Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-6315/2010
Sentenza dell'11 gennaio 2011
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Johannes Frölicher;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______,
ricorrente,
Contro
Fondazione istituto collettore LPP, via Cantonale 18,
casella postale 224, 6928 Manno,
autorità inferiore.
Oggetto Previdenza professionale (decisione del 31 agosto 2010).
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Fatti:
A.
La società a garanzia limitata A._______ (A._______) è stata iscritta al
registro di commercio il (data)______ ed ha per scopo la pulizia e la
manutenzione degli stabili sotto diverse modalità. Socia gerente con firma
individuale è la signora F._______.
Con lettera raccomandata del 5 luglio 2010, la Fondazione istituto collettore LPP (FIC), Manno, su
segnalazione della competente Cassa di compensazione AVS (CC/AVS) cantonale, ha constatato che la
A._______ non era affiliata ad un istituto di previdenza in qualità di datore di lavoro e l'ha invitata a
trasmettere la documentazione che comprovasse il contrario (ossia l'avvenuta affiliazione), entro il 5 agosto
successivo. La FIC rendeva attenta l'interessata sui costi supplementari d'affiliazione e sulla possibilità di
affiliarsi volontariamente alla stessa.
Con la risposta del 9 luglio successivo, F._______ ha spiegato alla FIC che la società non ha proceduto
all'affiliazione in quanto il rapporto di lavoro con il dipendente (unico) B._______, nato il , ha avuto inizio il
1° febbraio 2010 e si è interrotto il (data) ________ successivo in seguito al decesso dello stesso. Su
richiesta della FIC, F._______ ha compilato il 13 agosto 2010 il formulario di notifica d'affiliazione e alla
stessa data il formulario di cessazione del rapporto di lavoro. Il salario annuo previsto era di Fr. 66'000.-. Il
18 agosto 2010 il datore di lavoro ha siglato la Convenzione di adesione.
B.
La FIC ha comunque preso atto che un evento assicurato si era già
verificato (decesso del dipendente) in carenza d'affiliazione previdenziale.
Con decisione del 31 agosto 2010, la FIC ha affiliato il datore di lavoro
con effetto retroattivo al 1° febbraio 2010. Alla A._______ sono stati
addossati i costi di decisione pari a Fr. 450.-, le tasse d'affiliazione
d'ufficio pari a Fr. 375.-, nonché i costi di fatturazione retroattiva.
L'interessata è stata inoltre chiamata a pagare, a titolo di risarcimento, un
supplemento pari al quadruplo dei contributi inerenti il rischio di decesso
ed invalidità dell'intero personale sottostante al regime obbligatorio. Il
datore di lavoro è stato invitato a comunicare entro 10 giorni alla FIC tutti i
dipendenti occupati con relative date di entrata ed uscita ed il compenso
salariale applicato. Alla decisione è stata allegata la normativa
concernente le condizioni di affiliazione e il regolamento della FIC a
copertura degli oneri amministrativi straordinari alla quale il dispositivo
della decisione rimanda.
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C.
Con il ricorso depositato il 3 settembre 2010, la A._______ fa notare di
avere ritenuto che l'obbligo di affiliazione non sussisteva per un rapporto
durato meno di tre mesi e che, peraltro, tramite diversi messaggi
elettronici del 26 luglio, 12 e 27 agosto 2010 si era convenuto con la FIC
che sarebbero stati compilati i fogli di affiliazione volontaria senza spese.
Dando seguito a questi messaggi, spiega la ricorrente, il 13 agosto 2010
sono stati consegnati i formulari di affiliazione e di cessazione del
rapporto di lavoro del dipendente ed il 18 agosto la convenzione di
adesione. L'e-mail della FIC del 27 agosto successivo specificava che la
procedura di affiliazione volontaria non poteva essere applicata in quanto
la persona ex-dipendente deceduta era sposata. L'insorgente sostiene
tuttavia di essersi sempre conformata alle indicazioni della FIC già dopo
la raccomandata del 5 luglio 2010. Pone inoltre dei dubbi sullo stato civile
della persona deceduta in quanto non è certo se al momento del
decesso, il suo dipendente era ancora spostato o già divorziato. Fa inoltre
notare che prima del decesso alcune assicurazioni private erano state
contattate in vista dell'affiliazione II pilastro, ma che non se n'era fatto
nulla per via della presunzione, da parte del datore di lavoro, di non
dovere procedere all'affiliazione.
D.
Nella sua risposta al ricorso del 22 settembre 2010, la FIC fa presente
che l'insorgente avrebbe dall'inizio mal interpretato la normativa
applicabile. Il dipendente, assunto il 1° febbraio 2010 a tempo
indeterminato, è assoggettabile alla previdenza professionale obbligatoria
da quella data. D'altra parte, le stesse relazioni fra la ricorrente e gli istituti
d'assicurazione privati in vista dell'assoggettamento confermerebbe che
la stessa era in grado di sapere che sussisteva tale obbligo. Il rapporto di
lavoro si è interrotto dopo poco più di un mese a causa del decesso del
dipendente. Ora, il (data)______, data del decesso e del caso di
assicurazione, il datore di lavoro non si era ancora affiliato. Chiede
dunque la reiezione del gravame.
E.
Con ordinanza del 23 settembre 2010, la parte ricorrente è stata invitata a
presentare una replica alla risposta della FIC, entro il 25 ottobre
successivo. L'interpellata non ha esercitato il suo diritto di replica. Con
decisione incidentale del 4 novembre 2010, la A.______ è stata invitata a
voler versare l'importo di Fr. 1'000.- a titolo di anticipo sulle presunte
spese processuali. Detto importo è stato regolarmente versato il 19
novembre successivo.
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Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dagli
Istituti collettori concernenti la previdenza professionale possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 33 lett. h LTAF.
2.
2.1. La procedura innanzi al TAF è retta dalla PA, nella misura in cui la
LTAF non preveda altrimenti.
2.2. Secondo l'art. 48 PA ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore (o è stato privato di farlo), è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. La
A._______ adempie nella fattispecie queste condizioni.
2.3. Il ricorso del 3 settembre 2010 è tempestivo e rispetta i requisiti
minimi prescritti dalla legge (art. 52 PA). L'insorgente ha versato l'anticipo
corrispondente alle spese processuali entro il termine impartito. Il
gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
2.4. La ricorrente può di principio fare valere la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e
l'inadeguatezza della decisione (art. 49 PA). L'autorità di ricorso non è
comunque vincolata dai motivi del gravame (art. 62 cpv. 4 PA).
3.
Giusta l'art. 5 cpv. 1 della legge federale sulla previdenza professionale
del 25 giugno 1982 (LPP, RS 831.40) la stessa si applica soltanto alle
persone che sono assicurate presso l'assicurazione svizzera per la
vecchiaia e per i superstiti (AVS). Sono sottoposti all'assicurazione
obbligatoria i lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un
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datore di lavoro un salario annuo base fissato dalla legge (art. 2 cpv. 1
LPP in relazione all'art. 5 dell'ordinanza sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 (OPP2, RS
831.441.1; ora Fr. 20'520.-). Dal canto suo, l'art. 7 cpv. 1 LPP prevede
che questi lavoratori sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria per i
rischi di morte ed invalidità dal 1° gennaio dopo l'anno in cui hanno
compiuto il 17esimo anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo
l'anno che hanno compiuto il 24esimo anno di età.
4.
4.1. Secondo l'art. 11 cpv. 1 LPP il datore di lavoro che occupa lavoratori
da assicurare obbligatoriamente deve essere affiliato a un istituto di
previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. La Cassa
di compensazione dell'AVS verifica se i datori di lavoro ad essa
assoggettati sono affiliati ad un istituto di previdenza registrato (cpv. 4).
La Cassa di compensazione dell'AVS ingiunge al datore di lavoro che non
ha dato seguito all'obbligo previsto nel capoverso 1 di affiliarsi entro due
mesi ad un istituto di previdenza registrato (cpv. 5). Se il datore di lavoro
non si conforma all'ingiunzione entro il termine impartito, la Cassa di
compensazione dell'AVS lo annuncia all'istituto collettore per l'affiliazione
con effetto retroattivo (cpv. 6). L'istituto collettore e la Cassa di
compensazione dell'AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese
amministrative che ha causato (cpv. 7).
4.2. L'art. 12 LPP regola la situazione esistente prima dell'affiliazione. I
salariati o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni legali anche se il
datore di lavoro non è ancora affiliato ad un istituto di previdenza; queste
prestazioni sono effettuate dall'istituto collettore. In questo caso, il datore
di lavoro deve all'istituto collettore non solo i contributi arretrati con gli
interessi di mora, ma anche un supplemento a titolo di risarcimento. Se
un salariato ha legalmente diritto ad una prestazione d'assicurazione o di
libero passaggio quando il suo datore di lavoro non è ancora affiliato a
un'istituzione di previdenza, il datore di lavoro viene affiliato per legge
all'istituto collettore per l'insieme dei salariati sottostanti al regime
obbligatorio (art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza concernente i diritti dell'istituto
collettore in materia di previdenza professionale del 28 agosto 1985 [RS
831.434]).
4.3. Da quanto precede, emerge che l'art. 12 LPP regola una situazione
speciale e ben distinta dall'art. 11 LPP. Quest'ultima norma concerne il
datore di lavoro che può ancora affiliarsi volontariamente oppure essere
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affiliato (per sommazione) d'ufficio in carenza d'affiliazione nel termine a
tal fine impartito. Di contro, l'art. 12 LPP si configura quando un evento
assicurato (per esempio vecchiaia, decesso, invalidità, divorzio) o la
cessazione del rapporto di lavoro si sono verificati prima che il datore di
lavoro sia affiliato ad un istituto di previdenza. Una sommazione così
come prevista dall'art. 11 cpv. 5 LPP non è dunque, in questo contesto,
necessaria (cfr. sentenza 9C_655/2008 del 2 settembre 2009 del
Tribunale federale, consid. 5.3 in fine).
Pertanto, l'art. 12 LPP regola un'affiliazione d'ufficio privando il datore di lavoro di concludere un'affiliazione
retroattiva volontaria con un istituto di sua scelta. L'affiliazione deriva quindi dal tenore imperativo della
legge, la decisione resa su questa base dall'istituto collettore essendo di natura constatatoria (DTF 130 V
526 consid. 4.3, 129 V 242 consid. 5.1). Deve essere tuttavia precisato che l'art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza
concernente i diritti dell'istituto collettore sopra ricordata (RS 831.434) stabilisce che se il datore di lavoro
prova che un altro istituto di previdenza debba riprendere anche gli obblighi fino a quel momento assunti
dall'istituto collettore, l'affiliazione del datore di lavoro all'istituto collettore sarà annullata a decorrere dal
momento in cui detti obblighi verranno ripresi dall'altro istituto di previdenza. Questa affiliazione presso un
altro istituto non può che essere successiva all'affiliazione d'ufficio all'istituto collettore.
4.4. Giusta l'art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP l'istituto collettore è un istituto di
previdenza che è tenuto ad affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non
adempiono l'obbligo di affiliarsi ad un istituto di previdenza e effettuare le
prestazioni di cui all'art. 12 LPP. L'istituto collettore può emanare le
decisioni per adempiere i compiti di cui al cpv. 2 lettere a e b (dell'art. 60
LPP) e all'art. 12 cpv. 2 (art. 60 cpv. 2bis LPP).
Infine, può essere ricordato che giusta l'art. 9 cpv. 1 OPP2 è il datore di lavoro che deve fornire alla sua
cassa di compensazione dell'AVS tutte le informazioni necessarie alla verifica della sua affiliazione. Questa
disposizione stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di conformarsi lui stesso ai sui obblighi derivanti dalla
sua situazione di datore di lavoro e, se necessario, di assumere attivamente notizie presso terzi sul modo
di agire.
5.
5.1. Nella specie, la ricorrente ricorda di essersi sempre conformata alle
indicazioni fornite dalla FIC. Segnatamente, dopo la lettera della FIC del 5
luglio 2010, la datrice di lavoro ha fatto sapere in data 9 luglio 2010 di
avere creduto che non sussisteva l'obbligo d'affiliazione in quanto il
dipendente ha lavorato per un periodo inferiore ai tre mesi.
Questo argomento è stato validamente censurato dalla FIC (cfr. e-mail del 26 luglio 2010 della FIC) e non è
più stato fatto valere in sede ricorsuale. Verosimilmente questa tesi risulta da un'errata interpretazione
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dell'art. 1j cpv. 1 lett. b OPP2 che prevede l'esenzione dall'assicurazione obbligatoria di salariati assunti per
un periodo limitato non superiore ai tre mesi. Ora, la giurisprudenza ha precisato che non è tanto la durata
reale del contratto a determinare se il dipendente sottostà all'assicurazione obbligatoria, ma piuttosto la
natura del contratto. Se si tratta di un contratto di durata indeterminata, la persona deve essere
obbligatoriamente assicurata anche se il contratto termina prima di tre mesi (sulla questione sentenza del
TAF C-2376/2006 del 4 giugno 2007 consid. 4.3.1). Nella fattispecie, B._______ venne assunto a tempo
indeterminato per un salario annuale di Fr. 66'000.- e doveva pertanto essere assicurato obbligatoriamente
alla LPP (cfr. consid. 3).
5.2. Una volta appurato che il datore di lavoro occupava un impiegato da
assicurare obbligatoriamente, resta da esaminare la questione
dell'affiliazione del datore di lavoro.
Dagli atti si evince che la FIC, dando seguito a una comunicazione della Cassa cantonale AVS, ha avviato
una procedura per l'affiliazione d'ufficio in base all'art. 11 LPP. A tale scopo, il 5 luglio 2010 ha inviato al
datore di lavoro una sommazione per accertare se era già affiliato ad un istituto di previdenza registrato e,
in caso di risposta negativa, procedere ad un'affiliazione d'ufficio oppure volontaria. In quest'ultima ipotesi,
l'affiliazione non avrebbe comportato costi amministrativi supplementari. Il datore di lavoro non essendosi
ancora affiliato ad un istituto di previdenza (malgrado tre tentativi infruttuosi), il 13 agosto 2010 la FIC ha
provveduto ad inviargli la convenzione volontaria di affiliazione.
Se non ché, quando questa procedura d'affiliazione è stata avviata, il dipendente era già deceduto (il
data______) e, quindi, l'art. 11 LPP non trovava più applicazione. Non ci si trova dunque in presenza di
un'affiliazione in costanza d'impiego di personale e con la possibilità per il datore di lavoro di procedere alla
scelta dell'istituto di previdenza e, in carenza di scelta, all'affiliazione d'ufficio all'istituto collettore. Si tratta
invece di una situazione in cui è già avvenuto un evento assicurato, che può dar luogo a prestazioni
assicurative ai sensi della LPP, senza che il datore di lavoro fosse affiliato ad un istituto di previdenza. Il
caso rientra quindi nel campo di applicazione dell'art. 12 LPP. Nel caso in esame dunque poco importa che
la FIC abbia avviato la procedura sulla base dell'art. 11 LPP. Questa procedura ha comunque permesso di
chiarire i fatti e di scoprire che la casuistica era da trattare sotto l'art. 12 LPP che prevede un'affiliazione ex
lege.
In queste circostanze, la ricorrente non può invocare il principio della buona fede sancito dall'art. 9 della
Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101), che tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei
confronti dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito
conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità. Infatti, la FIC è intervenuta il 5 luglio
2010 e a quella data il caso di assicurazione era già insorto provocando l'affiliazione d'ufficio di cui all'art.
12 LPP.
6.
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Giusta l'art. 3 cpv. 3 dell'ordinanza concernente i diritti dell'istituto collettore menzionata, in caso di decesso
o d'invalidità di un salariato sottostante al regime obbligatorio, il datore di lavoro deve pagare, a titolo di
risarcimento, un supplemento pari al quadruplo dei contributi inerenti ai rischi di decesso e invalidità
dell'intero personale sottostante la regime obbligatorio.
Conformemente a questa disposizione, la FIC ha ricordato al datore di lavoro che gli incomberà di versare
un supplemento. L'importo non è stato tuttavia ancora determinato. La FIC emanerà quindi una nuova
decisione impugnabile dopo avere proceduto agli accertamenti del caso. Le altre spese amministrative
relative alla decisione di affiliazione sono stabilite in applicazione delle stessa ordinanza. Conformemente
all'art. 3 cpv. 4 dell'ordinanza menzionata il datore di lavoro deve risarcire l'istituto collettore di tutte le
spese inerenti alla sua affiliazione. In base a questa disposizione, la FIC ha prelevato una tassa di
decisione di Fr. 450.- ed una tassa di esecuzione d'affiliazione obbligatoria (d'ufficio) di Fr. 375.-. Queste
tariffe vincolanti sono previste nelle condizioni d'affiliazione il cui testo completo è allegato all'impugnata
decisione e costituisce parte integrante della stessa. Il ricorso deve essere pertanto respinto e l'impugnata
decisione confermata.
7.
7.1. Visto l'esito della causa, le spese processuali, fissate a Fr. 1'000.-,
sono poste a carico della ricorrente e sono compensate con l'anticipo già
fornito.
7.2. Non sono riconosciute indennità per spese ripetibili (art. 64 PA e art.
7 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinnanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TA, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 1000.-, sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 1'000.-.
3.
Non sono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore ( Atto giudiziario)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
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Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).