Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-6378/2010
Sentenza dell'11 gennaio 2011
Composizione Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Stefan Mesmer,
cancelliere Dario Croci Torti.
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 20 luglio 2010).
C-6378/2010
Pagina 2
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 20 luglio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha posto il cittadino
italiano A._______, nato il , al beneficio di una rendita intera dal 1°
settembre 2008 al 31 agosto 2009;
con il gravame depositato il 7 settembre 2010, completato il 7 ottobre
2010, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS, ha
chiesto il riconoscimento del diritto alla rendita intera anche dopo il 31
agosto 2010; produce a suffragio delle sue conclusioni una relazione del
9 agosto 2010 del Dott. Mazzetti;
lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del
12 ottobre 2010, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in
merito al ricorso ed alla documentazione esibita;
ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio
servizio medico, il quale, nella sua relazione del 10 novembre 2010, alla
luce della relazione del Dott. Mazzetti, ha ritenuto necessario un
approfondimento dal punto di vista medico;
l'Ufficio AI del Cantone Ticino, nella sua risposta di causa del 9 dicembre
2010, ha pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la
retrocessione degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della
domanda;
anche l'UAIE, nelle sue osservazioni del 16 dicembre 2010, propone
l'accoglimento del ricorso in tal senso;
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del
19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
C-6378/2010
Pagina 3
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di
ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su
opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento
o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare
adesione visto che un'indagine medica complementare appare
indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento
inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato
di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata
se quest'ultima possa ancora esercitare un'attività lucrativa;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù
dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria;
non vengono prelevate spese;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o
in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla
parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale viene
posta a carico dell'autorità inferiore.
C-6378/2010
Pagina 4
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del
20 luglio 2010, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché
proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
C-6378/2010
Pagina 5