B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6350/2014
Sen t en z a d e l 3 0 l u g l i o 2 0 1 8
Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Anna Borner.
Parti
A._______,
rappresentato dall'avv. Giovanni Cianni,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, diritto a provvedimenti profes-
sionali (decisione del 2 ottobre 2014).
C-6350/2014
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano, nato il (…) 1969, ha lavorato in Svizzera
dal novembre 2010 all’11 aprile 2011 svolgendo l’attività di serramentista e
solvendo contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (doc. 1 pagg. 1 e segg. dell’incarto dell’autorità inferiore [di se-
guito: doc. A 1 pagg. 1 e segg.]).
A.b L’11 aprile 2011, l’interessato ha subito un infortunio sul luogo di lavoro
che gli ha provocato una “lesione parziale di basso grado dell’inserzione
dei tendini dell’estensore all’epicondilo radiale” al gomito sinistro (doc. 1
pag. 1, doc. 7 pag. 9 [RM del 16/17 maggio 2011] e doc. 19 pag. 47 dell’in-
carto dell’assicuratore contro gli infortuni [di seguito: doc. B 1 pag. 1, doc.
B 7 pag. 9 [RM del 16/17 maggio 2011] e doc. B 19 pag. 47]).
B.
Il 17 gennaio 2012, l’assicurato ha formulato una domanda volta all’otteni-
mento di provvedimenti d’integrazione professionale rispettivamente di una
rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. A 1 pagg. 1 e segg.).
C.
Con decisione del 23 agosto 2012, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invali-
dità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la domanda
tendente all’ottenimento di una rendita d’invalidità svizzera in ragione di
una durata di contribuzione in Svizzera inferiore a un anno, l’assicurato
avendo versato in Svizzera dei contributi assicurativi solamente dal 1° no-
vembre 2010 al 10 aprile 2011 (doc. A 26 pagg. 67 e seg.). Tale decisione
è cresciuta incontestata in giudicato.
D.
D.a Nell’ambito dell’istruttoria della domanda di provvedimenti d’integra-
zione professionale, l’UAIE ha assunto agli atti diversa documentazione
riguardante esami RM e RX, nonché diversi rapporti e valutazioni mediche,
in particolare il rapporto del 27 marzo 2014 della visita medica circondariale
del 13 marzo 2014 del dott. B._______, specialista in chirurgia ortopedica
(doc. B 88 pagg. 155 e segg.)
D.b Sulla base del rapporto del 27 marzo 2014 della visita medica circon-
dariale del 13 marzo 2014 del dott. B._______, con progetto di decisione
del 30 aprile 2014, l’UAIE ha prospettato il respingimento della domanda
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di riformazione professionale, ai sensi dell’art. 17 LAI (RS 831.20), conto
tenuto di una capacità lavorativa totale a decorrere dal 1° aprile 2014 (doc.
A 37 pagg. 86 e seg.).
D.c Con osservazioni del 20 maggio 2014, l’interessato ha contestato il
progetto di decisione. Ha fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti
giuridicamente rilevanti. Ha quindi chiesto il riconoscimento del diritto a ri-
cevere provvedimenti professionali. Ha allegato il certificato medico dell’8
maggio 2014 del dott. C._______, medico chirurgo, specialista in ortopedia
e in medicina dello sport, il quale ha ritenuto un’incapacità lavorativa per i
30 giorni seguenti la sua visita e indicato di essere in attesa degli esami
RM ed EMG (doc. A 39 pagg. 90 e segg. e doc. A 41 pag. 94).
D.d Con certificato medico del 7 giugno 2014, il dott. C._______ ha indi-
cato che l’esame EMG all’arto superiore sinistro ha evidenziato una soffe-
renza del nervo mediano e di essere ancora in attesa dell’esame RM (doc.
B 84 pag. 149).
D.e Nella valutazione medica dell’11 luglio 2014, il dott. C._______ ha in-
dicato che “per ora non vi sono le condizioni per una ripresa del lavoro
come serramentista” (doc. B 100 pagg. 185 e seg.). Nel certificato medico
del 14 luglio 2014, il dott. C._______ ha ritenuto un’incapacità lavorativa
totale per ulteriori 30 giorni (doc. B 101 pag. 187).
D.f Il 21 luglio 2014, il medico di circondario dott. B._______ ha ritenuto
non vi fossero elementi per modificare la propria valutazione del marzo
2014 (doc. B 103 pag. 192). Nel rapporto del 6 agosto 2014 della visita
medica di chiusura del 28 luglio 2014, il dott. B._______ ha indicato che gli
esami effettuati in marzo, nonché la RM del 26 giugno 2014, confermano
che non vi è nessuna patologia del gomito sinistro. Ha quindi ritenuto una
capacità lavorativa totale in attività rispettose delle limitazioni funzionali
(doc. B 89 pagg. 160 e segg.).
E.
Con decisione del 2 ottobre 2014, l’UAIE ha respinto la domanda tendente
all’ottenimento di provvedimenti professionali giusta l’art. 17 LAI. Detto Uf-
ficio ha ritenuto un’incapacità lavorativa totale nella precedente attività di
serramentista e una capacità lavorativa totale in attività sostitutive semplici
e ripetitive. Dal confronto dei redditi (reddito da valido: fr. 47'797.-; reddito
da invalido: fr. 57'421.- [secondo TA1 2010 aggiornata al 2012]) risulta al-
tresì una perdita di guadagno dello 0%. L’autorità inferiore ha quindi con-
cluso che essendo il grado d’invalidità inferiore al 20% non è possibile
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prendere in considerazione il riconoscimento di eventuali provvedimenti
professionali (doc. A 60 pagg. 127 e segg.; cfr. anche doc. A 57 pagg. 120
e segg. [foglio di calcolo]).
F.
Con decisione del 28 ottobre 2014, l’assicuratore contro gli infortuni ha ri-
tenuto non più esigibile l’attività abituale di serramentista, ma ha ritenuto
una capacità lavorativa totale in lavori da leggeri a mediamente pesanti
rispettosi delle limitazioni funzionali, quali ad esempio addetto alla manu-
tenzione, aiuto autista, operaio di fabbrica o venditore/magazziniere. Dal
confronto dei redditi (reddito da valido: fr. 53'027.-; reddito da invalido: fr.
57'045.-) consegue un grado d’invalidità inferiore al 10% di modo che non
possono essere accordate prestazioni a titolo di rendita d’invalidità. L’assi-
curatore contro gli infortuni ha altresì negato un’indennità per menoma-
zione dell’integrità sulla base della visita del 28 luglio 2014 (rapporto del 6
agosto 2014) secondo cui non sussiste nessuna menomazione importante
dell’integrità fisica (doc. A 62 pagg. 133 e segg.).
G.
G.a Il 30 ottobre 2014 (cfr. timbro postale), l’interessato ha inoltrato un ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione
dell’UAIE del 2 ottobre 2014 e chiesto il riconoscimento di “un grado d’in-
capacità lucrativa pari al 100% (…) nonché un’indennità di menomazione
del 20%”. Ha allegato diversa documentazione medica già agli atti e for-
mulato una domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc.
TAF 1 e allegati).
G.b Il 27 luglio 2014 (cfr. timbro postale), il ricorrente ha trasmesso ulteriore
documentazione al fine di dimostrare il proprio stato d’indigenza (doc. TAF
5 e allegati).
H.
Con risposta del 1° dicembre 2014, l’autorità inferiore ha proposto la reie-
zione del ricorso e la conferma della decisione impugnata conformemente
all’allegato preavviso dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone
D._______ (Ufficio AI) del 20 novembre 2014. Detto Ufficio ha rilevato in
particolare che dall’interessato può essere ragionevolmente preteso che
sfrutti la sua residua capacità lavorativa in quei settori di attività accessibili
a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, quali ad
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Pagina 5
esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di con-
trollo ecc. per i quali non sono necessari provvedimenti professionali (doc.
TAF 6 e allegato).
I.
Con decisione su opposizione del 5 gennaio 2015, l’assicuratore contro gli
infortuni ha respinto l’opposizione formulata dall’interessato contro la deci-
sione del 28 ottobre 2014 (cfr. allegato al doc. TAF 9). Dalle carte proces-
suali non risulta essere stato presentato ricorso contro tale decisione.
J.
J.a Con provvedimento dell’8 gennaio 2015 (doc. TAF 7 [notificato al rap-
presentante il 12 gennaio 2015, doc. TAF 8), questo Tribunale ha respinto
la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, nonché invitato
il ricorrente a presentare la replica entro un termine di 30 giorni a decorrere
da quello successivo alla notifica dello stesso. Il ricorrente non ha fatto uso
della facoltà di presentare l’atto di replica.
J.b Con sentenza del 14 aprile 2015, il Tribunale federale ha dichiarato
inammissibile il ricorso formulato il 3 febbraio 2015 contro la decisione in-
cidentale dell’8 gennaio 2015 del TAF in merito al respingimento della do-
manda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Il Tribunale fede-
rale ha altresì invitato il TAF a riesaminare la situazione d’indigenza riferita
nel ricorso medesimo (doc. TAF 14).
J.c Con provvedimento del 13 maggio 2015, questo Tribunale ha accolto
la domanda di assistenza giudiziaria e designato l’avvocato Giovanni
Cianni quale patrocinatore d’ufficio (doc. TAF 16).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente
l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid.
2 con rinvii).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
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contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile limitatamente, però, all’oggetto della decisione litigiosa, ossia
la concessione di provvedimenti professionali ai sensi dell’art. 17 LAI. Ciò,
nonostante il fatto che il ricorrente, rappresentato in questa sede da man-
datario professionale, neppure postula nel gravame il riconoscimento di
uno specifico provvedimento professionale in materia di AI, tanto meno mo-
tiva la necessità di un siffatto provvedimento. È invece manifestamente
inammissibile la conclusione tendente al riconoscimento di un’indennità
per menomazione dell’integrità che non riguarda chiaramente la procedura
in materia d’assicurazione per l’invalidità, ma la procedura in materia d’as-
sicurazione contro gli infortuni, non di competenza di questo Tribunale (art.
109 LAINF [cfr. pure sentenza del TAF C-2736/2014 dell’8 dicembre 2017,
consid. 1.4]). Il ricorso sarebbe pure manifestamente inammissibile nella
misura in cui la conclusione ricorsuale dovesse tendere, attraverso la ri-
chiesta constatazione di un grado di incapacità lavorativa pari al 100%, al
riconoscimento di una rendita AI svizzera, l’autorità inferiore avendo evaso
la domanda di rendita con decisione del 23 agosto 2012, decisione cre-
sciuta incontestata in giudicato (cfr. consid. C del presente giudizio).
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
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Pagina 7
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte-
riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor-
rere dal 1° gennaio 2015. Ratione temporis, queste modifiche, nella misura
in cui dovessero concernere questioni inerenti al presente litigio, non si ap-
plicano nel caso di specie (DTF 142 V 590 consid. 4.1 con rinvii).
2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
C-6350/2014
Pagina 8
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto
un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto
ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se-
condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a
partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130
V 445). Nella fattispecie in esame, la domanda di prestazioni dell’assicura-
zione svizzera per l’invalidità è stata presentata il 17 gennaio 2012 (cfr.
consid. B della presente sentenza) e quindi al caso in esame si applicano
di principio le nuove norme materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le
quali le disposizioni della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid.
3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA immediata-
mente applicabili con la loro entrata in vigore).
3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 2 ottobre 2014.
Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi
possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa-
zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362
consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'og-
getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giu-
dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze
del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20
aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
4.
4.1 Giusta l’art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi o minacciati da un’invali-
dità hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto essi siano ne-
cessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al
guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete, e le condi-
zioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute. Il diritto ai prov-
vedimenti d’integrazione non dipende dall’esercizio di un’attività lucrativa
prima dell’invalidità. Per determinare questi provvedimenti occorre tenere
conto della durata probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv.
1bis LAI). Secondo l’art. 8 cpv. 3 lett. b LAI, i provvedimenti d’integrazione
C-6350/2014
Pagina 9
sono i provvedimenti professionali (orientamento, prima formazione pro-
fessionale, riformazione professionale, collocamento, aiuto in capitale).
4.2 L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se
la sua invalidità esige una riconversione professionale e grazie ad essa la
capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata
(art. 17 cpv. 1 LAI). Il diritto alla riformazione professionale presuppone tra
l'altro che la durevole perdita di guadagno dovuta a invalidità ammonti a
circa il 20 % (DTF 139 V 399 consid. 5.3 con rinvii; 124 V 108). La perdita
di guadagno è determinata secondo i medesimi principi di quelli applicabili
per la determinazione del grado d’invalidità nel caso di una domanda di
rendita (cfr. sentenza del TAF C-6337/2013 del 16 luglio 2015, consid. 5.4
con rinvii).
4.3 Il diritto a determinati provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione
invalidità presuppone che siano appropriati allo scopo d’integrazione per-
seguito dall’assicurazione invalidità rispettivamente che gli stessi siano
obiettivamente, per quanto attiene al provvedimento da adottare, e sogget-
tivamente, in rapporto alla persona assicurata, necessari. In effetti, i prov-
vedimenti d’integrazione non possono essere efficaci che se la persona
alla quale è destinata è suscettibile di trarne, almeno parzialmente, bene-
ficio per quanto attiene all’integrazione (sentenza del TAF C-6337/2013 del
16 luglio 2015 consid. 5.2 con rinvio).
4.4 Pertanto, se l’attitudine soggettiva di (re)integrazione dell’assicurato fa
difetto, l’amministrazione può rifiutare di mettere in atto dei provvedimenti
di (re)integrazione o porvi fine. In generale, l’assicurato non ha diritto che
alle misure necessarie per realizzare lo scopo di (re)integrazione, ma non
alle misure migliori possibili nel suo caso (sentenza del TAF C-6337/2013
del 16 luglio 2015 consid. 5.2 con rinvii [in particolare DTF 124 V 108 con-
sid. 2a]).
4.5 La necessità di una riformazione non è pertanto data allorquando – in
un mercato del lavoro cosiddetto equilibrato – sussiste un ventaglio suffi-
ciente di attività, rispettose dei limiti funzionali dell’assicurato, ragionevol-
mente esigibili, conto tenuto della formazione e dell’esperienza professio-
nale dell’assicurato medesimo, suscettibili di assicurargli, in media, possi-
bilità di guadagno non inferiori a quella dell’ultima attività esercitata (cfr.
sentenza del TF 9C_511/2015 del 15 ottobre 2015 consid. 3 con rinvii). In
altri termini, la riformazione professionale non è necessaria in particolare
allorquando l’assicurato è sufficientemente riadattato, ossia che gli è pos-
sibile d’esercitare un’altra attività compatibile con le sue attitudini, senza
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Pagina 10
formazione supplementare (DTF 130 V 488 consid. 4,2; sentenza del TAF
C-6337/2013 del 16 luglio 2015 consid. 5.4 con rinvii).
5.
Nella presente procedura, il ricorrente ha inoltrato ricorso contro la deci-
sione del 2 ottobre 2014, mediante la quale l’UAIE gli ha negato il diritto a
provvedimenti professionali ai sensi dell’art. 17 LAI. Oggetto del conten-
dere è quindi unicamente la questione di sapere se l’interessato ha diritto
o meno al riconoscimento di una riformazione professionale.
6.
6.1 La generica censura del ricorrente secondo la quale l’autorità inferiore
sarebbe incorsa, dal profilo della valutazione medica del caso, in un accer-
tamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti è – per i motivi indicati
di seguito – chiaramente infondata e non trova sufficienti riscontri nelle ri-
sultanze processuali.
6.2 Questo Tribunale osserva che, secondo costante giurisprudenza, i re-
ferti affidati dagli organi dell'amministrazione a medici esterni oppure a un
servizio specializzato indipendente che fondano le proprie conclusioni su
esami e osservazioni approfondite, dopo avere preso conoscenza dell'in-
carto, e che giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria
piena, a meno che non vi siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la
loro affidabilità (DTF 137 V 210 consid. 6.2.4; 134 V 232 consid. 5.1 con
rinvii; 125 V 351 [sul valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servi-
zio medico, cfr. DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4]). Per quanto attiene alle
perizie/rapporti medici di parte, esse contengono considerazioni speciali-
stiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista me-
dico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a met-
tere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'ammi-
nistrazione (DTF 125 V 351).
6.3 Nella presente fattispecie, è incontestato – né appare esservi motivo
per questo Tribunale per un intervento d’ufficio in tale ambito –, che dalla
documentazione e dalle valutazioni mediche di cui agli atti di causa risulta
per il ricorrente, nella precedente attività di serramentista, un’incapacità la-
vorativa totale a decorrere dall’11 aprile 2011 (data dell’infortunio subito
[lett. A.b del riassunto dei fatti]).
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Pagina 11
6.4 Per quanto attiene alla capacità lavorativa in attività sostitutive, questo
Tribunale osserva quanto segue.
6.4.1 L’autorità inferiore ha ritenuto una capacità lavorativa totale in attività
sostitutive adeguate principalmente sulla base del rapporto del 6 agosto
2014 della visita medica di chiusura del 28 luglio 2014 del dott. B._______,
medico di circondario, specialista in chirurgia ortopedica (doc. B 89 pagg.
160 e segg.). La valutazione del medico di circondario si basa su informa-
zioni fornite dalla persona esaminata e dai medici curanti, sull'esame del
quadro clinico e del comportamento del ricorrente, sulle risultanze della
visita dell'insorgente, nonché sulla documentazione medica agli atti (con
particolare riferimento al referto del 10 febbraio 2014 della RM al gomito
sinistro e all'esame RM del 26 giugno 2014). Tale rapporto comporta il mo-
tivo della visita, il decorso secondo gli atti, le dichiarazioni dell’assicurato,
l’esame del peritando, la diagnosi, nonché l’apprezzamento. Da tale valu-
tazione emerge che il ricorrente soffre segnatamente di “soggettivamente
dolori cronici gomito sinistro con: stato dopo epicondilopatia radiale meno
ulnare gomito sinistro; stato dopo epicondilopatia omero radiale con le-
sione parziale dei tendini ERBC/ERLC con componente post-traumatica
dopo infortunio sul lavoro l’11 aprile 2011 e stato dopo débridement dell’in-
serzione dei tendini IRBC/IRLC, denervazione sull’epicondilo omerale ra-
diale; sinoviectomia del compartimento anteriore e resezione della plica si-
noviale al capitello omerale il 3 maggio 2012; stato dopo miogelosi dell’ap-
parato lombare di sinistra con/su caduta e contusione toracolombare in
data 6 maggio 2013” e il medico di circondario ha ritenuto una capacità
lavorativa totale in attività sostitutive rispettose delle limitazioni funzionali
(cfr. in particolare doc. B 89 pagg. 164 e seg.). Le conclusioni del medico
di circondario sono motivate e prive di contraddizioni. Pertanto, il rapporto
del 6 agosto 2014 può essere considerato un mezzo probatorio idoneo per
la valutazione dello stato di salute del ricorrente e dell'esigibilità dell'eser-
cizio di un'attività sostitutiva adeguata.
6.4.2 Certo, il ricorrente contesta genericamente il valore probatorio di tale
rapporto facendo riferimento in particolare al rapporto dell’11 luglio 2014
del dott. C._______, medico chirurgo, specialista in ortopedia e in medicina
dello sport (doc. B 100 pagg. 185 e seg., altresì allegato al doc. TAF 1),
facendo valere un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività. Tuttavia,
questo Tribunale osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricor-
rente, il dott. C._______ non ha ritenuto un’incapacità lavorativa totale a
tempo indeterminato e per qualsiasi attività, ma ha indicato che “Per ora
non vi sono le condizioni per una ripresa del lavoro come serramentista”.
Nel certificato medico del 14 luglio 2014, il dott. C._______ ha poi ritenuto
C-6350/2014
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un’incapacità lavorativa totale per ulteriori 30 giorni (doc. B 101 pag. 187),
ossia fino al 14 agosto 2014. Non risultano agli atti di causa rapporti medici
che ritengano un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività successi-
vamente al 14 agosto 2014.
6.4.3 Questo Tribunale osserva altresì che dagli atti di cui all’incarto
emerge che nel certificato medico del 7 giugno 2014 il dott. C._______ ha
indicato che “ha effettuato EMG arto superiore sinistro con sofferenza del
nervo mediano” e che era in attesa degli esiti della RM (cfr. doc. B 84 pag.
149, altresì allegato al doc. TAF 1). Ora, questo Tribunale osserva che
l’esame RM eseguito il 26 giugno 2014 – esame notoriamente più preciso
rispetto ad una EMG, ma comunque ritenuto necessario nel caso di specie
alfine di una valutazione più compiuta – è stato visionato sia dal medico di
circondario dott. B._______ (cfr. doc. B 89 pag. 164), sia dal dott.
C._______ (cfr. doc. B 100 pag. 186), e che entrambi i medici hanno con-
cluso che lo stesso non mostrasse alcuna patologia o lesione. Pertanto,
questo Tribunale ritiene non esservi, secondo la verosimiglianza prepon-
derante valida nelle assicurazioni sociali, alcuna patologia neurologica al
gomito sinistro dell’insorgente. Per il resto, né dal rapporto dell’11 luglio
2014 del dott. C._______ o da altri documenti medici, né dalle censure
sollevate dal ricorrente, emergono altre patologie infortunistiche e/o extra-
infortunistiche suscettibili di incidere sulla residua capacità lavorativa del
ricorrente e che non sarebbero state debitamente esaminate dal medico di
circondario rispettivamente dall’autorità inferiore.
6.5 Pertanto, non vi è alcun motivo di scostarsi dalle conclusioni cui è
giunta l’autorità inferiore quanto alla valutazione della residua capacità la-
vorativa dell’insorgente. Può pertanto ritenersi per l’insorgente, al più tardi
nel corso del mese di agosto 2014, una capacità lavorativa del 100% in
attività sostitutive adeguate che tengano conto dei limiti funzionali ritenuti
dal medico di circondario.
7.
Per quanto attiene alla necessità di una riformazione professionale, questo
Tribunale osserva che, secondo un principio generale del diritto delle assi-
curazioni sociali, ogni assicurato ha l’obbligo di ridurre il danno conse-
guente alla sua invalidità (DTF 130 V 97 consid. 3.2 con rinvii). In virtù di
tale obbligo, l’assicurato deve pertanto intraprendere tutto quanto sia ra-
gionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conse-
guenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua resi-
dua capacità lavorativa, se necessario anche in una nuova professione
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(DTF 138 V 457 consid. 3.2; sentenza del TF 9C_49/2015 del 28 ottobre
2015 consid. 4.2)
7.1 Il ricorrente non indica nel gravame per quale ragione nel suo caso
sarebbero indispensabili delle misure di (re)integrazione professionale, né
quale riformazione professionale sarebbe necessaria ed adeguata. Non ha
quindi discusso uno dei presupposti legali indispensabili per l’ottenimento
di una riformazione, benché siffatto presupposto non potesse in buona fede
sfuggirgli. Peraltro, nella risposta al ricorso del 1° dicembre 2014, l’autorità
inferiore ha fornito una motivazione al riguardo.
7.2 Da questo profilo, questo Tribunale osserva che il ricorrente – nato nel
1969 e che ha svolto le scuole dell’obbligo in Italia – ha concluso in Ger-
mania la scuola professionale servizi di sicurezza, dispone di conoscenze
linguistiche di tedesco nonché di buone conoscenze informatiche. Nella
sua carriera lavorativa ha svolto, oltre all’attività di serramentista che non
può più esercitare, l’attività di guardia giurata armata, di autista nel ramo
della sicurezza e di custode (cfr. doc. A 1 pagg. 1 e segg. e doc. A 7 pagg.
18 e segg.). Stante queste premesse, al ricorrente si presentava, nel mo-
mento determinante della decisione impugnata, un ventaglio relativamente
ampio di possibili professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate e confa-
centi con le limitazioni funzionali), peraltro anche tra quelle già svolte in
precedenza ad esclusione di quella di serramentista, che non vi è motivo
di ritenere che necessitino di una messa in atto di particolari misure di rein-
tegrazione professionale (cfr. sentenze del TF 9C_734/2010 del 18 maggio
2011 consid. 6; 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2; 9C_753/2008
del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3)
e che gli consentirebbero di realizzare un guadagno certamente non infe-
riore rispetto a quello ottenuto quale serramentista.
7.3 Da quanto esposto, discende che ben si poteva, chiaramente e comun-
que, ragionevolmente pretendere dal ricorrente che egli avesse a reinse-
rirsi nel mondo del lavoro di moto proprio in un’attività sostitutiva adeguata,
come ritenuto dall’autorità inferiore nella sua risposta al ricorso del 1° di-
cembre 2014. Peraltro, il ricorrente nemmeno ha preteso in sede ricorsuale
(neppure dopo la risposta al ricorso dell’autorità inferiore del 1° dicembre
2014), tanto meno dimostrato, che un reinserimento – anche in alcune delle
professioni da lui precedentemente esercitate nella sua carriera professio-
nale, ad esclusione, naturalmente, dell’ultima in ordine di tempo da lui
svolta, ossia quella di serramentista – non fosse esigibile rispettivamente
necessitasse di una specifica nuova formazione, nonostante in particolare
le sue conoscenze linguistiche (italiano e tedesco), informatiche, la sua
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esperienza professionale e le invero relativamente poco incisive limitazioni
funzionali ritenute dal medico di circondario nel suo rapporto del 6 agosto
2014. Neppure ad un esame d’ufficio degli atti di causa emergono seri e
concreti indizi sulla necessità di una specifica riformazione professionale
ai sensi dell’art. 17 LAI.
8.
Per conseguenza, e nella misura in cui ammissibile, il presente ricorso –
manifestamente infondato per i motivi precedentemente indicati (v., fra l’al-
tro, sulla possibilità di considerare un ricorso manifestamente infondato,
nonostante che, sulla base di un esame sommario, non sia stato conside-
rato a priori sprovvisto di probabilità d’esito favorevole, la sentenza del TF
2C_402/2008 del 27 giugno 2008 consid. 6; GAAC 64.97 con rinvii) – va
respinto e la decisione impugnata nella sostanza confermata.
9.
9.1 Ciò premesso, la questione di sapere se l’autorità inferiore abbia effet-
tuato in modo corretto il calcolo del raffronto dei redditi – mediante il quale
ha ottenuto un grado d’invalidità, come peraltro l’assicuratore infortuni pur
con dati diversi (quest’ultimi rimasti incontestati), chiaramente inferiore al
20% – può essere lasciata indecisa, poiché anche nell’eventualità in cui da
un nuovo raffronto dei redditi fondato su altri dati sia rispetto a quelli ritenuti
dall’autorità inferiore sia a quelli ritenuti dall’assicuratore infortuni dovesse
risultare (conto tenuto di una residua capacità lavorativa del 100% in attività
sostitutive adeguate) un grado d’invalidità all’incirca del 20%, nulla cam-
bierebbe in concreto quanto all’esito della presente procedura (mancanza
di un presupposto previsto dalla legge; v. segnatamente il consid. 7 del
presente giudizio).
9.2 Peraltro, sia rilevato per sovvrabondanza, il fatto che il ricorrente postuli
ancora in sede ricorsuale il riconoscimento di un grado d’invalidità del
100% non appare comunque consentire di formulare una prognosi positiva
in merito al possibile successo d’eventuali misure di riformazione profes-
sionale (cfr. sentenza del TF 9C_648/2008 del 30 giugno 2009 consid. 3.2).
9.3 A titolo del tutto abbondanziale, può ancora essere rilevato che per
quanto emerge dalle carte processuali il ricorrente non appare peraltro li-
mitato dai suoi problemi medici nella ricerca di un nuovo posto di lavoro.
10.
Il giudice dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio
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Pagina 15
di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi
manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art.
69 cpv. 2 LAI), come quella di cui trattasi. Ne consegue, che la presente
sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico.
11.
11.1 Visto l'esito della causa, le spese processuali, che seguono la soc-
combenza, dovrebbero di principio essere poste a carico del ricorrente (art.
63 PA e art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]). Nel caso concreto, con provvedimento del 13 maggio 2015 è
stata accolta la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dalle spese processuali, ritenuto che l'indigenza dell'insorgente ap-
pariva sufficientemente dimostrata e che il ricorso non poteva considerarsi
a priori sprovvisto di probabilità di esito favorevole (doc. TAF 16). Pertanto,
non si prelevano le spese processuali.
11.2 Al ricorrente, soccombente, non spetterebbe altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art.
7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Tuttavia, con provvedimento del 13 mag-
gio 2015, questo Tribunale ha ritenuto indicata nel caso di specie la desi-
gnazione di un patrocinatore d’ufficio al ricorrente, nella persona dell’avvo-
cato Giovanni Cianni. Si giustifica pertanto l’attribuzione di un’indennità
(art. 65 cpv. 5 PA e art. 12 e 14 TS-TAF; cfr. anche doc. TAF 16) a carico
della cassa di questo Tribunale. La stessa, in assenza di una nota d’ono-
rario, è fissata d’ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF; cfr. sentenze del TAF C-
2436/2017 del 5 febbraio 2018 consid. 5.8 e C-6410/2012 del 18 dicembre
2013 consid. 8.3) in fr. 1'400.- (imposta sull’IVA compresa; cfr. sentenza del
TF 6B_498/2014 del 9 settembre 2015), tenuto conto delle difficoltà giuri-
diche nella presente fattispecie, nonché del lavoro utile e necessario svolto
dal rappresentante del ricorrente (inoltro di un generico ricorso di circa 3
pagine).
11.3 L’insorgente è reso attento al fatto che in caso di ritorno a miglior for-
tuna dovrà rimborsare l’onorario e le spese d’avvocato alla cassa di questo
Tribunale (art. 65 cpv. 4 PA).
11.4 Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di prin-
cipio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo
eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
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(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La cassa del Tribunale verserà al patrocinatore d’ufficio del ricorrente un'in-
dennità di fr. 1'400.- (imposta sull’IVA compresa).
4.
L’insorgente è reso attento al fatto che in caso di ritorno a miglior fortuna
dovrà rimborsare l’onorario e le spese d’avvocato alla cassa di questo Tri-
bunale.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Borner
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: