Corte II I
C-630/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° o t t o b r e 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Alberto Meuli, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A.______,
rappresentato dal Patronato INCA, Basilea
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 30 dicembre 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-630/2010
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato en 1949, ha lavorato in Svizzera dal
1967 al 1980, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo
(doc. 6). Dopo il rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa
come bracciante agricolo, fino al 30 settembre 2003, quando è stato
pensionato con una rendita dell'assicurazione italiana di vecchiaia
(doc. 11, 13).
B.
In data 25 settembre 2008, A._______ ha formulato una domanda
volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
Il richiedente è stato visitato l'11 agosto 2009 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale delle previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove
il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "portatore di
colostomia sigmoidea in esiti di intervento chirurgico per peritonite
diffusa da perforazione di diverticolo e di interventi di resezione per
occlusioni intestinali recidivanti, broncopatia cronica, diabete mellito
tipo II, spondiloartrosi" ed ha posto un tasso d'invalidità del 70% (doc.
29). Il nominato era già stato visitato presso gli stessi servizi il 14
novembre 2008 con diagnosi di colostomia sigmoidea a seguito di
peritonite diffusa a perforazione del diverticolo, broncopatia, diabete
tipo II, spondiloartrosi ed un tasso d'invalidità del 70% (doc. 15). Sono
stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
- la cartella clinica relativa alla degenza dal 27 agosto al 6 settembre
2008 per peritonite diffusa da perforazione di diverticolo sigmatico,
istallazione di colostomia sigmoidea su bacchetta (doc. 23);
- una breve nota relativa ad una degenza in ospedale dal 27 al 30
ottobre 2008 per motivi oculistici (doc. 14);
- un breve rapporto di ospedalizzazione dal 22 dicembre 2008 al 3
gennaio 2009 per occlusione intestinale con risoluzione spontanea in
paziente con colostomia da perforazione colica (doc. 16);
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- una cartella clinica concernente il ricovero dall'11 gennaio al 19
febbraio 2009 per occlusione intestinale cronica con peritonite chimica
di natura da determinare in paziente portatore di colostomia iliaca
sinistra, viscerolisi, istallazione di ulteriore ileostomia temporanea il 21
gennaio 2009 (doc. 24);
- un certificato medico del Dott. B._______ dell'11 agosto 2009
attestante i noti problemi gastrointestinali, oltre a diabete mellito,
retinopatia, ulcera gastrica, e la costanza di trattamenti antibiotici ed
altri medicinali per marcati problemi broncorespiratori di tipo ostruttivo
(doc. 27);
- un breve attestato di ricovero ospedaliero dal 14 aprile al 3 maggio
2009 per laparocele, viscerolisi, ulteriore resezione intestinale e
istallazione di plastica addominale (doc. 28).
C.
Nella sua relazione del 9 ottobre 2009, il Dott. C._______, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ha
ammesso che l'interessato non potrebbe più svolgere il precedente
lavoro di contadino, ma a lui sarebbero proponibili, al cento per cento,
attività di sostituzione leggere (doc. 34).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico ed ha
effettuato un'indagine comparativa dei redditi dalla quale è risultato
che svolgendo attività alternative in misura completa, invece di quella
di operaio agricolo, l'interessato subirebbe una perdita di guadagno
del 32% (doc. 34). In questo calcolo, il salario dopo l'invalidità è stato
ridotto del 25% per tenere conto della situazione personale
dell'assicurato.
Un progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni
assicurative è stato inviato a A._______ il 29 ottobre 2009 (doc. 35).
Questi non ha preso posizione in merito. In data 30 dicembre 2009,
l'UAIE ha emanato una decisione conformemente al progetto (doc.
36).
D.
Con il ricorso depositato il 2 febbraio 2010, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
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conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce una relazione
sanitaria allestita il 10 dicembre 2009 dal Dott. D._______, medico
fiduciario delle assicurazioni. Il sanitario di parte insiste sulla marcata
incidenza funzionale delle patologie gastrointestinali e
broncorespiratorie, queste ultime avendo subito un recente
aggravamento. In un secondo tempo, l'assicurato produce un breve
estratto di cartella clinica relativo ad un'ulteriore degenza ospedaliera
dal 16 al 27 gennaio 2010 per plastica della parete addominale per
voluminoso laparocele. La cartella clinica viene esibita
successivamente.
E.
L'incarto e tutta la recente documentazione prodotta sono stati
sottoposti all'UAIE per presa di posizione. L'amministrazione ha
sottoposto gli atti al proprio medico, Dott. E._______, il quale, nel suo
rapporto del 15 aprile 2010, ha condiviso il parere del Dott. C._______
(doc. 38).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 22 aprile 2010, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INCA, con scritto del 21
maggio/24 giugno 2010, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di
mantenere il ricorso.
G.
Con decisione incidentale del 29 giugno 2010, il Tribunale
amministrativo federale ha inviato la parte ricorrente a versare un
anticipo corrispondente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-.
Detto importo è stato versato il 20 luglio e l'11 agosto 2010.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
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amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
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normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF
130 V 445 consid. 1.2).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 30 dicembre 2009, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V citata).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
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- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i
contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato
membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di
libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi
sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi
risiede.
6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
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notevole interruzione; c. al termine di questo anno è invalido almeno al
40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire
dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile.
7.
Dopo il rimpatrio, l'interessato ha regolarmente lavorato come operaio
agricolo. Ha smesso a fine settembre 2003 per pensionamento di
vecchiaia (doc. 11, 13).
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi).
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In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza, le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8.
Nel caso in esame, in sede d'istruttoria, è stata evidenziata la diagnosi
di portatore di colostomia sigmoidea in esiti di intervento chirurgico per
peritonite diffusa da perforazione di diverticolo e di plurimi interventi di
resezioni intestinali per occlusioni e viscerolisi recidivanti (più ricoveri
da agosto 2008 a settembre 2009), esiti di intervento di plastica
addominale per voluminosa laparocele (gennaio 2010), broncopatia
cronica ostruttiva ingravescente, diabete mellito tipo II, spondiloartrosi,
esiti di cataratta in occhio destro (cfr. perizia medica E 213 dell'11
agosto 2009; relazione del Dott. D._______ del 10 dicembre 2009).
9.
9.1 Non concordi sono i pareri circa le ripercussioni invalidanti delle
menzionate affezioni. In effetti, i medici dell'INPS (relazioni del 14
novembre 2008, doc. 15 e dell'11 agosto 2009, doc. 29) pongono un
tasso d'invalidità del 70% ed affermano che l'interessato non può più
esercitare nessuna attività. Il Dott. D._______ ritiene l'interessato
invalido in misura superiore al 60% (relazione del 10 dicembre 2009).
Dal canto loro, i sanitari dell'UAIE, Dott.ri C._______ e , ammettono
che l'assicurato non è più in grado di svolgere il precedente lavoro di
contadino, ma reputano che egli sia abile al 100% in attività sostitutive
leggere.
9.2 Lo scrivente Tribunale considera che i pareri dei medici dell'UAIE
non sono adeguatamente motivati ed appaiono manifestamente severi.
Questi sembrano sottovalutare l'incidenza invalidante del processo
morboso ancora in corso affliggente l'assicurato. Da agosto 2008 egli
ha dovuto essere più volte ricoverato per episodi ripetuti di peritonite
intestinale, viscerolisi, blocchi intestinali perforativi. Nel corso del
primo evento (agosto 2008) è stata installata una colostomia
sigmoidea; altri episodi di peritonite (chimica) e blocchi intestinali si
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sono succeduti nel 2008 e per tutto il 2009 e, per quel che risulta dagli
atti esibiti con il ricorso, l'affezione non è guarita. L'intervento di
plastica addominale del gennaio 2010 è da imputare ad una
voluminosa laparocele, ossia una fuoriuscita di visceri e sostanza
intestinale da precedenti ferite in loco dovute alle numerose operazioni
subite dall'interessato e alla complicazione post-operatoria
d'istallazione della colostomia. Ora, da agosto 2008 lo stato
valetudinario dell'insorgente sembra gravemente compromesso anche
solamente sotto l'aspetto gastroenterologico. Il nominato deve subire
costantemente il fastidio e l'impaccio della colostomia, la frequenza
dei ricoveri ospedalieri, lo stato di infezioni che precedono e seguono
gli interventi operatori, il conseguente stato febbrile, il dolore dovuto
alle aderenze intestinali e/o la viscerolisi e, non da ultimo, la
circostanza che la patologia intestinale, caratterizzata da peritoniti,
blocchi ed occlusioni e fuoriuscite delle visceri non è ancora in fase di
remissione. Per di più, a giudicare dai farmaci assunti sotto
prescrizione medica (Spiriva broncodilatatorio ed Ansimar
vasodilatatore polmonare, miorilassante, oltre che antibiotici; cfr.
certificato del Dott. B._______ dell'11 agosto 2009, doc. 27), nonché
dalla dettagliata descrizione del Dott. D._______ del 10 dicembre
2009, sembra che l'affezione bronco-ostruttiva abbia assunto
un'importanza debilitante.
Non è pertanto ragionevolmente condivisibile il parere dei sanitari
dell'AI secondo il quale l'interessato potrebbe svolgere al cento per
cento attività alternative più leggere della precedente, almeno per il
momento. Inoltre, il quadro patologico così marcato e di andamento
cronico non si è ancora stabilizzato e avrebbe richiesto un
aggiornamento della documentazione medica.
9.3 Vero è che secondo una costante giurisprudenza, la persona che
richiede prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da
lei esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità,
mettendo soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e
cambiando, se del caso, anche il lavoro e il domicilio (DTF 130 V 97
consid. 3.2 e i rif.).
Tuttavia, non si può parlare d'attività ragionevolmente esigibile quando
questa sarebbe realizzabile solo in forma e con modalità talmente
ristrette da non esistere in un mercato del lavoro equilibrato oppure
con delle condizioni/limitazioni mediche tali da rendere irreperibile un
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datore di lavoro. Ancor di più, particolarmente, nel caso in cui si debba
valutare l'invalidità di un assicurato che si trova in età avanzata e
ormai prossimo a quella che dà diritto ad una rendita d'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, bisogna procedere ad un'analisi globale
della situazione e domandarsi se, nella realtà, questo assicurato è in
misura di accedere ad un'attività in un mercato del lavoro supposto
equilibrato (sentenza del Tribunale federale 9C-612/2007 del 14 luglio
2008 consid. 5.1 con riferimenti). Nella fattispecie, questa valutazione
non è stata fatta dall'UAIE.
9.4 Ove il parere del servizio medico dell'UAIE diverge nettamente
dagli altri giudizi, e non può essere fondato su documentazione
oggettiva avente la qualità di prova, occorre procedere ad una nuova
investigazione medica. Infatti, è compito del consulente sanitario
stabilire in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue
capacità psicofisiche, attenendosi unicamente alle funzioni importanti
relative alle attività lavorative che, secondo la sua esperienza di vita,
entrano in linea di conto nel caso concreto (art. 49 dell'ordinanza del
17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]).
Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa
invalidità esisterebbe.
10.
10.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
10.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria la situazione medica
per il periodo dal luglio/agosto 2008 (inizio della patologia
gastrointestinale con istallazione della colostomia) fino alla data
dell'impugnata decisione (30 dicembre 2009). L'UAIE emanerà poi un
nuovo provvedimento impugnabile.
Pagina 11
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A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia
approfondita in gastroenterologia, pneumologia, endocrinologia con
tutti quegli esami oggettivi che il caso richiede.
L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il
quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra
luglio/agosto 2008 e la data della decisione impugnata (30 dicembre
2009), nonché in merito all'attività professionale che il ricorrente
avrebbe potuto espletare nel periodo suddetto.
Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e
circostanziata indagine comparativa dei redditi.
11.
11.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali
e l'anticipo spese versato dal ricorrente di Fr. 300.- gli viene restituito.
11.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, da porre a
carico dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 30 dicembre 2009, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), perché proceda ai sensi del considerando 10 e statuisca di
nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.- versato dal
ricorrente gli viene restituito.
Pagina 12
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3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. AI IT/xxx.xxxx.xxxx.xx/MQG)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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