B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6339/2013
Dec i s i on e d e l 2 4 g i u gno 2 0 1 6
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
1. Helsana Versicherungen AG, casella postale,
8081 Zurigo
2. Progrès Versicherungen AG, casella postale,
8081 Zurigo,
3. Sansan Versicherungen AG, casella postale,
8081 Zurigo,
4. Avanex Versicherungen AG, casella postale,
8081 Zurigo,
5. Helsana-Gruppe Versicherungen AG,
casella postale, 8081 Zurigo,
6. indivo Versicherungen AG, casella postale, 8081 Zurigo,
7. Sanitas Grundversicherungen AG, Jägergasse 3,
casella postale 2010, 8021 Zurigo,
8. Compact Grundversicherungen AG, Jägergasse 3,
casella postale 2010, 8021 Zurigo,
9. Wincare Versicherungen, Konradstrasse 14,
casella postale 299, 8401 Winterthur,
10. CPT Assurance SA, Tellstrasse 18,
casella postale 8624, 3001 Berna,
11. Agilia Krankenkasse AG, Mühlering 5,
casella postale 246, 6102 Malters,
12. Publisana Krankenkasse AG, Hauptstrasse 24,
casella postale, 5201 Brugg,
13. Kolping Krankenkasse AG, Ringstrasse 16,
casella postale 198, 8600 Dübendorf,
rappresentate da Helsana Assicurazioni SA, via Nizzola 1b,
6500 Bellinzona,
ricorrenti,
contro
Fondazione Cardiocentro Ticino, via Tesserete 48,
6900 Lugano,
rappresentata dall'avv. Stefano Fornara,
Studio legale Respini Jelmini Beretta Piccoli & Fornara,
via Ferruccio Pelli 2, casella postale 6316, 6901 Lugano,
opponente,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino,
Residenza Governativa, 6501 Bellinzona,
rappresentato dalla Divisione della salute pubblica,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore,
Oggetto
Tariffa per la cura ospedaliera stazionaria (decreto esecutivo
del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino del
15 ottobre 2013).
C-6339/2013
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decreto esecutivo del 15 ottobre 2013 (pubblicato nel Foglio ufficiale
del Cantone Ticino no. 84 del 18 ottobre 2013), il Consiglio di Stato della
Repubblica e Cantone Ticino, ritenuto che le parti non avevano raggiunto
un accordo, ha fissato la tariffa ospedaliera per degenze presso il Cardio-
centro Ticino a fr. 10'100.- dal 1° gennaio 2012 (doc. TAF 1, doc. A).
2.
Il 12 novembre 2013, la Cooperativa di acquisti HSK ha interposto ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro il decreto esecutivo del
15 ottobre 2013 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino mediante il quale
ha chiesto, in via principale, l'annullamento del decreto esecutivo e, in via
subordinata, la fissazione, con effetto al 1° gennaio 2012, di una tariffa di
fr. 9'632.-, (pari a quella risultante dal Benchmark come da lei determinato
[v. doc. F]; doc. TAF 1). Il 16 dicembre 2013, ha versato un anticipo spese
di fr. 8'000.- (doc. TAF 2 a 4).
3.
Con osservazioni del 13 maggio 2015, la Fondazione Cardiocentro Ticino
ha chiesto la reiezione del ricorso della Cooperativa di acquisti HSK (doc.
TAF 18).
4.
Nella risposta al ricorso del 18 maggio 2015, il Consiglio di Stato del Can-
tone Ticino ha proposto la reiezione del ricorso, precisando di aver effet-
tuato, nell’ambito della fissazione della tariffa, dapprima un’analisi dei costi
computabili per le prestazioni fornite dal Cardiocentro Ticino e poi un con-
fronto con le tariffe di altri istituti ospedalieri (doc. TAF 19).
5.
Nella presa di posizione del 3 luglio 2015, l’Ufficio federale della sanità
pubblica ha postulato l’accoglimento del ricorso ed il rinvio degli atti al Con-
siglio di Stato del Cantone Ticino per nuova decisione, rammentando in
particolare che le tariffe ospedaliere devono essere determinate in base
alla remunerazione degli ospedali che forniscono la prestazione tariffata
assicurata obbligatoriamente, nella qualità necessaria, in modo efficiente e
vantaggioso (doc. TAF 21).
6.
Nella presa di posizione del 17 agosto 2015, la Sorveglianza dei prezzi ha
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indicato che la tariffa ospedaliera per il Cardiocentro Ticino deve ammon-
tare a fr. 9'480.- al massimo dal 1° gennaio 2012 (pari alla tariffa per gli
ospedali acuti non universitari del Cantone Zurigo, tariffa considerata sic-
come conforme al diritto da parte di questo Tribunale; doc. TAF 25).
7.
7.1 Con osservazioni finali del 13 ottobre 2015, la Cooperativa di acquisti
HSK ha postulato l’accoglimento del proprio gravame (doc. TAF 32).
7.2 Con scritto del 14 ottobre 2015, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino
ha comunicato di rinunciare ad introdurre delle osservazioni (doc. TAF 33).
7.3 Con osservazioni finali del 14 ottobre 2015, la Fondazione Cardiocen-
tro Ticino ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo che la tariffa
ospedaliera sia fissata a fr. 10'400.- dal 1° gennaio 2012 (pari a quella ri-
sultante dal baserate calcolatorio per gli anni 2012-2014 [doc. TAF 34]; v.
anche gli scritti del 29 luglio e 28 agosto 2015 [doc. TAF 23 e 26]).
8.
Con scritto del 14 dicembre 2015, Tarifsuisse SA ha formulato una do-
manda di sospensione (fino a decisione da parte del Consiglio di Stato del
Cantone Ticino) delle procedure di ricorso C-6424/2013 e C-6450/2013 in
ragione della stipulazione tra Tarifsuisse SA (ad eccezione di CSS Assicu-
razione malattie SA, Intras Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sa-
nagate SA) e la Fondazione Cardiocentro Ticino di un contratto tariffale
(trasmesso in copia a questo Tribunale il 15 dicembre 2015) concernente
“il rimborso delle prestazioni in base a SwissDRG per le cure stazionarie
acute secondo la LAMal” anno 2012, anno 2013, anno 2014, anno 2015,
anno 2016 e anno 2017, accordo che è stato trasmesso all’autorità canto-
nale per la ratifica.
9.
Con decisione incidentale del 23 dicembre 2015, il Tribunale amministra-
tivo federale ha sospeso – segnatamente per motivi di economia proces-
suale – pure la causa in questione (C-6339/2013) fino alla decisione del
Consiglio di Stato del Cantone Ticino sull’approvazione della surriferita
convenzione tariffale, salvo comunicazione scritta contraria da parte della
Cooperativa di acquisti HSK. Questo Tribunale ha altresì precisato che la
procedura di ricorso avrebbe potuto essere ripresa – d’ufficio o su richiesta
motivata di una parte – qualora fossero venuti meno i motivi che l’avevano
originata (doc. TAF 37).
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10.
Con lettera del 18 gennaio 2016, CSS Assicurazione malattie SA ha indi-
cato di aver rinunciato, unitamente agli assicuratori Intras Assicurazione
malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA, ad essere rappresentati da Ta-
rifsuisse SA, gli stessi essendo ormai rappresentati da CSS Assicurazione
malattie SA (doc. TAF 42).
11.
Con scritto del 17 febbraio 2016, Tarifsuisse SA ha informato questo Tribu-
nale in merito alla stipulazione tra il gruppo di assicuratori rappresentato
da CSS Assicurazione malattie SA e la Fondazione Cardiocentro Ticino di
una convenzione tariffale per le prestazioni fornite dal Cardiocentro Ticino
(doc. TAF 43).
12.
Con decreto esecutivo del 18 maggio 2016 (pubblicato nel Foglio ufficiale
del Cantone Ticino no. 40 del 20 maggio 2016), il Consiglio di Stato del
Cantone Ticino ha approvato le convenzioni e i relativi allegati sottoscritti
tra la Fondazione Cardiocentro Ticino e gli assicuratori malattie (Tarifsuisse
SA, Cooperativa di acquisti HSK e CSS Assicurazione malattie SA) affe-
renti alle tariffe ospedaliere per le cure somatico acute dal 2012 al 2017.
13.
Con scritto del 3 giugno 2016, Tarifsuisse SA ha segnalato che, mediante
decreto esecutivo del 18 maggio 2016 (trasmesso in copia), il Consiglio di
Stato del Cantone Ticino ha approvato, con effetto al 1° giugno 2012, le
convenzioni sottoscritte tra il Cardiocentro Ticino e gli assicuratori malattie.
Chiede pertanto, una volta cresciuto in giudicato il decreto esecutivo, di
stralciare la causa dai ruoli, con fissazione delle spese processuali e delle
ripetibile secondo apprezzamento di questo Tribunale (doc. TAF 44).
14.
Con scritto del 16 giugno 2016, la Cooperativa di acquisti HSK ha chiesto,
a seguito “dell’intervenuta transazione, suggellata dall’emanazione del de-
creto esecutivo (del 18 maggio 2016 da parte del Consiglio di Stato del
Cantone Ticino)”, di stralciare la causa dai ruoli, con spese a carico delle
parti, compensate le ripetibili (doc. TAF 45).
15.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. i LTAF e gli art. 53 cpv. 1 e 90a cpv. 2 LAMal (RS 832.10),
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i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA e dell'art. 47 LAMal, del
governo cantonale afferenti alla fissazione della tariffa.
16.
16.1 Questo Tribunale rileva che, nella convenzione tariffale del 1° gennaio
2012 concernente il rimborso delle prestazioni in base a SwissDRG per le
cure stazionarie acute secondo la LAMal, sottoscritta da Tarifsuisse SA (ad
eccezione di CSS Assicurazione malattie SA, Intras Assicurazione malattie
SA, Arcosana SA e Sanagate SA) il 27 ottobre 2015 e dalla Fondazione
Cardiocentro Ticino il 10 novembre 2015, la Fondazione e Tarifsuisse SA
(ad eccezione dei 4 menzionati assicuratori malattie) si sono accordati in
merito alla tariffa per le prestazioni del Cardiocentro Ticino per le cure so-
matiche acute per gli anni dal 2012 al 2017 (v. le cause C-6424/2013 e C-
6450/2013). La Convenzione e i relativi allegati sono stati approvati dal
Consiglio di Stato del Cantone Ticino con decreto esecutivo del 18 maggio
2016 (pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino no. 40 del 20 mag-
gio 2016).
16.2 Dal decreto esecutivo del 18 maggio 2016 risulta pure che il Consiglio
di Stato del Cantone Ticino ha approvato anche le convenzioni e i relativi
allegati concernenti le tariffe ospedaliere per le cure somatico acute dal
2012 al 2017 sottoscritti tra la Fondazione Cardiocentro Ticino e la Coope-
rativa di acquisti HSK (baserate di fr. 9'950.- per il 2012, baserate di fr.
9'900.- per il 2013, baserate di fr. 9'800.- per il 2014, baserate di fr. 9'700.-
per il 2015, baserate di fr. 9'650.- per il 2016 e baserate di fr. 9'650.- per il
2017) nonché le convenzioni e i relativi allegati concernenti le tariffe ospe-
daliere per le cure somatico acute dal 2012 al 2017 sottoscritti tra la Fon-
dazione Cardiocentro Ticino e il gruppo di assicuratori rappresentato da
CSS Assicurazione malattie SA. Scaduto infruttuoso il termine di ricorso, il
decreto esecutivo del 18 maggio 2016 è cresciuto in giudicato il 20 giugno
2016.
16.3 Da quanto esposto, discende che la procedura della causa di ricorso
C-6339/2013 ha, da un lato, da considerarsi come ripresa al più tardi il 20
giugno 2016 (momento in cui è cresciuto in giudicato il decreto esecutivo
del Consiglio di Stato del Cantone Ticino del 18 maggio 2016 e in cui è
venuto meno il motivo che aveva originato la sospensione della procedura).
Dall’altro lato, il ricorso viene stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l’in-
teresse degno di protezione delle ricorrenti all’annullamento o alla modifi-
cazione del decreto impugnato, a seguito della crescita in giudicato del de-
creto esecutivo del 18 maggio 2016 mediante il quale il Consiglio di Stato
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ha approvato la convenzione tariffale e i relativi allegati sottoscritti tra le
ricorrenti e il Cardiocentro Ticino per le prestazioni del Cardiocentro Ticino
oggetto del litigio.
17.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle
cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
18.
18.1 Di regola, secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono poste
a carico della parte che soccombe, fermo restando che, secondo l'art. 63
cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità infe-
riore.
18.1.1 Nella convenzione tariffale sottoscritta da Tarifsuisse SA (ad ecce-
zione di CSS Assicurazione malattie SA, Intras Assicurazione malattie SA,
Arcosana SA e Sanagate SA) e la Fondazione Cardiocentro Ticino è stato
convenuto che le spese di procedura e le tasse di giustizia saranno ripartite
in ragione di metà ciascuno (v. le cause C-6424/2013 e C-6450/2013). Con
scritto del 16 giugno 2016, la Cooperativa di acquisti HSK ha postulato che
le spese siano poste a carico delle parti (doc. TAF 45). Si giustifica pertanto
che ogni parte si assuma le spese processuali connesse alla causa di ri-
corso da lei interposta dinanzi a questo Tribunale, e meglio la Cooperativa
di acquisti HSK si assumerà le spese processuali nella causa C-
6339/2013, Tarifsuisse SA le spese processuali nella causa C-6424/2013
e la Fondazione Cardiocentro Ticino le spese processuali nella causa C-
6450/2013.
18.1.2 Visto l’esito della causa, le spese processuali ridotte, di fr. 2'000.-,
sono poste a carico della Cooperativa di acquisti HSK. Esse sono compu-
tate con l’anticipo spese, di fr. 8'000.-, versato dalla ricorrente stessa il 16
dicembre 2013. È pertanto restituito alla ricorrente l’importo eccedente di
fr. 6'000.-, mediante versamento sul conto che la stessa indicherà questo
Tribunale.
18.2
18.2.1 In virtù dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ri-
corso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente
un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha
sopportato (v. anche art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
C-6339/2013
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tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
18.2.2 Nella convenzione tariffale sottoscritta tra Tarifsuisse SA (ad ecce-
zione di CSS Assicurazione malattie SA, Intras Assicurazione malattie SA,
Arcosana SA e Sanagate SA) e la Fondazione Cardiocentro Ticino è stato
convenuto che ogni parte si assume le proprie spese legali rispettivamente
che sarebbero state compensate le ripetibili (v. le cause C-6424/2013 e C-
6450/2013). Con scritto del 16 giugno 2016, la Cooperativa di acquisti HSK
ha pure postulato che le ripetibili siano compensate (doc. TAF 45). Si giu-
stifica pertanto, come richiesto dalle parti, di compensare le ripetibili fra le
parti.
19.
Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro le deci-
sioni in materia di assicurazione malattie, pronunciate dal Tribunale ammi-
nistrativo federale in virtù dell'art. 33 lett. i LTAF in combinazione con gli
art. 53 cpv. 1 e 90a cpv. 2 LAMal, è inammissibile, giusta l'art. 83 lett. r LTF.
Pertanto, il presente giudizio è definitivo.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La procedura di ricorso in esame ha da considerarsi siccome ripresa al più
tardi il 20 giugno 2016.
2.
La causa C-6339/2013 è stralciata dai ruoli a seguito della crescita in
giudicato del decreto legislativo del 18 maggio 2016 mediante il quale il
Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato la convenzione tariffale
e relativi allegati sottoscritti tra la Fondazione Cardiocentro Ticino e le
ricorrenti per le prestazioni del Cardiocentro Ticino oggetto del litigio.
3.
Le spese processuali ridotte, di fr. 2'000.-, sono poste a carico della
Cooperativa di acquisti HSK. L’anticipo spese di fr. 8'000.-, versato il 16
dicembre 2013, è computato con le spese processuali. L’importo
eccedente di fr. 6'000.- è restituito alle ricorrenti.
4.
Le ripetibili per la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale
sono compensate.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante Fondazione Cardiocentro Ticino (Atto giudiziario)
– rappresentante Cooperativa di acquisti HSK (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (Raccomandata)
– Ufficio federale della sanità pubblica (Raccomandata)
– Sorveglianza dei prezzi (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti
Marcella Lurà
Data di spedizione: