffre l'assicurato, il tumore
non può essere asportato chirurgicamente, ma che è stato previsto di
sottoporre il paziente a chemioterapia. Secondo il medico, risulta
giustificato riconoscere che il sarcoma di cui è affetto l'interessato
impedisce al medesimo di svolgere una qualsiasi attività lucrativa a far
tempo dal 7 luglio 2010 (data del ricovero presso l'Ospedale di
D._______; doc. 35).
7.
Nella risposta al ricorso del 31 gennaio 2011 (doc. TAF 9), l'autorità
inferiore ha concluso che il de cujus ha diritto ad una rendita intera
d'invalidità dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2010 (conformemente alla
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presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 21 gennaio 2011
[doc. 35]). Ha quindi proposto l'ammissione del ricorso ed il rinvio degli
atti di causa all'amministrazione affinché la stessa pronunci una nuova
decisione.
8.
Il 17 febbraio 2011, il rappresentante della ricorrente ha segnalato di aver
preso atto che "l'autorità inferiore ha comunicato al Tribunale di aderire
alle domande ricorsuali". Ne conseguirebbe che il ricorso va accolto e
assegnate delle congrue ripetibili (doc. TAF 11).
9.
9.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b
della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
9.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
9.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
10.
10.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina
le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in
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particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua
capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
10.2. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
11.
11.1. Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è
invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per
almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%.
11.2. L'art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI prevede che l'assicurato ha diritto a
una rendita se ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del
40% in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di
questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%. Tuttavia, l'art. 29
cpv. 1 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei
mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni
dell'art. 28 cpv. 1 LAI).
11.3.
11.3.1. Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della
decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione
affinché la stessa pronunci una nuova decisione (proposta a cui peraltro il
rappresentante della ricorrente, nello scritto del 17 febbraio 2011, ha
indicato di aderire) è giustificata dalla necessità di un sufficiente
accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento al
peggioramento significativo dello stato di salute del de cujus che sarebbe
intervenuto nel luglio del 2010. In particolare, l'autorità inferiore dovrà
stabilire il momento in cui è sorto il diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, fermo restando che, secondo
l'art. 29 cpv. 3 LAI, la rendita d'invalidità è versata dall'inizio del mese in
cui è nato il diritto e il termine di attesa di tre mesi dell'art. 88a OAI non
può iniziare a decorrere prima della nascita del diritto ad una rendita,
ossia del periodo di carenza legale di un anno (cfr., sulla questione,
sentenza del Tribunale federale 9C_344/2010 del 1° febbraio 2011
consid. 4.2 in fine e relativi riferimenti; cfr. pure sentenza del Tribunale
amministrativo federale C-4325/2010 del 22 marzo 2011). Peraltro, in
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virtù dell'art. 30 LAI, il diritto alla rendita si estingue con la morte
dell'avente diritto.
11.3.2. Va pure precisato che il diritto ad una rendita d'invalidità non è
strettamente personale. Esso è pertanto trasmissibile per successione
(art. 560 cpv. 2 CC; cfr. DTF 136 V 7 consid. 2.1.2 e relativi riferimenti). In
altri termini, il decesso del ricorrente in corso di procedura ricorsuale non
rende senza oggetto il gravame da lui presentato (cfr. sentenza del
Tribunale federale I 455/06 del 22 gennaio 2007 consid. 3), considerato
che il diritto alle prestazioni dell'assicurazione invalidità ricade nella
massa ereditaria e che gli eredi, anche a titolo individuale, sono di
principio autorizzati a proseguire una procedura in materia di AI
promossa dal de cujus (8C_146/2008 del 22 aprile 2008 consid. 1; DTF
136 V 7 consid. 2.1.2 e DTF 99 V 58). Nel caso concreto, il figlio del de
cujus ha prodotto il certificato di morte di suo padre e lasciato intendere di
volere subentrare nei diritti del padre e pertanto di volere continuare la
procedura che lo stesso aveva promosso dinanzi a questo Tribunale, di
modo che la causa, conto tenuto altresì della portata della presente
sentenza, può essere decisa (cfr. pure sentenza del Tribunale
amministrativo federale C-6241/2008 del 24 gennaio 2011 consid. 1.2) e
la proposta dell'autorità inferiore accolta.
11.3.3. Peraltro, in caso di morte del mandante nel corso del
procedimento, in mancanza di convenzione al riguardo il mandato di
rappresentanza sussiste in ossequio al principio di affidamento per lo
meno sino al momento in cui, conosciuti gli eredi, si sia accertato se essi
intendano continuare la procedura e, se del caso, si sia designato chi è
abilitato a procedere (DTF 110 V 389 e relativi riferimenti), di modo che la
presente sentenza può essere notificata al rappresentante del de cujus
(cfr. pure sentenza del Tribunale federale 2C_498/2009 del 28 agosto
2009 consid. 2). Incomberà altresì all'UAIE di accertare a chi debba infine
essere versata l'eventuale prestazione AI a favore del de cujus che essa
determinerà tenuto conto anche dei considerandi del presente giudizio,
nella misura in cui permane un interesse degno di protezione.
11.4. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata
annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda,
in tempi ragionevoli, al completamento dell'istruttoria nonché alla
pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
12.
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12.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di fr. 300.--, versato il 4 ottobre 2010, è restituito alla
ricorrente.
12.2. Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di
spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che
ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la
causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova
decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata
d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 800.--, tenuto conto del lavoro
effettivo, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante della
ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
dell'8 luglio 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia
di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, corrisposto il 4
ottobre 2010, va restituito alla ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
– figlio del de cujus (per conoscenza; Raccomandata con avviso di
ricevimento)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: