B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6361/2016
Sen t en z a d e l 2 1 a g os t o 2 0 1 7
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di
rendita (decisione su opposizione del 23 settembre 2016).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…), coniugato, ha formulato in data
11 aprile 2016 una richiesta volta all’ottenimento di una rendita dell’assicu-
razione svizzera per la vecchiaia (doc. 2), indicando di aver lavorato in
Svizzera nel comune di B._______ (Canton C._______) dal 3 giugno al 3
luglio 1962 (doc. 2 pag. 10).
B.
Con decisione del 12 luglio 2016 (doc. 7), la Cassa svizzera di compensa-
zione (CSC) ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurazione sviz-
zera per la vecchiaia. Dall’accertamento dei fatti effettuato non risultava
possibile computare alcun reddito o accredito per compiti educativi o d’as-
sistenza in favore dell’interessato. L’autorità inferiore ha pertanto conside-
rato siccome non adempito il presupposto di cui all’art. 29 cpv. 1 LAVS,
secondo cui possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli
aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di
reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.
C.
C.a Con scritto del 18 luglio 2016 (doc. 8), l’interessato ha segnalato di
aver svolto “nel giugno 1962 in un grande albergo-ristorante della città di
B._______ solo mansioni di facchinaggio e pulizie”.
C.b Con diffida raccomandata del 17 agosto 2016 (doc. 9), l’autorità infe-
riore ha assegnato all’interessato un termine di 10 giorni per esibire le di-
stinte di salario dell’anno 1962, i certificati di lavoro, i permessi di soggiorno
nonché un certificato storico di famiglia, con la precisazione che, in caso di
mancato riscontro, sarebbe stata pronunciata una decisione in base agli
atti (è fatto riferimento all’art. 43 cpv. 3 LPGA). Detta autorità ha altresì
precisato che le parti sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti.
D.
Con decisione su opposizione del 23 settembre 2016 (doc. 11), la CSC,
dopo aver constatato che l’interessato non ha fornito i documenti richiesti
e che non era pertanto possibile effettuare ulteriori accertamenti, ha re-
spinto l’opposizione del 18 luglio 2016 e confermato la propria decisione
del 12 luglio 2016 mediante la quale ha respinto la domanda di prestazioni
dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia.
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E.
Il 5 ottobre 2016, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi alla CSC contro
la decisione su opposizione del 23 settembre 2016 mediante il quale ha
chiesto “la restituzione della contribuzione versata nella misura risultante
dalle registrazioni sul conto individuale, con rivalutazione e interessi”, ri-
corso che è poi stato trasmesso il 10 ottobre 2016 per competenza al Tri-
bunale amministrativo federale (doc. TAF 1).
F.
Nella risposta al ricorso del 19 gennaio 2017, l’autorità inferiore ha propo-
sto la reiezione del ricorso. Detta autorità ha in particolare rilevato che il
ricorrente non ha esibito distinte di salario e/o certificati di lavoro e/o per-
messi di soggiorno in violazione del proprio obbligo di collaborare e che la
mancata produzione dei documenti richiesti non ha permesso di effettuare
ulteriori accertamenti. Per conseguenza, detta autorità ha ritenuto di avere
respinto a giusta ragione la domanda di rendita di vecchiaia svizzera, il
ricorrente non adempiendo il requisito minimo di un periodo contributivo di
un anno per poter pretendere una rendita di vecchiaia svizzera (è fatto ri-
ferimento all’art. 29 cpv. 1 LAVS). Detto requisito non risulterebbe peraltro
adempiuto neppure nell’eventualità in cui l’insorgente avesse effettiva-
mente svolto un’attività lucrativa in Svizzera nel mese di giugno del 1962
(doc. TAF 3).
G.
Con provvedimento del 25 gennaio 2017 (notificato il 1° febbraio 2017; doc.
TAF 5), il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente la
risposta al ricorso dell’autorità inferiore del 19 gennaio 2017 e gli ha con-
cesso la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell’autorità in-
feriore (doc. TAF 4), facoltà di cui l’insorgente non ha fatto uso.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro
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le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa-
zione.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono
applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che
la LAVS non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
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Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte-
riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor-
rere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile
2016 consid. 4.2 e relativi riferimenti).
2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
L’oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla
questione di sapere se all’insorgente possano, o meno, essere computati
almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assi-
stenziali.
4.
4.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordina-
ria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati al-
meno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assi-
stenziali.
4.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto
individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo
delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e
OAVS (RS 831.101) stabilisce che la registrazione nel conto individuale
dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva
in mesi nonché il reddito annuo in franchi.
4.3 Al fine di determinare il periodo di contribuzione per gli anni 1948-1968,
la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è possibile
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stabilire con certezza la durata dei singoli periodi di contribuzione, essi de-
vono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per
gli anni 1948-1968 (cfr. sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007
nonché I 524/02 del 25 novembre 2002 e relativi riferimenti). In effetti, per
il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, i conti individuali non comprendono
l'indicazione della durata contributiva in mesi.
4.4 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nes-
sun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettifica-
zione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto in-
dividuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assi-
curato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debita-
mente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).
4.5
4.5.1 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto,
occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un
assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite ver-
tente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 e
relativi riferimenti), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'ob-
bligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel con-
teggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema
di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del
principio inquisitorio, che per l'amministrazione – e in caso di ricorso per
l'autorità giudiziaria – comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria
iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti
(DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare
della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261
consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). In-
dagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di
indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il
quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore
dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17
novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale com-
prende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il
pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS.
4.5.2 Secondo giurisprudenza, nel caso in cui sia documentato che lo stra-
niero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un
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permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una du-
rata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un si-
mile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata
di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo
annuo minimo (cfr. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non
è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità
di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del TF I 524/02 del 25
novembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
5.
5.1 Nello scritto di opposizione del 18 luglio 2016 e, implicitamente, nel ri-
corso, il ricorrente allega di avere lavorato in Svizzera nel giugno 1962 in
qualità di facchino e addetto alle pulizie presso un albergo-ristorante a
B._______. L’insorgente – cui incombe nell’ambito in esame un obbligo di
collaborare accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d) – non ha comunque
esibito dei documenti, quali in particolare certificati di lavoro, distinte di sa-
lario, permessi di soggiorno, da cui desumere un periodo contributivo in
Svizzera per l’anno 1962. Ciò benché fosse stato informato, nello scritto
della CSC del 17 agosto 2016 (doc. 9) e nella decisione su opposizione del
23 settembre 2016 (doc. 11), della necessità di produrre dei documenti al-
fine di permettere una diversa valutazione della durata contributiva
nell’anno 1962. In altri termini, in assenza di una precisa presa di posizione
del ricorrente rispettivamente dell’esibizione di mezzi probatori suscettibili
di corroborare il preteso periodo lavorativo in Svizzera nell’anno 1962 non
incombe a questo Tribunale di effettuare degli ulteriori accertamenti d’uffi-
cio. Tanto meno laddove, come nel caso di specie, è poco probabile sia
possibile ricavare da siffatte indagini supplementari nuovi elementi decisivi,
il ricorrente non avendo fornito il nominativo e l’indirizzo dell’allora datore
di lavoro ed apparendo altresì poco probabile che l’albergo-ristorante,
presso cui il ricorrente avrebbe lavorato un mese nel 1962, abbia conser-
vato i dati concernenti l’insorgente per oltre 55 anni, considerato che il da-
tore di lavoro è obbligato a conservare i dati personali del lavoratore unica-
mente per almeno cinque anni (art. 73 cpv. 2 dell’ordinanza 1 del 10 mag-
gio 2000 concernente la legge sul lavoro [OLL; RS 822.111]; v., sulla que-
stione, la sentenza del TF 9C_899/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3;
v. anche le sentenze del TAF C-418/2014 del 27 marzo 2014 consid. 5.1 e
C-21/2013 del 3 giugno 2013 consid. 4.2).
5.2 In conclusione, non sussistendo i presupposti per l’espletamento d’ul-
teriori indagini d’ufficio, l’accertamento dei fatti effettuato non ha permesso,
come indicato dalla CSC (v. doc. 4 pag. 3), anche a causa del fatto che il
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ricorrente non ha saputo esibire dei documenti al riguardo, di ritrovare dei
contributi AVS versati dal ricorrente, tanto meno avrebbe consentito di ri-
trovare dei contributi per una durata sufficiente alfine del conseguimento
del diritto ad una rendita AVS Svizzera, l’insorgente stesso avendo indicato
di avere lavorato in Svizzera per un mese dal 3 giugno al 3 luglio 1962.
L’autorità inferiore ha quindi correttamente ritenuto nella decisione impu-
gnata che l’insorgente non adempie il requisito minimo di un periodo con-
tributivo di un anno per poter pretendere una rendita di vecchiaia svizzera,
giusta l’art. 29 cpv. 1 LAVS, il medesimo non avendo comunque dimostrato
di avere svolto, per un mese, attività lucrativa in Svizzera rispettivamente
di avere versato contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia. Pe-
raltro, giusta l’art. 57 n. 1 del regolamento n. 883/2004, l’istituto assicurativo
svizzero può rifiutare l’assegnazione di una rendita ad un cittadino straniero
domiciliato in Italia per il fatto che non ha versato contributi per almeno un
anno intero (a norma dell’art. 29 LAVS; DTF 130 V 335 consid. 3.1.2 e 4.3).
6.
6.1 Per il resto, il ricorrente postula “la restituzione della contribuzione ver-
sata nella misura risultante dalle registrazioni sul conto individuale”. Tutta-
via, l’autorità inferiore non ha reso una decisione su questo punto né si è
espressa al riguardo nella sua risposta al ricorso del 19 gennaio 2017. Per
conseguenza, non essendo stata (ancora) emessa una decisione (o una
decisione su opposizione) su tale questione, manca l'oggetto impugnato e
quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e
seg. e 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza del
TF 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4). In altri termini, oggetto
litigioso dinanzi a questo Tribunale può unicamente essere determinato da
ciò su cui l’autorità inferiore ha statuito in prima istanza su domanda dell’as-
sicurato. Un'estensione a rapporti giuridici non giudicati dall’autorità infe-
riore non entra in considerazione. Peraltro, l’estensione dell’oggetto liti-
gioso ad una questione né esaminata né decisa nella decisione impugnata,
è possibile a condizione che – in corso di procedura – l'amministrazione si
sia espressa perlomeno tramite un atto processuale (DTF 130 V 501 con-
sid. 1.2 e 122 V 34 consid. 2a con rinvii), ciò che nel caso di specie non ha
fatto. Per conseguenza, la succitata conclusione ricorsuale è inammissi-
bile.
6.2 Per sovrabbondanza, giova rilevare che il rimborso dei contributi è
escluso allorquando, come nel caso di specie, trova applicazione una con-
venzione di sicurezza sociale stipulata tra la Svizzera e lo Stato in cui l’as-
sicurato è originario (sentenza del TF H 383/00 del 12 luglio 2011 consid.
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2a; sentenza del TAF C-1241/2012 del 22 maggio 2013 consid. 3.2). Inol-
tre, giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato
II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Questo Tribunale ha già avuto modo di pro-
nunciare che dall'entrata in vigore dell'ALC per i cittadini italiani non è più
possibile trasferire i contributi conformemente a quanto era previsto dalla
Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale (in vigore dal 1°
settembre 1964) e dall'Accordo aggiuntivo alla Convenzione suddetta (in
vigore dal 1° luglio 1973; cfr. sentenza del TAF C-5416/2013 dell’8 dicem-
bre 2016 consid. 5.4 con rinvio). Ciò premesso – e anche volendo prescin-
dere dal fatto che l’insorgente non ha comunque dimostrato il versamento
di contribuiti AVS a suo favore in Svizzera per un mese nel 1962 – non vi è
pertanto ragione di trasmettere la richiesta del ricorrente di “restituzione
della contribuzione versata nella misura risultante dalle registrazioni sul
conto individuale” all’autorità inferiore per decisione. Al ricorrente resta na-
turalmente riservata la facoltà di procedere non di meno personalmente
all’inoltro dinanzi alla CSC di una tale richiesta.
7.
Da quanto esposto, consegue che – nella misura in cui ammissibile – il
ricorso, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione – anteriormente o po-
steriormente ad uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con
motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3
LAVS). Nel caso concreto il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei ge-
nerici argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infon-
dato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa
a giudice unico.
8.
8.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
8.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v.,
fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: