Corte II I
C-6380/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 a g o s t o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio);
Madeleine Hirsig, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A.________,
patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza,
via della Repubblica 23, IT-73054 Presicce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione dell'8 agosto 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6380/2007
Fatti:
A.
A.________, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera come
gessino nel 1975 e dal 1977 al 2000, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI) durante tali periodi. Dopo il rimpatrio, ha continuato a
svolgere un'attività lucrativa in proprio (gessino) dal settembre 2001,
interrompendola da gennaio 2004 e riprendendola in misura ridotta dal
novembre 2004 (doc. 9, 10).
B.
In data 5 novembre 2004, A.________ ha formulato una domanda
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
Il richiedente è stato visitato il 18 gennaio 2005, presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove
il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di esiti di tiroidectomia
totale per Ca follicolare in attuale terapia sostitutiva (gennaio 2004),
reintervento nel marzo 2004 per ablazione residuale, esiti di terapia
radiometabolica, lieve stato ansio-depressivo reattivo, poliartralgie con
lieve impegno funzionale, specie alla scapolo-omerale destra ed ha
posto un tasso d'invalidità del 75% (doc. 24). Sono stati esibiti
documenti oggettivi, quali:
- l'incarto dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (INSAI/SUVA), relativo a prestazioni concesse in esito ad una
distorsione alla spalla destra (da aprile 1999), poi rivelatasi come un
"impingment" (doc. 16, 17); l'assicurato non ha subito un'incapacità
lavorativa di rilievo ed ha continuato a lavorare fino a dicembre 2000;
- una cartella clinica relativa alla degenza dal 28 gennaio al 1°
febbraio 2004 per carcinoma tiroideo sinistro (doc. 20);
- una cartella clinica relativa alla degenza dal 1° al 3 aprile 2004 per
ablazione residuo ghiandolare tiroideo ed inizio terapia radiante (doc.
21);
- i risultati di una scintigrafia tiroidea del 27 ottobre 2004 (doc. 22-23).
Pagina 2
C-6380/2007
C.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Häsler, medico
dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI; ora Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
UAIE), il quale, nella sua relazione del 19 ottobre 2004/5 gennaio 2006
ha posto una tasso d'invalidità come gessino del 40% dal 1° gennaio
2001 al 31 dicembre 2003, del 100% dal 1° gennaio al 31 dicembre
2004 e del 60% dal 1° gennaio 2005. In attività sostitutive l'interessato
sarebbe inabile al cento per cento dal 1° gennaio 2004 dal 31
dicembre successivo, ma del tutto abile a questo lavoro dal 1° gennaio
2005 (doc. 25 e 28).
L'amministrazione ha effettuato un calcolo comparativo dei redditi dal
quale è risultato che in attività di ripiego, il nominato subirebbe una
perdita di guadagno del 33% dal 1° gennaio 2001, del 60% dal 1°
gennaio 2004 e del 33% dal 1° gennaio 2005. Questo calcolo è stato
effettuato sulla base di dati statistici, aumentando il reddito da valido
del 10% (supplemento carriera) e diminuendo il salario dopo l'invalidità
del 5% per fattori personali (doc. 26).
Mediante decisione del 28 febbraio 2006, l'UAIE ha erogato in favore
del nominato un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità dal 1° gennaio al 31 marzo 2004 ed una rendita intera dal 1°
aprile 2004 al 30 aprile 2005 (doc. 34).
D.
A.________, regolarmente rappresentato dall'avv. Luigi Potenza di
Presicce, ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento
amministrativo chiedendo il riconoscimento del suo diritto ad una
prestazione di entità (grado d'invalidità) maggiore (doc. 37).
L'amministrazione ha chiamato il Dott. Häsler a ripronunciarsi sul caso
e a precisare la sua precedente presa di posizione (doc. 38).
Nel suo rapporto del 23 maggio 2007, il medico dell'UAIE si è così
espresso: dal 1° gennaio 2001 incapacità del 40% (non specifica in
quale ambito); dal 1° gennaio 2004 del 100% (problemi alla tiroide, poi
operati alla fine di quel mese); dal 1° gennaio 2005 incapacità del 60%
verosimilmente come gessino ma capacità del 100% verosimilmente in
attività sostitutive (doc. 39).
Pagina 3
C-6380/2007
Da un nuovo calcolo comparativo dei redditi (doc. 40) risulta
un'incapacità di guadagno del 36% dal 1° gennaio 2001, del 100% dal
1° gennaio 2004 e del 40% dal 1° gennaio 2005. L'amministrazione ha
posto come salario precedente l'invalidità quello ottenibile,
statisticamente, da un intonacatore di immobile (2005) aumentato del
10%. Il salario dopo l'invalidità è stato ridotto del 5% dal 1° gennaio
2001 e del 10% dal 1° gennaio 2005.
Mediante decisione su opposizione del 7 agosto 2007, l'UAIE ha
erogato in favore di A.________ un quarto di rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° maggio 2005 (doc. 42). Per il
resto, l'UAIE ha confermato le prestazioni accordate con decisione del
28 febbraio 2006.
E.
Con il ricorso depositato il 19 settembre 2007, A.________, sempre
rappresentato dall'avv. Potenza, chiede, sostanzialmente, il
riconoscimento del diritto ad una rendita superiore ad un quarto dal 1°
maggio 2005. In via preliminare egli eccepisce la carenza di
motivazione delle decisione adottata.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 26 novembre 2007, l'UAIE
propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Potenza, con scritto del 3 gennaio
2008, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il
ricorso.
Diritto:
1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
Pagina 4
C-6380/2007
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
Pagina 5
C-6380/2007
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
5.1 La parte ricorrente ha affermato che la decisione impugnata
sarebbe stata sommariamente motivata e non si capisce dalla stessa
su quali basi è stata calcolata la perdita di guadagno. Inoltre,
l'amministrazione non avrebbe messo a disposizione del ricorrente le
perizie mediche determinanti.
5.2 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista art. 29 cpv. 2
Cst, comprende il diritto per il prevenuto di prendere conoscenza
dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi
in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa
nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia
dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare
Pagina 6
C-6380/2007
all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi
sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la
decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza
ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere
sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli
art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA
(diritto di ottenere una decisione motivata).
La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito dalle
norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per l'autorità di
motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le
persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla ed
in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso eventualmente adita
di esercitare convenientemente il suo controllo (cf. DTF 129 I 232
consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2B; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF
112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in
presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non
soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti
(cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere
a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni,
almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in
modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di
quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF
menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende
dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale
gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del
singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più
la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la
decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b;
cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve
fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto
o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non
è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e
mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a
quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della
causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b).
Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia
costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio
Pagina 7
C-6380/2007
l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle
possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19
consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e
giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del
diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che
ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle
argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che
l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di
fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia
che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389
consid. 5a e 180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio costituisce una
grave violazione di procedura, tenuto conto del principio dell'economia
di procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo sani (cfr. LORENZ
KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112ss).
5.3 Nella fattispecie, la decisione impugnata dell'8 agosto 2008
contiene tutti quegli elementi essenziali sopra ricordati: viene svolto un
breve riassunto storico della prestazione, vengono espresse le norme
legali principali applicabili, le valutazioni del servizio medico
dell'autorità inferiore e viene detto che l'opposizione non ha permesso
di modificare né la valutazione medica né quella relativa al raffronto
dei redditi. Concretamente il ricorrente è stato in grado di dedurre i fatti
su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata.
Infine, anche nella denegata ipotesi in cui la decisione venisse
considerata non sufficientemente motivata e unicamente a titolo
sussidiario, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata
dall'impugnazione stessa al Tribunale, il quale dispone infatti di piena
cognizione. In occasione del preavviso inoltre, l'autorità inferiore ha
avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completarne le
motivazioni, successivamente notificate all'interessato, il quale è stato
concesso il diritto di replica di cui ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 39/40
consid. 4b).
Visto quanto sopra, la censura del ricorrente, in ordine all'insufficienza
della motivazione, e quindi alla violazione del suo diritto di essere
sentito, risulta infondata.
6.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 5 novembre 2004. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
Pagina 8
C-6380/2007
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 5 novembre 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
e l'8 agosto 2007, data della decisione su opposizione impugnata. Il
giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid.
1.2 e 1.2.1).
7.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
8.
8.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
8.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
Pagina 9
C-6380/2007
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
8.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
8.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.5 Una rendita limitata e/o crescente nel tempo corrisponde,
materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne
deve pertanto seguire i principi. In base a tale norma, se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il
futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente, oppure
soppressa. Per l'art. 88a cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per
l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), se la capacità di
guadagno migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime tutto o parte del diritto a prestazioni dal
momento in cui si può supporre che il cambiamento constatato
perduri; lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare. Il cpv. 2 di tale norma stabilisce che se la capacità
di guadagno peggiora, occorre tener conto del cambiamento
Pagina 10
C-6380/2007
determinate il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre
mesi senza interruzione notevole.
Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità
decrescente/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa
disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di
contestazione oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia
contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il
potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba
astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di
prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2 et 2.3
confermato in 131 V 164).
Va ricordato che nel caso in cui la prestazione venga accordata con
effetto retroattivo ma limitata nel tempo, aumentata oppure ridotta,
esiste un'unica relazione giuridica; ciò vale anche se l'assegnazione
della rendita d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è stata
comunicata mediante più decisioni recanti la stessa data (DTF 131 V
164 consid. 2.2 e 2.3).
9.
9.1 Dopo il rimpatrio, A.________ ha continuato ad esercitare
un'attività lucrativa dal mese di settembre 2001, come artigiano
gessino in proprio (45 ore settimanali). In seguito alla nota patologia
sorta nel gennaio 2004, il nominato ha interrotto la propria attività fino
al novembre di quell'anno, ma questo lavoro è poi stato ripreso in
misura ridotta, che l'interessato stima a 30 ore settimanali (doc. 9, 10).
9.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
Pagina 11
C-6380/2007
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza, le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
10.
10.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che il ricorrente
soffre essenzialmente di esiti di tiroidectomia totale per carcinoma
follicolare e successiva terapia sostitutiva senza complicazioni, stato
ansio-depressivo reattivo, poliartralgie con lieve impegno funzionale,
specie alla scapolo omerale destra. In sede di ricorso o di replica non
vengono prodotte certificazioni mediche che attestino ulteriori
patologie o un aggravamento di quelle esistenti.
10.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
Pagina 12
C-6380/2007
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
11.
11.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS (perizia del 18 gennaio 2005)
pone un tasso d'invalidità del 75% pur precisando che l'assicurato è in
grado di svolgere un'attività adeguata alle sue condizioni, ossia un
lavoro leggero. Dal canto suo, il medico dell'UAIE ritiene che
un'incapacità di lavoro del 40% è già insorta dal 1° gennaio 2001,
l'incapacità lavorativa è stata totale nel 2004, ma dal 1° gennaio 2005
l'interessato avrebbe ritrovato una capacità lavorativa nel suo mestiere
del 40% e totale in attività sostitutive.
11.2 Va dapprima rilevato come non si spieghi per quale motivo il
medico dell'UAIE ponga un tasso d'invalidità del 40%, come gessino,
anche prima del gennaio 2004. È ben evidente che, fino a quella data,
l'interessato ha esercitato un'attività lucrativa (45 ore settimanali come
egli dichiara). Il medico dell'UAIE non motiva il suo parere né nel primo
rapporto del 19 ottobre 2005, né, su richiesta dell'UAIE, nel rapporto
del 5 gennaio 2006 (cfr. doc. 28). È invece verosimile che l'assicurato
abbia presentato, dopo l'insorgenza della patologia tumorale,
un'incapacità al lavoro totale durante il 2004 (perlomeno da gennaio a
novembre).
Va poi aggiunto che il Dott. Häsler è stato nuovamente invitato
dall'UAIE a prendere posizione (cfr. verbale del 2 maggio 2007, doc.
38). Neanche in questo caso, comunque, il parere espresso è
convincente. Non si capisce per quale motivo assegni un tasso
d'invalidità del 40% dal 1° gennaio 2005 e su quale base fondi questa
valutazione. Non è dato a sapere se il Dott. Häsler ha tenuto conto del
fatto che, già a partire da novembre 2004, l'interessato ha ripreso il
suo lavoro (e non un'attività di sostituzione) in misura superiore al 50%
(30 ore settimanali).
Queste incertezze valutative hanno poi comportato un calcolo
comparativo dei redditi con dubbio fondamento oggettivo.
Pagina 13
C-6380/2007
11.3 Va inoltre rilevato che l'incarto non è stato adeguatamente
istruito. A parte l'E213 (doc. 24), che peraltro conferma l'assenza di
recidive e/o metastasi della patologia tumorale, tutti gli altri documenti
non sono più attuali. Mancano referti di esami ematochimici, un
rapporto d'esame onco-endocrinologico, rapporti circa la situazione
ortopedica ed una relazione circa la patologia psichica.
Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessato nel periodo di cognizione
giudiziaria.
12.
12.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
12.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dalla interruzione dell'attività lucrativa,
fino alla data dell'impugnata decisione, su opposizione 8 gennaio 2007
e da questa data in poi. L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento
impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia
approfondita endocrino-oncologica, nonché ad esami in ortopedia e
neuropsichiatrica (rapporti dattiloscritti dettagliati) ed a tutti quegli
esami oggettivi che il caso richiede.
L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il
quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra
il mese la fine del 2003 e l'8 agosto 2007, data della decisione su
opposizione impugnata e da questa data in poi, nonché in merito
all'attività professionale che il ricorrente avrebbe potuto espletare nel
periodo suddetto.
12.3 Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata
e circostanziata indagine comparativa dei redditi.
Pagina 14
C-6380/2007
Se dovessere essere confermato che l'interessato continua ad
esercitare, almeno in parte, il suo lavoro di gessino, l'UAIE dovrà
tenere conto della sua capacità lavorativa residua in questa attività.
Per quanto concerne la fissazione del grado di incapacità al guadagno
degli indipendenti, la giurisprudenza prevede infatti che l’invalidità sia
determinata secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui viene svolta l’attività e quindi considerando le
ripercussioni economiche di questa riduzione. In base al metodo detto
straordinario dapprima si constata l’impedimento dovuto al danno alla
salute, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di
guadagno (AHI Praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss
consid. 2b). Una determinata limitazione della capacità produttiva
funzionale può, quindi, non produrre una perdita di guadagno della
medesima entità. Se tuttavia l'interessato cessa l'attività indipendente
si può rinunciare all'applicazione del metodo straordinario di calcolo
dell'invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni svolte prima e
dopo la sopravvenienza del danno alla salute non è più possibile
(RAMI 1995 p. 106ss).
13.
13.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese
processuali.
13.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, viste la memoria ricorsuale e la replica, nonché la
documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200.-, da porre a carico
dell'UAIE.
Pagina 15
C-6380/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che, annullata l'impugnata
decisione dell'8 agosto 2007, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del consid. 12 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 1'200.-, la quale è posta a carico dell'UAIE intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni degli art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 16