B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6329/2013
S e n t e n z a d e l 2 l u g l i o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli e Daniel Stufetti,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Marco Probst, Studio legale,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 1° ottobre 2013).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
L'11 ottobre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicu-
rati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______
– cittadino italiano, nato il (…), celibe (doc. A 1-1) – una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° dicembre 2005 al 31
marzo 2007 (doc. A 54-1).
2.
Il 16 aprile 2012, l'interessato ha formulato una seconda richiesta volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. A 71-3; v. anche doc. A 81-1).
3.
Il 1° ottobre 2013, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha rilevato, in particolare in vir-
tù dei rapporti del 28 novembre 2012 e del 3 aprile 2013 dei dott.
B._______, specialista in medicina interna, e C._______, specialista in
psichiatrica e psicoterapia, medici SMR (doc. A 103-1 e 119-1), che lo sta-
to di salute dell'assicurato (affetto segnatamente da sindrome lombo ver-
tebrale su alterazioni degenerative, stato dopo discectomia L5-S1 e di-
stimia) è rimasto invariato rispetto al quadro clinico esistente nel 2007 (lo
stesso presenta segnatamente una completa inabilità al lavoro nella pre-
cedente attività di piastrellista a decorrere da dicembre del 2004, ma una
capacità al lavoro del 90% in un'attività confacente allo stato di salute a
far tempo da dicembre del 2006; v. doc. A 27-1 e 54-3), ciò che conduce
ad un grado d'invalidità del 23%, che esclude il riconoscimento del diritto
ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 136-1).
4.
L'11 novembre 2013 (e il 10 febbraio 2014, con atto di complemento), l'in-
teressato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federa-
le contro la decisione dell'UAIE del 1° ottobre 2013 mediante il quale ha
chiesto il riconoscimento di una rendita d'invalidità dal momento che, se-
condo i rapporti psichiatrico del 27 marzo 2013 del dott. D._______ e
reumatologico del 31 gennaio 2014 del dott. E._______, allegati in copia,
vi è stato un peggioramento delle sue condizioni di salute. Ha segnalato
che le patologie di cui è affetto giustificano una completa inabilità al lavo-
ro. Infine, ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria e gratuito
patrocinio (doc. TAF 1 e 10). Il 26 febbraio 2014, ha prodotto un rapporto
psichiatrico del 20 febbraio 2014 del dott. D._______ (doc. TAF 12).
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5.
Nella risposta al ricorso del 15 aprile 2014 (doc. TAF 18), l'UAIE ha pro-
posto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata
ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa
procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Can-
tone F._______ del 25 marzo 2014 (doc. TAF 18), il quale rinvia a sua
volta all'annotazione del Servizio medico regionale (SMR) dell'11 marzo
2014, in cui è indicato che per completare l'istruttoria è opportuno sotto-
porre l'insorgente ad una valutazione reumatologica e psichiatrica atta a
definire con precisione l'evoluzione clinica e funzionale dell'assicurato
quale piastrellista rispettivamente in un'attività adeguata agli eventuali li-
miti funzionali somatici e psichici (conclusione principale; doc. TAF 18).
6.
Con scritto del 16 maggio 2014, l'insorgente ha segnalato che "(…) non
mi oppongo alla domanda di rinvio degli atti e quindi vi esprimo la mia
adesione alla suddetta proposta formulata dalla controparte". Ha altresì
chiesto il riconoscimento dell'importo di fr. 11'049.80 a titolo di spese ripe-
tibili ed allegato la relativa nota d'onorario (doc. TAF 21).
7.
7.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20),
i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero.
7.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
7.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
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8.
8.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina
le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in
particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua
capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
8.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incomple-
to dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
9.
9.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla
conclusione principale della presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone
F._______ del 25 marzo 2014 è giustificata dalla necessità di completare
l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di
salute del ricorrente, segnatamente con un esame sullo stato di salute
reumatologico ed un esame sullo stato di salute psichiatrico, il medico
SMR avendo segnalato, nell'annotazione dell'11 marzo 2014 (doc. TAF
18), che sono stati prodotti dei nuovi documenti internistico-reumatologici
e psichiatrici. Detto medico ha altresì segnalato che nei documenti agli at-
ti di causa figurano delle "incongruenze" in merito all'inabilità lavorativa
dell'interessata.
9.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giuri-
sprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-
mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità in-
feriore e dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che
l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere
necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in ef-
fetti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente
medesimo con il necessario grado della verosimiglianza preponderante.
9.3 Nel caso concreto non era altresì necessario nell'ambito del provve-
dimento del 2 maggio 2014 di questo Tribunale dare al ricorrente la pos-
sibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova
giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF 137
V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'au-
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torità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'even-
tualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr.,
sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che
nella decisione impugnata del 1° ottobre 2013 l'autorità inferiore ha con-
siderato che il ricorrente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello
pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impugnata (che
costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale nel ca-
so di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'otteni-
mento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
9.4 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la
decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministra-
zione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso prece-
dentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto
sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, preferibil-
mente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione comples-
siva del caso.
10.
10.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA).
10.2
10.2.1 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un
mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità
a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg.
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
10.2.2 In virtù dell'art. 7 cpv. 1 TS-TAF, la parte vincente ha diritto alle ri-
petibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Secondo gli art. 8 e
9 cpv. 1 TS-TAF, le ripetibili comprendono, fra l'altro, le spese di patroci-
nio, ossia l'onorario dell'avvocato, ed i disborsi, quali, segnatamente, le
spese di fotocopiatura, le spese di porto e le spese telefoniche. L'art. 10
cpv. 1 e 2 TS-TAF precisa che l'onorario dell'avvocato è calcolato in fun-
zione del tempo necessario alla rappresentanza della parte; la tariffa ora-
ria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 fran-
chi.
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10.2.3 Secondo giurisprudenza, nell'ambito del suo potere d'apprezza-
mento, il Tribunale di prima istanza determina l'onorario dell'avvocato in
funzione dell'importanza e delle difficoltà della lite nonché dell'ampiezza
del lavoro e del dispendio orario. Per valutare l'importanza del lavoro e
del tempo consacrato, occorre tenere conto del fatto che la procedura in
materia di assicurazioni sociali è retta dalla massima inquisitoria, ciò che,
di solito, facilita il compito del mandatario. Quanto all'attività di quest'ulti-
mo suscettibile di essere considerata, essa non può comprendere le a-
zioni inutili o superflue. Inoltre, le iniziative intraprese prima della promo-
zione della fase processuale non possono – di principio e salvo eccezioni
– essere ritenute (cfr., per il principio, la sentenza del TF I 452/05 del 27
novembre 2006 consid. 5.5 e relativi riferimenti; cfr., per le eccezioni, DTF
112 Ib 353 consid. 3a in fine [possono quindi essere ritenuti gli atti ante-
riori alla fase processuale quando questi sono necessari alla preparazio-
ne della procedura di ricorso]).
10.2.4
10.2.4.1 Nel caso concreto, con scritto del 16 maggio 2014, il ricorrente
ha chiesto il riconoscimento dell'importo di fr. 11'049.80 a titolo di spese
ripetibili (fr. 8'300.- a titolo di onorario e fr. 1'931.30 quali spese, oltre
all'imposta sul valore aggiunto), secondo l'allegata nota d'onorario (doc.
TAF 21).
10.2.4.2 Conto tenuto delle particolarità del caso concreto e dell'insieme
delle circostanze, la richiesta di fissare la tariffa oraria a fr. 200.- (cfr. nota
d'onorario), può essere ammessa.
10.2.4.3
10.2.4.3.1 Ciò premesso, per la fase pre-processuale, può essere ritenuto
solo il tempo impiegato per quegli atti necessari alla preparazione della
procedura di ricorso (cfr. DTF 112 Ib 353 consid. 3a in fine). Appare quindi
potersi ammettere il tempo indicato nella nota d'onorario per la richiesta il
14 e 28 ottobre 2013 all'UAIE di trasmissione degli atti dell'incarto, per la
consulenza telefonica con il cliente e per i colloqui telefonici con i medici
dell'interessato (40 minuti), comunque utili per l'inoltro del ricorso (detti at-
ti avrebbero comunque dovuto essere effettuati da mandatario diligente al
più tardi dopo la notificazione della decisione impugnata) nonché i relativi
disborsi per fr. 27.10.
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10.2.4.3.2 Per quanto concerne la fase ricorsuale, della nota d'onorario
presentata possono senz'altro essere ammesse le posizioni che si riferi-
scono alle consulenze telefoniche con il cliente per complessivamente 1
ora. Appare potersi risarcire anche il tempo occorso di complessivamente
3 ore e 15 minuti per l'allestimento di lettere al cliente o nel suo interesse
e per i colloqui telefonici nell'interesse di quest'ultimo. Per lo studio della
causa, il colloquio in studio con il cliente e l'allestimento del ricorso si giu-
stifica il dispendio di tempo (10 ore e 30 minuti), indicato nella nota d'ono-
rario, tanto più che l'incarto dell'UAIE e l'incarto dell'Ufficio AI del Cantone
F._______ (ricevuti da questo Tribunale il 4 rispettivamente il 18 dicembre
2013 e trasmessi al rappresentante dell'insorgente l'8 gennaio 2014 per
consultazione) sono voluminosi. Sono altresì rimborsabili integralmente i
disborsi indicati nella nota d'onorario in fr. 995.60.
10.2.4.3.3 In totale, il dispendio orario ammonta a 15 ore e 25 minuti ed i
disborsi sono pari a fr. 1'022.70.
10.2.4.4 Infine, considerato che per prestazioni di avvocati fornite a per-
sone domiciliate all'estero non è dovuta l'IVA (v. art. 1 cpv. 2 in correlazio-
ne con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIVA (RS 641.20), la stessa non può
essere indennizzata (cfr. sulla questione, e fra le tante, le sentenze del
TAF C-3457/2011 del 10 maggio 2012 consid. 11.1 e C-1677/2011 del 13
gennaio 2012 consid. 5.3).
10.2.4.5 In conclusione, sulla base della nota d'onorario "moderata" in
questa sede, le spese ripetibili a favore del ricorrente sono fissate in fr.
4'106.05 (15 ore e 25 minuti a fr. 200.- [come richiesto nella nota d'onora-
rio] oltre ai disborsi di fr. 1'022.70).
10.3 La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto
divenuta senza oggetto (cfr. sentenza del TAF C-7077/2010 dell'11 gen-
naio 2013 consid. 8.4 e relativi riferimenti). In siffatte circostanze, la do-
manda di proroga del termine – richiesta a titolo prudenziale dal ricorrente
il 16 maggio 2014 per l'inoltro del formulario relativo alla domanda di gra-
tuito patrocinio – è divenuta caduca, come l'insorgente stesso ammette
nel già citato scritto del 16 maggio 2014 (pag. 2).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 1° ottobre 2013 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE af-
finché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 4'106.05 a titolo di spese ripetibili.
4.
La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto di-
venuta senza oggetto.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegata: copia dello scritto
del ricorrente del 16 maggio 2014)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: