B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6305/2019
Sen t en z a d e l 2 1 f e bb r a i o 2 0 2 0
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Anna Borner.
Parti
A._______,
rappresentata dall’OCST,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, nuova domanda di rendita
(decisione del 28 ottobre 2019).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 28 ottobre 2019, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli
assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita
AI presentata dall’interessata il 3 luglio 2018.
2.
Il 28 novembre 2019, l’interessata – per il tramite della rappresentante –
ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF)
contro la menzionata decisione dell’UAIE mediante il quale ha chiesto
d’annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti di causa all’autorità
inferiore per completamento dell’istruttoria (doc. TAF 1 e allegati).
3.
Il Tribunale amministrativo federale (TAF), con decisione incidentale del 4
dicembre 2019 (doc. TAF 2; notificata alla rappresentante della ricorrente
il 9 dicembre 2019 [doc. TAF 3]) ha invitato la ricorrente a versare, entro il
7 gennaio 2020, un anticipo di fr. 800.- (al netto d’eventuali spese postali o
bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese
processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del
ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha
altresì invitato l’insorgente a produrre, sempre entro il 7 gennaio 2020,
idonea documentazione attestante che l’importo di fr. 800.- è stato
tempestivamente versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto
postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale.
4.
4.1. Con e-mail del 28 gennaio 2020, la rappresentante dell’insorgente ha
informato questo Tribunale di non avere tempestivamente effettuato il
versamento dell’anticipo richiesto entro il termine impartito a causa di un
disguido. La rappresentante della ricorrente ha in particolare indicato che
si sarebbero accorti del mancato pagamento solo il 28 gennaio 2020, in
quanto “dal 21.12 siamo stati chiusi fino al 7.1.2020 e la persona incaricata
della registrazione dei pagamenti è rientrata solo questa settimana”. Ha
quindi chiesto a questo Tribunale di volere eccezionalmente accettare il
versamento tardivo, in quanto “si è trattato di un nostro disguido interno e
non vorremmo ci rimettesse la nostra assistita” (doc. TAF 5).
4.2. Con e-mail del 12 febbraio 2020, la rappresentante della ricorrente ha
sollecitato un riscontro quanto alla sua richiesta del 28 gennaio 2020 (doc.
TAF 6).
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4.3. Con e-mail del 19 febbraio 2020, la rappresentante della ricorrente fa
valere che il mancato tempestivo versamento dell’anticipo sulle presumibili
spese processuali è dovuto ad un errore/svista assolutamente involontaria,
in nessun modo imputabile alla ricorrente. Ha in particolare indicato che
“Trattandosi del mese di dicembre, dove i pagamenti sono veramente
numerosi, è capitato questo disguido”. La rappresentante allega inoltre di
essersi accorta del mancato pagamento solo alla fine di gennaio 2020, da
una parte perché la persona che si occupa della contabilità è stata assente
anche dopo la riapertura degli uffici al 7 gennaio 2020 e, dall’altra, perché
si sarebbe chinata sulla pratica per preparare il ricorso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni che era in scadenza a fine gennaio 2020
(allegata copia intimazione ricorso [doc. TAF 8]).
5.
5.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione
per l’invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
5.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) è retta
dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù
dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è
disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1).
Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art.
1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla
LPGA.
6.
6.1. Le e-mail del 28 gennaio e 19 febbraio 2020, sono da intendersi quale
domanda di restituzione del termine per effettuare il versamento del richie-
sto anticipo sulle presumibili spese processuali.
6.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (TF), è competente
a trattare una domanda di restituzione del termine quell'autorità che, in
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caso di suo accoglimento, dovrebbe statuire sull'atto processuale recupe-
rato (cfr., fra l’altro, la sentenza del TF 9C_1020/2010 del 28 dicembre 2011
con rinvii).
6.3. Sia in applicazione dell'art. 41 LPGA sia in applicazione dell'art. 24 cpv.
1 PA, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata
allorquando il richiedente o il suo rappresentante siano stati impediti, senza
loro colpa, di agire entro il termine stabilito, sempre che l'interessato lo do-
mandi adducendone i motivi e compia l'atto omesso entro 30 giorni dalla
cessazione dell'impedimento (sentenza del TF 9C_137/2008 del 22 gen-
naio 2009). Le tre condizioni menzionate all'art. 41 LPGA, ossia l'impedi-
mento non colpevole, la domanda motivata e il compimento dell'atto
omesso, sono cumulative. La giurisprudenza in materia di restituzione di
un termine è molto restrittiva.
6.4. Secondo giurisprudenza, per impedimento senza colpa bisogna inten-
dere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza mag-
giore, bensì anche l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali
o all'errore scusabile (sentenze del TF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015
consid. 4.2 e 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3 con rinvii). Tali
circostanze devono essere apprezzate in modo oggettivo; in particolare,
costituisce impedimento senza colpa qualsiasi circostanza che avrebbe im-
pedito ad un richiedente – rispettivamente ad un rappresentante – diligente
di agire entro il termine. Non basta però che l'interessato medesimo sia
stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a
ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli
atti di procedura necessari; non appena sia oggettivamente e soggettiva-
mente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi
a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza
sua colpa (sentenze del TF I 854/06 del 5 dicembre 2006 e K 34/03 del 2
luglio 2003). Occorre altresì rilevare che, per un principio generale, il rap-
presentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e
negligenze commesse dal suo rappresentante (sentenza del TF
1C_494/2011 del 31 luglio 2012 consid. 3.2; 2C_645/2008 del 24 giugno
2009 consid. 2.3.2; 9C_831/2007 del 19 agosto 2008 consid. 5.6;
1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2.1; H 321/02 del 28 aprile
2003).
6.5. Questo Tribunale osserva, preliminarmente, che dagli atti di causa
emerge che la ricorrente con procura del 16 gennaio 2019 ha conferito
mandato all’Organizzazione cristiano sociale ticinese (OCST), (…), di rap-
presentarla “nella pratica: infortunio (…), malattia (…), AI, nonché ogni altra
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annessa” (cfr. procura allegata al doc. TAF 1). La decisione incidentale di
questo Tribunale del 4 dicembre 2019 è pertanto stata validamente notifi-
cata all'indirizzo della rappresentante autorizzata dall'insorgente il 9 dicem-
bre 2019 (cfr. l’estratto “Tracciamento degli invii” della Posta svizzera [doc.
TAF 3]).
6.6.
6.6.1. La rappresentante della ricorrente, nelle e-mail del 28 gennaio e 19
febbraio 2020, ha indicato di non avere fatto fronte al pagamento del richie-
sto anticipo sulle spese processuali a causa di un disguido interno. A suo
giudizio, tale disguido non è imputabile alla ricorrente, la quale non ha al-
cuna colpa.
6.6.2. La nozione di “senza loro colpa” di cui agli art. 41 LPGA e 24 cpv. 1
PA comprende qualsivoglia inosservanza all’ordine giuridico, sia essa in-
tenzionale o il frutto di negligenza grave o anche solo leggera (sentenza
del TF 1P.380/2005 dell’8 settembre 2005 consid. 3). Occorre precisare
che la nozione d’impedimento non colpevole non comprende un qualsivo-
glia problema d’organizzazione tra l’istante e il suo rappresentante (sen-
tenza del TF 1B_226/2008 del 29 settembre 2008 consid. 7), tanto meno
semplici dimenticanze dell’uno o dell’altro, fermo restando che il compor-
tamento del rappresentante o di una persona che ha agito in qualità di au-
siliario va comunque ascritto al rappresentato (sentenza del TF
1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2; cfr. YVES DONZALLAZ, Loi sur
le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 50 n. 1342 a 1344 con rinvii).
Peraltro, il fatto di dimenticarsi di verificare che il pagamento sia stato ef-
fettuato a tempo non costituisce un errore scusabile rispettivamente un mo-
tivo di restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto an-
ticipo spese (cfr. sentenza del TAF C-1319/2029 del 31 ottobre 2019 con-
sid. 7.6.3 con rinvio segnatamente a YVES DONZALLAZ, op. cit., art. 50 n.
1340 e 1341).
6.6.3. Nella presente fattispecie, la decisione incidentale del 4 dicembre
2019 è stata notificata alla rappresentante della ricorrente il 9 dicembre
2019. Questo Tribunale ritiene che la ricorrente – o la sua rappresentante
– ha avuto sufficiente tempo a disposizione, segnatamente dal 9 dicembre
2019 al 7 gennaio 2020, per provvedere al versamento del richiesto anti-
cipo sulle spese processuali rispettivamente per chiedere, se del caso, en-
tro la scadenza del termine, una proroga del termine medesimo. Il fatto che
la rappresentante della ricorrente abbia chiuso il proprio ufficio dal 21 di-
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cembre 2019 e che la persona incaricata di eseguire i pagamenti sia rien-
trata solo a fine gennaio 2020 non costituisce un errore scusabile, rispetti-
vamente un motivo di restituzione del termine, e neppure il fatto che la rap-
presentante dovesse occuparsi di due casi della ricorrente, uno in materia
di LAINF e l’altro, quello in esame, in materia di AI, peraltro dinanzi a due
autorità ricorsuali diverse. Infatti, dando prova della necessaria diligenza
ed organizzazione della propria attività, la rappresentante della ricorrente
avrebbe potuto e dovuto provvedere al tempestivo versamento dell’anticipo
richiesto o, in subordine ed entro la scadenza del termine al 7 gennaio
2020, domandare una proroga del termine per il versamento di detto anti-
cipo. Il fatto per un rappresentante di dimenticarsi di verificare che il paga-
mento sia stato effettuato a tempo, o di confondere un caso con un altro di
cui si occupa, non può essere sussunto alla nozione di impedimento non
colpevole rispettivamente di errore scusabile (cfr. consid. 6.6.2 del pre-
sente giudizio). Peraltro, e per costante nonché nota giurisprudenza con-
cernente la LPGA o la PA, l’errore del rappresentante è imputabile al rap-
presentato (cfr. consid. 6.4 della presente sentenza nonché, fra le tante, la
sentenza del TF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3 con rinvii).
6.7. Ne discende che la ricorrente non ha chiaramente fatto valere un im-
pedimento non colpevole ai sensi di legge da parte sua rispettivamente
della sua rappresentante.
6.8. Da quanto esposto, discende che la domanda di restituzione del
termine per effettuare il versamento del richiesto anticipo sulle spese
processuali va respinta in quanto manifestamente infondata.
7.
7.1. Occorre altresì osservare che per quanto attiene all'ammissibilità del
ricorso, giusta l'art. 21 cpv. 3 PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, il termine
per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato
tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o
bancario in Svizzera, in favore dell'autorità. In particolare, secondo giuri-
sprudenza, il momento determinante per stabilire l'osservanza o l'inosser-
vanza del termine è pertanto quello in cui l'importo è stato versato in favore
dell'autorità alla Posta svizzera (sia che ciò avvenga allo sportello di un
ufficio postale oppure tramite trasferimento all'estero) o il momento in cui
l'ordine di pagamento in favore dell'autorità è stato addebitato al conto po-
stale o bancario in Svizzera del ricorrente o del suo patrocinatore (v., sulla
questione, la sentenza del TF 9C_101/2018 del 21 giugno 2018), fermo
restando che in quest’ultima ipotesi, non è sufficiente inserire l’ultimo
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giorno del termine quale data di valuta, ossia quale giorno nel quale il conto
della parte debba essere addebitato; è infatti necessario che l’elaborazione
dell’ordine e il relativo addebito avvengano effettivamente l’ultimo giorno
del termine (v. la sentenza del TF 1F_34/2011 del 17 gennaio 2012).
7.2. Con decisione incidentale di questo Tribunale del 4 dicembre 2019
(doc. TAF 2) – notificata alla rappresentante della ricorrente il 9 dicembre
2019 (cfr. l’estratto “Tracciamento degli invii” della Posta svizzera [doc. TAF
3]) – il TAF ha invitato la ricorrente a versare, entro il 7 gennaio 2020, un
anticipo di fr. 800.- (al netto d’eventuali spese postali o bancarie a carico
della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali. Il termine
assegnato alla ricorrente per versare il menzionato anticipo è, nel frat-
tempo, scaduto infruttuoso. Peraltro, nelle e-mail del 28 gennaio e 19 feb-
braio 2020, la rappresentante della ricorrente ha riconosciuto lei stessa che
il pagamento non è stato eseguito entro il 7 gennaio 2020.
7.3. Per conseguenza, il ricorso del 28 novembre 2019 – a causa del
mancato versamento da parte della ricorrente rispettivamente della sua
rappresentante del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali –
è inammissibile (art. 23 PA). Giova tutt'al più ancora rilevare che
l'inammissibilità del ricorso in esame non costituisce un formalismo
eccessivo (v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_742/2013 del 6
maggio 2014; cfr. pure la sentenza del TAF C-669/2015 del 23 aprile 2015).
8.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito
di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF)
rispettivamente il respingimento di domande di restituzione dei termini, che
come nella presente fattispecie, risultano manifestamente infondate (v. in
particolare l'art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI
e l'art. 23 cpv. 2 LTAF; sentenze del TAF C-1319/2019 del 31 ottobre 2019
consid. 9, C-2706/2017 del 10 luglio 2017 consid. 6 e C-264/2014 del 27
gennaio 2014).
9.
9.1. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b TS-TAF [RS 173.320.2]).
9.2. Visto l'esito della procedura, non si giustifica l'attribuzione alla
ricorrente di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e
segg. TS-TAF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
La domanda di restituzione del termine per il versamento del richiesto an-
ticipo sulle presumibili spese processuali è respinta.
2.
Il ricorso del 28 novembre 2019 è inammissibile.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Borner
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati
al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: