Corte II I
C-6320/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 m a r z o 2 0 0 9
Giudice: Francesco Parrino, giudice unico,
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del 19 agosto 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6320/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
con decisione del 19 agosto 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al
Patronato INAS di Lucerna, regolare rappresentante di A._______,
cittadina italiana, nata il , che la sua richiesta volta al conseguimento
di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, presentata il 5
ottobre 2006, era stata respinta per carenza d'invalidità di livello
pensionabile (doc. 60);
in data 30 settembre 2008, A._______ ha interposto ricorso contro
detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF),
facendo valere di essere invalida in misura rilevante per il diritto a
prestazioni;
il ricorso è stato inviato all'UAIE affinché si pronunciasse in merito al
gravame;
l'autorità amministrativa ha quindi effettuato una ricerca postale dalla
quale è emerso che la decisione impugnata è stata regolarmente
notificata al Patronato INAS di Lucerna il 22 agosto 2008 (doc. 61);
nella sua risposta di causa del 3 febbraio 2009, l'UAIE propone che il
ricorso sia dichiarato irricevibile poiché presentato dopo il termine
legale di 30 giorni;
con ordinanza del 10 febbraio 2009, il TAF ha invitato la parte
ricorrente a volersi pronunciare in merito alla tardività dell'impugnativa;
con la replica spedita il 7 marzo 2009, la figlia della ricorrente fa
presente che la madre, ammalata, ha dimenticato la decisione da
impugnare e questa è stata trovata per caso dalla scrivente la quale
ha immediatamente provveduto a formulare il ricorso;
giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
riservate le eccezioni previste all’art. 32 LTAF;
sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF;
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in particolare, le decisioni rese dall'UAIE possono essere impugnate
dinanzi al Tribunale amministrativo federale;
giusta l’art. 60 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS.830.1) il ricorso
dev’essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione;
le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure,
a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine
(art. 39 LPGA);
secondo quanto emerge dagli atti (cfr. doc. 61 di cui una copia è stata
trasmessa alla parte ricorrente), la decisione impugnata è stata
notificata al Patronato INAS di Lucerna, già regolare rappresentante di
A._______, il 22 agosto 2008, sicché il termine di ricorso è scaduto il
22 settembre successivo, il 21 settembre, domenica, non essendo un
giorno utile per la scadenza (art. 38 LPGA);
ora, il ricorso è stato presentato il 30 settembre 2008;
non sussiste alcun motivo ai sensi dell'art. 41 LPGA per restituire il
termine ricorsuale, le ragioni fatte valere dall'insorgente, nella replica
del 7 marzo 2009, non essendo di rilievo;
segnatamente, una semplice dimenticanza della decisione in lite e/o la
malattia dell'insorgente non rappresentano motivi giustificati di
restituzione del termine;
il ricorso, inoltrato il 30 settembre 2008 (data del timbro postale), è
tardivo e di conseguenza inammissibile;
giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non
entrata nel merito su impugnazioni manifestamente irricevibili;
visto l'esito della procedura, non vengono elevate spese processuali.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. AI )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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