B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6358/2012
S e n t e n z a d e l 2 7 m a g g i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Michael Peterli, Daniel Stufetti,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
7 novembre 2012).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, celibe e padre di due figli, aveva
presentato, il 22 ottobre 2007, per il tramite della
"Pensionsversicherungsanstalt, Landesstelle Salzburg", una domanda di
rendita d'invalidità svizzera all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE; doc. 1). Nell'ambito dell''istruzione
della domanda l'UAIE aveva invitato l'assicurato, il 24 aprile e il
30 maggio 2008 (doc. 11, 16), con diffida del 7 agosto 2008 (doc. 17), ad
inoltrare i documenti necessari, senza successo, per cui l'UAIE aveva
emanato una decisione, il 24 settembre 2008 (doc. 18), di non esame
della richiesta. Questa decisione è cresciuta in giudicato senza essere
stata avversata.
Da notare che il diritto ad una rendita d'invalidità austriaca era stato
negato all'assicurato con decisione dell'11 febbraio 2008 (doc. 5); per
contro, gli era stato riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità
tedesca mediante decisione del 19 marzo 2008 (doc. 10).
B.
Il 30 settembre 2011, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della
previdenza sociale (INPS), l'assicurato ha presentato all'UAIE una nuova
domanda di rendita d'invalidità svizzera, con allegati diversi documenti,
tra cui una perizia particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______,
medico dell'INPS, del 19 ottobre 2011, diagnosticante una sclerosi
multipla secondariamente progressiva con tetraparesi ai quattro arti e
spasticità agli arti inferiori, l'invalidità essendo considerata totale (doc. 19
a 22). Su richiesta dell'UAIE, è stato in seguito pure esibito il questionario
per il datore di lavoro, del 9 luglio 2012 (doc. 27), in cui è riferito che
l'assicurato ha lavorato da ultimo in Austria dal 2 marzo al 21 agosto
2009, per un salario lordo mensile di EUR 1'157.-, la cessazione
dell'attività essendo intervenuta per causa di malattia. Dopo avere
diffidato il rappresentante dell'assicurato, il Patronato INCA di Reggio
Emilia, a trasmettere il questionario per l'assicurato UE (cittadini
dell'Unione europea), senza successo, l'UAIE ha emanato una decisione
di non esame della domanda di rendita il 7 novembre 2012 (doc. 28 a
36).
C.
Con scritto del 21 novembre 2012 (doc. 48), l'INCA di Bellinzona ha
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comunicato di essere il nuovo rappresentante dell'assicurato; il giorno
seguente (doc. 46), l'INCA di Zurigo ha trasmesso all'UAIE diversi
documenti medici unitamente al questionario per l'assicurato UE; il
30 novembre 2012 (doc. 55), l'INCA di Bellinzona ha inoltrato, a sua volta,
diversa documentazione medica, in parte già agli atti (doc. 36 a 55).
D.
Contro la decisione del 7 novembre 2012, per il tramite del Patronato
INCA di Basilea, l'assicurato ha ricorso al Tribunale amministrativo
federale il 7 dicembre 2012, chiedendo, previo annullamento della stessa,
che la sua domanda di rendita del 30 settembre 2011 sia esaminata.
Con breve scritto dell'11 dicembre 2012 (doc. 63), il ricorrente ha peraltro
inoltrato il questionario per l'assicurato UE aggiornato e debitamente
compilato (doc. 60 a 62).
E.
Il dott. C._______, medico dell'UAIE, si è pronunciato sul caso il 4
gennaio 2013 (doc. 64), diagnosticando una sclerosi multipla secondaria,
con prognosi sfavorevole, e formulando un'incapacità lavorativa generale
del 100% dal 19 ottobre 2011 (data della perizia E 213 della dott.ssa
B._______).
L'UAIE ha quindi risposto al ricorso il 22 gennaio 2013, chiedendo, da un
lato, il rigetto dello stesso, vista la tardività dell'inoltro dei documenti
necessari richiesti a suo tempo, e, dall'altro lato, il rinvio degli atti completi
all'amministrazione per l'esame della domanda di rendita, tenuto conto
del fatto che i detti documenti contengono gli elementi necessari per
entrare nel merito della domanda.
Il ricorrente ha replicato il 7 febbraio 2013, confermando le proprie
conclusioni.
F.
Con decisione incidentale del 12 febbraio 2013, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 400.-, il quale è stato saldato il 12 marzo 2013.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
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presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in
vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare il suo
allegato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato
II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in
vigore dell'Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da
quest'ultimo.
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012
2345). Nella sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti
applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, gli atti giuridici riferiti nella sezione A dello stesso
allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad
essi (art. 1 ch. 1), assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato
membro dell'Unione europea (UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini
dell’applicazione delle disposizioni dello stesso allegato, la necessità di
tenere in debita considerazione gli atti giuridici dell’UE riferiti nella
sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto di quelli menzionati alla sezione
C (art. 2 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in
particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1), relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche,
e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11), che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971
(RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), relativo all’applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi
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e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le
relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del
21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845), che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati
membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel
regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009
oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano
diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C
corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
L'allegato II è peraltro completato da un protocollo, che ne costituisce
parte integrante (art. 3 ch.2), in cui sono stipulate regole speciali riguardo
all'assicurazione contro la disoccupazione, agli assegni per grandi invalidi
e alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto
diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo
allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una
rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della
stessa al momento della decisione impugnata, in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto di misure), in
vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603), sono quindi
applicabili, come lo sono le disposizioni della LPGA, se e per quanto la
LAI lo preveda (art. 2 LPGA).
4.
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4.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente
ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
4.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LPGA, chi rivendica prestazioni assicurative
deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i
suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Dal canto suo, l'art. 43
cpv. 3 della stessa legge stabilisce che se l'assicurato o altre persone che
pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo
ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare,
l'assicuratore può, dopo diffida scritta ed avvertimento delle conseguenze
giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione,
decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare
in materia. L'obbligo di collaborazione è peraltro previsto anche dalla PA,
all'art. 13, che impone alle parti di cooperare all'accertamento dei fatti in
un procedimento da esse proposto e consente all'autorità di dichiarare
inammissibili le domande formulate in tali procedimenti, quando le parti
neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
4.3 Considerato che la nozione d'invalidità è di carattere giuridico
economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b), l'amministrazione,
prima di esaminare la documentazione medica, deve fare chiarezza sulla
carriera lavorativa del richiedente. Il questionario per l'assicurato deve
pertanto essere compilato con esattezza e deve contenere tutte quelle
indicazione di carattere economico necessarie all'esame della richiesta di
rendita.
4.4 In concreto, l'amministrazione aveva a disposizione il questionario
compilato dell'ultimo datore di lavoro in Austria, relativo ad un periodo
d'attività fino all'agosto 2009, terminatosi per motivi di salute. Inoltre, dalla
perizia medica E 213 del 19 ottobre 2011, risulta che il ricorrente non
lavorava dal dicembre 2010 e che gli è stata riconosciuta un'invalidità
totale per sclerosi multipla secondariamente progressiva con tetraparesi
ai quattro arti e spasticità agli arti inferiori, con decorso cronico e
ingravescente, difficoltà a mantenere la stazione eretta ed ipostenia,
nonché la necessità di assistenza continuativa. Date queste circostanze,
l'UAIE, una volta preso atto di questa informazione, avrebbe potuto,
previo rapido esame, rendersi conto che il ricorrente non svolgeva più
alcuna attività lucrativa. Peraltro, come sottolineato dal rappresentante
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del ricorrente il 30 novembre 2012, quest'ultimo è stato costretto ad un
lungo ricovero in ospedale dal 14 agosto al 1° ottobre 2012, e non è stato
in grado di dare seguito a quanto richiestogli. Inoltre, già prima dell'inoltro
del ricorso, sia la sede del Patronato INCA di Zurigo che quella di
Bellinzona avevano provveduto a trasmettere la documentazione
necessaria.
5.
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata
annullata e l'incarto rinviato all'UAIE per esaminare la domanda di rendita
presentata dal ricorrente il 30 settembre 2011, ed emanare una decisione
di merito.
6.
Dato l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali. In base
all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte,
può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e
relativamente elevate che ha sopportato. Tenuto conto degli atti di causa,
si giustifica riconoscere al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 800.-, la quale viene posta a carico dell'UAIE.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono
rinviati all'UAIE per procedere all'esame della domanda di rendita
presentata il 30 settembre 2011, ed emanare una decisione di merito.
2.
Non si percepiscono spese di procedura e il relativo anticipo di Fr. 400.-,
versato 12 marzo 2013, è restituito al ricorrente.
3.
Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.-, la
quale è posta a carico dell'UAIE.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: