B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6389/2012
S e n t e n z a d e l 5 s e t t e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer,
cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, …,
patrocinato dall'avv. Rossano Pinna, Studio legale
Bernasconi Martinelli Alippi & Partner, via Lucchini 1, casella
postale, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, è entrato in Svizzera nel gennaio
2008 ed ha ottenuto un permesso di dimora valido fino al 1° gennaio
2013. In Ticino egli è stato assunto in qualità di direttore amministrativo
presso la B._______ di Lugano.
B.
Il 21 settembre 2009 il Tribunale di Milano ha condannato A._______,
con le diminuenti del rito del patteggiamento, per associazione per delin-
quere e furto alla pena di 3 anni di reclusione e alla multa di Euro 400.-,
nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.
C.
Con sentenza del 18 giugno 2010 la Corte delle assise criminali (in segui-
to: CAC) di Lugano ha condannato A._______ per riciclaggio di denaro
aggravato e ripetuta falsità in documenti alla pena di 3 anni di detenzione,
sospesi condizionalmente in ragione di 23 mesi, per un periodo di prova
di 2 anni, nonché al versamento in solido con i coimputati di indennità alla
parte civile.
In seguito al ricorso interposto in data 9 agosto 2010 dall'interessato av-
verso la suddetta decisione, con sentenza del 18 aprile 2011 la Corte di
appello e di revisione penale (in seguito: CARP) ha parzialmente accolto
il gravame di A._______, condannandolo per riciclaggio di denaro e ripe-
tuta falsità in documenti alla pena di 2 anni e 6 mesi di detenzione, so-
spesi condizionalmente in ragione di 17 mesi, per un periodo di prova di 2
anni.
D.
Con scritto del 19 settembre 2012, l'Ufficio federale della migrazione (in
seguito: UFM) ha comunicato a A._______ la sua intenzione di pronun-
ciare un divieto d'entrata in Svizzera nei suoi confronti, invitandolo nel
contempo a formulare eventuali osservazioni in merito.
Agendo per il tramite del suo patrocinatore, nella sua presa di posizione
del 10 ottobre 2012, l'interessato ha dapprima sottolineato di essere stato
prosciolto dall'accusa di truffa i cui fatti costituiscono sostanzialmente
l'oggetto del patteggiamento italiano, di modo che egli risulterebbe incen-
surato fino alla condanna subita in Svizzera. Egli ha poi affermato che i
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reati per i quali è stato condannato il 18 aprile 2011 non riguardano beni
giuridici estremamente sensibili quali la vita e l'integrità fisica, né sono le-
gati al commercio di stupefacenti o ad altri crimini particolarmente perico-
losi per l'ordine pubblico, precisando che le modalità di commissione delle
infrazioni non evidenziano una particolare gravità. L'interessato ha infine
osservato di avere fatto rientro a Spoleto, sua terra d'origine, e di non in-
trattenere più rapporti con la Svizzera.
E.
In data 5 novembre 2012, l'UFM ha pronunciato nei confronti di
A._______ un divieto di entrata valido fino al 4 novembre 2019. A fonda-
mento della propria decisione l'autorità federale ha ritenuto che il compor-
tamento dell'interessato, condannato sia in Svizzera che in Italia, costitui-
sce una minaccia reale ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici ai
sensi dell'art. 67 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr; RS 142.20). Per gli stessi motivi, l'autorità inferiore ha tolto l'effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso. Essa ha in particolare evidenziato
come, in ragione della gravità e del ripetersi delle infrazioni commesse
dall'interessato, nonché della sua età (… anni), egli rappresenta una mi-
naccia reale ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici del nostro pae-
se e che il rischio di recidiva non può essere escluso. L'autorità federale
ha infine affermato che A._______, privo di relazioni personali in Svizze-
ra, non può prevalersi dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CE-
DU, RS 0.101).
F.
Il 10 dicembre 2012, A._______ ha interposto ricorso avverso la suddetta
decisione postulando, in via preliminare, la restituzione dell'effetto so-
spensivo al ricorso e in via principale l'annullamento del divieto d'entrata.
A sostegno del proprio gravame egli ha per l'essenziale ripreso le argo-
mentazioni sviluppate nelle sue osservazioni del 10 ottobre precedente,
censurando poi il fatto che l'autorità federale abbia fondato il proprio
provvedimento amministrativo su un patteggiamento estero che non ha
neppure trovato menzione nel casellario giudiziale italiano. Il ricorrente ha
inoltre rilevato che la decisione impugnata non è sostanziata, è stata e-
manata senza firma, sottolineando nel contempo come le autorità penali
svizzere abbiano sospeso la condanna erogata nei suoi confronti per il
periodo di prova minimo previsto dalla legge.
G.
Chiamato ad esprimersi in merito alla richiesta di effetto sospensivo, con
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osservazioni del 7 gennaio 2013, l'UFM ha evidenziato come il ricorrente
abbia commesso gravi infrazioni sia in Svizzera che in Italia, di modo che
l'interesse pubblico al suo allontanamento dal territorio elvetico prevale su
quello dell'interessato a rimanervi.
H.
Con presa di posizione del 21 gennaio seguente, A._______ ha sostenu-
to che l'autorità di prime cure non si sarebbe espressa sulle allegazioni ri-
corsuali, limitandosi a rinviare in maniera generica alle condanne da esso
subite.
I.
Con decisione incidentale del 1° febbraio 2013, alla luce della gravità del
reato di riciclaggio di denaro commesso da A._______ producendo falsi
documenti, degli ingenti importi di denaro in gioco, nonché dell'assenza di
allegazioni in merito al presunto interesse privato al ripristino dell'effetto
sospensivo, il TAF ha constatato l'esistenza di un interesse pubblico pre-
ponderante all'immediata attuazione del divieto d'entrata ed ha quindi re-
spinto l'istanza tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo presenta-
ta dal ricorrente.
J.
Chiamata ad esprimersi in merito alle conclusioni principali del ricorso,
con preavviso del 22 marzo 2013, l'autorità di prime cure ha chiesto di di-
chiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la
decisione impugnata. L'UFM ha affermato come il comportamento di
A._______ abbia dato adito a lagnanze che hanno comportato delle pe-
santi condanne sia in Svizzera che in Italia, di modo che l'interesse pub-
blico ad un suo allontanamento dal territorio della Confederazione prevale
su quello privato a rimanervi. Esso ha rilevato poi che l'eventuale futuro
riesame del patteggiamento italiano sulla base della sentenza svizzera, il
cui esito e la cui potenziale diminuzione della condanna sono attualmente
sconosciuti, non permette un diverso apprezzamento della fattispecie,
sottolineando infine che, in virtù del principio della separazione dei poteri,
l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice
penale.
K.
Invitato a formulare eventuali osservazioni in merito alla succitata presa di
posizione, il ricorrente non ha reagito.
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32),
giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura am-
ministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33
LTAF.
1.2 In particolare le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera re-
se dall'UFM – il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi
al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado infe-
riore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11
par. 1 e 3 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizze-
ra, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone [ALC, RS 0.142.112.681]).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fe-
derale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di
fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e DTAF 2011/43
consid. 6.1).
3.
A._______ sostiene che l'UFM non ha minimamente sostanziato i criteri
che l'indurrebbero a ritenere che "il rischio di recidiva non possa essere
escluso", limitandosi ad una generica valutazione, venendo quindi meno
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al suo obbligo di motivazione. Il ricorrente censura inoltre il fatto che la
decisione impugnata sia stata emanata senza firma, non essendo e-
spressamente indicata la base legale che autorizzi tale procedimento e la
circostanza che l'autorità di prime cure possa fondare la propria decisione
su un patteggiamento estero non menzionato nel casellario giudiziale del
paese che l'ha emesso. Il Tribunale deve quindi preliminarmente esami-
nare tali censure di natura formale.
3.1 Per quanto attiene la prima censura sollevata dall'interessato, si
rammenta che la giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito
l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai
destinatari e ad altri interessati di comprenderla, eventualmente di im-
pugnarla, e da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare conve-
nientemente il suo controllo (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTF 134 I 83
consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; cfr.
inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del
15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del dirit-
to di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare
e di trattare i problemi pertinenti. Per adempiere a tali esigenze, è suffi-
ciente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi
sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessa-
to di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena cono-
scenza di causa. In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende
dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità
delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso.
Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adot-
tata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere
circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. anche la sentenza del
Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la mo-
tivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli ele-
menti (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione,
l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomenta-
zioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a
quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della
causa (cfr. DTF 133 I 270 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Dal pun-
to di vista formale, il diritto ad una motivazione è rispettato anche se la
motivazione è implicita, risulta da diversi considerandi componenti la de-
cisione oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però
che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la preclu-
da (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_99/2011 del 6 ottobre 2011,
consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata).
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3.1.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata
a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Secondo la prassi
del Tribunale federale, tuttavia, una violazione di detto diritto può essere
sanata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso
disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente. La ripara-
zione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di gravi violazio-
ni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successi-
va del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato im-
perfetto dell'omessa audizione preventiva. Una riparazione entra inoltre in
linea di conto solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudi-
zio dalla concessione successiva del diritto di essere sentita, rispettiva-
mente dalla sanatoria (cfr. DTF 135 I 279, consid. 2.6.1 e giurisprudenza
ivi citata; sentenza del Tribunale federale 1C_112/2011 del 13 luglio 2011
consid. 2.1.3 e giurisprudenza ivi citata).
3.1.2 Nella fattispecie, l'UFM ha pronunciato un divieto d'entrata della du-
rata di 7 anni, considerando quindi che il ricorrente costituisce un grave
pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 LStr,
unica circostanza in cui esso può emanare un provvedimento amministra-
tivo eccedente la durata massima di 5 anni. Ora, la motivazione della de-
cisione impugnata risulta succinta e stringata e l'autorità di prime cure
non precisa sufficientemente quali sono i motivi che l'hanno condotta a ri-
tenere che A._______ costituisce un pericolo grave ai sensi della suddet-
ta disposizione. L'UFM ha quindi violato il suo obbligo di motivare ancora-
to nell'art. 35 cpv. 1 PA. Tuttavia, visto l'esito del ricorso, favorevole all'in-
teressato, non si giustifica l'annullamento della decisione impugnata (cfr.
sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3091/2011 del 16 ago-
sto 2013 consid. 6.1.5).
3.2 Per quanto riguarda la seconda eccezione occorre rilevare che la fir-
ma apposta su di una decisione non rappresenta un requisito di validità ai
sensi del diritto federale (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo fede-
rale C-744/2011 del 23 novembre 2012 consid. 5.2 e C-1346/2010 del 14
gennaio 2011 consid. 3.2): infatti essa svolge unicamente la funzione di
attestato rispettivamente di identificazione del funzionario competente.
Nello specifico, le decisioni di divieto d'entrata, che sono particolarmente
numerose (8'382 annue secondo il rapporto 2011 dell'UFM), si differen-
ziano dalle altre decisioni amministrative prese dall'autorità inferiore sia
nell'emanazione sia nella loro trattazione. In particolare essa viene sem-
pre analizzata e quindi emanata da un funzionario responsabile presso
l'UFM; inoltre viene registrata nel sistema d’informazione centrale sulla
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Pagina 8
migrazione (SIMIC), dove, sulla base di una registrazione elettronica, vie-
ne fatto corrispondere un determinato funzionario responsabile. Quest'ul-
timo è parimenti indicato nella decisione con una sigla e pertanto sempre
identificabile. Va detto però che il ricorrente, se lo desidera, può in ogni
momento chiedere l'emanazione della decisione con l'apposizione della
firma in originale. Il numero dell'incarto abbinato alla sigla corrisponde, in
ottica di identificazione, al facsimile di una firma, la quale ai sensi della
giurisprudenza del Tribunale federale può sostituire la firma originale. A
fronte di quanto detto, ne discende che la forma della decisione, in parti-
colare con l'assenza di firma in originale, è dunque da considerare suffi-
ciente da un punto di vista giuridico.
3.3 Per quanto concerne infine la censura "ne bis in idem", giova ram-
mentare come con sentenza 1B_358/2009 del 29 dicembre 2009 inerente
un ricorso inoltrato da A._______ avverso la sentenza del 2 novembre
2009 con la quale la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
(CRP) confermava le decisioni 2 giugno e 8 ottobre 2009 del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto (GIAR) inerenti la sua carcerazione preventi-
va, il Tribunale federale ha ritenuto come i fatti all'origine del patteggia-
mento italiano del 21 settembre 2009 fossero solo in parte identici a quelli
del procedimento elvetico, sancendo di conseguenza la non applicabilità
dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
del 14 giugno 1985, firmata il 19 giugno 1990 (CAS). Nella sua sentenza
del 18 giugno 2010 la CAC ha ripreso e condiviso l'opinione dei Tribunali
che sono già stati chiamati a decidere in merito alla suddetta questione
(cfr. pag. 60 e segg., in particolare pag. 72). Allo stesso modo la CARP
nella sua sentenza del 18 aprile 2011 (pag. 48 e 49). Anche quest'ultima
allegazione del ricorrente deve quindi essere respinta.
4.
4.1 Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato all'art. 67 LStr. A partire
dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla nor-
mativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata
modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737).
4.2 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in Svizze-
ra, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento è
eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso 2 lettere a–c
(cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine im-
partitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo
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straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubbli-
ci in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese
d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista
di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronun-
ciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per
una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per
l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità cui
compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinun-
ciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitiva-
mente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
4.3 Con riferimento alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici (art. 67
cpv. 2 let. a LStr), occorre osservare che essi costituiscono il concetto so-
vraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo ter-
mine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza, dal
punto di vista sociale ed etico, costituisce una condizione indispensabile
della coabitazione ordinata delle persone; il termine di "sicurezza pubbli-
ca" significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni
giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle isti-
tuzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizio-
ni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adem-
pimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio fe-
derale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424).
4.4 L'Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'atti-
vità lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA,
sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso
di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità
(lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto
pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incorag-
gia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un
crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro
parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'or-
dine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in
Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una
violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In
tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che
i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e
l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER
THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurigo 2009, art.
67 LStr, cifra 2).
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5.
In concreto il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella va-
lutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposi-
zioni dell'ALC. La LStr è dunque applicabile alla presente fattispecie solo
nella misura in cui l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se la
presente legge prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr).
5.1 Giusta l'art. 1 § 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i citta-
dini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice pre-
sentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può es-
sere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i
membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle
parti contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una
prerogativa stabilita dall'Accordo può essere fondato solo su motivi di or-
dine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 § 1
Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla
luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il
coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il
soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pub-
blica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850
a 857) e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità eu-
ropee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in re-
lazione con l'art. 16 § 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1., DTF 131 II 352
consid. 3.1., DTF 130 II 1 consid. 3.6.1.).
5.2 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al prin-
cipio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in
maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedi-
menti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unica-
mente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessato costituisca per
lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale
da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 136 II 5
consid. 4.2., DTF 131 II 352 consid. 3.2., DTF 130 II 176 consid. 3.4.1.;
cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbra-
io 2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate).
6.
6.1 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inol-
tre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento perso-
nale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1
della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon-
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date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esi-
stenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozio-
ne di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale
condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che
l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente
una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid.
3.4.1. e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio
2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento
specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia
dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli ap-
prezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime
possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in
cui si sono verificate lascino trasparire l'esistenza di una minaccia attuale
per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso
che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia
per l'ordine e la sicurezza pubblici (DTF 131 II 352 consid. 3.2., DTF 130
II 176 consid. 3.4.1., cfr. anche la sentenza del Tribunale federale
2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze della CGCE ivi citate).
6.2 L'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere
subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da
una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altret-
tanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo
per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'impor-
tanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo
rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario pro-
cedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispe-
cie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minaccia-
to, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più
la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collet-
tività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto
alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2.,
DTF 130 II 493 consid. 3.3. e riferimenti ivi citati).
Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve
essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così
come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3.; DTF
130 II 176 consid. 3.4.2. e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige
che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo
desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno
pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un
C-6389/2012
Pagina 12
rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I
91 consid. 3.3.).
7.
7.1 Nella fattispecie, dagli atti di causa si evince che con sentenza del 18
aprile 2011 la CARP, in parziale riforma della sentenza emessa il 18 giu-
gno 2010 dalla CAC di Lugano, ha ritenuto A._______ colpevole di rici-
claggio di denaro e ripetuta falsità in documenti, condannandolo alla pena
di 2 anni e 6 mesi di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
La pena inflitta è stata sospesa condizionalmente in ragione di 17 mesi,
per un periodo di prova di 2 anni, per il resto da espiare. In Svizzera l'inte-
ressato si è pertanto in particolare reso colpevole di reati di carattere pa-
trimoniale. Inoltre, in data 21 settembre 2009 il Tribunale di Milano ha
condannato il ricorrente alla pena di 3 anni di reclusione oltre al paga-
mento di una multa di Euro 400.-, nonché alla pena accessoria dell'inter-
dizione dai pubblici uffici per 5 anni, per associazione per delinquere (rea-
to commesso dal giugno 2008 fino al gennaio 2009) e furto, ritenute le
diminuenti di rito del patteggiamento (cfr. estratto del casellario giudiziale
italiano del 3 luglio 2012).
7.2 Si sottolinea a titolo generale come, al di là del manifesto interesse
pubblico a perseguire atti illeciti come quelli commessi in Svizzera dal ri-
corrente, questi ultimi non riguardano beni giuridici estremamente sensi-
bili come la vita e l'integrità fisica, né sono legati al commercio di stupefa-
centi o altri crimini specialmente pericolosi per l'ordine pubblico (cfr. DTF
131 II 352 consid. 4.3.1 e DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; Istruzioni sull'Or-
dinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della li-
bera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Co-
munità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Asso-
ciazione europea di libero scambio: Ordinanza sull'introduzione della libe-
ra circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203], pag. 77). In queste
circostanze, il provvedimento litigioso potrebbe eventualmente apparire
giustificato soltanto a fronte di elementi concreti e precisi che permettano
di formulare una prognosi negativa sulla condotta dell'interessato (cfr.
sentenze del Tribunale federale 2A.397/2004 del 14 aprile 2005 consid. 4
e 2A.410/2004 del 14 aprile 2005 consid. 4).
8.
8.1 Occorre dunque esaminare se il comportamento tenuto da A._______
costituisce una minaccia a tutt'oggi attuale. Nel suo gravame l'interessato
C-6389/2012
Pagina 13
ha in primo luogo affermato che i reati per i quali è stato condannato non
riguardano beni giuridici estremamente sensibili quali la vita e l'integrità
fisica, né sono legati al commercio di stupefacenti o ad altri crimini parti-
colarmente pericolosi per l'ordine pubblico. Egli ha poi sottolineato di es-
sere stato prosciolto dall'accusa di truffa i cui fatti costituiscono sostan-
zialmente l'oggetto del patteggiamento italiano, di modo che egli risulte-
rebbe incensurato fino alla condanna subita in Svizzera, precisando come
l'autorità federale abbia fondato il proprio provvedimento amministrativo
su un patteggiamento estero neppure menzionato nel casellario giudiziale
italiano. L'interessato ha infine rammentato come le autorità penali elveti-
che abbiano sospeso la condanna erogata nei suoi confronti per il perio-
do minimo previsto dalla legge.
8.2 A._______ si è reso colpevole nel suo paese d'origine dei reati di fur-
to ed associazione per delinquere, i quali hanno comportato la sua con-
danna a 3 anni di reclusione, poco importa se non scontati a seguito della
concessione del patteggiamento. Egli si è poi reso protagonista di rici-
claggio di denaro, reato che, seppur di natura patrimoniale, costituisce
un'infrazione particolarmente grave nella misura in cui l'autore sapeva o
doveva presumere che i valori patrimoniali provenivano da un crimine.
Nella fattispecie, sebbene la commissione del reato sia stata limitata nel
tempo (gennaio 2009), oggetto del riciclaggio sono state ingenti somme
di denaro (almeno 19 milioni di Euro). A questo titolo le autorità penali ti-
cinesi hanno ritenuto per A._______ e un coimputato che "la loro colpa è
molto grave già solo per gli importi in gioco e per la professionalità che
hanno messo in atto nel commettere i reati loro ascritti. Anche loro due
sono uomini d'affari scafati e di lunga esperienza. Non sono giovanissimi
alle prime armi, ma sono uomini maturi, abituati a trattare cifre importanti"
(sentenza CAC pag. 234). Allo scopo di comprovare la provenienza "puli-
ta" di parte dei fondi il ricorrente ha inoltre sottoposto falsa documenta-
zione ad un istituto bancario. Già nell'ottobre del 2008 egli, in correità con
terzi, ha prodotto della documentazione attestante, contrariamente a veri-
tà, fatti di importanza giuridica, nonché fatto uso a scopo di inganno di ta-
le documento ed è stato di conseguenza condannato per ripetuta falsità
in documenti. I fatti perpetrati dal ricorrente devono dunque essere consi-
derati oggettivamente gravi – anche nell'ottica dell'ALC – tenuto conto in
particolare del suo ruolo principale e delle somme estremamente elevate
di denaro riciclato. Giova poi sottolineare che l'attività criminale dell'inte-
ressato in Svizzera ha preso fine solo grazie al tempestivo intervento de-
gli inquirenti che ha permesso di bloccare gli averi provenienti dal conto
malversato. Inoltre, l'attitudine collaborativa di A._______ non presenta
un carattere eccezionale e non è tale da permettere di modificare l'ap-
C-6389/2012
Pagina 14
prezzamento della fattispecie. Per quanto attiene infine la decisione
dell'autorità penale di sospendere condizionalmente parte della pena oc-
corre rammentare che, in virtù del principio della separazione dei poteri e
a norma di una consolidata prassi e giurisprudenza, l'autorità amministra-
tiva non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Il Tribunale
federale ha in effetti sancito che il principio secondo il quale l'autorità
amministrativa, basandosi su criteri di valutazione che le sono propri, è
talvolta portata a dedurre dalle stesse circostanze altre conseguenze di
quelle dedotte dal giudice penale, va rispettato così come stabilito dal le-
gislatore federale (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.2 e giurisprudenza ivi
citata). Nella misura in cui l'autorità competente in materia di polizia degli
stranieri non persegue il medesimo scopo di quella penale e gli interessi
che è chiamata a salvaguardare possono essere differenti, essa valuta
sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno
straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effet-
ti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione delle mi-
gliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si
prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (DTF 129 II 215
consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). Tenuto conto di ciò, sebbene
A._______ fosse incensurato prima della commissione dei suoi atti crimi-
nosi, il lasso di tempo piuttosto breve trascorso dalla sua condanna non è
tale da permettere al presente Tribunale di scostarsi dalla decisione
dell'autorità di prime cure, che considera il ricorrente una minaccia per
l'ordine pubblico svizzero.
8.3 In conclusione, il Tribunale ritiene legittima l'emanazione del divieto
d'entrata quale provvedimento per ragione di ordine e sicurezza pubblici
ai sensi dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Inoltre non è contestato che l'inte-
ressato, alla luce delle condanne subite, possa essere l'oggetto di un di-
vieto d'entrata previsto all'art. 67 LStr. Il diritto interno non gli è comunque
più favorevole dell'Accordo (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo fe-
derale C-4982/2010 consid. 6.4, del 18 maggio 2012).
9.
9.1 Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio,
resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata
dall'UFM, prevista per un periodo di 7 anni, rispetta il principio della pro-
porzionalità.
9.2 A tale proposito occorre esaminare se la durata del provvedimento
amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'ap-
C-6389/2012
Pagina 15
prezzamento, prestando particolare attenzione al principio della propor-
zionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta
ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al
mantenimento del divieto d'entrata sul proprio territorio per 7 anni e quello
privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del
comportamento illecito, la situazione personale della persona interessata
e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. ULRICH HÄFE-
LI/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed.
integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 613 segg.). In par-
ticolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a
raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussi-
sta un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e la restrizione alla li-
bertà personale che ne consegue (DFT 136 IV 97 consid. 5.2.2., DTF 135
I 176 consid. 8.1., DTF 133 I 110 consid. 7.1. e giurisprudenza ivi citata).
Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di provvedimenti ammi-
nistrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da considerarsi eleva-
to.
9.3 L'art. 67 cpv. 3 LStr permette alle autorità svizzere di pronunciare un
divieto d'entrata per una durata maggiore ai 5 anni, se l'interessato costi-
tuisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. In una recen-
te giurisprudenza, il Tribunale federale ha rilevato che la graduazione del-
le esigenze prevista nella suddetta disposizione a seconda che l'autorità
intenda pronunciare un divieto per una durata inferiore o superiore a 5
anni non si fonda sull'ALC e nemmeno sulla giurisprudenza relativa, ben-
sì sulla direttiva 2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che "la
durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di
tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i
cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un
Paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pub-
blica sicurezza o la sicurezza nazionale". Poiché la LStr non opera alcuna
distinzione tra cittadini di Stati ALC e stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr ripren-
de infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE) e poiché
l'ALC è silente sulle misure di divieto d'entrata e a fortiori sulla possibile
durata delle stesse, si deve intendere che il legislatore ha voluto regolare
i provvedimenti di divieto d'entrata superiori a cinque anni allo stesso mo-
do per le due categorie di cittadini di stati terzi (membri ALC o meno).
Si tratta dunque di determinare quali siano le condizioni poste dall'autori-
tà, a fondamento di un provvedimento di divieto d'entrata per una durata
superiore a 5 anni; in altre parole definire i criteri sui quali l'autorità rico-
nosce o meno l'esistenza del "grave pericolo per l'ordine e la sicurezza
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Pagina 16
pubblici", giusta l'art. 67 cpv. 3 LStr. In proposito la recente giurisprudenza
ha indicato che la nozione di "pericolo grave" richiede un grado di gravità
maggiore al "semplice" pericolo o minaccia all'ordine e la sicurezza pub-
blici (cfr. art. 67 cpv. 2 let. a LStr), ma anche maggiore alla nozione di "pe-
ricolo di una certa gravità", necessaria per pronunciare un divieto d'entra-
ta per un cittadino di uno stato ALC. Operando un raffronto con la nozione
di "pericolo di una certa gravità" dell'art. 5 allegato 1 ALC (cfr. per una ca-
sistica sentenze del TF 2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e
2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1), il termine di "pericolo grave"
dell'art. 67 cpv. 3 LStr presuppone l'esistenza di un "pericolo qualificato".
Questo grado di gravità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009
8043, pag. 8058), deve essere esaminata in concreto, sulla base degli atti
di causa (cfr. MARC SPESCHA, Migrationsrecht-Kommentar, 3 ed., ad art.
67 LEtr, n. 5 pag. 196; ANDREA BINDER OSER, Bundesgesetz über die Aus
länder/innen, ad art. 67 LEtr, n. 24 pag. 689 ). Essa può infatti fondarsi
sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia grave al-
la vita, l’integrità della persona, l’integrità sessuale o la salute pubblica),
sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa in una
criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (cfr. art.
83 par. 1 Trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata di
Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di
esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul
numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo
una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favore-
vole (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_318/2012 del 22 febbraio
2013 consid. 6).
9.4 Il divieto d'entrata pronunciato nei confronti di A._______ è superiore
ai 5 anni: occorre dunque esaminare in concreto, se egli costituisce un
"grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici" ai sensi dell'art. 67
cpv. 3 ultima frase LStr (cfr. supra 9.3 e giurisprudenza ivi citata). Dagli at-
ti di causa si evince che i reati commessi dal ricorrente non riguardano
beni giuridici estremamente sensibili, non sono compresi in una criminali-
tà particolarmente grave con dimensione transfrontaliera e che l'interes-
sato non abbia recidivato il proprio comportamento delittuoso. Tenuto
conto dell'età dell'interessato, della sua incensuratezza, dell'assunzione
di responsabilità, nonché dell'effetto deterrente della lunga e dura carce-
razione preventiva subita, le autorità penali hanno inoltre formulato una
prognosi favorevole nei suoi confronti (cfr. sentenza CAC pag. 235). Alla
luce di quanto esposto, il pericolo rappresentato da A._______ non può
essere designato quale grave minaccia, vale a dire un pericolo partico-
larmente serio proprio a giustificare che il diritto dell'interessato a circola-
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Pagina 17
re liberamente sul territorio svizzero sia soppresso per una durata supe-
riore ai 5 anni.
10.
In conclusione, tenuto conto dell'insieme degli elementi soggettivi ed og-
gettivi della causa, la ponderazione degli interessi in presenza conduce il
Tribunale a ritenere che, sebbene l'interesse pubblico all'allontanamento
di A._______ dalla Svizzera prevalga su quello privato di quest'ultimo a
potervisi recare senza particolari controlli, la durata del divieto d'entrata
deve essere ridotta e gli effetti di tale misura limitati a 5 anni a decorrere
dalla pronuncia della stessa, ovvero fino al 4 novembre 2017.
Di conseguenza il ricorso è parzialmente accolto e la durata del divieto
d'entrata è ridotta a 5 anni.
11.
Visto l'esito della procedura, vengono poste a carico del ricorrente spese
processuali ridotte dell'ammontare di fr. 500.- (art. 63 cpv. 1 PA).
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 2 del regolamento
del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), l'autorità di
ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a do-
manda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali in-
dispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. In mancanza di
una nota particolareggiata delle spese di rappresentanza, l'indennità è
fissata sulla base degli atti.
In concreto si constata che l'interessato è patrocinato da un legale. In ra-
gione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, alla luce dell'impor-
tanza del caso e del grado di difficoltà, come pure al lavoro svolto dal pa-
trocinatore, il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il
versamento al ricorrente di un'indennità di fr. 1'000.-, importo comprensi-
vo di spese ma non di IVA, appaia equa. In effetti, per prestazioni di av-
vocati fornite a persone domiciliate all'estero non è dovuta l'IVA (cfr. art. 1
cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 della legge federale
concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]), la stessa
non può pertanto essere indennizzata (cfr. sulla questione, e fra le tante,
le sentenze del Tribunale amministrativo federale C-3457/2011 del 10
maggio 2012 consid. 11.1 e C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid.
5.3).
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Pagina 18
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
2.
La durata del divieto d'entrata emesso mediante decisione dell'UFM del 5
novembre 2012 è ridotta a 5 anni, ovvero fino al 4 novembre 2017.
3.
Le spese processuali a carico del ricorrente ammontano a fr. 500.- com-
putate con l'anticipo spese di fr. 1'000.- versato in data 1° marzo 2013. Il
saldo di fr. 500.- è restituito al ricorrente.
4.
L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 1'000.- a titolo di
spese ripetibili ridotte.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. Simic …, incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
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Pagina 19
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: