Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C6379/2010
Sen t e n z a d e l 4 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena AvenatiCarpani, Madeleine HirsigVouilloz;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A.________, rappresentato dal Patronato INCA,
Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 4 agosto 2010.
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Fatti:
A.
Mediante due decisioni del 18 e 20 dicembre 2002, l'Ufficio AI del
Cantone di BasileaCampagna ha erogato in favore di A.________,
cittadino italiano, nato il , un quarto di rendita del'assicurazione svizzera
per l'invalidità, con rendite completive in favore dei famigliari, a decorrere
dal 1° luglio fino al 30 settembre 1999 ed una mezza rendita AI dal 1°
ottobre 1999 (doc. 63, 66). L'indagine medica relativa a questo caso
aveva posto in evidenza che l'assicurato era portatore di esiti di
spondilodesi dorsoventrale L5/S1 e ligamento plastica dorsale L4/L5 nel
gennaio 1995, iniziale condrosi L4/L5 con disco protrusione mediana,
esiti di discectomia percutanea L5/S1 il 22 novembre 1991, esiti di
meniscectomia parziale artroscopia a destra nel 1999, esiti di tre
interventi di emorroidectomia, esiti di operazione alluce bilateralmente nel
1992 (cfr. perizia del Dott. Schulenburg del 9 ottobre 2000 (doc. 27).
L'interessato presentava anche dei problemi di ordine psichiatrico
sottoforma di sindrome del dolore somatoforme (F 45.4) con componente
narcisistica (cfr. perizia del Dott. Weber del 17 febbraio 2001). Va ancora
osservato che A.________ ha lavorato in Svizzera dal 1981 dapprima
come manovale, poi nell'industria metallurgica ed in seguito in
un'industria chimica (1989) con mansioni semipesanti in un primo tempo
e compiti sempre più leggeri a partire dal 1991 e 1995 a causa dei suoi
problemi dorsali (doc. 5 e anamnesi di lavoro dei referti medici).
Una prima procedura di revisione promossa nel 2003 non ha posto in
luce sostanziali mutamenti dell'incapacità di lavoro dell'assicurato per cui
il diritto alla mezza rendita AI è stato confermato con comunicazione del
27 maggio 2004 (doc. 68, 71).
Con lettera del 5 aprile 2005, il Dott. Ruckstuhl (ortopedico) ha
comunicato all'Ufficio AI che il proprio paziente ha subito un notevole
peggioramento delle sue condizioni di salute e che non lavorava più dal
gennaio precedente (doc. 7274, v. in particolare il rapporto del 1° luglio
2005). Dopo che lo stesso medico ha descritto la situazione ortopedica,
A.________ è stato sottoposto a visita peritale all'ospedale Bruderholz.
Nella loro relazione del 21 novembre 2005 (doc. 81), i sanitari incaricati
hanno rilevato la diagnosi di dolori cronici lombari in esiti di asportazione
di viti ed altro materiale di osteosintesi a livello di L4/S1 nel novembre
2001, esiti di spondilodesi dorsoventrale L5/S1 e ligamento plastica L4/5
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nel 1995, esiti di discectomia percutanea. I medici hanno ritenuto che in
ambito di attività leggere ed a determinate condizioni il paziente conserva
una capacità di lavoro del 50%.
Il calcolo della perdita di guadagno poneva in risalto che senza il danno
alla salute l'interessato avrebbe potuto guadagnare nel 2004 Fr. 79'739.,
mentre in attività sostitutive, svolte al 50% e con ulteriore riduzione per
fattori personali del 25% (età, handicap), Fr. 21'848., ciò che comportava
un discapito economico del 73% (doc. 86, pag.10/11).
Mediante decisione del 21 marzo 2006 (doc. 85, 87), l'Ufficio AI cantonale
ha erogato in favore del nominato una rendita intera dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità, con rendite completive in favore dei famigliari, a
decorrere dal 1° aprile 2005 (domanda di revisione).
Il nominato è rimpatriato nel luglio 2008 ed i pagamenti delle prestazioni
sono stati ripresi, per competenza, dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE (doc. 9092).
B.
Nel marzo 2009, l'UAIE ha avviato la prevista procedura di revisione del
diritto alla rendita (doc. 93, 94).
A.________ è stato visitato il 3 agosto 2009 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Siena, dove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di esiti di intervento di
osteosintesi con applicazione di cage intersomatico fra L5/S1 per ernia
discale L5/S1 in un quadro di diffuse manifestazioni spondilosiche lombari
ed ha posto un tasso d'invalidità del 67% (doc. 105). Sono stati esibiti
documenti oggettivi, segnatamente:
un questionario per la revisione della rendita AI, nel quale l'interessato, il
31 marzo 2009, comunica di non aver più svolto attività lucrativa dopo il
rimpatrio (doc. 99);
un breve rapporto d'esame ortopedico del 29 maggio 2009 a cura del
Dott. Bausani (doc. 103);
un referto radiografico della colonna in toto del 29 maggio 2009 (doc.
104).
Nel suo rapporto del 26 ottobre 2009 (doc. 109), la Dott.ssa Schoch
Zysset, medico dell'UAIE, ribadendo quanto già accennato in una breve
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nota del 10 marzo 2009 (doc. 94), ha affermato che dal punto di vista
medico non si spiega l'aumento del grado d'invalidità (nel 2005) dal 50%
al 73%. Il medico conferma il 50% d'invalidità nell'ultima attività svolta
dall'assicurato.
Nel verbale UAIE del 25 novembre 2009, si prende atto che le condizioni
di salute dell'assicurato sono chiare nel senso che non vi è deficit
radicolare in atto, la manovra di Lasègue è negativa e vi è una discreta
mobilità della colonna lombare, ciò che giustifica un'incapacità nel
precedente lavoro del 50%. Il problema principale risiederebbe a livello
psichiatrico. Inoltre si osserva che la situazione dal punto di vista medico
è rimasta stabile sin dal 2001 e che l'aumento della rendita (o del grado
d'invalidità) al 73% sarebbe stato un errore (doc. 110).
Nell'ulteriore verbale del 5 febbraio 2010 (doc. 111), l'UAIE ha ritenuto
che a torto l'amministrazione, nel corso della precedente procedura di
(domanda) revisione ha aderito al parere del Dott. Rucksthul del 1° luglio
2005 (doc. 74) e non a quello dei medici dell'ospedale Bruderholz. Viene
quindi proposta una riconsiderazione della decisione del 27 febbraio 2006
(recte: 21 marzo 2006, la data del 27 febbraio si riferisce alla delibera
dell'Ufficio AI e non alla decisione formale; doc. 85 e 86).
Con progetto di decisione del 27 febbraio 2010 (doc. 113), l'UAIE ha
comunicato a A.________ che la decisione del 27 febbraio 2006 (recte:
21 marzo 2006) sarebbe errata poiché fondata sul parere del Dott.
Ruckstuhl del 1° luglio 2005 e non sul rapporto dell'ospedale Bruderholz
del 21 novembre 2005. Si tratterebbe quindi di un errore manifesto che
giustificherebbe la riconsiderazione della precedente decisione.
L'8 aprile 2010, l'UAIE ha ricevuto un rapporto medico del Dott. Ruck
stuhl. Lo stesso dichiara che se la situazione clinica appare
sostanzialmente invariata rispetto al passato, la patologia della colonna è
peggiorata dal punto di vista radiologico con la presenza di segni
d'instabilità dei segmenti L4/5. Il paziente non potrebbe svolgere attività
adeguate che in misura del 25% (doc. 118).
Nel verbale 7 maggio 2010 (doc. 122), l'UAIE ha affermato che la nuova
documentazione esibita non permetterebbe di porre in luce patologie più
importanti di quelle già note.
La richiesta di mantenimento dell'intera prestazione AI è stata ribadita dal
Patronato INCA, regolare rappresentante dell'assicurato, con scritto del
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25 maggio 2010 (doc. 125). In un nuovo verbale del 9 luglio 2010, l'UAIE
si è riconfermato nelle sue precedenti conclusioni (doc. 126).
Mediante decisione del 4 agosto 2010, l'UAIE ha ridotto la precedente
rendita intera AI ad una mezza rendita con effetto dal 1° ottobre 2010
(doc. 127).
C.
Con il ricorso depositato il 7 settembre 2010, A.________, rappresentato
dal Patronato INCA, chiede, in sostanza, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e il ripristino del suo diritto
alla rendita intera AI. Egli sostiene che l'apprezzamento dell'invalidità
nell'ambito della presente procedura di revisione non sarebbe altro che
una valutazione diversa di una situazione rimasta uguale e che non vi è
alcun errore manifesto ai sensi di legge. In un successivo momento, il
ricorrente produce un referto 8 settembre 2010 del Dott. Calabrò,
ortopedico, il quale menziona la nota diagnosi accompagnata dai disturbi
e le limitazioni conosciute. L'esperto di parte stima che il paziente deve
essere considerato inabile al lavoro.
D.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 10 gennaio 201, l'UAIE propone la
reiezione del gravame con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INCA, con scritto del 17 febbraio
2011, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso.
Produce un breve referto d'esame ortopedico del Dott. Leonardo
Salvatore del 28 gennaio 2011 attestante quanto noto.
Non sono stati disposti ulteriori scambi di allegati.
E.
Con decisione incidentale del 22 febbraio 2011, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato la parte ricorrente a versare un
anticipo di 400 franchi, corrispondente alle presunte spese processuali.
Detto anticipo è stato regolarmente versato il 15 marzo 2011.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo corrispondente
alle presunte spese processuali, entro il termine impartito. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
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all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 136
V 24 consid. 4.3).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 4 agosto 2010, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2). Il giudice delle assicurazioni sociali può tuttavia
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Pagina 8
tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data della decisione impugnata
quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 130 V 138, vedi
anche 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).
5.
5.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
5.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%.
5.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
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cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile.
6.
6.1. Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di
una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
6.2. La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]).
6.3. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la
capacità al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete
peggiora, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione
notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
6.4. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato
di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275
consid. 1a).
6.5. Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze
di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
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consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto
della revisione non deve costituire una base legale che possa giustificare
un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF
RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrenrechtliche Grundfigur
namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo,
1999, p. 15).
6.6. La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
7.
7.1. Anche in assenza di una modifica del grado d'invalidità del
beneficiario della rendita, è possibile procedere alla riduzione di una
rendita. L'art. 53 cpv. 2 LPGA prevede infatti che l’assicuratore può
tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se
la loro rettifica ha una notevole importanza.
7.2. Per stabilire se una decisione è manifestamente erronea è
necessario basarsi sulla situazione giuridica esistente al momento in cui
la decisione in questione è stata emanata, tenuto conto della prassi in
vigore all'epoca (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc con i rif.). Lo scopo del
riesame è di correggere un'applicazione iniziale erronea del diritto come
pure una constatazione inesatta dei fatti (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V
314 consid. 4a/cc). Questo dovrebbe permettere di evitare che il riesame
diventi uno strumento destinato a giustificare una nuova valutazione di
una prestazione durevole. In particolare, gli organi d'applicazione non
dovrebbero procedere ad ogni momento ad una nuova valutazione della
situazione solo in base ad un esame più approfonditi dei fatti. Un errore
non dovrebbe di conseguenza essere corretto quando il riconoscimento
delle prestazioni dipende da circostanze materiali, il cui esame suppone
un potere d'apprezzamento e che la decisione appare tutto sommato
ammissibile vista la situazione di fatto e di diritto (SVR 2010 IV n° 5, v.
anche sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 375/02 del 6
maggio 2003 consid. 2.2).
8.
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Pagina 11
8.1. Nella specie, sia nel progetto di decisione che nel provvedimento
impugnato l'amministrazione ammette che non sono dati i motivi della
revisione. Lo stesso servizio medico dell'UAIE riferisce che la situazione è
rimasta stabile dal 2001 e di non comprendere per quali motivi sia stato
ammesso un tasso d'invalidità del 73% nel corso della precedente
revisione. Oltretutto, i medici della clinica Bruderholz avevano affermato
che l'assicurato avrebbe potuto continuare il suo precedente lavoro, a
metà tempo, nel settore chimico, oppure altre attività di tipo leggero. La
decisione impugnata, come pure le osservazioni al ricorso, fanno dunque
perno sulla circostanza che la decisione del 21 marzo 2006, con la quale
la mezza rendita è stata sostituita con una rendita intera, sarebbe stata
manifestamente erronea.
Facendo difetto le condizioni per procedere a una revisione ai sensi
dell'art. 17 LPGA, è necessario esaminare se è a ragione che l'autorità
inferiore ha proceduto a un riesame come lo prevede l'art. 53 cpv. 2
LPGA.
8.2.
8.2.1. È pacifico che la decisione del 21 marzo 2006 (e non del 27
febbraio 2006 come erroneamente indica l'amministrazione confondendo
la delibera con il provvedimento vero e proprio) non è stata oggetto di
controllo giudiziale di merito e che la sua rettifica rivestirebbe
un'apprezzabile importanza nella misura in cui se il riesame dovesse
essere ammesso, la rendita intera sarebbe ridotta. Si deve pertanto
esaminare se la decisione in questione era manifestamente erronea.
8.2.2. L'autorità inferiore sostiene che l'Ufficio AI basilese avrebbe aderito
a torto alle conclusioni del Dott. Ruckstuhl, autore della lettera 5 aprile
2005 all'origine della domanda di revisione dell'assicurato, lettera seguita
da un rapporto del 1° luglio 2005, invece di basarsi più correttamente sul
rapporto della clinica Bruderholz del 21 novembre 2005. Il primo rapporto,
che attestava un peggioramento dello stato di salute dell'interessato, era
infatti di parte e non poteva, a mente dell'autorità inferiore, avere un
valore probante superiore alla perizia ordinata alla clinica Bruderholz.
Quest'ultima confermava una capacità di lavoro del 50% in attività
leggere.
8.3.
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8.3.1. Questa motivazione non regge per un primo motivo. Ai sensi della
giurisprudenza menzionata al considerando 7.2, una decisione può
essere considerata manifestamente erronea solo quando non vi è alcun
dubbio in proposito (sentenza 8C_1012/2008 del 17 agosto 2009 consid.
2.2).
Ora, è vero che il Dott. Ruckstuhl (ortopedico) era medico curante
dell'interessato. Tale circostanza non significa tuttavia a priori che l'Ufficio
AI, basandosi su questo rapporto piuttosto che su quello della clinica
Bruderholz, avrebbe operato un apprezzamento manifestamente erroneo.
Se è pur vero che i rapporti dei medici curanti devono essere esaminati
con prudenza in quanto, in seguito al rapporto di fiducia istauratosi
contrattualmente, essi tendono a favorire gli interessi del proprio
paziente, è altrettanto vero che l'elemento determinante dal profilo
probatorio non è tanto l'origine del mezzo di prova (rapporto del medico
curante, per esempio), né la designazione del materiale (per esempio
"perizia", "rapporto medico dettagliato"), bensì il suo contenuto (DTF 125
V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c). Infatti, per quanto concerne il
valore probatorio d'un rapporto medico, va accertato se il referto è
completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce ad esami
oggettivi, se è redatto con conoscenza della pregressa situazione
valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto
medico e se le conclusioni a cui giunge sono fondate.
Il Dott. Ruckstuhl, che si occupava del paziente già da diversi anni e
conosceva quindi l'evoluzione delle sue patologie, ha redatto una
relazione di circa tre pagine, il cui contenuto non può essere definito
manifestamente erroneo. L'aggravamento dello stato di salute
dell'interessato, evidenziato nel rapporto del 1° luglio 2005, era plausibile.
Ora, un dubbio, sia pur legittimo sull'apprezzamento operato dall'Ufficio
AI basilese, non sarebbe sufficiente per qualificare la decisione del 21
marzo 2006 di manifestamente erronea.
8.3.2. A prescindere comunque da queste considerazioni, si deve
constatare che l'amministrazione ha sostenuto a torto che l'Ufficio AI
basilese si sarebbe fondato sul parere del Dott. Ruckstuhl e non su quello
dei medici dell'ospedale Bruderholz.
L'Ufficio AI basilese ha in realtà fondato la sua decisione di aumentare la
prestazione da metà ad intera riferendosi alle conclusioni cui erano giunti
i medici dell'ospedale Bruderholz. Conformemente a questa perizia,
l'Ufficio AI cantonale ha tenuto conto di una capacità di lavoro residua del
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50%. Il grado d'invalidità del 73% scaturisce tuttavia da un calcolo
economico della perdita di guadagno (doc. 86 pag. 10). Né il progetto di
decisione, né la decisione impugnata, né le osservazioni al ricorso
menzionano questo fatto. Non vi è dunque alcuna divergenza di
apprezzamento tra l'Ufficio AI basilese e l'UAIE, poiché entrambi gli uffici
si basano sulle conclusioni della clinica Bruderholz e ritengono una
capacità residua di lavoro del 50% in attività leggere sostitutive.
8.3.3. Resta da esaminare se l'attività svolta da ultimo dall'interessato,
quale addetto al microfilmaggio di documenti in una grande industria del
settore chimico, sia ancora esigibile al 50% come lo ritiene l'autorità
inferiore. Ora, il precedente rapporto di lavoro è stato sciolto e da allora
l'interessato non ha più ripreso una nuova attività lucrativa (doc. 5 e 99).
In queste condizioni, anche ammettendo che questo lavoro sia ancora
esigibile dal punto di vista medico, non è possibile fare corrispondere
l'incapacità di lavoro alla perdita di guadagno, in altre parole determinare
il grado d'invalidità in base al confronto percentuale ("Prozentvergleich")
come lo propone implicitamente l'autorità inferiore. Il reddito da invalido
deve essere invece stabilito in base a un raffronto dei redditi prima e
dopo l'invalidità, fermo restando che quest'ultimo deve essere
determinato sulla base dei dati statistici salariali (sentenza 9C_310/2009
du 14 avril 2010 consid. 3.2 con i rif.).
Nella fattispecie, l'Ufficio AI basilese ha operato un calcolo da cui è
risultata una perdita di guadagno del 73%. Non vi sono elementi per
mettere in discussione la validità di questo calcolo, peraltro la cui
correttezza non è criticata dall'autorità dall'autorità inferiore.
8.4. Nel caso in esame, dunque, fanno difetto i requisiti per operare ad
una revisione del diritto alla rendita ai sensi dell'art. 17 LPGA, circostanza
peraltro ammessa dall'UAIE, ma neppure si riscontrano i motivi per
procedere a un riesame ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA.
In queste circostanze, il ricorso deve essere accolto e l'impugnata
decisione riformata nel senso che a A.________ viene ripristinato il diritto
alla rendita intera AI a decorrere dal 1° ottobre 2010.
9.
9.1. Visto l'esito della procedura, che vede l'insorgente vincente, non
sono prelevate spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 3 PA). L'anticipo delle
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presunte spese processuali di Fr. 400., fornito dal ricorrente il 15 marzo
2011, gli viene restituito.
9.2. Conformemente all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnate al ricorrente un'indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, vista la memoria ricorsuale e di replica, nonché la
documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità a titolo di spese ripetibili di Fr. 700., la quale è posta a
carico dell'autorità inferiore.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata. Al ricorrente
viene ripristinato il diritto alla rendita intera AI a partire dal 1° ottobre
2010.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 400., versato dal
ricorrente, gli è restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700., la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
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Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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