Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C6373/2011
Sen t e n z a d e l 1 5 f e bb r a i o 2 0 1 2
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Madeleine HirsigVouilloz e Beat Weber,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
patrocinato dall'avvocato Marco Frigerio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 21 ottobre 2011).
C6373/2011
Pagina 2
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 16 febbraio 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadino italiano, nato il (…), coniugato (doc. A 11) – una
mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, a decorrere dal
1° aprile 2010 (doc. A 391; v. anche doc. A 331 a 351). È stato stabilito,
in virtù del rapporto del 13 gennaio 2010 del dott. B._______, medico del
Servizio medico regionale dell'AI (SMR; doc. A 181), che l'interessato
era affetto da esiti di glossectomia parziale destra su carcinoma
spinocellulare G2 dell'emilingua destra T2 N0 M0.
2.
2.1. Nel mese di febbraio del 2011, l'autorità inferiore ha avviato la
prevista procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. A 401).
2.2. Nei rapporti del 5 luglio e 7 ottobre 2011, il dott. C._______, medico
del SMR, ha rilevato, sulla base della documentazione medica agli atti
(doc. A 471, 521 e 563 [v. in particolare perizia psichiatrica del 19
giugno 2011 del dott. D._______, specialista in psichiatria e psicoterapia;
doc. 521]), che l'interessato era affetto da esiti di carcinoma linguale
trattato chirurgicamente e con radioterapia (senza recidiva di patologia
neoplastica documentata), reazione ansiosodepressiva (F 43.2 secondo
l'ICD 10), tendenza all'evitamento e macrovarici agli arti inferiori. Ha
quindi ritenuto una capacità al lavoro dell'80% in qualsiasi attività, a far
tempo da giugno del 2011 (doc. A 531 e 641).
3.
Il 21 ottobre 2011, l'UAIE ha deciso di sopprimere, con effetto al 1°
dicembre 2011 (v. doc. A 6714), la mezza rendita d'invalidità pagata fino
ad allora, essendo intervenuto un notevole miglioramento ai sensi dell'art.
17 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). L'autorità inferiore ha inoltre
disposto che, in applicazione dell'art. 97 della legge federale del 20
dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS,
RS 831.10) in combinazione con l'art. 66 della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), un ricorso
interposto conto la suddetta decisione non avrebbe avuto effetto
sospensivo (doc. A 6716).
C6373/2011
Pagina 3
4.
Il 22 novembre 2011, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 21
ottobre 2011 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita
intera d'invalidità, dal momento che, secondo la relazione medica del 12
novembre 2011 del medico curante, allegata in copia al gravame, le
affezioni di cui soffre comportano un'incapacità al lavoro nella misura del
70% in una qualsiasi attività lucrativa. Nello stesso atto ha chiesto la
restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, in quanto la soppressione
della mezza rendita gli creerebbe un gravissimo danno, detta prestazione
costituendo l'unica fonte di sostentamento per lui e la moglie. Infine, ha
formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali (doc. TAF 1).
5.
Nella risposta al ricorso del 27 dicembre 2011 (doc. TAF 4), l'UAIE ha
proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione
impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la
stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione
dell'Ufficio AI del Cantone E._______ del 21 dicembre 2011 (doc. TAF 4),
il quale rinvia a sua volta all'annotazione del Servizio medico regionale
(SMR) del 15 dicembre 2011. Secondo quest'ultima, è necessario
completare l'istruttoria e pertanto sottoporre l'insorgente ad una perizia
pluridisciplinare – comprendente una valutazione otorinolaringoiatrica,
oncologica, psichiatrica e reumatologica – atta a valutare se vi sia stato
un significativo miglioramento dello stato di salute (e in caso affermativo,
ad argomentarlo dettagliatamente) nonché a stabilire la cumulabilità delle
eventuali incapacità lavorative riscontrate dai periti. L'autorità inferiore ha
altresì proposto la reiezione della domanda di restituzione dell'effetto
sospensivo al ricorso (nella presa di posizione dell'Ufficio AI del 21
dicembre 2011 è in particolare fatto riferimento alla giurisprudenza del
Tribunale federale in materia di restituzione dell'effetto sospensivo [DTF
119 V 507 e sentenza 8C_451/2010 dell'11 novembre 2010]).
6.
Il 28 dicembre 2011, l'interessato ha esibito il formulario "domanda di
gratuito patrocinio". Ha altresì prodotto un certificato medico del 18
novembre 2011 (doc. TAF 5).
C6373/2011
Pagina 4
7.
7.1. Nella replica del 26 gennaio 2012, inoltrata via telefax il 30 gennaio
2012, l'interessato ha segnalato di avere preso atto "della chiara
ammissione dell'Ufficio AI di non avere approfondito correttamente la
situazione per cui è richiesto il rinvio del dossier". Ha pertanto chiesto che
il ricorso del 22 novembre 2011 venga accolto con conseguente
annullamento della decisione del 21 ottobre 2011 e ripristino dello stato
precedente, ossia il riconoscimento del diritto alla mezza rendita
d'invalidità, come da decisione del 16 febbraio 2011, con obbligo
all'autorità inferiore di corrispondere le rendite arretrate, indebitamente
sospese (doc. TAF 7).
7.2. Con provvedimento del 2 febbraio 2012, questo Tribunale ha
trasmesso per conoscenza all'autorità inferiore la replica del 26 gennaio
2012 (doc. TAF 19).
8.
8.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b
della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
8.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a26bis e 2870), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
8.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
C6373/2011
Pagina 5
9.
9.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in
particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua
capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
9.2. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
10.
10.1. Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della
decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione
affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di
cui alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone E._______ del 21
dicembre 2011 è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento
dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del
ricorrente, segnatamente con un complemento dell'esame sullo stato di
salute otorinolaringoiatrico ed oncologico (il medico del SMR avendo
rilevato che la valutazione medica non ha tenuto in considerazione la
problematica oncologica [cfr. annotazione del 15 dicembre 2011 {doc.
TAF 4}]) e con un complemento dell'esame sullo stato di salute psichico e
reumatologico (il medico del SMR avendo ritenuto che la perizia
psichiatrica del giugno 2011 appare lacunosa [cfr. annotazione del 15
dicembre 2011 {doc. TAF 4}]; sulla possibilità di un rinvio all'autorità
inferiore in siffatte circostanze anche alla luce della nuova giurisprudenza
del Tribunale federale, cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Non è
altrimenti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa
dell'insorgente medesimo con il necessario grado della verosimiglianza
preponderante.
10.2. Peraltro, nel caso concreto non era necessario nell'ambito del
provvedimento del 2 febbraio 2012 di questo Tribunale dare al ricorrente
la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della
nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza
DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
C6373/2011
Pagina 6
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento
dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4)
dal momento che nella decisione impugnata del 21 ottobre 2011 l'autorità
inferiore ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° dicembre 2011, la
mezza rendita d'invalidità pagata fino ad allora.
10.3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata
annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda
al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato.
Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto
nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente a specialisti
delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso.
11.
11.1. La pronuncia del presente giudizio rende priva di oggetto la
domanda di restituzione dell'effetto sospensivo (cfr. sentenze del
Tribunale federale 9C_245/2011 del 15 novembre 2011 consid. 7 in fine,
9C_94/2011 del 12 maggio 2011 consid. 7, 9C_198/2011 dell'11
novembre 2011 consid. 6.2, 1C_306/2008 del 28 maggio 2009 consid.
5.2 nonché 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 4).
11.2. A titolo del tutto abbondanziale, va peraltro rammentato che il
Tribunale federale ha recentemente confermato la giurisprudenza iniziata
in DTF 106 V 18 e ribadita in DTF 129 V 370 secondo la quale il ritiro
dell'effetto sospensivo al ricorso nell'ambito di una procedura di revisione
volta alla soppressione o alla diminuzione di una rendita copre anche il
periodo dell'istruzione complementare – a seguito di un rinvio da parte
dell'autorità di ricorso, riservata un'eventuale apertura anticipata
potenzialmente abusiva della procedura di revisione – fino alla
notificazione della nuova decisione da parte dell'autorità inferiore (cfr.
sentenza 8C_451/2010 dell'11 novembre 2010 consid. 2 a 4). In tale
contesto, giova segnalare che il fatto che l'autorità inferiore debba
completare l'istruttoria non appare di per sé costituire elemento sufficiente
per ritenere un'apertura potenzialmente abusiva della procedura di
revisione. Peraltro, l'interesse dell'amministrazione ad evitare una
procedura di restituzione lunga e difficile, peraltro spesso destinata
all'insuccesso, appare generalmente preponderante rispetto all'interesse
privato dell'assicurato a potere beneficiare della rendita precedentemente
accordata – e a non cadere almeno temporaneamente nell'indigenza
durante una procedura di revisione – soprattutto allorquando sulla base
delle risultanze processuali l'esito della causa di merito appare incerto
C6373/2011
Pagina 7
(DTF 119 V 507 consid. 4 e DTF 105 V 269 consid. 3; cfr. anche
sentenze del Tribunale federale I 4/05 del 20 gennaio 2005 consid. 4.2 e I
866/02 del 28 maggio 2003 consid. 2.2).
12.
12.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto
divenuta senza oggetto.
12.2. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da
mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità
a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg.
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS
173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che
ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la
causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova
decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata
d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TSTAF) in fr. 1'500., tenuto conto del lavoro
effettivo – relativamente contenuto, ma in causa non necessariamente
semplice – svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili
è posta a carico dell'UAIE.
C6373/2011
Pagina 8
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 21 ottobre 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia
di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
La domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso è senza
oggetto.
3.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.
4.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'500. a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Atto giudiziario; allegato: certificato medico
del 18 novembre 2011, prodotto il 28 dicembre 2011)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
C6373/2011
Pagina 9
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: