B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Decisione confermata dal TF con
sentenza del 22.06.2016 (9C_358/2016)
Corte III
C-6356/2013
Sen t en z a d e l 1 0 ma r z o 2 0 1 6
Composizione
Giudici: Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Beat Weber, Daniel Stufetti;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
erede di B._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione vecchiaia e superstiti, condono della restitu-
zione di prestazioni (decisione su opposizione del 15 ottobre
2013).
C-6356/2013
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a Mediante decisione dell'8 aprile 1992 (doc. 9/3 dell'incarto della CSC)
la Cassa di compensazione del Canton Vallese aveva erogato, in favore di
C._______, cittadino italiano, nato nel 1927, coniugato con B._______,
una rendita per coniugi dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a de-
correre da maggio 1992.
A.b Mediante decisione del 4 ottobre 1993 (doc. 9/5), in seguito al decesso
del beneficiario, avvenuto il 27 luglio 1993 (doc. 4/1), la Cassa cantonale
ha sostituito la prestazione per coniugi con una rendita semplice di vec-
chiaia per B.________, nata il 12 aprile 1930 (doc. 2/1; recte, come si vedrà
di seguito, nata nel 1920, doc. 22/3), a decorrere dal 1° agosto 1993 (doc.
9/5).
B.
Con il rimpatrio dell'interessata, i pagamenti delle prestazioni sono stati ri-
presi, per competenza, dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC), Gi-
nevra, a decorrere dal 1° febbraio 2003 (doc. 10/2).
C.
Con lettera del 16 maggio 2012 la CSC ha chiesto alla beneficiaria di esi-
bire il certificato di esistenza in vita e interrotto il pagamento della presta-
zione in corso fino alla trasmissione della documentazione (doc. 12). Con
un ulteriore scritto del 9 luglio 2012 la CSC ha sollecitato l'evasione della
richiesta (doc. 14). Non avendo ricevuto risposta, l'amministrazione ha in-
terpellato il Comune di L._______ (GE), il quale ha inviato l'attestato di
morte dell'interessata, avvenuta il 28 ottobre 2011 (doc. 16/4). Lo stesso
Comune ha poi certificato (doc. 22/3), su espressa richiesta della CSC
(doc. 20), che B._______ era nata il 12 aprile 1920 e non il 12 aprile 1930,
come indicato su documenti precedenti ad opera dell'assicurata (si con-
fronti ad esempio doc. 2/1). Parimenti è emerso che, all'indirizzo della de-
ceduta (Via S._____xxx, int. 1, L.________), risiede A._______, figlio di
B.________ e C._______, nato il xx.xxxx.xxxx (si confronti il certificato di
stato di famiglia, doc. 22/1-3) con D.________, nata il xx.xxxx.xxxx.
C-6356/2013
Pagina 3
D.
D.a Da quanto precede, sia a motivo della data di nascita errata di
B._______ (che modifica l'importo originale della prestazione AVS), sia a
causa del versamento a torto all'interessata delle mensilità da novembre
2011 a maggio 2012, pari a fr. 2'212 (Fr. 316 X 7, doc. 26/3), perché dece-
duta, la CSC con decisione del 26 novembre 2012, inviata tramite racco-
mandata con ricevuta di ritorno (doc. 27), ha chiesto al figlio A._______ la
restituzione di complessivi fr. 6'945, pari alle prestazioni versate a torto alla
madre da giugno 2007 a maggio 2012 (doc. 26).
D.b Non avendo ricevuto riscontro alla richiesta di rimborso né opposizione
alla decisione di restituzione del 26 novembre 2012, con lettera del 16 gen-
naio 2013, la CSC ha concesso all'interessato un termine di 30 giorni per
procedere al pagamento della somma pretesa (doc. 29).
D.c In data 17 gennaio 2013 la CSC è stata informata dalla Posta di
L._______ che l'interessato era stato avvisato dell'invio della raccoman-
data RM yyyyyyyyy CH il xx xxxxx 2012 e che essa veniva rinviata al mit-
tente per compiuta giacenza (doc. 30/5-6).
E.
Con comunicazione telefonica del 25 gennaio 2013 (si confronti nota tele-
fonica, doc. 31), A.__________ ha sostenuto di non aver mai ricevuto la
lettera/decisione di restituzione del 26 novembre 2012 e precisato che
avrebbe chiesto il condono.
F.
F.a Con scritto del 28 gennaio 2013, indirizzato alla CSC, il nominato af-
ferma di essere l'unico erede di B._______, chiede che "siano rivisti i modi
ed i termini della pendenza in oggetto" e che gli si conceda un termine per
dilazionare i pagamenti rispettivamente il parziale oppure totale condono
(doc. 32). Da un lato riconosce che la madre aveva indicato nel passato
una data di nascita inesatta, fatto che era già accaduto in un altro ambito
e di cui si era accorto qualche mese prima della morte. Dall'altro sostiene
di essere iscritto nelle liste di disoccupazione e di avere problemi econo-
mici.
F.b Tramite lettera del 20 febbraio 2013 (doc. 34) la CSC ha invitato l'inte-
ressato ad inviare una serie di documenti finanziari atti a sorreggere la do-
manda di condono. L'interpellato ha dato seguito alle richieste con scritto
C-6356/2013
Pagina 4
del 26 marzo 2013, producendo alcuni documenti economici e dichiarando
di trovarsi in grave difficoltà finanziaria (doc. 35). In sostanza, egli ha pre-
cisato di aver ereditato un immobile in Svizzera e di essere disoccupato in
Italia.
G.
Mediante decisione del 23 maggio 2013 la CSC ha ammesso l'esistenza
della buona fede, senza motivarne l'assunto, mentre ha ritenuto non adem-
piuto il presupposto dell'onere finanziario troppo grave, in quanto l'interes-
sato è divenuto proprietario di un bene immobile in Svizzera di valore im-
portante (doc. 39).
A.___________ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedi-
mento con atto datato 23 giugno 2013, trasmesso all'amministrazione il
giorno successivo (doc. 40/3), chiedendo l'accoglimento della domanda di
condono. Egli precisa di aver ereditato un bene nel Canton Vallese gravato
da ipoteca e di rendimento non sufficiente nemmeno per coprire le spese
(doc. 40).
H.
Mediante decisione su opposizione del 4 ottobre 2013 (doc. 41), notificata
il 14 ottobre seguente (doc. 42), la CSC ha respinto l'opposizione, rimpro-
verando all'interessato di non aver avvisato la Cassa perlomeno del de-
cesso della madre nell'ottobre 2011 - incorrendo nella violazione dell'ob-
bligo di informare di cui all'art. 31 cpv. 1 LPGA - e di aver incassato a torto
le mensilità da novembre 2011 a maggio 2012. A titolo abbondanziale la
CSC ha respinto la condizione di onere troppo grave, poiché l'interessato
è (o sarà) proprietario di un bene immobiliare di un certo valore e, alle
stesse condizioni, in Svizzera, non sarebbe ammesso a godere di presta-
zioni complementari della LAVS, i cui parametri vengono utilizzati per cal-
colare un eventuale stato di bisogno. Inoltre, in simili condizioni, risiedendo
all'estero, l'interessato risulterebbe avvantaggiato rispetto ad un cittadino
svizzero bisognoso di prestazioni complementari.
I.
Con ricorso datato 5 novembre 2013 (doc. TAF 1), trasmesso il giorno se-
guente (timbro postale (doc. 47/4) e pervenuto al Tribunale amministrativo
federale il 14 novembre, A.__________ chiede, in sostanza, l'annulla-
mento del provvedimento amministrativo impugnato e, di conseguenza,
l'accoglimento della domanda di condono. Egli fa valere implicitamente la
sua buona fede, la tardiva comunicazione del decesso essendo dovuta a
problemi organizzativi insorti in seguito alla morte della madre. Per quanto
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Pagina 5
riguarda l'onere troppo grave egli ribadisce l'assoluta precarietà econo-
mica, come da documentazione già prodotta, non disponendo di alcuna
fonte di reddito e sottolinea che il bene situato in Svizzera è gravato da
debiti per circa fr. 75'000.-.
J.
Nelle proprie osservazioni ricorsuali del 15 gennaio 2014, la CSC rileva
che, in ogni caso, senza entrare in modo approfondito nel merito della si-
tuazione economica, non è data la condizione di buona fede: il fatto che
l'interessato abbia omesso di comunicare il decesso della madre ne
esclude a priori l'esistenza (doc. TAF 3).
Preso atto della risposta di causa della CSC, il ricorrente, con scritto del 22
febbraio 2014, ha prodotto copia della decisione dell'INPS del 10 luglio
2013, con cui lo Stato italiano gli ha concesso un assegno sociale di 455,22
Euro al mese. L'interessato ha inoltre fatto valere la mancata conoscenza
di molti affari della defunta madre, rappresentata da terzi, e segnalato che
l'immobile sito nel Canton Vallese è ora sfitto, gravato ancora da ipoteca
ed in attesa di vendita (doc. TAF 6).
K.
Copia delle replica e dei relativi documenti annessi è stata inviata alla CSC,
la quale, con duplica del 18 marzo 2014, si è riconfermata nelle precedenti
considerazioni, senza aggiungere ulteriori motivazioni (doc. TAF 8).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 con-
sid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e 34 LTAF, le decisioni rese dalla CSC concernenti
l'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti possono essere impugnate
innanzi a questo tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge
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Pagina 6
federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti (LAVS, RS 831.10).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della
LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS sempre che la presente
legge non preveda espressamente una deroga.
2.
Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art.
59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1
consid. 1.2). Il giudice non prende in considerazione eventuali cambiamenti
dello stato di fatto e modifiche del diritto posteriori alla data determinante
che è quella della decisione litigiosa (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Quando è
intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo
sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si de-
termina secondo il vecchio diritto per il periodo anteriore e secondo le
nuove disposizioni a partire dall'entrata in vigore delle nuove norme (appli-
cazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).
3.2 Secondo il diritto internazionale nel caso concreto è applicabile l'Ac-
cordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Con-
federazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS
0142.112.681) con il suo allegato II che regola il coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale. In questo contesto, l'ALC è stato modificato con effetto
1° aprile 2012 dal regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, così come il regolamento (CE) n. 987/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che regola
le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1 e
C-6356/2013
Pagina 7
0.831.109.268.11). Questi regolamenti sono dunque applicabili nella spe-
cie (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_445/2011 del 4 maggio 2012).
Conformemente all'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto
diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla le-
gislazione di ciascuno Stato membro come i cittadini di tale Stato. Può es-
sere precisato che il regolamento (CE) n. 1408/71 al quale l'ALC rinviava
per il periodo precedente il 31 marzo 2012 conteneva una disposizione si-
mile al suo art. 3 cpv. 1.
4.
4.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applica-
bili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano
4.2 In virtù dell'art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assicu-
rative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per ac-
certare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Inoltre, se-
condo l'art. 31 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è
versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i
casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante
sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una presta-
zione.
4.3 Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA le prestazioni indebita-
mente riscosse devono essere restituite. Per la seconda frase del mede-
simo capoverso, le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere
restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi
difficoltà. I predetti presupposti devono essere adempiuti cumulativamente
(DTF 126 V 48 consid. 3c, sentenza del Tribunale federale 8C_129/2015
del 13 lugli 2015 consid. 4, 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 5).
Secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA sono tra l'altro tenuti alla restituzione:
il beneficiario della prestazione indebitamente concessa o i suoi eredi.
Per l'art. 3 cpv. 1 OPGA l'ammontare della restituzione è stabilito mediante
decisione. Nella decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità
di chiedere il condono (cpv. 2). L'assicuratore decide di rinunciare alla re-
stituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (cpv.
3).
C-6356/2013
Pagina 8
Sulla restituzione rispettivamente sul condono si statuisce di principio in
due fasi separate (cfr. sentenza del TF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013
consid. 3 e sentenza del TAF C-3053/15 del 28 maggio 2015 consid. 2.2).
5.
Il Tribunale amministrativo federale applica d'ufficio il diritto federale senza
essere vincolato dalle motivazioni esposte nella decisione impugnata o dai
motivi invocati dalle parti. In altri termini la Corte adita può accogliere il
ricorso per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente (art. 62 cpv. 4
PA) o respingerlo in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha
preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102 consid. 1.1 e DTF 133 V 515
consid. 1.3 e relativo riferimento).
In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PC
(RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti deter-
minanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e
le valuta liberamente
6.
6.1 In via preliminare va esaminato se oggetto del contendere è la restitu-
zione delle prestazioni indebitamente percepite dal ricorrente oppure il con-
dono. Nel provvedimento impugnato l'amministrazione ha stabilito non es-
sere dati i presupposti del condono della restituzione, conclusione che pre-
suppone che la decisione di restituzione sia nel frattempo cresciuta in giu-
dicato. Il ricorrente ha tuttavia dichiarato di non aver ricevuto detto provve-
dimento (doc. 31, doc. 32).
In concreto dagli atti emerge che il plico relativo alla decisione di restitu-
zione, inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno, è stato ritornato alla
CSC con la menzione "compiuta giacenza" e con l'indicazione che l'inte-
ressato era stato avvisato dell'invio della raccomandata RM yyyyyyyyyyy
CH il xx xxxxxxxx 2012 (doc. 30/5 e 6). L'amministrazione ha tuttavia di-
chiarato, su espressa richiesta di questa Corte, di non essere in possesso
dell'avviso di ricevimento inizialmente incollato alla busta che conteneva la
decisione in esame (doc. TAF 11, doc. 30 pag. 6). Il ricorrente non è per-
tanto venuto a conoscenza concretamente della decisione al momento
della notifica come da lui stesso dichiarato (doc. 32), tuttavia al più tardi il
28 gennaio 2013. In tale data egli ha infatti dichiarato nei confronti dell'am-
ministrazione di essere venuto concretamente a conoscenza della deci-
sione di restituzione, essendo essa allegata alla comunicazione del 18 gen-
naio 2013 (recte: diffida del 16 gennaio 2013, doc. 29, in particolare pag. 1
C-6356/2013
Pagina 9
infine). Nel medesimo scritto egli ha inoltre presentato domanda di con-
dono, senza contestare la restituzione, chiedendo espressamente che gli
venisse concessa una "deroga, dilazione o un totale condono" (consid. F.a,
doc. 32, doc. 34 e seg.).
6.2 Visto quanto sopra oggetto impugnato in questa sede e altresì oggetto
del contendere è unicamente la questione se l'insorgente possa benefi-
ciare o meno del condono della restituzione delle prestazioni di vecchiaia
indebitamente percepite, pari a complessivi franchi 6'945, dalla defunta
madre prima e da lui stesso dopo il decesso di quest'ultima, avvenuto il 28
ottobre 2011 (mensilità di fr. 316 cadauna da novembre 2011 a maggio
2012), la decisione di restituzione della CSC del 26 novembre 2012, es-
sendo cresciuta incontestata in giudicato.
7.
Va pertanto esaminato in concreto se sono dati i presupposti del condono.
7.1 In via preliminare va rilevato che da un punto di temporale per stabilire
se la condizione dell'onere troppo grave è adempiuta va esaminata la si-
tuazione economica esistente al momento in cui la decisione di restituzione
è passata in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA) (consid. 3.2). Applicabili sono
quindi le disposizioni dell'AVS, LPGA e LPC in vigore dal 1 gennaio 2013.
L'esistenza della buona fede va invece esaminata da un lato nell'istante
della morte della madre e meglio da ottobre 2011 a maggio 2012 per
quanto riguarda le prestazioni percepite dal ricorrente dopo la sua morte.
Mentre per le prestazioni il cui importo è stato stabilito erroneamente, in
seguito all'errata indicazione della data di nascita, il periodo precedente.
7.2 Nel merito, alfine di stabilire se il ricorrente può avvalersi del condono,
va esaminato se l'assicurato era in buona fede e se la restituzione del
somma percepita a torto costituirebbe per il debitore un onere troppo grave.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 OPGA infatti se il beneficiario era in buona fede e si
trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla
restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. (cpv. 1).
7.2.1 Secondo giurisprudenza il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non
avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammetterne l'esistenza
della buona fede. In quanto condizione necessaria per il condono, essa è
infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione
(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono
imputabili ad un comportamento doloso oppure ad una grave negligenza.
C-6356/2013
Pagina 10
Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o
l'omissione costituiscono una lieve negligenza. In questo ordine di idee,
occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevo-
lezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'in-
teressato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di
esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esi-
stente (sentenza del Tribunale federale 8C_383/2007 del 15 luglio 2008
consid. 7.1; DTF 110 V 176 consid. 3c e DTF 112 V 97 consid. 2c).
7.2.2 Secondo l'art. 5 cpv. 1 OPGA la grave difficoltà ai sensi dell'articolo
25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della
legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assi-
curazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e le spese sup-
plementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la
LPC.
7.2.2.1 L'art. 10 cpv. 1 LPC (nella versione in vigore il 1 gennaio 2013, RU
2012 6343-6344) prevede che per le persone che non vivono durevolmente
o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono
a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno
pari tra l'altro a fr. 19'210 franchi per le persone sole (cifra 1) e a fr. 28'815
per i coniugi (cif. 2);
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di
conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo
né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto per le persone
sole è pari a 13'200 franchi per le persone sole (cif. 1) e fr. 15'000 franchi
per i coniugi (cif. 2)
Per tutte le persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti (cpv. 3):
a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concor-
renza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
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Pagina 11
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure me-
dico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio can-
tonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sani-
tarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.
L' art. 5 cpv. 2 OPGA precisa che per il calcolo delle spese riconosciute ai
sensi del capoverso 1 sono computati tra l'altro per le persone che vivono
a casa: quale pigione di un appartamento, l'importo massimo secondo le
categorie di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC (lett. a).
Per tutti: quale importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la
versione vigente dell'ordinanza del DFI sui premi medi cantonali e regionali
dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle presta-
zioni complementari (lett. c).
In virtù del capoverso 4 dell'art. 5 OPGA sono computati come spese sup-
plementari, tra l'altro,
a. per le persone sole, 8'000 franchi;
b. per i coniugi, 12'000 franchi;
7.2.2.2
I redditi determinanti secondo la LPC sono previsti all'art. 11.
Sono computati come reddito (cpv. 1):
a. due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di un'attività
lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone
sole e 1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto
a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI; per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, il red-
dito dell'attività lucrativa è computato interamente;
b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari
di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37'500 franchi per le persone sole,
60'000 franchi per i coniugi e 15'000 franchi per gli orfani che hanno diritto
a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
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Pagina 12
dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni comple-
mentari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione com-
plementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,
soltanto il valore dell'immobile eccedente 112'500 franchi è preso in consi-
derazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le ren-
dite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione
analoga;
f. gli assegni familiari;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia
Per il capoverso 3 non vengono computati:
a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice civile;
b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assisten-
ziale;
d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;
f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.
7.2.3 Quanto all'applicazione delle disposizioni della LPC per stabilire l'e-
sistenza o meno dell'onere troppo grave, previsto dalla LPGA in materia di
condono, nella sentenza C-1820/2008 del 13 novembre 2009 consid. 6.1
questa Corte ha già avuto modo di rilevare che la legge in esame viene
applicata in Svizzera. In effetti per poter beneficiare di prestazioni comple-
mentari il richiedente deve da un lato dimostrare che le spese riconosciute
sono superiori ai redditi, e dall'altro dev'essere domiciliato e dimorare abi-
tualmente in questo Paese (art. 4 cpv. 1 LPC). Dette prestazioni non sono
inoltre esportabili (MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les
prestations complémentaires à l'AVS/AI, pag. 34 N 15). Gli importi previsti
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dalla legge ed elencati dettagliatamente al considerando precedente, si ri-
feriscono quindi alla situazione economica e al costo della vita esistenti in
Svizzera.
L' applicazione delle disposizioni della LPC nel caso in cui l'onere troppo
grave dev'essere stabilito in relazione ad un cittadino svizzero o straniero
residente in Svizzera non pone pertanto alcun problema.
Diversa è per contro la situazione se la persona, il cui onere troppo grave
è in discussione, risiede all'estero. In effetti nell'ipotesi in cui l'interessato
vive in un Paese in cui il costo della vita è inferiore a quello svizzero, come
nel caso concreto, il computo degli importi previsti dalla LPC lo avvantag-
gerebbe, senza alcun valido motivo e quindi in violazione del principio
dell'uguaglianza di trattamento di cui all'art. 8 cpv. 1 Cost. (DTF 131 V 107
consid. 3.4.2), rispetto ai residenti in Svizzera, in quanto il primo benefice-
rebbero di importi, a titolo di spesa, non conformi al costo della vita del loro
Paese, poiché troppo elevati. Ciò vale in particolare per l'importo destinato
alla copertura del fabbisogno vitale (art. 10 LPC), per gli importi non com-
putabili a titolo di sostanza (art.11 let. b LPC), per l'importo di fr. 12'000 di
cui all'art. 5 cpv. 4 OPGA relativo ai costi supplementari e per quello riguar-
dante la pigione (art. 5 cpv. 2 OPGA).
Se quindi la parte interessata risiede in un Paese dove il costo della vita
differisce notevolmente da quello svizzero, le spese e i redditi vanno stabi-
liti in base alla LPC, tuttavia gli importi previsti devono essere adattati, pro-
porzionalmente alla differenza dei costi reali, alla situazione del Paese di
residenza.
8.
Nel caso in esame dal tenore della decisione impugnata emerge che la
CSC ha ricondotto l'obbligo del ricorrente di restituire fr. 6'945 da un lato al
fatto di aver stabilito l'ammontare della rendita in base a una data di nascita
errata della beneficiaria (fr. 4'733.-) e dall'altro alla mancata notifica della
morte della madre da parte del ricorrente (fr. 2'212.-, si confronti consid.
D.a).
8.1 In primo luogo va rilevato che dal mese successivo alla morte della
madre intervenuta nell'ottobre 2011, ossia da novembre 2011 fino alla fine
di maggio 2012, il figlio ha incassato indebitamente sette mensilità AVS (fr.
316 X 7 = fr. 2'212), in quanto non gli erano dovute. Per questa parte del
debito il ricorrente – che ha ammesso che il ritardo era riconducibile a pro-
blemi amministrativi e organizzativi insorti alla morte della madre – non può
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avvalersi della propria buona fede, in quanto, quale unico erede, come egli
stesso ha ammesso, avrebbe dovuto immediatamente avvisare la CSC del
decesso della madre. Si può infatti considerare notorio il fatto che presta-
zioni di carattere personale, come quelle di vecchiaia, cessano di essere
dovute al momento della morte dell'avente diritto e che pertanto tale modi-
fica, va notificata all'autorità competente. In simili circostanze l'omissione
dell'interessato va senz'altro ricondotta non solo ad una lieve, bensì ad una
grave negligenza ai sensi della giurisprudenza. In effetti facendo uso
dell'attenzione che le circostanze esigevano da lui, egli avrebbe senz'altro
potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente.
Essendo i presupposti per ammettere il condono cumulativi, in simili circo-
stanze non è necessario esaminare, per quanto riguarda l'importo di fr.
2'212 se la decisione di non ammettere il presupposto dell'onere troppo
grave è fondata.
Ne consegue che la restituzione delle mensilità sopradette non può essere
condonata e pertanto su questo punto il ricorso, essendo infondato, va re-
spinto.
8.2
8.2.1 Resta pertanto da esaminare se la restituzione dell'ammontare di fr.
4'733 (fr. 6'945 – fr. 2'212) può essere condonata. Ora, questo montante è
da ascrivere all' intervenuto riesame del calcolo della prestazione spettante
alla madre, dal momento che essa aveva indicato nei documenti di richie-
sta della prestazione di essere nata nel 1930, anziché nel 1920 (cfr. p.
esempio già il doc. 2, richiesta di rendita di vecchiaia ed il doc. 3 certificato
d'assicurazione, consid. A.b).
Al riguardo va rilevato che il figlio, nello scritto del 28 gennaio 2013 (doc.
32), ha affermato di aver saputo che si erano verificate delle contraddizioni
anagrafiche, e ciò sei mesi prima che la madre morisse. L'insorgente ha in
particolare precisato (doc. 32) che "ciò accadde nella circostanza di regi-
strare una procura generale a mio nome da parte di mia madre, le cui fa-
coltà mentali a quel momento, a giudizio del notaio, non le permisero di
sottoscriverla. Comunque in tale occasione notai casualmente dette con-
traddizioni anagrafiche in alcuni documenti di mia madre ed io stesso le
feci rilevare a detto notaio. Il notaio mi disse che quello era un errore da
nulla (…)".
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Da quanto appena esposto risulta che dette incongruenze erano emerse
in un altro contesto e meglio in relazione alla sottoscrizione di una procura
generale da assegnare al figlio in merito a pratiche notarili pochi mesi prima
del decesso. In simili circostanze il ricorrente di certo non poteva né doveva
sapere, neppure applicando l'attenzione che si poteva esigere da lui nelle
circostanze concrete, che la madre avesse indicato, forse in più occasioni
e già ben oltre 20 anni prima, un anno di nascita errato. Si trattava infatti di
questioni amministrative di esclusiva competenza della madre e non del
figlio, che non risulta in alcun modo aver rappresentato la madre in queste
incombenze (si confronti in proposito l'intero incarto della CSC), prima del
periodo immediatamente precedente la sua morte.
In relazione alla notifica della data di nascita erronea non vi è pertanto al-
cuna violazione dell'obbligo di informare da parte del ricorrente e se even-
tualmente vi fosse stata, sarebbe da ricondurre soltanto ad una lieve negli-
genza, irrilevante ai fini di stabilire se la buona fede andava o meno rico-
nosciuta.
8.2.2 Alla luce di quanto appena esposto va quindi esaminato se il condono
della restituzione dell'importo di fr. 4'733.- può essere concesso in quanto
configurerebbe un onere troppo grave per il ricorrente ai sensi della giuri-
sprudenza indicata al considerando (7.2.2).
La Cassa ha in particolare negato tale presupposto ritenuto che l'interes-
sato è proprietario di un bene immobiliare di un certo valore e, alle stesse
condizioni, in Svizzera, non sarebbe ammesso a godere di prestazioni
complementari. L'opinione dell'amministrazione può essere condivisa in
questa sede.
8.2.3 In concreto dagli atti emerge che, con scritto del 20 febbraio 2013
(doc. 34), l'amministrazione ha chiesto al ricorrente - facendo fronte al pro-
prio obbligo di accertare d'ufficio i fatti rilevanti - alfine di poter statuire sul
condono, di trasmettere, compilato, il foglio complementare 3 alla richiesta
di prestazioni e allegare i seguenti documenti:
" fotocopie delle dichiarazioni fiscali modello 740 relative agli anni 2011 e
2012; fotocopie del modello 201 relativo ad eventuali pensioni italiane; un
giustificativo sul quale appare la somma annua spesa per i premi della
cassa malati (mutua); qualora non obbligata a compilare la dichiarazione
fiscale modello 740, la preghiamo di rimetterci un documento ufficiale riser-
vato ai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei
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redditi; se proprietaria di un appartamento o di un'abitazione è indispensa-
bile rimetterci un documento ufficiale nel quale viene indicato il valore ca-
tastale in Euro; se in affitto un documento sul quale figuri l'affitto pagato;
estratti conti di eventuali conti bancari".
In data 26 marzo 2013 il ricorrente ha dato seguito alla richiesta, allegando
al formulario soprattutto documentazione - non recente - relativa alla so-
stanza immobiliare sita in Svizzera, nel Canton Vallese (doc. 35 pag. 7-20),
il cui valore venale netto era stato stimato nel 2000 in fr. 305'000 (debito
ipotecario pari a fr. 70'000, doc. 35 pag. 4, doc. 37 pag. 2, doc. TAF 6 alle-
gato 3). Egli ha pure quantificato gli interessi ipotecari. Dalla documenta-
zione risulta inoltre che in caso di locazione era possibile ricavarne un ca-
none mensile di fr. 850 (doc. 35).
Per quanto riguarda la situazione italiana l'interessato ha trasmesso una
certificazione del reddito imponibile dichiarato, secondo cui nel 2011 non
disporrebbe di reddito imponibile (doc. 36 pag. 19) e un documento che
attesta la ricerca di lavoro tra agosto 2012 e agosto 2013 (doc. 36 pag. 2).
Da agosto 2013 egli percepisce inoltre un assegno sociale di euro 455,22
(doc. TAF 6 allegato 1).
Il ricorrente ha tuttavia omesso di precisare se egli vive in casa propria in
Italia (egli risulta domiciliato a L.________ presso il medesimo indirizzo
della madre, doc. 22 pag. 1-2), visto che non ha indicato alcun canone di
locazione a suo carico. Egli non ha neppure indicato, malgrado sia nato nel
1948, se sia al beneficio di prestazioni di vecchiaia. La documentazione
relativa all'immobile sito in Svizzera non è altresì attuale, riportando il va-
lore venale dell'immobile nel 2000.
8.2.4 Alla luce della menzionata documentazione, che non riporta in ma-
niera conclusiva la situazione finanziaria attuale del ricorrente sia in Italia
che in Svizzera – in particolare il valore della sostanza immobiliare nel 2013
non è stato quantificato, né è dato di sapere se nel frattempo l'immobile è
stato venduto oppure no - l'amministrazione non è stata posta in grado di
calcolare l'onere troppo grave conformemente alle disposizioni previste
dalla legge sulle prestazioni complementari (consid. 10.1.2). La questione
tuttavia di sapere se tale procedere è censurabile può restare indecisa.
In effetti, l'ammontare della sostanza immobiliare, pari a fr. 305'000 nel
2000, supera di gran lunga l'importo di 1/15 della sostanza netta computa-
bile (pari a fr. 20'333) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC (consid.
10.1.2.2). Essendo l'importo da restituire pari a fr. 4'733, correttamente
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l'amministrazione ha ritenuto che il presupposto dell'onere troppo grave
non era adempiuto in concreto e respinto la domanda di condono.
Visto quanto sopra, in quanto infondato, il ricorso va respinto, mentre il ri-
fiuto di ammettere il condono della restituzione di complessivi fr. 6'945 è
confermato.
9.
9.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS), né, visto
l'esito della procedura, si attribuiscono spese ripetibili al ricorrente (art. 64
cpv. 1PA).
9.2 Le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto
ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni
non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. xxxxxxxxxx, Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: