B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6319/2016
Sen t en z a d e l 2 2 a g os t o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Beat Weber, Caroline Bissegger,
cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______,
rappresentata dall'Istituto Nazionale Confederale di
Assistenza,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione
del 14 settembre 2016).
C-6319/2016
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il (…), residente a B._______ (IT), dal
mese di luglio 2011 ha lavorato in Svizzera come frontaliera, in qualità as-
sistente di cura a domicilio, solvendo regolari contributi all’assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 7, 21 e 26 dell’in-
carto dell’Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all’estero [in seguito UAIE]).
B.
B.a Il 4 febbraio 2014, nell’esecuzione delle proprie mansioni, A._______
è scivolata sulla strada ghiacciata e, rovinando a terra, ha battuto la
schiena e la testa (doc. 28). A seguito dell’infortunio l’interessata è stata
sottoposta a esami strumentali e visitata a più riprese da parte di specialisti
in ambito neurologico, chirurgico e otorinolaringoiatrico, di cui si dirà, se del
caso, in diritto (doc. 13-14, 17-18, 28). Il caso è stato annunciato il 31 marzo
2014 all’assicuratore contro gli infortuni C._______ che ha preso a carico
le spese di cura e il versamento delle indennità giornaliere (doc. 27 e 28 p.
5). Da allora è stato prescritto un prolungato periodo di inabilità lavorativa
(doc. 28 pp. 57, 67, 70, 81, 96, 101, 150, 155, 157-160), che ha indotto il
datore di lavoro a disdire il contratto di lavoro per il 31 aprile 2014 (doc. 29
p. 8 e 28 pp. 32-35).
B.b In data 22 maggio 2014 l’interessata è stata vittima di un ulteriore in-
fortunio in occasione del quale si è procurata una frattura trimalleolare della
caviglia destra con sublussazione posteriore (doc. 11), operata il 23 maggio
2014 presso la Clinica D._______ con una prognosi di 6-8 settimane (doc.
12). Dall’11 agosto 2014, per i soli postumi dell’infortunio alla caviglia, l’as-
sicurata è stata considerata nuovamente abile al 100% (doc. 28 p. 58). Il
decorso è stato soddisfacente e senza particolari complicazioni e l’8 gen-
naio 2015 sono stati rimossi i mezzi di osteosintesi (doc. 15).
B.c
B.c.a In relazione alle sole conseguenze del primo infortunio, C._______
ha emesso la decisione del 2 luglio 2014 (doc. 28 p. 52-53), fondandosi
sulla valutazione del 26 giugno 2014 del dr. E._______, specialista in chi-
rurgia ortopedica (doc. 28 p. 49-50). A fronte dell’opposizione dell’assicu-
rata e della nuova documentazione medica prodotta (doc. 28 pp. 63 segg.),
è stata quindi ordinata l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare in neu-
rologia, ortopedia/traumatologia, psichiatria e otorinolaringoiatria presso il
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centro F._______ AG. Dal rapporto del 3 agosto 2015 – i cui dettagli ver-
ranno esposti nei considerandi in diritto – è emerso che nessun ulteriore
trattamento avrebbe potuto apportare un sensibile miglioramento dello
stato di salute dell’assicurata, che all’epoca delle valutazioni specialistiche,
è stata considerata dai periti interamente abile al lavoro in qualsiasi attività
(doc. 28 pp.162-218).
B.c.b Nel nuovo apprezzamento del 13 agosto 2015 il dr. E._______ ha
sostanzialmente riportato le conclusioni dei periti dello F._______ AG (doc.
28 p. 219).
B.c.c Con la decisione su opposizione del 30 ottobre 2015, in relazione
alle sole conseguenze del sinistro del 4 febbraio 2014 C._______ ha rico-
nosciuto all’opponente indennità giornaliere fino al 4 giugno 2014 (rite-
nendo raggiunto lo status quo sine a quattro mesi dall’evento) e la presa a
carico delle spese di cura fino al 24 novembre 2014 (doc. 28 pp. 225-230
consid. 9-10).
C.
C.a In data 18 novembre 2015 A._______ ha formulato all’Istituto Nazio-
nale di Previdenza Sociale di G._______ (in seguito: INPS) la “domanda di
pensione ordinaria d’inabilità” (doc. 1). Per il tramite dell’Istituto Nazionale
Confederale di Assistenza (in seguito: INCA) il 27 novembre 2015 essa ha
inoltre presentato alla Cassa svizzera di compensazione AVS una do-
manda volta al conseguimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera
per l’invalidità (doc. 1-3).
C.b Come da richiesta dell’UAIE, il 2 febbraio 2016 sono stati trasmessi da
parte dell’INPS i moduli E204 del 12 gennaio 2016 (doc. 6), E207 del 12
gennaio 2016 (doc. 7), E205 del 22 febbraio 2016 (doc. 26), nonché diffe-
renti atti medici relativi al periodo compreso fra il 2013 e 2014 (doc. 8-14)
e al 2015 (doc. 15-18). È stata inoltre prodotta la perizia E213 dell’11 di-
cembre 2015 della dr.ssa H._______, la cui specializzazione non è nota,
secondo la quale dall’assicurata è esigibile, a partire dal giorno dell’esame,
una ripresa lavorativa nella misura del 50-60% nella professione abituale
di assistente di cura o del 100% in un’attività leggera rispettosa dei limiti
funzionali (doc. 19).
C.c L’UAIE ha inoltre assunto agli atti l’incarto dell’assicuratore contro gli
infortuni C._______ (doc. 28), nonché i questionari per il datore di lavoro
(doc. 29) e per l’assicurato (doc. 33-34).
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Pagina 4
D.
D.a L’incarto è stato quindi sottoposto al dr. I._______, medico generalista
del SMR, che nel rapporto finale del 30 marzo 2016, facendo proprie le
valutazioni esposte nella perizia pluridisciplinare dello F._______ AG, ha
riscontrato un’inabilità lavorativa al 100% dal 4 febbraio 2014 fino al 1° lu-
glio 2015, dopodiché ha considerato l’interessata reintegrabile in misura
completa nel mondo del lavoro, sia nell’attività abituale, che in una sostitu-
tiva (doc. 30).
D.b Sulla scorta della documentazione raccolta, l’UAIE ha dunque consta-
tato che, sebbene il diritto alla rendita avrebbe già potuto sorgere il 4 feb-
braio 2015 (trascorso l’anno d’attesa prescritto dall’art. 28 LAI), in ragione
della tardività della domanda, depositata dalla ricorrente unicamente il 18
novembre 2015, il versamento della rendita avrebbe potuto avvenire, al più
presto, il 1° maggio 2016 (ex art. 29 cpv. 1 LAI). Accertato che a tale data
l’assicurata non presentava più (da tempo) alcuna incapacità di guadagno,
l’amministrazione ha pertanto negato il diritto alla rendita con progetto di
decisione del 4 aprile 2016 (doc. 43).
D.c Con osservazioni del 3 maggio 2016 l’insorgente ha chiesto all’autorità
inferiore di rivalutare il caso e a tale scopo ha trasmesso il certificato me-
dico del 26 aprile 2016 del dr. J._______, la cui specializzazione non è
nota (doc. 47-48). Successivamente essa ha prodotto ulteriori atti medici
(doc. 61, 70-71, 72) e convocazioni per accertamenti specialistici (62, 65-
66, 74).
Riguardo alla nuova documentazione sanitaria, il dr. I._______ ha indicato
dapprima nell’avviso SMR del 30 maggio 2016 (doc. 53), in seguito in
quello del 6 settembre 2016 (doc. 77) di non aver riscontrato alcun nuovo
elemento suscettibile di mettere in dubbio la valutazione del caso esposta
nel rapporto finale del 30 marzo 2016 (doc. 30).
D.d Con decisione del 14 settembre 2016 l’UAIE ha quindi confermato il
progetto di decisione e respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata
(doc. 78-79).
E.
Con ricorso depositato il 13 ottobre 2016 (doc. TAF 1 e allegati) A._______,
sempre rappresentata dal summenzionato patronato, ha chiesto l’annulla-
mento della decisione e postulato il riconoscimento del diritto a una rendita
intera di invalidità a partire dal 1° maggio 2016, riservandosi di produrre in
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corso di causa la documentazione specialistica a supporto della propria
richiesta.
Invitata a versare l’anticipo delle presunte spese processuali (doc. TAF 2),
con il complemento del 11 novembre 2016, l’insorgente ha chiesto l’eso-
nero dal pagamento delle spese giudiziarie (doc. TAF 3).
F.
Nella risposta del 13 gennaio 2017 l’UAIE ha proposto la reiezione del gra-
vame e la conferma del provvedimento impugnato, ribadendo che, a fronte
di un’abilità lavorativa al 100% attestata dagli atti medici a partire dal 2
luglio 2014, non era riscontrabile alcun discapito economico al 1° maggio
2016, momento in cui al più presto avrebbe potuto sorgere il diritto alla
rendita (doc. TAF 9).
G.
Non essendo stato prodotto alcun nuovo referto unitamente alla lapidaria
replica del 31 gennaio 2017 (doc. TAF 11), la Giudice dell’istruzione ha
staccato alla ricorrente un ultimo termine per trasmettere la documenta-
zione specialistica inizialmente prospettata nel memoriale di ricorso (doc.
TAF 12).
H.
Con osservazioni del 26 febbraio 2017 (doc. TAF 13), poi completate il 21
marzo 2017 (doc. TAF 15), l’interessata ha quindi trasmesso i referti dei
recenti accertamenti specialistici in ambito oculistico, neurologico e chirur-
gico, oltre al verbale INPS dal quale emerge che ai sensi del diritto italiano
essa è invalida al 74%.
I.
Con presa di posizione del 4 maggio 2017 l’UAIE si è riconfermata nella
richiesta di reiezione del ricorso. Rinviando all’annotazione del SMR del 18
aprile 2017 del dr. I._______, essa ha poi indicato che le diagnosi inedite
emerse dalla nuova documentazione, siccome posteriori alla decisione im-
pugnata, non devono essere prese in conto nell’ambito della presente ver-
tenza, ma essere, se del caso, trattate in occasione di una nuova domanda
(doc. TAF 17).
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Pagina 6
J.
J.a Con le osservazioni del 29 maggio 2017 (doc. TAF 19), completate il
30 maggio 2017 (doc. TAF 20), la ricorrente ha prodotto ulteriore documen-
tazione medica, in parte cartacea in parte su supporto CD-ROM, relativa
alla problematica all’anca destra, al piede destro e a quello sinistro, all’ernia
discale operata nel 2001, nonché al rachide cervicale e lombare.
J.b Non essendo accessibile parte dei documenti contenuti sui CD-ROM
forniti dalla Clinica D._______, l’insorgente è stata invitata a trasmettere i
mezzi probatori in un formato leggibile (doc. TAF 21).
Con scritto del 30 giugno 2017 (doc. TAF 22) e del 27 luglio 2017 (doc. TAF
24) essa ha quindi prodotto gli atti medici in parola.
K.
Sulla scorta della valutazione SMR del 12 settembre 2017, nella quale il dr.
K._______, specialista in medicina fisica e riabilitazione ha confermato le
precedenti valutazioni del dr. I._______, ritenendo che la nuova documen-
tazione medica non apportasse elementi nuovi in precedenza non noti,
l’UAIE si è riconfermata nella propria posizione, proponendo la reiezione
del ricorso (doc. TAF 28).
Invitata ad esprimersi, la ricorrente ha a sua volta ribadito la propria tesi
(doc. TAF 35).
L.
Con decisione incidentale del 2 novembre 2017 (doc. TAF 30) la domanda
di assistenza giudiziaria è stata respinta. La ricorrente ha fatto fronte al
versamento dell’anticipo di Fr. 800.-, corrispondente alle presunte spese
processuali in data 23 novembre 2017 (doc. TAF 32-33).
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le de-
cisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni
rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
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impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in
materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in
cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le
disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle
assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen-
tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59
e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA) e l’acconto spese è stato regolar-
mente saldato (doc. TAF 11, 12, 14, 15, 17).
2.
2.1
2.1.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità euro-
pea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in
vigore il 1° giugno 2002.
2.1.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345).
Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti
applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.1.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in parti-
colare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre
2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009
4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
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subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’in-
terno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n.
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009
621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE)
n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e
gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel
regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.1.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto
diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo
allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una
rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
2.1.5 Il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato inoltre ulteriormente modifi-
cato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gennaio
2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 con
rinvii).
2.2
2.2.1 Dal profilo temporale si applicano le disposizioni in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica-
mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e
130 V 445 consid. 1.2 con rinvii, nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se le dispo-
sizioni legali si sono modificate nel corso del periodo sottoposto ad esame
giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie dispo-
sizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro en-
trata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).
2.2.2 Nell’evenienza concreta, la decisione impugnata, con cui è stata
respinta la richiesta di prestazioni AI del 18 novembre 2015, è stata emessa
il 14 settembre 2016. Ne consegue che sono applicabili le modifiche
legislative di cui alla 6a revisione in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011
5659; FF 2010 1603), pur non comportanti cambiamenti rispetto al diritto
precedente in merito alla valutazione dell’invalidità, così come eventuali
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modifiche entrate in vigore successivamente, ritenuto che il diritto alle
prestazioni di invalidità avrebbe potuto sorgere al più presto il 1° maggio
2016 (art. 29 cpv. 1 e 3 LAI, cfr. consid. C.a).
3.
Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato
dalla data della decisione impugnata, in concreto il 14 settembre 2016. Il
giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi
posteriormente quando essi possono imporsi quali elementi d'accerta-
mento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF
129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi
sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di in-
fluire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione liti-
giosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011
consid. 5.5, nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF
118 V 200 consid. 3a in fine).
4.
Oggetto del contendere, nel caso concreto, è il mancato riconoscimento
del diritto a una rendita intera di invalidità a partire dal 1° maggio 2016. La
decorrenza è per contro incontestata (cfr. consid. D.b).
4.1 Stando agli accertamenti a cui si riferisce l’autorità inferiore, a decor-
rere dal 2 luglio 2015 la ricorrente risulta essere interamente abile al lavoro
sia nell’attività abituale che in una sostitutiva, ragione per cui al momento
dell’eventuale nascita del diritto alla rendita, il 1° maggio 2016, nessun’in-
validità è più riscontrabile.
4.2 La ricorrente, dal canto suo, fondandosi sulla documentazione medica
prodotta in corso di causa, contesta le valutazioni peritali dello F._______
AG e del SMR, ritenendo assodato il persistere a tutt’oggi di un’inabilità
lavorativa completa in qualsiasi attività e pertanto il diritto a una rendita
intera. Infine si è rimessa al giudizio di questo Tribunale quanto all’esecu-
zione di una nuova perizia medica in sede giudiziaria (doc. TAF 19).
5.
Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai
motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA
in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di-
cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la
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Pagina 10
soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe-
ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13
PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità
di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men-
tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui
queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157
consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20
gennaio 2010 consid. 2).
6.
6.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infer-
mità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce
che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva
il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di que-
sto anno è invalido almeno al 40%.
6.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino dell'UE (DTF 130 V 253 consid. 2.3). Dopo l'entrata in vigore dei nuovi
regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, i cittadini svizzeri e dell'U-
nione europea che presentano un grado d'invalidità del 40% almeno,
hanno diritto ad un quarto di rendita in applicazione dell'art. 28 cpv. 1 LAI
indipendentemente dal loro domicilio e residenza (art. 4 del regolamento
[CE] n. 883/04).
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Pagina 11
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al gua-
dagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla
salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b e
110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 con-
sid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, appli-
cabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragio-
nevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione
di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito
da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). In altri termini, l'assi-
curazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica
che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o
infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
6.6 La nozione di invalidità in ambito AI coincide con quella vigente in am-
bito LAINF e nell'assicurazione militare (art. 16 LPGA; DTF 127 V 129 con-
sid. 4d; 133 V 549 consid. 6). Se il danno alla salute è il medesimo, la
valutazione dell'invalidità in ambito AI, LAINF e assicurazione militare do-
vrebbe condurre al medesimo grado di invalidità (DTF 133 V 549 consid.
6; 126 V 288 consid. 2a con rinvii). Un assicuratore non è tuttavia vincolato
ad una decisione emessa da un altro ente per esempio nel caso in cui il
grado di invalidità risulta da un accordo intercorso tra le parti (DTF 127 V
129 consid. 4d; 126 V 288 consid. 2a) rispettivamente si fonda su un errore
di diritto (DTF 126 V 288 consid. 2a).
C-6319/2016
Pagina 12
Se inoltre in DTF 126 V 288 il TF ha relativizzato il carattere vincolante di
una valutazione dell'invalidità passata in giudicato nei confronti di un assi-
curatore contro gli infortuni nel senso che una determinazione differente
del grado d'invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità entrava
in linea di conto eccezionalmente e a condizione che sussistessero motivi
pertinenti, in DTF 133 V 549 il Tribunale federale (TF) ha precisato la pro-
pria giurisprudenza concludendo che la valutazione dell'invalidità da parte
dell'assicurazione infortuni non vincola l'assicurazione per l'invalidità ai
sensi della precedente giurisprudenza (DTF 126 V 288) e, di conseguenza,
l'Ufficio AI non è legittimato a interporre opposizione, rispettivamente ri-
corso, contro la decisione, rispettivamente contro la decisione su opposi-
zione, dell'assicuratore infortuni sulla questione del diritto alla rendita in
quanto tale o sul grado d'invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6; sentenza del
TF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 10).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio, che regge la procedura in materia di as-
sicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio gli accertamenti necessari e raccogliere le informazioni di cui ha
bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario
per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a).
7.2 Alfine di poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in
caso di ricorso) deve disporre di documenti rassegnati dal medico o even-
tualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali atti-
vità l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quale sforzo si può ancora esigere da
un assicurato, tenuto conto della sua situazione personale (DTF 125 V 256
consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 404 consid. 2; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
8.
8.1
8.1.1 Dalla perizia pluridisciplinare del 3 agosto 2015 dello F._______ AG
sono emerse le seguenti diagnosi rilevanti da un punto di vista infortunistico
(doc. 28 p. 174 segg.):
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Pagina 13
- Status dopo trauma cranico del 4 febbraio 2014 senza concreti
segni di commozione cerebrale (MTBI);
- Contusione vestibolare a sinistra, con:
o Raggiunta normalizzazione delle funzioni periferico-
vestibolari oggettivabili;
o Persistenza di tinnito a sinistra;
o Disturbo vertiginoso soggettivo.
Nonché le seguenti diagnosi non rilevanti sotto il profilo infortunistico, ossia
quelle extrainfortunistiche (doc. 28 p. 175):
- Sindrome doloroso spondilogena cronica a sinistra con leggera
limitazione funzionale;
- disturbo funzionale residuo dell’articolazione tibiotarsale destra in
esito da intervento chirurgico del 28.5.2014 per frattura
trimalleolare – dopo caduta accidentale il 23.5.2014 (ndr.) – e
rimozione dei mezzi di osteosintesi nel gennaio 2015 con
persistente edema linfatico;
- sindrome cervico-vertebrale cronica con leggera fino a media
limitazione funzionale.
8.1.2 Dal punto di vista neurologico, è stata esclusa la presenza di una
commozione cerebrale. A mente del dr. L._______, specialista in neurolo-
gia, in occasione del sinistro l’assicurata ha subito un trauma cranico, giu-
stificante un’incapacità lavorativa non superiore alle tre settimane. I persi-
stenti disturbi lamentati dalla ricorrente così come le autolimitazioni in rela-
zione con attività pesanti non sono dal punto di vista neurologico né ogget-
tivabili, né giustificate (doc. 28, pp.170-171, 177, 188 segg).
8.1.3 Dal punto di vista ortopedico, il dr. M._______, specialista in ortope-
dia e traumatologia, ha riscontrato solo una leggera limitazione funzionale
alle vertebre lombari, riconducibile ai tre interventi all’altezza dei segmenti
L5 destra (1985), L4 sinistra (1994) e L4 destra (2001), nonché all’ernia del
disco all’altezza L3/L4 diagnosticata posteriormente all’infortunio del 4 feb-
braio 2014 (cfr. doc. 36-37). Quest’ultima problematica, oltre a non essere
in relazione causale con l’evento traumatico, è stata considerata dal perito
priva di rilevanza clinica (nessuna irritazione radicolare), ragione per cui
quest’ultimo, al più tardi quattro mesi dopo il sinistro, ha ritenuto esigibile
la ripresa dell’abituale attività lavorativa nel rispetto dei limiti funzionali in-
dicati (doc. 28, pp. 171, 177, 200-201)
8.1.4 Da parte del dr. N._______, specialista in psichiatria, è stata per con-
tro esclusa la presenza di problematiche di natura psichiatrica come pure
C-6319/2016
Pagina 14
di fattori somatici limitanti la capacità lavorativa nell’abituale attività di aiuto
domestico (doc. 28 pp. 178-179, 210-211). Proprio per questo un tratta-
mento psichiatrico-psicoterapeutico non è stato ritenuto necessario (doc.
28, p. 183).
8.1.5 A mente del dr. O._______, specialista in otorinolaringoiatria, infine,
sia la persistenza del tinnito all’orecchio sinistro, che del senso di vertigine
lamentati dalla ricorrente non risultano essere oggettivabili né riconducibili
all’infortunio del 4 febbraio 2014. Dal punto di vista strettamente otorinola-
ringoiatrico, non è stata quindi riscontrato alcun impedimento alla ripresa
lavorativa (doc. 28, pp. 173-174, 216).
8.1.6 Nella valutazione congiunta i periti hanno ritenuto esigibile, sia da un
punto di vista infortunistico che extra-infortunistico, lo svolgimento da parte
dell’interessata di un’attività leggera fino a medio-pesante, con possibilità
di sollevare e trasportare pesi fino a 15 kg. I limiti funzionali riscontrati sono
stati ritenuti compatibili con l’esercizio dell’abituale attività lavorativa nella
quale l’assicurata è stata ritenuta sin dalle valutazioni specialistiche di lu-
glio 2015 abile al 100% sull’arco di un’intera giornata, grado valido anche
per un’attività sostitutiva (doc. 28 pp. 176-177, 181, 184). I periti hanno
inoltre segnalato che le conseguenze della frattura trimalleolare del 23
maggio 2014, non hanno attualmente nessun influsso sulla sintomatologia
lamentata dall’assicurata (doc. 28 p. 179).
8.2 Nella perizia medica particolareggiata E213 dell’11 dicembre 2015, pro-
dotta dall’assicurata nell’ambito della domanda di prestazioni, la dr.ssa
H._______, la cui specializzazione non è nota, ha posto le seguenti dia-
gnosi (doc. 19, p. 7):
- Lombosciatologia sinistra in plurime e remote discectomie (1985-
1994-2001), documentata discartrosi del rachide da D11 a S1 con
discopatia serrata a L4-L5, piccola protrusione discale L5-S1 ed er-
nia discale espulsa L3-L4:
o ICD 72210 – Ernia del disco intervertebrale lombare senza
miolopatia
o ICD 7224 – Discopatia cervicale
- Sindrome vertiginosa post-traumatica con ipoacusia percettiva per
le alte frequenze a destra, ipoacusia mista sinistra di probabile ori-
gine post-traumatica:
o ICD 386 – sindrome vertiginose ed altri disturbi del sistema
vestibolare
C-6319/2016
Pagina 15
- Frattura trimalleolare della caviglia dx con sublussazione posteriore
(maggio 2014).
La dr.ssa H._______ ha quindi descritto una situazione stazionaria, nono-
stante il decorso segnato da cronicità e riacutizzazione dei disturbi con ne-
cessità di terapie specifiche e controlli periodici (doc. 19, p. 7).
Essa ha quindi ritenuto l’interessata in grado di svolgere un’attività leggera,
non richiedente frequenti flessioni, il sollevamento e il trasporto di pesi, né
l’utilizzo di piani inclinati o scale da eseguire al riparo da freddo e umidità
(doc. 19, pp. 7-8). A fronte dei limiti funzionali descritti, a partire dal mo-
mento dell’esame clinico, ossia dall’11 dicembre 2015, la dr.ssa H._______
ha considerato l’assicurata in grado di riprendere la precedente profes-
sione di assistente familiare/domestica nella misura di 4 ore al giorno; in
una un’attività leggera e senza impegno osteoarticolare, a partire dalla
stessa data, essa ha per contro ritenuto l’interessata interamente abile al
lavoro (doc. 19, p. 9).
8.3 Nel rapporto finale SMR del 30 marzo 2016, il dr. I._______ ha osser-
vato che le tre ernie discali da cui era stata in passato affetta l’assicurata
non sono mai state di impedimento per lo svolgimento della propria attività
di aiuto domestico, quantomeno fino all’infortunio del 4 febbraio 2014. Esa-
minando gli accertamenti specialistici eseguiti dopo tale sinistro, il medico
SMR ha inoltre constatato l’assenza di lesioni organiche. Infine, riguardo
alla frattura subita alla caviglia destra, ha riscontrato un decorso favorevole
senza complicazioni. Il dr. I._______ ha quindi aderito alle conclusioni a cui
sono giunti i periti dello F._______ AG rispetto all’esigibilità lavorativa, at-
testando un’incapacità lavorativa del 100% dal 4 febbraio 2014 in qualsiasi
attività e dal 2 luglio 2015 una piena capacità lavorativa sia nell’attività abi-
tuale che in un’attività sostitutiva (doc. 30).
8.4
8.4.1 Nel rapporto del 26 aprile 2016 il dr. J._______ ha riferito che l’assi-
curata “è stata riconosciuta invalida civile in Italia al 67% per ernie discali
multiple lombari, poliartrosi, esiti di frattura trimalleolare alla caviglia destra,
esiti di trauma cranico con ipoacusie, anosmia e vertigini che compromet-
tono le possibilità di un lavoro svolto adeguatamente”, senza tuttavia spe-
cificare a partire da quando (doc. 47).
C-6319/2016
Pagina 16
Nell’annotazione del 30 maggio 2016, il dr. I._______ ha indicato che il
certificato del dr. J._______ non apportava alcun elemento nuovo, non pre-
cedentemente considerato nell’ambito della perizia F._______ AG. Egli ha
inoltre segnalato che all’età di 60 anni è usuale riscontrare mediante radio-
grafie sistematiche delle lesioni d’artrosi, che nel caso di specie non risul-
tano comunque di gravità sufficiente per giustificare un’inabilità lavorativa
(doc. 53).
8.4.2 Nel rapporto neurologico del 8 luglio 2016 la dr.ssa P._______, la cui
specializzazione non è nota, pur riscontrando un disturbo di convergenza
oculare (o strabismo), non ha riscontrato deficit sensitivi, o presenza di ri-
gor nucale e di segni meningei. Nonostante le prove di coordinazione e
deambulazione sono state ritenute nella norma e i passaggi posturali au-
tonomi, ha comunque consigliato l’esecuzione di un controllo RMN all’en-
cefalo e al rachide cervicale (doc. 61).
Sono inoltre stati prodotti dall’assicurata – unitamente a documenti medici
già agli atti (doc. 35-41) e alle convocazioni per gli esami specialistici (doc.
55, 56, 59, 62, 65, 66, 73, 74) – la cartella ortottica del Presidio ospedaliero
di G._______ contenente il certificato redatto a mano del 31 maggio, del
13 giugno e del 1° agosto 2016, di cui l’estensore non è noto (doc. 72) e i
risultati dell’esame del campo visuale (doc. 70-71).
8.4.3 Riguardo a tali atti medici, il dr. I._______ ha riferito nell’annotazione
del 6 settembre 2016 che il fatto di dover portare una correzione ottica in
ragione del problema di diplopia, non ha alcun impatto sulla capacità lavo-
rativa, a maggior ragione in considerazione dell’assenza di disturbi neuro-
logici rilevanti (doc. 77).
9.
9.1 In corso di causa sono stati trasmessi i seguenti documenti:
9.1.1 Il rapporto del 20 dicembre 2016 del dr. Q._______, specialista in
neurologia, il quale ha segnalato la presenza di una sindrome parestesica
all’emivolto di sinistra e alla nuca, insorta dopo il trauma del febbraio 2014.
Egli ha comunque riferito di un esame neurologico negativo, essendo ri-
scontrabile unicamente una soggettiva diplopia nello sguardo verso sinistra
già esaminata dall’oculista (allegato al doc. TAF 13 e 15).
C-6319/2016
Pagina 17
9.1.2 Il “Verbale di accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive
e della sordità” del 19 gennaio 2017, nel quale con riferimento all’accerta-
mento neurochirurgico del 19 ottobre 2016 – non presente agli atti – alla
visita neurologica del 8 luglio 2016 (doc. 61), all’esame RMN all’encefalo
del 8 settembre 2016 – non presente agli atti – e al certificato oculistico del
1° agosto 2016 (doc. 72), è stata posta la seguente diagnosi:
- Esiti di discopatiti lombari trattate chirurgicamente;
- Artrosi all’anca destra e al piede sinistro;
- Artrosi cervicale;
- Ipoacusia bilaterale;
- Diplopia.
Alla luce delle problematiche enunciate, l’assicurata è stata quindi valutata
a partire dal 11 ottobre 2016 invalida, con riduzione permanente della ca-
pacità lavorativa dal 74% al 99%, ai sensi del diritto italiano (allegato al
doc. TAF 15).
9.1.3 L’esame RM del tronco encefalico del 30 gennaio 2017 – già chiesto
in precedenza dalla dr.ssa P._______ (doc. 61, cfr. anche consid. 8.4.2) –
dal quale, secondo il dr. Q._______, sono emersi dei reperti endocranici
nella norma, nonché delle alterazioni flogistiche nella mastoide sinistra (al-
legato al doc. TAF 13).
9.1.4 Il rapporto oculistico del 20 febbraio 2017 della dr.ssa R._______, la
cui specializzazione non è nota, che ha rilevato un’algia soggettiva
nell’escursione muscolare verso sinistra e una diplopia nello sguardo a si-
nistra, per il quale ha proposto l’adozione di lenti correttive. Pur evocando
una problematica di exo-iperforia, la dr.ssa R._______ non ha proposto
ulteriori trattamenti, né si espressa riguardo alla capacità lavorativa (alle-
gato doc. TAF 13).
9.1.5 Il rapporto dell’esame audiometrico tonale eseguito l’8 marzo 2017
dal dr. S._______, specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico-
facciale, che ha riferito di una situazione clinica sovrapponibile al quadro
preesistente, a tre anni dal precedente controllo (di cui tuttavia non vi è
traccia agli atti). Egli ha constatato da un lato un deficit periferico sinistro in
ambito vestibolare, piuttosto rilevante, e a volte giustificante un disequili-
brio, dall’altro, un’ipoacusia binaurale sui toni acuti con socioacusia con-
servata, ma giustificante gli acufeni lamentati dall’assicurata. Non rite-
nendo esistere una terapia per una completa guarigione e restando silente
C-6319/2016
Pagina 18
riguardo all’abilità lavorativa, ha consigliato un trattamento farmacologico
(allegato al doc. TAF 15).
9.1.6 La ricetta medica del 13 marzo 2017 con cui il dr. T._______ ha pre-
scritto l’assunzione di un non meglio precisato farmaco (allegato al doc.
TAF 15).
9.1.7 Nell’avviso SMR del 18 aprile 2017 (allegato al doc. TAF 17) il dr.
I._______ ha riferito di aver riscontrato nel “Verbale di accertamento dell’in-
validità civile” la presenza di tre nuove diagnosi inedite (diplopia, ipoacusia
bilaterale e artrosi di nuca, anca e caviglia), sebbene non supportate da
alcun elemento oggettivo. Indipendentemente dalla novità degli elementi
emersi dalla documentazione di recente produzione, il medico SMR non
ha tuttavia ritenuto che gli stessi apportassero elementi suscettibili mettere
in discussione la precedente valutazione in punto all’esigibilità lavorativa
dell’assicurata.
9.2
9.2.1 La ricorrente ha quindi ulteriormente prodotto il 29 e il 30 maggio
2017 (doc. TAF 19, 20):
- Documentazione medica relativa all’intervento di rimozione dell’er-
nia discale nel 2001;
- Referto RX all’anca destra del 8 novembre 2013 (con lastre in ori-
ginale) attestanti una coxartrosi destra di media entità – documento
già noto (doc. 35);
- Referto RM colonna lombare del 6 febbraio 2014 (con CD ROM con
risultati) – documento già noto (doc. 28 p. 41);
- Referto RX alla gamba destra e tibio-tarsica del 22 maggio 2014
(con lastre in originale) – documento già noto (doc. 11);
- Referto RM del cervello tronco encefalico e RMN della colonna cer-
vicale del 22 ottobre 2015 (con CD ROM con risultati) – documento
già noto (doc. 18);
- Referto RM encefalo del 30 gennaio 2017 (su supporto CD ROM)
con referto del 20 febbraio 2017 della dr.ssa R._______ (cfr. consid.
10.1.4);
- Documentazione relativa agli esami esperiti nel corso del 2014
presso la Clinica D._______, e all’intervento di rimozione dei mezzi
di osteosintesi nel gennaio 2015 con decorso soddisfacente e
senza complicazioni; dapprima trasmessi su supporto CD-ROM, in-
C-6319/2016
Pagina 19
seguito in formato cartaceo unitamente al doc. TAF 22-24 – docu-
menti in buona parte già noti (es. doc. 12; 15; 28 pp. 15-18, 36-39,
44-46);
- Referto RX al piede sinistro del 28 marzo 2014.
9.2.2 Interrogato in merito al caso, il dr. K._______ ha riferito nell’annota-
zione SMR del 12 settembre 2017 che la nuova documentazione presen-
tata dall’insorgente non contiene elementi nuovi in grado di giustificare una
differente valutazione rispetto a quelle precedentemente ritenute dal SMR.
A suo dire, la documentazione medica componente l’incarto è sufficiente
ad accertare la fattispecie e, conto tenuto della radiografia del piede sinistro
(che evidenzia sfumate alterazioni artrosiche ed un iniziale alluce valgo),
la valutazione conclusiva del dr. I._______ è senz’altro valida. Il dr.
K._______ ha inoltre constatato che i referti presentati erano già noti al
momento dell’esecuzione della perizia pluridisciplinare del luglio 2015 ra-
gion per cui, concordando con il dr. I._______, ha ritenuto non sussistere
motivo alcuno per dubitare della bontà delle conclusioni a cui sono giunti
gli specialisti dello F._______ AG che avevano considerato l’interessata
abile nell’attività abituale e in una sostitutiva a decorrere dal 2 luglio 2015
(allegato al doc. 28).
10.
10.1 Nella fattispecie, il caso dell’assicurata è stato esaminato sotto il
profilo neurologico, ortopedico-traumatologico, psichiatrico e
otorinolaringoiatrico da parte dei periti dello F._______ AG. Giova rilevare
che sebbene tale accertamento sia stato svolto nell’ambito della procedura
LAINF il mandato confidato ai periti era più ampio e tendente a valutare lo
stato di salute complessivo dell’assicurata (cfr. doc. 28 pp. 143 segg., in
particolare p. 3 dell’elenco dei quesiti peritali), dal momento che C._______
agiva al contempo quale assicuratore LAINF ed assicuratore per l’indennità
giornaliera in caso di malattia (cfr. doc. 28 p. 136).
10.1.1 La perizia dello F._______ AG ha infatti distinto fra diagnosi rilevanti
sotto il profilo infortunistico e diagnosi extra-infortunistiche (doc. 28 pp.
174-175), stabilendo l’influsso sia delle prime che delle seconde sulla ca-
pacità lavorativa dell’assicurata (doc. 28 p. 177; anche consid. 8.1.6).
Per quanto concerne le patologie extra-infortunistiche, in particolare per le
problematiche lombari, dalla perizia si evince che le stesse, sebbene di
origine degenerativa comportano unicamente una leggera limitazione fun-
zionale, essendo state ritenute sia dal profilo neurologico che ortopedico di
C-6319/2016
Pagina 20
lieve entità e senza alcuna rilevanza clinica (cfr. doc. 28 p. 176). Al riguardo
si rileva, analogamente a quanto fatto dal medico SMR (annotazione del
18 aprile 2016 – allegato al doc. TAF 17), che tali affezioni preesistenti l’in-
fortunio non hanno mai dato problemi, né impedito all’assicurata di svol-
gere regolarmente il proprio lavoro di assistente di cura domestica. In
buona sostanza i periti hanno ritenuto le differenti patologie extra-infortuni-
stiche ininfluenti dal punto di vista dell’abilità lavorativa sia nella profes-
sione abituale che in una sostitutiva (cfr. doc. 28 p. 177).
Per quanto riguarda le patologie in relazione con il sinistro del 4 febbraio
2014, i periti hanno rilevato che i disturbi soggettivamente lamentati dall’as-
sicurata non permettono di essere spiegati dai riscontri oggettivi. In tale
ordine di idee hanno chiarito che né dal punto di vista somatico, né psichia-
trico sono riscontrabili fattori che determinino il persistere di un’incapacità
lavorativa (cfr. doc. 28 p. 178). Quanto alle problematiche fisiche diretta-
mente derivanti dal trauma subito dall’interessata, è stato accertato che dal
punto di vista ortopedico e neurologico, le stesse non hanno ormai da
tempo più alcun influsso sulla capacità lavorativa dell’insorgente (cfr. doc.
28 p. 177).
Allo stesso modo neppure i disturbi correlati alla frattura trimalleolare del
23 maggio 2014, risultano avere alcun influsso sulla capacità lavorativa
dell’assicurata (cfr. doc. 28 p. 179).
Neppure da un punto di vista globale (cfr. doc. 28 p. 177), tenendo dunque
conto di tutte le differenti patologie di cui l’interessata è portatrice, risulta
sussistere un impedimento alla ripresa della professione abituale o allo
svolgimento di una professione sostitutiva, nei limiti di carico indicati (cfr.
doc. 28 p. 176, 183).
10.1.2 In definitiva quindi la perizia F._______ AG ha espresso una valuta-
zione globale dello stato di salute dell’interessata, risultando essere
senz’altro completa, motivata e concludente. L’autorità inferiore era per-
tanto legittimata a fondare il proprio giudizio su tali valutazioni pluridiscipli-
nari, senza la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti propri, con-
siderando pertanto l’assicurata pienamente abile al lavoro, nella profes-
sione abituale come pure in una sostitutiva a decorrere dal 1° luglio 2015.
10.2 In tal senso, si osserva che neppure la perizia medica particolareg-
giata E213 permette di discostarsi dalle conclusioni a cui sono giunti i periti
dello F._______ AG che anzi convergono con essa per quanto attiene
all’abilità lavorativa in una professione sostitutiva, nella quale l’assicurata
C-6319/2016
Pagina 21
possa svolgere attività leggere e senza impegno osteoarticolare. Il fatto
che tale ritrovata abilità lavorativa venga fatta decorrere dal 1° novembre
2015 è semplicemente riconducibile alla data posteriore dell’esame clinico
eseguito dalla dr.ssa H._______. Sebbene essa abbia considerato che a
seguito del danno alla salute l’interessata fosse limitata a svolgere la pre-
cedente professione di assistente di cura a domicilio (a suo dire esigibile
solo nella misura del 50-60%), ciò non permette di dubitare dell’attendibilità
della valutazione pluridisciplinare: in assenza di elementi nuovi, è infatti
ragionevole ritenere che la dottoressa abbia semplicemente espresso una
differente valutazione di una situazione altrimenti uguale e invariata ri-
spetto al momento in cui il caso è stato esaminato dai periti dello F._______
AG.
10.3 A ben vedere, le valutazioni peritali non risultano contraddette da nes-
suno dei referti medici ulteriormente prodotti dall’assicurata fino all’emis-
sione della decisione impugnata (cfr. consid. 9), né da quelli prodotti in
corso di causa (cfr. consid. 10), che, per altro, neppure si esprimono com-
piutamente in merito alla residua capacità lavorativa dell’interessata.
Quand’anche tale fosse stato il caso, giova rammentare che in presenza di
rapporti medici contradditori, occorrere considerare con la necessaria pru-
denza l’avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in
favore del proprio paziente in ragione dei particolari legami che essi hanno
con quest’ultimo (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
11.
Riguardo ai nuovi elementi emersi in corso di causa, in particolare le dia-
gnosi contenute nel “Verbale di accertamento dell’invalidità civile” (allegato
al doc. TAF 15), anche questo Tribunale (come l’amministrazione – cfr. doc.
TAF 17), ritiene che le stesse non siano suscettibili di influire sull’esito della
presente vertenza.
11.1 Come rilevato dal dr. I._______ nell’avviso SMR del 18 aprile 2017,
tali diagnosi sono del tutto prive di elementi oggettivi e si fondano sostan-
zialmente sul certificato del medico curante (cfr. “Verbale di accertamento
dell’invalidità civile”). A mente del medico SMR, infatti, mancano le radio-
grafie per poter determinare l’entità dell’artrosi all’anca e al piede (essendo
la presenza di tale disturbo già nota), fermo restando che solo un’artrosi
avanzata ha un influsso sulla capacità lavorativa. D’altra parte egli ritiene
che la problematica di cervicartrosi, già nota per altro, non presenti una
gravità superiore a quella della media delle persone dell’età dell’assicurata.
Quanto alla diplopia in rotazione del globo oculare, emersa dall’esame of-
C-6319/2016
Pagina 22
talmologico del 20 febbraio 2017, il dr. I._______ ritiene che non abbia al-
cun influsso sulla capacità lavorativa dell’interessata nell’attività abituale e
ciò nonostante tale patologia, unitamente all’ipoacusia, potrebbe compro-
mettere la possibilità di utilizzare veicoli per scopi professionali come pure
l’utilizzo di macchinari pericolosi o il lavoro accanto ad essi. In definitiva
egli si riconferma nelle proprie precedenti valutazioni.
In definitiva, non soltanto agli atti non figurano esami specialistici o stru-
mentali che permettano di ritenere accertata l’esistenza di tali problemati-
che (descritte per la prima volta nel “Verbale di accertamento dell’invalidità
civile” del 19 gennaio 2017), ma neppure vi sono atti medici attestanti
l’eventuale impatto delle stesse sulla capacità lavorativa dell’assicurata.
11.2 Ad ogni buon conto, quand’anche tali elementi fossero confermati da
riscontri oggettivi, questo Tribunale non potrebbe comunque tenerne conto
nell’ambito della presente vertenza, dal momento che sono posteriori alla
decisione impugnata e relativi a una situazione che, in assenza di nuovi
accertamenti, occorre ritenere sviluppatasi dopo la sua emissione.
11.3 Giova infine precisare che la circostanza per cui alla ricorrente sa-
rebbe stata riconosciuta un’invalidità civile ai sensi del diritto italiano dap-
prima del 67% dal 24 novembre 2015, in seguito del 74% dall’11 ottobre
2016, non è determinante ai fini del presente giudizio, data la diversità delle
disposizioni legali sull'invalidità e dei criteri per determinarla vigenti nei due
Paesi e visto che anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità per una rendita svizzera si determina unicamente in base al di-
ritto elvetico (DTF 130 V 253 consid. 2.4 pag. 257).
12.
Alla luce di quanto sopra esposto, occorre riconoscere che non vi è alcun
motivo fondato per scostarsi dalle affidabili, complete e conclusive valuta-
zioni peritali raccolte in sede istruttoria – confermate e fatte proprie da en-
trambi i medici SMR incaricati dall’amministrazione – apparendo chiara sia
la situazione ortopedica, neurologica, otorinolaringoiatrica e psichiatrica,
che le conseguenze del danno alla salute sulla capacità lavorativa dell’as-
sicurata, quantomeno fino all’emissione della decisione impugnata.
13.
13.1 In definitiva risulta quindi provato, con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che dal 1° luglio 2015 (cfr.
C-6319/2016
Pagina 23
perizia F._______ AG – doc. 28 pp. 162 segg.) lo stato di salute della ricor-
rente è sostanzialmente migliorato, così come le conseguenze sulla sua
capacità lavorativa. Da un punto di vista neurologico, ortopedico/traumato-
logico, otorinolaringoiatrico e psichiatrico una ripresa lavorativa nella pro-
fessione abituale come pure in attività leggere fino a medio pesanti, non
comportanti il sollevamento e il trasporto di pesi superiori a 15kg, è esigibile
nella misura del 100%.
13.2 Sulla scorta di tale valutazione, è dunque a giusto titolo che l’autorità
inferiore ha considerato che al 1° maggio 2016 (ossia sei mesi dopo il de-
posito della domanda di prestazioni), la ricorrente era già da tempo com-
pletamente abile al lavoro, negando di conseguenza il diritto alla rendita.
13.3 Ne consegue che al 1° maggio 2016, l’assicurata non adempiva più
le condizioni poste dall’art. 28 cpv. 1 LAI. In tal senso, il rifiuto opposto
dall’autorità inferiore al riconoscimento del diritto alla rendita, appare
senz’altro corretto.
14.
14.1 Ciò posto, seppur non suscettibili di influire sull’apprezzamento da
parte di questo Tribunale della decisione del 14 settembre 2016, in quanto
attestanti dei fatti verificatisi dopo tale data (cfr. consid. 11) e non emersi
dagli accertamenti su cui si è fondato il provvedimento impugnato, la docu-
mentazione medica e assicurativa prodotta in sede ricorsuale potrebbe es-
sere rilevante per la valutazione dello stato di salute attuale dell’assicurata
dopo il 20 dicembre 2016 (data in cui il dr. T._______ indica per la prima
volta dell’insorgere di una soggettiva diplopia). A maggior ragione in consi-
derazione dell’annotazione SMR del 18 aprile 2017 nella quale il dr.
I._______, individua nella documentazione prodotta dall’assicurata l’insor-
gere di tre diagnosi inedite, per la valutazione delle quali non sono ancora
stati esperiti gli accertamenti del caso (allegato doc. TAF 17).
14.2 L’incarto viene pertanto trasmesso per competenza all’UAIE affinché
proceda agli accertamenti medici del caso nell’ambito di una nuova do-
manda di rendita e si pronunci sullo stato di salute, l’incapacità lavorativa
e sul grado di invalidità della ricorrente a far tempo da dicembre 2016, con
particolare riferimento agli atti medici prodotti dall’interessata posterior-
mente alla decisione impugnata, fra i quali si segnalano il certificato del dr.
T._______ del 20 dicembre 2016 e del 13 marzo 2017, il referto della visita
oculistica del 20 febbraio 2017, il rapporto del dr. S._______ dell’8 marzo
2017 e il “Verbale di accertamento dell’invalidità civile” del 19 gennaio 2017
C-6319/2016
Pagina 24
(allegati al doc. TAF 15), nonché l’esame RM encefalo del 30 gennaio
2017, con referto del 20 febbraio 2017 della dr.ssa R._______ (allegato al
doc. TAF 19).
15.
15.1 Visto l'esito della procedura le spese processuali di fr. 800.-, sono po-
ste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]). Esse vengono compensate con l'anticipo spese, di identico
ammontare, versato dall'insorgente il 23 novembre 2017 (cfr. doc. TAF 32
e 33).
15.2 Alla ricorrente, interamente soccombente, non spetta altresì alcuna
indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combina-
zione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario).
Le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non
ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Gli atti di causa sono trasmessi per competenza all'UAIE ai sensi dei con-
siderandi.
3.
Le spese processuali di fr. 800.-, già anticipate dal ricorrente, sono poste a
suo carico e vengono compensate con l’acconto versato.
4.
Non si riconoscono indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
C-6319/2016
Pagina 25
– rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata; allegato: osservazioni del
16 aprile 2018 [doc. TAF 35])
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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