B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6368/2015
Sen t en z a d e l 1 9 l u g l i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Beat Weber, Daniel Stufetti,
cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. José Nogueira Esmorís,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, rifiuto di entrare nel merito di una
domanda di revisione (decisione del 9 settembre 2015).
C-6368/2015
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Fatti:
A.
A._______ (di seguito: A._______), cittadino spagnolo, nato il…, coniugato
con un figlio, residente in Spagna, ha lavorato in Svizzera a partire dal
marzo 1984 in qualità di muratore (doc. 7 dell’incarto dell’Ufficio dell’assi-
curazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero [UAIE]).
B.
B.a A seguito di un infortunio professionale verificatosi il 24 ottobre 2000
con conseguente frattura del “ Pilon-tibiale “ a sinistra, l’assicurato è stato
sottoposto dapprima ad un intervento in osteosintesi eseguito il giorno
stesso e in seguito ad un intervento in “ Arthroskopie OSG links, Débride-
ment mit Shaver, Exostosenabtragung, Tibiavorderkante, Osteosynthese-
materialentfernung “ effettuato in data 4 dicembre 2001 (doc. UAIE 3).
B.b Con rapporto della clinica riabilitativa di B._______ del 2 ottobre 2002
i dott. C._______, specialista in medicina fisica e riabilitazione, D._______
e E._______, entrambi specialisti in chirurgia ortopedica, hanno posto le
diagnosi di “ mässige bis starke belastungsabhängige Schmerzen im lin-
ken oberen Sprunggelenk bei im MRI ausgeprägter Arthrose und Osteo-
chondrosis dissecans am Talus “ e ritenuto l’interessato totalmente inabile
nell’attività abituale di muratore, mentre in un’attività sostitutiva adeguata
abile nella misura del 100% (doc. UAIE 3).
C.
C.a Il 6 novembre 2002 l’assicurato ha formulato all’attenzione dell'Ufficio
dell’assicurazione invalidità del Canton Zurigo [Ufficio AI] una richiesta
volta all’ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invali-
dità (doc. UAIE 7).
C.b Nel corso dell’istruttoria l’Ufficio AI ha assunto agli atti l’incarto dell’Isti-
tuto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), di data
intercorrente tra novembre 2002 e agosto 2005 (doc. UAIE 1-44).
C.b.a Con rapporto del 2 giugno 2005 commissionato dall’Ufficio AI
(doc. UAIE 33) il dott. F._______, specialista in ortopedia e il dott.
G._______, specialista in medicina interna, entrambi attivi presso l’aertzli-
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Pagina 3
ches Begutachtungsinstitut di H._______ (ABI), hanno reputato l’interes-
sato totalmente inabile al lavoro nella professione abituale di muratore dal
24 ottobre 2000, mentre abile al 100% in un’attività leggera o mediamente
pesante che tenesse conto dei suoi limiti funzionali (doc. 33 pag. 16).
C.b.b Mediante decisione del 26 agosto 2005 (doc. UAIE 48) l’Ufficio AI ha
riconosciuto a A._______ un’incapacità al guadagno del 100% nella sua
attività abituale di muratore ed accordato la corrispondente rendita di inva-
lidità dal 1° maggio al 30 novembre 2003. Esso ha poi ripreso le conclusioni
dell’ABI quo all’esercizio di un’attività sostitutiva, fissando un grado di inva-
lidità del 39%. Il 20 settembre successivo l’assicurato ha formulato opposi-
zione contro il succitato provvedimento amministrativo (doc. UAIE 51
pag. 5), la quale è stata respinta con decisione 4 novembre 2005 dell’Uffi-
cio AI (doc. UAIE 52). Il ricorso formulato da A._______ in data 5 dicembre
2005 (doc. UAIE 59) è stato respinto con sentenza dell’11 ottobre 2006 dal
Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo (SVG), il quale
ha altresì contemporaneamente revocato la rendita concessa in prece-
denza (doc. UAIE 66). Con sentenza del 14 gennaio 2008 (doc. UAIE 80)
il Tribunale federale ha infine respinto il ricorso interposto dall’assicurato il
1° dicembre 2006 (doc. UAIE 70) avverso la sentenza del SVG.
C.c Con rapporto del 14 aprile 2007 (doc. UAIE 75), prodotto dall’interes-
sato nel quadro della succitata procedura di ricorso, il dott. I._______, spe-
cialista in psichiatria e psicoterapia presso il policlinico psichiatrico
dell’ospedale universitario di L._______, ha formulato all’attenzione dell’Uf-
ficio AI le diagnosi di “ schwergradige depressive Episode ohne psychoti-
sche Symptome “ (F32.2) seit 2005 und anhaltend somotaforme Sch-
merzstörung (F45.4) seit 2003 “. Questi disturbi avevano comportato
un’inabilità totale al lavoro dal 6 luglio 2006 (inizio della presa a carico) al
14 aprile 2007 quale muratore.
C.d
C.d.a Pendente causa amministrativa l’Ufficio AI ha ordinato l’esecuzione
di una perizia pluridisciplinare da parte dell’Ospedale universitario (ASIM)
di H._______. Il referto del 3 marzo 2008 (doc. UAIE 81-1 a 81-52) com-
prende una perizia psichiatrica del 21 gennaio 2008 del dott. M._______,
specialista in psichiatria e psicoterapia (doc. UAIE 81-41 a 81-52), una reu-
matologica del 22 gennaio 2008 ad opera del dott. N._______, primario in
reumatologia (doc. UAIE 81-32 a 81-40) e un esame internistico della
stessa data del dott. O._______, specialista in medicina interna.
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C.d.b Complessivamente l’interessato è stato considerato inabile al lavoro
al 100% dal 24 ottobre 2000 (data dell’incidente) nella precedente attività
di muratore, mentre abile nella misura del 60% in un lavoro che tenga conto
dei suoi limiti funzionali dall’estate 2007 (doc. UAIE 81 pagg. 26-27, cfr.
anche consid. 10).
C.e
Mediante decisioni del 2 e 18 luglio 2008 (doc. 90-1 a 90-9 e 92-1 a 92-
18), che hanno fatto seguito ad un progetto di decisione del 21 aprile pre-
cedente (doc. 83-1 a 83-6), l’Ufficio AI ha riconosciuto, in favore di
A._______, una rendita intera dell’assicurazione svizzera per l’invalidità dal
1° luglio 2006 e una mezza rendita dal 1° luglio 2007.
D.
Con scritto del 18 maggio 2009 (doc. UAIE 99-4) l’assicurato ha ritirato il
ricorso interposto presso il SVG in data 15 agosto 2008 (doc. UAIE 93 e
99-1 a 99-3).
E.
Nella primavera 2010 A._______ ha lasciato la Svizzera per trasferirsi in
Spagna (doc. UAIE 105). L’ufficio AI ha pertanto trasmesso l’incarto
all’UAIE per competenza (doc. UAIE 107).
F.
F.a Una prima procedura di revisione è stata promossa dall’UAIE il 2 mag-
gio 2011 (doc. UAIE 111). Per quanto attiene alla salute psichica con rap-
porto del 19 luglio 2011 (doc. UAIE 121-2) la dott.ssa P._______, speciali-
sta in psichiatria, ha posto la diagnosi di “ disturbo affettivo persistente, in
relazione a variazioni problematiche della personalità e impossibilità di
adattamento a situazioni di incapacità “(ICD-10 F-34.8; cfr. anche i rapporti
del 14 febbraio 2011 della dott.ssa Q._______, specialista in psichiatria
[doc. UAIE 123], del 25 agosto 2010/4 aprile 2011 [doc. UAIE 122],
19 maggio, 3 e 17 giugno 2011 [doc. UAIE 121 pag. 1] nonché il formulario
E213 del 22 luglio 2011 [doc. UAIE 120]).
F.b Il dott. R._______, medico del Servizio medico regionale (SMR), spe-
cialista in medicina interna, con rapporto del 18 settembre 2011 (doc. UAIE
126-1 a 126-4) ha affermato che, in sostanza, alla luce dei documenti me-
dici agli atti (UAIE 120-123), la situazione di salute di A._______ non aveva
subito mutamenti rispetto al passato e che un complemento di istruttoria
non era necessario.
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Pagina 5
F.c Con comunicazione del 27 settembre 2011 l’UAIE ha confermato il di-
ritto alla mezza rendita AI (doc. UAIE 127).
G.
Nel settembre 2014 l’autorità inferiore ha avviato una seconda procedura
di revisione (doc. UAIE 130), dalla quale è risultato, secondo l’E213
(doc. UAIE 136) che l’assicurato presentava le stesse diagnosi già
espresse nella precedente procedura (doc. UAIE 120).
G.a Con certificato medico del 24 aprile 2014 (doc. UAIE 148) il dott.
S._______, la cui specializzazione non è nota, ha posto le diagnosi di
“ osteoartrite a livello dell’articolazione tibioastragalica; scoliosi cervico
dorso-lombare, con concavità lombare destra, associata a discrete modifi-
cazioni degenerative a livello dorsale medio inferiore, e L4-L5; lombarizza-
zione della prima sacrale; depressione reattiva “.
Da un punto di vista psichiatrico con rapporto del 2 ottobre 2014 (doc. UAIE
137) il dott. T._______, specialista in psichiatria, ha posto le diagnosi di
“ distimia [OMS CIE 10, F34.1] e otras trasformaciones persistentes de la
personalidad [CIE 10, F62.8] “
G.b Con presa di posizione del 15 novembre 2014 (doc. UAIE 143) il dott.
U._______, medico SMR, specialista in medicina generale, ha confermato,
dal punto di vista somatico, il grado di incapacità lavorativa finora attribuito.
G.c Il dott. V._______, medico SMR, specialista in psichiatria e psicotera-
pia, con rapporto del 10 febbraio 2015 (doc. UAIE 144), ha indicato che
“ seit dem letzten Rentenbescheid (27.09.2011) ging ein psych. AZ von Dr.
T._______ neu ein. Diagnostisch wird von einer Dysthymie gesprochen,
von einer negativen Evolution (was auch schon am 19.05.2011 beschrie-
ben wurde). Der V. wird massiv psychopharmakologisch behandelt (auch
wie schon beschrieben) ”. L’esperto ha altresì sostenuto che la documen-
tazione prodotta dall’insorgente non permetteva di evidenziare un chiaro
peggioramento dello stato di salute e riconosciuto all’interessato una capa-
cità lavorativa parziale.
G.d Con comunicazione del 12 febbraio 2015 l’UAIE ha confermato il diritto
alla mezza rendita (doc. UAIE 145).
C-6368/2015
Pagina 6
H.
H.a Con scritto del 5 marzo 2015 (doc. UAIE 150-1 a 150-6) A._______
ha presentato una domanda di revisione. Egli ha indicato che il suo stato
di salute sia fisico che psichico era peggiorato e prodotto alcuni referti me-
dici (doc. UAIE 146 a 149).
Il dott. V._______, chiamato a nuovamente a pronunciarsi in merito alla
pratica in corso, con rapporto del 30 giugno 2015 (doc. UAIE 153) ha af-
fermato che la documentazione prodotta non apportava alcun nuovo ele-
mento.
H.b Con progetto di decisione del 7 luglio 2015 l’UAIE ha comunicato all’in-
teressato che la domanda di revisione non sarebbe stata esaminata in
quanto non risultava una modifica rilevante del grado di invalidità
(doc. UAIE 154).
In procedura di audizione l’insorgente ha per l’essenziale ripreso le argo-
mentazioni e le conclusioni esposte nella sua richiesta (doc. UAIE 155).
H.c Mediante decisione del 9 settembre 2015 l'autorità di prime cure ha
ribadito di non entrare nel merito della domanda di revisione presentata il
5 marzo 2015 (doc. UAIE 156).
I.
I.a Il 1° ottobre 2015, agendo per il tramite del suo patrocinatore, avv. José
Nogueira Esmoris, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e po-
stulando il riconoscimento di una rendita intera, subordinatamente di 3/4 di
rendita di invalidità. Oltre alla documentazione già agli atti, l’interessato ha
prodotto un rapporto dell’11 agosto 2015 in cui il dott. S._______, speciali-
sta in reumatologia, ha formulato le diagnosi di artrosi alla caviglia sinistra
con conseguente limitazione globale della mobilità della stessa e deambu-
lazione con tendenza all’appoggio equino varo secondaria (candidato a un
intervento chirurgico di artrodesi alla caviglia), spondiloartrosi lombare più
accentuata negli spazi L2-L3 e L4-L5 e sindrome depressiva in trattamento
(doc. TAF 1 e allegati).
I.b Il 18 novembre 2015 l’insorgente ha versato l’anticipo spese di fr. 400.-
richiesto (doc. TAF 5).
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Pagina 7
J.
Con risposta del 3 febbraio 2016 (doc. TAF 10), l'UAIE ha proposto la reie-
zione del gravame, rinviando alla presa di posizione del 30 giugno 2015
del dott. V._______ (doc. UAIE 153) e a quella del dott. U._______ del
21 gennaio 2016 (allegato al doc. TAF 10). L’autorità inferiore ha indicato
che l’assicurato non apportava alcun nuovo elemento che rendeva plausi-
bile un peggioramento della capacità lavorativa suscettibile di modificare in
misura rilevante il grado di invalidità. In concreto, la documentazione me-
dica prodotta attestava uno stato valetudinario già noto all’amministra-
zione. Da qui la non entrata nel merito della domanda di revisione.
K.
Con replica del 2 marzo 2016 (doc. TAF 13) l’insorgente si è riconfermato
nelle motivazioni già esposte nel memoriale di ricorso.
L.
Con duplica del 21 marzo 2016 l'UAIE ha riproposto la reiezione del ricorso
e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 15).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, i ricorsi con-
tro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone
residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
C-6368/2015
Pagina 8
(art. 59 LPGA), che ha altresì pagato l’acconto spese, il ricorso – interposto
tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA
nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
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Pagina 9
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 con-
sid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 con-
sid. 1.2).
3.2 La domanda di revisione essendo stata presentata il 5 marzo 2015
(doc. UAIE 150-1 a 150-6), al caso in esame si applicano di principio le
disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore
il 1° gennaio 2012 e le eventuali successive modifiche.
3.3 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata pronunciata, e meglio il 9°set-
tembre 2015. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando
essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della si-
tuazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V
362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi
all’oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull’apprezzamento del
giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sen-
tenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché
9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V consid. 3a in
fine).
4.
Oggetto del contendere è unicamente la questione se a ragione o meno
l'UAIE, con decisione del 9 settembre 2015, non è entrato nel merito della
domanda di revisione della rendita presentata da A._______ in data
5 marzo 2015. Nella misura in cui il ricorrente solleva censure relative al
merito della vertenza, segnatamente sul grado di invalidità, esse sono irri-
cevibili.
4.1 In particolare l’insorgente, fondandosi sulla documentazione medica
prodotta, ritiene di aver dimostrato un peggioramento del suo stato di salute
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Pagina 10
sia fisico che psichico tale da limitare completamente la sua capacità
lavorativa (doc. TAF 1).
4.2 L’amministrazione ritiene per contro, segnatamente sulla base del rap-
porto del SMR del 30 giugno 2015 (doc. UAIE 153), che non vi sono i pre-
supposti per indagare ulteriormente, ritenuto che dalla documentazione
medica allegata alla domanda di revisione non risultava una modifica rile-
vante del grado d’invalidità, suscettibile di modificare le conclusioni a cui
essa era giunta in occasione della procedura di revisione avviata nel 2014
(doc. UAIE 156 e rapporto del 21 gennaio 2016 del dott. U._______ alle-
gato al doc. TAF 10).
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla sin-
gola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI).
5.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equi-
librato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fi-
sica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato
alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valu-
tare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusiva-
mente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità
al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile.
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Pagina 11
6.
6.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au-
mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il
cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole ac-
cordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,
d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni
che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
6.2 Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI (RS 831.201), se è fatta domanda di revi-
sione, nella domanda si deve dimostrare che il grado di invalidità o di
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è
cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
6.2.1 Va altresì rammentato che il grado di prova richiesto dall'art. 87 cpv. 2
OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione rag-
giunga il convincimento, nel senso della verosimiglianza preponderante,
che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente su-
bentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno in-
dizi plausibili a favore della circostanza invocata, fermo restando comun-
que la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più
attento esame (v. sentenze del TF 9C_367/2016 del 10 agosto 2016 con-
sid. 2.2; 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.2 e relativi riferi-
menti).
6.2.2 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 2 OAI deve
permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una pre-
stazione (art. 87 cpv. 3 OAI) o comunque una sua revisione con provvedi-
mento cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove do-
mande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti,
senza allegare una modifica di fatti determinanti (DTF 125 V 410 con-
sid. 2b). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve così co-
minciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera
generale, plausibili, in altri termini se l'assicurato ha reso plausibile, e non
verosimile nel senso della probabilità preponderante, una modifica signifi-
cativa del suo stato di salute, suscettibile d'incidere sulla sua capacità la-
vorativa rispettivamente sul grado d'invalidità, rispetto a quella preceden-
temente ritenuta. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori
indagini con una decisione di non entrata nel merito. A tal proposito, oc-
corre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla
C-6368/2015
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decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprez-
zerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa
dispone di un certo margine di apprezzamento che il giudice è di principio
tenuto a rispettare (v. sentenze del TF 9C_367/2016; 9C_708/2007
dell'11 settembre 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; 9C_860/2007 del
10 dicembre 2008 consid. 5 e I 52/03 del 16 gennaio 2004 consid. 3).
6.3 L'art. 88a cpv. 2 OAI prevede che se la capacità al guadagno o la ca-
pacità di svolgere le mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si
aggrava o se il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità au-
menta, il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato
tre mesi senza interruzione notevole. L'aumento della rendita, dell'assegno
per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza avviene al più presto se
l'assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è
stata inoltrata (art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI).
6.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di
revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze
di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revisione non
soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche
quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capa-
cità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del
TF I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per
procedere alla revisione di una rendita d'invalidità occorre che il grado d'in-
validità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). A diffe-
renza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni
durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una
rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una
modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia
in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della compo-
nente lucrativa (DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3). Anche una modifica di
poco conto nello stato di fatto determinante può così dare luogo a una re-
visione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica de-
termina un superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF
133 V 545 consid. 6.3). In tale evenienza i parametri di calcolo dell'invali-
dità, compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono segna-
tamente la determinazione del reddito con e senza invalidità), possono es-
sere ridefiniti facendo capo alle regole applicabili al momento del nuovo
esame (cfr. sentenza del TF 9C_696/2007 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
Irrilevante è invece, una diversa valutazione di una fattispecie restata so-
stanzialmente immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b).
C-6368/2015
Pagina 13
7.
7.1 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la
situazione di fatto relativa all'ultima decisione cresciuta in giudicato che è
stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale
accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto
dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del prov-
vedimento litigioso (sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settem-
bre 2007; DTF 133 V 108 consid. 5).
7.2 L’autorità di prime cure ha proceduto a due revisioni conclusesi il
27 settembre 2011 (doc. UAIE 127), rispettivamente il 12 febbraio 2015
(doc. UAIE 145). Occorre rilevare che, contrariamente alla prima, quest’ul-
tima procedura è caratterizzata da un’istruttoria lacunosa ed insoddisfa-
cente. Dal punto di vista somatico nella presa di posizione del 15 novembre
2014 (doc. UAIE 143) il dott. U._______ si è limitato a confermare le inca-
pacità lavorative riconosciute in precedenza, senza analizzare in concreto
la documentazione prodotta dall’interessato (cfr. certificato medico del dott.
S._______ del 24 aprile 2014 [doc. UAIE 148]). Allo stesso modo, quo
all’aspetto psichiatrico, il dott. V._______ con rapporto del 10 febbraio 2015
(doc. UAIE 144) ha analizzato in maniera piuttosto succinta gli atti medici
trasmessi dall’insorgente (cfr. rapporto del 2 ottobre 2014 del dott.
T._______ [doc. UAIE 137]).
Di contro, con esaustivo e particolareggiato rapporto del 18 settembre 2011
(doc. UAIE 126), il dott. R._______ ha analizzato in maniera approfondita,
sia per quanto attiene l’aspetto somatico che quello psichiatrico, la docu-
mentazione medica presentata dall’assicurato, in particolare i doc. UAIE
120-123 (consid. G).
Il periodo di riferimento nell’ambito della presente vertenza è pertanto
quello intercorrente tra il 27 settembre 2011, data della comunicazione me-
diante la quale l’UAIE ha una prima volta confermato il diritto ad una mezza
rendita di invalidità (doc. UAIE 127) e il 9 settembre 2015, data della deci-
sione impugnata (doc. UAIE 156).
8.
8.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuri-
dico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
C-6368/2015
Pagina 14
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diven-
tato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno
alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi).
8.2 In assenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi
d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare
l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ra-
gionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8.3 In particolare, secondo l'art. 43 LPGA (in combinazione con l'art. 57
LAI), l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Conformemente
all'art. 59 cpv. 1 LAI, gli Uffici AI si organizzano in modo da garantire che i
compiti elencati nell'art. 57 siano eseguiti con professionalità ed efficienza
nel rispetto delle prescrizioni e delle istruzioni della Confederazione e, giu-
sta il capoverso 2, approntano i servizi medici regionali interdisciplinari. Se-
condo l'art. 59 cpv. 2bis LAI, i servizi medici regionali sono a disposizione
degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,
stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI
secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere
le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indi-
pendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso dell'art. 59 cpv. 2bis LAI, come pure dell'art. 49 OAI, risie-
dono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la
valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita.
8.4 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante,
secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og-
getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in
piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
C-6368/2015
Pagina 15
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De-
terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem-
pio, quale perizia o rapporto (sentenza del TF 8C_153/2007 del 7 maggio
2008; DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160;
HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Ak-
tuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). Nella sentenza pub-
blicata in VSI 2001 pag. 106 segg. la Corte ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA,
art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 vOG) definire delle direttive in relazione alla
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
8.5 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che,
considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del
diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten-
dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo
rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento
nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV
n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente
che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi-
stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura
rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in
particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti
concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la-
vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima
dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon-
tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenza del TF 9C_158/2012
del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV pag. 81 consid. 4.3).
8.6 Alla luce dell'art. 59 cpv. 2bis LAI, come pure dell'art. 49 OAI, i medici
SMR, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono
chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In que-
sto modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici
curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR,
l'UAIE deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un
assicurato e cosa invece no (sentenza del TF 9C_9/2010 del 29 settembre
2010 consid. 2). Peraltro, i rapporti SMR hanno per funzione di effettuare
una sintesi delle informazioni e degli esami medici di cui agli atti di causa
e formulare delle raccomandazioni quanto al seguito da dare all'incarto da
un punto di vista medico (sentenza del TF 9C_542/2011 del 26 gennaio
2012 consid. 4.1). Per poter loro attribuire pieno valore probatorio, i rapporti
C-6368/2015
Pagina 16
dei servizi medici regionali devono essere redatti da medici che dispon-
gono delle qualifiche specialistiche richieste nel singolo caso di specie. Se
ciò non è il caso, il loro valore probatorio è affievolito (sentenza del TF
9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4.2).
9.
Nel caso di specie occorre esaminare se è perlomeno plausibile che, al
momento dell’emanazione della decisione impugnata (9 settembre 2015)
è intervenuta, rispetto al settembre 2011, una notevole modifica dello stato
di salute del ricorrente (o delle conseguenze dello stesso sulla capacità
lucrativa) o se invece, come sostenuto dall'autorità inferiore, tale presup-
posto non era adempiuto con conseguente rifiuto di entrare nel merito della
domanda di revisione del 5 marzo 2015. Per i motivi di cui si dirà di seguito,
la valutazione dell’UAIE risulta meritevole di conferma.
10.
10.1 In via preliminare questo Tribunale rileva che nel luglio 2008, mo-
mento in cui è stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera di invalidità
dal 1° luglio 2006 e ad una mezza rendita dal 1° luglio 2007 (doc. UAIE 90-
1 a 90-9 e 92-1 a 92-18), l’Ufficio AI aveva fondato le sue conclusioni sulla
perizia pluridisciplinare dell’ASIM di H._______ del 3 marzo 2008, com-
prendente una valutazione reumatologica del 22 gennaio 2008 del dott.
N._______ (doc. UAIE 81-32 a 81-40), una psichiatrica del 3 marzo 2008
del dott. M._______ (doc. UAIE 81-41 a 81-52) e una internistica del dott.
O._______.
10.2 Da un punto di vista reumatologico sono state poste le diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa di “ chronische Restbeschwerden
nach Osteosynthese einer Pilon tibialen Fraktur am 20.10.2000 links (ICD
10: M 19.29), St.n. Arthroskopie OSG mit Debridement und Tibiavorder-
kantenabtragung sowie Osteosynthesematerialentfernung am 04.12.2001,
posttraumatische Arthrose des oberen Sprunggelenkes und Osteochon-
drose des Thalus links; thorakolumbovertebrales Syndrom rechts (ICD 10:
M 54.5), Wirbelsäulenfehlhaltung und-fehlform, muskuläre Dysbalance, 6-
gliedrige LWS mit Übergangsvariante lumbosakral (Röntgen thorakolumbal
und LWS vom 22.01.2008), 4 von 5 Waddellzeichen im Sinne von non-
organics-signs “ (doc. UAIE 81 pag. 37).
10.3 Da un punto di vista psichiatrico (doc. UAIE 81 pag. 49) l’esperto ha
posto le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “ mittelgra-
C-6368/2015
Pagina 17
dig depressive Episode (ICD-10; F32.1) e reaktive undifferenzierte Soma-
tisierungsstörung mit dissoziativen und histrionischen Anteilen (ICD-10;
F45.1) “.
10.4 Complessivamente l’interessato è stato considerato inabile al lavoro
al 100% dal 24 ottobre 2000 nella precedente attività di muratore, mentre
abile nella misura del 60% in un lavoro che tenga conto dei suoi limiti fun-
zionali dall’estate 2007 (doc. UAIE 81 pagg. 26-27).
11.
11.1 In data 2 maggio 2011 l’UAIE ha promosso la prima procedura di re-
visione. Fondandosi sul rapporto del dott. R._______ del 18 settembre
2011 (doc. UAIE 126), il quale a sua volta si è basato sulla documentazione
medica trasmessa dall’assicurato (doc. UAIE 120-123), l’autorità di prime
cure ha confermato il diritto del ricorrente ad una mezza di rendita d'invali-
dità (doc. UAIE 127).
11.2
11.2.1 Per quanto attiene alla salute psichica con rapporto del 19 luglio
2011 (doc. UAIE 121-2) la dott.ssa P._______ aveva posto la diagnosi di
“ disturbo affettivo persistente, in relazione a variazioni problematiche della
personalità e impossibilità di adattamento a situazioni di incapacità “(ICD-
10 F-34.8), precisando che “ l’evoluzione clinica durante il trattamento in
questa unità non è positiva, con persistente malessere emotivo, sentimenti
di rabbia e di tensione, timore generalizzato, ansietà ricorrente, ipersensi-
bilità ai minimi contrattempi, con importante deterioramento relazionale e
funzionale. Lo scorso febbraio è stato ricoverato nell’unità di psichiatria per
persistente malessere e ideazioni suicidarie “ (cfr. anche rapporti del
14 febbraio 2011 della dott. Q._______ [doc. UAIE 123], 28 agosto
2010/4 aprile 2011 [doc. UAIE 122] e 19 maggio/3 e 17 giugno 2011
[doc. UAIE 121-1], nonché il formulario E213 del 22 luglio 2011 [doc. UAIE
120]).
11.2.2 Da un punto di vista somatico sono state poste le diagnosi di artrosi
della caviglia sinistra e artrosi lombare (formulario E213 del 22 luglio 2011
[doc. UAIE 120 pag. 8] e rapporto del 28 agosto 2010/4 aprile 2011
[doc. UAIE 122]).
L’interessato è stato considerato totalmente inabile nell’attività di muratore,
ma in grado di svolgere attività adatte (doc. UAIE 120, pag. 10).
C-6368/2015
Pagina 18
11.2.3 Con il rapporto particolarmente dettagliato del 18 settembre 2011 il
dott. R._______ ha in particolare ritenuto che “ die Bezeichnung im E213
des Zustands implizit als seit 2006 unverändert und die weitgehend de-
ckungsgleiche Beschreibung lassen die Annahme einer Verschlechterung
des Gesundheitszustands nicht zu. Daran ändert auch die Tatsache einer
zwischenzeitlichen Hospitalisation wegen dieser reaktiven Beschwerde
nichts. Depressive Störung und anhaltend somatoforme Schmerzstörung
waren bereits 2007 beschrieben. Auch im Gutachtung der asim vom 3.3.08
wird im wesentlichen der gleiche Zustand beschrieben, einfach mit anderer
Wertung als jetzt durch die ausländischen Kollegen (doc. UAIE 126-2) “.
Da qui la rinuncia ad esperire un complemento di istruttoria, essendo il
grado di incapacità lavorativa invariato.
12.
Al termine di una seconda procedura di revisione avviata nel settembre
2014, il 12 febbraio 2015 l’autorità di prime cure, fondandosi sulla stringata
presa di posizione del dott. U._______, rassegnata il 15 novembre 2014,
nonché sul breve parere del dott. V._______ del 10 febbraio 2015, ha con-
fermato in favore di A._______ il diritto ad una mezza di rendita d'invalidità
(doc. UAIE 145 e consid. H.c).
13.
13.1 Con scritto del 5 marzo 2015 (doc. UAIE 150-1 a 150-6) A._______,
prevalendosi di un peggioramento dello stato di salute sia fisico che psi-
chico, ha promosso una procedura di revisione.
A sostegno delle proprie allegazioni l’interessato ha prodotto diversa docu-
mentazione, segnatamente i rapporti del 25 agosto 2010/4 aprile 2011
(doc. UAIE 149), del 14 febbraio 2011 della dott. Q._______ (doc. UAIE
146), del 19 luglio 2011 della dott.ssa P._______ (doc. UAIE 147) e del
dott. S._______ del 24 aprile 2014 (doc. UAIE 148).
13.1.1 Preliminarmente giova rilevare che gli atti medici del 2011 erano già
stati presi in considerazione nel quadro della prima procedura di revisione
promossa dall’autorità di prime cure, conclusasi il 27 settembre 2011, de-
scritta al considerando 11 e passata in giudicato (doc. UAIE 121, 122, 123).
Di tali documenti non può essere pertanto tenuto conto.
13.1.2 Con certificato medico del 24 aprile 2014 (doc. UAIE 148), già pro-
dotto nella procedura di revisione avviata nel 2014, il dott. S._______ ha
posto le diagnosi di “ osteoartrite a livello dell’articolazione tibioastragalica;
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Pagina 19
scoliosi cervico dorso-lombare, con concavità lombare destra, associata a
discrete modificazioni degenerative a livello dorsale medio inferiore, e L4-
L5; lombarizzazione della prima sacrale […] “, conclusioni riprese in so-
stanza dall’assicurato nella procedura in oggetto (doc. 150 pag. 2).
13.1.3 Tale valutazione non evidenzia un peggioramento dello stato di sa-
lute dell’insorgente. Le diagnosi indicate ricalcano infatti quelle risultanti dal
rapporto clinico del 25 agosto 2010 “ caviglia sinistra: cambi postraumatici,
associati a discreti segni di malattia degenerativa. Colonna dorso-lombare:
scoliosi cervico-dorso-lombare, di concavità lombare destra, associata a
discreti cambi degenerativi a livello dorsale medio inferiore e L4-L5. Lom-
barizzazione della prima vertebra sacrale ” e da quello del 4 aprile 2011
“ Artrosi della caviglia sinistra. Lombarizzazione della prima vertebra sa-
crale. Degenerazione discale dei dischi intervertebrali lombari “ (entrambi
doc. UAIE 122-1), già oggetto della prima procedura di revisione.
14.
14.1 Per quanto attiene alle patologie psichiatriche con rapporto del 2 ot-
tobre 2014 (doc. UAIE 137) il dott. T._______ aveva posto le diagnosi di
“ distimia [OMS CIE 10, F34.1] e otras trasformaciones persistentes de la
personalidad [CIE 10, F62.8] “ (cfr. anche formulario E213 del 16 ottobre
2014 [doc. UAIE 136 pag. 8]). Dal canto suo l’insorgente ha indicato di
soffrire di sindrome depressiva con mancata risposta al trattamento abi-
tuale e ideazione suicidaria e precisato di essere stato ospedalizzato nel
2006 in Svizzera e nel 2011 in Spagna per tentato suicidio.
14.2 Secondo questa Corte la documentazione medica prodotta non per-
mette di desumere una modifica delle condizioni di salute psichica del ri-
corrente, le quali risultano sostanzialmente immutate nel corso degli anni.
Già con rapporto del 14 aprile 2007 (doc. UAIE 75) il dott. I._______ aveva
formulato le diagnosi di “ schwergradige depressive Episode ohne psycho-
tische Symptome “ (F32.2) “ Das Beschwerdebild besteht seit etwa 2 Jah-
ren und hat sich bis zum Behandlungsbeginn stetig verschlechtert. Weitere
depressive oder maniforme Episoden sind im Längsschnitt nicht bekannt.
Desweiteren erfüllt das Beschwerdebild die Kriterien einer anhaltend so-
motaformen Schmerzstörung (F45.4) “. Nella perizia psichiatrica del
21 gennaio 2008 (doc. UAIE 81 pag. 49) il dott. M._______ aveva posto le
diagnosi di “ mittelgradig depressive Episode (ICD-10; F32.1) e di reaktive
undifferenzierte Somatisierungsstörung mit dissoziativen und histrioni-
schen Anteilen (ICD-10; F45.1) “.
C-6368/2015
Pagina 20
La distimia (F34.8), vale a dire un abbassamento del tono dell’umore, per-
sistente o di lunga durata la cui gravità è insufficiente o la cui durata dei
singoli episodi è troppo breve per giustificare un disturbo depressivo ricor-
rente grave, medio o leggero diagnosticata dal dott. T._______ non eviden-
zia quindi un peggioramento dello stato di salute dell’interessato rispetto
alle patologie riscontrate negli anni precedenti. Allo stesso modo per
quanto riguarda le modifiche durature della personalità (F62.8), costituenti
dei disturbi della personalità legati ad una sindrome algica cronicizzata, già
evidenziate dall’insorgente durante la prima procedura di revisione (cfr.
rapporto del 19 luglio 2011 della dott.ssa P._______, doc. UAIE 121-2).
14.3 In conclusione l’assicurato non ha reso plausibile una modifica signi-
ficativa del suo stato di salute, suscettibile d’incidere sulla sua capacità la-
vorativa rispettivamente sul grado di invalidità, rispetto alla procedura di
revisione del 2011.
Alla luce di quanto esposto sono pertanto condivisibili le valutazioni espo-
ste dal dott. U._______ e dal dott. V._______ secondo le quali le nuove
certificazioni mediche pervenute non permettono di evidenziare un chiaro
peggioramento dello stato di salute dell’assicurato (doc. UAIE 143 e 144),
come pure è condivisibile la scelta dell’autorità inferiore, che nella deci-
sione del 9 settembre 2015 (doc. UAIE 154), ha statuito di non entrare nel
merito della richiesta di revisione.
15.
In sede ricorsuale l’insorgente ha ribadito quanto già esposto in prece-
denza e prodotto, oltre alla documentazione già agli atti, l’unico rapporto,
datato 11 agosto 2015, posteriore alla domanda di revisione, in cui il dott.
S._______, specialista in reumatologia, ha formulato le diagnosi di artrosi
alla caviglia sinistra con conseguente limitazione globale della mobilità
della stessa e deambulazione con tendenza all’appoggio equino varo se-
condaria (candidato a un intervento chirurgico di artrodesi alla caviglia),
spondiloartrosi lombare più accentuata negli spazi L2-L3 e L4-L5 e sin-
drome depressiva in trattamento (allegati al doc. TAF 1).
Queste valutazioni non contengono alcun nuovo elemento che non sia già
stato preso precedentemente in considerazione (cfr. supra 13).
16.
Accertato quindi che con la domanda di revisione del 5 marzo 2015
(doc. UAIE 150) non è stato reso plausibile che, rispetto al settembre 2011,
è subentrata una modifica significativa dello stato di salute di A._______,
C-6368/2015
Pagina 21
suscettibile di incidere sulla capacità lavorativa e quindi sul grado di invali-
dità, è dunque a giusto titolo che l’autorità inferiore non è entrata nel merito
della richiesta dell’assicurato.
La decisione del 9 settembre 2015 dell’UAIE va pertanto confermata e il
ricorso respinto, nella misura in cui è ricevibile.
17.
17.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 400.-- sono
poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]) e vengono compensate con l'anticipo spese, di identico
ammontare, versato dall'insorgente il 18 novembre 2015.
17.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario).
Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio
diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo ecce-
zioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo pagina seguente)
C-6368/2015
Pagina 22
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 400.-, già anticipate dal ricorrente, sono poste a
suo carico e vengono compensate con l’acconto già versato.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif….; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: